CA
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 3211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3211 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
n. 3034/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 3034/2020
promossa da:
CF: rappresentata dall'avv. MUNI Parte_1 P.IVA_1
MASSIMILIANO
APPELLANTE
Contro
CF: , CF: CP_1 C.F._1 Controparte_2
CPN CF: , C.F._2 Controparte_3 CodiceFiscale_3
CF: Controparte_4 CodiceFiscale_4
tutti rappresentati dall'avv. PIROLO ARISTIDE
APPELLATI
pagina 1 di 3 CP_5
APPELLATA CONTUMACE
Controparte_6
APPELLATA CONTUMACE
Controparte_7
APPELLATI CONTUMACI
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti costituite, cui è stato regolarmente comunicato il decreto di fissazione di udienza, non si presentavano alla udienza collegiale in presenza del
05.06.2025, per cui la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 309 cpc, alla successiva udienza collegiale del 19.06.2025 ed anche detto provvedimento veniva regolarmente comunicato.
Alla udienza collegiale del 19.06.2025 nessuna delle parti si presentava per cui la causa veniva riservata in decisione senza termini.
Orbene va premesso che il presente giudizio risulta pendente in primo grado da epoca successiva alla data del 25 giugno 2008, di entrata in vigore del d.l. n.
112 del 2008, poi convertito nella legge n. 133 del 2008, per cui trova applicazione la nuova formulazione dell'art. 181 cpc ivi prevista.
Di conseguenza, per i motivi innanzi esposti, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, ai sensi del comb. disp. degli artt. 309 e 181 cpc.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, trattandosi di decisione collegiale di questa Corte, l'estinzione opera di diritto e va dichiarata d'ufficio con sentenza da parte del collegio, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma cpc.
Le spese del presente grado di giudizio restano a carico di ciascuna delle parti costituite che le ha anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c. pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello in oggetto, così provvede:
a) Visti gli artt. 309 e 181 cpc, dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino definitivamente a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 20.06.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 3034/2020
promossa da:
CF: rappresentata dall'avv. MUNI Parte_1 P.IVA_1
MASSIMILIANO
APPELLANTE
Contro
CF: , CF: CP_1 C.F._1 Controparte_2
CPN CF: , C.F._2 Controparte_3 CodiceFiscale_3
CF: Controparte_4 CodiceFiscale_4
tutti rappresentati dall'avv. PIROLO ARISTIDE
APPELLATI
pagina 1 di 3 CP_5
APPELLATA CONTUMACE
Controparte_6
APPELLATA CONTUMACE
Controparte_7
APPELLATI CONTUMACI
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti costituite, cui è stato regolarmente comunicato il decreto di fissazione di udienza, non si presentavano alla udienza collegiale in presenza del
05.06.2025, per cui la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 309 cpc, alla successiva udienza collegiale del 19.06.2025 ed anche detto provvedimento veniva regolarmente comunicato.
Alla udienza collegiale del 19.06.2025 nessuna delle parti si presentava per cui la causa veniva riservata in decisione senza termini.
Orbene va premesso che il presente giudizio risulta pendente in primo grado da epoca successiva alla data del 25 giugno 2008, di entrata in vigore del d.l. n.
112 del 2008, poi convertito nella legge n. 133 del 2008, per cui trova applicazione la nuova formulazione dell'art. 181 cpc ivi prevista.
Di conseguenza, per i motivi innanzi esposti, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, ai sensi del comb. disp. degli artt. 309 e 181 cpc.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, trattandosi di decisione collegiale di questa Corte, l'estinzione opera di diritto e va dichiarata d'ufficio con sentenza da parte del collegio, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma cpc.
Le spese del presente grado di giudizio restano a carico di ciascuna delle parti costituite che le ha anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c. pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello in oggetto, così provvede:
a) Visti gli artt. 309 e 181 cpc, dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino definitivamente a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 20.06.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 3 di 3