Trib. Viterbo, sentenza 22/12/2025, n. 773
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mancanza di prova della cessione del credito

    La titolarità del credito è provata dalla pubblicazione dell'avviso di cessione in blocco sulla Gazzetta Ufficiale e dalla dichiarazione del cedente che conferma l'avvenuta cessione del credito specifico.

  • Rigettato
    Indeterminatezza della procura

    La procura è valida poiché conferita per tutti i crediti dei quali la società è o sarà titolare, senza generare indeterminatezza.

  • Rigettato
    Mancata iscrizione della mandataria nell'albo degli intermediari finanziari

    L'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB non comporta invalidità degli atti compiuti dalla mandataria, ma attiene alla sfera amministrativa e sanzionatoria.

  • Rigettato
    Omessa indicazione del regime di capitalizzazione e indeterminatezza

    La mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta non incide sulla validità del contratto, poiché il piano di ammortamento 'alla francese' prevede rate costanti e la capitalizzazione degli interessi sul capitale residuo non genera anatocismo. I tassi e le condizioni sono pattuiti e consentono la ricostruzione del piano di ammortamento.

  • Rigettato
    Usurarietà degli interessi moratori

    L'eccezione di usurarietà è infondata poiché basata su presunti 'costi occulti' derivanti dall'ammortamento 'alla francese', la cui sussistenza è esclusa. Non sono state dedotte specifiche censure sull'usurarietà degli interessi moratori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Viterbo, sentenza 22/12/2025, n. 773
    Giurisdizione : Trib. Viterbo
    Numero : 773
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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