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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/07/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3109/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Paolo Massa,
e
, C.F. nata a [...] il [...], rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Marianna Boccomino e Enrico Pincione;
conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso congiunto del 7.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso congiunto depositato il 7.5.2025 e Parte_1 CP_1
anno adito questo Tribunale chiedendo la parziale modifica delle condizioni stabilite
[...]
– sull'accordo delle parti – con decreto del Tribunale per i Minorenni di Genova del 27.8.2009
e relative alla figlia della coppia (nata il [...], e dunque ormai maggiorenne); Persona_1
1 valutate le circostanze di fatto rappresentate dalle parti nel ricorso introduttivo, e da queste dedotte a fondamento della spiegata domanda di modifica dell'assetto precedentemente concordato;
esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni oggetto di accordo tra le parti, quali riportate nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a parziale modifica e integrazione delle condizioni di cui al decreto del Tribunale per i
Minorenni di Genova n. 2533/2009 del 27.8.2009,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti la figlia della coppia, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1.la SI.ra (cf. rinuncia all'assegnazione, chiedendone CP_1 C.F._2
la revoca, con effetto a far data dal 31.03.2026, della ex casa familiare sita in Comune di
RAPALLO (GE), nel fabbricato sito in Via Alessandro Volta civico numero 54 (cinquantaquattro)
e precisamente appartamento distinto con il numero interno 2 (due) al primo piano composto da: sala di ingresso, tre ulteriori vani, cucina, bagno, veranda e balcone. A confini: vano scale e muri perimetrali. Nel Catasto dei Fabbricati del Comune di RAPALLO Intestato: Parte_1
nato a [...] il [...], proprietà per 1/1 in separazione dei beni
[...]
Dati identificativi – Dati di classamento Fg. 24 Mapp. 538 Sub 2, in Via Alessandro Volta 16 piano 1, z.c. 1, Cat. A/3 cl. 5 vani 5,5 superficie catastale totale metri quadrati 87 totale escluse aree scoperte metri quadrati 82 R.C. Euro 880,56.
2.per effetto della revoca, le Parti chiedono che venga ordinata al SI. Conservatore dei Registri immobiliari di Chiavari, e con manleva per lo stesso, la cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione come risulta presso i medesimi ovvero <CONTRO del 24/04/2013 - Registro Particolare 2820 Registro Generale 3711 Pubblico ufficiale
2 TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA Repertorio 2533/2009 del 27/08/2009 ATTO
GIUDIZIARIO - PROVVEDIMENTO TUTELARE MINORI CON ASSEGNAZIONE GODIMENTO
ABITAZIONE A SENSI ART.155 QUATER Immobili siti in RAPALLO (GE) >> ovvero la annotazione a margine della stessa.
3.a titolo di contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne, ma non ancora Persona_1
economicamente autosufficiente, il SI. (cf. Parte_1 C.F._1
continuerà a versare alla SI.ra cf. la somma mensile di CP_1 C.F._2
€ 500,00, rivalutabile annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT;
detta somma verrà corrisposta, entro il giorno 28 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra CP_1
4. il SI. , inoltre, contribuirà, in ragione del cinquanta per cento, al Parte_1
pagamento delle spese mediche non dispensate dal S.S.N., sportive e ricreative di , Persona_1
spese che dovranno comunque essere preventivamente concordate e documentate nonchè saldate ogni fine mese dietro esibizione dei giustificativi di spesa;
il SI. si Parte_1
impegna a corrispondere il cento per cento delle spese universitarie sino al compimento del corso di laurea (Università di Genova Corso Professioni Sanitarie della Riabilitazione)”.
Nulla sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 4.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Paolo Massa,
e
, C.F. nata a [...] il [...], rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Marianna Boccomino e Enrico Pincione;
conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso congiunto del 7.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso congiunto depositato il 7.5.2025 e Parte_1 CP_1
anno adito questo Tribunale chiedendo la parziale modifica delle condizioni stabilite
[...]
– sull'accordo delle parti – con decreto del Tribunale per i Minorenni di Genova del 27.8.2009
e relative alla figlia della coppia (nata il [...], e dunque ormai maggiorenne); Persona_1
1 valutate le circostanze di fatto rappresentate dalle parti nel ricorso introduttivo, e da queste dedotte a fondamento della spiegata domanda di modifica dell'assetto precedentemente concordato;
esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni oggetto di accordo tra le parti, quali riportate nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a parziale modifica e integrazione delle condizioni di cui al decreto del Tribunale per i
Minorenni di Genova n. 2533/2009 del 27.8.2009,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti la figlia della coppia, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1.la SI.ra (cf. rinuncia all'assegnazione, chiedendone CP_1 C.F._2
la revoca, con effetto a far data dal 31.03.2026, della ex casa familiare sita in Comune di
RAPALLO (GE), nel fabbricato sito in Via Alessandro Volta civico numero 54 (cinquantaquattro)
e precisamente appartamento distinto con il numero interno 2 (due) al primo piano composto da: sala di ingresso, tre ulteriori vani, cucina, bagno, veranda e balcone. A confini: vano scale e muri perimetrali. Nel Catasto dei Fabbricati del Comune di RAPALLO Intestato: Parte_1
nato a [...] il [...], proprietà per 1/1 in separazione dei beni
[...]
Dati identificativi – Dati di classamento Fg. 24 Mapp. 538 Sub 2, in Via Alessandro Volta 16 piano 1, z.c. 1, Cat. A/3 cl. 5 vani 5,5 superficie catastale totale metri quadrati 87 totale escluse aree scoperte metri quadrati 82 R.C. Euro 880,56.
2.per effetto della revoca, le Parti chiedono che venga ordinata al SI. Conservatore dei Registri immobiliari di Chiavari, e con manleva per lo stesso, la cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione come risulta presso i medesimi ovvero <
2 TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA Repertorio 2533/2009 del 27/08/2009 ATTO
GIUDIZIARIO - PROVVEDIMENTO TUTELARE MINORI CON ASSEGNAZIONE GODIMENTO
ABITAZIONE A SENSI ART.155 QUATER Immobili siti in RAPALLO (GE) >> ovvero la annotazione a margine della stessa.
3.a titolo di contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne, ma non ancora Persona_1
economicamente autosufficiente, il SI. (cf. Parte_1 C.F._1
continuerà a versare alla SI.ra cf. la somma mensile di CP_1 C.F._2
€ 500,00, rivalutabile annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT;
detta somma verrà corrisposta, entro il giorno 28 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra CP_1
4. il SI. , inoltre, contribuirà, in ragione del cinquanta per cento, al Parte_1
pagamento delle spese mediche non dispensate dal S.S.N., sportive e ricreative di , Persona_1
spese che dovranno comunque essere preventivamente concordate e documentate nonchè saldate ogni fine mese dietro esibizione dei giustificativi di spesa;
il SI. si Parte_1
impegna a corrispondere il cento per cento delle spese universitarie sino al compimento del corso di laurea (Università di Genova Corso Professioni Sanitarie della Riabilitazione)”.
Nulla sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 4.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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