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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 4532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4532 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15954 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi
dell'anno 2022, avente ad oggetto: azione di reintegrazione nel possesso e vertente
TRA
C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Salemme e dall'avv.
Viviana Barone, presso il cui studio in Bacoli alla via Gaetano De Rosa n. 38 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
CONTRO
, C.F. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. Alberto Salzano, presso il cui studio in Napoli alla via
Tasso n. 216 ha eletto domicilio;
- RESISTENTE -
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale di udienza del 11/04/2025, in cui la difesa di parte resistente ha rassegnato le conclusioni che seguono: “chiede il rigetto della domanda nel merito ad
istanza della per tutte le motivazioni esposte nei propri atti Parte_1
difensivi e si riporta integralmente alla propria nota conclusiva depositata telematicamente
chiedendone l'integrale accoglimento di tutte le conclusioni ivi rassegnate da intendersi qui per ripetute e trascritte il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire al
procuratore dichiaratosi anticipatario. Inoltre, chiede che l'On.le Giudicante si pronunzi anche
in riferimento alla richiesta di lite temeraria si è riportata ai propri scritti difensivi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.06.2022, la sig.ra Parte_1
ha chiesto di essere reintegrata nel possesso della servitù di passaggio attraverso la porta di collegamento tra il pianerottolo posto al primo piano della cassa scale del fabbricato sito in Bacoli alla via Privata Falci n. 37 (già civico 17) ed il terrazzo di copertura dell'appartamento di sua esclusiva proprietà - unità riportata in Catasto
alla partita 1153, foglio 15, particella 127, già 45, sub 6 -, dotato di un secondo accesso privato dal civico 39 (già civico 19) della medesima via Privata Falci.
La ricorrente ha assunto, a fondamento della propria domanda, di aver sempre utilizzato, per accedere al terrazzo di copertura dell'appartamento di sua proprietà,
fin dall'acquisto del suddetto appartamento risalente all'anno 1988, oltre all'ingresso dal civico n. 39, altro accesso, praticato attraversando una porta posta sullo sbarco delle scale del fabbricato contrassegnato dal civico n. 37 di Via Privata Falci. Ha,
infatti, riferito che, attraversato un cortile comune, si ha ingresso all'interno del
2 fabbricato e che, percorse le scale condominiali, si raggiunge il pianerottolo sul quale era collocata la porta di collegamento al terrazzo di sua proprietà esclusiva.
Ha aggiunto di aver constatato, il giorno 20 giugno 2022, che erano in corso lavori di chiusura del menzionato vano di accesso, da lei attribuiti al sig.
[...]
il quale aveva acquistato una delle unità immobiliari di cui si compone CP_1
il fabbricato di via Privata Falci n. 37, dando inizio ai lavori di ristrutturazione della stessa.
Ritenendo, quindi, sussistenti sia l'azione materiale costituente spoglio, che l'animus
spoliandi, né decorso un anno dalla conoscenza dell'avvenuto spoglio, ha concluso chiedendo di essere reintegrata nel possesso della menzionata unità immobiliare.
Si è costituito il resistente il quale ha impugnato e contestato Controparte_1
la ricostruzione dei fatti così come prospettata ex adverso, chiedendo conseguentemente il rigetto della proposta domanda siccome infondata, tanto in fatto quanto in diritto, nonché il risarcimento dei danni per lite temeraria nella misura ritenuta di giustizia.
In via preliminare, il resistente ha denunciato la carenza di legittimazione attiva della sola ricorrente, sostenendo la necessità di integrare il contraddittorio con la chiamata dei due figli di quest'ultima, in quanto comproprietari del lastrico del cui vano di accesso si discute.
Nel merito, poi, il resistente ha contestato, in primo luogo, di essere autore del denunciato spoglio, dichiarando di non aver chiuso la porta di accesso al lastrico solare della resistente - negando, altresì, di aver eseguito lavori di ristrutturazione del proprio appartamento – e rimarcando che alcuna prova dell'animus spoliandi era stata fornita.
3 Ha, inoltre, assunto che, dalla data dell'acquisto della sua proprietà, risalente al
29.04.1988, la ricorrente non era mai transitata nella cassa scale, né mai aveva usufruito del passaggio e della porta di accesso al proprio lastrico posta nell'immobile di via Privata Falci n. 17 (ora 37), poiché godeva di un accesso indipendente allo stesso dal suo appartamento dal civico 19 (ora 39). Ha affermato, in proposito, che le era consentito il solo accesso nella corte comune dell'immobile di via Privata Falci n. 37
per parcheggiare un'autovettura, essendole stato assegnato uno stallo di parcheggio.
Ascoltate le parti ed informatori, all'esito della fase sommaria è stata pronunciata ordinanza n. cronol. 4684/2022 del 06/10/2022, con la quale il ricorso è stato rigettato ritenendosi che, al momento del dedotto spoglio, alcun possesso giuridicamente tutelabile fosse stato esercitato dalla ricorrente, né occorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari del lastrico al quale si accederebbe tramite la porta del cui passaggio si controverte, giacché ognuno dei comproprietari o compossessori può agire autonomamente a difesa del bene comune esercitando azioni possessorie (cfr. Cass. civ., sent. n. 1206 del 06.02.1998, secondo cui “in tema di
azione di reintegrazione del possesso deve riconoscersi a ciascuno dei compossessori la facoltà
di agire a tutela del proprio compossesso, senza che insorga necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i compossessori, non ricorrendo un'ipotesi di
litisconsorzio necessario, né di inscindibilità delle cause, essendo idonea la pronuncia a
produrre effetti nei confronti dalla parte evocata in giudizio, onde la stessa non può dirsi
inutiliter data”).
Con ricorso ex art. 703, IV comma, c.p.c. del 02/12/2022, depositato successivamente alla proposizione di reclamo e nelle more della sua definizione, la ricorrente ha fatto istanza per la prosecuzione del giudizio di merito formulando le seguenti conclusioni:
“accogliere il ricorso da essa proposto in data 30.06.2022, ordinando al di CP_1
4 rimettere essa istante nel materiale possesso del varco di accesso del quale lui l'ha spogliata,
adottando, altresì, ogni ulteriore statuizione anche in ordine alle spese”.
In data 18/01/2023, con ordinanza n. repert. 734/2023, il Collegio ha rigettato il reclamo, confermando integralmente l'ordinanza impugnata.
Costituitosi il resistente nel giudizio di merito e concessi i termini di cui all'art. 183,
VI comma, c.p.c.; depositate memorie dalla sola parte resistente e ritenuta la causa matura per la decisione;
fissata udienza di discussione orale;
depositata nota da parte dei difensori della ricorrente, con la quale comunicavano che la propria assistita aveva revocato loro il mandato nel mese di dicembre 2022; differita la trattazione dell'udienza di precisazione conclusioni e discussione orale dal giudice onorario nominato in sostituzione della scrivente per la gestione temporanea del ruolo;
nel corso dell'udienza del 11/04/2025 la sola difesa di parte resistente ha rassegnato le conclusioni in epigrafe indicate ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione,
riservandosi il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni dalla data di udienza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Deve essere integralmente confermato il rigetto della domanda di reintegra nel possesso promossa da parte ricorrente.
Va premesso che, come rilevato anche dal Collegio in sede di reclamo, dall'attento esame del ricorso - interpretato alla luce della sua lettera, delle allegazioni fattuali e delle conclusioni rassegnate - la ricorrente ha prospettato in fatto di aver sempre utilizzato, per accedere al terrazzo di copertura dell'appartamento di sua proprietà,
fin dall'acquisto del suddetto appartamento nell'anno 1988, oltre all'ingresso dal civico n. 39, altro accesso, praticato attraversando una porta posta sullo sbarco delle scale del fabbricato con ingresso dal civico n. 37.
5 Ha, infatti, rappresentato che, attraversato un cortile comune, si ha ingresso all'interno del fabbricato e che, percorse le scale condominiali, si raggiunge il pianerottolo sul quale era collocata la porta di collegamento al terrazzo di sua proprietà esclusiva.
Il possesso a tutela del quale ha agito, quindi, è il possesso ad immagine del diritto reale di servitù di passaggio attraverso detta porta, con creazione di una via di collegamento diretto fra le scale condominiali ed il terrazzo di proprietà esclusiva della ricorrente.
La prova di un siffatto possesso non è peraltro stata fornita nella fase sommaria,
neppure nelle forme del possesso solo animo e parimenti alcuna prova aggiuntiva è
stata fornita sul punto nel corso del presente giudizio di merito.
Va osservato, quanto alle deposizioni rese dagli informatori, che costoro hanno prestato la dichiarazione di impegno prima di deporre, sicché le sommarie informazioni rese nella fase sommaria possono essere equiparate, a tutti gli effetti, alle testimonianze (cfr Cass. civ., sent. n. 24705 del 21.11.2006; Cass. civ., ord. n. 22778 del
04.10.2013) ed essere utilizzate ai fini della presente decisione.
Alcuna ulteriore richiesta istruttoria è stata formulata da parte ricorrente nel corso del giudizio di merito e, nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni, parte resistente non ha espressamente reiterato le richieste istruttorie avanzate in corso di causa, con conseguente decadenza dalla facoltà di provare i propri assunti difensivi anche con prova testimoniale e per interpello (cfr., in argomento, Cass. civ., sent. n.
25157 del 14.10.2008; in termini Cass. civ., sent. n. 9410 del 27.04.2011; Cass. civ., sent.
n. 16886 del 10.08.2016; Cass. civ., sent. n. 16290 del 04.08.2016; Cass. civ., ord. n. 19352
del 03.08.2017, la quale chiarisce che l'onere di reiterare le richieste istruttorie
6 avanzate in corso di causa “non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei
precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il 'thema'
sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine
alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte”).
Orbene, nella fase sommaria, in particolare nel corso dell'udienza del 13 settembre
2022, è stato provato che l'utilizzo del vano di accesso oggetto del presente giudizio era da lungo tempo impedito alla ricorrente dalla presenza di oggetti, posti dinnanzi al suddetto accesso, voluminosi e non prontamente rimovibili.
La ricorrente, nel corso del libero interrogatorio, ha affermato di avere utilizzato per l'ultima volta l'accesso in esame in un tempo remoto (“l'ultima volta in cui avevo avuto
ingresso al lastrico solare di mia proprietà attraverso la porta in questione risale a molto tempo
fa, forse ad alcuni mesi prima”) a causa degli ostacoli frapposti a tale utilizzo dal signor
- da lei indicato come il precedente proprietario dell'immobile in seguito Pt_2
acquistato dal -, il quale aveva posto dinnanzi alla porta in esame svariato Parte_3
materiale. La ricorrente ha peraltro dichiarato di aver interloquito con lo circa Pt_2
un mese prima dell'acquisto dell'immobile da parte del sig. ma che CP_1
costui non aveva rimosso il materiale.
Dal complessivo tenore delle dichiarazioni rese sul punto dalla ricorrente (“molto
tempo fa”) non può certo inferirsi, come ha chiesto la difesa della ricorrente nel procedimento di reclamo, che la stessa intendesse dichiarare che l'ultimo suo accesso era risalente a solo qualche mese prima.
Del resto, il persistente e duraturo impedimento all'utilizzo del vano di accesso in esame da parte della ricorrente è stato confermato dalle dichiarazioni rese dagli informatori di entrambe le parti, le quali hanno fornito supporto probatorio alle
7 dichiarazioni rese dal resistente sul punto nel corso del libero interrogatorio da lui reso.
Il resistente, sig. ha infatti dichiarato che, prima dell'acquisto CP_1
dell'immobile, aveva effettuato tre sopralluoghi dell'edificio di via Privata Falci n. 37
– nell'arco temporale di circa quattro mesi a partire dal mese di gennaio e fino alla metà del mese di maggio del 2022 -, nel corso dei quali mai si era accorto della presenza della porta che conduceva al lastrico della ricorrente, a causa della presenza di materiale che ne impediva la vista (in particolare, per la presenza di “numerosi pali,
strutture di sostegno di un gazebo”).
Quanto da lui affermato ha trovato conferma in quanto dichiarato dall'informatore di parte resistente, agente immobiliare, il quale ha riferito di aver seguito Tes_1
per tre anni le trattative di vendita dell'immobile acquistato dall'odierno resistente su incarico, dapprima, del signor e, in seguito, delle figlie di quest'ultimo. Pt_2
Il ha confermato la perdurante presenza, sul ballatoio ove è posto il vano di Tes_1
accesso al terrazzo della ricorrente, del cui possesso si discute, di oggetti voluminosi e pesanti - “vari mobili, materiali di arredo, un tendone in stato di abbandono ed anche
tubolari” -, di proprietà del signor Il ha dichiarato che, a causa della Pt_2 Tes_1
presenza di tali oggetti, non aveva mai visto, dal ballatoio delle scale interne all'immobile di via Privata Falci n. 37, la porta di accesso al lastrico della signora
, constatandone la presenza solo dal lastrico solare, giacché guardando la Pt_1
porzione di lastrico di proprietà della ricorrente aveva constatato la presenza di una porta.
Infine, anche l'informatrice di parte ricorrente, ha riferito che, Testimone_2
nel 2022, aveva constatato la presenza di mobili e di svariato materiale, che - pur non
8 impedendo la vista della porta di accesso al lastrico della ricorrente – ostruivano il ballatoio. L'informatrice ha dichiarato che tali oggetti si trovavano sul ballatoio da diverso tempo - svariati mesi - e che erano beni non facilmente amovibili, occorrendo,
al contrario, per la loro rimozione ricorrere ad un aiuto.
La predetta informatrice ha inoltre dichiarato di non aver mai visto la ricorrente utilizzare, nel corso degli anni 2021 e 2022, la porta oggetto della presente controversia per accedere al terrazzo e di averla vista utilizzare il vano di accesso al terrazzo, per l'ultima volta, all'incirca dieci anni prima.
La presenza del materiale ingombrante da lei constatata negli ultimi mesi rendeva, di fatto, non più raggiungibile la porta di accesso dalle scale condominiali al terrazzo della ricorrente e, quindi, impediva l'esercizio del possesso della servitù di passaggio.
Ciò posto, premesso che non è stata provata una pratica di passaggio ad immagine del diritto di servitù di passaggio attraverso le scale condominiali per raggiungere la proprietà esclusiva della ricorrente tramite la porta creata sul ballatoio di sbarco delle scale, quindi un possesso di fatto della servitù di passaggio, neppure è stato provato un possesso solo animo riconducibile alla mera presenza della porta, di cui la ricorrente aveva le chiavi di apertura.
Invero, per come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “la conservazione del
possesso non richiede l'esplicazione di comuni e concreti atti di godimento e di esercizio del
possesso, essendo sufficiente che il bene posseduto, in relazione alla sua natura ed alla sua
destinazione economica e sociale, possa ritenersi nella virtuale disponibilità del possessore, nel
senso che questi possa, quando voglia, ripristinare il rapporto materiale con il bene. Ne
consegue che, permanendo l'animus, il possesso perdura finché persista la possibilità di
ripristino del corpus: possibilità che viene meno sia quando altri si impossessi del bene,
esercitando sullo stesso un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro
9 diritto reale, sia quando in relazione alla natura del bene sia inequivocabilmente manifestato
l'animus derelinquendi (Cass., Sez. II, 19 aprile 1995, n. 4360; Cass., Sez. II, 6 settembre
1994, n. 7674; Cass., Sez. II, 24 febbraio 1993, n. 2260)” (cfr. Cass. civ., sent. n. 6472 del
15.07.1997; in termini Cass. civ., sent. n. 9396 del 06.05.2005, secondo cui “il possesso
perdura anche per effetto della conservazione del solo animus se il mancato esercizio del
godimento sulla cosa non dipenda da fatto estraneo alla volontà del possessore”).
La conservazione del possesso solo animo è esclusa nel caso in cui, pur non essendosi avuto impossessamento del bene da parte di terzi, vi sia stata un'attività altrui sul bene, la quale impedisca il ripristino del corpus, ovvero della relazione materiale con il bene (cfr. Cass. civ., sent. n. 4404 del 28.02.2006).
In tal caso l'inerzia del possessore del bene, il quale assuma un atteggiamento passivo,
non utilizzando il bene che gli sia stato sottratto nella sua materialità, integra dismissione del possesso. La dismissione è configurabile anche qualora l'impedimento al ripristino del corpus sia temporaneo ma il possessore solo animo
rinunci ad utilizzare il bene nello stesso periodo, senza manifestare in alcun modo il suo contrario intendimento (cfr. Cass. civ., sent. n. 13138 del 09.09.2003; Cass. civ.,
sent. n. 4360 del 19.04.1995).
Nel caso in esame, indipendentemente dall'effettiva visibilità della porta di accesso al lastrico della ricorrente dal pianerottolo di sbarco delle scale della palazzina sita in via Privata Falci n. 37, va valorizzata la circostanza che il passaggio sul pianerottolo era stato di fatto già impedito dal precedente proprietario dell'unità immobiliare acquistata dal resistente. Tale mutato stato di fatto si protraeva già da alcuni mesi -
come dichiarato dalla ricorrente e dalla sua informatrice -, se non da anni, come dichiarato dall'informatore di parte resistente Tes_1
10 Come già rilevato occorreva avvalersi dell'ausilio di manovalanza per rimuovere i pesanti oggetti che erano stati apposti sul pianerottolo per ostruire il passaggio (cfr.
dichiarazioni dell'informatrice di parte ricorrente “i mobili ed il Testimone_2
materiale vario che ostruivano il ballatoio erano presenti sul posto da svariato tempo, credo già da alcuni mesi ed occorreva un aiuto per rimuoverli. Non si trattava di beni facilmente
amovibili”).
A tale mutato stato dei luoghi la ricorrente aveva prestato acquiescenza, rinunciando ad esercitare il passaggio attraverso le scale e la porta di collegamento fra le stesse ed il terrazzo.
Pur avendo la ricorrente affermato, nel corso del libero interrogatorio reso, di aver chiesto la rimozione del materiale al precedente proprietario dell'unità immobiliare del resistente (da lei identificato in tale , sebbene il resistente abbia Parte_4
prodotto atto di acquisto della nuda proprietà del cespite, risalente al 1998, da parte di , con conservazione dell'usufrutto da parte della venditrice Parte_5 CP_2
, alcuna prova è stata fornita di tale reazione della ricorrente alla sottrazione
[...]
della possibilità di esercizio materiale della servitù di passaggio, non avendo alcuno degli informatori escussi riferito nulla sul punto.
Ne consegue che, a fronte di tale mutata situazione materiale, la mera volontà,
peraltro non esteriorizzata, della ricorrente di continuare ad esercitare la servitù di passaggio era inidonea, di per sé sola considerata, alla conservazione di un possesso
solo animo (cfr. Cass. civ., sent. n. 1723 del 29.01.2016, secondo cui: “il possesso (o la
detenzione) può essere conservato solo animo, purché il possessore (o il detentore) sia in grado
di ripristinare ad libitum il contatto materiale con la cosa, sicché, ove tale possibilità sia di
fatto preclusa da altri o da una obiettiva mutata situazione dei luoghi, l'elemento intenzionale non è, da solo, sufficiente per la conservazione del possesso (o della detenzione), che si perde
11 nel momento stesso in cui è venuta meno l'effettiva disponibilità della cosa”; in senso conforme Cass. civ., sent. n. 8640 del 23.11.1987; Cass. civ., sent. n. 10642 del
26.10.1993).
In conclusione, non sussistendo, al momento del dedotto spoglio, un possesso giuridicamente tutelabile esercitato dalla ricorrente, la domanda di reintegra nel possesso deve essere rigettata.
3. Esulando dall'oggetto del presente giudizio asserite violazioni possessorie poste in essere dopo il deposito del ricorso e la conclusione della fase sommaria, secondo le allegazioni difensive del resistente imputabili a persone “verosimilmente riconducibili”
alla ricorrente, sicché si incorrerebbe nella violazione dell'art. 112 c.p.c. ove ci si pronunciasse sul punto con la presente sentenza.
Il procedimento possessorio, infatti, anche dopo la riforma di cui al d. lgs. 35/2005,
convertito in legge 80/2005 – la quale ha previsto come meramente eventuale la prosecuzione del giudizio, con la fase di merito, dopo la fase sommaria – continua ad essere retto dal ricorso introduttivo (cfr. Cass. civ., ord. n. 32350 del 03.11.2022), sicché
neppure occorre, per la prosecuzione del giudizio di merito, il rilascio di una nuova procura alle liti, distinta e diversa rispetto a quella rilasciata per l'introduzione della fase sommaria (cfr. Cass. civ., sent. n. 4845 del 26.03.2012; Cass. civ., ord. n. 1780 del
30.01.2015).
Conseguentemente, con l'istanza di prosecuzione del giudizio di merito l'azione possessoria prosegue ma con esclusivo riferimento alle domande azionate negli atti introduttivi della fase sommaria, non essendo ammissibile la proposizione, nel corso del giudizio di merito, di domande nuove, aventi presupposti ed oggetto differente rispetto a quelle esaminate nella fase sommaria, eccettuata la domanda risarcitoria
12 conseguente all'illecito possessorio già oggetto di esame nella fase sommaria, che, non potendo essere azionata nella prima fase processuale, ben potrà essere introdotta nel giudizio di merito.
Integrebbe, perciò, un'inammissibile domanda nuova quella di accoglimento della domanda possessoria nei confronti di altri soggetti non evocati in giudizio ed in relazione ai quali alcuna domanda era stata proposta nella fase sommaria, né
l'eventuale commissione di tale illecito possessorio (invero solo dedotta ma non provata, né sicuramente riconducibile, anche secondo le allegazioni di parte resistente, alla ricorrente) potrà essere posta a fondamento della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c.
4. Non sono configurabili i presupposti del dolo o della colpa grave per la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Tali presupposti sono stati esclusi nella fase sommaria, essendo occorsa l'audizione delle parti e degli informatori per ritenere non provata la sussistenza di un possesso tutelabile, con valutazione prettamente fattuale operata esaminando le prove costituende, rimarcandosi che la presenza della porta, la quale creava un collegamento fra l'immobile dalla ricorrente e le scale fino alla sua CP_3
chiusura con un pannello, in presenza di una differente situazione di fatto avrebbe potuto comportare l'effettiva esistenza di un possesso seppur solo animo della servitù
di passaggio.
Per quanto concerne il presente giudizio di merito, si osserva che lo stesso è stato proposto nelle more del procedimento di reclamo, quando ancora non vi era stata cristallizzazione delle statuizioni rese nella fase sommaria con stabilizzazione degli effetti della pronuncia possessoria fra le parti. La difesa della ricorrente, inoltre,
13 eccettuata la presenza all'udienza del 7 aprile 2023, nel corso della quale ha richiesto unitamente alla difesa del resistente la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI
comma, c.p.c., non ha successivamente posto in essere alcuna ulteriore attività
difensiva, rimanendo inerte, sicché la prosecuzione del giudizio è stata imputabile alla protrazione delle attività difensive della parte resistente. Non vi è, perciò, stata consapevole protrazione delle attività difensive da parte ricorrente, con reiterazione di una domanda già giudicata infondata nel procedimento sommario, seppur in assenza di richiesta di acquisizione di elementi istruttori atti a scardinare il fondamento motivazionale dell'ordinanza interdittale e di quella collegiale resa all'esito del procedimento di reclamo. L'allungamento dei termini di definizione del giudizio non è perciò stata imputabile alla parte ricorrente dopo le prime fasi del processo di merito.
In conclusione, la domanda ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata, non ravvisandosi colpa grave né nell'attivazione del giudizio, né nella sua prosecuzione.
5. Le spese del presente giudizio di merito seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, liquidando i compensi, sullo scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità (valore calcolato in applicazione dell'articolo 15, III comma, c.p.c.
tenendo conto che la rendita catastale dell'immobile condominiale asservito non è
nota) in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14, aggiornate con D.M. 147/22,
riconoscendo i compensi in misura minima per le fasi di studio ed introduttiva -
sostanzialmente reiterative delle difese già svolte nella fase sommaria -, così come per quelle istruttoria e decisionale - concretizzatesi nel solo deposito di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e nella discussione orale in assenza di attività difensiva di
14 controparte -, con distrazione in favore del difensore costituito, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 15954/2022 R.G.A.C. pendente tra
[...]
contro , ogni altra Parte_1 Controparte_1
domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di reintegra nel possesso proposta dalla ricorrente;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. promossa dal resistente;
3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che si liquidano in misura pari ad € 3.809,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Alberto Salzano ex art. 93 c.p.c.
Napoli, 8 maggio 2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15954 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi
dell'anno 2022, avente ad oggetto: azione di reintegrazione nel possesso e vertente
TRA
C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Salemme e dall'avv.
Viviana Barone, presso il cui studio in Bacoli alla via Gaetano De Rosa n. 38 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
CONTRO
, C.F. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. Alberto Salzano, presso il cui studio in Napoli alla via
Tasso n. 216 ha eletto domicilio;
- RESISTENTE -
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale di udienza del 11/04/2025, in cui la difesa di parte resistente ha rassegnato le conclusioni che seguono: “chiede il rigetto della domanda nel merito ad
istanza della per tutte le motivazioni esposte nei propri atti Parte_1
difensivi e si riporta integralmente alla propria nota conclusiva depositata telematicamente
chiedendone l'integrale accoglimento di tutte le conclusioni ivi rassegnate da intendersi qui per ripetute e trascritte il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire al
procuratore dichiaratosi anticipatario. Inoltre, chiede che l'On.le Giudicante si pronunzi anche
in riferimento alla richiesta di lite temeraria si è riportata ai propri scritti difensivi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.06.2022, la sig.ra Parte_1
ha chiesto di essere reintegrata nel possesso della servitù di passaggio attraverso la porta di collegamento tra il pianerottolo posto al primo piano della cassa scale del fabbricato sito in Bacoli alla via Privata Falci n. 37 (già civico 17) ed il terrazzo di copertura dell'appartamento di sua esclusiva proprietà - unità riportata in Catasto
alla partita 1153, foglio 15, particella 127, già 45, sub 6 -, dotato di un secondo accesso privato dal civico 39 (già civico 19) della medesima via Privata Falci.
La ricorrente ha assunto, a fondamento della propria domanda, di aver sempre utilizzato, per accedere al terrazzo di copertura dell'appartamento di sua proprietà,
fin dall'acquisto del suddetto appartamento risalente all'anno 1988, oltre all'ingresso dal civico n. 39, altro accesso, praticato attraversando una porta posta sullo sbarco delle scale del fabbricato contrassegnato dal civico n. 37 di Via Privata Falci. Ha,
infatti, riferito che, attraversato un cortile comune, si ha ingresso all'interno del
2 fabbricato e che, percorse le scale condominiali, si raggiunge il pianerottolo sul quale era collocata la porta di collegamento al terrazzo di sua proprietà esclusiva.
Ha aggiunto di aver constatato, il giorno 20 giugno 2022, che erano in corso lavori di chiusura del menzionato vano di accesso, da lei attribuiti al sig.
[...]
il quale aveva acquistato una delle unità immobiliari di cui si compone CP_1
il fabbricato di via Privata Falci n. 37, dando inizio ai lavori di ristrutturazione della stessa.
Ritenendo, quindi, sussistenti sia l'azione materiale costituente spoglio, che l'animus
spoliandi, né decorso un anno dalla conoscenza dell'avvenuto spoglio, ha concluso chiedendo di essere reintegrata nel possesso della menzionata unità immobiliare.
Si è costituito il resistente il quale ha impugnato e contestato Controparte_1
la ricostruzione dei fatti così come prospettata ex adverso, chiedendo conseguentemente il rigetto della proposta domanda siccome infondata, tanto in fatto quanto in diritto, nonché il risarcimento dei danni per lite temeraria nella misura ritenuta di giustizia.
In via preliminare, il resistente ha denunciato la carenza di legittimazione attiva della sola ricorrente, sostenendo la necessità di integrare il contraddittorio con la chiamata dei due figli di quest'ultima, in quanto comproprietari del lastrico del cui vano di accesso si discute.
Nel merito, poi, il resistente ha contestato, in primo luogo, di essere autore del denunciato spoglio, dichiarando di non aver chiuso la porta di accesso al lastrico solare della resistente - negando, altresì, di aver eseguito lavori di ristrutturazione del proprio appartamento – e rimarcando che alcuna prova dell'animus spoliandi era stata fornita.
3 Ha, inoltre, assunto che, dalla data dell'acquisto della sua proprietà, risalente al
29.04.1988, la ricorrente non era mai transitata nella cassa scale, né mai aveva usufruito del passaggio e della porta di accesso al proprio lastrico posta nell'immobile di via Privata Falci n. 17 (ora 37), poiché godeva di un accesso indipendente allo stesso dal suo appartamento dal civico 19 (ora 39). Ha affermato, in proposito, che le era consentito il solo accesso nella corte comune dell'immobile di via Privata Falci n. 37
per parcheggiare un'autovettura, essendole stato assegnato uno stallo di parcheggio.
Ascoltate le parti ed informatori, all'esito della fase sommaria è stata pronunciata ordinanza n. cronol. 4684/2022 del 06/10/2022, con la quale il ricorso è stato rigettato ritenendosi che, al momento del dedotto spoglio, alcun possesso giuridicamente tutelabile fosse stato esercitato dalla ricorrente, né occorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari del lastrico al quale si accederebbe tramite la porta del cui passaggio si controverte, giacché ognuno dei comproprietari o compossessori può agire autonomamente a difesa del bene comune esercitando azioni possessorie (cfr. Cass. civ., sent. n. 1206 del 06.02.1998, secondo cui “in tema di
azione di reintegrazione del possesso deve riconoscersi a ciascuno dei compossessori la facoltà
di agire a tutela del proprio compossesso, senza che insorga necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i compossessori, non ricorrendo un'ipotesi di
litisconsorzio necessario, né di inscindibilità delle cause, essendo idonea la pronuncia a
produrre effetti nei confronti dalla parte evocata in giudizio, onde la stessa non può dirsi
inutiliter data”).
Con ricorso ex art. 703, IV comma, c.p.c. del 02/12/2022, depositato successivamente alla proposizione di reclamo e nelle more della sua definizione, la ricorrente ha fatto istanza per la prosecuzione del giudizio di merito formulando le seguenti conclusioni:
“accogliere il ricorso da essa proposto in data 30.06.2022, ordinando al di CP_1
4 rimettere essa istante nel materiale possesso del varco di accesso del quale lui l'ha spogliata,
adottando, altresì, ogni ulteriore statuizione anche in ordine alle spese”.
In data 18/01/2023, con ordinanza n. repert. 734/2023, il Collegio ha rigettato il reclamo, confermando integralmente l'ordinanza impugnata.
Costituitosi il resistente nel giudizio di merito e concessi i termini di cui all'art. 183,
VI comma, c.p.c.; depositate memorie dalla sola parte resistente e ritenuta la causa matura per la decisione;
fissata udienza di discussione orale;
depositata nota da parte dei difensori della ricorrente, con la quale comunicavano che la propria assistita aveva revocato loro il mandato nel mese di dicembre 2022; differita la trattazione dell'udienza di precisazione conclusioni e discussione orale dal giudice onorario nominato in sostituzione della scrivente per la gestione temporanea del ruolo;
nel corso dell'udienza del 11/04/2025 la sola difesa di parte resistente ha rassegnato le conclusioni in epigrafe indicate ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione,
riservandosi il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni dalla data di udienza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Deve essere integralmente confermato il rigetto della domanda di reintegra nel possesso promossa da parte ricorrente.
Va premesso che, come rilevato anche dal Collegio in sede di reclamo, dall'attento esame del ricorso - interpretato alla luce della sua lettera, delle allegazioni fattuali e delle conclusioni rassegnate - la ricorrente ha prospettato in fatto di aver sempre utilizzato, per accedere al terrazzo di copertura dell'appartamento di sua proprietà,
fin dall'acquisto del suddetto appartamento nell'anno 1988, oltre all'ingresso dal civico n. 39, altro accesso, praticato attraversando una porta posta sullo sbarco delle scale del fabbricato con ingresso dal civico n. 37.
5 Ha, infatti, rappresentato che, attraversato un cortile comune, si ha ingresso all'interno del fabbricato e che, percorse le scale condominiali, si raggiunge il pianerottolo sul quale era collocata la porta di collegamento al terrazzo di sua proprietà esclusiva.
Il possesso a tutela del quale ha agito, quindi, è il possesso ad immagine del diritto reale di servitù di passaggio attraverso detta porta, con creazione di una via di collegamento diretto fra le scale condominiali ed il terrazzo di proprietà esclusiva della ricorrente.
La prova di un siffatto possesso non è peraltro stata fornita nella fase sommaria,
neppure nelle forme del possesso solo animo e parimenti alcuna prova aggiuntiva è
stata fornita sul punto nel corso del presente giudizio di merito.
Va osservato, quanto alle deposizioni rese dagli informatori, che costoro hanno prestato la dichiarazione di impegno prima di deporre, sicché le sommarie informazioni rese nella fase sommaria possono essere equiparate, a tutti gli effetti, alle testimonianze (cfr Cass. civ., sent. n. 24705 del 21.11.2006; Cass. civ., ord. n. 22778 del
04.10.2013) ed essere utilizzate ai fini della presente decisione.
Alcuna ulteriore richiesta istruttoria è stata formulata da parte ricorrente nel corso del giudizio di merito e, nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni, parte resistente non ha espressamente reiterato le richieste istruttorie avanzate in corso di causa, con conseguente decadenza dalla facoltà di provare i propri assunti difensivi anche con prova testimoniale e per interpello (cfr., in argomento, Cass. civ., sent. n.
25157 del 14.10.2008; in termini Cass. civ., sent. n. 9410 del 27.04.2011; Cass. civ., sent.
n. 16886 del 10.08.2016; Cass. civ., sent. n. 16290 del 04.08.2016; Cass. civ., ord. n. 19352
del 03.08.2017, la quale chiarisce che l'onere di reiterare le richieste istruttorie
6 avanzate in corso di causa “non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei
precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il 'thema'
sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine
alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte”).
Orbene, nella fase sommaria, in particolare nel corso dell'udienza del 13 settembre
2022, è stato provato che l'utilizzo del vano di accesso oggetto del presente giudizio era da lungo tempo impedito alla ricorrente dalla presenza di oggetti, posti dinnanzi al suddetto accesso, voluminosi e non prontamente rimovibili.
La ricorrente, nel corso del libero interrogatorio, ha affermato di avere utilizzato per l'ultima volta l'accesso in esame in un tempo remoto (“l'ultima volta in cui avevo avuto
ingresso al lastrico solare di mia proprietà attraverso la porta in questione risale a molto tempo
fa, forse ad alcuni mesi prima”) a causa degli ostacoli frapposti a tale utilizzo dal signor
- da lei indicato come il precedente proprietario dell'immobile in seguito Pt_2
acquistato dal -, il quale aveva posto dinnanzi alla porta in esame svariato Parte_3
materiale. La ricorrente ha peraltro dichiarato di aver interloquito con lo circa Pt_2
un mese prima dell'acquisto dell'immobile da parte del sig. ma che CP_1
costui non aveva rimosso il materiale.
Dal complessivo tenore delle dichiarazioni rese sul punto dalla ricorrente (“molto
tempo fa”) non può certo inferirsi, come ha chiesto la difesa della ricorrente nel procedimento di reclamo, che la stessa intendesse dichiarare che l'ultimo suo accesso era risalente a solo qualche mese prima.
Del resto, il persistente e duraturo impedimento all'utilizzo del vano di accesso in esame da parte della ricorrente è stato confermato dalle dichiarazioni rese dagli informatori di entrambe le parti, le quali hanno fornito supporto probatorio alle
7 dichiarazioni rese dal resistente sul punto nel corso del libero interrogatorio da lui reso.
Il resistente, sig. ha infatti dichiarato che, prima dell'acquisto CP_1
dell'immobile, aveva effettuato tre sopralluoghi dell'edificio di via Privata Falci n. 37
– nell'arco temporale di circa quattro mesi a partire dal mese di gennaio e fino alla metà del mese di maggio del 2022 -, nel corso dei quali mai si era accorto della presenza della porta che conduceva al lastrico della ricorrente, a causa della presenza di materiale che ne impediva la vista (in particolare, per la presenza di “numerosi pali,
strutture di sostegno di un gazebo”).
Quanto da lui affermato ha trovato conferma in quanto dichiarato dall'informatore di parte resistente, agente immobiliare, il quale ha riferito di aver seguito Tes_1
per tre anni le trattative di vendita dell'immobile acquistato dall'odierno resistente su incarico, dapprima, del signor e, in seguito, delle figlie di quest'ultimo. Pt_2
Il ha confermato la perdurante presenza, sul ballatoio ove è posto il vano di Tes_1
accesso al terrazzo della ricorrente, del cui possesso si discute, di oggetti voluminosi e pesanti - “vari mobili, materiali di arredo, un tendone in stato di abbandono ed anche
tubolari” -, di proprietà del signor Il ha dichiarato che, a causa della Pt_2 Tes_1
presenza di tali oggetti, non aveva mai visto, dal ballatoio delle scale interne all'immobile di via Privata Falci n. 37, la porta di accesso al lastrico della signora
, constatandone la presenza solo dal lastrico solare, giacché guardando la Pt_1
porzione di lastrico di proprietà della ricorrente aveva constatato la presenza di una porta.
Infine, anche l'informatrice di parte ricorrente, ha riferito che, Testimone_2
nel 2022, aveva constatato la presenza di mobili e di svariato materiale, che - pur non
8 impedendo la vista della porta di accesso al lastrico della ricorrente – ostruivano il ballatoio. L'informatrice ha dichiarato che tali oggetti si trovavano sul ballatoio da diverso tempo - svariati mesi - e che erano beni non facilmente amovibili, occorrendo,
al contrario, per la loro rimozione ricorrere ad un aiuto.
La predetta informatrice ha inoltre dichiarato di non aver mai visto la ricorrente utilizzare, nel corso degli anni 2021 e 2022, la porta oggetto della presente controversia per accedere al terrazzo e di averla vista utilizzare il vano di accesso al terrazzo, per l'ultima volta, all'incirca dieci anni prima.
La presenza del materiale ingombrante da lei constatata negli ultimi mesi rendeva, di fatto, non più raggiungibile la porta di accesso dalle scale condominiali al terrazzo della ricorrente e, quindi, impediva l'esercizio del possesso della servitù di passaggio.
Ciò posto, premesso che non è stata provata una pratica di passaggio ad immagine del diritto di servitù di passaggio attraverso le scale condominiali per raggiungere la proprietà esclusiva della ricorrente tramite la porta creata sul ballatoio di sbarco delle scale, quindi un possesso di fatto della servitù di passaggio, neppure è stato provato un possesso solo animo riconducibile alla mera presenza della porta, di cui la ricorrente aveva le chiavi di apertura.
Invero, per come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “la conservazione del
possesso non richiede l'esplicazione di comuni e concreti atti di godimento e di esercizio del
possesso, essendo sufficiente che il bene posseduto, in relazione alla sua natura ed alla sua
destinazione economica e sociale, possa ritenersi nella virtuale disponibilità del possessore, nel
senso che questi possa, quando voglia, ripristinare il rapporto materiale con il bene. Ne
consegue che, permanendo l'animus, il possesso perdura finché persista la possibilità di
ripristino del corpus: possibilità che viene meno sia quando altri si impossessi del bene,
esercitando sullo stesso un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro
9 diritto reale, sia quando in relazione alla natura del bene sia inequivocabilmente manifestato
l'animus derelinquendi (Cass., Sez. II, 19 aprile 1995, n. 4360; Cass., Sez. II, 6 settembre
1994, n. 7674; Cass., Sez. II, 24 febbraio 1993, n. 2260)” (cfr. Cass. civ., sent. n. 6472 del
15.07.1997; in termini Cass. civ., sent. n. 9396 del 06.05.2005, secondo cui “il possesso
perdura anche per effetto della conservazione del solo animus se il mancato esercizio del
godimento sulla cosa non dipenda da fatto estraneo alla volontà del possessore”).
La conservazione del possesso solo animo è esclusa nel caso in cui, pur non essendosi avuto impossessamento del bene da parte di terzi, vi sia stata un'attività altrui sul bene, la quale impedisca il ripristino del corpus, ovvero della relazione materiale con il bene (cfr. Cass. civ., sent. n. 4404 del 28.02.2006).
In tal caso l'inerzia del possessore del bene, il quale assuma un atteggiamento passivo,
non utilizzando il bene che gli sia stato sottratto nella sua materialità, integra dismissione del possesso. La dismissione è configurabile anche qualora l'impedimento al ripristino del corpus sia temporaneo ma il possessore solo animo
rinunci ad utilizzare il bene nello stesso periodo, senza manifestare in alcun modo il suo contrario intendimento (cfr. Cass. civ., sent. n. 13138 del 09.09.2003; Cass. civ.,
sent. n. 4360 del 19.04.1995).
Nel caso in esame, indipendentemente dall'effettiva visibilità della porta di accesso al lastrico della ricorrente dal pianerottolo di sbarco delle scale della palazzina sita in via Privata Falci n. 37, va valorizzata la circostanza che il passaggio sul pianerottolo era stato di fatto già impedito dal precedente proprietario dell'unità immobiliare acquistata dal resistente. Tale mutato stato di fatto si protraeva già da alcuni mesi -
come dichiarato dalla ricorrente e dalla sua informatrice -, se non da anni, come dichiarato dall'informatore di parte resistente Tes_1
10 Come già rilevato occorreva avvalersi dell'ausilio di manovalanza per rimuovere i pesanti oggetti che erano stati apposti sul pianerottolo per ostruire il passaggio (cfr.
dichiarazioni dell'informatrice di parte ricorrente “i mobili ed il Testimone_2
materiale vario che ostruivano il ballatoio erano presenti sul posto da svariato tempo, credo già da alcuni mesi ed occorreva un aiuto per rimuoverli. Non si trattava di beni facilmente
amovibili”).
A tale mutato stato dei luoghi la ricorrente aveva prestato acquiescenza, rinunciando ad esercitare il passaggio attraverso le scale e la porta di collegamento fra le stesse ed il terrazzo.
Pur avendo la ricorrente affermato, nel corso del libero interrogatorio reso, di aver chiesto la rimozione del materiale al precedente proprietario dell'unità immobiliare del resistente (da lei identificato in tale , sebbene il resistente abbia Parte_4
prodotto atto di acquisto della nuda proprietà del cespite, risalente al 1998, da parte di , con conservazione dell'usufrutto da parte della venditrice Parte_5 CP_2
, alcuna prova è stata fornita di tale reazione della ricorrente alla sottrazione
[...]
della possibilità di esercizio materiale della servitù di passaggio, non avendo alcuno degli informatori escussi riferito nulla sul punto.
Ne consegue che, a fronte di tale mutata situazione materiale, la mera volontà,
peraltro non esteriorizzata, della ricorrente di continuare ad esercitare la servitù di passaggio era inidonea, di per sé sola considerata, alla conservazione di un possesso
solo animo (cfr. Cass. civ., sent. n. 1723 del 29.01.2016, secondo cui: “il possesso (o la
detenzione) può essere conservato solo animo, purché il possessore (o il detentore) sia in grado
di ripristinare ad libitum il contatto materiale con la cosa, sicché, ove tale possibilità sia di
fatto preclusa da altri o da una obiettiva mutata situazione dei luoghi, l'elemento intenzionale non è, da solo, sufficiente per la conservazione del possesso (o della detenzione), che si perde
11 nel momento stesso in cui è venuta meno l'effettiva disponibilità della cosa”; in senso conforme Cass. civ., sent. n. 8640 del 23.11.1987; Cass. civ., sent. n. 10642 del
26.10.1993).
In conclusione, non sussistendo, al momento del dedotto spoglio, un possesso giuridicamente tutelabile esercitato dalla ricorrente, la domanda di reintegra nel possesso deve essere rigettata.
3. Esulando dall'oggetto del presente giudizio asserite violazioni possessorie poste in essere dopo il deposito del ricorso e la conclusione della fase sommaria, secondo le allegazioni difensive del resistente imputabili a persone “verosimilmente riconducibili”
alla ricorrente, sicché si incorrerebbe nella violazione dell'art. 112 c.p.c. ove ci si pronunciasse sul punto con la presente sentenza.
Il procedimento possessorio, infatti, anche dopo la riforma di cui al d. lgs. 35/2005,
convertito in legge 80/2005 – la quale ha previsto come meramente eventuale la prosecuzione del giudizio, con la fase di merito, dopo la fase sommaria – continua ad essere retto dal ricorso introduttivo (cfr. Cass. civ., ord. n. 32350 del 03.11.2022), sicché
neppure occorre, per la prosecuzione del giudizio di merito, il rilascio di una nuova procura alle liti, distinta e diversa rispetto a quella rilasciata per l'introduzione della fase sommaria (cfr. Cass. civ., sent. n. 4845 del 26.03.2012; Cass. civ., ord. n. 1780 del
30.01.2015).
Conseguentemente, con l'istanza di prosecuzione del giudizio di merito l'azione possessoria prosegue ma con esclusivo riferimento alle domande azionate negli atti introduttivi della fase sommaria, non essendo ammissibile la proposizione, nel corso del giudizio di merito, di domande nuove, aventi presupposti ed oggetto differente rispetto a quelle esaminate nella fase sommaria, eccettuata la domanda risarcitoria
12 conseguente all'illecito possessorio già oggetto di esame nella fase sommaria, che, non potendo essere azionata nella prima fase processuale, ben potrà essere introdotta nel giudizio di merito.
Integrebbe, perciò, un'inammissibile domanda nuova quella di accoglimento della domanda possessoria nei confronti di altri soggetti non evocati in giudizio ed in relazione ai quali alcuna domanda era stata proposta nella fase sommaria, né
l'eventuale commissione di tale illecito possessorio (invero solo dedotta ma non provata, né sicuramente riconducibile, anche secondo le allegazioni di parte resistente, alla ricorrente) potrà essere posta a fondamento della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c.
4. Non sono configurabili i presupposti del dolo o della colpa grave per la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Tali presupposti sono stati esclusi nella fase sommaria, essendo occorsa l'audizione delle parti e degli informatori per ritenere non provata la sussistenza di un possesso tutelabile, con valutazione prettamente fattuale operata esaminando le prove costituende, rimarcandosi che la presenza della porta, la quale creava un collegamento fra l'immobile dalla ricorrente e le scale fino alla sua CP_3
chiusura con un pannello, in presenza di una differente situazione di fatto avrebbe potuto comportare l'effettiva esistenza di un possesso seppur solo animo della servitù
di passaggio.
Per quanto concerne il presente giudizio di merito, si osserva che lo stesso è stato proposto nelle more del procedimento di reclamo, quando ancora non vi era stata cristallizzazione delle statuizioni rese nella fase sommaria con stabilizzazione degli effetti della pronuncia possessoria fra le parti. La difesa della ricorrente, inoltre,
13 eccettuata la presenza all'udienza del 7 aprile 2023, nel corso della quale ha richiesto unitamente alla difesa del resistente la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI
comma, c.p.c., non ha successivamente posto in essere alcuna ulteriore attività
difensiva, rimanendo inerte, sicché la prosecuzione del giudizio è stata imputabile alla protrazione delle attività difensive della parte resistente. Non vi è, perciò, stata consapevole protrazione delle attività difensive da parte ricorrente, con reiterazione di una domanda già giudicata infondata nel procedimento sommario, seppur in assenza di richiesta di acquisizione di elementi istruttori atti a scardinare il fondamento motivazionale dell'ordinanza interdittale e di quella collegiale resa all'esito del procedimento di reclamo. L'allungamento dei termini di definizione del giudizio non è perciò stata imputabile alla parte ricorrente dopo le prime fasi del processo di merito.
In conclusione, la domanda ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata, non ravvisandosi colpa grave né nell'attivazione del giudizio, né nella sua prosecuzione.
5. Le spese del presente giudizio di merito seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, liquidando i compensi, sullo scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità (valore calcolato in applicazione dell'articolo 15, III comma, c.p.c.
tenendo conto che la rendita catastale dell'immobile condominiale asservito non è
nota) in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14, aggiornate con D.M. 147/22,
riconoscendo i compensi in misura minima per le fasi di studio ed introduttiva -
sostanzialmente reiterative delle difese già svolte nella fase sommaria -, così come per quelle istruttoria e decisionale - concretizzatesi nel solo deposito di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e nella discussione orale in assenza di attività difensiva di
14 controparte -, con distrazione in favore del difensore costituito, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 15954/2022 R.G.A.C. pendente tra
[...]
contro , ogni altra Parte_1 Controparte_1
domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di reintegra nel possesso proposta dalla ricorrente;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. promossa dal resistente;
3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che si liquidano in misura pari ad € 3.809,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Alberto Salzano ex art. 93 c.p.c.
Napoli, 8 maggio 2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
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