Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 27/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 303/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 303/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
29/10/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Roberto Cerboni, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Grosseto, alla via Liri, n. 8, risulta elettivamente domiciliato;
- ATTORE
E
(c.f. e (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Elena Pellegrini, giusta procura C.F._3
agli atti, presso il cui studio sito in Grosseto, alla via Della Pace, n. 76, risultano elettivamente domiciliati;
- CONVENUTI
Oggetto: risarcimento del danno non patrimoniale.
Conclusioni: all'udienza del 29/10/2024, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. agiva in giudizio nei Parte_2
confronti di e , al fine di ottenere il risarcimento del danno CP_1 CP_2 non patrimoniale derivatogli da un episodio verificatosi nell'estate del 2005.
Nello specifico, parte attrice esponeva quanto segue: di svolgere la professione di conduttore marittimo di imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
nell'estate del 2005 veniva contattato dagli odierni convenuti, al fine di organizzare un viaggio in barca nel
Mar Tirreno, lungo le coste dell'isola d'Elba e della Corsica;
in conseguenza di ciò, provvedeva a redigere il contratto di noleggio dell'imbarcazione, prevedendo le relative condizioni economiche;
la spesa ammontava a € 19.800,00, la quale doveva essere corrisposta in tre versamenti, di cui l'ultima antecedentemente alla data prevista per la partenza, oltre al versamento di una somma di denaro a titolo di acconto spese per l'acquisto del carburante e le tasse;
i convenuti non provvedevano a versare né l'ultima rata, né la somma a titolo di fondo spese;
nonostante ciò, l'attore faceva imbarcare i convenuti;
dopo qualche giorno di navigazione, il sig. chiedeva la Parte_2
corresponsione delle somme dovute, richiesta che scatenava le ire dei sig.ri per CP_1 tali ragioni, l'attore contattava la sede legale della propria società, al fine di farsi mandare una diffida ad adempiere;
i convenuti, in seguito a ciò, iniziavano a minacciare l'attore; data la situazione e il sopravvenire di una forte perturbazione metereologica l'attore iniziava a programmare il rientro in Italia;
dopo aver comunicato tale intenzione ai convenuti, questi ultimi riprendevano a minacciare e percuotere il sig. , oltre a Parte_2
fargli cambiare rotta e manomettere il corretto andamento della navigazione;
per queste ragioni l'attore sporgeva denuncia-querela nei confronti dei sig.ri la quale CP_1 comportava l'instaurazione di un procedimento penale, ove il sig. si costituiva Parte_2 parte civile, all'esito del quale i convenuti venivano dichiarati colpevoli dei reati loro ascrittigli con sentenza del Tribunale di Grosseto n. 55/2011, con condanna al pagamento di una provvisionale pari ad € 3.000,00; la sentenza veniva confermata anche dalla Corte
d'Appello di Firenze;
in seguito a tali episodi, l'attore riportava danni psico-fisici, così come accertato in seguito ad un primo controllo effettuato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Orbetello;
dopo ulteriori visite fatte negli anni veniva evidenziata la presenza di un persistente stato ansioso depressivo che non gli consentiva di vivere una qualità di vita adeguata.
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Il sig. , in conclusione, chiedeva la condanna dei convenuti, a titolo di Parte_2
risarcimento del danno biologico, al pagamento della somma di euro 33.992,80, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituivano in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta i sig.ri CP_1
e , chiedendo il rigetto della domanda formulata da parte attrice in
[...] CP_2
quanto infondata in fatto e in diritto.
Gli stessi esponevano quanto segue: nel giudizio penale al quale faceva riferimento l'attore, veniva assolto dal reato ascrittogli di lesioni aggravate e al CP_2 CP_1 non veniva mai contestato tale reato;
inoltre, nella sentenza della Corte d'Appello
[...]
di Firenze emergeva che il comportamento aggressivo dei sig.ri era originato dalla CP_1 condotta altamente scorretta del nell'esecuzione del contratto di noleggio;
pur Parte_2
volendo ritenere verificatasi una situazione spiacevole tra le parti, caratterizzata da offese reciproche e comportamenti scorretti di tutti i soggetti coinvolti, non poteva giungersi ad una diagnosi di disturbo depressivo e disturbo acuto da stress, con conseguente danno esistenziale, del ritenevano, in subordine, eccessiva la valutazione Parte_2 dell'asserito danno subito effettuata in citazione.
All'udienza del 26.05.2017 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Alle udienze del 22.10.2019 e del 13.12.2019 veniva espletata l'istruttoria orale.
Con ordinanza del 12.01.2021 il giudice conferiva incarico al CTU, dott. Persona_1 sul seguente quesito “1) Descriva le lesioni riportate dalla parte lesa nel sinistro de quo, ne indichi le cause, i trattamenti praticati, la presumibile evoluzione e lo stato attuale delle medesime;
specifichi se siano o meno compatibili con la dinamica del sinistro così come risultante dagli atti;
2) Descriva tutti gli eventuali precedenti morbosi interessanti la salute della parte perizianda e ne tenga conto nelle valutazioni di seguito elencate. 3)
Determini la durata della inabilità temporanea, sia assoluta che parziale, indicandone le rispettive misure. 4) Precisi se sussistano esiti di carattere permanente ed il loro grado di incidenza sulla preesistente integrità psico-fisica, indicando se lo stato della parte perizianda sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento: in caso affermativo fornisca tutte le notizie utili su tale evoluzione, il suo grado di probabilità; 5) indichi, infine, l'ammontare delle spese mediche che fu necessario sostenere, nonché di quelle che in futuro potranno eventualmente rendersi tali e le quantifichi”.
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In data 27.07.2021 il CTU depositava la relazione tecnica.
Dopo una serie di rinvii motivati da esigenze di ruolo, all'udienza del 29.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Qualificazione giuridica della domanda.
Orbene, passando all'esame della domanda principale di risarcimento del danno biologico
è opportuno specificare preliminarmente che per danno biologico si intende la lesione, permanente o temporanea, dell'integrità psico-fisica di una persona, quale bene garantito dall'art. 32 della Costituzione, suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente dalle ripercussioni sulla capacità di produrre reddito. Pertanto, nell'attuale nozione di danno biologico rientra non solo il danno alla salute in senso stretto, ma anche la sofferenza morale cagionata dalle lesioni alla salute che si ripercuote sugli aspetti relazionali dell'individuo.
La Corte di Cassazione precisa al riguardo: “Il danno biologico consiste nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della lesione psicofisica per l'intera durata della vita residua del soggetto leso, nel caso di invalidità permanente, oppure, nell'ipotesi di invalidità temporanea, finché la malattia perduri. In particolare, la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice, con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette "tabelle" (elaborate da alcuni uffici giudiziari), ancorché non rientrino nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né risultano recepite in norme di diritto, come tali appartenenti alla scienza ufficiale del giudice." (Cass. Civ. sez. lavoro, del 12.05.2006, la n. 11039).
Inoltre, com'è noto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha risolto un annoso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, sancendo l'unitarietà della categoria del danno non patrimoniale, definendola “una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici” (Cass. Civ. Sez. Un., dell'11.11.2008, le nn. 26972, 26973, 26974,
26975).
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Pertanto, la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata sul piano delle categorie giuridiche rispettivamente nel senso: di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno (Tribunale S. Maria
Capua Vetere, sez. I, del 30.04.2021, la n. 1464). Il risarcimento del danno alla persona, dunque, deve essere integrale.
Orbene, nel caso di specie, risulta essenziale premettere che viene in rilievo un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale. Ciò in quanto, pur sussistendo tra le parti un vincolo contrattuale derivante dal contratto di noleggio stipulato, le condotte pregiudizievoli adottate dai convenuti esulano del tutto dal negozio richiamato.
Affinché si possa configurare la responsabilità extracontrattuale è necessario che ricorrano i seguenti elementi costitutivi: a) l'esistenza di un fatto;
b) un fatto imputabile dal punto di vista soggettivo, a titolo di dolo o colpa;
c) fatto produttivo di un danno ingiusto;
d) nesso di causalità tra fatto e danno.
Sul risarcimento del danno.
Rispetto al caso di specie, parte attrice ha adempiuto a siffatto onere probatorio su di lei gravante.
In particolare, quanto al fatto storico ed alla sua imputabilità a titolo di dolo o colpa dei convenuti la stessa risulta essere già accertata nell'ambito del processo penale definito con la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 55 del 2011, poi confermata dalla Corte
d'Appello di Firenze nel 2013, con la quale i sig.ri sono stati condannati per i reati CP_1 di minaccia ed offesa in danno dell'attore, quale comandante della barca, e il solo sig.
anche per il reato di tentata violenza privata. CP_2
Quanto al danno ingiusto provocato dalla condotta dei convenuti al sig. Parte_2
, venne refertata dal Pronto Soccorso presso l'Ospedale di Orbetello la seguente
[...] diagnosi: “trauma contusivo rac. Cervicale ed emitorace dx. da riferita percosse”. Si sottolinea che il certificato medico di pronto soccorso è atto pubblico che fa fede fino a
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querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha firmato sia delle dichiarazioni al medesimo rese (Cass. Civ., Sez. VI, del 28.07.2020, la n. 16030).
Quanto al nesso di causalità tra fatto e danno bisogna fare riferimento alle risultanze della
CTU in atti. Ed infatti, nell'ordinanza di nomina del CTU era stato formulato un apposito quesito, volto a valutare le cause delle lesioni e la compatibilità delle stesse con la dinamica del sinistro, così come risultante dagli atti.
A tal proposito il CTU riferisce: “Nello specifico caso, quindi, non ci sono soverchi problemi nell'accertamento del nesso di causa, tra incidente e lesione patita, poiché i classici criteri di giudizio medico-legale in tema di causalità materiale ( Per_2
rapporto di causalità materiale in medicina legale II° ed.Milano 1995) sono tutti
[...]
soddisfatti, a cominciare dal criterio di possibilità scientifica (idoneità lesiva),dal criterio topografico , cronologico , di continuità fenomenica e così via”.
Quanto al danno-conseguenza tutt'ora esistente riscontra: “Sembra essersi strutturata una lievissima forma di disturbo dell'adattamento, ai limiti della significatività clinica, che pertanto può essere quantificata nella misura simbolica del 2% di danno biologico”.
Non assumono alcun valore dirimente ai fini della decisione le dichiarazioni rese dai testimoni in sede di istruttoria orale.
Per le ragioni esposte, deriva l'accoglimento della domanda attorea sia pure limitatamente alla componente fisica del danno biologico.
Sulla quantificazione del danno.
Rispetto al quantum debeatur risarcibile, il consulente tecnico ha ritenuto di quantificare un danno biologico del 2% con ITP di 10 giorni al 75%, ITP di ulteriori 10 giorni al 50%
e ITP di ulteriori 40 giorni al 25%.
Il Tribunale facendo proprie le conclusioni cui è addivenuto il CTU, da ritenersi condivisibili, in quanto frutto di un esame adeguatamente approfondito eseguito in base a criteri scientifici corretti e sulla base della documentazione medica versata in atti, ritiene di dover procedere alla liquidazione, applicando le Tabelle per la liquidazione del danno biologico per lesioni di lieve entità 2024.
Dunque, tenendo conto dell'età del danneggiato (anni 40 al momento del fatto lesivo) liquida il danno biologico subito nella misura del 2%, pari ad € 1.771,45. Liquida, altresì,
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per 10 giorni di ITP al 75% € 414,30, per 10 giorni di ITP al 50% € 276,20 e per 40 giorni di ITP al 25% € 552,40, per un totale complessivo di € 3.014,35.
È infine dovuto il rimborso delle sole spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro, quali visite specialistiche, colloqui di sostegno psicologico e terapie, per un totale di € 1.900,00, ritenute congrue dal perito in sede di CTU.
Detta somma calcolata all'attualità, trattandosi di debito di valore, va devalutata alla data del sinistro e sulla somma devalutata va calcolata anno per anno la rivalutazione secondo l'indice ISTAT e sulla somma annualmente rivalutata applicati gli interessi al tasso legale, dal dì del fatto (30.07.2005) alla data della sentenza e sulla somma ottenuta dal giorno successivo al deposito della sentenza applicati gli interessi legali fino al saldo
(Cass. Civ. Sez. Un., del 17.02.1995, la n. 1712).
Per quanto concerne il danno psichico lamentato bisogna fare applicazione dei principi statuiti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nelle sentenze 26972, 26973, 26974,
26975 del 2008, in base ai quali la gravità dell'offesa costituisce requisito per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili. Dunque, il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità e il pregiudizio non sia futile.
Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, infatti, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale;
pertanto, non sono risarcibili i meri disagi, fastidi, ansie etc. Nel danno biologico, inteso in senso onnicomprensivo, come sopra esposto, e confermato nella definizione normativa adottata nel D.lgs. n. 209/2005, sono ricompresi i pregiudizi attinenti agli “aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”.
Il Giudice deve, pertanto, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sia siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Bisogna, però, evitare duplicazioni e far riferimento all'unica voce di danno non patrimoniale (artt. 138 e 139
D.lgs. 209/2005).
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Nello specifico, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, viene in primo luogo in considerazione la sofferenza morale, intesa come sofferenza soggettiva in sé considerata, quale turbamento dell'animo e dolore intimo sofferto. Trattasi di conseguenze che rientrano nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza fisica o psichica costituisce una componente. In sede di liquidazione, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno biologico, valutando la consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso.
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito alcun elemento di personalizzazione per garantire un integrale ristoro del patito danno non patrimoniale, con una somma ulteriore rispetto a quella riconosciuta a titolo di risarcimento del danno biologico.
Ed infatti, il CTU sostiene che: “Nel caso specifico è dimostrato che il pz. Dopo
l'episodio per cui è causa ha condotto una vita sostanzialmente normale, non riuscendo tuttavia a cancellare del tutto il ricordo di quanto subito. E' chiaro che tali modestissime turbe psichiche sono assolutamente sporadiche e per questo non richiedono terapia specifica, sia farmacologica che psicoterapeutica. Trattasi di una sindrome al limite della significatività clinica, definibile quindi come lievissima”.
Alcuna prova viene fornita dall'attore a dimostrazione del perdurare del danno esistenziale lamentato, essendosi limitato a produrre dei certificati medici dello stesso anno in cui si è verificato l'episodio oggetto di giudizio, oltre a delle relazioni tecniche di parte le quali, com'è noto, non assumono alcun valore probatorio autonomo.
Ogni altra questione ed eccezione si intende assorbita.
Spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia, calcolata sul danno accertato, delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti. Devono, inoltre, riconoscersi in parte, ex art. 92, comma 1, c.p.c., le spese sostenute dal sig. per la consulenza tecnica di parte. Parte_2
Pone le spese di CTU definitivamente in capo ai convenuti.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie la domanda di e per l'effetto condanna e Parte_2 CP_1
, in solido, al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € CP_2
4.914,35, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
b) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento nei confronti di parte attrice delle spese di lite che liquida in € 2.552,00 per compensi e € 545,00 per spese, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge, ed oltre € 500,00 per la consulenza tecnica di parte;
c) Pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di CTU, così come liquidate in separato decreto.
Così deciso in Grosseto, il 26.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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