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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/12/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1863/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VITERBO nella persona del giudice RI AR PA, ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1863 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI OR, elettivamente domiciliata in Casalnuovo di Napoli, alla via Napoli n. 159, presso lo studio del difensore,
- Attrice
e
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata da CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 in persona del procuratore p.t., con il patrocinio dell'avv. NI Calandrelli, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla piazza Fontana Grande n. 6, presso lo studio del difensore,
- Convenuta
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Conclusioni: all'udienza del 26 novembre 2025, il cui svolgimento è stato disposto mediante il deposito in telematico, da parte dei difensori delle parti, di sintetiche note scritte, parte attrice e parte convenuta si riportavano alle conclusioni rassegnate con le note scritte depositate, rispettivamente, in data 25 e 24 novembre 2025.
pagina 1 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la (di seguito ), in Parte_1 Controparte_1 CP_1 persona del l.r.p.t., e per essa la (di seguito ”), in persona del l.r.p.t., Controparte_2 CP_2 premettendo di aver stipulato, in data 27 giugno 2008, un contratto di mutuo fondiario per l'importo di
250.000,00 euro con la Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo, garantito da ipoteca iscritta su due immobili di sua proprietà. Parte attrice ha poi rappresentato che, in data 29 maggio 2021, la
, e per essa la , le aveva notificato, in qualità di parte mutuataria e datrice di ipoteca, CP_1 CP_2 atto di precetto con il quale le aveva intimato il pagamento della somma di 331.776,57 euro, oltre interessi, in forza del sopracitato contratto di mutuo fondiario, seguito dalla notifica dell'atto di pignoramento introduttivo della procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E. 165/2021. Nell'ambito della predetta procedura, il GE accoglieva l'avanzata istanza di sospensione, assegnando termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito, stante la ritenuta “sussistenza del fumus relativamente alla eccepita carenza di legittimazione attiva del creditore procedente avendo la
[...] depositato unicamente documentazione inerente la comunicazione della asserita cessione”, CP_1 ritenendo quindi fondato il motivo di opposizione relativo al difetto di titolarità del rapporto giuridico in capo alla , dichiaratasi cessionaria del rapporto di credito in discorso, avendolo acquistato da CP_1
incorporante la banca mutuataria, come desumibile dall'atto di precetto in Controparte_3 discorso.
Parte attrice ha dunque introdotto il presente giudizio di merito, ribadendo, anzitutto, la mancanza di prova in punto di titolarità del rapporto giuridico azionato in sede esecutiva dalla non essendo CP_1 stato prodotto l'atto di cessione intercorso tra la cedente e la cessionaria, Controparte_3 chiamata anche a fornire la prova che il credito controverso sia compreso tra quelli oggetto dell'operazione di c.d. cessione in blocco.
Parte opponente ha altresì contestato la validità della procura conferita dalla alla CP_1 CP_2 in ragione della rilevata indeterminatezza dell'oggetto, stante la mancata identificazione dei rapporti di credito a cui si riferisce, non risultando indicati i crediti affidati alla gestione della mandataria, ovvero i crediti della mandante per i quali la rappresentante può esercitare i poteri conferiti.
Inoltre, la ha anche eccepito la nullità parziale del contratto di mutuo in discorso per Parte_1 omessa indicazione del regime di capitalizzazione composta e per indeterminatezza, stante l'omessa indicazione dei criteri di calcolo e delle modalità di imputazione degli interessi impiegati per la determinazione della rata e la costruzione del piano di ammortamento. pagina 2 di 9 Da ultimo, parte attrice ha dedotto l'usurarietà del mutuo, rammentando l'applicazione della normativa antiusura anche agli interessi moratori.
Conclusivamente, parte attrice ha richiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della cedente ritenendone persistente la relativa legittimazione attiva. Controparte_3
2. Si costituiva in giudizio la come sopra rappresentata, la quale, in punto di titolarità del CP_1 rapporto in discorso e dunque di inclusione dei crediti nell'operazione di cessione in discorso, ha ribadito il carattere dettagliato dell'avviso di cessione pubblicato nella G.U. (parte II) n. 145 del 12 dicembre 2020 e ha prodotto, in ogni caso, la comunicazione del procuratore di Controparte_3 datata 15 marzo 2023, con la quale si conferma l'intervenuta cessione in favore di del credito CP_1 vantato nei confronti della Parte_1
La società convenuta ha altresì avversato le contestazioni dell'opponente circa la validità della procura rilasciata in favore della , essendo stata conferita per tutti i crediti dei quali è CP_2 CP_1
o sarà titolare, come desumibile dalla documentazione in atti.
Nel merito, la ha dedotto l'irrilevanza della mancata indicazione del regime di CP_1 capitalizzazione, i tassi e tutte le altre condizioni economiche essendo state puntualmente pattuite e consentendo la ricostruzione univoca del piano di ammortamento pattuito tra le parti. Nel dettaglio, la convenuta ha osservato che, nel contratto in atti, “è espressamente indicata, la tipologia e l'importo della rata costante “importo predeterminato” pari a € 1.534,42, la periodicità della stessa “mensile”, il numero di rate posticipate n. 360. L'indicazione che ogni rata è comprensiva di capitale e interessi.
Inoltre indica come sono calcolati gli interessi utilizzando l'anno commerciale e 30 giorni”. Sul punto, la ha altresì osservato che “il regime composto utilizzato dalle formule del piano alla francese, CP_1 ha il solo fine di individuare la quota capitale delle rate, mentre gli interessi sono sempre determinati in regime di capitalizzazione semplice (quindi senza generare nessun anatocismo)”.
La convenuta, inoltre, ha rilevato che il piano di ammortamento “alla francese” non determina un fenomeno anatocistico, evidenziando, altresì, la conformità del mutuo a quanto previsto dalla disciplina dettata in tema di trasparenza, posto quanto già osservato in relazione all'omessa indicazione del regime di capitalizzazione applicato.
Inoltre, la ha escluso l'asserita usurarietà del mutuo in discorso, in quanto fondata su un CP_1 calcolo del TEG inclusivo di un “presunto costo implicito e occulto attualizzato” - pari alla differenza tra la rata calcolata come da contratto e la rata ricalcolata dalla controparte con il regime dell'interesse semplice – tuttavia da escludersi per quanto sopra osservato.
pagina 3 di 9 3. Scambiate le memorie ex art. 171ter c.p.c. e sollecitato il contraddittorio, da parte del giudice precedente assegnatario del fascicolo, in punto di validità della procura conferita dalla cessionaria alla mandataria , veniva successivamente fissata udienza di discussione ai sensi CP_1 CP_2 dell'art. 281sexies c.p.c., poi svoltasi in data 26 novembre 2025, a mezzo dello scambio di note scritte ex art. 127ter c.p.c. All'esito, questo giudice, con ordinanza in pari data, ha trattenuto la causa in decisione e riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
4. L'opposizione proposta deve essere rigettata.
4.1. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva (rectius, di titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio dedotto) in capo alla CP_1
Invero, in caso di cessione di crediti in blocco, l'art. 58 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385 ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco (così, Cass., sez. I, 2 marzo 2016, n. 4116), tuttavia con l'ulteriore precisazione che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16) (cfr. Cass., sez. VI, 5 novembre
2020, n. 24798), ciò rispondendo al più generale canone interpretativo secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (così, Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951; in senso conforme, tra le altre, Cass., sez. VI, 24 settembre 2018, n. 22525).
Inoltre, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi – specie qualora non sia contestata la cessione in blocco in sé, ma piuttosto l'inclusione di uno specifico credito nella cessione stessa - allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti pagina 4 di 9 sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione (così, tra le altre, Cass., sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5478; Cass., sez. III, 5 aprile 2023, n. 9412; Cass., sez. I, 20 luglio 2023, n. 21821; in senso conforme, Cass., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277, ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali;
Cass., sez. I, 26 giugno 2019, n. 17110; Cass., sez. III, 13 giugno 2019, n.
15884; Cass., sez. III, 29 dicembre 2017, n. 31118).
Peraltro, secondo i giudici di legittimità (cfr. Cass., sez. III, 16 aprile 2021, n. 10200), la dichiarazione del cedente, notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, nonché di ulteriore documentazione a disposizione del cedente, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, dotato di indiscutibile valenza probatoria, rappresentando un elemento di indubbia consistenza ai fini della dimostrazione, quand'anche in via indiretta, dell'avvenuta cessione del credito fra quei due soggetti
(sulla valenza della dichiarazione in discorso, cfr. anche Corte di Appello di L'aquila, 16 aprile 2024,
n. 504, secondo cui la dichiarazione della banca cedente circa l'avvenuta cessione del credito, pur non potendo di certo sostituire la produzione del contratto di cessione, ben può costituire indizio presuntivo che, unitamente all'avviso della Gazzetta Ufficiale, deve ritenersi idoneo a fornite prova sufficiente dell'avvenuta cessione del credito in discorso nell'ambito della avvenuta cessione in blocco, con ciò dimostrandosi la legittimazione attiva del cessionario). Si è inoltre osservato che il contratto di cessione di crediti, infatti, non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità onde può essere provata la cessione e la ricomprensione del credito nella cessione con qualunque mezzo di prova (Cass., sez. III, 13 giugno 2019, n. 15884; Cass., 29 dicembre
2017, n. 31118; Corte d'Appello di Venezia, sez. I, 20 dicembre 2024, n. 2253).
Nel caso di specie, si reputa che possa ritenersi comprovata la titolarità del rapporto dal lato attivo, in capo alla Invero, posta la produzione della Gazzetta Ufficiale in cui è stato pubblicato CP_1
l'avviso della cessione intercorsa tra e l'odierna opposta (G.U., parte II, n. 145 del 12 Controparte_3 dicembre 2020), in cui sono riportati i “criteri comuni” che consentono di ritenere compreso, nell'avvenuta cessione in blocco anche il credito vantato dalla nei confronti dell'odierna CP_1 opponente (l'avviso in discorso avendo ad oggetto tutti i crediti di dunque anche Controparte_3
pagina 5 di 9 quelli derivanti da un contratto di mutuo fondiario, com'è nel caso di specie, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza”), l'odierna opposta ha atteso anche alla produzione della dichiarazione, risalente al 15 marzo 2023, con cui
[...]
ha dato atto dell'operazione di cessione di crediti pro-soluto, avvenuta ai sensi degli artt. 1, 4 CP_3
e 7.1 della legge 30 aprile 1999 n. 130, in data 10 dicembre 2020, in favore della inclusiva CP_1 anche dei crediti vantati nei confronti dell'odierna opponente rivenienti dai rapporti ivi indicati tra cui il contratto di mutuo. Detta dichiarazione reca pure l'indicazione della Gazzetta Ufficiale, sopra menzionata, in cui è stato pubblicato l'avviso della cessione in discorso.
4.2. Sempre in via preliminare, devono ritenersi infondate le censure articolate dalla parte attrice con riferimento alla procura rilasciata dalla in favore della , sia in sede di atto di citazione, CP_1 CP_2 nella parte in cui l'opponente ne ha dedotto l'indeterminatezza, sia a mezzo della memoria ex art. 171ter, n. 3, c.p.c., laddove la ha rappresentato la mancata iscrizione della mandataria nell'albo CP_1 degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, concludendo per la nullità della “procura notarile di conferimento del potere di rappresentanza a non essendo iscritto tale soggetto Controparte_4 nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB”.
Quanto agli asseriti profili di indeterminatezza, si reputa debba concludersi per la validità della procura in discorso, avente riguardo ai “crediti dei quali la Società è o sarà titolare”, ciò non implicando, quindi, margini di indeterminatezza. Sul punto, condividendosi la posizione esposta da altri giudici di merito (cfr. Trib. Pavia, 3 agosto 2025, n. 912), si evidenzia che la giurisprudenza espressasi per la nullità delle procure conferite alle mandatarie ha avuto riguardo a procure rilasciate per il recupero di crediti recanti espressioni quali “crediti anomali” o “crediti dall'andamento irregolare”, come nel caso valutato dai giudici di legittimità (cfr. Cass., sez. VI, 7 novembre 2019, n. 28803), ovvero il riferimento ai “crediti affidati in gestione alla mandataria” (come nel caso oggetto della decisione del Tribunale di Bergamo, citata dall'opponente, senza che, quindi, fosse indicato per quali crediti della mandante la procura fosse stata conferita alla mandataria).
Parimenti infondata deve ritenersi l'ulteriore censura articolata in relazione all'asserito profilo di invalidità della procura conferita alla , nei termini sopra riportati, rivenienti dalla mancata CP_2 iscrizione della mandataria nell'elenco di cui all'art. 106 TUB. Al riguardo è sufficiente richiamare il condivisibile e recente orientamento espresso dai giudici di legittimità secondo cui il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art.
106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, pagina 6 di 9 piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (così Cass., sez. III, 18 marzo 2024, n. 7243).
4.3. Nel merito, i motivi di opposizione articolati dalla parte attrice, fondati sulla dedotta nullità del contratto di mutuo oggetto di giudizio, muovono dalla premessa per cui il piano di ammortamento c.d.
“alla francese” è fisiologicamente fonte di una capitalizzazione in regime “composto” e di anatocismo,
a propria volta causa di costi occulti, per trarne la conclusione che il contratto stesso è parzialmente nullo per indeterminatezza.
Tale premessa si reputa, tuttavia, non condivisibile.
Invero, come di recente affermato (Cass., SS.UU., n. 15130/2024) e ribadito (Cass., n. 8322/2025) dalla Suprema Corte di Cassazione, in relazione ai mutui a tasso fisso e ai mutui a tasso variabile, deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario del regime di capitalizzazione
“composto” degli interessi in relazione alla modalità di ammortamento c.d. “alla francese” incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto, causandone la nullità parziale.
Infatti, come chiarito dai giudici di legittimità, nel caso di ammortamento c.d. “alla francese” il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a
“rate costanti”, comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario, pertanto, si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via.
Una opposta conclusione, come quella propugnata dall'odierna attrice, non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime
«composto», essendo questa un'espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi, ma sul capitale
(debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma pagina 7 di 9 fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo: la capitalizzazione composta, così come la capitalizzazione semplice, è uno dei modi che le parti possono stabilire per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato (Cass., SS.UU., n. 15130/2024, cit.).
Lo stesso avviene nei mutui a tasso variabile, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento “alla francese” è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima (Cass., SS.UU., n. 15130/2024; Cass., n.
8322/2025; Cass. n. 7382/2025).
Inoltre, né la Direttiva 2023/2225/UE, in materia di «credito ai consumatori», né l'art. 117 TUB, né, ancora, la delibera CICR 9 febbraio 2000 richiedono, a pena di nullità, l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e/o l'indicazione del regime di capitalizzazione prescelto
(capitalizzazione, come detto sopra, facoltativa).
Nel caso di specie, peraltro, risultano espressamente pattuiti i tassi e le ulteriori condizioni volte a consentire la ricostruzione del piano di ammortamento, essendo indicati tipologia ed importo della rata costante, comprensiva di capitale e interessi, nonché la periodicità mensile ed il numero delle rate.
Inoltre, l'allegato B al contratto di mutuo (a tasso fisso) reca pure il piano di ammortamento, in cui sono indicate le singole rate mensili costanti (e non suscettibili di variazione) suddivise tra la quota di capitale e la quota di interessi.
In ragione delle considerazioni che precedono, devono ritenersi parimenti infondati i motivi di opposizione concernenti la ritenuta usurarietà della pattuizione in discorso, essendo essenzialmente fondati sulla rilevazione di “costi occulti”, asseritamente prodotti dal pattuito ammortamento alla francese, da includersi quindi nel TEG, secondo la ricostruzione di parte opponente, la cui sussistenza deve ritenersi tuttavia esclusa in considerazione di quanto sopra esposto, osservandosi altresì che l'odierna opponente ha dedotto profili di usurarietà relativamente agli interessi moratori, tuttavia senza nulla dedurre sul punto.
5. In considerazione della peculiarità delle questioni trattate, segnatamente con riferimento alla problematica del piano di ammortamento c.d. “alla francese”, oggetto di dibattito giurisprudenziale, pagina 8 di 9 risolto, ex art 363 bis c.p.c., dalla Suprema Corte nel corso del presente giudizio, si reputa che sussistano giuste ragioni per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1863 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- spese compensate.
Viterbo, 20 dicembre 2025
Il giudice
RI AR PA
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VITERBO nella persona del giudice RI AR PA, ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1863 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI OR, elettivamente domiciliata in Casalnuovo di Napoli, alla via Napoli n. 159, presso lo studio del difensore,
- Attrice
e
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata da CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 in persona del procuratore p.t., con il patrocinio dell'avv. NI Calandrelli, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla piazza Fontana Grande n. 6, presso lo studio del difensore,
- Convenuta
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Conclusioni: all'udienza del 26 novembre 2025, il cui svolgimento è stato disposto mediante il deposito in telematico, da parte dei difensori delle parti, di sintetiche note scritte, parte attrice e parte convenuta si riportavano alle conclusioni rassegnate con le note scritte depositate, rispettivamente, in data 25 e 24 novembre 2025.
pagina 1 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la (di seguito ), in Parte_1 Controparte_1 CP_1 persona del l.r.p.t., e per essa la (di seguito ”), in persona del l.r.p.t., Controparte_2 CP_2 premettendo di aver stipulato, in data 27 giugno 2008, un contratto di mutuo fondiario per l'importo di
250.000,00 euro con la Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo, garantito da ipoteca iscritta su due immobili di sua proprietà. Parte attrice ha poi rappresentato che, in data 29 maggio 2021, la
, e per essa la , le aveva notificato, in qualità di parte mutuataria e datrice di ipoteca, CP_1 CP_2 atto di precetto con il quale le aveva intimato il pagamento della somma di 331.776,57 euro, oltre interessi, in forza del sopracitato contratto di mutuo fondiario, seguito dalla notifica dell'atto di pignoramento introduttivo della procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E. 165/2021. Nell'ambito della predetta procedura, il GE accoglieva l'avanzata istanza di sospensione, assegnando termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito, stante la ritenuta “sussistenza del fumus relativamente alla eccepita carenza di legittimazione attiva del creditore procedente avendo la
[...] depositato unicamente documentazione inerente la comunicazione della asserita cessione”, CP_1 ritenendo quindi fondato il motivo di opposizione relativo al difetto di titolarità del rapporto giuridico in capo alla , dichiaratasi cessionaria del rapporto di credito in discorso, avendolo acquistato da CP_1
incorporante la banca mutuataria, come desumibile dall'atto di precetto in Controparte_3 discorso.
Parte attrice ha dunque introdotto il presente giudizio di merito, ribadendo, anzitutto, la mancanza di prova in punto di titolarità del rapporto giuridico azionato in sede esecutiva dalla non essendo CP_1 stato prodotto l'atto di cessione intercorso tra la cedente e la cessionaria, Controparte_3 chiamata anche a fornire la prova che il credito controverso sia compreso tra quelli oggetto dell'operazione di c.d. cessione in blocco.
Parte opponente ha altresì contestato la validità della procura conferita dalla alla CP_1 CP_2 in ragione della rilevata indeterminatezza dell'oggetto, stante la mancata identificazione dei rapporti di credito a cui si riferisce, non risultando indicati i crediti affidati alla gestione della mandataria, ovvero i crediti della mandante per i quali la rappresentante può esercitare i poteri conferiti.
Inoltre, la ha anche eccepito la nullità parziale del contratto di mutuo in discorso per Parte_1 omessa indicazione del regime di capitalizzazione composta e per indeterminatezza, stante l'omessa indicazione dei criteri di calcolo e delle modalità di imputazione degli interessi impiegati per la determinazione della rata e la costruzione del piano di ammortamento. pagina 2 di 9 Da ultimo, parte attrice ha dedotto l'usurarietà del mutuo, rammentando l'applicazione della normativa antiusura anche agli interessi moratori.
Conclusivamente, parte attrice ha richiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della cedente ritenendone persistente la relativa legittimazione attiva. Controparte_3
2. Si costituiva in giudizio la come sopra rappresentata, la quale, in punto di titolarità del CP_1 rapporto in discorso e dunque di inclusione dei crediti nell'operazione di cessione in discorso, ha ribadito il carattere dettagliato dell'avviso di cessione pubblicato nella G.U. (parte II) n. 145 del 12 dicembre 2020 e ha prodotto, in ogni caso, la comunicazione del procuratore di Controparte_3 datata 15 marzo 2023, con la quale si conferma l'intervenuta cessione in favore di del credito CP_1 vantato nei confronti della Parte_1
La società convenuta ha altresì avversato le contestazioni dell'opponente circa la validità della procura rilasciata in favore della , essendo stata conferita per tutti i crediti dei quali è CP_2 CP_1
o sarà titolare, come desumibile dalla documentazione in atti.
Nel merito, la ha dedotto l'irrilevanza della mancata indicazione del regime di CP_1 capitalizzazione, i tassi e tutte le altre condizioni economiche essendo state puntualmente pattuite e consentendo la ricostruzione univoca del piano di ammortamento pattuito tra le parti. Nel dettaglio, la convenuta ha osservato che, nel contratto in atti, “è espressamente indicata, la tipologia e l'importo della rata costante “importo predeterminato” pari a € 1.534,42, la periodicità della stessa “mensile”, il numero di rate posticipate n. 360. L'indicazione che ogni rata è comprensiva di capitale e interessi.
Inoltre indica come sono calcolati gli interessi utilizzando l'anno commerciale e 30 giorni”. Sul punto, la ha altresì osservato che “il regime composto utilizzato dalle formule del piano alla francese, CP_1 ha il solo fine di individuare la quota capitale delle rate, mentre gli interessi sono sempre determinati in regime di capitalizzazione semplice (quindi senza generare nessun anatocismo)”.
La convenuta, inoltre, ha rilevato che il piano di ammortamento “alla francese” non determina un fenomeno anatocistico, evidenziando, altresì, la conformità del mutuo a quanto previsto dalla disciplina dettata in tema di trasparenza, posto quanto già osservato in relazione all'omessa indicazione del regime di capitalizzazione applicato.
Inoltre, la ha escluso l'asserita usurarietà del mutuo in discorso, in quanto fondata su un CP_1 calcolo del TEG inclusivo di un “presunto costo implicito e occulto attualizzato” - pari alla differenza tra la rata calcolata come da contratto e la rata ricalcolata dalla controparte con il regime dell'interesse semplice – tuttavia da escludersi per quanto sopra osservato.
pagina 3 di 9 3. Scambiate le memorie ex art. 171ter c.p.c. e sollecitato il contraddittorio, da parte del giudice precedente assegnatario del fascicolo, in punto di validità della procura conferita dalla cessionaria alla mandataria , veniva successivamente fissata udienza di discussione ai sensi CP_1 CP_2 dell'art. 281sexies c.p.c., poi svoltasi in data 26 novembre 2025, a mezzo dello scambio di note scritte ex art. 127ter c.p.c. All'esito, questo giudice, con ordinanza in pari data, ha trattenuto la causa in decisione e riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
4. L'opposizione proposta deve essere rigettata.
4.1. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva (rectius, di titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio dedotto) in capo alla CP_1
Invero, in caso di cessione di crediti in blocco, l'art. 58 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385 ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco (così, Cass., sez. I, 2 marzo 2016, n. 4116), tuttavia con l'ulteriore precisazione che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16) (cfr. Cass., sez. VI, 5 novembre
2020, n. 24798), ciò rispondendo al più generale canone interpretativo secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (così, Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951; in senso conforme, tra le altre, Cass., sez. VI, 24 settembre 2018, n. 22525).
Inoltre, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi – specie qualora non sia contestata la cessione in blocco in sé, ma piuttosto l'inclusione di uno specifico credito nella cessione stessa - allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti pagina 4 di 9 sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione (così, tra le altre, Cass., sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5478; Cass., sez. III, 5 aprile 2023, n. 9412; Cass., sez. I, 20 luglio 2023, n. 21821; in senso conforme, Cass., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277, ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali;
Cass., sez. I, 26 giugno 2019, n. 17110; Cass., sez. III, 13 giugno 2019, n.
15884; Cass., sez. III, 29 dicembre 2017, n. 31118).
Peraltro, secondo i giudici di legittimità (cfr. Cass., sez. III, 16 aprile 2021, n. 10200), la dichiarazione del cedente, notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, nonché di ulteriore documentazione a disposizione del cedente, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, dotato di indiscutibile valenza probatoria, rappresentando un elemento di indubbia consistenza ai fini della dimostrazione, quand'anche in via indiretta, dell'avvenuta cessione del credito fra quei due soggetti
(sulla valenza della dichiarazione in discorso, cfr. anche Corte di Appello di L'aquila, 16 aprile 2024,
n. 504, secondo cui la dichiarazione della banca cedente circa l'avvenuta cessione del credito, pur non potendo di certo sostituire la produzione del contratto di cessione, ben può costituire indizio presuntivo che, unitamente all'avviso della Gazzetta Ufficiale, deve ritenersi idoneo a fornite prova sufficiente dell'avvenuta cessione del credito in discorso nell'ambito della avvenuta cessione in blocco, con ciò dimostrandosi la legittimazione attiva del cessionario). Si è inoltre osservato che il contratto di cessione di crediti, infatti, non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità onde può essere provata la cessione e la ricomprensione del credito nella cessione con qualunque mezzo di prova (Cass., sez. III, 13 giugno 2019, n. 15884; Cass., 29 dicembre
2017, n. 31118; Corte d'Appello di Venezia, sez. I, 20 dicembre 2024, n. 2253).
Nel caso di specie, si reputa che possa ritenersi comprovata la titolarità del rapporto dal lato attivo, in capo alla Invero, posta la produzione della Gazzetta Ufficiale in cui è stato pubblicato CP_1
l'avviso della cessione intercorsa tra e l'odierna opposta (G.U., parte II, n. 145 del 12 Controparte_3 dicembre 2020), in cui sono riportati i “criteri comuni” che consentono di ritenere compreso, nell'avvenuta cessione in blocco anche il credito vantato dalla nei confronti dell'odierna CP_1 opponente (l'avviso in discorso avendo ad oggetto tutti i crediti di dunque anche Controparte_3
pagina 5 di 9 quelli derivanti da un contratto di mutuo fondiario, com'è nel caso di specie, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza”), l'odierna opposta ha atteso anche alla produzione della dichiarazione, risalente al 15 marzo 2023, con cui
[...]
ha dato atto dell'operazione di cessione di crediti pro-soluto, avvenuta ai sensi degli artt. 1, 4 CP_3
e 7.1 della legge 30 aprile 1999 n. 130, in data 10 dicembre 2020, in favore della inclusiva CP_1 anche dei crediti vantati nei confronti dell'odierna opponente rivenienti dai rapporti ivi indicati tra cui il contratto di mutuo. Detta dichiarazione reca pure l'indicazione della Gazzetta Ufficiale, sopra menzionata, in cui è stato pubblicato l'avviso della cessione in discorso.
4.2. Sempre in via preliminare, devono ritenersi infondate le censure articolate dalla parte attrice con riferimento alla procura rilasciata dalla in favore della , sia in sede di atto di citazione, CP_1 CP_2 nella parte in cui l'opponente ne ha dedotto l'indeterminatezza, sia a mezzo della memoria ex art. 171ter, n. 3, c.p.c., laddove la ha rappresentato la mancata iscrizione della mandataria nell'albo CP_1 degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, concludendo per la nullità della “procura notarile di conferimento del potere di rappresentanza a non essendo iscritto tale soggetto Controparte_4 nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB”.
Quanto agli asseriti profili di indeterminatezza, si reputa debba concludersi per la validità della procura in discorso, avente riguardo ai “crediti dei quali la Società è o sarà titolare”, ciò non implicando, quindi, margini di indeterminatezza. Sul punto, condividendosi la posizione esposta da altri giudici di merito (cfr. Trib. Pavia, 3 agosto 2025, n. 912), si evidenzia che la giurisprudenza espressasi per la nullità delle procure conferite alle mandatarie ha avuto riguardo a procure rilasciate per il recupero di crediti recanti espressioni quali “crediti anomali” o “crediti dall'andamento irregolare”, come nel caso valutato dai giudici di legittimità (cfr. Cass., sez. VI, 7 novembre 2019, n. 28803), ovvero il riferimento ai “crediti affidati in gestione alla mandataria” (come nel caso oggetto della decisione del Tribunale di Bergamo, citata dall'opponente, senza che, quindi, fosse indicato per quali crediti della mandante la procura fosse stata conferita alla mandataria).
Parimenti infondata deve ritenersi l'ulteriore censura articolata in relazione all'asserito profilo di invalidità della procura conferita alla , nei termini sopra riportati, rivenienti dalla mancata CP_2 iscrizione della mandataria nell'elenco di cui all'art. 106 TUB. Al riguardo è sufficiente richiamare il condivisibile e recente orientamento espresso dai giudici di legittimità secondo cui il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art.
106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, pagina 6 di 9 piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (così Cass., sez. III, 18 marzo 2024, n. 7243).
4.3. Nel merito, i motivi di opposizione articolati dalla parte attrice, fondati sulla dedotta nullità del contratto di mutuo oggetto di giudizio, muovono dalla premessa per cui il piano di ammortamento c.d.
“alla francese” è fisiologicamente fonte di una capitalizzazione in regime “composto” e di anatocismo,
a propria volta causa di costi occulti, per trarne la conclusione che il contratto stesso è parzialmente nullo per indeterminatezza.
Tale premessa si reputa, tuttavia, non condivisibile.
Invero, come di recente affermato (Cass., SS.UU., n. 15130/2024) e ribadito (Cass., n. 8322/2025) dalla Suprema Corte di Cassazione, in relazione ai mutui a tasso fisso e ai mutui a tasso variabile, deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario del regime di capitalizzazione
“composto” degli interessi in relazione alla modalità di ammortamento c.d. “alla francese” incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto, causandone la nullità parziale.
Infatti, come chiarito dai giudici di legittimità, nel caso di ammortamento c.d. “alla francese” il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a
“rate costanti”, comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario, pertanto, si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via.
Una opposta conclusione, come quella propugnata dall'odierna attrice, non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime
«composto», essendo questa un'espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi, ma sul capitale
(debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma pagina 7 di 9 fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo: la capitalizzazione composta, così come la capitalizzazione semplice, è uno dei modi che le parti possono stabilire per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato (Cass., SS.UU., n. 15130/2024, cit.).
Lo stesso avviene nei mutui a tasso variabile, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento “alla francese” è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima (Cass., SS.UU., n. 15130/2024; Cass., n.
8322/2025; Cass. n. 7382/2025).
Inoltre, né la Direttiva 2023/2225/UE, in materia di «credito ai consumatori», né l'art. 117 TUB, né, ancora, la delibera CICR 9 febbraio 2000 richiedono, a pena di nullità, l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e/o l'indicazione del regime di capitalizzazione prescelto
(capitalizzazione, come detto sopra, facoltativa).
Nel caso di specie, peraltro, risultano espressamente pattuiti i tassi e le ulteriori condizioni volte a consentire la ricostruzione del piano di ammortamento, essendo indicati tipologia ed importo della rata costante, comprensiva di capitale e interessi, nonché la periodicità mensile ed il numero delle rate.
Inoltre, l'allegato B al contratto di mutuo (a tasso fisso) reca pure il piano di ammortamento, in cui sono indicate le singole rate mensili costanti (e non suscettibili di variazione) suddivise tra la quota di capitale e la quota di interessi.
In ragione delle considerazioni che precedono, devono ritenersi parimenti infondati i motivi di opposizione concernenti la ritenuta usurarietà della pattuizione in discorso, essendo essenzialmente fondati sulla rilevazione di “costi occulti”, asseritamente prodotti dal pattuito ammortamento alla francese, da includersi quindi nel TEG, secondo la ricostruzione di parte opponente, la cui sussistenza deve ritenersi tuttavia esclusa in considerazione di quanto sopra esposto, osservandosi altresì che l'odierna opponente ha dedotto profili di usurarietà relativamente agli interessi moratori, tuttavia senza nulla dedurre sul punto.
5. In considerazione della peculiarità delle questioni trattate, segnatamente con riferimento alla problematica del piano di ammortamento c.d. “alla francese”, oggetto di dibattito giurisprudenziale, pagina 8 di 9 risolto, ex art 363 bis c.p.c., dalla Suprema Corte nel corso del presente giudizio, si reputa che sussistano giuste ragioni per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1863 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- spese compensate.
Viterbo, 20 dicembre 2025
Il giudice
RI AR PA
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