Articolo 3 della Legge 10 ottobre 1962, n. 1494
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1 novembre 1962
Art. 3. (Attribuzioni del personale di sorveglianza)

Il personale di cui alla tabella B annessa alla presente legge attende ai compiti di vigilanza negli istituti di rieducazione.
Al personale previsto nel precedente comma possono essere affidate altre mansioni esecutive nei centri di rieducazione e negli istituti o servizi da essi dipendenti.
Entrata in vigore il 1 novembre 1962