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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/10/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent. n. 708/2025
N. 297/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di VARESE n. 417/2024, estensore giudice DOTT.SSA GIORGIANA MANZO, discussa all'udienza del 24.9.2025 e promossa da:
), in Parte_1 P.IVA_1
p avv. LUCA FRANCESCHET ), elettivamente domiciliato in C.F._1
VARESE VIA MARCOBI 8
APPELLANTE CONTRO
), con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO CP_1 C.F._2
IR , elettivamente domiciliato in VIA C.F._3
AN PE ILANO, presso il Difensore
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“riformare la sentenza n. 417/2024 del Tribunale di Varese – Sez. Lavoro – Giudice Dott.ssa Giorgiana Manzo, notificata in data 23.02.2025, e, per l'effetto, rigettare il ricorso promosso da e le domande ivi CP_1 formulate in quanto infondati in fatto e in di nna degli appellati alla rifusione delle spese del doppio grado”.
1 PER LA PARTE APPELLATA
“In via principale: Rigettare integralmente l'appello proposto dalla
[...]
, in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 417/2024 emessa dal Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, in data 17.12.2024 e pubblicata in data 17.02.2025. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 24.3.2025, Parte_1
(di seguito, “ ) proponeva impugnazione avverso la
[...] Pt_1 sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di VARESE aveva accertato la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto intercorso con dal 21.3.2008 al 28.2.2015, con mansioni di impiegata CP_1 amministrativa, IV livello, CCNL Commercio.
In particolare, il primo Giudice – respinte le eccezioni preliminari di difetto di competenza, decadenza e prescrizione – nel merito aveva ritenuto che la ricorrente avesse assolto al proprio onere probatorio con riguardo alla natura sostanzialmente subordinata del rapporto intercorso con formalizzato Pt_1 mediante contratti di associazione in partecipazione (21.3.2008-1.9.2009), lavoro a chiamata a tempo indeterminato (1.10.2009 – 14.1.2011) e lavoro subordinato a tempo pieno e determinato con inquadramento nel 4° livello del CCNL Commercio (dal 6.1.2013 alle dimissioni della dipendente).
Secondo la sentenza, dall'istruttoria espletata era emerso che la ricorrente in primo grado, per l'intera durata del rapporto di lavoro, era stata inserita in modo fisso e continuativo nell'organizzazione aziendale della convenuta, svolgendo mansioni di commessa sotto la direzione dei titolari
[...]
e , dai quali doveva autorizzata ad assentarsi dal CP_2 CP_3 ri
Inoltre, secondo quanto rilevato nella motivazione, tutti gli strumenti di lavoro erano stati di proprietà della convenuta, cui erano state riservate le scelte relative alla tipologia ed al prezzo della merce, mentre nessun rischio di impresa gravava sulla ricorrente, compensata mediante un corrispettivo mensile predeterminato dalla società.
Il TRIBUNALE aveva precisato come l'accertata instaurazione di un rapporto subordinato fin dall'origine avesse travolto tutti i successivi contratti, sottoscritti dalle parti.
Era stata, invece, respinta dalla sentenza la domanda di riconoscimento dei livelli I e II del CCNL Commercio, non essendo stati ravvisati idonei elementi
2 probatori in ordine allo svolgimento – ad opera della ricorrente – delle funzioni organizzative, ad alto contenuto professionale, o dell'attribuzione delle responsabilità direttive, tipiche del primo di essi, né dei margini di autonomia operativa, o delle funzioni di coordinamento, controllo e formazione, proprie del secondo, riferite dalla teste in modo generico ed isolato. Tes_1
Ad avviso del primo Giudice, dall'istruttoria era emerso l'espletamento, da parte di delle sole mansioni di commessa, con adibizione a compiti CP_1 operativi ita ed alle relative operazioni complementari, riconducibili alla declaratoria del IV livello, già formalmente attribuitole mediante il contratto a termine del 16.1.2013.
Di conseguenza, mentre era stata respinta la domanda di condanna a differenze retributive maturate in costanza di rapporto, la società era stata condannata a corrispondere alla ricorrente in primo grado l'importo lordo di € 10.068,61 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, ed a regolarizzarne la posizione contributiva.
In ragione della soccombenza, era stata altresì condannata alla rifusione Pt_1 delle spese di lite, liquidate in c ssivi € 4.600,00, oltre oneri e accessori.
Con un unico, articolato motivo di gravame, si denunciava il malgoverno del materiale probatorio nel quale il primo Giudice sarebbe incorso, secondo l'appellante, per avere accertato la natura subordinata del rapporto nonostante il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante – al riguardo – sulla ricorrente.
affermava di avere dimostrato, nel corso del giudizio di primo grado, Pt_1 come quale genuina associata in partecipazione, fosse stata CP_1 pienam l corrente dell'andamento economico dell'associazione”, non avendo contestato la mancata consegna del rendiconto ovvero la omessa informazione da parte dell'associante ed avendo emesso senza riserve le note di acconto e saldo sugli utili, ed aveva così manifestato, con la propria condotta, la pacifica approvazione dei rendiconti.
A sostegno di tale doglianza, veniva evidenziato come avesse CP_1 sottoscritto i contratti stipulati durante il periodo oggetto di estendo negli anni “la propria collaborazione con come meglio si addiceva Pt_1 alle sue personali esigenze”.
Ad avviso della società, l'istruttoria testimoniale – contrariamente a quanto ritenuto dal TRIBUNALE – aveva confermato i poteri decisionali rivestiti dalla ricorrente in primo grado e la sua partecipazione al rischio d'impresa, avendo la teste riferito come fosse stata “la referente del negozio” Tes_1 CP_1 ed il “b tro” dei titola e, era emerso che la stessa aveva operato con orario flessibile, oltre ad essere stata inviata presso diversi negozi per curarne l'apertura.
3 La predetta teste – proseguiva l'atto di impugnazione – aveva negato di avere sentito i titolari impartire direttive a era stata, in tal modo, CP_1 contraddetta la difforme dichiarazione della teste , neppure Tes_1 confermata in punto comunicazione ed autorizzazione delle assenze.
sosteneva, pertanto, come il contrastante contenuto delle uniche Pt_1 onianze relative al periodo di associazione in partecipazione avesse precluso l'adeguata dimostrazione – incombente sulla controparte – in ordine all'affermata natura subordinata del rapporto.
Erano altresì genuini, ad avviso della società, i successivi contratti di lavoro a chiamata – attesa la discontinuità delle prestazioni – e di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, in assenza di deposizioni su modalità attuative contrastanti con la tipologia negoziale prescelta dalle parti.
Su tali presupposti, l'appellante contestava altresì la propria condanna alla rifusione delle spese processuali.
Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata Pt_1 sentenza, ngesse il ricorso proposto da in primo grado, con CP_1 vittoria di spese di entrambe le fasi processuali.
L'appellata resisteva mediante memoria depositata il 12.9.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
All'udienza del 24.9.2025, la Corte sottoponeva alle parti la questione relativa all'integrità del contraddittorio, con riferimento alla domanda di regolarizzazione contributiva, accolta dal TRIBUNALE;
indi, in difetto di alcuna modifica o rinuncia al riguardo, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo in calce trascritto.
___________________
Tutto quanto sopra premesso, osserva il Collegio che la questione della sussistenza del litisconsorzio necessario è fondata.
La più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha tratto le dovute conseguenze, sul piano processuale, dalla mancata partecipazione dell'ente previdenziale al giudizio in cui sia proposta l'azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo, evidenziando che, fermo il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, possibile solo in presenza di una espressa previsione legislativa, quale ad esempio quella di cui all'art.18 II e IV comma St.Lav.- “per principio generale dell'ordinamento processuale, il caso in cui la parte chieda in giudizio un bene della vita la cui attribuzione non può aver luogo senza che al giudizio partecipi un terzo non dà luogo ad un'ipotesi di inammissibilità della domanda, come appunto ritenuto da Cass. nn.19398 del
4 2014 e 14853 del 2019, ma integra viceversa un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art.102 c.p.c.” (cfr.: Cass. 14 maggio 2020 n.8956; conf. Cass. 29637/2021).
Tale principio ben si attaglia al caso di specie, il TRIBUNALE – accogliendo la domanda di parte ricorrente – ha condannato la società convenuta in primo grado alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, alla luce delle pronunce emesse con riguardo all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro ed al riconoscimento del relativo livello di inquadramento.
Giova rammentare come il Supremo Collegio, tornato a pronunciarsi sulla questione, in continuità con la pronuncia sopra citata, abbia ravvisato
“l'esigenza della partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione sostanziale dedotta in giudizio”, giustificandola “in funzione dell'obiettivo di non privare la decisione (indipendentemente dalla sua natura di condanna, di accertamento o costitutiva) dell'unitarietà connessa con l'esperimento dell'azione proposta”, onde evitare che “in assenza anche di uno soltanto dei soggetti coinvolti, la sentenza risulti inidonea a produrre un qualsiasi effetto giuridico anche nei confronti degli altri: che è proprio ciò che, in assenza dell'ente previdenziale, sarebbe nella specie inevitabile” (così Cass. 23142/2020).
Sulla base di tali condivisibili insegnamenti, sarebbe stata necessaria la partecipazione dell'INPS al processo.
All'orientamento sopra menzionato, già recepito da questa Corte mediante plurime sentenze (v., ad es., sent. n. 552/2020; sent. n. 1115/20, sent. n. 267/21, sent. n. 581/2023) il Collegio intende uniformarsi, dando, peraltro, continuità alla propria precedente pronuncia in tal senso (cfr. Corte Appello Milano 8 maggio 2017 n. RG 1510/16).
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e sussiste, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la necessità di rimettere le parti avanti il primo Giudice, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio.
Ogni altro motivo di impugnazione è assorbito, così come ogni questione concernente l'esecuzione della sentenza.
La natura processuale della presente decisione e l'avvenuto rilievo d'ufficio della causa di nullità della pronuncia inducono all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara la nullità della sentenza n. 417/2024 del Tribunale di VARESE e dispone la rimessione degli atti al primo Giudice;
spese del grado compensate.
5 Così deciso in Milano, 24/09/2025
Il Consigliere estensore (Benedetta Pattumelli)
Il Presidente
(Giovanni Casella)
6
N. 297/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di VARESE n. 417/2024, estensore giudice DOTT.SSA GIORGIANA MANZO, discussa all'udienza del 24.9.2025 e promossa da:
), in Parte_1 P.IVA_1
p avv. LUCA FRANCESCHET ), elettivamente domiciliato in C.F._1
VARESE VIA MARCOBI 8
APPELLANTE CONTRO
), con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO CP_1 C.F._2
IR , elettivamente domiciliato in VIA C.F._3
AN PE ILANO, presso il Difensore
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“riformare la sentenza n. 417/2024 del Tribunale di Varese – Sez. Lavoro – Giudice Dott.ssa Giorgiana Manzo, notificata in data 23.02.2025, e, per l'effetto, rigettare il ricorso promosso da e le domande ivi CP_1 formulate in quanto infondati in fatto e in di nna degli appellati alla rifusione delle spese del doppio grado”.
1 PER LA PARTE APPELLATA
“In via principale: Rigettare integralmente l'appello proposto dalla
[...]
, in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 417/2024 emessa dal Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, in data 17.12.2024 e pubblicata in data 17.02.2025. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 24.3.2025, Parte_1
(di seguito, “ ) proponeva impugnazione avverso la
[...] Pt_1 sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di VARESE aveva accertato la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto intercorso con dal 21.3.2008 al 28.2.2015, con mansioni di impiegata CP_1 amministrativa, IV livello, CCNL Commercio.
In particolare, il primo Giudice – respinte le eccezioni preliminari di difetto di competenza, decadenza e prescrizione – nel merito aveva ritenuto che la ricorrente avesse assolto al proprio onere probatorio con riguardo alla natura sostanzialmente subordinata del rapporto intercorso con formalizzato Pt_1 mediante contratti di associazione in partecipazione (21.3.2008-1.9.2009), lavoro a chiamata a tempo indeterminato (1.10.2009 – 14.1.2011) e lavoro subordinato a tempo pieno e determinato con inquadramento nel 4° livello del CCNL Commercio (dal 6.1.2013 alle dimissioni della dipendente).
Secondo la sentenza, dall'istruttoria espletata era emerso che la ricorrente in primo grado, per l'intera durata del rapporto di lavoro, era stata inserita in modo fisso e continuativo nell'organizzazione aziendale della convenuta, svolgendo mansioni di commessa sotto la direzione dei titolari
[...]
e , dai quali doveva autorizzata ad assentarsi dal CP_2 CP_3 ri
Inoltre, secondo quanto rilevato nella motivazione, tutti gli strumenti di lavoro erano stati di proprietà della convenuta, cui erano state riservate le scelte relative alla tipologia ed al prezzo della merce, mentre nessun rischio di impresa gravava sulla ricorrente, compensata mediante un corrispettivo mensile predeterminato dalla società.
Il TRIBUNALE aveva precisato come l'accertata instaurazione di un rapporto subordinato fin dall'origine avesse travolto tutti i successivi contratti, sottoscritti dalle parti.
Era stata, invece, respinta dalla sentenza la domanda di riconoscimento dei livelli I e II del CCNL Commercio, non essendo stati ravvisati idonei elementi
2 probatori in ordine allo svolgimento – ad opera della ricorrente – delle funzioni organizzative, ad alto contenuto professionale, o dell'attribuzione delle responsabilità direttive, tipiche del primo di essi, né dei margini di autonomia operativa, o delle funzioni di coordinamento, controllo e formazione, proprie del secondo, riferite dalla teste in modo generico ed isolato. Tes_1
Ad avviso del primo Giudice, dall'istruttoria era emerso l'espletamento, da parte di delle sole mansioni di commessa, con adibizione a compiti CP_1 operativi ita ed alle relative operazioni complementari, riconducibili alla declaratoria del IV livello, già formalmente attribuitole mediante il contratto a termine del 16.1.2013.
Di conseguenza, mentre era stata respinta la domanda di condanna a differenze retributive maturate in costanza di rapporto, la società era stata condannata a corrispondere alla ricorrente in primo grado l'importo lordo di € 10.068,61 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, ed a regolarizzarne la posizione contributiva.
In ragione della soccombenza, era stata altresì condannata alla rifusione Pt_1 delle spese di lite, liquidate in c ssivi € 4.600,00, oltre oneri e accessori.
Con un unico, articolato motivo di gravame, si denunciava il malgoverno del materiale probatorio nel quale il primo Giudice sarebbe incorso, secondo l'appellante, per avere accertato la natura subordinata del rapporto nonostante il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante – al riguardo – sulla ricorrente.
affermava di avere dimostrato, nel corso del giudizio di primo grado, Pt_1 come quale genuina associata in partecipazione, fosse stata CP_1 pienam l corrente dell'andamento economico dell'associazione”, non avendo contestato la mancata consegna del rendiconto ovvero la omessa informazione da parte dell'associante ed avendo emesso senza riserve le note di acconto e saldo sugli utili, ed aveva così manifestato, con la propria condotta, la pacifica approvazione dei rendiconti.
A sostegno di tale doglianza, veniva evidenziato come avesse CP_1 sottoscritto i contratti stipulati durante il periodo oggetto di estendo negli anni “la propria collaborazione con come meglio si addiceva Pt_1 alle sue personali esigenze”.
Ad avviso della società, l'istruttoria testimoniale – contrariamente a quanto ritenuto dal TRIBUNALE – aveva confermato i poteri decisionali rivestiti dalla ricorrente in primo grado e la sua partecipazione al rischio d'impresa, avendo la teste riferito come fosse stata “la referente del negozio” Tes_1 CP_1 ed il “b tro” dei titola e, era emerso che la stessa aveva operato con orario flessibile, oltre ad essere stata inviata presso diversi negozi per curarne l'apertura.
3 La predetta teste – proseguiva l'atto di impugnazione – aveva negato di avere sentito i titolari impartire direttive a era stata, in tal modo, CP_1 contraddetta la difforme dichiarazione della teste , neppure Tes_1 confermata in punto comunicazione ed autorizzazione delle assenze.
sosteneva, pertanto, come il contrastante contenuto delle uniche Pt_1 onianze relative al periodo di associazione in partecipazione avesse precluso l'adeguata dimostrazione – incombente sulla controparte – in ordine all'affermata natura subordinata del rapporto.
Erano altresì genuini, ad avviso della società, i successivi contratti di lavoro a chiamata – attesa la discontinuità delle prestazioni – e di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, in assenza di deposizioni su modalità attuative contrastanti con la tipologia negoziale prescelta dalle parti.
Su tali presupposti, l'appellante contestava altresì la propria condanna alla rifusione delle spese processuali.
Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata Pt_1 sentenza, ngesse il ricorso proposto da in primo grado, con CP_1 vittoria di spese di entrambe le fasi processuali.
L'appellata resisteva mediante memoria depositata il 12.9.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
All'udienza del 24.9.2025, la Corte sottoponeva alle parti la questione relativa all'integrità del contraddittorio, con riferimento alla domanda di regolarizzazione contributiva, accolta dal TRIBUNALE;
indi, in difetto di alcuna modifica o rinuncia al riguardo, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo in calce trascritto.
___________________
Tutto quanto sopra premesso, osserva il Collegio che la questione della sussistenza del litisconsorzio necessario è fondata.
La più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha tratto le dovute conseguenze, sul piano processuale, dalla mancata partecipazione dell'ente previdenziale al giudizio in cui sia proposta l'azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo, evidenziando che, fermo il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, possibile solo in presenza di una espressa previsione legislativa, quale ad esempio quella di cui all'art.18 II e IV comma St.Lav.- “per principio generale dell'ordinamento processuale, il caso in cui la parte chieda in giudizio un bene della vita la cui attribuzione non può aver luogo senza che al giudizio partecipi un terzo non dà luogo ad un'ipotesi di inammissibilità della domanda, come appunto ritenuto da Cass. nn.19398 del
4 2014 e 14853 del 2019, ma integra viceversa un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art.102 c.p.c.” (cfr.: Cass. 14 maggio 2020 n.8956; conf. Cass. 29637/2021).
Tale principio ben si attaglia al caso di specie, il TRIBUNALE – accogliendo la domanda di parte ricorrente – ha condannato la società convenuta in primo grado alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, alla luce delle pronunce emesse con riguardo all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro ed al riconoscimento del relativo livello di inquadramento.
Giova rammentare come il Supremo Collegio, tornato a pronunciarsi sulla questione, in continuità con la pronuncia sopra citata, abbia ravvisato
“l'esigenza della partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione sostanziale dedotta in giudizio”, giustificandola “in funzione dell'obiettivo di non privare la decisione (indipendentemente dalla sua natura di condanna, di accertamento o costitutiva) dell'unitarietà connessa con l'esperimento dell'azione proposta”, onde evitare che “in assenza anche di uno soltanto dei soggetti coinvolti, la sentenza risulti inidonea a produrre un qualsiasi effetto giuridico anche nei confronti degli altri: che è proprio ciò che, in assenza dell'ente previdenziale, sarebbe nella specie inevitabile” (così Cass. 23142/2020).
Sulla base di tali condivisibili insegnamenti, sarebbe stata necessaria la partecipazione dell'INPS al processo.
All'orientamento sopra menzionato, già recepito da questa Corte mediante plurime sentenze (v., ad es., sent. n. 552/2020; sent. n. 1115/20, sent. n. 267/21, sent. n. 581/2023) il Collegio intende uniformarsi, dando, peraltro, continuità alla propria precedente pronuncia in tal senso (cfr. Corte Appello Milano 8 maggio 2017 n. RG 1510/16).
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e sussiste, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la necessità di rimettere le parti avanti il primo Giudice, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio.
Ogni altro motivo di impugnazione è assorbito, così come ogni questione concernente l'esecuzione della sentenza.
La natura processuale della presente decisione e l'avvenuto rilievo d'ufficio della causa di nullità della pronuncia inducono all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara la nullità della sentenza n. 417/2024 del Tribunale di VARESE e dispone la rimessione degli atti al primo Giudice;
spese del grado compensate.
5 Così deciso in Milano, 24/09/2025
Il Consigliere estensore (Benedetta Pattumelli)
Il Presidente
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