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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 5632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5632 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti magistrati: dott. Pietro LUPI Presidente dott.ssa Nicoletta CALISE Giudice rel.-est. dott.ssa Barbara DI TONTO Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 474/2015 R.G e 219/2018 R.G., aventi ad oggetto rispettivamente: responsabilità professionale e querela di falso, vertenti
TRA
e , in proprio e nella qualità di genitori Parte_1 CP_1
esercenti la potestà sulle minori e , nate entrambe in Persona_1 Persona_2
Napoli il 3.6.2012, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Fava, domiciliatario in Napoli, alla via San Giacomo dei Capri, 139;
-Attori nel giudizio n. 474/2015 RG.
- Querelanti nel giudizio n. 219/2018 RG.-
E
in persona del direttore Parte_2 generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Maria Monda, domiciliatario in
Napoli, alla via Toledo, 156;
-Convenuta in entrambi i giudizi-
E
, in persona del procuratore speciale Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Faustino Manfredonia e Claudio Manfredonia, domiciliatari in
Napoli, alla Via M. Cervantes de Saavedra, 64;
-Terza chiamata nel giudizio n. 474/2015 R.G.-
NONCHE' 2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, rappresentati e difesi dall'Avv. Alfredo Sacchi, domiciliatario in Napoli alla P.tta
[...]
M. Serao, 19;
E rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Paolo Pianese, domiciliatario CP_4
in Giugliano in Campania (NA) al Corso Campano, 139;
- Convenuti nel giudizio n. 219/2018 RG.-
Conclusioni: per gli attori: accoglimento della querela di falso, vinte le “spese della presente procedura incidentale e all'esito disporre per la prosecuzione del giudizio principale con ogni opportuna statuizione”; per la convenuta come da Parte_2
comparsa di risposta;
per i convenuti , e : “In via Parte_4 Parte_3 Parte_5 Parte_6 del tutto preliminare, … dichiarare il difetto di legittimazione passiva della dott.ssa Pt_6
, ordinando la sua estromissione”, vinte le spese di lite;
“rigettare la domanda formulata
[...]
dagli attori perché inammissibile, improcedibile, irrilevante, nonché nel merito del tutto infondata”, vinte le spese di lite;
per il convenuto “1) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione CP_4
passiva del Dott. in particolar modo rispetto a quello RG. 474/2015 ed CP_4
estrometterlo dal giudizio;
2) Dichiarare in ogni caso inammissibile, improcedibile, generica, nulla la domanda e, comunque, rigettare nel merito ogni domanda attorea per essere infondata in fatto ed in diritto”, vinte le distraende spese di lite;
per la terza chiamata in caso di accoglimento delle Controparte_2 domande degli attori, dichiarare “inammissibile ed infondata, per carenza del presupposto costituito dall'avvenuta erosione della franchigia aggregata di € 1.000.000,00 alla cui ricorrenza l'art. 12 della polizza condiziona l'operatività della garanzia che essa si era obbligata a prestare con la stessa, ovvero per la formazione di giudicato sul punto che le oppone derivante dalla… sentenza 8247/23, la domanda di manleva che l' Parte_7 ha proposto… condannandola a pagarle le spese del giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- e in proprio e nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 CP_1
potestà sulle minori e hanno convenuto in giudizio (proc. n. 474/2015 Per_2 Persona_1
R.G) l' di Napoli al fine di accertarne la Parte_2 3
responsabilità - contrattuale o extracontrattuale – e ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla figlia minore nonché Persona_1 dei danni sofferti dai genitori e dall'altra figlia minore, , in proprio. Persona_2
Gli attori, in particolare, hanno esposto che:
-. In data 30 maggio 2012, intorno alle ore 8.00 circa, alla trentatreesima CP_1
settimana di una gravidanza gemellare biamniotica bicoriale, veniva ricoverata presso l' di Napoli a seguito di rottura prematura Parte_2
delle membrane di una delle due sacche;
-. Nonostante la gestante avesse fin dal momento del ricovero richiesto con chiarezza e determinazione di essere sottoposta a parto cesareo, i sanitari le somministravano una terapia conservativa, inducendo poi il parto naturale solo dopo quattro giorni;
-. I sanitari non fornirono in alcun momento del ricovero informazioni chiare e complete alla e al marito circa i rischi e i benefici di un approccio attendista per l'espletamento del CP_1
parto naturale rispetto a quelli di un intervento cesareo;
-. Alle ore 1.42 del 3 giugno 2012 nasceva la piccola , seguita, alle ore 2.17, dalla Per_2
nascita di , la quale, a causa della condotta colposa dei sanitari, riportava gravi lesioni Per_1
cerebrali;
-. In particolare, i medici del Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia avrebbero omesso di prevenire, diagnosticare e fronteggiare tempestivamente il serrato giro di cordone ombelicale presentato da , non procedendo a un intervento operatorio adeguato che avrebbe Per_1
evitato la grave asfissia perinatale e le conseguenti lesioni cerebrali subite dalla piccola
. Per_1
Gli attori, inoltre, hanno dedotto l'esistenza di ulteriore profilo di responsabilità della struttura convenuta, evidenziando che i sanitari avrebbero fatto sottoscrivere alla in bianco e CP_1 nel pieno del travaglio, un modulo di “consenso informato”, successivamente compilato con contenuti non veritieri, dal quale risulterebbe che la paziente avrebbe richiesto il parto spontaneo.
L costituitasi, ha chiesto il Controparte_5
rigetto delle infondate domande, contestandole integralmente e sostenendo la correttezza dell'approccio terapeutico adottato, l'idoneità e validità del consenso informato acquisito, eccependo altresì la nullità della citazione. Ha chiesto, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia con la quale aveva Controparte_2
stipulato polizza assicurativa per responsabilità professionale, al fine di essere da essa manlevata. 4
Autorizzata la chiamata, la si è costituita in giudizio, Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda degli attori, vinte le spese di lite, e, in via subordinata, la limitazione di un eventuale obbligo indennitario nei limiti della franchigia aggregata e del massimale di retroattività come dettagliato nella propria comparsa di costituzione.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, espletate la prova testimoniale e una CTU medico-legale, con ordinanza del 29 maggio 2017 la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 18 gennaio 2018.
Nelle more, con separato giudizio (RG 219/2018) gli attori hanno proposto querela di falso in via principale nei confronti “del modulo titolato 'consenso informato' datato 2.6.2012 contenuto nella cartella clinica n. reg. gen. 1385/2012 relativa al ricovero della … Fiume dal
30.5.12 all'11.6.2012”, sottoscritto dai sanitari dott. dott. e CP_4 Parte_3 dott.ssa e “del modulo titolato 'consenso informato Parte_4 ostetrico/ginecologico' datato 30.5.2012” contenuto nella medesima cartella clinica, sottoscritto dalla dott.ssa e dalla dott.ssa , già prodotti nel giudizio Parte_6 Parte_5
n. 474/2015 RG datati 30 maggio 2012 e 2 giugno 2012, convenendo in giudizio tutti i citati sanitari, nonché l' Parte_2
Hanno esposto, in particolare, che:
-. il documento datato 30.5.2012 è “un modulo prestampato in cui nella prima sezione, … vi è uno spazio da riempire in cui il sanitario inserisce la patologia della paziente” e “nel caso di specie è stato inserito 'gravidanza' e quindi questo già esaurisce la questione sulla completezza e veridicità dell'informazione resa alla … ; invero, “il modulo per la sua CP_1
genericità e per la sua erroneità non costituirebbe una prova della prestazione di un valido consenso informato, ma il suo contenuto pur se generico e irrilevante è comunque falso”;
-. il documento datato 2.6.2013 era stato “firmato in bianco” e “successivamente compilato con un documento falso”.
L' , costituitasi, ha chiesto il rigetto della Parte_2
querela di falso, ritenuta infondata sotto ogni profilo, vinte le spese di lite.
, ed costituitisi, hanno Parte_4 Parte_3 Parte_5 Parte_6
chiesto il rigetto della querela di falso, eccependo, per quanto riguarda , il difetto di Parte_6
legittimazione passiva, in quanto non in servizio il 30.5.2012 e citata per mero errore.
Anche si è costituito, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_4 chiedendo l'estromissione dal giudizio e, in ogni caso, il rigetto delle domande degli attori, vinte le distraende spese di lite. 5
Disposta la riunione dei fascicoli con ordinanza del 21 febbraio 2019, all'udienza dell'11 luglio 2019, tenutasi con la partecipazione del Pubblico Ministero, sono state esperite le attività previste dall'art. 223 cpc.
Concessi nuovamente i termini ex art. 183 c.p.c., è stata espletata la prova testimoniale;
con ordinanza del 3.4.2023 il precedente giudice istruttore GOP dott. D'Istria ha disposto una
CTU grafologica “al fine di accertare che la sottoscrizione “ “apposta sul CP_1 modulo titolato consenso informato datato 02/06/2012 non è di mano della …Fiume”.
Precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2.- In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla convenuta fondata sull'asserita Controparte_5 violazione dell'art. 163 c.p.c., per presunta indeterminatezza del petitum e/o della causa petendi.
Invero, la nullità dell'atto di citazione per incertezza dell'oggetto o del titolo della domanda ricorre solo quando tale incertezza non possa essere superata neppure attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo e non già quando il contenuto dell'atto introduttivo consenta comunque di individuare con chiarezza la domanda e il fatto costitutivo del diritto azionato.
Nel caso di specie, dall'analisi dell'atto introduttivo emerge con sufficiente chiarezza:
-. il petitum immediato, consistente nella condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti;
-. il petitum mediato, ovvero l'accertamento della responsabilità contrattuale dell'
[...]
in relazione alla gestione del parto di;
Parte_2 CP_1
-. la causa petendi, individuabile nella dedotta condotta negligente, imprudente e imperita dei sanitari della struttura convenuta, nonché nella violazione degli obblighi informativi e di acquisizione del consenso.
Il contenuto dell'atto di citazione, nella sua globalità, risulta quindi idoneo a integrare i requisiti essenziali richiesti dall'art. 163 nn. 3 e 4, c.p.c., e consente alla controparte di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, non risultando compromesso né il contraddittorio né la possibilità di articolare una compiuta difesa nel merito.
3.- Non si ravvisano ulteriori questioni preliminari.
Deve ritenersi infondata, in particolare, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai convenuti e in relazione alla proposizione della Parte_6 CP_4
querela di falso. 6
Tale eccezione, per come formulata, non configura una vera e propria eccezione in senso tecnico di carattere preliminare, ma si sostanzia in una mera difesa di merito, volta a contestare la fondatezza della pretesa attorea sotto il profilo della sussistenza di un comportamento concretamente imputabile ai suddetti sanitari.
Tuttavia, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, il difetto di legittimazione passiva va distinto dal difetto di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Mentre il primo attiene a una condizione dell'azione e può rilevare in limine litis, il secondo attiene al merito della causa, come questione di fondamento sostanziale della responsabilità.
Nel caso di specie, le contestazioni sollevate non attengono alla inidoneità giuridica del soggetto a figurare come parte del rapporto dedotto in giudizio, bensì alla effettiva sussistenza dei presupposti di responsabilità personale, ovvero all'eventuale estraneità fattuale rispetto ai fatti denunciati. Si tratta, pertanto, di eccezioni che non incidono sull'ammissibilità dell'azione, ma che devono essere esaminate unitamente al merito della controversia, nell'ambito della valutazione complessiva delle risultanze probatorie.
In definitiva, le questioni sollevate non determinano l'estromissione dei convenuti dal giudizio, né rilevano ai fini dell'ammissibilità dell'azione, ma si configurano come mere difese in fatto.
4.- La querela di falso proposta con riferimento al modulo di consenso informato del 30 maggio 2012 è infondata e deve essere rigettata.
Preliminarmente, va osservato che i querelanti non hanno contestato la sottoscrizione apposta sul modulo, limitandosi a lamentare che, nella sezione relativa alla “natura della malattia” sia stata indicata la generica voce “gravidanza”, rendendo informazioni del tutto generiche ed erronee alla che, pertanto, non ha potuto prestare un valido consenso informato. CP_1
E però, nel caso di specie già dalla prospettazione dei querelanti non sussiste alcun elemento di fatto idoneo a dimostrare l'esistenza di una falsità materiale del modulo in questione, né in ordine alla sua sottoscrizione, né riguardo a eventuali alterazioni o interpolazioni successive.
La doglianza dei querelanti, infatti, non integra in alcun modo gli estremi di una falsità documentale, ma si limita a criticare la genericità del contenuto informativo reso alla paziente, profilo questo che esula dalla disciplina della querela di falso e può, eventualmente, rilevare in sede di valutazione della responsabilità sanitaria.
5.- Anche la querela di falso relativa al modulo di consenso informato del 2 giugno 2012 è infondata.
In relazione a tale documento, gli attori sostengono che la avrebbe sottoscritto un CP_1
modulo in bianco, che sarebbe stato successivamente compilato dai sanitari senza alcuna 7
autorizzazione al riempimento di detto foglio e con contenuti per giunta difformi dalla reale volontà della paziente (cioè quella di essere sottoposta ad intervento di taglio cesareo), in particolare con l'indicazione secondo cui la stessa avrebbe richiesto il parto spontaneo.
Giova richiamare, sul punto, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riempimento abusivo del foglio in bianco, che distingue due ipotesi:
-. Il riempimento contra pacta, in cui il sottoscrittore, pur riconoscendo implicitamente la propria firma, contesta che il contenuto del documento sia stato compilato in violazione di un previo accordo sulle modalità del riempimento, che era stato autorizzato dal sottoscrittore;
in tal caso, sussistendo una mera divergenza tra quanto concordato e quanto invece realizzato
(Cass. n. 6525/1988), non è necessaria la querela di falso, poiché il riempimento contra pacta può essere dimostrato con qualsiasi mezzo di prova idoneo a dimostrare l'esistenza di un mandato ad scribendum e della sua violazione [cfr. Cass. 23.12.1992, n. 13596: “La denuncia di abusivo riempimento di foglio firmato in bianco, con sottoscrizione riconosciuta, richiede
l'esperimento della querela di falso, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ. e dell'art. 221 cod. proc. civ., nel solo caso in cui il riempimento stesso sia avvenuto "absque pactis", cioè senza che il suo autore sia stato autorizzato dal sottoscrittore con preventivo patto, ma non anche nel caso in cui sia avvenuto "contra pacta", cioè in modo difforme da quello consentito dall'accordo precedentemente intervenuto, atteso che l'abuso del riempitore, nella prima ipotesi, incide sulla provenienza e sulla riferibilità della dichiarazione al sottoscrittore, mentre, nella seconda ipotesi, si traduce in una mera disfunzione interna del procedimento di formazione della dichiarazione medesima, in relazione allo strumento adottato (mandato "ad scribendum"), la quale implica solo la corrispondenza fra ciò che risulta dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, con rilevabilità di eventuali vizi nei limiti e secondo lo schema proprio della rilevanza dei vizi della volontà”; cfr. altresì Cass. sez. III, ord. n. 18234 del
26.6.2023);
-. Il riempimento absque pactis, in cui il sottoscrittore non contesta la firma, ma sostiene di non aver mai autorizzato il riempimento del modulo;
in tal caso, trattandosi di una vera e propria falsità materiale, atteso che il sottoscrittore contesta la stessa “provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta”, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che sia necessaria la querela di falso (cfr. ex plurimis Cass. sez. III, ord. n. 18234 del 26.6.2023, Cass. sez. III, sent. n. 12188 del 22.6.2020, Cass. sez. II, ord. n. 21587 del 22.8.2019, Cass. sez. III, ord. n. 899 del 17.1.2018).
Nel caso di specie, i querelanti del tutto genericamente hanno contestato l'autenticità della firma della peraltro dopo aver invece asserito che la “nel pieno travaglio e in CP_1 CP_1 8
compagnia solo di sua sorella e con nessun'altra persona presente, fidandosi della … infermiera che le diceva che trattavasi 'solo di una formalità', sottoscriveva il suddetto foglio in bianco”. Dell'autenticità della autografia della firma, peraltro, non vi è motivo di dubitare, essendo stata all'esito della CTU grafologica espletata (cfr. relazione depositata il 24 novembre 2023 dalla dott.ssa . La censura si incentra unicamente sulla Persona_3 mancanza di un'autorizzazione al riempimento del modulo, dunque configurando un'ipotesi di riempimento abusivo absque pactis, che richiede, ai fini dell'accoglimento della querela di falso, una prova rigorosa dell'avvenuta compilazione in assenza di qualsiasi accordo o mandato.
Orbene tale prova non risulta essere stata fornita dagli attori.
In particolare, le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 17 settembre 2020 non consentono di ritenere dimostrata, con il grado di certezza richiesto, la tesi attorea. In particolare:
-. La teste ha affermato che la sorella avrebbe sottoscritto “un foglio A4 Testimone_1 completamente bianco … senza nemmeno i righi”; tuttavia, tale descrizione non corrisponde affatto al modulo datato 2.6.2012 oggetto di querela (cfr. doc. 3 allegato alla querela di falso), che è un documento prestampato, con righe stampate (compilate a mano), intestazione stampata (“consenso informato”) e reca altresì stampate le parole “data”, “ora”, “firma leggibile della paziente”, “firma leggibile del medico” nonché l'invito al paziente a leggere attentamente il contenuto prima della sottoscrizione;
-. In ogni caso, le dichiarazioni rese da in difetto di altri riscontri oggettivi sul Testimone_1
punto, non sono da sole sufficienti a ritenere che dichiarò ai sanitari di voler CP_1
essere sottoposta al parto cesareo, essendo stata tale ultima circostanza smentita dalla deposizione resa dall'altra teste, che ha riferito che la “era Testimone_2 CP_1 anche molto contenta di partorire spontaneamente”, smentendo così la tesi secondo cui la paziente avrebbe sempre e coerentemente richiesto il taglio cesareo.
Alla luce delle risultanze istruttorie, dunque, gli attori non hanno assolto l'onere di provare che il documento in questione sia stato compilato senza alcuna autorizzazione (riempimento absque pactis), né che il contenuto riportato nel modulo sia materialmente falso e non attribuibile alla volontà della sottoscrittrice.
La querela di falso, pertanto, va rigettata anche con riferimento al modulo di consenso informato del 2 giugno 2012.
6.- In conclusione, deve, pertanto essere pronunciata sentenza parziale valevole a definire il giudizio iscritto al n. 219/2018 R.G., riunito a quello n. 474/2015 R.G. Con tale sentenza, 9
dunque, come si è già sopra chiarito, va rigettata la querela di falso proposta in via principale da e in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulle Parte_1 CP_1
minori e . Persona_2 Persona_1
Le spese di lite della controversia definita per effetto della presente sentenza seguono, naturalmente (e in applicazione dell'art. 91 c.p.c.), la soccombenza degli attori e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, valore indeterminabile, ai minimi di tariffa, avuto riguardo alle questioni trattate e alle difese svolte.
7.- Da ultimo, in applicazione della disposizione di cui all'art. 279 comma 2 n. 5, deve essere disposta la separazione del giudizio n. 219/2018 R.G., che viene definito con la presente sentenza, dalla controversia iscritta al n. 474/2015 R.G.: tale ultima controversia sarà, mediante separata ordinanza, rimessa sul ruolo del giudice istruttore dott.ssa Nicoletta Calise, in apposita udienza che sarà all'uopo fissata, per i provvedimenti necessari all'istruzione della medesima.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella controversia n. 219/2018 RG, così provvede:
-. Rigetta la querela di falso proposta da e in proprio e quali Parte_1 CP_1
genitori esercenti la potestà sulle minori e;
Persona_2 Persona_1
-. Condanna e in proprio e nella qualità di genitori esercenti CP_1 Parte_1
la potestà sulle minori e al pagamento in favore della Persona_2 Persona_1 [...]
di di Controparte_5 Parte_3 Parte_4
, di e di delle spese processuali, liquidate per ciascuno in
[...] Parte_5 Parte_6
euro 3.809,00 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione, per quanto riguarda le spese liquidate a a favore dell'Avv. CP_4
Francesco Paolo Pianese, dichiaratosi anticipatario;
-. Pone definitivamente a carico di e in proprio e nella CP_1 Parte_1
qualità di genitori esercenti la potestà sulle minori e le spese Persona_2 Persona_1
della CTU grafologica;
-. Dispone con separata ordinanza in ordine alla separazione del giudizio n. 219/2018 R.G., qui definito, dalla controversia civile iscritta al n. 474/2015 R.G., mandando alla Cancelleria 10
ai fini della formazione di un autonomo fascicolo d'ufficio, nonché la rimessione del giudizio n. 474/2015 R.G. davanti al giudice dott.ssa Nicoletta Calise, in apposita udienza che sarà all'uopo fissata, per i provvedimenti necessari all'ulteriore istruzione.
Così deciso in Napoli il 5.6.2025
IL GIUDICE REL.- EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Nicoletta CALISE dott. Pietro LUPI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti magistrati: dott. Pietro LUPI Presidente dott.ssa Nicoletta CALISE Giudice rel.-est. dott.ssa Barbara DI TONTO Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 474/2015 R.G e 219/2018 R.G., aventi ad oggetto rispettivamente: responsabilità professionale e querela di falso, vertenti
TRA
e , in proprio e nella qualità di genitori Parte_1 CP_1
esercenti la potestà sulle minori e , nate entrambe in Persona_1 Persona_2
Napoli il 3.6.2012, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Fava, domiciliatario in Napoli, alla via San Giacomo dei Capri, 139;
-Attori nel giudizio n. 474/2015 RG.
- Querelanti nel giudizio n. 219/2018 RG.-
E
in persona del direttore Parte_2 generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Maria Monda, domiciliatario in
Napoli, alla via Toledo, 156;
-Convenuta in entrambi i giudizi-
E
, in persona del procuratore speciale Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Faustino Manfredonia e Claudio Manfredonia, domiciliatari in
Napoli, alla Via M. Cervantes de Saavedra, 64;
-Terza chiamata nel giudizio n. 474/2015 R.G.-
NONCHE' 2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, rappresentati e difesi dall'Avv. Alfredo Sacchi, domiciliatario in Napoli alla P.tta
[...]
M. Serao, 19;
E rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Paolo Pianese, domiciliatario CP_4
in Giugliano in Campania (NA) al Corso Campano, 139;
- Convenuti nel giudizio n. 219/2018 RG.-
Conclusioni: per gli attori: accoglimento della querela di falso, vinte le “spese della presente procedura incidentale e all'esito disporre per la prosecuzione del giudizio principale con ogni opportuna statuizione”; per la convenuta come da Parte_2
comparsa di risposta;
per i convenuti , e : “In via Parte_4 Parte_3 Parte_5 Parte_6 del tutto preliminare, … dichiarare il difetto di legittimazione passiva della dott.ssa Pt_6
, ordinando la sua estromissione”, vinte le spese di lite;
“rigettare la domanda formulata
[...]
dagli attori perché inammissibile, improcedibile, irrilevante, nonché nel merito del tutto infondata”, vinte le spese di lite;
per il convenuto “1) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione CP_4
passiva del Dott. in particolar modo rispetto a quello RG. 474/2015 ed CP_4
estrometterlo dal giudizio;
2) Dichiarare in ogni caso inammissibile, improcedibile, generica, nulla la domanda e, comunque, rigettare nel merito ogni domanda attorea per essere infondata in fatto ed in diritto”, vinte le distraende spese di lite;
per la terza chiamata in caso di accoglimento delle Controparte_2 domande degli attori, dichiarare “inammissibile ed infondata, per carenza del presupposto costituito dall'avvenuta erosione della franchigia aggregata di € 1.000.000,00 alla cui ricorrenza l'art. 12 della polizza condiziona l'operatività della garanzia che essa si era obbligata a prestare con la stessa, ovvero per la formazione di giudicato sul punto che le oppone derivante dalla… sentenza 8247/23, la domanda di manleva che l' Parte_7 ha proposto… condannandola a pagarle le spese del giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- e in proprio e nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 CP_1
potestà sulle minori e hanno convenuto in giudizio (proc. n. 474/2015 Per_2 Persona_1
R.G) l' di Napoli al fine di accertarne la Parte_2 3
responsabilità - contrattuale o extracontrattuale – e ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla figlia minore nonché Persona_1 dei danni sofferti dai genitori e dall'altra figlia minore, , in proprio. Persona_2
Gli attori, in particolare, hanno esposto che:
-. In data 30 maggio 2012, intorno alle ore 8.00 circa, alla trentatreesima CP_1
settimana di una gravidanza gemellare biamniotica bicoriale, veniva ricoverata presso l' di Napoli a seguito di rottura prematura Parte_2
delle membrane di una delle due sacche;
-. Nonostante la gestante avesse fin dal momento del ricovero richiesto con chiarezza e determinazione di essere sottoposta a parto cesareo, i sanitari le somministravano una terapia conservativa, inducendo poi il parto naturale solo dopo quattro giorni;
-. I sanitari non fornirono in alcun momento del ricovero informazioni chiare e complete alla e al marito circa i rischi e i benefici di un approccio attendista per l'espletamento del CP_1
parto naturale rispetto a quelli di un intervento cesareo;
-. Alle ore 1.42 del 3 giugno 2012 nasceva la piccola , seguita, alle ore 2.17, dalla Per_2
nascita di , la quale, a causa della condotta colposa dei sanitari, riportava gravi lesioni Per_1
cerebrali;
-. In particolare, i medici del Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia avrebbero omesso di prevenire, diagnosticare e fronteggiare tempestivamente il serrato giro di cordone ombelicale presentato da , non procedendo a un intervento operatorio adeguato che avrebbe Per_1
evitato la grave asfissia perinatale e le conseguenti lesioni cerebrali subite dalla piccola
. Per_1
Gli attori, inoltre, hanno dedotto l'esistenza di ulteriore profilo di responsabilità della struttura convenuta, evidenziando che i sanitari avrebbero fatto sottoscrivere alla in bianco e CP_1 nel pieno del travaglio, un modulo di “consenso informato”, successivamente compilato con contenuti non veritieri, dal quale risulterebbe che la paziente avrebbe richiesto il parto spontaneo.
L costituitasi, ha chiesto il Controparte_5
rigetto delle infondate domande, contestandole integralmente e sostenendo la correttezza dell'approccio terapeutico adottato, l'idoneità e validità del consenso informato acquisito, eccependo altresì la nullità della citazione. Ha chiesto, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia con la quale aveva Controparte_2
stipulato polizza assicurativa per responsabilità professionale, al fine di essere da essa manlevata. 4
Autorizzata la chiamata, la si è costituita in giudizio, Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda degli attori, vinte le spese di lite, e, in via subordinata, la limitazione di un eventuale obbligo indennitario nei limiti della franchigia aggregata e del massimale di retroattività come dettagliato nella propria comparsa di costituzione.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, espletate la prova testimoniale e una CTU medico-legale, con ordinanza del 29 maggio 2017 la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 18 gennaio 2018.
Nelle more, con separato giudizio (RG 219/2018) gli attori hanno proposto querela di falso in via principale nei confronti “del modulo titolato 'consenso informato' datato 2.6.2012 contenuto nella cartella clinica n. reg. gen. 1385/2012 relativa al ricovero della … Fiume dal
30.5.12 all'11.6.2012”, sottoscritto dai sanitari dott. dott. e CP_4 Parte_3 dott.ssa e “del modulo titolato 'consenso informato Parte_4 ostetrico/ginecologico' datato 30.5.2012” contenuto nella medesima cartella clinica, sottoscritto dalla dott.ssa e dalla dott.ssa , già prodotti nel giudizio Parte_6 Parte_5
n. 474/2015 RG datati 30 maggio 2012 e 2 giugno 2012, convenendo in giudizio tutti i citati sanitari, nonché l' Parte_2
Hanno esposto, in particolare, che:
-. il documento datato 30.5.2012 è “un modulo prestampato in cui nella prima sezione, … vi è uno spazio da riempire in cui il sanitario inserisce la patologia della paziente” e “nel caso di specie è stato inserito 'gravidanza' e quindi questo già esaurisce la questione sulla completezza e veridicità dell'informazione resa alla … ; invero, “il modulo per la sua CP_1
genericità e per la sua erroneità non costituirebbe una prova della prestazione di un valido consenso informato, ma il suo contenuto pur se generico e irrilevante è comunque falso”;
-. il documento datato 2.6.2013 era stato “firmato in bianco” e “successivamente compilato con un documento falso”.
L' , costituitasi, ha chiesto il rigetto della Parte_2
querela di falso, ritenuta infondata sotto ogni profilo, vinte le spese di lite.
, ed costituitisi, hanno Parte_4 Parte_3 Parte_5 Parte_6
chiesto il rigetto della querela di falso, eccependo, per quanto riguarda , il difetto di Parte_6
legittimazione passiva, in quanto non in servizio il 30.5.2012 e citata per mero errore.
Anche si è costituito, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_4 chiedendo l'estromissione dal giudizio e, in ogni caso, il rigetto delle domande degli attori, vinte le distraende spese di lite. 5
Disposta la riunione dei fascicoli con ordinanza del 21 febbraio 2019, all'udienza dell'11 luglio 2019, tenutasi con la partecipazione del Pubblico Ministero, sono state esperite le attività previste dall'art. 223 cpc.
Concessi nuovamente i termini ex art. 183 c.p.c., è stata espletata la prova testimoniale;
con ordinanza del 3.4.2023 il precedente giudice istruttore GOP dott. D'Istria ha disposto una
CTU grafologica “al fine di accertare che la sottoscrizione “ “apposta sul CP_1 modulo titolato consenso informato datato 02/06/2012 non è di mano della …Fiume”.
Precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2.- In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla convenuta fondata sull'asserita Controparte_5 violazione dell'art. 163 c.p.c., per presunta indeterminatezza del petitum e/o della causa petendi.
Invero, la nullità dell'atto di citazione per incertezza dell'oggetto o del titolo della domanda ricorre solo quando tale incertezza non possa essere superata neppure attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo e non già quando il contenuto dell'atto introduttivo consenta comunque di individuare con chiarezza la domanda e il fatto costitutivo del diritto azionato.
Nel caso di specie, dall'analisi dell'atto introduttivo emerge con sufficiente chiarezza:
-. il petitum immediato, consistente nella condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti;
-. il petitum mediato, ovvero l'accertamento della responsabilità contrattuale dell'
[...]
in relazione alla gestione del parto di;
Parte_2 CP_1
-. la causa petendi, individuabile nella dedotta condotta negligente, imprudente e imperita dei sanitari della struttura convenuta, nonché nella violazione degli obblighi informativi e di acquisizione del consenso.
Il contenuto dell'atto di citazione, nella sua globalità, risulta quindi idoneo a integrare i requisiti essenziali richiesti dall'art. 163 nn. 3 e 4, c.p.c., e consente alla controparte di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, non risultando compromesso né il contraddittorio né la possibilità di articolare una compiuta difesa nel merito.
3.- Non si ravvisano ulteriori questioni preliminari.
Deve ritenersi infondata, in particolare, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai convenuti e in relazione alla proposizione della Parte_6 CP_4
querela di falso. 6
Tale eccezione, per come formulata, non configura una vera e propria eccezione in senso tecnico di carattere preliminare, ma si sostanzia in una mera difesa di merito, volta a contestare la fondatezza della pretesa attorea sotto il profilo della sussistenza di un comportamento concretamente imputabile ai suddetti sanitari.
Tuttavia, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, il difetto di legittimazione passiva va distinto dal difetto di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Mentre il primo attiene a una condizione dell'azione e può rilevare in limine litis, il secondo attiene al merito della causa, come questione di fondamento sostanziale della responsabilità.
Nel caso di specie, le contestazioni sollevate non attengono alla inidoneità giuridica del soggetto a figurare come parte del rapporto dedotto in giudizio, bensì alla effettiva sussistenza dei presupposti di responsabilità personale, ovvero all'eventuale estraneità fattuale rispetto ai fatti denunciati. Si tratta, pertanto, di eccezioni che non incidono sull'ammissibilità dell'azione, ma che devono essere esaminate unitamente al merito della controversia, nell'ambito della valutazione complessiva delle risultanze probatorie.
In definitiva, le questioni sollevate non determinano l'estromissione dei convenuti dal giudizio, né rilevano ai fini dell'ammissibilità dell'azione, ma si configurano come mere difese in fatto.
4.- La querela di falso proposta con riferimento al modulo di consenso informato del 30 maggio 2012 è infondata e deve essere rigettata.
Preliminarmente, va osservato che i querelanti non hanno contestato la sottoscrizione apposta sul modulo, limitandosi a lamentare che, nella sezione relativa alla “natura della malattia” sia stata indicata la generica voce “gravidanza”, rendendo informazioni del tutto generiche ed erronee alla che, pertanto, non ha potuto prestare un valido consenso informato. CP_1
E però, nel caso di specie già dalla prospettazione dei querelanti non sussiste alcun elemento di fatto idoneo a dimostrare l'esistenza di una falsità materiale del modulo in questione, né in ordine alla sua sottoscrizione, né riguardo a eventuali alterazioni o interpolazioni successive.
La doglianza dei querelanti, infatti, non integra in alcun modo gli estremi di una falsità documentale, ma si limita a criticare la genericità del contenuto informativo reso alla paziente, profilo questo che esula dalla disciplina della querela di falso e può, eventualmente, rilevare in sede di valutazione della responsabilità sanitaria.
5.- Anche la querela di falso relativa al modulo di consenso informato del 2 giugno 2012 è infondata.
In relazione a tale documento, gli attori sostengono che la avrebbe sottoscritto un CP_1
modulo in bianco, che sarebbe stato successivamente compilato dai sanitari senza alcuna 7
autorizzazione al riempimento di detto foglio e con contenuti per giunta difformi dalla reale volontà della paziente (cioè quella di essere sottoposta ad intervento di taglio cesareo), in particolare con l'indicazione secondo cui la stessa avrebbe richiesto il parto spontaneo.
Giova richiamare, sul punto, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riempimento abusivo del foglio in bianco, che distingue due ipotesi:
-. Il riempimento contra pacta, in cui il sottoscrittore, pur riconoscendo implicitamente la propria firma, contesta che il contenuto del documento sia stato compilato in violazione di un previo accordo sulle modalità del riempimento, che era stato autorizzato dal sottoscrittore;
in tal caso, sussistendo una mera divergenza tra quanto concordato e quanto invece realizzato
(Cass. n. 6525/1988), non è necessaria la querela di falso, poiché il riempimento contra pacta può essere dimostrato con qualsiasi mezzo di prova idoneo a dimostrare l'esistenza di un mandato ad scribendum e della sua violazione [cfr. Cass. 23.12.1992, n. 13596: “La denuncia di abusivo riempimento di foglio firmato in bianco, con sottoscrizione riconosciuta, richiede
l'esperimento della querela di falso, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ. e dell'art. 221 cod. proc. civ., nel solo caso in cui il riempimento stesso sia avvenuto "absque pactis", cioè senza che il suo autore sia stato autorizzato dal sottoscrittore con preventivo patto, ma non anche nel caso in cui sia avvenuto "contra pacta", cioè in modo difforme da quello consentito dall'accordo precedentemente intervenuto, atteso che l'abuso del riempitore, nella prima ipotesi, incide sulla provenienza e sulla riferibilità della dichiarazione al sottoscrittore, mentre, nella seconda ipotesi, si traduce in una mera disfunzione interna del procedimento di formazione della dichiarazione medesima, in relazione allo strumento adottato (mandato "ad scribendum"), la quale implica solo la corrispondenza fra ciò che risulta dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, con rilevabilità di eventuali vizi nei limiti e secondo lo schema proprio della rilevanza dei vizi della volontà”; cfr. altresì Cass. sez. III, ord. n. 18234 del
26.6.2023);
-. Il riempimento absque pactis, in cui il sottoscrittore non contesta la firma, ma sostiene di non aver mai autorizzato il riempimento del modulo;
in tal caso, trattandosi di una vera e propria falsità materiale, atteso che il sottoscrittore contesta la stessa “provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta”, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che sia necessaria la querela di falso (cfr. ex plurimis Cass. sez. III, ord. n. 18234 del 26.6.2023, Cass. sez. III, sent. n. 12188 del 22.6.2020, Cass. sez. II, ord. n. 21587 del 22.8.2019, Cass. sez. III, ord. n. 899 del 17.1.2018).
Nel caso di specie, i querelanti del tutto genericamente hanno contestato l'autenticità della firma della peraltro dopo aver invece asserito che la “nel pieno travaglio e in CP_1 CP_1 8
compagnia solo di sua sorella e con nessun'altra persona presente, fidandosi della … infermiera che le diceva che trattavasi 'solo di una formalità', sottoscriveva il suddetto foglio in bianco”. Dell'autenticità della autografia della firma, peraltro, non vi è motivo di dubitare, essendo stata all'esito della CTU grafologica espletata (cfr. relazione depositata il 24 novembre 2023 dalla dott.ssa . La censura si incentra unicamente sulla Persona_3 mancanza di un'autorizzazione al riempimento del modulo, dunque configurando un'ipotesi di riempimento abusivo absque pactis, che richiede, ai fini dell'accoglimento della querela di falso, una prova rigorosa dell'avvenuta compilazione in assenza di qualsiasi accordo o mandato.
Orbene tale prova non risulta essere stata fornita dagli attori.
In particolare, le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 17 settembre 2020 non consentono di ritenere dimostrata, con il grado di certezza richiesto, la tesi attorea. In particolare:
-. La teste ha affermato che la sorella avrebbe sottoscritto “un foglio A4 Testimone_1 completamente bianco … senza nemmeno i righi”; tuttavia, tale descrizione non corrisponde affatto al modulo datato 2.6.2012 oggetto di querela (cfr. doc. 3 allegato alla querela di falso), che è un documento prestampato, con righe stampate (compilate a mano), intestazione stampata (“consenso informato”) e reca altresì stampate le parole “data”, “ora”, “firma leggibile della paziente”, “firma leggibile del medico” nonché l'invito al paziente a leggere attentamente il contenuto prima della sottoscrizione;
-. In ogni caso, le dichiarazioni rese da in difetto di altri riscontri oggettivi sul Testimone_1
punto, non sono da sole sufficienti a ritenere che dichiarò ai sanitari di voler CP_1
essere sottoposta al parto cesareo, essendo stata tale ultima circostanza smentita dalla deposizione resa dall'altra teste, che ha riferito che la “era Testimone_2 CP_1 anche molto contenta di partorire spontaneamente”, smentendo così la tesi secondo cui la paziente avrebbe sempre e coerentemente richiesto il taglio cesareo.
Alla luce delle risultanze istruttorie, dunque, gli attori non hanno assolto l'onere di provare che il documento in questione sia stato compilato senza alcuna autorizzazione (riempimento absque pactis), né che il contenuto riportato nel modulo sia materialmente falso e non attribuibile alla volontà della sottoscrittrice.
La querela di falso, pertanto, va rigettata anche con riferimento al modulo di consenso informato del 2 giugno 2012.
6.- In conclusione, deve, pertanto essere pronunciata sentenza parziale valevole a definire il giudizio iscritto al n. 219/2018 R.G., riunito a quello n. 474/2015 R.G. Con tale sentenza, 9
dunque, come si è già sopra chiarito, va rigettata la querela di falso proposta in via principale da e in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulle Parte_1 CP_1
minori e . Persona_2 Persona_1
Le spese di lite della controversia definita per effetto della presente sentenza seguono, naturalmente (e in applicazione dell'art. 91 c.p.c.), la soccombenza degli attori e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, valore indeterminabile, ai minimi di tariffa, avuto riguardo alle questioni trattate e alle difese svolte.
7.- Da ultimo, in applicazione della disposizione di cui all'art. 279 comma 2 n. 5, deve essere disposta la separazione del giudizio n. 219/2018 R.G., che viene definito con la presente sentenza, dalla controversia iscritta al n. 474/2015 R.G.: tale ultima controversia sarà, mediante separata ordinanza, rimessa sul ruolo del giudice istruttore dott.ssa Nicoletta Calise, in apposita udienza che sarà all'uopo fissata, per i provvedimenti necessari all'istruzione della medesima.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella controversia n. 219/2018 RG, così provvede:
-. Rigetta la querela di falso proposta da e in proprio e quali Parte_1 CP_1
genitori esercenti la potestà sulle minori e;
Persona_2 Persona_1
-. Condanna e in proprio e nella qualità di genitori esercenti CP_1 Parte_1
la potestà sulle minori e al pagamento in favore della Persona_2 Persona_1 [...]
di di Controparte_5 Parte_3 Parte_4
, di e di delle spese processuali, liquidate per ciascuno in
[...] Parte_5 Parte_6
euro 3.809,00 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione, per quanto riguarda le spese liquidate a a favore dell'Avv. CP_4
Francesco Paolo Pianese, dichiaratosi anticipatario;
-. Pone definitivamente a carico di e in proprio e nella CP_1 Parte_1
qualità di genitori esercenti la potestà sulle minori e le spese Persona_2 Persona_1
della CTU grafologica;
-. Dispone con separata ordinanza in ordine alla separazione del giudizio n. 219/2018 R.G., qui definito, dalla controversia civile iscritta al n. 474/2015 R.G., mandando alla Cancelleria 10
ai fini della formazione di un autonomo fascicolo d'ufficio, nonché la rimessione del giudizio n. 474/2015 R.G. davanti al giudice dott.ssa Nicoletta Calise, in apposita udienza che sarà all'uopo fissata, per i provvedimenti necessari all'ulteriore istruzione.
Così deciso in Napoli il 5.6.2025
IL GIUDICE REL.- EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Nicoletta CALISE dott. Pietro LUPI