Decreto cautelare 17 maggio 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 12659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12659 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12659/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05990/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5990 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo
Ministero dell’Interno
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
per l’accertamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal D.Lgs n. 142 del 2015 ed implementato dal D.L. n. 130/2020, art. 5, avanzata dal sig. -OMISSIS- al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale e più volte reiterata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La presente impugnativa trae fondamento dall’affermata illegittimità del contegno omissivo osservato dall’intimata Amministrazione, a fronte della domanda di ammissione alle misure di accoglienza previste in favore dei richiedenti protezione internazionale.
Con decreto n. -OMISSIS- in data 17 maggio 2025, è stata accolta la domanda cautelare inaudita altera parte, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., disponendosi che l’intimato Ministero dell’Interno desse riscontro all’istanza di parte ricorrente con provvedimento espresso da adottarsi entro sette giorni decorrenti dalla notifica del decreto stesso; ed è stata, altresì, fissata l’odierna Camera di Consiglio ai fini della trattazione collegiale dell’istanza cautelare.
La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito.
Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”.
Di quanto sopra, è stato reso avviso, come da verbale dell’odierna Camera di Consiglio.
Ciò premesso, rileva il Collegio che la Prefettura di Roma, con nota del 24 giugno 2025, in pari data depositata in atti dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha rappresentato che l’odierno ricorrente “è stato inserito nell'elenco dei richiedenti accoglienza. Sarà assegnato ad un CAS non appena si renderanno disponibili posti presso i centri temporanei della provincia, fatta salva la quota di riserva per i migranti provenienti dagli sbarchi, previa verifica da parte della Prefettura e della Questura dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accoglienza”.
La sopravvenienza di una formale determinazione, a fronte dell’esperita azione di accertamento dell’illegittimità del contegno omissivo inizialmente osservato dall’Amministrazione, priva il ricorrente di alcun persistente interesse ai fini della delibazione della domanda di cui all’atto introduttivo del giudizio.
Sussistono, in ragione della peculiarità della controversia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Politi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.