Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956.