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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 16/06/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, SEZIONE CIVILE, dr. Mauro
Martinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1483/2024 del R.A.C.C. in data 17/07/2024, introdotta d a
- (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. GALASSI RICCARDO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito ad Ancona in Corso Stamira 49
ATTORE
c o n t r o
- C.F. , Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE avente per oggetto: Mutuo viste le conclusioni assunte dalle parti alla udienza del 13/03/2025
CONCLUSIONI:
- per “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni Parte_1
contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dei motivi esposti nell'atto di citazione: nel merito, in via principale accertare e dichiarare l'esistenza del prestito di Euro 26.000,00 (ventiseimila/00) elargito dal Sig. Parte_1
in favore della convenuta nonché l'inadempimento
[...]
all'obbligazione di restituzione integrale di detta somma ex art 1813 c.c.
Pag. 1 primo comma e, per l'effetto, condannare parte convenuta alla restituzione immediata di tutta la somma, con gli interessi legali dal dì di trasferimento della somma in favore della convenuta e sino al saldo in favore di parte attrice.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio al fine di ottenere Controparte_2
l'accertamento dell'esistenza del contratto di mutuo, stipulato in data 1 aprile 2014 con la parte convenuta, e la conseguente condanna al pagamento dell'importo di Euro 26.000,00.
In particolare, l'attore ha dedotto:
a) di aver erogato, a titolo di prestito, alla convenuta, al fine di consentirle di acquistare un immobile sito in Romania, Euro
26.000,00;
b) di aver versato il predetto importo il 1 aprile 2014 mediante bonifico bancario;
c) di aver sollecitato ripetutamente la controparte alla restituzione della somma, senza ottenere alcun riscontro;
d) di essersi rivolto al difensore al fine di intimare la restituzione delle somme mutuate, intimazione effettuata con lettera raccomandata recapitata presso la residenza della convenuta, senza ottenere riscontro alcuno;
e) di aver depositato ricorso per ingiunzione di pagamento europea dinanzi al Tribunale civile di Ferrara, il quale ha emesso, in data 6 novembre 2023, il provvedimento monitorio richiesto (n.
766/2923 nel procedimento rubricato al RG 2329/2023), notificato a;
CP_2
Pag. 2 f) di aver ricevuto da parte del Tribunale ordinario di Ferrara la notifica dell'avvenuta opposizione;
g) di aver, conseguentemente, introdotto il presente giudizio
***
1. IN ORDINE ALLA MANCATA COSTITUZIONE DELLA PARTE
CONVENUTA
Preliminarmente, si conferma la contumacia della parte convenuta - dichiarata con il decreto di cui all'art. 171 bis c.p.c. - posto che il deposito dell'atto di costituzione in forma cartacea con il ministero di un difensore non stabilito in Italia è inidoneo a produrre effetti giuridici nel nostro sistema.
2. IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE E ALLA COMPETENZA DEL
TRIBUNALE ADITO
In via preliminare, il Tribunale conferma la corretta individuazione della giurisdizione radicata dalla parte attrice.
Il contratto di mutuo viene inquadrato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea come “contratto di prestazione di servizi”; fattispecie che trova espressa previsione nell'articolo 7 del Regolamento UE n.
1215/2012 paragrafo 1 lettera B).
Il foro di competenza indicato dalla norma è “[…] il luogo, situato in uno
Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.
Nel caso in esame il luogo in cui il servizio è stato prestato va individuato - conformemente alla interpretazione fornita dalla CGUE dell'articolo 7 del
Regolamento UE n. 1215/2012 paragrafo 1 lettera b), nella Causa C-
249/16 del 15 giugno 2017 - nel domicilio del mutuante, determinando la giurisdizione e la competenza del Tribunale di Ferrara.
In via subordinata, qualora in virtù della gratuità del mutuo - data dall'assenza della previsione di pagamento di interessi corrispettivi – dovesse
Pag. 3 escludersi la riconducibilità del negozio alle “prestazioni di servizi” di cui alla lett. B) dell'art. 7 Reg. cit., la giurisdizione italiana sarebbe comunque confermata in virtù della lett. A) di cui al citato articolo (“in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio”), dovendosi fare riferimento a quanto previsto dall'articolo 1182, III comma c.c. (ossia al “domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza dell'obbligazione”) trattandosi di somma certa, liquida ed esigibile (cfr. Tribunale di Patti, 11 aprile 2024 nella causa n. 1936/20181).
3. IN ORDINE AL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI
MUTUO E ALL'OBBLIGO RESTITUTORIO DELLA PARTE
CONVENUTA.
Si osserva, sul punto, che “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro […], essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto […] possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova” (Cass. 24328/2017).
Ciò posto, la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta anche indirettamente e non necessariamente per mezzo della produzione del documento contrattuale, attraverso elementi presuntivi, quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta (Cass.
8829/2023).
Nel caso di specie, la prova della stipulazione del contratto di mutuo può essere desunta presuntivamente, in primis, dall'apposizione della dicitura “ ” nella causale dell'ordine Parte_2
di bonifico.
In secundis dal fatto che nella opposizione al decreto ingiuntivo europeo non sia stata allegata alcuna diversa giustificazione per la erogazione della somma versata, formulandosi per altro un'eccezione di prescrizione che implicitamente riconosce l'esistenza del debito.
I rapporti tra le parti – la mutuataria è figlia della ex compagna – corroborano l'assunto (e giustificano l'assenza di un contratto scritto e la mancanza di pattuizione di interessi), così come la mancanza di elementi contrari che possano diversamente qualificare l'attribuzione patrimoniale.
L'istruttoria orale, ha poi definitivamente dato prova delle allegazioni attoree2: il teste, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, ha 2
Viene introdotto il teste nato a [...] il [...] e residente a Testimone_1 Monticelli di Mesola (FE) che presta la dichiarazione di impegno prevista dal combinato disposto degli articoli 251 c.p.c. e 407 comma 2 c.p.p. non parente, indifferente. Sono amico dell'attore dal 2014 circa allorché il sig. si Parte_1 è trasferito a Mesola e ho eseguito alcuni lavori da elettricista nella sua abitazione.
Interrogato a prova diretta sui capitoli introdotti da parte attrice, risponde quanto segue:
Pag. 5 1)Vero che Il Sig. e la Sig.ra madre della odierna Parte_1 CP_4 convenuta, si sono conosciuti in Italia intorno all'anno 2006, intrattenendo da allora una relazione sentimentale poi terminata nell'anno 2021? ADR: “quando ho conosciuto il sig. si era appena trasferito da Firenze e Parte_1 conviveva con la fidanzata di nome So che si erano conosciuti a Firenze CP_4 quando faceva la badante mentre il sig. consegnava medicinali” CP_4 Parte_1
2) Vero che i Signori e durante il periodo della loro relazione sentimentale Parte_1 CP_4 hanno convissuto in Italia, presso l'abitazione di proprietà del Sig. a Mesola (FE) Parte_1 recandosi più volte in Romania dove rimanevano per diverso tempo e dove avevano contatti con la figlia della sig.ra la Sig.ra CP_4 Controparte_2 ADR: “è vero, preciso che ho anche conosciuto la figlia della sig.ra di nome CP_4
” CP_2
3) Vero che nei primi mesi dell'anno 2014 la Sig.ra rappresentava al Sig. CP_2 di essere intenzionata ad acquistare un immobile in Romania e che, tuttavia, Parte_1 poteva provvedere a versare solo una parte del prezzo, non avendo a disposizione altre risorse? ADR: “ero presente durante una conversazione nella quale la sig.ra diceva al sig. CP_2 che voleva comprare un immobile in Romania ma non aveva tutta la somma Parte_1 necessaria per effettuarlo e quindi chiedeva espressamente un mutuo al sig. Parte_1
4) Vero che, nell' occasione di cui al capitolo precedente, la Sig.ra chiedeva CP_2 al Sig. se poteva concederle, a titolo di prestito e con espresso impegno alla Parte_1 restituzione nel minor tempo possibile, la somma di Euro 26.000,00, per l'acquisto dell'immobile di cui al capitolo che precede? ADR: “ricordo precisamente che in questa conversazione aveva chiesto l'importo CP_2 di euro 26.000 al sig. somma necessaria per l'acquisto di questa abitazione. Parte_1 Ricordo che l'immobile si trovava a Bucarest dove la sig.ra lavorava presso una CP_2 banca”
5) Vero che il Sig. versava, con bonifico datato 01.04.2014 e di cui si esibisce Parte_1 copia al testimone (si esibisce al teste il doc. 1 allegato all'atto di citazione), in favore della Sig.ra la somma richiesta a titolo di prestito con espressa indicazione della CP_2 natura del prestito nella causale? ADR: “il sig. mi ha poi riferito di aver effettivamente effettuato un bonifico a Parte_1 titolo di mutuo e mi ha fatto vedere il documento nel quale era stato specificato che si trattava di un prestito”
6) Vero che successivamente alla erogazione del prestito di cui al capitolo che precede la Sig.ra acquistava l'immobile di cui ai capitoli che precedono in Romania? CP_2 ADR: “successivamente, durante le conversazioni tra e la fidanzata ho percepito Parte_1 che l'immobile era stato effettivamente acquistato dalla sig.ra ” CP_2
7) Vero che la relazione sentimentale tra il Sig. e la Sig.ra terminava Parte_1 CP_4 nell'anno 2021 e la Sig.ra decideva di lasciare l'Italia per fare ritorno dai suoi CP_4 familiari in Romania? ADR: “so che la relazione è terminata dopo il periodo covid e che il sig. si era Parte_1 stancato del rapporto perché aveva capito che si trattava di uno strumento per sottrargli somme di denaro. Ho visto diversi messaggi sul telefonino del sig. con i quali la Parte_1 sig.ra cercava di persuaderlo a tornare insieme ma, come detto, l'attore non voleva, CP_4 dopo aver acquistato altri due immobili in Romania intestati alla sig.ra e aver CP_4 effettivamente realizzato di essere economicamente sfruttato”
8) Vero che la Sig.ra nonostante si fosse espressamente impegnata a restituire CP_2 nel minore tempo possibile la somma di € 26.000,00 versatale con bonifico del 01.04.2014 dal Sig. ometteva di restituire la predetta somma al Sig. Parte_1 Parte_1 ADR: “più volte il sig. ha chiesto la restituzione della somma mutuata alla sig.ra Parte_1
ma quest'ultima non ha mai positivamente risposto alle richieste tergiversando e CP_2 facendo finta di niente. Per far questo, si avvaleva dell'ausilio della madre che, invocando i rapporti sentimentali, imboniva il sig. e lo bloccava dall'agire per ottenere il Parte_1 pagamento di quanto dovuto” 9) Vero che il Sig. in occasione del capitolo che precede, sollecitava Parte_1 ripetutamente la Sig.ra per ottenere la restituzione della somma di € CP_2 26.000,00? ADR “ho assistito personalmente più volte alla richiesta di restituzione dei 26.000 € fatta dal sig. alla sig.ra senza che ciò avesse alcun esito”. Parte_1 CP_2
Pag. 6 offerto una ricostruzione precisa delle vicende storiche poste alla base della domanda giudiziale e coerente con la allegazione attorea.
In via preliminare, sono state confermate le dinamiche interpersonali che legavano e , madre dell'odierna Parte_1 CP_4
convenuta, quali la relazione sentimentale, la convivenza presso l'abitazione attorea sita a Mesola (FE) e i viaggi sostenuti da entrambi per far visita a Controparte_2
Successivamente, il teste ha confermato anche l'erogazione dell'importo di Euro 26.000,00, a fronte di un'espressa richiesta della convenuta, intenzionata ad acquistare un immobile in Romania.
Egli ha riferito di aver assistito alla confessione stragiudiziale fatta da a sia di ricezione delle Controparte_2 Parte_1
somme mutuate sia dell'obbligo assunto di restituzione.
Infine, il teste ha confermato anche la cessazione della relazione sentimentale e i molteplici ed infruttuosi tentativi di di ottenere la Parte_1
restituzione di quanto mutuato.
Alla luce di quanto esposto, la domanda attorea deve essere accolta;
posta la gratuità del mutuo, devono essere riconosciuti gli interessi legali di cui all'art. 1284, I comma c.c. dal 22 ottobre 2022 (data di costituzione in mora) fino al giorno di notifica dell'atto di citazione e di cui all'art. 1284,
IV comma c.c. da quest'ultima data al saldo effettivo.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate ai valori medi dello scaglione di riferimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n.
1483/2024 R.G.:
1) ACCERTATA la stipulazione, in data 1 aprile 2014, di un contratto di
Pag. 7 mutuo, senza interessi, tra e Parte_1 Controparte_2
ed il mancato adempimento da parte di quest'ultima,
[...]
CONDANNA al pagamento di Euro Controparte_2
26.000,00 a favore di oltre interessi legali nella Parte_1
misura di cui all'art. 1284, I comma c.c. dal 22 ottobre 2022 (data di costituzione in mora) alla data di notifica dell'atto di citazione e, nella misura di cui all'art. 1284, IV comma c.c., da quest'ultima data al saldo effettivo;
2) CONDANNA a rifondere a Controparte_2 [...]
le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in Parte_1
€ 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed
I.V.A. (se dovuti).
Ferrara, il 16 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
Pag. 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Nella specie, l'obbligazione per cui vi è causa è quella restitutoria, da parte della mutuataria in favore del mutuante. L'art. 7, co. 1, lett. a), cit. stabilisce che, in materia contrattuale, una persona domiciliata in uno Stato membro possa essere convenuta in un altro Stato membro, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio. Rilevato, dunque, che l'obbligazione dedotta in giudizio, della quale si chiede l'adempimento, non è quella attinente alla consegna del denaro ad opera del mutuante, ma quella volta alla restituzione della somma ottenuta e, pertanto, da eseguire nel territorio italiano, anche alla stregua dell'art. 1182, co. 3, c.c. (“l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”), la causa è stata, quindi, correttamente incardinata dinnanzi al giudice italiano. Né può accogliersi la deduzione di
laddove qualifica il contratto stipulato tra le parti come una “prestazione Controparte_3 di servizi”. A norma dell'art. 57 del T.F.U.E., sono considerati come “servizi” le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone, e comprendono in particolare: a) attività di carattere industriale;
b) attività di carattere commerciale;
c) attività artigiane;
d) attività delle libere professioni. Nessuna di queste attività appare riferirsi al caso di specie trattandosi di prestito personale intercorso tra privati”.
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