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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/07/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1565/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1565/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Milena Maggi;
e
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Milena Parte_2
Maggi.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 15.06.1997, trascritto nei registri di stato civile del comune di Recanati al n. 19, P. II
S.B anno 1997 come da comunicazione del 02.07.1997; ordinare al comune di RE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
- 1 - 1) corrisponderà a per il contributo al mantenimento del figlio Parte_2 Parte_1
maggiorenne ma non autosufficiente economicamente la somma complessiva di euro Per_1
400,00 mensili (diconsi euro quattrocento/00=), a far data dal deposito del presente ricorso;
2) Il suddetto importo mensile di euro 400,00 (euro quattrocento/00=) verrà versato anticipatamente a entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico Parte_1 bancario sul conto corrente intestato a;
l'assegno sarà annualmente rivalutato Parte_1 in base agli indici Istat;
3) Il corrisponderà a il 50% delle spese straordinarie necessarie Pt_2 Parte_1 nell'interesse del figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, secondo il protocollo spese straordinarie del tribunale civile di Ancona “Protocollo per la disciplina e regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” datato
10.07.2024, che si allega al presente atto.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a RE il 15/06/1997.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che in data 11.06.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 8795 del 11.12.2013 il Tribunale di
Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 11.11.2013. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
- 2 - Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a RE il
15/06/1997 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di RE al n. 21, parte II, serie A dell'anno 1997.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio , maggiorenne ma economicamente non Per_1 autosufficiente.
Le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Nulla con riferimento al figlio primogenito della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a RE (AN) il 15/06/1997 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_2
Comune di RE (AN) al n. 21, parte II, serie A dell'anno 1997; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RE (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 2.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1565/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Milena Maggi;
e
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Milena Parte_2
Maggi.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 15.06.1997, trascritto nei registri di stato civile del comune di Recanati al n. 19, P. II
S.B anno 1997 come da comunicazione del 02.07.1997; ordinare al comune di RE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
- 1 - 1) corrisponderà a per il contributo al mantenimento del figlio Parte_2 Parte_1
maggiorenne ma non autosufficiente economicamente la somma complessiva di euro Per_1
400,00 mensili (diconsi euro quattrocento/00=), a far data dal deposito del presente ricorso;
2) Il suddetto importo mensile di euro 400,00 (euro quattrocento/00=) verrà versato anticipatamente a entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico Parte_1 bancario sul conto corrente intestato a;
l'assegno sarà annualmente rivalutato Parte_1 in base agli indici Istat;
3) Il corrisponderà a il 50% delle spese straordinarie necessarie Pt_2 Parte_1 nell'interesse del figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, secondo il protocollo spese straordinarie del tribunale civile di Ancona “Protocollo per la disciplina e regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” datato
10.07.2024, che si allega al presente atto.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a RE il 15/06/1997.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che in data 11.06.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 8795 del 11.12.2013 il Tribunale di
Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 11.11.2013. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
- 2 - Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a RE il
15/06/1997 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di RE al n. 21, parte II, serie A dell'anno 1997.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio , maggiorenne ma economicamente non Per_1 autosufficiente.
Le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Nulla con riferimento al figlio primogenito della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a RE (AN) il 15/06/1997 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_2
Comune di RE (AN) al n. 21, parte II, serie A dell'anno 1997; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RE (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 2.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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