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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/08/2025, n. 6520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6520 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13869/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 13869/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHERUBINO LUCA CARLO Parte_1 P.IVA_1 OL e dell'avv. MORANDI MATTEO ( ), elettivamente domiciliata in C.F._1 PIAZZA LIBERAZIONE 10 54100 MASSA presso il difensore avv. CHERUBINO LUCA CARLO OL
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZUCCA CARLO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA PARRAVICINI, 30 20900 MONZA presso il difensore avv. ZUCCA CARLO
APPELLATO nonché contro
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
Conclusioni di : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito quale Giudice d'Appello, contrariis reiectis, in accoglimento dei suesposti motivi d'Appello e in totale riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata la legittimità de credito, per tutti i motivi esposti, condannare la società Controparte_1
pagina 1 di 8 con sede legale in Milano (MI) – Corso Como n. 17 ed in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore, al pagamento, in favore di , cessionaria del credito, della somma Parte_1 complessivamente pari ad Euro 799,03, di cui Euro 597,80 (Iva compresa) relativamente al costo di noleggio di auto sostitutiva nel periodo necessario alla riparazione dei danni riportati dall'autoveicolo del cedente e di cui Euro 201,23 per le spese sostenute per l'intervento professionale prestato nella fase stragiudiziale della lite, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dal dì del dovuto all'effettivo pagamento, o nella diversa somma che risulterà in corso di causa o che, in subordine, l'Ill.mo Giudice adìto riterrà equa e di giustizia. Condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione Controparte_3 di quanto indebitamente percepito (Euro 437,74) in base alla sentenza di primo grado, oltre gli interessi legali dall'esborso al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze, comprensive di spese generali (15%), 4% CPA ed IVA di legge, di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione delle spese a favore dei procuratori antistatari”.
Conclusioni della parte appellata: Voglia il Tribunale adito, in funzione di Giudice di appello, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito: Respingere l'appello proposto da avverso la sentenza n. 6650/2023, pubblicata in data 3 Parte_1 novembre 2023, resa dal Giudice di Pace di Milano nella persona del dr. Giorgio Di Giorgi, poiché infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare la predetta sentenza. Respingere, in ogni caso, tutte le domande ex adverso proposte perché improponibili, improcedibili e infondate in fatto e in diritto. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali oggi – a seguito dell'immediata entrata in vigore, anche per i giudizi pendenti, dell'art. 45 comma 17, L. 18.6.2009, n. 69 – dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con atto di citazione in appello avverso la sentenza n. 6650/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano depositata il 3.11.2023, nell'ambito del giudizio R.G n. 19862/2022., non notificata, la Parte_1 chiedeva all'adito Tribunale di Milano di riformare integralmente la menzionata sentenza n.
[...]
6650/2023.
pagina 2 di 8 Nella pronuncia appellata, il Giudice di Pace di Milano era chiamato a pronunciarsi su una domanda di risarcimento del c.d. danno da noleggio, pari al costo sostenuto dal cedente, , Parte_2 per il noleggio di un'auto sostitutiva per il periodo strettamente necessario alla riparazione dei danni riportati dalla autovettura tg GE504YX (assicurata con , danneggiata in occasione del CP_4 sinistro stradale occorso il 26.11.2021, verso le ore 9:15, ed attribuibile a fatto e colpa esclusivi del conducente del veicolo antagonista, di proprietà di Il Giudice di Pace di Parte_3
Milano rigettava la domanda di condannandola altresì al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il giudice di prime cure riteneva di decidere la controversia in base al principio di diritto espresso dalla
Corte di Cassazione con ordinanza n. 27389 del 19.09.2022, che veniva in sentenza così riportato: “al fine di ottenere il ristoro di quanto sostenuto per il noleggio di un veicolo, non è richiesta la prova che il danneggiato abbia avuto la necessità di prendere in locazione un automezzo, ma è sufficiente che fornisca la prova di aver sostenuto la spesa per il veicolo sostitutivo”; sulla scorta di ciò, il Giudice concludeva dichiarando che “Prova che nel caso di specie non è stata fornita in quanto il semplice avviso di prestazione prodotto in atti dall'attrice (cfr. all. 2) non costituisce prova dell'avvenuto pagamento del costo del noleggio e, quindi, del danno sofferto dal cedente il credito;
tanto più che in un discutibile intreccio degli interessi in gioco il soggetto che avrebbe dovuto emettere la fattura fiscale coincide con lo stesso soggetto che vanterebbe il diritto ad ottenere il rimborso di quanto in essa riportato”.
La impugnava la sentenza del Giudice di Pace, chiedendone la riforma, per Parte_1
l'illogicità della motivazione in relazione alla carenza di prova del pagamento del noleggio, per aver essa depositato la fattura relativa al costo del noleggio all'udienza del 14 novembre 2022. Rilevava altresì che la propria domanda sarebbe stata meritevole di accoglimento anche sulla base del solo preventivo di spesa prodotto con l'atto introduttivo, richiamando, a sostegno di tale tesi, la giurisprudenza in tema di principio dell'integrità del ristoro, nonché il principio di liquidazione del danno secondo equità nei casi di impossibilità o estrema difficoltà di prova nella determinazione del suo ammontare;
che la controparte non aveva contestato né la responsabilità del sinistro, né il contratto di noleggio, né le ore di manodopera necessarie alla riparazione – complessivamente 49,53 e dunque pari a 6 giorni, con conseguente congruità della richiesta di 7 giorni, tenuto conto anche dei giorni festivi - né il noleggio dell'auto sostitutiva, né, da ultimo, la sua durata.
Sosteneva, infine, la debenza del risarcimento, avendo documentato l'indisponibilità dell'autoveicolo di proprietà del cedente durante il periodo di c. d. fermo tecnico, la voce di spesa necessaria per il noleggio del veicolo sostitutivo, nonché la necessità dell'auto sostitutiva per motivi di lavoro (prova pagina 3 di 8 fornita tramite la dichiarazione: “Sono un professionista iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari, ho un mio studio avviato ed un portafoglio clienti che, per regolamento, devo assistere periodicamente per valutazione delle posizioni, firma documenti, il tutto al loro domicilio”, oltre che dal numero stesso di chilometri percorsi, pari a 231).
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello proposto da Controparte_1 [...]
, siccome infondato in fatto e in diritto. In particolare, si riportava alle eccezioni svolte in Pt_1 primo grado di improcedibilità della domanda perché l'appellante si era rifiutata di ottemperare alle richieste della Compagnia di fornire documentazione atta a dimostrare il danno da fermo tecnico, peraltro lamentato in un momento successivo rispetto alla liquidazione del danno e contestualmente all'invio alla negoziazione assistita;
eccepiva, altresì, che la controparte non aveva mai preso posizione rispetto alla circostanza di aver agito per ottenere il pagamento di una somma da sé stessa quantificata;
eccepiva, poi, che la fattura ex adverso depositata non era quietanzata e, per tale motivo, fosse corretta la pronuncia del giudice di prime cure secondo cui non era stata fornita la prova rispetto all'importo effettivamente speso per il veicolo sostitutivo. Eccepiva, da ultimo, la infondatezza della richiesta di spese stragiudiziali, mancando la prova che queste erano state effettivamente sostenute.
rimaneva contumace. Controparte_2
Alla prima udienza del 23 ottobre 2024 il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo di primo grado, con rinvio, per la verifica di detto incombente, all'udienza del 17 dicembre 2024. A tale udienza le parti si riportavano ai rispettivi atti e il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per il trattenimento della causa in decisione l'udienza del 10.06.2025, previa assegnazione alle parti dei termini exart.189 c.p.c..
In detta udienza, sostituita da note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
L'appello proposto non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Invero, il principio sancito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 27389 del 19.09.2022, richiamata dal Giudice di prime cure in maniera incompleta, dispone che “la prova che le spese per il noleggio (…) sono dovute al fermo tecnico non consiste nella dimostrazione che il proprietario “avesse
pagina 4 di 8 davvero necessità di servirsene”, ossia nella dimostrazione dell'uso della vettura sostitutiva, ma nella dimostrazione che quelle spese sono state rese necessarie dal danneggiamento del proprio veicolo, e questa dimostrazione può essere fatta per presunzioni, non necessariamente per esplicita prova”.
Secondo la Corte il danneggiato non deve limitarsi a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo di trasporto, ma anche “di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo. Questa dimostrazione è però sufficiente a provare il danno, poiché la relazione causale tra il fermo e il noleggio è presumibile, ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo”.
Tale principio è stato poi ribadito anche in successive pronunce della Suprema Corte (si cita, tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 30/05/2023, n. 15262, secondo cui “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è mai in re ipsa: deve essere allegato e dimostrato. La relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo e di altri eventuali danni direttamente connessi all'indisponibilità del veicolo) e, ritiene questo organo giudicante, debba essere applicato anche al fine di dirimere la presente controversia.
Nel caso di specie, la fattura del noleggio è stata depositata all'udienza del 14.11.2022 nel giudizio di primo grado. Tale fattura, reca la data del 10.11.2022, a fronte di un evento occorso nel novembre
2021, e dunque si tratta di un documento di formazione successiva, emesso circa un anno dopo la dedotta prestazione.
Come noto, “In tema di procedimento civile davanti al Giudice di Pace, l'art. 320, comma 3 c.p.c., nel prevedere che nella prima udienza le parti precisano definitivamente i fatti posti a base delle domande, difese ed eccezioni, producono i documenti e richiedono i mezzi di prova da assumere, stabilisce un sistema di preclusioni che non è disponibile neppure da parte del giudice con il differimento della prima udienza ad altra;
tuttavia, ove ne ravvisi la necessità, il giudice può rinviare per una sola volta ad una nuova udienza per consentire alle parti di produrre documenti o richiedere prove, sia a domanda di parte che di ufficio;
oltre tale nuova udienza è preclusa alle parti la produzione”
(Tribunale Milano, Sez. V, Sentenza, 09/12/2019, n. 11369).
Ciò posto, la ha prodotto: Parte_1
- il preventivo di spesa;
- la scrittura privata di cessione del credito con cui ha dichiarato di cedere Parte_2 alla “il credito inerente al rimborso da parte del responsabile del sinistro e dei suoi Parte_1
pagina 5 di 8 obbligati o garanti, nonché nei confronti della propria assicurazione, della cifra afferente il noleggio della vettura sostitutiva, fornita in conseguenza e per effetto del sinistro stesso al costo giornaliero di euro 70,00 più IVA. Si precisa che la cessione del credito è relativa alle spese di noleggio spettanti alla società in seguito alla consegna, in favore del cedente, Parte_1 dell'auto sostitutiva per il tempo in cui la vettura di quest'ultimo, rimasta danneggiata nel sinistro di cui in premessa, è ricoverata in carrozzeria per le riparazioni” ;
- la dichiarazione: “Sono un professionista iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari, ho un mio studio avviato ed un portafoglio clienti che, per regolamento, devo assistere periodicamente per valutazione delle posizioni, firma documenti, il tutto al loro domicilio”
- la fattura.
Ciò posto, non è stato, comunque, dimostrato che il cedente abbia sostenuto la spesa per il noleggio.
Anche a voler considerare il documento prodotto costituito dalla fattura e come osservato dall'appellata ha agito per ottenere il pagamento di una spesa da essa stessa quantificata. Parte_1
Come aveva avuto modo di riferire il Giudice a quo, in relazione a tale richiesta, vi sarebbe un
“discutibile intreccio degli interessi in gioco”.
Sul punto, la Corte di Cassazione si è espressa affermando come la fattura non possa costituire prova del danno ove provenga dalla stessa parte che intende utilizzarla in giudizio nella propria qualità di cessionaria del credito (Cass. 15176/2015).
La fattura invocata da che dichiara di aver prodotto all'udienza del 14.11.2022, non Parte_1 dimostra l'effettivo pagamento, da parte del cedente dell'importo di cui alla fattura stessa. Pt_2
Inoltre, sulla fattura è stato indicato un codice IBAN e, pertanto, se il pagamento fosse stato effettivamente disposto non vi sarebbe stata ragione di indicare il codice IBAN sulla fattura (doc.14 fasc. appellante)
Sub doc 2 risulta prodotto dall'appellante, come anche rilevato dall'appellata, un mero “avviso di prestazione eseguita” datato 31.12.2021 che non costituisce fattura.
Come noto, l'avviso di prestazione eseguita è assimilabile ad una nota pro forma e, dunque, costituisce un semplice documento preliminare a mezzo del quale viene comunicato al cliente l'avvenuto servizio e
l'importo dovuto.
pagina 6 di 8 Questo documento comunica al cliente che la prestazione è stata completata, ma non ha valore fiscale come una fattura. Serve come promemoria o preavviso, soprattutto quando il pagamento non è ancora stato effettuato.
Per quanto riguarda la richiesta di liquidazione equitativa del danno, si osserva che questa presuppone la certezza dell'esistenza del danno e l'impossibilità o estrema difficoltà di calcolarne l'ammontare con esattezza, requisiti che, nel caso di specie, non ricorrono.
Per quanto riguarda le spese sostenute per l'intervento professionale prestato nella fase stragiudiziale della lite, si osserva che le spese stragiudiziali, diversamente da quelle processuali, costituiscono una componente del danno emergente e, come quest'ultimo, deve esserne dimostrata l'esistenza ad opera della parte che l'abbia subito o, nel caso delle spese, che le abbia sostenute (Corte Cass. ordinanza n.
15732 del 17.5.2022).
Pertanto, qualora una parte intenda ottenere la liquidazione delle spese legali stragiudiziali, ha l'onere di fornire la prova in giudizio dell'avvenuto versamento, allegando alla propria domanda la relativa documentazione (bonifico, fattura quietanzata, etc.), prova che non è stata fornita nel caso di specie, essendo stato prodotto un “preavviso di notula”.
L'appello proposto deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata (anche per quanto concerne la liquidazione delle spese).
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, si liquidano come da dispositivo.
Infine, sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna della appellante al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per il presente gravame.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così pronunzia:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. Parte_1
6650/2023, depositata il 3.11.2023, nell'ambito del giudizio R.G. n. 19862/2022;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio, a favore , che si liquidano in complessivi euro 662 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre accessori dovuti;
-dà atto che sussistono i presupposti di legge per il pagamento di una somma di denaro da parte pagina 7 di 8 dell'appellante a favore dell'Erario pari all'importo versato a titolo di contributo unificato per il presente gravame.
Milano, 12 agosto 2025
Il Giudice
Caterina Canu
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 13869/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHERUBINO LUCA CARLO Parte_1 P.IVA_1 OL e dell'avv. MORANDI MATTEO ( ), elettivamente domiciliata in C.F._1 PIAZZA LIBERAZIONE 10 54100 MASSA presso il difensore avv. CHERUBINO LUCA CARLO OL
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZUCCA CARLO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA PARRAVICINI, 30 20900 MONZA presso il difensore avv. ZUCCA CARLO
APPELLATO nonché contro
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
Conclusioni di : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito quale Giudice d'Appello, contrariis reiectis, in accoglimento dei suesposti motivi d'Appello e in totale riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata la legittimità de credito, per tutti i motivi esposti, condannare la società Controparte_1
pagina 1 di 8 con sede legale in Milano (MI) – Corso Como n. 17 ed in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore, al pagamento, in favore di , cessionaria del credito, della somma Parte_1 complessivamente pari ad Euro 799,03, di cui Euro 597,80 (Iva compresa) relativamente al costo di noleggio di auto sostitutiva nel periodo necessario alla riparazione dei danni riportati dall'autoveicolo del cedente e di cui Euro 201,23 per le spese sostenute per l'intervento professionale prestato nella fase stragiudiziale della lite, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dal dì del dovuto all'effettivo pagamento, o nella diversa somma che risulterà in corso di causa o che, in subordine, l'Ill.mo Giudice adìto riterrà equa e di giustizia. Condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione Controparte_3 di quanto indebitamente percepito (Euro 437,74) in base alla sentenza di primo grado, oltre gli interessi legali dall'esborso al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze, comprensive di spese generali (15%), 4% CPA ed IVA di legge, di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione delle spese a favore dei procuratori antistatari”.
Conclusioni della parte appellata: Voglia il Tribunale adito, in funzione di Giudice di appello, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito: Respingere l'appello proposto da avverso la sentenza n. 6650/2023, pubblicata in data 3 Parte_1 novembre 2023, resa dal Giudice di Pace di Milano nella persona del dr. Giorgio Di Giorgi, poiché infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare la predetta sentenza. Respingere, in ogni caso, tutte le domande ex adverso proposte perché improponibili, improcedibili e infondate in fatto e in diritto. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali oggi – a seguito dell'immediata entrata in vigore, anche per i giudizi pendenti, dell'art. 45 comma 17, L. 18.6.2009, n. 69 – dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con atto di citazione in appello avverso la sentenza n. 6650/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano depositata il 3.11.2023, nell'ambito del giudizio R.G n. 19862/2022., non notificata, la Parte_1 chiedeva all'adito Tribunale di Milano di riformare integralmente la menzionata sentenza n.
[...]
6650/2023.
pagina 2 di 8 Nella pronuncia appellata, il Giudice di Pace di Milano era chiamato a pronunciarsi su una domanda di risarcimento del c.d. danno da noleggio, pari al costo sostenuto dal cedente, , Parte_2 per il noleggio di un'auto sostitutiva per il periodo strettamente necessario alla riparazione dei danni riportati dalla autovettura tg GE504YX (assicurata con , danneggiata in occasione del CP_4 sinistro stradale occorso il 26.11.2021, verso le ore 9:15, ed attribuibile a fatto e colpa esclusivi del conducente del veicolo antagonista, di proprietà di Il Giudice di Pace di Parte_3
Milano rigettava la domanda di condannandola altresì al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il giudice di prime cure riteneva di decidere la controversia in base al principio di diritto espresso dalla
Corte di Cassazione con ordinanza n. 27389 del 19.09.2022, che veniva in sentenza così riportato: “al fine di ottenere il ristoro di quanto sostenuto per il noleggio di un veicolo, non è richiesta la prova che il danneggiato abbia avuto la necessità di prendere in locazione un automezzo, ma è sufficiente che fornisca la prova di aver sostenuto la spesa per il veicolo sostitutivo”; sulla scorta di ciò, il Giudice concludeva dichiarando che “Prova che nel caso di specie non è stata fornita in quanto il semplice avviso di prestazione prodotto in atti dall'attrice (cfr. all. 2) non costituisce prova dell'avvenuto pagamento del costo del noleggio e, quindi, del danno sofferto dal cedente il credito;
tanto più che in un discutibile intreccio degli interessi in gioco il soggetto che avrebbe dovuto emettere la fattura fiscale coincide con lo stesso soggetto che vanterebbe il diritto ad ottenere il rimborso di quanto in essa riportato”.
La impugnava la sentenza del Giudice di Pace, chiedendone la riforma, per Parte_1
l'illogicità della motivazione in relazione alla carenza di prova del pagamento del noleggio, per aver essa depositato la fattura relativa al costo del noleggio all'udienza del 14 novembre 2022. Rilevava altresì che la propria domanda sarebbe stata meritevole di accoglimento anche sulla base del solo preventivo di spesa prodotto con l'atto introduttivo, richiamando, a sostegno di tale tesi, la giurisprudenza in tema di principio dell'integrità del ristoro, nonché il principio di liquidazione del danno secondo equità nei casi di impossibilità o estrema difficoltà di prova nella determinazione del suo ammontare;
che la controparte non aveva contestato né la responsabilità del sinistro, né il contratto di noleggio, né le ore di manodopera necessarie alla riparazione – complessivamente 49,53 e dunque pari a 6 giorni, con conseguente congruità della richiesta di 7 giorni, tenuto conto anche dei giorni festivi - né il noleggio dell'auto sostitutiva, né, da ultimo, la sua durata.
Sosteneva, infine, la debenza del risarcimento, avendo documentato l'indisponibilità dell'autoveicolo di proprietà del cedente durante il periodo di c. d. fermo tecnico, la voce di spesa necessaria per il noleggio del veicolo sostitutivo, nonché la necessità dell'auto sostitutiva per motivi di lavoro (prova pagina 3 di 8 fornita tramite la dichiarazione: “Sono un professionista iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari, ho un mio studio avviato ed un portafoglio clienti che, per regolamento, devo assistere periodicamente per valutazione delle posizioni, firma documenti, il tutto al loro domicilio”, oltre che dal numero stesso di chilometri percorsi, pari a 231).
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello proposto da Controparte_1 [...]
, siccome infondato in fatto e in diritto. In particolare, si riportava alle eccezioni svolte in Pt_1 primo grado di improcedibilità della domanda perché l'appellante si era rifiutata di ottemperare alle richieste della Compagnia di fornire documentazione atta a dimostrare il danno da fermo tecnico, peraltro lamentato in un momento successivo rispetto alla liquidazione del danno e contestualmente all'invio alla negoziazione assistita;
eccepiva, altresì, che la controparte non aveva mai preso posizione rispetto alla circostanza di aver agito per ottenere il pagamento di una somma da sé stessa quantificata;
eccepiva, poi, che la fattura ex adverso depositata non era quietanzata e, per tale motivo, fosse corretta la pronuncia del giudice di prime cure secondo cui non era stata fornita la prova rispetto all'importo effettivamente speso per il veicolo sostitutivo. Eccepiva, da ultimo, la infondatezza della richiesta di spese stragiudiziali, mancando la prova che queste erano state effettivamente sostenute.
rimaneva contumace. Controparte_2
Alla prima udienza del 23 ottobre 2024 il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo di primo grado, con rinvio, per la verifica di detto incombente, all'udienza del 17 dicembre 2024. A tale udienza le parti si riportavano ai rispettivi atti e il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per il trattenimento della causa in decisione l'udienza del 10.06.2025, previa assegnazione alle parti dei termini exart.189 c.p.c..
In detta udienza, sostituita da note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
L'appello proposto non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Invero, il principio sancito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 27389 del 19.09.2022, richiamata dal Giudice di prime cure in maniera incompleta, dispone che “la prova che le spese per il noleggio (…) sono dovute al fermo tecnico non consiste nella dimostrazione che il proprietario “avesse
pagina 4 di 8 davvero necessità di servirsene”, ossia nella dimostrazione dell'uso della vettura sostitutiva, ma nella dimostrazione che quelle spese sono state rese necessarie dal danneggiamento del proprio veicolo, e questa dimostrazione può essere fatta per presunzioni, non necessariamente per esplicita prova”.
Secondo la Corte il danneggiato non deve limitarsi a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo di trasporto, ma anche “di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo. Questa dimostrazione è però sufficiente a provare il danno, poiché la relazione causale tra il fermo e il noleggio è presumibile, ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo”.
Tale principio è stato poi ribadito anche in successive pronunce della Suprema Corte (si cita, tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 30/05/2023, n. 15262, secondo cui “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è mai in re ipsa: deve essere allegato e dimostrato. La relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo e di altri eventuali danni direttamente connessi all'indisponibilità del veicolo) e, ritiene questo organo giudicante, debba essere applicato anche al fine di dirimere la presente controversia.
Nel caso di specie, la fattura del noleggio è stata depositata all'udienza del 14.11.2022 nel giudizio di primo grado. Tale fattura, reca la data del 10.11.2022, a fronte di un evento occorso nel novembre
2021, e dunque si tratta di un documento di formazione successiva, emesso circa un anno dopo la dedotta prestazione.
Come noto, “In tema di procedimento civile davanti al Giudice di Pace, l'art. 320, comma 3 c.p.c., nel prevedere che nella prima udienza le parti precisano definitivamente i fatti posti a base delle domande, difese ed eccezioni, producono i documenti e richiedono i mezzi di prova da assumere, stabilisce un sistema di preclusioni che non è disponibile neppure da parte del giudice con il differimento della prima udienza ad altra;
tuttavia, ove ne ravvisi la necessità, il giudice può rinviare per una sola volta ad una nuova udienza per consentire alle parti di produrre documenti o richiedere prove, sia a domanda di parte che di ufficio;
oltre tale nuova udienza è preclusa alle parti la produzione”
(Tribunale Milano, Sez. V, Sentenza, 09/12/2019, n. 11369).
Ciò posto, la ha prodotto: Parte_1
- il preventivo di spesa;
- la scrittura privata di cessione del credito con cui ha dichiarato di cedere Parte_2 alla “il credito inerente al rimborso da parte del responsabile del sinistro e dei suoi Parte_1
pagina 5 di 8 obbligati o garanti, nonché nei confronti della propria assicurazione, della cifra afferente il noleggio della vettura sostitutiva, fornita in conseguenza e per effetto del sinistro stesso al costo giornaliero di euro 70,00 più IVA. Si precisa che la cessione del credito è relativa alle spese di noleggio spettanti alla società in seguito alla consegna, in favore del cedente, Parte_1 dell'auto sostitutiva per il tempo in cui la vettura di quest'ultimo, rimasta danneggiata nel sinistro di cui in premessa, è ricoverata in carrozzeria per le riparazioni” ;
- la dichiarazione: “Sono un professionista iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari, ho un mio studio avviato ed un portafoglio clienti che, per regolamento, devo assistere periodicamente per valutazione delle posizioni, firma documenti, il tutto al loro domicilio”
- la fattura.
Ciò posto, non è stato, comunque, dimostrato che il cedente abbia sostenuto la spesa per il noleggio.
Anche a voler considerare il documento prodotto costituito dalla fattura e come osservato dall'appellata ha agito per ottenere il pagamento di una spesa da essa stessa quantificata. Parte_1
Come aveva avuto modo di riferire il Giudice a quo, in relazione a tale richiesta, vi sarebbe un
“discutibile intreccio degli interessi in gioco”.
Sul punto, la Corte di Cassazione si è espressa affermando come la fattura non possa costituire prova del danno ove provenga dalla stessa parte che intende utilizzarla in giudizio nella propria qualità di cessionaria del credito (Cass. 15176/2015).
La fattura invocata da che dichiara di aver prodotto all'udienza del 14.11.2022, non Parte_1 dimostra l'effettivo pagamento, da parte del cedente dell'importo di cui alla fattura stessa. Pt_2
Inoltre, sulla fattura è stato indicato un codice IBAN e, pertanto, se il pagamento fosse stato effettivamente disposto non vi sarebbe stata ragione di indicare il codice IBAN sulla fattura (doc.14 fasc. appellante)
Sub doc 2 risulta prodotto dall'appellante, come anche rilevato dall'appellata, un mero “avviso di prestazione eseguita” datato 31.12.2021 che non costituisce fattura.
Come noto, l'avviso di prestazione eseguita è assimilabile ad una nota pro forma e, dunque, costituisce un semplice documento preliminare a mezzo del quale viene comunicato al cliente l'avvenuto servizio e
l'importo dovuto.
pagina 6 di 8 Questo documento comunica al cliente che la prestazione è stata completata, ma non ha valore fiscale come una fattura. Serve come promemoria o preavviso, soprattutto quando il pagamento non è ancora stato effettuato.
Per quanto riguarda la richiesta di liquidazione equitativa del danno, si osserva che questa presuppone la certezza dell'esistenza del danno e l'impossibilità o estrema difficoltà di calcolarne l'ammontare con esattezza, requisiti che, nel caso di specie, non ricorrono.
Per quanto riguarda le spese sostenute per l'intervento professionale prestato nella fase stragiudiziale della lite, si osserva che le spese stragiudiziali, diversamente da quelle processuali, costituiscono una componente del danno emergente e, come quest'ultimo, deve esserne dimostrata l'esistenza ad opera della parte che l'abbia subito o, nel caso delle spese, che le abbia sostenute (Corte Cass. ordinanza n.
15732 del 17.5.2022).
Pertanto, qualora una parte intenda ottenere la liquidazione delle spese legali stragiudiziali, ha l'onere di fornire la prova in giudizio dell'avvenuto versamento, allegando alla propria domanda la relativa documentazione (bonifico, fattura quietanzata, etc.), prova che non è stata fornita nel caso di specie, essendo stato prodotto un “preavviso di notula”.
L'appello proposto deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata (anche per quanto concerne la liquidazione delle spese).
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, si liquidano come da dispositivo.
Infine, sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna della appellante al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per il presente gravame.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così pronunzia:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. Parte_1
6650/2023, depositata il 3.11.2023, nell'ambito del giudizio R.G. n. 19862/2022;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio, a favore , che si liquidano in complessivi euro 662 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre accessori dovuti;
-dà atto che sussistono i presupposti di legge per il pagamento di una somma di denaro da parte pagina 7 di 8 dell'appellante a favore dell'Erario pari all'importo versato a titolo di contributo unificato per il presente gravame.
Milano, 12 agosto 2025
Il Giudice
Caterina Canu
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