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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/08/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 106/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Roberto Vignati - ConSIliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1839/2022, estensore dott. Atanasio, discussa all'udienza collegiale del 26/6/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO Parte_1 C.F._1 GABRIELE e dell'avv. PIANTANIDA MATTIA LUDOVICO, elettivamente domiciliata in PIAZZA SAN MARTINO, 8 21021 FERNO presso i difensori
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROTONDI Controparte_1 P.IVA_1 FRANCESCO, dall'avv. QUARTO ANGELO e dell'avv. PREVITI FABIO, elettivamente domiciliata in LARGO AUGUSTO, 8 20122 MILANO presso i difensori
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere, in riforma della Sentenza n. 1839/2022 LAV del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Dott. Atanasio, datata 13.07.2022 e depositata in cancelleria in data 07.10.2022, nel merito, in via principale: accertare e dichiarare che la Sig.ra è stata oggetto di atti persecutori, denigratori e/o lesivi, Parte_1 anche costituenti c.d. comportamento mobbizzante e di demansionamento, diretti all'emarginazione dal contesto aziendale e fonte di mortificazione morale della lavoratrice, eziologicamente collegati al comportamento datoriale della resistente, come accertato in sede di espletata C.T.U., comportamenti fonte di subìto danno patrimoniale e non patrimoniale in capo alla ricorrente e fonte di conseguente responsabilità in capo alla datrice di lavoro resistente, e per l'effetto condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, di ogni genere e specie, subiti dalla ricorrente in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale di cui sopra, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, quantificati come da espletata C.T.U. nel contraddittorio di causa, preso atto delle relative conclusioni, osservazioni e dell'evidenziato nesso causale sussistente tra i comportamenti posti in essere ed i danni subiti, quantificati dal Consulente della Corte e fatta applicazione dei criteri di cui alle tabelle di riferimento in uso al Tribunale di Milano – 2024, in una somma non inferiore ad € 11.200,00 quale risarcimento del danno permanente pagina 1 di 8 di natura psichica, oltre ad una somma non inferiore ad € 25.950,00 quale danno parziale al 20% per venticinque mesi, come determinato dal C.T.U., fatta applicazione della massima personalizzazione prevista dalle richiamate tabelle, il tutto quindi per una somma non inferiore ad € 37.150,00 quale sommatoria del risarcimento per danno biologico temporaneo o permanente, oltre al risarcimento del danno da perdita di chance, quest'ultima voce da determinarsi in via equitativa, ovvero il tutto nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre , I.V.A. e Controparte_2 C.P.A., da distrarsi in favore dei procuratori antistatari e sentenza provvisoriamente esecutiva.”
Per parte appellata: “In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso in appello proposto dalla SI.ra per i motivi Parte_1 esposti nel presente atto. Nel merito, in via principale: rigettare integralmente le domande tutte proposte dalla SI.ra e respingere il ricorso ex adverso Parte_1 proposto, anche allo stato degli atti, perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, assolvere
[...] da ogni e qualsivoglia domanda ivi contenuta e da ogni conseguenza pregiudizievole e, comunque, CP_1 accertare e dichiarare non dovute dalla Società esponente, in tutto o in parte, le somme richieste con il ricorso avversario. In ogni caso: Con vittoria di spese, compensi ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Con la sentenza n. 1839/2022, il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso della lavoratrice che domandava accertarsi la condotta mobbizzante e il demansionamento posto in essere dalla CP_1 con conseguente condanna di questa al risarcimento di tutti i danni subiti, incluso quello non patrimoniale. La ricorrente ha premesso di essere stata assunta con contratto ex novo in data 15/10/2018 in seguito ad altra pronuncia giudiziale che aveva dichiarato il suo diritto all'assunzione in seguito a cambio appalto, con mansioni di addetta al pest control inquadrata al V liv. CCNL Imprese di Pulizia e Servizi Integrati, inizialmente con orario part time 20 ore e solo successivamente alla pronuncia di secondo grado con orario full time, di fatto però mai osservato e che solo al momento della cessazione del rapporto nell'agosto 2020 le furono liquidate le ore lavorative mancanti integrandole con le ferie maturate. Ha, poi, esposto di aver ottenuto l'esecuzione del provvedimento giudiziale solo dopo la notifica dell'atto di precetto e di essere stata adibita ad altra (e ben più distante dalla propria abitazione) sede di lavoro rispetto a quella a cui era addetta prima del subentro e di essere stata lasciata sostanzialmente senza mansioni da svolgere fino al maggio 2020, costretta a permanere per tutta la durata dell'orario di lavoro chiusa in uno stanzino nel seminterrato dotato solo di una sedia e privo di riscaldamento e da un certo punto in poi, anche privo dei servizi igienici. Da maggio 2020, dopo che la stessa lavoratrice aveva sollecitato l'attribuzione di compiti, indicando ella stessa una serie di mansioni di pulizia a cui poteva dedicarsi, questi le furono attribuiti. Ha lamentato che fin da subito fu marginalizzata e isolata dagli altri colleghi per “ordine” della responsabile dell'appalto e, quando ha svolto i limitati compiti attribuitele, di essere stata ripresa immotivamente e costretta a ripetere le pulizie appena eseguite. In conseguenza di tale stato lavorativo si era ingenerato in lei un forte sentimento di ansia e stress che era sfociato anche in alcuni malori durante il lavoro che avevano richiesto cure mediche ed era subentrato uno stato depressivo accertato da struttura pubblica di medicina del lavoro, che l'aveva indotta ad un forte ritiro sociale.
Il Tribunale ha ritenuto del tutto generiche le deduzioni della ricorrente, in parte inconferenti rispetto alle conseguenze lamentate (la ritardata assunzione, l'aver dovuto agire esecutivamente, lo spostamento ad altra sede di lavoro). pagina 2 di 8 Quanto alla circostanza di non essere stata adibita ad alcuna attività, a fronte della indicazione, nella memoria difensiva delle mansioni a lei assegnate, nulla ha contestato in fatto. Quanto al comportamento dei colleghi e superiori, non sono stati circostanziati singoli episodi o individuati nominalmente i responsabili, sicchè non è stato possibile dare ingresso all'istruttoria. Inoltre, nel ricorso vi è una assoluta assenza di fatti idonei a comprovare la patologia insorta a seguito dei comportamenti della società, tenuto conto che neppure sono stati quantificati i danni alla salute lamentati, né è stata descritta la patologia che l'ha afflitta, la sua intensità, se abbia determinato postumi permanenti ed in quale misura, così come non è indicato se ne è scaturito un particolare pregiudizio alla vita di relazione. Anche la domanda di risarcimento per perdita di chance non è corredata da indicazioni circa l'occasione professionale persa. Infine, la quantificazione del danno è rimessa integralmente al giudice, il quale, tuttavia, non può decidere
– in assenza di fatti dedotti – quali conseguenze alla salute la abbia subito, né può Parte_1 arbitrariamente determinarne l'ammontare.
Ha proposto appello con plurimi motivi. Parte_1 Con un primo motivo ha impugnato il capo della sentenza che ha affermato che l'assegnazione a diversa sede di lavoro al momento dell'assunzione a seguito di ordine giudiziale non costituiva “trasferimento” in quanto il contratto di lavoro era stato sottoscritto ex novo e nella sentenza che l'aveva ordinato non era indicata la sede di lavoro. L'assunzione era dovuta in applicazione dell'art. 4 CCNL che prescrive la conservazione del posto di lavoro in occasione del cambio appalto. La avrebbe dovuto mantenere la propria precedente Parte_1 sede e l'essere stata assegnata ad un posto di lavoro assai distante dal precedente integra un comportamento vessatorio. Con un secondo motivo ha lamentato la mancata ammissione dei mezzi istruttori dedotti. La lavoratrice ha dimostrato documentalmente sia la mancanza di mansioni da svolgere, sia il danno alla salute subito, mediante la produzione di dettagliata documentazione sanitaria proveniente da strutture pubbliche, in particolare la relazione clinica dell'UO di Medicina Legale e Preventiva a cui si era rivolta, da cui emerge la sintomatologia ansioso depressiva in contesto di vita caratterizzato da clima e condizioni di lavoro anamnesticamente avversative. Quanto alla mancata contestazione delle mansioni come indicate nella memoria in disparte CP_1 che in udienza sono state contestate, l'elencazione fornita dalla società non è che un copia/incolla di un messaggio mail che la lavoratrice aveva inviato alla in cui chiedeva di poter almeno svolgere CP_1 tali attività. Il Tribunale ha ritenuto non provata la domanda senza però dare ingresso alla cospicua prova testimoniale dedotta e senza ammettere la richiesta CTU medico legale che avrebbe permesso di quantificare i danni subiti, con ciò incorrendo nel vizio di illogicità.
Ha resistito eccependo in via preliminare la inammissibilità del gravame ex art. 434 c.p.c. e CP_1 nel merito difendendo la sentenza.
Esperite le prove orali, espletata CTU medico legale, poi rinnovata, all'udienza del 26 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * Va preliminarmente osservato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e 434 c.p.c. non può trovare alcun accoglimento, in quanto, alla luce della sentenza della Suprema Corte a Sezione Unite n.27199 del 16.11.2017 : “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati pagina 3 di 8 nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.”. A tali requisiti risponde il gravame come sopra riassunto.
Nel merito, il gravame è fondato nei termini che seguono.
A fronte della allegazione in fatto della lavoratrice, già con il ricorso di primo grado, di essere stata privata di ogni mansione e di essere stata lasciata sostanzialmente inattiva dal momento dell'assunzione in nel novembre 2018 e fino, quanto meno, all'aprile 2020 e, per i mesi successivi di aver CP_1 attribuito solo parziali compiti di pulizia, la Corte ha dato ingresso alla prova testimoniale relativamente a tali circostanzi, ritenute invece generiche dal Tribunale.
Le testi e dipendenti addette al medesimo appalto della SI.ra , la Tes_1 Tes_2 CP_1 Parte_1 prima per l'intero periodo oggetto di causa, la seconda dal giugno 2019 ad agosto 2020, hanno entrambe confermato la sostanziale inattività della stessa riferendo rispettivamente:
“per quanto a mia conoscenza la SI.ra non ha mai svolto alcuna attività. Era stata messa in Parte_1 uno stanzino senza assegnarle alcun compito.” ( ) e “la vedevo sempre seduta nel sotterraneo, Tes_1 nella stanza che usavamo come spogliatoio… se la SInora avesse svolto le mansioni di pulizia l'avrei vista in giro per l'ospedale durante il mio turno di lavoro invece non l'ho mai vista” ( . In Tes_2 relazione al periodo successivo all'aprile 2020, la teste ha riferito che le erano state assegnate Tes_1 mansioni di pulizia, peraltro limitate rispetto a quelle svolte dalle altre addette, e senza neppure la consegna dei prodotti per eseguirle, che la lavoratrice era costretta a chiedere alle colleghe, mentre la teste ha ricordato di averla vista pulire le finestre in una unica occasione. Tes_2
I testi di parte datoriale non hanno riferito circostanze idonee a smentire quanto riferito dalle colleghe, posto che sia il teste che nulla hanno saputo riferire in concreto, non accedendo alla Tes_3 Tes_4 struttura ospedaliera e non predisponendo i turni di lavoro, limitandosi, a confermare Tes_4 unicamente che per qualche settimana la , per le mansioni di addetto al pest control, era stata Parte_1 affiancata ad altro lavoratore addetto a tale attività per l'addestramento on job, riconoscendo tuttavia che presso l'ospedale di Angera vi era un unico lavoratore addetto a tale mansione.
In base al c.d. principio di contrattualità delle mansioni, “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto” (art. 2013, co. 1 c.c.), ovvero alle attività, operazioni e compiti che sono individuati nel contratto individuale di lavoro al momento dell'assunzione. Al fine di consentire al datore di lavoro di poter gestire ed organizzare la propria struttura produttiva impiegando i lavoratori con un congruo margine di flessibilità, ovvero di adattare le risorse di cui dispone alle eSIenze dell'impresa, l'ordinamento gli riconosce, entro certi limiti, il potere di modificare unilateralmente (ovvero senza il consento del lavoratore) le mansioni contrattualmente pattuite. Si parla in proposito del c.d. ius variandi. Il potere del datore di lavoro di modificare, temporaneamente o anche definitivamente, le mansioni del lavoratore può essere esercitato: orizzontalmente: adibendo il lavatore a mansioni ricomprese nel medesimo livello di inquadramento delle mansioni di assunzione, oppure verticalmente: verso l'alto: adibendo il lavoratore a mansioni ricomprese in un livello di inquadramento superiore;
verso il basso:
pagina 4 di 8 adibendo il lavoratore a mansioni ricomprese in un livello di inquadramento inferiore (c.d. demansionamento).
In punto di diritto la Corte di Cassazione ha chiarito che “quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c. è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo o attraverso la prova della mancanza in concreto di un demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 2118 c.c., a causa dell'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (così ex plurimis, Cass. ord. n. 48/2024).
A fronte di precise allegazioni della lavoratrice circa una sua totale o comunque SInificativa inoperatività per l'intera durata del rapporto di lavoro, che ha trovato conferma attraverso l'istruttoria espletata, la non ha affatto dimostrato il proprio esatto adempimento, nei termini sopra indicati e può, CP_1 pertanto, affermarsi che la stessa ha violato suoi precisi obblighi contrattuali.
Costituendo il lavoro non solo un mezzo di sostentamento ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino la violazione del diritto del lavoratore alla esecuzione della propria prestazione è fonte di responsabilità risarcitoria per il datore di lavoro. Data la peculiarità del rapporto di lavoro cui ineriscono gli obblighi posti dagli artt. 2103 e 2087 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha qualificato come inadempimento contrattuale la violazione degli obblighi di tutela della professionalità, della salute e della personalità morale dei lavoratori, ed ha precisato (cfr. anche Cass. 25743 del 2018; n. 1327 del 2015; n. 19785 del 2010) come dall'inadempimento datoriale non derivi automaticamente l'esistenza del danno, non potendosi quest'ultimo ravvisare immancabilmente a causa della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo. E' stata quindi più volte ribadita la distinzione tra "inadempimento" e "danno risarcibile" secondo gli ordinari principi civilistici di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c., cioè tra il momento della violazione degli obblighi di cui agli artt. 2087 e 2103 c.c. e quello della produzione del pregiudizio, nei differenti aspetti che lo stesso può assumere. Ciò proprio in ragione del fatto che dall'inadempimento datoriale possono derivare, astrattamente, una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore (danno professionale in senso patrimoniale, nonchè danno biologico, danno all'immagine o alla vita di relazione, sintetizzati nella locuzione danno non patrimoniale), che possono anche coesistere l'una con l'altra, con conseguente necessità di specifica allegazione e prova da parte di chi assume di essere stato danneggiato. E' costante l'affermazione per cui la prova del danno da demansionamento e dequalificazione professionale può essere data dal lavoratore anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (Cass. n. 25743 del 2018; n. 19778 del 2014; n. 4652 del 2009; n. 29832 del 2008). Deve, tuttavia, rilevarsi come l'onere del lavoratore di specifica allegazione dei fatti che il giudice può valutare al fine di ritenere integrata la prova presuntiva, nella specie del danno non patrimoniale, risulti necessariamente alleggerito laddove, a causa dell'inadempimento datoriale, il dipendente sia stato lasciato in condizione di totale inattività, senza attribuzione di mansioni e assegnazione di compiti;
specie ove tale condizione di inattività, in assoluto contrasto con l'art. 2103 c.c., si sia protratta, come nel caso in esame, per molto tempo;
Inoltre, risponde ai canoni di legittimità della prova presuntiva, come ampiamente delineati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 6899 del 2004; n. 12802 del 2006; n. 16993 del 2007), desumere l'esistenza del danno non patrimoniale dal fatto noto e accertato del demansionamento ove quest'ultimo sia consistito nel lasciare nella totale inattività il dipendente divenuto inidoneo alle pagina 5 di 8 mansioni, senza coinvolgerlo in programmi di formazione e riqualificazione professionale, senza adibirlo a mansioni anche inferiori, senza metterlo in qualche modo in condizione di poter esercitare il proprio diritto-dovere di lavoratore;
difatti, il danno sofferto dal lavoratore costituisce, in ipotesi di totale inattività, specie ove protratta per un lungo periodo, conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità. Al riguardo, si è rilevato come (Cass. n. 7963 del 2012) il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di inattività il dipendente non solo viola l'art. 2103 c.c., ma è al tempo stesso lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonchè dell'immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza;
tale comportamento comporta una lesione di un bene immateriale per eccellenza, qual è la dignità professionale del lavoratore, intesa come eSIenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo, e tale lesione produce un danno (non economico, ma comunque) rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore), suscettibile di valutazione e risarcimento anche in via equitativa. Ciò a prescindere ed indipendentemente dalla sussistenza di un complessivo fenomeno qualificabile come mobbing o straining, peraltro già ritenuto – condivisibilmente – non sussistente dal primo giudice con motivazioni che il Collegio condivide e che vanno confermate, alla luce della istruttoria espletata, non essendo emersa una volontà espulsiva in capo alla società datrice di lavoro, né essendo stati individuati soggetti che abbiano volontariamente o su impulso datoriale tenuto comportamenti integranti tali condotte.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi ragionevolmente provata per presunzioni la sussistenza di un danno alla professionalità della SI.ra , potendosi senz'altro affermare che la Parte_1 stessa sia stata mortificata nella sua dignità di lavoratrice, tenuto conto del lungo periodo di inattività (pari a circa 18 mesi) a cui è seguito un – SInificativamente più breve – periodo di assegnazioni di compiti solo parziali o occasionali, peraltro senza che nemmeno le venissero messi a disposizioni i prodotti necessari per i compiti di pulizia. Tenuto, conto della tipologia di mansioni alla stessa astrattamente assegnate, della durata del periodo di totale inattività, il danno, dal liquidarsi in via equitativa, può essere parametrato nella misura del 20% della retribuzione percepita per l'intera durata del rapporto, secondo un criterio consolidato e ritenuto condivisibile dalla giurisprudenza di legittimità. La retribuzione globale lorda è pari ad € 1.375,54, come risulta da tutte le buste paga in atti, sicchè il risarcimento per il danno alla professionalità viene determinato in € 6.052,42, pari a € 275,10 (20% della RGL) per i 22 mesi di durata della totale o pressochè totale inattività, oltre a rivalutazione e interessi dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
L'inadempimento datoriale ha causato ulteriori danni non patrimoniali all'appellante, poiché la forzata inattività ha inciso anche sul suo diritto alla salute. A fronte di una precisa allegazione in tal senso ed alla luce delle risultanze delle prove orali la Corte ha disposto consulenza medico legale, nominando CTU la dott. Persona_1 L'elaborato da questa depositato, tuttavia, non è risultato utilizzabile in quanto le espressioni inappropriate utilizzate dalla consulente nel commentare le osservazioni del CT di parte ne CP_1 hanno inficiato la validità ai fini decisori. Si è pertanto disposta la rinnovazione della CTU con incarico conferito al dott. il quale Persona_2 si è avvalso anche dell'ausiliario specialista dott. . Per_3 Il CTU, con ampia e motivata relazione e precisi richiami al DSM-5, ha ritenuto che, in conseguenza dei fatti come accertati dall'istruttoria orale, descritti come “fattori lavorativi avversi” la SI.ra sia Parte_1 affetta da un disturbo mentale diagnosticabile come “disturbo dell'adattamento con ansia ed umore pagina 6 di 8 depresso, cronico, moderato, complicato da aspetti somatoformi”, valutato, in modo alquanto prudenziale (cfr. pagg. 19-20 dell'elaborato) nella misura del 5% per danno biologico, oltre ad un danno temporaneo del 20% per 25 mesi circa.
La Corte fa proprie le conclusioni del CTU, tenuto conto della accuratezza dell'indagine (è stata acquisita, previa autorizzazione, anche ulteriore documentazione medica) e del preciso riscontro dato alle osservazioni dei CTP;
unicamente per quanto concerne il danno temporaneo si rileva che il CTU ne indica la durata nel periodo tra novembre 2018 e la fine di settembre 2020, specificando, poi “pari a 25 mesi circa”: si tratta evidentemente di un refuso o di una approssimazione, in quanto i mesi, per il periodo indicato sono 23, pari a 699 giorni e pertanto, nella quantificazione del risarcimento, si terrà conto dell'esatto numero di giorni corrispondenti al periodo indicato.
Per quanto concerne l'individuazione dei criteri di liquidazione, in assenza di disposizioni normative, trovano applicazione le c.d. “tabelle milanesi”. La Cassazione ha, infatti, definitivamente chiarito con la sentenza n. 12408 del 07/06/2011, seguita da numerose altre conformi (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017; Sez. 1, Sentenza n. 17678 del 07/09/2016; Sez. 3, Sentenza n. 12397 del 16/06/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20895 del 15/10/2015; Sez. L, Sentenza n. 13982 del 07/07/2015; Sez. 3, Sentenza n. 24205 del 13/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 5243 del 06/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 14402 del 30/06/2011), che nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da una lesione della salute il principio di equità, di cui all'art. 1226 c.c., è garantito preferibilmente dall'adozione dei criteri uniformi (c.d. "Tabelle") predisposti e diffusi dal Tribunale di Milano. Si precisa, infine, che la liquidazione va effettuata utilizzando i criteri vigenti al momento della liquidazione, in applicazione a quanto disposto da Cass. n. 7272/2012. Non può trovare applicazione, neppure come criterio equitativo, la nuova Tabella unica nazionale di cui al d.p.r. n. 12/2025, trattandosi di danno quantificato in misura inferiore alla percentuale minima prevista da tale normativa, che – come è noto – concerne i postumi superiori al 10%. Va, infine, rammentato che nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età del danneggiato al momento della cessazione della invalidità temporanea, poiché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza (così Cass. n. 3121/2017).
Il danno biologico permanente viene quindi determinato in € 8.218 (età della danneggiata a settembre 2020: 50 anni;
punti di invalidità 5), a cui debbono aggiungersi € 16.077 per ITT al 20 % per 699 giorni (parametro giornaliero € 115), per un totale di € 24.295 oltre interessi e rivalutazione sulla somma devalutata al novembre 2018 e rivalutata annualmente.
Poiché il CTU ha determinato che il danno, anche secondo i criteri , va quantificato nel 5%, si CP_3 versa in una ipotesi che esula dall'indennizzo del danno biologico da parte dell' , sicchè nulla deve CP_4 essere decurtato a tale titolo.
Non può trovare accoglimento la domanda di personalizzazione del danno, in difetto di precise e puntuali allegazioni, da parte della lavoratrice, circa la sussistenza di particolari conseguenze, diverse da quelle ordinarie, poiché, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità nella determinazione del danno permanente alla salute, “la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentata nella sua componente dinamico relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescano da quelle normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit entro le quali non è giustificata alcuna
pagina 7 di 8 personalizzazione in aumento del risarcimento” (così ex plurimis Cass. Sez. 3^ ordinanza n. 23469 del 28.9.2018; cfr. anche Cass. Sez. 3^ ord. 7513/2018).
Va parimenti respinta la domanda risarcitoria per perdita di chance. Il lavoratore deve fornire gli elementi atti a dimostrare, seppure in modo presuntivo e sulla base di un calcolo delle probabilità, la realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza (Cass. 495/2016; Cass. 20408/2017; Cass. 4671/2020). La Corte di Cassazione ha sottolineato il principio secondo cui, in tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance, ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (Cass. n. 16090/2013). Difettando la prova, e prima ancora la necessaria allegazione, relativa a quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento del rapporto di lavoro avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire il risultato sperato, la domanda risarcitoria deve essere respinta. Peraltro, deve rilevarsi che la SI.ra , una volta cessato il rapporto di lavoro con ha Parte_1 CP_1 continuato la propria attività lavorativa con la nuova società subentrata nell'appalto, sicchè anche sotto questo profilo, non è dato individuare alcuna perdita di chance.
In conclusione, ritenute dirimenti e assorbenti le superiori motivazioni, la sentenza appellata va parzialmente riformate con accoglimento della domanda risarcitoria proposta, nei termini e nella misura sopra detti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellata, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa e l'attività istruttoria espletata nel presente grado di giudizio, come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico di
Controparte_1
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza n. 1839/2022 del Tribunale di Milano, dichiara tenuta e conseguentemente condanna a pagare a a titolo risarcitorio la Controparte_1 Parte_1 somma di € 6.052,42 oltre a rivalutazione e interessi dalla data della presente sentenza al saldo effettivo nonché la somma di € 24.295,00, oltre interessi e rivalutazione sulla somma devalutata al novembre 2018 e rivalutata annualmente;
conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna l'appellata a rifondere le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in € 3.700 per il primo grado ed in € 6.000 per l'appello, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Pone definitivamente a carico di le spese di CTU, come liquidate con separato Controparte_1 provvedimento.
Milano, 26/6/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Roberto Vignati - ConSIliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1839/2022, estensore dott. Atanasio, discussa all'udienza collegiale del 26/6/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO Parte_1 C.F._1 GABRIELE e dell'avv. PIANTANIDA MATTIA LUDOVICO, elettivamente domiciliata in PIAZZA SAN MARTINO, 8 21021 FERNO presso i difensori
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROTONDI Controparte_1 P.IVA_1 FRANCESCO, dall'avv. QUARTO ANGELO e dell'avv. PREVITI FABIO, elettivamente domiciliata in LARGO AUGUSTO, 8 20122 MILANO presso i difensori
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere, in riforma della Sentenza n. 1839/2022 LAV del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Dott. Atanasio, datata 13.07.2022 e depositata in cancelleria in data 07.10.2022, nel merito, in via principale: accertare e dichiarare che la Sig.ra è stata oggetto di atti persecutori, denigratori e/o lesivi, Parte_1 anche costituenti c.d. comportamento mobbizzante e di demansionamento, diretti all'emarginazione dal contesto aziendale e fonte di mortificazione morale della lavoratrice, eziologicamente collegati al comportamento datoriale della resistente, come accertato in sede di espletata C.T.U., comportamenti fonte di subìto danno patrimoniale e non patrimoniale in capo alla ricorrente e fonte di conseguente responsabilità in capo alla datrice di lavoro resistente, e per l'effetto condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, di ogni genere e specie, subiti dalla ricorrente in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale di cui sopra, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, quantificati come da espletata C.T.U. nel contraddittorio di causa, preso atto delle relative conclusioni, osservazioni e dell'evidenziato nesso causale sussistente tra i comportamenti posti in essere ed i danni subiti, quantificati dal Consulente della Corte e fatta applicazione dei criteri di cui alle tabelle di riferimento in uso al Tribunale di Milano – 2024, in una somma non inferiore ad € 11.200,00 quale risarcimento del danno permanente pagina 1 di 8 di natura psichica, oltre ad una somma non inferiore ad € 25.950,00 quale danno parziale al 20% per venticinque mesi, come determinato dal C.T.U., fatta applicazione della massima personalizzazione prevista dalle richiamate tabelle, il tutto quindi per una somma non inferiore ad € 37.150,00 quale sommatoria del risarcimento per danno biologico temporaneo o permanente, oltre al risarcimento del danno da perdita di chance, quest'ultima voce da determinarsi in via equitativa, ovvero il tutto nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre , I.V.A. e Controparte_2 C.P.A., da distrarsi in favore dei procuratori antistatari e sentenza provvisoriamente esecutiva.”
Per parte appellata: “In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso in appello proposto dalla SI.ra per i motivi Parte_1 esposti nel presente atto. Nel merito, in via principale: rigettare integralmente le domande tutte proposte dalla SI.ra e respingere il ricorso ex adverso Parte_1 proposto, anche allo stato degli atti, perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, assolvere
[...] da ogni e qualsivoglia domanda ivi contenuta e da ogni conseguenza pregiudizievole e, comunque, CP_1 accertare e dichiarare non dovute dalla Società esponente, in tutto o in parte, le somme richieste con il ricorso avversario. In ogni caso: Con vittoria di spese, compensi ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Con la sentenza n. 1839/2022, il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso della lavoratrice che domandava accertarsi la condotta mobbizzante e il demansionamento posto in essere dalla CP_1 con conseguente condanna di questa al risarcimento di tutti i danni subiti, incluso quello non patrimoniale. La ricorrente ha premesso di essere stata assunta con contratto ex novo in data 15/10/2018 in seguito ad altra pronuncia giudiziale che aveva dichiarato il suo diritto all'assunzione in seguito a cambio appalto, con mansioni di addetta al pest control inquadrata al V liv. CCNL Imprese di Pulizia e Servizi Integrati, inizialmente con orario part time 20 ore e solo successivamente alla pronuncia di secondo grado con orario full time, di fatto però mai osservato e che solo al momento della cessazione del rapporto nell'agosto 2020 le furono liquidate le ore lavorative mancanti integrandole con le ferie maturate. Ha, poi, esposto di aver ottenuto l'esecuzione del provvedimento giudiziale solo dopo la notifica dell'atto di precetto e di essere stata adibita ad altra (e ben più distante dalla propria abitazione) sede di lavoro rispetto a quella a cui era addetta prima del subentro e di essere stata lasciata sostanzialmente senza mansioni da svolgere fino al maggio 2020, costretta a permanere per tutta la durata dell'orario di lavoro chiusa in uno stanzino nel seminterrato dotato solo di una sedia e privo di riscaldamento e da un certo punto in poi, anche privo dei servizi igienici. Da maggio 2020, dopo che la stessa lavoratrice aveva sollecitato l'attribuzione di compiti, indicando ella stessa una serie di mansioni di pulizia a cui poteva dedicarsi, questi le furono attribuiti. Ha lamentato che fin da subito fu marginalizzata e isolata dagli altri colleghi per “ordine” della responsabile dell'appalto e, quando ha svolto i limitati compiti attribuitele, di essere stata ripresa immotivamente e costretta a ripetere le pulizie appena eseguite. In conseguenza di tale stato lavorativo si era ingenerato in lei un forte sentimento di ansia e stress che era sfociato anche in alcuni malori durante il lavoro che avevano richiesto cure mediche ed era subentrato uno stato depressivo accertato da struttura pubblica di medicina del lavoro, che l'aveva indotta ad un forte ritiro sociale.
Il Tribunale ha ritenuto del tutto generiche le deduzioni della ricorrente, in parte inconferenti rispetto alle conseguenze lamentate (la ritardata assunzione, l'aver dovuto agire esecutivamente, lo spostamento ad altra sede di lavoro). pagina 2 di 8 Quanto alla circostanza di non essere stata adibita ad alcuna attività, a fronte della indicazione, nella memoria difensiva delle mansioni a lei assegnate, nulla ha contestato in fatto. Quanto al comportamento dei colleghi e superiori, non sono stati circostanziati singoli episodi o individuati nominalmente i responsabili, sicchè non è stato possibile dare ingresso all'istruttoria. Inoltre, nel ricorso vi è una assoluta assenza di fatti idonei a comprovare la patologia insorta a seguito dei comportamenti della società, tenuto conto che neppure sono stati quantificati i danni alla salute lamentati, né è stata descritta la patologia che l'ha afflitta, la sua intensità, se abbia determinato postumi permanenti ed in quale misura, così come non è indicato se ne è scaturito un particolare pregiudizio alla vita di relazione. Anche la domanda di risarcimento per perdita di chance non è corredata da indicazioni circa l'occasione professionale persa. Infine, la quantificazione del danno è rimessa integralmente al giudice, il quale, tuttavia, non può decidere
– in assenza di fatti dedotti – quali conseguenze alla salute la abbia subito, né può Parte_1 arbitrariamente determinarne l'ammontare.
Ha proposto appello con plurimi motivi. Parte_1 Con un primo motivo ha impugnato il capo della sentenza che ha affermato che l'assegnazione a diversa sede di lavoro al momento dell'assunzione a seguito di ordine giudiziale non costituiva “trasferimento” in quanto il contratto di lavoro era stato sottoscritto ex novo e nella sentenza che l'aveva ordinato non era indicata la sede di lavoro. L'assunzione era dovuta in applicazione dell'art. 4 CCNL che prescrive la conservazione del posto di lavoro in occasione del cambio appalto. La avrebbe dovuto mantenere la propria precedente Parte_1 sede e l'essere stata assegnata ad un posto di lavoro assai distante dal precedente integra un comportamento vessatorio. Con un secondo motivo ha lamentato la mancata ammissione dei mezzi istruttori dedotti. La lavoratrice ha dimostrato documentalmente sia la mancanza di mansioni da svolgere, sia il danno alla salute subito, mediante la produzione di dettagliata documentazione sanitaria proveniente da strutture pubbliche, in particolare la relazione clinica dell'UO di Medicina Legale e Preventiva a cui si era rivolta, da cui emerge la sintomatologia ansioso depressiva in contesto di vita caratterizzato da clima e condizioni di lavoro anamnesticamente avversative. Quanto alla mancata contestazione delle mansioni come indicate nella memoria in disparte CP_1 che in udienza sono state contestate, l'elencazione fornita dalla società non è che un copia/incolla di un messaggio mail che la lavoratrice aveva inviato alla in cui chiedeva di poter almeno svolgere CP_1 tali attività. Il Tribunale ha ritenuto non provata la domanda senza però dare ingresso alla cospicua prova testimoniale dedotta e senza ammettere la richiesta CTU medico legale che avrebbe permesso di quantificare i danni subiti, con ciò incorrendo nel vizio di illogicità.
Ha resistito eccependo in via preliminare la inammissibilità del gravame ex art. 434 c.p.c. e CP_1 nel merito difendendo la sentenza.
Esperite le prove orali, espletata CTU medico legale, poi rinnovata, all'udienza del 26 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * Va preliminarmente osservato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e 434 c.p.c. non può trovare alcun accoglimento, in quanto, alla luce della sentenza della Suprema Corte a Sezione Unite n.27199 del 16.11.2017 : “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati pagina 3 di 8 nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.”. A tali requisiti risponde il gravame come sopra riassunto.
Nel merito, il gravame è fondato nei termini che seguono.
A fronte della allegazione in fatto della lavoratrice, già con il ricorso di primo grado, di essere stata privata di ogni mansione e di essere stata lasciata sostanzialmente inattiva dal momento dell'assunzione in nel novembre 2018 e fino, quanto meno, all'aprile 2020 e, per i mesi successivi di aver CP_1 attribuito solo parziali compiti di pulizia, la Corte ha dato ingresso alla prova testimoniale relativamente a tali circostanzi, ritenute invece generiche dal Tribunale.
Le testi e dipendenti addette al medesimo appalto della SI.ra , la Tes_1 Tes_2 CP_1 Parte_1 prima per l'intero periodo oggetto di causa, la seconda dal giugno 2019 ad agosto 2020, hanno entrambe confermato la sostanziale inattività della stessa riferendo rispettivamente:
“per quanto a mia conoscenza la SI.ra non ha mai svolto alcuna attività. Era stata messa in Parte_1 uno stanzino senza assegnarle alcun compito.” ( ) e “la vedevo sempre seduta nel sotterraneo, Tes_1 nella stanza che usavamo come spogliatoio… se la SInora avesse svolto le mansioni di pulizia l'avrei vista in giro per l'ospedale durante il mio turno di lavoro invece non l'ho mai vista” ( . In Tes_2 relazione al periodo successivo all'aprile 2020, la teste ha riferito che le erano state assegnate Tes_1 mansioni di pulizia, peraltro limitate rispetto a quelle svolte dalle altre addette, e senza neppure la consegna dei prodotti per eseguirle, che la lavoratrice era costretta a chiedere alle colleghe, mentre la teste ha ricordato di averla vista pulire le finestre in una unica occasione. Tes_2
I testi di parte datoriale non hanno riferito circostanze idonee a smentire quanto riferito dalle colleghe, posto che sia il teste che nulla hanno saputo riferire in concreto, non accedendo alla Tes_3 Tes_4 struttura ospedaliera e non predisponendo i turni di lavoro, limitandosi, a confermare Tes_4 unicamente che per qualche settimana la , per le mansioni di addetto al pest control, era stata Parte_1 affiancata ad altro lavoratore addetto a tale attività per l'addestramento on job, riconoscendo tuttavia che presso l'ospedale di Angera vi era un unico lavoratore addetto a tale mansione.
In base al c.d. principio di contrattualità delle mansioni, “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto” (art. 2013, co. 1 c.c.), ovvero alle attività, operazioni e compiti che sono individuati nel contratto individuale di lavoro al momento dell'assunzione. Al fine di consentire al datore di lavoro di poter gestire ed organizzare la propria struttura produttiva impiegando i lavoratori con un congruo margine di flessibilità, ovvero di adattare le risorse di cui dispone alle eSIenze dell'impresa, l'ordinamento gli riconosce, entro certi limiti, il potere di modificare unilateralmente (ovvero senza il consento del lavoratore) le mansioni contrattualmente pattuite. Si parla in proposito del c.d. ius variandi. Il potere del datore di lavoro di modificare, temporaneamente o anche definitivamente, le mansioni del lavoratore può essere esercitato: orizzontalmente: adibendo il lavatore a mansioni ricomprese nel medesimo livello di inquadramento delle mansioni di assunzione, oppure verticalmente: verso l'alto: adibendo il lavoratore a mansioni ricomprese in un livello di inquadramento superiore;
verso il basso:
pagina 4 di 8 adibendo il lavoratore a mansioni ricomprese in un livello di inquadramento inferiore (c.d. demansionamento).
In punto di diritto la Corte di Cassazione ha chiarito che “quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c. è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo o attraverso la prova della mancanza in concreto di un demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 2118 c.c., a causa dell'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (così ex plurimis, Cass. ord. n. 48/2024).
A fronte di precise allegazioni della lavoratrice circa una sua totale o comunque SInificativa inoperatività per l'intera durata del rapporto di lavoro, che ha trovato conferma attraverso l'istruttoria espletata, la non ha affatto dimostrato il proprio esatto adempimento, nei termini sopra indicati e può, CP_1 pertanto, affermarsi che la stessa ha violato suoi precisi obblighi contrattuali.
Costituendo il lavoro non solo un mezzo di sostentamento ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino la violazione del diritto del lavoratore alla esecuzione della propria prestazione è fonte di responsabilità risarcitoria per il datore di lavoro. Data la peculiarità del rapporto di lavoro cui ineriscono gli obblighi posti dagli artt. 2103 e 2087 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha qualificato come inadempimento contrattuale la violazione degli obblighi di tutela della professionalità, della salute e della personalità morale dei lavoratori, ed ha precisato (cfr. anche Cass. 25743 del 2018; n. 1327 del 2015; n. 19785 del 2010) come dall'inadempimento datoriale non derivi automaticamente l'esistenza del danno, non potendosi quest'ultimo ravvisare immancabilmente a causa della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo. E' stata quindi più volte ribadita la distinzione tra "inadempimento" e "danno risarcibile" secondo gli ordinari principi civilistici di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c., cioè tra il momento della violazione degli obblighi di cui agli artt. 2087 e 2103 c.c. e quello della produzione del pregiudizio, nei differenti aspetti che lo stesso può assumere. Ciò proprio in ragione del fatto che dall'inadempimento datoriale possono derivare, astrattamente, una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore (danno professionale in senso patrimoniale, nonchè danno biologico, danno all'immagine o alla vita di relazione, sintetizzati nella locuzione danno non patrimoniale), che possono anche coesistere l'una con l'altra, con conseguente necessità di specifica allegazione e prova da parte di chi assume di essere stato danneggiato. E' costante l'affermazione per cui la prova del danno da demansionamento e dequalificazione professionale può essere data dal lavoratore anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (Cass. n. 25743 del 2018; n. 19778 del 2014; n. 4652 del 2009; n. 29832 del 2008). Deve, tuttavia, rilevarsi come l'onere del lavoratore di specifica allegazione dei fatti che il giudice può valutare al fine di ritenere integrata la prova presuntiva, nella specie del danno non patrimoniale, risulti necessariamente alleggerito laddove, a causa dell'inadempimento datoriale, il dipendente sia stato lasciato in condizione di totale inattività, senza attribuzione di mansioni e assegnazione di compiti;
specie ove tale condizione di inattività, in assoluto contrasto con l'art. 2103 c.c., si sia protratta, come nel caso in esame, per molto tempo;
Inoltre, risponde ai canoni di legittimità della prova presuntiva, come ampiamente delineati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 6899 del 2004; n. 12802 del 2006; n. 16993 del 2007), desumere l'esistenza del danno non patrimoniale dal fatto noto e accertato del demansionamento ove quest'ultimo sia consistito nel lasciare nella totale inattività il dipendente divenuto inidoneo alle pagina 5 di 8 mansioni, senza coinvolgerlo in programmi di formazione e riqualificazione professionale, senza adibirlo a mansioni anche inferiori, senza metterlo in qualche modo in condizione di poter esercitare il proprio diritto-dovere di lavoratore;
difatti, il danno sofferto dal lavoratore costituisce, in ipotesi di totale inattività, specie ove protratta per un lungo periodo, conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità. Al riguardo, si è rilevato come (Cass. n. 7963 del 2012) il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di inattività il dipendente non solo viola l'art. 2103 c.c., ma è al tempo stesso lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonchè dell'immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza;
tale comportamento comporta una lesione di un bene immateriale per eccellenza, qual è la dignità professionale del lavoratore, intesa come eSIenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo, e tale lesione produce un danno (non economico, ma comunque) rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore), suscettibile di valutazione e risarcimento anche in via equitativa. Ciò a prescindere ed indipendentemente dalla sussistenza di un complessivo fenomeno qualificabile come mobbing o straining, peraltro già ritenuto – condivisibilmente – non sussistente dal primo giudice con motivazioni che il Collegio condivide e che vanno confermate, alla luce della istruttoria espletata, non essendo emersa una volontà espulsiva in capo alla società datrice di lavoro, né essendo stati individuati soggetti che abbiano volontariamente o su impulso datoriale tenuto comportamenti integranti tali condotte.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi ragionevolmente provata per presunzioni la sussistenza di un danno alla professionalità della SI.ra , potendosi senz'altro affermare che la Parte_1 stessa sia stata mortificata nella sua dignità di lavoratrice, tenuto conto del lungo periodo di inattività (pari a circa 18 mesi) a cui è seguito un – SInificativamente più breve – periodo di assegnazioni di compiti solo parziali o occasionali, peraltro senza che nemmeno le venissero messi a disposizioni i prodotti necessari per i compiti di pulizia. Tenuto, conto della tipologia di mansioni alla stessa astrattamente assegnate, della durata del periodo di totale inattività, il danno, dal liquidarsi in via equitativa, può essere parametrato nella misura del 20% della retribuzione percepita per l'intera durata del rapporto, secondo un criterio consolidato e ritenuto condivisibile dalla giurisprudenza di legittimità. La retribuzione globale lorda è pari ad € 1.375,54, come risulta da tutte le buste paga in atti, sicchè il risarcimento per il danno alla professionalità viene determinato in € 6.052,42, pari a € 275,10 (20% della RGL) per i 22 mesi di durata della totale o pressochè totale inattività, oltre a rivalutazione e interessi dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
L'inadempimento datoriale ha causato ulteriori danni non patrimoniali all'appellante, poiché la forzata inattività ha inciso anche sul suo diritto alla salute. A fronte di una precisa allegazione in tal senso ed alla luce delle risultanze delle prove orali la Corte ha disposto consulenza medico legale, nominando CTU la dott. Persona_1 L'elaborato da questa depositato, tuttavia, non è risultato utilizzabile in quanto le espressioni inappropriate utilizzate dalla consulente nel commentare le osservazioni del CT di parte ne CP_1 hanno inficiato la validità ai fini decisori. Si è pertanto disposta la rinnovazione della CTU con incarico conferito al dott. il quale Persona_2 si è avvalso anche dell'ausiliario specialista dott. . Per_3 Il CTU, con ampia e motivata relazione e precisi richiami al DSM-5, ha ritenuto che, in conseguenza dei fatti come accertati dall'istruttoria orale, descritti come “fattori lavorativi avversi” la SI.ra sia Parte_1 affetta da un disturbo mentale diagnosticabile come “disturbo dell'adattamento con ansia ed umore pagina 6 di 8 depresso, cronico, moderato, complicato da aspetti somatoformi”, valutato, in modo alquanto prudenziale (cfr. pagg. 19-20 dell'elaborato) nella misura del 5% per danno biologico, oltre ad un danno temporaneo del 20% per 25 mesi circa.
La Corte fa proprie le conclusioni del CTU, tenuto conto della accuratezza dell'indagine (è stata acquisita, previa autorizzazione, anche ulteriore documentazione medica) e del preciso riscontro dato alle osservazioni dei CTP;
unicamente per quanto concerne il danno temporaneo si rileva che il CTU ne indica la durata nel periodo tra novembre 2018 e la fine di settembre 2020, specificando, poi “pari a 25 mesi circa”: si tratta evidentemente di un refuso o di una approssimazione, in quanto i mesi, per il periodo indicato sono 23, pari a 699 giorni e pertanto, nella quantificazione del risarcimento, si terrà conto dell'esatto numero di giorni corrispondenti al periodo indicato.
Per quanto concerne l'individuazione dei criteri di liquidazione, in assenza di disposizioni normative, trovano applicazione le c.d. “tabelle milanesi”. La Cassazione ha, infatti, definitivamente chiarito con la sentenza n. 12408 del 07/06/2011, seguita da numerose altre conformi (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017; Sez. 1, Sentenza n. 17678 del 07/09/2016; Sez. 3, Sentenza n. 12397 del 16/06/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20895 del 15/10/2015; Sez. L, Sentenza n. 13982 del 07/07/2015; Sez. 3, Sentenza n. 24205 del 13/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 5243 del 06/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 14402 del 30/06/2011), che nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da una lesione della salute il principio di equità, di cui all'art. 1226 c.c., è garantito preferibilmente dall'adozione dei criteri uniformi (c.d. "Tabelle") predisposti e diffusi dal Tribunale di Milano. Si precisa, infine, che la liquidazione va effettuata utilizzando i criteri vigenti al momento della liquidazione, in applicazione a quanto disposto da Cass. n. 7272/2012. Non può trovare applicazione, neppure come criterio equitativo, la nuova Tabella unica nazionale di cui al d.p.r. n. 12/2025, trattandosi di danno quantificato in misura inferiore alla percentuale minima prevista da tale normativa, che – come è noto – concerne i postumi superiori al 10%. Va, infine, rammentato che nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età del danneggiato al momento della cessazione della invalidità temporanea, poiché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza (così Cass. n. 3121/2017).
Il danno biologico permanente viene quindi determinato in € 8.218 (età della danneggiata a settembre 2020: 50 anni;
punti di invalidità 5), a cui debbono aggiungersi € 16.077 per ITT al 20 % per 699 giorni (parametro giornaliero € 115), per un totale di € 24.295 oltre interessi e rivalutazione sulla somma devalutata al novembre 2018 e rivalutata annualmente.
Poiché il CTU ha determinato che il danno, anche secondo i criteri , va quantificato nel 5%, si CP_3 versa in una ipotesi che esula dall'indennizzo del danno biologico da parte dell' , sicchè nulla deve CP_4 essere decurtato a tale titolo.
Non può trovare accoglimento la domanda di personalizzazione del danno, in difetto di precise e puntuali allegazioni, da parte della lavoratrice, circa la sussistenza di particolari conseguenze, diverse da quelle ordinarie, poiché, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità nella determinazione del danno permanente alla salute, “la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentata nella sua componente dinamico relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescano da quelle normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit entro le quali non è giustificata alcuna
pagina 7 di 8 personalizzazione in aumento del risarcimento” (così ex plurimis Cass. Sez. 3^ ordinanza n. 23469 del 28.9.2018; cfr. anche Cass. Sez. 3^ ord. 7513/2018).
Va parimenti respinta la domanda risarcitoria per perdita di chance. Il lavoratore deve fornire gli elementi atti a dimostrare, seppure in modo presuntivo e sulla base di un calcolo delle probabilità, la realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza (Cass. 495/2016; Cass. 20408/2017; Cass. 4671/2020). La Corte di Cassazione ha sottolineato il principio secondo cui, in tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance, ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (Cass. n. 16090/2013). Difettando la prova, e prima ancora la necessaria allegazione, relativa a quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento del rapporto di lavoro avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire il risultato sperato, la domanda risarcitoria deve essere respinta. Peraltro, deve rilevarsi che la SI.ra , una volta cessato il rapporto di lavoro con ha Parte_1 CP_1 continuato la propria attività lavorativa con la nuova società subentrata nell'appalto, sicchè anche sotto questo profilo, non è dato individuare alcuna perdita di chance.
In conclusione, ritenute dirimenti e assorbenti le superiori motivazioni, la sentenza appellata va parzialmente riformate con accoglimento della domanda risarcitoria proposta, nei termini e nella misura sopra detti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellata, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa e l'attività istruttoria espletata nel presente grado di giudizio, come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico di
Controparte_1
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza n. 1839/2022 del Tribunale di Milano, dichiara tenuta e conseguentemente condanna a pagare a a titolo risarcitorio la Controparte_1 Parte_1 somma di € 6.052,42 oltre a rivalutazione e interessi dalla data della presente sentenza al saldo effettivo nonché la somma di € 24.295,00, oltre interessi e rivalutazione sulla somma devalutata al novembre 2018 e rivalutata annualmente;
conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna l'appellata a rifondere le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in € 3.700 per il primo grado ed in € 6.000 per l'appello, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Pone definitivamente a carico di le spese di CTU, come liquidate con separato Controparte_1 provvedimento.
Milano, 26/6/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau pagina 8 di 8