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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/04/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 747/2024 RGA avverso la sentenza n. 811/2022 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 604/2022, pubblicata in data 15.10.2024, notificata in data 16.11.2024; avente ad oggetto: Opposizione intimazione di pagamento CP_1
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 03.4.2025; promossa da:
(successore a titolo universale di Parte_1 ex art. 1 D.L. n. 196/16, convertito in L. Controparte_2
225/16), in persona del suo legale rapp.te p.t. Responsabile Contenzioso Emilia- Romagna e procuratore speciale, in forza di atto a ministero dr. Persona_1 notaio in Roma, rep. n. 181515, racc. 12772 del 25.7.24, dott. , Persona_2 corrente in 00142 Roma, via Giuseppe Grezar n. 14 (C.F./P.I.: , P.IVA_1 rappresentata e difesa, dall'avv. Paola Marchelli e con domicilio eletto presso il suo studio e la sua persona in Parma, via Mistrali n. 4, come da procura in atti;
- Appellante;
contro
, (C.F. , nato a [...] il [...] e Controparte_3 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso, dagli avvocati Paolo Piva e Stefano Piva del Foro di Parma ed elettivamente domiciliato nello studio dell'avvocato Paolo Piva a Parma in Viale Toschi n. 4, come da procura agli atti;
- Appellato;
e
DI Controparte_4
MA GG IL (C.F. - ), corrente in P.IVA_2 P.IVA_3
Parma, Piazza Matteotti n. 9;
- Appellato contumace -
udita la relazione della causa del Consigliere Alessandra Martinelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.08.2022 e ritualmente notificato, CP_3
indicato conveniva in giudizio l' di
[...] Controparte_4
innanzi al Tribunale di Parma, sezione lavoro, proponendo Controparte_5
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07820229003634141000, notificata dall' a mezzo PEC in data 18.07.2022, Parte_1
relativa a pretese erariali di varia entità economica della Controparte_6
di Parma, di cui ad undici cartelle di pagamento relative a pretese, eccependo:
[...] a) l'inesistenza della notificazione dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 3-bis della legge n. 53/1994 nonché per violazione dell'art. 16-ter del dl n.
179/2012;
b) l'intervenuta prescrizione ai sensi dall'articolo 28 della L. n. 689/1981 delle pretese da ultimo avanzate dalla con CP_6 Parte_2
l'intimazione di pagamento sopra richiamata.
L' si costituiva contestando la fondatezza dell'opposizione, in particolare Pt_3 rilevando come il termine prescrizionale fosse da considerarsi decennale e non quinquennale, atteso l'intervenuto giudicato delle sentenze intervenute a definire i contenziosi relative alle cartelle di pagamento di cui all'intimazione di pagamento, invocando l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 2953 c.c.
Interveniva volontariamente l' , contestando Controparte_7
– per quanto di specifico interesse in tale sede – l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione in ragione di successivi plurimi atti interruttivi, come da documentazione allegata;
comunque, richiamava il disposto dell'art. 68 D.L. n.
18/2020 e successive rettifiche, proroghe ed integrazioni, adottato per far fronte all'emergenza Covid, ai fini della sospensione del termine di prescrizione.
Il Giudizio veniva definito sulla base della documentazione prodotta dalle parti con la gravata sentenza con cui il Giudice di prime cure:
- dichiarava inammissibile il primo motivo di opposizione – previa riconduzione dello stesso nell'alveo dell'art. art. 617 c.p.c. – in quanto ritenuto tardivo, siccome proposto (24.08.2022) oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento (18.07.2022);
- accoglieva il secondo motivo - previa qualificazione in parte qua dell'atto oppositivo come opposizione all'esecuzione - dichiarando che nulla fosse dovuto dal in virtù delle cartelle azionate nell'intimazione in ragione dell'intervenuta CP_3
prescrizione quinquennale. Il Giudice di prime cure giungeva a tale ultima decisione, in primo luogo, ritenendo ricorrente, nel caso di specie, l'ipotesi di prescrizione quinquennale, così avversando la tesi sostenuta dall'Amministrazione convenuta circa l'applicabilità della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, per carenza di documentazione idonea a sostenere l'applicabilità dell'art. 2953 c.c.
Inoltre – per quanto di interesse in tale sede, giacché oggetto di specifico motivo di impugnazione - riteneva che non fossero intervenuti validi atti interruttivi, giungendo ad affermare come l' unico atto interruttivo valido dovesse considerarsi
“solo la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 078 76 2016
00000117000, notificata il 26.5.2016”, anteriore di 5 anni rispetto all'atto di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna opposizione, pacificamente avvenuta il 18.07.2022; in particolare riteneva che tutti gli altri atti interruttivi dedotti dalla – intimazione di pagamento n. 078 2015 9002889258000, Parte_1 la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 078 76 2015 00000660000 e, in particolare, l'intimazione di pagamento n. 078 2018 9002053924000 – tutti notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non potessero dirsi idonei ad interrompere il decorso della prescrizione quinquennale;
ciò in quanto l' Parte_1
– secondo il Giudice di prime cure - non avrebbe prodotto in giudizio
[...] documentazione idonea ad attestare la rituale notificazione dei predetti atti nei riguardi dell'odierno opponente, con particolare riguardo all'invio della raccomandata informativa a seguito della riscontrata irreperibilità relativa del destinatario.
Dichiarava quindi, attesa l'invalidità della notificazione dei predetti atti, la sopravvenuta prescrizione dei relativi crediti essendo decorso un termine superiore a
5 anni tra l'ultimo atto interruttivo ritenuto valido – integrato dalla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 078 76 2016 00000117000, notificata il
26.5.2016 – e l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, notificata il
18.07.2022. 2. Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello l' Parte_1
, ritenendola erronea laddove dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti,
[...] per due ragioni:
- in via principale, l'appellante ritiene che la pronuncia gravata non sia corretta laddove afferma che non sia stata data compiuta prova della notifica degli atti interruttivi: nello specifico deduce che il Giudice “muove dal falso presupposto di fatto costituito dalla inesistenza di documenti che, in realtà, incontestabilmente esistono”, richiamando a tal fine la documentazione già versata in atti in I grado, ritenendo quindi di aver fornito compiuta prova del compimento del procedimento notificatorio con riguardo a tutti gli atti interruttivi;
a completamento della propria argomentazione invoca la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., rilevando come il non abbia sollevato eccezioni di sorta sulle modalità con cui CP_3 la notifica dei predetti atti ha avuto luogo, così come nulla avrebbe dedotto circa l'impossibilità di non averne notizia senza sua colpa;
- in via subordinata, sostiene l'appellante che anche volendo accedere alla tesi avallata dal giudice di prime cure, la sentenza gravata sarebbe comunque erronea per non aver tenuto in debita considerazione la sospensione del termine per la riscossione in applicazione della normativa emergenziale intervenuta per far fronte alla pandemia da Covid-19, con particolare riguardo all'art.68 D.L. n. 18/20; segnatamente afferma che “con l'indicata sospensione, infatti, tra la notifica della comunicazione di iscrizione di ipoteca considerata “utile” dal primo Giudice (avvenuta il 26.5.22) e quella dell'intimazione impugnata (avvenuta il 18.7.22) sono decorsi 6 anni, 1 mese e
24 giorni: e quindi un lasso di tempo inferiore ai 6 anni, cinque mesi e 25 giorni che, tenuto conto dell'emergenza pandemica, avrebbero consentito il compiersi del termine prescrizionale”.
L'appellante chiede, quindi, previa riforma della sentenza ai capi 2
(accoglimento dell'eccezione di prescrizione e conseguente dichiarazione che nulla è dovuta da e 3 (compensazione delle spese), di “respingere, sempre e CP_3 comunque, l'avverso ricorso e le avverse domande in quanto inammissibili, tardivi, improponibili, improcedibili e, comunque, infondati, in fatto ed in diritto;
riconoscere la piena legittimità dell'operato dell'Agente della Riscossione secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 602/1973 e successive modifiche e, per l'effetto, dichiarare, per le causali di cui alla parte motiva del presente ricorso, la permanente esistenza ed azionabilità dei crediti di cui ai titoli elencati nella intimazione oggetto di impugnazione n. 078 2022 900363414 000, notificata a mezzo PEC in data 18.7.22, con riferimento alla totalità delle cartelle in essa menzionate, ovvero, in subordinata ipotesi, alle cartelle n. 078 2015 0003599203000, n. 078 2015 0003599304000, n.
078 2015 0003599405000, n. 078 2015 0003599506000, n. 078 2015
0003599607000 e n. 078 2015 0003599708000”, con vittoria di entrambi i gradi di giudizio.
3. L'appello – da ritenersi limitato ai capi 2 e 3 della sentenza gravata, essendo intervenuto quindi giudicato interno con riguardo al capo 1, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione svolta da per vizi di natura formale Controparte_3
(inesistenza della notificazione della intimazione di pagamento per violazione dell'art.
3-bis della legge n. 53/1994 nonché per violazione dell'art. 16-ter del dl n.
179/2012) nonché circa la durata quinquennale del termine di prescrizione - è da ritenersi fondato con riguardo al primo dei motivi sopra esposti.
Si ritiene, infatti, che il giudice di prime cure, pur avendo correttamente richiamato i principi che regolano la materia afferente alla notifica ex art. 140 c.p.c.
(cfr. sentenza laddove, al fine di delineare la cornice giuridica di riferimento, ha inappuntabilmente affermato che: “La giurisprudenza ha precisato, a tal proposito, che gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. sono tre, ed in particolare: a) il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale;
b) l'affissione alla porta dell'avviso di deposito;
c) l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito … (Cassazione civile sez. VI,
02/10/2015, n.19772).Ne deriva - in breve - che (a) nell'ipotesi in cui il destinatario, già risultato relativamente irreperibile al momento del primo tentativo di notifica, abbia poi ricevuto effettivamente la spedizione della (successiva) raccomandata informativa, la notificazione ex art. 140 c.p.c. si perfeziona al momento della effettiva ricezione di tale raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto, e che (b) nella diversa ipotesi in cui il destinatario, già risultato relativamente irreperibile al momento del primo tentativo di notifica, non abbia ricevuto neppure la spedizione della (successiva) raccomandata informativa, in quanto risultato di nuovo relativamente irreperibile, la notificazione ex art. 140 c.p.c. si perfeziona soltanto con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa”), non vi abbia dato corretta applicazione al caso di specie;
ciò per avere ritenuto - in modo tranciante - che l'agente della riscossione non avesse fornito la prova di aver compiuto degli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c., e, in particolare, di non aver fornito la prova dell'invio della raccomandata informativa a seguito della riscontrata irreperibilità relativa del destinatario.
Tale conclusione risulta erronea in quanto, avuto riguardo alla documentazione prodotta in I grado dall'odierna appellante e riprodotta in tale sede, emerge in modo pacifico come abbia fornito la prova della correttezza del procedimento CP_1 notificatorio ex art. 140 c.p.c. non solo con riguardo all'atto interruttivo già ritenuto dal giudice ritualmente notificato - comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca notificata il 26.5.2016 – ma anche, e per quanto di specifico interesse per la decisione da adottare, con riguardo all'intimazione di pagamento notificata da CP_1
l'8.6.2018.
A tal fine occorre valorizzare il doc. 8 prodotto in I grado, alle pagine da 1 a CP_1
15 dalle quali si trae:
- la relata di notifica redatta dall'Ufficiale notificante ( ), la quale ha Persona_3 attestato di essersi recata presso la residenza del sig. (sita in Collecchio, loc. CP_3
Pilastrello n. 3) l'11 maggio 2018, una prima volta alle ore 10,01 ed una seconda volta alle ore 14,39; riscontrata nuovamente l'assenza delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c., ha certificato di avere proceduto al deposito dell'atto presso la Casa
Comunale, di avere affisso l'avviso di deposito in busta chiusa presso la residenza del destinatario e di avere inviato la raccomandata di avviso di rito (cfr. pagg. 1 e 2 del doc. cit.); - la comunicazione a dell'intervenuto deposito presso la Casa Comunale CP_3
dell'intimazione in oggetto (pag. 3 doc. cit.);
- avviso di deposito – recante il n. 0105662018052908439807 - contenente l'elenco degli atti depositati presso la Casa Comunale, tra i quali l'intimazione di pagamento di cui si verte, che è stata identificata con n. 87 (pagg. 4-10);
- la distinta n. 69206 delle n. 2794 raccomandate A.R. di avviso spedite il giorno 29 maggio 2018 (pag. 11), elenco delle raccomandate A.R. della distinta n. 69206 cit.
(pag. 12), tra le quali figura (come sub 16) la raccomandata A.R. n. 726005261610 inviata al sig. CP_3
- copia della busta (avanti e retro) relativa alla detta raccomandata A.R. n.
72103107214-2, sulla quale risulta apposta l'annotazione dell'avviso del tentativo di recapito al contribuente in data 31 maggio 2018 e la restituzione al mittente per compiuta giacenza in data 12 luglio 2018.
Alla luce di quanto appena evidenziato, si ritiene acclarato che, successivamente all'atto interruttivo ritenuto dal giudice di I grado ritualmente notificato ma non utile ad interrompere la prescrizione (comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca notificata il 26.5.2016), interveniva successivo atto intimazione di pagamento n. 078 2018 9002053924000 ritualmente notificato ex art. 140 c.p.c. al destinatario in data 8.06.2018: ebbene tale atto deve ritenersi idoneo ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale e ciò considerando che l'atto di intimazione oggetto di opposizione in I grado (n. 078 2022 900363414 000) è stato CP_1 notificato in data 18.7.22.
Esclusa, pertanto, la maturazione della prescrizione, ritenuto assorbito con tale valutazione ogni altro aspetto non espressamente trattato in quanto ritenuto ultroneo, si perviene ad accogliere l'appello, previa riforma parziale della sentenza gravata, nella conclusione come formulata in via principale, volta al rigetto della domanda svolta in I grado da laddove finalizzata ad ottenere la declaratoria di Controparte_3 prescrizione dei crediti azionati, dovendosi pertanto ritenere accertata l'azionabilità dei crediti di cui ai titoli elencati nella intimazione n. 078 2022 900363414 000, notificata a mezzo PEC in data 18.7.22, con riferimento alla totalità delle cartelle in essa menzionate.
Le spese di lite sostenute da relative ad entrambi i gradi di giudizio CP_1
seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di ex art. 91 Controparte_3
c.p.c. secondo la liquidazione di cui alla parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo nella causa n.
747/2024 RGA, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata con riguardo alla statuizione di cui al punto 2 e per l'effetto rigetta la domanda proposta da in I grado volta ad ottenere la declaratoria di intervenuta Controparte_3
prescrizione, ai sensi dall'articolo 28 della L. n. 689/1981, delle pretese avanzate dalla con l'intimazione di pagamento n. Parte_4
07820229003634141000 notificata da in data 18/07/2022, e dichiara la CP_1
debenza delle pretese creditorie di tutti i titoli ivi dedotti;
2) Condanna a rifondere alla parte appellante le spese di Controparte_3
entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il primo grado di giudizio, nella somma di euro 4.500,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge e, per il grado di appello, nella somma di euro 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bologna, 3 aprile 2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott.ssa Marcella Angelini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 747/2024 RGA avverso la sentenza n. 811/2022 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 604/2022, pubblicata in data 15.10.2024, notificata in data 16.11.2024; avente ad oggetto: Opposizione intimazione di pagamento CP_1
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 03.4.2025; promossa da:
(successore a titolo universale di Parte_1 ex art. 1 D.L. n. 196/16, convertito in L. Controparte_2
225/16), in persona del suo legale rapp.te p.t. Responsabile Contenzioso Emilia- Romagna e procuratore speciale, in forza di atto a ministero dr. Persona_1 notaio in Roma, rep. n. 181515, racc. 12772 del 25.7.24, dott. , Persona_2 corrente in 00142 Roma, via Giuseppe Grezar n. 14 (C.F./P.I.: , P.IVA_1 rappresentata e difesa, dall'avv. Paola Marchelli e con domicilio eletto presso il suo studio e la sua persona in Parma, via Mistrali n. 4, come da procura in atti;
- Appellante;
contro
, (C.F. , nato a [...] il [...] e Controparte_3 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso, dagli avvocati Paolo Piva e Stefano Piva del Foro di Parma ed elettivamente domiciliato nello studio dell'avvocato Paolo Piva a Parma in Viale Toschi n. 4, come da procura agli atti;
- Appellato;
e
DI Controparte_4
MA GG IL (C.F. - ), corrente in P.IVA_2 P.IVA_3
Parma, Piazza Matteotti n. 9;
- Appellato contumace -
udita la relazione della causa del Consigliere Alessandra Martinelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.08.2022 e ritualmente notificato, CP_3
indicato conveniva in giudizio l' di
[...] Controparte_4
innanzi al Tribunale di Parma, sezione lavoro, proponendo Controparte_5
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07820229003634141000, notificata dall' a mezzo PEC in data 18.07.2022, Parte_1
relativa a pretese erariali di varia entità economica della Controparte_6
di Parma, di cui ad undici cartelle di pagamento relative a pretese, eccependo:
[...] a) l'inesistenza della notificazione dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 3-bis della legge n. 53/1994 nonché per violazione dell'art. 16-ter del dl n.
179/2012;
b) l'intervenuta prescrizione ai sensi dall'articolo 28 della L. n. 689/1981 delle pretese da ultimo avanzate dalla con CP_6 Parte_2
l'intimazione di pagamento sopra richiamata.
L' si costituiva contestando la fondatezza dell'opposizione, in particolare Pt_3 rilevando come il termine prescrizionale fosse da considerarsi decennale e non quinquennale, atteso l'intervenuto giudicato delle sentenze intervenute a definire i contenziosi relative alle cartelle di pagamento di cui all'intimazione di pagamento, invocando l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 2953 c.c.
Interveniva volontariamente l' , contestando Controparte_7
– per quanto di specifico interesse in tale sede – l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione in ragione di successivi plurimi atti interruttivi, come da documentazione allegata;
comunque, richiamava il disposto dell'art. 68 D.L. n.
18/2020 e successive rettifiche, proroghe ed integrazioni, adottato per far fronte all'emergenza Covid, ai fini della sospensione del termine di prescrizione.
Il Giudizio veniva definito sulla base della documentazione prodotta dalle parti con la gravata sentenza con cui il Giudice di prime cure:
- dichiarava inammissibile il primo motivo di opposizione – previa riconduzione dello stesso nell'alveo dell'art. art. 617 c.p.c. – in quanto ritenuto tardivo, siccome proposto (24.08.2022) oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento (18.07.2022);
- accoglieva il secondo motivo - previa qualificazione in parte qua dell'atto oppositivo come opposizione all'esecuzione - dichiarando che nulla fosse dovuto dal in virtù delle cartelle azionate nell'intimazione in ragione dell'intervenuta CP_3
prescrizione quinquennale. Il Giudice di prime cure giungeva a tale ultima decisione, in primo luogo, ritenendo ricorrente, nel caso di specie, l'ipotesi di prescrizione quinquennale, così avversando la tesi sostenuta dall'Amministrazione convenuta circa l'applicabilità della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, per carenza di documentazione idonea a sostenere l'applicabilità dell'art. 2953 c.c.
Inoltre – per quanto di interesse in tale sede, giacché oggetto di specifico motivo di impugnazione - riteneva che non fossero intervenuti validi atti interruttivi, giungendo ad affermare come l' unico atto interruttivo valido dovesse considerarsi
“solo la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 078 76 2016
00000117000, notificata il 26.5.2016”, anteriore di 5 anni rispetto all'atto di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna opposizione, pacificamente avvenuta il 18.07.2022; in particolare riteneva che tutti gli altri atti interruttivi dedotti dalla – intimazione di pagamento n. 078 2015 9002889258000, Parte_1 la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 078 76 2015 00000660000 e, in particolare, l'intimazione di pagamento n. 078 2018 9002053924000 – tutti notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non potessero dirsi idonei ad interrompere il decorso della prescrizione quinquennale;
ciò in quanto l' Parte_1
– secondo il Giudice di prime cure - non avrebbe prodotto in giudizio
[...] documentazione idonea ad attestare la rituale notificazione dei predetti atti nei riguardi dell'odierno opponente, con particolare riguardo all'invio della raccomandata informativa a seguito della riscontrata irreperibilità relativa del destinatario.
Dichiarava quindi, attesa l'invalidità della notificazione dei predetti atti, la sopravvenuta prescrizione dei relativi crediti essendo decorso un termine superiore a
5 anni tra l'ultimo atto interruttivo ritenuto valido – integrato dalla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 078 76 2016 00000117000, notificata il
26.5.2016 – e l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, notificata il
18.07.2022. 2. Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello l' Parte_1
, ritenendola erronea laddove dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti,
[...] per due ragioni:
- in via principale, l'appellante ritiene che la pronuncia gravata non sia corretta laddove afferma che non sia stata data compiuta prova della notifica degli atti interruttivi: nello specifico deduce che il Giudice “muove dal falso presupposto di fatto costituito dalla inesistenza di documenti che, in realtà, incontestabilmente esistono”, richiamando a tal fine la documentazione già versata in atti in I grado, ritenendo quindi di aver fornito compiuta prova del compimento del procedimento notificatorio con riguardo a tutti gli atti interruttivi;
a completamento della propria argomentazione invoca la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., rilevando come il non abbia sollevato eccezioni di sorta sulle modalità con cui CP_3 la notifica dei predetti atti ha avuto luogo, così come nulla avrebbe dedotto circa l'impossibilità di non averne notizia senza sua colpa;
- in via subordinata, sostiene l'appellante che anche volendo accedere alla tesi avallata dal giudice di prime cure, la sentenza gravata sarebbe comunque erronea per non aver tenuto in debita considerazione la sospensione del termine per la riscossione in applicazione della normativa emergenziale intervenuta per far fronte alla pandemia da Covid-19, con particolare riguardo all'art.68 D.L. n. 18/20; segnatamente afferma che “con l'indicata sospensione, infatti, tra la notifica della comunicazione di iscrizione di ipoteca considerata “utile” dal primo Giudice (avvenuta il 26.5.22) e quella dell'intimazione impugnata (avvenuta il 18.7.22) sono decorsi 6 anni, 1 mese e
24 giorni: e quindi un lasso di tempo inferiore ai 6 anni, cinque mesi e 25 giorni che, tenuto conto dell'emergenza pandemica, avrebbero consentito il compiersi del termine prescrizionale”.
L'appellante chiede, quindi, previa riforma della sentenza ai capi 2
(accoglimento dell'eccezione di prescrizione e conseguente dichiarazione che nulla è dovuta da e 3 (compensazione delle spese), di “respingere, sempre e CP_3 comunque, l'avverso ricorso e le avverse domande in quanto inammissibili, tardivi, improponibili, improcedibili e, comunque, infondati, in fatto ed in diritto;
riconoscere la piena legittimità dell'operato dell'Agente della Riscossione secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 602/1973 e successive modifiche e, per l'effetto, dichiarare, per le causali di cui alla parte motiva del presente ricorso, la permanente esistenza ed azionabilità dei crediti di cui ai titoli elencati nella intimazione oggetto di impugnazione n. 078 2022 900363414 000, notificata a mezzo PEC in data 18.7.22, con riferimento alla totalità delle cartelle in essa menzionate, ovvero, in subordinata ipotesi, alle cartelle n. 078 2015 0003599203000, n. 078 2015 0003599304000, n.
078 2015 0003599405000, n. 078 2015 0003599506000, n. 078 2015
0003599607000 e n. 078 2015 0003599708000”, con vittoria di entrambi i gradi di giudizio.
3. L'appello – da ritenersi limitato ai capi 2 e 3 della sentenza gravata, essendo intervenuto quindi giudicato interno con riguardo al capo 1, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione svolta da per vizi di natura formale Controparte_3
(inesistenza della notificazione della intimazione di pagamento per violazione dell'art.
3-bis della legge n. 53/1994 nonché per violazione dell'art. 16-ter del dl n.
179/2012) nonché circa la durata quinquennale del termine di prescrizione - è da ritenersi fondato con riguardo al primo dei motivi sopra esposti.
Si ritiene, infatti, che il giudice di prime cure, pur avendo correttamente richiamato i principi che regolano la materia afferente alla notifica ex art. 140 c.p.c.
(cfr. sentenza laddove, al fine di delineare la cornice giuridica di riferimento, ha inappuntabilmente affermato che: “La giurisprudenza ha precisato, a tal proposito, che gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. sono tre, ed in particolare: a) il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale;
b) l'affissione alla porta dell'avviso di deposito;
c) l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito … (Cassazione civile sez. VI,
02/10/2015, n.19772).Ne deriva - in breve - che (a) nell'ipotesi in cui il destinatario, già risultato relativamente irreperibile al momento del primo tentativo di notifica, abbia poi ricevuto effettivamente la spedizione della (successiva) raccomandata informativa, la notificazione ex art. 140 c.p.c. si perfeziona al momento della effettiva ricezione di tale raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto, e che (b) nella diversa ipotesi in cui il destinatario, già risultato relativamente irreperibile al momento del primo tentativo di notifica, non abbia ricevuto neppure la spedizione della (successiva) raccomandata informativa, in quanto risultato di nuovo relativamente irreperibile, la notificazione ex art. 140 c.p.c. si perfeziona soltanto con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa”), non vi abbia dato corretta applicazione al caso di specie;
ciò per avere ritenuto - in modo tranciante - che l'agente della riscossione non avesse fornito la prova di aver compiuto degli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c., e, in particolare, di non aver fornito la prova dell'invio della raccomandata informativa a seguito della riscontrata irreperibilità relativa del destinatario.
Tale conclusione risulta erronea in quanto, avuto riguardo alla documentazione prodotta in I grado dall'odierna appellante e riprodotta in tale sede, emerge in modo pacifico come abbia fornito la prova della correttezza del procedimento CP_1 notificatorio ex art. 140 c.p.c. non solo con riguardo all'atto interruttivo già ritenuto dal giudice ritualmente notificato - comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca notificata il 26.5.2016 – ma anche, e per quanto di specifico interesse per la decisione da adottare, con riguardo all'intimazione di pagamento notificata da CP_1
l'8.6.2018.
A tal fine occorre valorizzare il doc. 8 prodotto in I grado, alle pagine da 1 a CP_1
15 dalle quali si trae:
- la relata di notifica redatta dall'Ufficiale notificante ( ), la quale ha Persona_3 attestato di essersi recata presso la residenza del sig. (sita in Collecchio, loc. CP_3
Pilastrello n. 3) l'11 maggio 2018, una prima volta alle ore 10,01 ed una seconda volta alle ore 14,39; riscontrata nuovamente l'assenza delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c., ha certificato di avere proceduto al deposito dell'atto presso la Casa
Comunale, di avere affisso l'avviso di deposito in busta chiusa presso la residenza del destinatario e di avere inviato la raccomandata di avviso di rito (cfr. pagg. 1 e 2 del doc. cit.); - la comunicazione a dell'intervenuto deposito presso la Casa Comunale CP_3
dell'intimazione in oggetto (pag. 3 doc. cit.);
- avviso di deposito – recante il n. 0105662018052908439807 - contenente l'elenco degli atti depositati presso la Casa Comunale, tra i quali l'intimazione di pagamento di cui si verte, che è stata identificata con n. 87 (pagg. 4-10);
- la distinta n. 69206 delle n. 2794 raccomandate A.R. di avviso spedite il giorno 29 maggio 2018 (pag. 11), elenco delle raccomandate A.R. della distinta n. 69206 cit.
(pag. 12), tra le quali figura (come sub 16) la raccomandata A.R. n. 726005261610 inviata al sig. CP_3
- copia della busta (avanti e retro) relativa alla detta raccomandata A.R. n.
72103107214-2, sulla quale risulta apposta l'annotazione dell'avviso del tentativo di recapito al contribuente in data 31 maggio 2018 e la restituzione al mittente per compiuta giacenza in data 12 luglio 2018.
Alla luce di quanto appena evidenziato, si ritiene acclarato che, successivamente all'atto interruttivo ritenuto dal giudice di I grado ritualmente notificato ma non utile ad interrompere la prescrizione (comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca notificata il 26.5.2016), interveniva successivo atto intimazione di pagamento n. 078 2018 9002053924000 ritualmente notificato ex art. 140 c.p.c. al destinatario in data 8.06.2018: ebbene tale atto deve ritenersi idoneo ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale e ciò considerando che l'atto di intimazione oggetto di opposizione in I grado (n. 078 2022 900363414 000) è stato CP_1 notificato in data 18.7.22.
Esclusa, pertanto, la maturazione della prescrizione, ritenuto assorbito con tale valutazione ogni altro aspetto non espressamente trattato in quanto ritenuto ultroneo, si perviene ad accogliere l'appello, previa riforma parziale della sentenza gravata, nella conclusione come formulata in via principale, volta al rigetto della domanda svolta in I grado da laddove finalizzata ad ottenere la declaratoria di Controparte_3 prescrizione dei crediti azionati, dovendosi pertanto ritenere accertata l'azionabilità dei crediti di cui ai titoli elencati nella intimazione n. 078 2022 900363414 000, notificata a mezzo PEC in data 18.7.22, con riferimento alla totalità delle cartelle in essa menzionate.
Le spese di lite sostenute da relative ad entrambi i gradi di giudizio CP_1
seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di ex art. 91 Controparte_3
c.p.c. secondo la liquidazione di cui alla parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo nella causa n.
747/2024 RGA, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata con riguardo alla statuizione di cui al punto 2 e per l'effetto rigetta la domanda proposta da in I grado volta ad ottenere la declaratoria di intervenuta Controparte_3
prescrizione, ai sensi dall'articolo 28 della L. n. 689/1981, delle pretese avanzate dalla con l'intimazione di pagamento n. Parte_4
07820229003634141000 notificata da in data 18/07/2022, e dichiara la CP_1
debenza delle pretese creditorie di tutti i titoli ivi dedotti;
2) Condanna a rifondere alla parte appellante le spese di Controparte_3
entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il primo grado di giudizio, nella somma di euro 4.500,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge e, per il grado di appello, nella somma di euro 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bologna, 3 aprile 2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott.ssa Marcella Angelini