Sentenza 8 agosto 2001
Massime • 1
In tema di appalto di opera pubblica, e per il caso in cui la revisione dei prezzi sia oggetto di apposita clausola contrattuale, la controversia in ordine al contenuto ed alla validità della suddetta clausola di revisione sfugge all'esame del giudice amministrativo, in quanto investe la cognizione di posizioni soggettive che traggono titolo da un atto di natura paritetica, rispetto al quale sono configurabili soltanto conflitti intersoggettivi sulla sussistenza e misura del diritto alla revisione, spettanti alla cognizione del giudice ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/08/2001, n. 10962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10962 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2001 |
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente f.f. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - FUNZIONARIO DELEGATO CIPE, COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL D.P.R. 7 AGOSTO 1997, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
CONSORZIO G.O.I. - GRANDI OPERE IDRICHE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato PAOLO MINERVINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERARDINO LIBONATI, giusta delega a margine del controricorso per il primo, per il secondo giusta procura speciale del Notaio dott. Tommaso Branno, depositata in data 15/05/2001, in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 258/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 02/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/01 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
uditi gli avvocati Paolo MINERVINI, Berardino LIBONATI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Paolo DETTORI, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, affermazione della giurisdizione ordinaria e per quanto di ragione il secondo motivo, rimessione atti al Primo Presidente per l'assegnazione alla Sezione Semplice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 9 novembre 1998, della Corte di appello di Napoli che ha respinto l'impugnazione della stessa Presidenza contro il lodo arbitrale, depositato il 14 novembre 1996. Con il quale - in relazione alla Convenzione, intercorsa tra il Commissario straordinario del Governo e l'impresa Carriero e Baldi s.p.a., poi Consorzio G.O.I., per la realizzazione di opere di infrastruttura in Campania a seguito degli eventi sismici dell''80-'81, ed al successivo "atto aggiuntivo di contenuto transattivo" stipulato tra il delegato C.I.P.E. (subentrato al Commissario governativo) ed il Consorzio - il Collegio arbitrale ha ritenuto la contrarietà a legge della clausola n.5 del predetto atto aggiuntivo, concernente il corrispettivo delle opere ancora da eseguirsi, per difformità della correlativa pattuita "maggiorazione" ai criteri fissati dall'art. 33 l.1986 n.41 (con conseguente condanna dell'Amministrazione a pagare al G.O.I. per tal titolo, la somma complessiva di L.31.317.130.303 ed interessi). Con i due motivi del ricorso, la Presidenza del Consiglio ha rispettivamente denunciato, in via principale il difetto di giurisdizione del giudice adito e, in linea subordinata, violazione e falsa applicazione del citato art. 33 l. n.41/1986. Resiste il G.O.I. con controricorso, illustrato anche con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La denuncia del "difetto di giurisdizione in materia di revisione prezzi", reiterata dalla ricorrente amministrazione statale con il primo motivo della odierna impugnazione, si basa sul rilievo che la Corte napoletana abbia erroneamente pronunciato (confermando la decisione degli arbitri) sulla "nullità della clausola contrattuale" - relativa alla "maggiorazione, avente la stessa natura della revisione, del prezzo", per ritenuto contrasto con la normativa sul prezzo chiuso sub l.1986 n.41 - non avvedendosi che, proprio alla stregua di tale (condivisa) prospettazione della domanda del Consorzio, si radicasse, viceversa, la giurisdizione del giudice amministrativo "in quanto la domanda sulla spettanza o meno della revisione prezzi non involge posizioni di diritto soggettivo ma di interesse legittimo".
2.- Il quesito sulla giurisdizione, così posto, va risolto in applicazione del consolidato indirizzo interpretativo, che neppure la Presidenza del Consiglio, del resto, contesta in via di principio, per cui, in tema di revisione dei prezzi di appalto di opere pubbliche, la posizione dell'appaltatore ha consistenza di interesse legittimo solo quando attenga all'"an" della revisione, che si correla all'esercizio di un potere discrezionale della P.A., ed assume invece natura di diritto soggettivo perfetto, ove risulti viceversa correlata al "quantum" della revisione stessa, per essersi già consumata la discrezionalità dell'appaltante con il previo riconoscimento del compenso revisionale (cfr. nn. 400, 897/99;
1056/2000). Riconoscimento che - anche dopo l'entrata in vigore della l.1973 n.37, che ha escluso la possibilità di una disciplina convenzionale della facoltà di procedere alla revisione in deroga alle norme all'uopo da essa introdotte - ben poteva, nella specie, formare (come ha formato) oggetto di clausola negoziale, come quella inserita nella concessione stipulata il 29 ottobre 1985 con l'impresa resistente (poi sostituita dalla clausola aggiuntiva, per cui è lite) inserita nell'accordo transattivo del 24 maggio 1990), in virtù dei poteri eccezionali all'epoca conferiti al Commissario straordinario di Governo che, per l'effetto, era soggetto esclusivamente alle norme di cui al titolo ottavo della l. n.219/1981, alla Costituzione ed ai principi generali dell'ordinamento, e cioè ad un quadro normativo nel cui ambito può appunto essere inclusa anche una disciplina convenzionale della revisione prezzi (cfr. Sez. Un. 1240, 1320/2000). Ora, secondo la ricorrente, nella specie, la controversia atterrebbe, comunque, all'"an" e non al "quantum" della revisione (dal che l'indicazione di competenza del G.A.) per essere la domanda del Consorzio di "maggiorazione(equivalente a domanda di revisione) del prezzo" fondata non sull'applicazione della clausola revisionale stipulata tra le parti, ma sulla contestazione invece della sua validità (per contrasto, in tesi con i criteri di computo fissati dall'art. 33 l.1986 n.41).
Ma la censura così prospettata non può condividersi per erroneità della premessa, che essa sottintende, secondo cui la contestazione sul contenuto e sulla validità di una clausola (legittimamente, anche nel vigore della l. 1973 n.37) già stipulata possa riaffievolire a livello di interesse legittimo la posizione di diritto soggettivo perfetto (alla revisione) derivante dal precedente riconoscimento convenzionale della amministrazione. Vero essendo, viceversa, che quando il fenomeno revisionale sia stato comunque positivamente preso in considerazione dalla P.A., la successiva controversia in ordine al contenuto ed alla stessa validità della clausola di revisione sfugge all'esame del giudice amministrativo, in quanto investe la cognizione di posizioni soggettive che traggono titolo da un atto di natura paritetica, rispetto al quale sono dunque configurabili solo conflitti intersoggettivi sulla sussistenza e misura del diritto alla revisione (cfr. Sez. un. nn. 2757/93; 4784/87). 3.- Il primo motivo del ricorso va, pertanto, respinto, dichiarandosi la giurisdizione del G.O.; correttamente, quindi, nella specie adito.
4.- Per l'esame della residua seconda censura, di violazione di legge, che attiene alla questione sulla validità della clausola, gli atti, ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c., vanno rimessi al Primo Presidente per l'assegnazione della causa a Sezione semplice.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni unite, rigetta il primo motivo del ricorso e dichiara la giurisdizione dell'A.G.O.; rimette gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione della causa a Sezione semplice, per l'esame del residuo motivo della stessa impugnazione. In Roma, il 17 maggio 2001.
Depositato in cancelleria l'8 agosto 2001.