Sentenza 4 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/08/2004, n. 14925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14925 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGOSTINO DEPRETIS 86, presso l'avvocato PIETRO CAVASOLA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FERRARA, in persona del Conservatore pro tempore, CAMERA COMMERCIO FERRARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso l'avvocato TIZIANA TROVATO, rappresentati e difesi dall'avvocato FABIO ANSELMO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso il provvedimento del Tribunale di FERRARA, depositato il 18/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/03/3004 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito per il ricorrente l'Avvocato CAVASOLA, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato TROVATO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. MA AN, deducendo la propria qualità di erede del defunto padre, sig. BE AN, il quale era titolare di una quota di partecipazioni nella s.r.l. Casa di cura Malacarne, ha presentato quietanza per il deposito dell'atto di trasferimento a causa di morte di detta quota nell'Ufficio del registro delle imprese di Ferrara. Poiché, tuttavia, il richiedente aveva omesso di allegare la denuncia di successioni e l'attestazione di pagamento della relativa imposta, la domanda è stata respinta;
e così pure il successivo ricorso proposto dal sig. AN al competente giudice del registro.
Il sig. AN si è rivolto allora al Tribunale di Ferrara, ai sensi dell'art. 2192 c.c., ma senza esito, giacché il tribunale, con decreto emesso in data 18 maggio 2001, avendo fatto proprie le argomentazioni del giudice del registro, ha rigettato il ricorso. Per la cassazione di tale decreto ricorre ulteriormente in questa sede il sig. AN.
Resistono, con separati controricorsi, l'Ufficio del registro delle imprese e la Camera di commercio di Ferrara.
Il ricorrente ha poi ulteriormente illustrato le proprie difese con una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il decreto contro cui esso è rivolto, infatti, pur su una posizione di diritto soggettivo del ricorrente (in particolare sulla sua possibilità di esercitare i diritti inerenti alla qualità di socio nella società la cui quota era intestata al defunto padre), non può dirsi destinato a decidere una controversia avente ad oggetto detta posizione di diritto soggettivo. Esso infatti si esaurisce in un atto di gestione del pubblico registro, senza in alcun modo statuire sull'esistenza o meno del diritto alla quota, il cui accertamento richiederebbe l'instaurazione di un vero e proprio giudizio contenzioso.
Quel provvedimento, inoltre, rientrando nell'ambito della cosiddetta volontaria giurisdizione, è inidoneo ad assumere carattere di definitività, poiché è sempre revocabile e modificabile ad opera del giudice che lo ha adottato, ne' altrimenti impedisce all'interessato di riproporre l'istanza precedentemente rigettata dall'ufficio: ciò che basta ad escludere la sua idoneità al giudicato.
Non possono dunque non valere, per un tal genere di provvedimento, le medesime considerazioni già ripetutamente formulate con riferimento ai decreti emessi dalla corte d'appello a seguito di reclamo avverso il diniego cosiddetta omologazione degli atti societari da parte del tribunale per difetto delle condizioni cui la legge subordina l'iscrizione di tali atti nel registro imprese (cfr. Cass. Sez. un. 3073/03) Cass. 11056/98; e 5228/97). Considerazioni alla stregua delle quali, esclusa la decisorietà e definitività di siffatti provvedimenti, deve altresì escludersi la possibilità che essi siano oggetto di ricorso per Cassazione, anche ai sensi dell'art. 111 Cost. Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2004