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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 24/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1628/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato
Dott.ssa Martina Badano nella causa promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], in qualità di amministratore di sostegno di , nata a [...] il [...] c.f. , CP_1 C.F._2
come da decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Imperia delli 23/08/2013, rappresentato e difeso dall'avv. Davide La Monica del Foro di Imperia, procuratore antistatario;
RICORRENTE contro
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), Controparte_2 C.F._3
residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
§§§§§§§§§§ avente ad oggetto: ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. per l'accertamento dell'occupazione senza titolo e restituzione di immobile.
1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ARTT.281-TERDECIES e 281-SEXIES C.P.C.
Precisate all'udienza odierna in presenza le seguenti conclusioni: per parte ricorrente, come in ricorso, ossia “accertare e dichiarare la detenzione sine titulo del fabbricato sito Cesio (IM) in Via Caduti di Cesio n. 9 da parte del sig. , nato ad [...]
NA il 19/12/1963 e, per l'effetto, condannare il medesimo al rilascio del predetto fabbricato in favore della proprietaria sig.ra . Con vittoria di spese, competenze ed onorari da CP_1
distrarsi in favore del procuratore antistatario”; nessuna conclusione per parte resistente contumace.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda va accolta nei termini seguenti.
Premesso in fatto che , nella qualità di amministratore di sostegno della figlia Parte_1
, in forza di decreto di nomina di amministrazione di sostegno emesso dal CP_1
Giudice Tutelare del Tribunale di Imperia in data 23/08/2013 (doc. 1), a seguito dell'autorizzazione del Giudice Tutelare (doc. 2), promuoveva nell'interesse della figlia - proprietaria del compendio immobiliare sito in Cesio (IM), Via Caduti di Cesio n. 9, identificato catastalmente al Catasto Sezione Cesio Foglio 4 particella 205 sub 1, Foglio 4 particella 206 sub 1 e Foglio 4 particella 206 sub 2, attualmente occupata senza titolo dal resistente (docc. 3-4-5-) - l'attuale giudizio volto all'accertamento Controparte_2
dell'occupazione senza titolo degli immobili della figlia da parte del e per ottenerne la CP_2
restituzione ed il conseguente rilascio.
Premesso sempre in fatto che il resistente, ritualmente notiziato della pendenza del giudizio, non si costituiva e ne era dichiarata la contumacia all'udienza del 10.2.2025, e posto che il giudizio veniva istruito mediante l'espletamento dell'ispezione locale ex art. 258 c.p.c. alla presenza del Giudice, del e del suo difensore (11.3.2025), a cui partecipava anche il Pt_1
, nonché con la disamina di prova documentale. CP_2
Premessa in diritto la riconduzione della domanda di accertamento e condanna al rilascio ad una azione di restituzione di immobili, la stessa appare fondata.
Come ha in materia sancito la giurisprudenza costante, l'azione di restituzione [a differenza dell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.] non ha “natura reale perchè l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà, del quale non deve, pertanto, fornire la prova,
2 ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi ad allegare
l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo” (Cass. 2012, n. 10754; Cass. 2007, n. 4416; Cass.
2020, n. 795; Cass. S.U. 2015, n. 7305), sicché, sotto il profilo dell'assolvimento degli oneri probatori, risulta “sufficiente la prova di essere proprietaria in forza di un titolo di acquisto e
l'insussistenza di un titolo che giustificasse […] la detenzione dei beni contesi da parte dei convenuti” (Cass. 2012, n. 10754).
Orbene, calando le premesse normative all'odierna fattispecie, il Tribunale ritiene che il ricorrente abbia ottemperato all'onere probatorio connaturato all'azione promossa, atteso che:
▪ in primo luogo, il ricorrente ha documentalmente provato il titolo iure successionis di derivazione del diritto di proprietà in capo a sugli immobili di Cesio (IM), CP_1
Via ai Caduti di Cesio n. 9 (docc. 3-4), anche a fronte del principio di diritto ad avviso del quale “la proprietà, come tutti i fatti, può essere provata anche con presunzioni
(eccettuata ovviamente l'ipotesi della rivendicazione, nel qual caso deve essere provata con il rigore di cui all'art. 948 del Codice civile), e tali devono essere considerate le risultanze catastali” (Cass. 2003, n. 16094; Cass. 1988, n. 6412);
▪ in secondo luogo, il ricorrente ha provato l'occupazione senza titolo degli immobili siti a Cesio (IM), Via ai Caduti di Cesio n. 9, nella misura in cui all'ispezione locale con il
Giudice (11.3.2025) il , apriva l'alloggio e partecipava alle operazioni, situazione CP_2
occupativa che, peraltro, corrispondeva a quella già accertata dal Comando di Polizia
Locale di Cesio nel verbale sub. doc. 6 (verbale di accertamento occupazione immobile datato 8.6.2024);
▪ in terzo luogo, il ricorrente ha provato che l'occupazione dell'immobile da parte del resistente fosse priva di titolo efficace al momento dell'introduzione Controparte_2
della domanda, essendosi il limitato ad esibire al Giudice ed al ricorrente un CP_2
contratto di locazione privo di data, oltre che di indicazioni sull'oggetto della locazione, e subordinato alla prestazione, da parte del , di una futura garanzia CP_2
fideiussoria mai acquisita al processo, con l'effetto di far ritenere tale contratto una mera lettera di intenti senza efficacia vincolante tra le Parti (art. 1321 c.c.) e sicuramente non idonea a fondare la detenzione dell'immobile;
▪ in ultima istanza, lo stesso in sede di ispezione locale non contestava il fatto CP_2
dell'indebita occupazione e si offriva di liberare gli immobili spontaneamente in data
3 5.5.2025, richiesta a cui, però, non accedeva il prospettando il timore che la Pt_1
controparte mutasse avviso e frapponesse ostacoli al rilascio.
Le premesse prima svolte inducono, pertanto, all'accoglimento della domanda ed alla condanna del al rilascio immediato degli immobili indebitamente occupati al CP_2 Pt_1
liberi da cose, persone e/o animali.
§§§§§§§§§§§§
Si ritiene, quanto alle spese di lite, che non vi siano gravi ragioni per deflettere dal principio cardine della soccombenza (art. 91 c.p.c.), non pregiudicata neppure in via astratta dalla contumacia del resistente.
Come è infatti ormai opinione recepita nella giurisprudenza di legittimità, “ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio”, sicché “la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace" (così, Cass.
2023, n. 5813; conformi 2018, n. 13498, Cass. 1988, n. 6722), essendo unicamente vietata al
Giudice la condanna alle spese del contumace vittorioso, in quanto privo di oneri difensivi di partecipazione al giudizio.
Le spese, conformi ai parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche (DM
147/2022), sono liquidate in dispositivo, assumendo lo scaglione della causa di valore indeterminabile - siccome non esiste in atti evidenza documentale di un reddito catastale degli immobili rilevante ai sensi dell'art. 15 c.p.c. per poterne determinare con precisione il valore - e dunque adottando lo scaglione “non inferiore ad Euro 26.000,00” (Cass. 2018. n.
16671), per le tre fasi effettivamente svolte, precisando di avere ridotto la fase istruttoria in quanto limitata alla mera ispezione dei luoghi di causa, e con la distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario (art. 93 c.p.c.).
§§§§§§§§§§§§
Letti gli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.
Letto l'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
1) ACCERTA che , nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_2
) occupa senza titolo gli immobili di proprietà di , nata C.F._3 CP_1
a Imperia (IM) il 03/05/1983 c.f. , siti a Cesio (IM), Via ai Caduti di C.F._2
4 Cesio n. 9, identificati catastalmente al Catasto Sezione Cesio al Foglio 4 particella 205 sub 1, Foglio 4 particella 206 sub 1 e Foglio 4 particella 206 sub 2;
2) ORDINA per l'effetto a , nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_2
) di restituire e rilasciare immediatamente in favore della C.F._3
proprietaria gli immobili occupati siti a Cesio (IM), Via ai Caduti di Cesio CP_1
n. 9, identificati catastalmente al Catasto Sezione Cesio al Foglio 4 particella 205 sub 1,
Foglio 4 particella 206 sub 1 e Foglio 4 particella 206 sub 2, liberi da cose, pesi, persone e/o animali;
3) ND per l'effetto , nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che C.F._3
liquida in Euro 3.900,00 per compensi, oltre Euro 130,03 per esborsi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, distraendo detti importi in favore dell'avv. Davide
La Monica del Foro di Imperia, procuratore antistatario.
Si comunichi alle Parti costituite.
Imperia, 24.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Martina Badano
5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato
Dott.ssa Martina Badano nella causa promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], in qualità di amministratore di sostegno di , nata a [...] il [...] c.f. , CP_1 C.F._2
come da decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Imperia delli 23/08/2013, rappresentato e difeso dall'avv. Davide La Monica del Foro di Imperia, procuratore antistatario;
RICORRENTE contro
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), Controparte_2 C.F._3
residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
§§§§§§§§§§ avente ad oggetto: ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. per l'accertamento dell'occupazione senza titolo e restituzione di immobile.
1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ARTT.281-TERDECIES e 281-SEXIES C.P.C.
Precisate all'udienza odierna in presenza le seguenti conclusioni: per parte ricorrente, come in ricorso, ossia “accertare e dichiarare la detenzione sine titulo del fabbricato sito Cesio (IM) in Via Caduti di Cesio n. 9 da parte del sig. , nato ad [...]
NA il 19/12/1963 e, per l'effetto, condannare il medesimo al rilascio del predetto fabbricato in favore della proprietaria sig.ra . Con vittoria di spese, competenze ed onorari da CP_1
distrarsi in favore del procuratore antistatario”; nessuna conclusione per parte resistente contumace.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda va accolta nei termini seguenti.
Premesso in fatto che , nella qualità di amministratore di sostegno della figlia Parte_1
, in forza di decreto di nomina di amministrazione di sostegno emesso dal CP_1
Giudice Tutelare del Tribunale di Imperia in data 23/08/2013 (doc. 1), a seguito dell'autorizzazione del Giudice Tutelare (doc. 2), promuoveva nell'interesse della figlia - proprietaria del compendio immobiliare sito in Cesio (IM), Via Caduti di Cesio n. 9, identificato catastalmente al Catasto Sezione Cesio Foglio 4 particella 205 sub 1, Foglio 4 particella 206 sub 1 e Foglio 4 particella 206 sub 2, attualmente occupata senza titolo dal resistente (docc. 3-4-5-) - l'attuale giudizio volto all'accertamento Controparte_2
dell'occupazione senza titolo degli immobili della figlia da parte del e per ottenerne la CP_2
restituzione ed il conseguente rilascio.
Premesso sempre in fatto che il resistente, ritualmente notiziato della pendenza del giudizio, non si costituiva e ne era dichiarata la contumacia all'udienza del 10.2.2025, e posto che il giudizio veniva istruito mediante l'espletamento dell'ispezione locale ex art. 258 c.p.c. alla presenza del Giudice, del e del suo difensore (11.3.2025), a cui partecipava anche il Pt_1
, nonché con la disamina di prova documentale. CP_2
Premessa in diritto la riconduzione della domanda di accertamento e condanna al rilascio ad una azione di restituzione di immobili, la stessa appare fondata.
Come ha in materia sancito la giurisprudenza costante, l'azione di restituzione [a differenza dell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.] non ha “natura reale perchè l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà, del quale non deve, pertanto, fornire la prova,
2 ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi ad allegare
l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo” (Cass. 2012, n. 10754; Cass. 2007, n. 4416; Cass.
2020, n. 795; Cass. S.U. 2015, n. 7305), sicché, sotto il profilo dell'assolvimento degli oneri probatori, risulta “sufficiente la prova di essere proprietaria in forza di un titolo di acquisto e
l'insussistenza di un titolo che giustificasse […] la detenzione dei beni contesi da parte dei convenuti” (Cass. 2012, n. 10754).
Orbene, calando le premesse normative all'odierna fattispecie, il Tribunale ritiene che il ricorrente abbia ottemperato all'onere probatorio connaturato all'azione promossa, atteso che:
▪ in primo luogo, il ricorrente ha documentalmente provato il titolo iure successionis di derivazione del diritto di proprietà in capo a sugli immobili di Cesio (IM), CP_1
Via ai Caduti di Cesio n. 9 (docc. 3-4), anche a fronte del principio di diritto ad avviso del quale “la proprietà, come tutti i fatti, può essere provata anche con presunzioni
(eccettuata ovviamente l'ipotesi della rivendicazione, nel qual caso deve essere provata con il rigore di cui all'art. 948 del Codice civile), e tali devono essere considerate le risultanze catastali” (Cass. 2003, n. 16094; Cass. 1988, n. 6412);
▪ in secondo luogo, il ricorrente ha provato l'occupazione senza titolo degli immobili siti a Cesio (IM), Via ai Caduti di Cesio n. 9, nella misura in cui all'ispezione locale con il
Giudice (11.3.2025) il , apriva l'alloggio e partecipava alle operazioni, situazione CP_2
occupativa che, peraltro, corrispondeva a quella già accertata dal Comando di Polizia
Locale di Cesio nel verbale sub. doc. 6 (verbale di accertamento occupazione immobile datato 8.6.2024);
▪ in terzo luogo, il ricorrente ha provato che l'occupazione dell'immobile da parte del resistente fosse priva di titolo efficace al momento dell'introduzione Controparte_2
della domanda, essendosi il limitato ad esibire al Giudice ed al ricorrente un CP_2
contratto di locazione privo di data, oltre che di indicazioni sull'oggetto della locazione, e subordinato alla prestazione, da parte del , di una futura garanzia CP_2
fideiussoria mai acquisita al processo, con l'effetto di far ritenere tale contratto una mera lettera di intenti senza efficacia vincolante tra le Parti (art. 1321 c.c.) e sicuramente non idonea a fondare la detenzione dell'immobile;
▪ in ultima istanza, lo stesso in sede di ispezione locale non contestava il fatto CP_2
dell'indebita occupazione e si offriva di liberare gli immobili spontaneamente in data
3 5.5.2025, richiesta a cui, però, non accedeva il prospettando il timore che la Pt_1
controparte mutasse avviso e frapponesse ostacoli al rilascio.
Le premesse prima svolte inducono, pertanto, all'accoglimento della domanda ed alla condanna del al rilascio immediato degli immobili indebitamente occupati al CP_2 Pt_1
liberi da cose, persone e/o animali.
§§§§§§§§§§§§
Si ritiene, quanto alle spese di lite, che non vi siano gravi ragioni per deflettere dal principio cardine della soccombenza (art. 91 c.p.c.), non pregiudicata neppure in via astratta dalla contumacia del resistente.
Come è infatti ormai opinione recepita nella giurisprudenza di legittimità, “ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio”, sicché “la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace" (così, Cass.
2023, n. 5813; conformi 2018, n. 13498, Cass. 1988, n. 6722), essendo unicamente vietata al
Giudice la condanna alle spese del contumace vittorioso, in quanto privo di oneri difensivi di partecipazione al giudizio.
Le spese, conformi ai parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche (DM
147/2022), sono liquidate in dispositivo, assumendo lo scaglione della causa di valore indeterminabile - siccome non esiste in atti evidenza documentale di un reddito catastale degli immobili rilevante ai sensi dell'art. 15 c.p.c. per poterne determinare con precisione il valore - e dunque adottando lo scaglione “non inferiore ad Euro 26.000,00” (Cass. 2018. n.
16671), per le tre fasi effettivamente svolte, precisando di avere ridotto la fase istruttoria in quanto limitata alla mera ispezione dei luoghi di causa, e con la distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario (art. 93 c.p.c.).
§§§§§§§§§§§§
Letti gli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.
Letto l'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
1) ACCERTA che , nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_2
) occupa senza titolo gli immobili di proprietà di , nata C.F._3 CP_1
a Imperia (IM) il 03/05/1983 c.f. , siti a Cesio (IM), Via ai Caduti di C.F._2
4 Cesio n. 9, identificati catastalmente al Catasto Sezione Cesio al Foglio 4 particella 205 sub 1, Foglio 4 particella 206 sub 1 e Foglio 4 particella 206 sub 2;
2) ORDINA per l'effetto a , nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_2
) di restituire e rilasciare immediatamente in favore della C.F._3
proprietaria gli immobili occupati siti a Cesio (IM), Via ai Caduti di Cesio CP_1
n. 9, identificati catastalmente al Catasto Sezione Cesio al Foglio 4 particella 205 sub 1,
Foglio 4 particella 206 sub 1 e Foglio 4 particella 206 sub 2, liberi da cose, pesi, persone e/o animali;
3) ND per l'effetto , nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che C.F._3
liquida in Euro 3.900,00 per compensi, oltre Euro 130,03 per esborsi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, distraendo detti importi in favore dell'avv. Davide
La Monica del Foro di Imperia, procuratore antistatario.
Si comunichi alle Parti costituite.
Imperia, 24.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Martina Badano
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