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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2937 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est. in esito alla discussione orale, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito telematico di note conclusionali entro le ore 09,30 del 06.06.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 248-bis, 350-bis e 281-sexies c.p.c. nella causa in grado di appello iscritta al n. 5599 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 con
OGGETTO: responsabilità professionale e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (CF: ), nata Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
a Teano l'01.11.1964 (CF: ), nata a [...] il [...] (CF: CodiceFiscale_2 Parte_3
, nato a [...] l'[...] (CF: CodiceFiscale_3 Parte_4 C.F._4
), nata a [...] il [...] (CF: ) e
[...] Parte_5 CodiceFiscale_5 Parte_6
nato a [...] il [...] (CF: ), tutti elettivamente domiciliati in
[...] CodiceFiscale_6
Minturno alla via Appia n. 1413 presso l'avv. Giuseppe Corea (CF: ) da cui CodiceFiscale_7
sono rappresentati e difesi su procura alle liti depositata in sede di iscrizione a ruolo telematica della causa di appello.
APPELLANTI
E nato a [...] il [...] (CF: , Controparte_1 CodiceFiscale_8 [...]
nata a [...] il [...] (CF: ) e CP_2 CodiceFiscale_9 [...]
nata a [...] il [...] (CF: ), quali eredi di CP_3 CodiceFiscale_10 [...] deceduta l'08.03.2021, tutti elettivamente domiciliati in S. Maria C.V. alla Piazza S. Per_1
D'Acquisto n. 1 presso l'avv. Silvestro Mercone da cui sono rappresentati e difesi in virtù di procura alle liti prodotta in sede di costituzione telematica nel giudizio di appello.
pagina 1 di 6 (CF: ), in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Tommaso D'Aquino n. 15 presso l'avv. Luigi Tuccillo
(CF: ) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti per CodiceFiscale_11
notar di Milano del 26.07.2017. Persona_2
APPELLATI
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI: “Questa difesa, con spirito di stretta osservanza delle regole di correttezza processuale, ribadisce quanto già osservato nelle precedenti note di trattazione scritta, aderendo all'eccezione preliminare di tardività del ricorso per mancato rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., sollevata dalla parte resistente. Si prega l'Ecc.ma Corte di non voler gravare la parte appellante delle spese di giudizio, stante l'errore esclusivamente professionale, non volontario né doloso. Si chiede a termini di equità e correttezza processuale che l'attore non sia gravato delle spese di lite, le quali - non trovando fondamento nella volontà processuale della parte - appaiono ingiustamente addebitabili”.
PER , E : “L'avv. Silvestro Mercone, Controparte_1 CP_2 Email_1 nell'interesse dei signori e , si Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
riporta alla comparsa di costituzione in appello ed a tutto quanto ivi eccepito, dedotto, prodotto e richiesto, chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna e contesta, ancora una volta, l'atto di appello e tutto quanto ivi eccepito, dedotto, prodotto e richiesto, chiedendone il rigetto poiché inammissibile, infondato in fatto ed in diritto, nonché pretestuoso. Preliminarmente, si insiste nell'eccezione di inammissibilità dell'appello notificato in data 20.12.2024 per decorrenza del termine previsto. La sentenza impugnata è stata, infatti, notificata a mezzo PEC in data 18.11.2024. L'appello doveva, pertanto, essere proposto entro e non oltre il 18.12.2024, così come riconosciuto dall'appellante. L'appello è, in ogni caso, inammissibile per violazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, risultando evidente il difetto di chiarezza, sinteticità e specificità dei motivi di gravame. Relativamente, invece, all'infondatezza fattuale e giuridica di tutti i motivi di impugnazione, si ribadisce che, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, la sentenza di primo grado è sorretta da una motivazione congrua, logica ed esente da errori, avendo il Tribunale debitamente valutato e vagliato tutti i punti decisivi della controversia. Il giudice di prime cure, infatti, facendo corretta applicazione della normativa e dei principi vigenti in materia, ha sulla base delle evidenze, anche istruttorie, giustamente rigettato tutte le domande ex adverso formulate. Dagli atti di causa si rileva, infatti, che l' sia in data 13.07.2004, sia in data 29.10.2011, cioè ben sette anni CP_5 dopo, si esprimeva negativamente sul diritto all'indennità di accompagnamento della sig.ra . Per_3
Indennità che, in ogni caso, le veniva riconosciuta solo ed esclusivamente sulla scorta della seguente pagina 2 di 6 documentazione: 1) Esame RX del 05.04.2011 eseguito presso il Capua Center s.r.l.; 2) Relazione di visita geriatrica del 06.05.2011; 3) Relazione di visita medico-legale dell'11.05.2011; 4) Relazione di visita medica del 30.03.2012. Si ribadisce, altresì, che il c.t.u. riconosceva la decorrenza dell'indennità solo a far data dal 25.02.2013, cioè a 9 anni di distanza dalla presentazione della prima domanda
Per oggetto dell'incarico affidato all'avv. . Tali significative ed incontrovertibili circostanze provano, quindi, che non è possibile ritenere sussistente il nesso di causalità tra la condotta omissiva e il danno lamentato da parte istante. La fondatezza di tale assunto ha, inoltre, trovato pieno riscontro nella perizia del c.t.u. nominato, dott. . La richiamata consulenza offre, quindi, in maniera Persona_4
completa ed esaustiva, un prezioso contributo sulla palese inammissibilità, infondatezza e pretestuosità delle domande ex adverso formulate. L'avv. Mercone insiste, infine, nella richiesta di condanna degli appellanti al pagamento delle spese, competenze professionali, rimborso forfettario ed oneri di legge del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. Pertanto, richiamando tutte le difese svolte anche in primo grado, conclude come in atti, chiedendo la decisione della causa.
PER LA : “La per il tramite del sottoscritto Controparte_4 Controparte_4 difensore e procuratore, preso atto dell'ordinanza del 05.05.2025, con la quale è stata disposta la trattazione in formato “cartolare” ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 06.06.2025, si riporta integralmente al contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta, insistendo nell'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame conseguente alla tardività della notifica dell'atto di impugnazione rispetto al termine breve decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado;
il tutto, con vittoria delle spese di lite.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con citazione notificata tramite PEC il 20.12.2024 i sig.ri , , Parte_1 Parte_2
, , e hanno appellato la sentenza Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
n. 4139/2024, pubblicata il 06.11.2024 e notificata tramite PEC il 18.11.2024, con cui il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, accogliendo per quanto di ragione la domanda di risarcimento danni da responsabilità professionale da loro proposta contro gli eredi dell'avv. a nome Persona_1 CP_1
e così provvedeva:
[...] CP_2 CP_3
“Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna i convenuti al risarcimento del danno in favore degli attori quantificato complessivamente in € 1.000,00 oltre interessi legali dalla data del pagamento (20.11.2019) sino al soddisfo;
condanna in accoglimento Controparte_4
della domanda di manleva, a tenere indenni i convenuti di quanto dovranno sborsare in favore degli attori per capitale, interessi e spese, nei limiti del massimale previsto nella polizza professionale n.
380633016 e della franchigia pari al 5%; compensa le spese di giudizio tra tutte le parti in causa;
pagina 3 di 6 condanna i convenuti in solido, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio (ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, D. lgs. 28/2010, vigente ratione temporis) se non esente;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione del 50% per ciascuna, le spese per la consulenza tecnica d'ufficio così come liquidate con decreto del 6.9.2024”.
Con il proposto gravame gli appellanti hanno chiesto a questa Corte di riformare parzialmente la sentenza di primo grado con accoglimento delle seguenti conclusioni di merito: “In via principale, in accoglimento congiunto dei motivi proposti ai punti 1 e 2 del presente appello, confermata la responsabilità professionale dell'avv. , riformare la sentenza e…condannare le appellate Persona_1
al risarcimento del danno a titolo di cd. danno emergente e/o lucro cessante e/o quale perdita di chance, in misura di € 48.644,08 o a quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione”. Per
Gli eredi dell'avv. , costituitisi in giudizio, hanno eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo. La sentenza impugnata, notificata a mezzo PEC in data
18.11.2024, doveva infatti essere appellata entro e non oltre il 18.12.2024. Anche la Controparte_4
si è costituita in giudizio associandosi a tale eccezione alla quale hanno aderito anche gli
[...]
appellanti svolgendo le seguenti deduzioni con le note ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 24.04.2025:
“I sig.ri decidevano di proporre appello avverso la sentenza n. 4139/2024 del Parte_1
06.11.2024 emessa dal Tribunale di S.M.C.V. a definizione del giudizio n. R.G. 1866/2021. La suddetta sentenza veniva notificata ai sig.ri a mezzo PEC in data 18.11.2024 presso il domicilio Parte_1
digitale del difensore degli stessi nel giudizio di primo grado (Avv. Raffaele Sparagna) il quale provvedeva a consegnare tempestivamente tutta la documentazione (compresa la PEC di notifica) ai sig.ri che decidevano di rivolgersi a diverso difensore per l'appello. Parte_1
I Lippiello quindi conferivano incarico per la proposizione del presente atto di appello in data
22.11.2024 allo scrivente Avv. Corea. Per mero errore, la PEC di notifica del 18.11.2024 (presente nella documentazione consegnatami dai sig.ri ) veniva confusa con quella di riscontro della Parte_1
del 20.11.2024 (che si allega) e da tale data veniva erroneamente calcolato il termine Controparte_6 ex art. 327 c.p.c. L'appello veniva quindi notificato alle controparti soltanto in data 20.12.2024.
Questa difesa, presa visione in data 18.04.2025 delle avverse difese, nell'assolvere il proprio onere processuale deposita le presenti memorie, con le quali non può che associarsi all'eccezione preliminare sollevata dalla controparte. Ai sensi dell'art. 327 c.p.c., comma 1, il termine per proporre appello è perentorio e, se non rispettato, comporta l'inammissibilità del gravame per tardività…”.
pagina 4 di 6 A questo punto la Corte, letti gli artt. 348-bis, 350-bis e 281-sexies c.p.c., ha fissato per la discussione orale l'udienza del 06.06.2025 disponendo la sua sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. con il deposito telematico di note conclusionali.
Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa viene decisa nei termini che seguono.
§§§§§§
L'appello deve essere dichiarato inammissibile in ragione della sua tardiva proposizione. Ai sensi dell'art. 325 co. 1 c.p.c. il termine per proporre appello è infatti di trenta giorni. Detto termine, in base all'art. 326 co. 1 c.p.c., è perentorio e decorre dalla notificazione della sentenza. Nel caso di specie, come è pacifico nonché documentalmente provato, la sentenza è stata notificata tramite PEC in data
18.11.2024 per cui l'appello andava proposto, a pena di decadenza, entro il termine ultimo del
18.12.2024 (mercoledì). La notifica dell'impugnazione, contravvenendo alle norme innanzi indicate, è invece avvenuta il 20.12.2024 (venerdì).
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando, in ragione della natura meramente processuale della decisione adottata e del concorde riconoscimento dell'inammissibilità dell'impugnazione, i compensi minimi previsti dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le cause di valore fino a € 52.000,00 e con adozione dei richiesti provvedimenti di distrazione.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico degli appellanti, della sanzione prevista dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
Santa Maria C.V. n. 4139/2024, pubblicata il 06.11.24 e notificata il 18.11.2024, in quanto tardivo.
2) Condanna gli appellanti al rimborso delle spese processuali avversarie che si liquidano, per compensi professionali, in complessivi € 4.996,00 a favore di Controparte_1 Controparte_2
[...
e ed in 4.996,00 a favore della , oltre rimborso spese Controparte_3 Controparte_4
forfettario in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge, distraendo la somma liquidata ai primi in favore dell'avv. Silvestro Mercone per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
pagina 5 di 6 3) Dà atto dell'applicabilità, a carico di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , di una sanzione pari al contributo unificato Parte_4 Parte_5 Parte_6 dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 09.06.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
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