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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/11/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. AR SA RP PRESIDENTE
dott. DA Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Murru Giorgio CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 22 ottobre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 75 dell'anno 2022, proposta da:
Parte_1
, in persona del Direttore Regionale della Sardegna in carica,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli avv.ti Roberto Di Tucci e Paolo Spiga, che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Controparte_1
AL PI e AN PI che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 31 ottobre 2019, aveva Controparte_1 domandato che venisse accertata e dichiarata la natura professionale della “lombosciatalgia
cronica in esiti di emilaminectomia dx in L5-S1, protrusioni discali L3-L4 e L4-L5” da cui era affetto e che l' fosse, quindi, condannato al pagamento, in suo favore, dell'indennizzo Pt_1
previsto dalla legge per il danno biologico subito, oltre accessori e spese del giudizio.
A sostegno della domanda proposta, il ricorrente aveva allegato di avere svolto, sin dal 1975 e fino alla data di deposito del ricorso, attività lavorativa per otto ore giornaliere presso diverse società datrici di lavoro, con mansioni di sabbiatore e verniciatore.
Nonostante i diversi datori di lavoro, aveva sostenuto il ricorrente, l'attività lavorativa era stata costante negli anni, come provato dall'estratto contributivo allegato. CP_2
In particolare, aveva riferito che, tra il 1975 e il 1996, era stato impiegato Controparte_1
alle dipendenze della e , con sede a Milano, presso la quale si era Parte_2 Persona_1
occupato della sabbiatura e verniciatura di tralicci ENEL e di antenne RAI, che raggiungevano anche duecento metri di altezza, operando, altresì, presso cantieri navali, e che, successivamente,
aveva lavorato, sempre in qualità di sabbiatore e verniciatore di tralici, per la Controparte_3
per la e per la
[...] CP_4 Controparte_5
Durante le attività di sabbiatura e verniciatura, aveva proseguito il ricorrente, aveva utilizzato tubi ad aria compressa, smerigli del peso di 5 kg, martelli, spazzole ferrate, pennelli, rulli e simili, operando sia all'interno che all'esterno degli stabilimenti industriali e in qualsiasi condizione logistica, impiegando gruppi di sabbiatura mobili.
Inoltre, aveva proseguito il ricorrente, le varie attività erano svolte con impaccio dei movimenti,
dovuto sia agli indumenti protettivi indossati, come tuta, pettorina, occhiali, casco e guanti, sia agli spazi spesso confinati e angusti.
Nello svolgimento delle mansioni descritte, aveva evidenziato , egli movimentava pesi CP_1
e assumeva posture incongrue e faticose (braccia tese, in piedi, chinato, seduto, inginocchiato,
sdraiato sulla schiena), con sollecitazioni costanti della colonna vertebrale e delle spalle.
Tali attività, inoltre, aveva aggiunto il ricorrente, venivano svolte in un microclima caratterizzato
2 dalla presenza di polveri aerodisperse di sabbia calda, polveri di ferro, altri materiali di natura ferrosa e solventi chimici, presenti nelle fasi di verniciatura.
Il ricorrente aveva, quindi, sostenuto che il rischio a cui era stato esposto, ossia, lo stress articolare da sovraccarico biomeccanico, lo sforzo muscolare intenso, l'assunzione di posture incongrue, le condizioni ergonomiche sfavorevoli ripetute e protratte nel tempo e il microclima sfavorevole, gli avevano causato la lombosciatalgia cronica e le protrusioni discali da cui era affetto, causandogli una riduzione della capacità lavorativa pari all'8%.
In data 10 maggio 2018, aveva riferito , egli aveva, per i suddetti motivi, Controparte_1
presentato all' la relativa domanda amministrativa, la quale era stata rigettata, come anche la Pt_1
successiva opposizione, cosicché aveva maturato l'interesse ad agire in giudizio.
Ciò premesso, il ricorrente aveva concluso come sopra riportato.
*
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, precisando che, sulla base dei dati raccolti Pt_1
nella fase amministrativa, il rischio lavorativo cui era stato esposto non poteva CP_1
ritenersi sufficiente, né sotto il profilo dell'intensità, né sotto quello della durata.
In particolare, l' aveva evidenziato che l'esposizione dell'assicurato ai rischi tecnopatici Pt_1
era stata incostante, a causa della saltuarietà dell'occupazione, e che, in ogni caso, anche in relazione ai periodi di piena occupazione, non erano emersi elementi tali da far ritenere che si fosse verificata un'esposizione significativa a sovraccarico, posture incongrue e vibrazioni.
D'altra parte, aveva aggiunto l' il quadro clinico presentato dal ricorrente era, comunque, Pt_1
comune alla popolazione generale di pari età.
Dopo avere richiamato le considerazioni mediche in atti del 21 gennaio 2020, l'ente convenuto aveva, quindi, concluso per il rigetto della domanda proposta, in quanto infondata.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 180/2022 del 15 marzo 2022, dopo aver istruito la causa mediante produzioni documentali, prova per testi ed espletamento di CTU medico legale,
3 in adesione alle conclusioni rassegnate dal consulente nominato, aveva accolto il ricorso proposto da , dichiarando che quest'ultimo era affetto da “spondiloartrosi, Controparte_1
stenosi lombare ed esiti di erniectomia L5-S1 destra con recidiva da tessuto fibroso
cicatriziale”, di natura professionale, cui era conseguito, fin dalla data della domanda amministrativa, un danno biologico pari all'8%.
Il primo giudice aveva, pertanto, dichiarato che il ricorrente aveva diritto di percepire il previsto indennizzo in capitale, nella misura e con decorrenza di legge, e, per l'effetto, aveva condannato l' al pagamento, in favore di , degli importi allo stesso dovuti, oltre maggior Pt_1 CP_1
somma tra rivalutazione e interessi e, oltre ancora, spese di lite.
In particolare, il Tribunale di Cagliari - sulla base delle dichiarazioni rese dai testi Tes_1
e , colleghi di lavoro del ricorrente, i quali avevano riferito che il medesimo, già Testimone_2
a far data dai primi anni Novanta e fino al 2019 circa, aveva svolto le mansioni di sabbiatore e verniciatore, che richiedevano l'utilizzo di differenti tipi di vernici, tubi ad aria compressa,
spazzole e martelli del peso variabile di 5/30 Kg e venivano svolte mantenendo posizioni incongrue e ad altezze variabili per circa 8 ore al giorno - aveva ritenuto comprovata l'avvenuta prolungata esposizione di al rischio professionale. CP_1
Secondo il giudizio espresso dal consulente tecnico dell'ufficio, aveva osservato il primo giudice, l'attività svolta dal ricorrente, in aggiunta ad una congenita stenosi del canale spinale,
aveva comportato un'esposizione al rischio per la colonna lombare di forte evidenza, cosicché, a parere dell'ausiliare, il medesimo doveva ritenersi affetto da malattia professionale concausata dall'esposizione a rischio lavorativo, idoneo e sussistente già dalla data della domanda amministrativa.
In sede peritale, aveva proseguito il Tribunale, l' aveva contestato le conclusioni del CTU, Pt_1
sull'assunto dell'assenza dell'esposizione al rischio rappresentata dalla movimentazione manuale di carichi, a cagione dei periodi di cassa integrazione, soprattutto tra il 2010 e il 2013, e dell'assenza continuativa del lavoratore per malattia dall'aprile 2014 al settembre 2015.
4 In risposta alle dette osservazioni, aveva riportato il primo giudice, l'ausiliare aveva evidenziato che l'assenza dal lavoro per malattia era stata riconducibile unicamente alla patologia denunciata, ricollegabile all'attività lavorativa.
Il Tribunale, dunque, ritenendo condivisibili le conclusioni del consulente nominato, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, aveva definito il giudizio come sopra riportato.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello l' . Pt_1
ha resistito. Controparte_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'Istituto appellante:
“Voglia la Corte, disattesa ogni diversa istanza ed in riforma della sentenza impugnata,
respingere la domanda perché infondata. Con vittoria di spese ed onorari.”
Nell'interesse dell'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dall in data Pt_1
30.03.2022, notificato in data 12.06.2023, con vittoria di spese e onorari anche del secondo
grado del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati che dichiarano di aver
anticipato le spese e non riscosso gli onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, l' ha censurato la sentenza impugnata, in quanto basata Pt_1
sulle conclusioni inesatte e lacunose del consulente tecnico dell'ufficio.
In particolare, ha lamentato l' , quest'ultimo aveva omesso di considerare la saltuarietà Pt_1
dell'esposizione al rischio dell'assicurato anche nel periodo di maggiore attività lavorativa,
focalizzando l'attenzione esclusivamente su quanto ulteriormente posto in evidenza dall' Pt_1
nelle osservazioni alla bozza di relazione, dirette segnatamente sul periodo di CIG e di malattia.
Difatti, ha precisato l'appellante, come già evidenziato in primo grado, dai questionari aziendali
5 e dall'estratto contributivo era emersa un'esposizione al rischio da movimentazione CP_2
manuale di carichi “da sempre non congrua” e questa lacuna non era stata colmata dalle testimonianze acquisite, le quali, pur confermando le mansioni svolte da , Controparte_1
peraltro non tutte idonee a comportare movimentazione manuale di carichi, non ne avevano contestualizzato l'intensità e la durata.
Inoltre, ha evidenziato l' , dalla predetta documentazione si evinceva che il lavoratore, tra Pt_1
il 2010 e il 2013, era stato collocato in cassa integrazione e che gli era stata diagnosticata nel
2014 un'ernia discale, la quale non poteva, dunque, dipendere da un lavoro non svolto, senza contare che nel 2014 e nel 2015 si era verificata un'assenza per malattia.
D'altra parte, ha sottolineato l'appellante, come risultava dai documenti in atti, il datore di lavoro aveva dichiarato che tutte le attività lavorative erano state svolte, dal 2008, con grande discontinuità, a causa della grave crisi economica locale e nazionale, che aveva interessato tutta la produzione e le attività aziendali.
Ciò premesso, l' ha, dunque, sostenuto che non poteva in alcun modo essere attribuita alla Pt_1
patologia denunciata da natura professionale, ponendo in rilievo come la Controparte_1
medesima fosse, d'altra parte, di comunissimo e notorio riscontro nella popolazione generale di pari età.
***
L'appello è infondato.
Il CTU nominato nel primo grado e il CTU nominato nel presente grado di giudizio hanno concordemente concluso affermando che la patologia della colonna vertebrale, da cui CP_1
è affetto, è riferibile, quantomeno con nesso concausale, all'attività di sabbiatore e
[...]
verniciatore dallo stesso svolta nel periodo dal 1975 al 2019.
Nello specifico, l'ausiliare nominato nel presente grado di giudizio ha osservato come la predetta attività avesse esposto l'appellato, oltre che alla movimentazione manuale di carichi e di materiali assai pesanti, altresì all'assunzione di posture coatte, all'utilizzo di vestizioni protettive
6 pesanti e impaccianti, all'utilizzo di strumenti vibranti e rotanti, cosicché, malgrado le interruzioni subite dalla effettiva occupazione, sia per le condizioni metereologiche, sia per la crisi economica dei territori del Sulcis, sia per le conseguenze della patologia da cui il lavoratore era affetto, doveva ritenersi che la stessa, che si era, comunque, svolta lungo un arco temporale complessivo superiore a 40 anni, avesse rivestito un ruolo perlomeno concausale nello sviluppo della patologia disco-artrosica della colonna lombare.
D'altra parte, anche il CTU nominato in primo grado era giunto, come sopra accennato, a conclusioni del tutto analoghe, affermando che il rischio professionale cui era stato CP_1
esposto era di forte evidenza e che la natura concausale dell'attività lavorativa doveva essere affermata con certezza.
Entrambi i CTU, inoltre, hanno quantificato il danno biologico determinato dalla patologia in discussione nella misura del 8%, in accordo con il codice tabellare 213, il quale, per l'RN
discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti, prevede il riconoscimento di un danno biologico fino al 12%.
Le conclusioni sopra riportate, soprattutto quelle esaustivamente argomentate dal secondo CTU,
devono, a parere della Corte, essere condivise, tenendo conto, in particolare, degli esiti della prova testimoniale espletata in primo grado, la quale, come già correttamente ritenuto dal primo giudice, aveva consentito di accertare che , nello svolgimento delle mansioni allegate, CP_1
nelle quali era stato occupato per cinque giorni alla settimana e per 8/10 ore al giorno, aveva spesso operato in spazi limitati e angusti, assumendo posizioni costrette e utilizzando strumenti da lavoro, i quali, oltre a generare vibrazioni trasmesse al corpo intero, arrivavano a pesare anche
30 Kg.
Malgrado, quindi, le frequenti sospensioni dell'attività lavorativa risultanti anche dall'estratto conto previdenziale, il lunghissimo arco temporale nel quale, per oltre 40 anni, l'attuale appellato era stato esposto ai rischi dallo stesso allegati e confermati dai testi induce a ritenere le conclusioni formulate dai due CTU coerenti con i principi elaborati dalla giurisprudenza in
7 materia di nesso causale nelle patologie ad eziologia multifattoriale, anche tenendo conto, sia del fatto che era anche affetto da una stenosi congenita del canale spinale, sia del fatto CP_1
che, sebbene attualmente la patologia della colonna, come anche osservato dal secondo CTU,
presenti una significatività clinica e funzionale di grado lieve-medio, ciò è dovuto principalmente alle terapie mediche e fisiche di cui ha nel tempo fruito, comprese microdiscectomia e CP_1
recalibrage.
Il Collegio, in definitiva, ritiene soddisfatta la prova del nesso eziologico, quanto meno concausale, con la conseguenza che l'appello proposto dall' deve essere rigettato e la Pt_1
sentenza di primo grado, invece, integralmente confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014 e del D.M. 147/22, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore da €. 5.200,01 a €. 26.000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello,
devono essere poste a carico dell'appellante e distratte in favore dei difensori antistatari dell'appellato.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto dall' ; Pt_1
condanna l' al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di Pt_1
giudizio, che liquida in complessivi €. 2.904,50, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate a Pt_1
carico dell' medesimo. Pt_1
8 Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 17 novembre 2025.
L'estensore…………………………………………………………La Presidente
dott. DA Coinu………………………..……………………dott. AR SA RP
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. AR SA RP PRESIDENTE
dott. DA Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Murru Giorgio CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 22 ottobre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 75 dell'anno 2022, proposta da:
Parte_1
, in persona del Direttore Regionale della Sardegna in carica,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli avv.ti Roberto Di Tucci e Paolo Spiga, che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Controparte_1
AL PI e AN PI che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 31 ottobre 2019, aveva Controparte_1 domandato che venisse accertata e dichiarata la natura professionale della “lombosciatalgia
cronica in esiti di emilaminectomia dx in L5-S1, protrusioni discali L3-L4 e L4-L5” da cui era affetto e che l' fosse, quindi, condannato al pagamento, in suo favore, dell'indennizzo Pt_1
previsto dalla legge per il danno biologico subito, oltre accessori e spese del giudizio.
A sostegno della domanda proposta, il ricorrente aveva allegato di avere svolto, sin dal 1975 e fino alla data di deposito del ricorso, attività lavorativa per otto ore giornaliere presso diverse società datrici di lavoro, con mansioni di sabbiatore e verniciatore.
Nonostante i diversi datori di lavoro, aveva sostenuto il ricorrente, l'attività lavorativa era stata costante negli anni, come provato dall'estratto contributivo allegato. CP_2
In particolare, aveva riferito che, tra il 1975 e il 1996, era stato impiegato Controparte_1
alle dipendenze della e , con sede a Milano, presso la quale si era Parte_2 Persona_1
occupato della sabbiatura e verniciatura di tralicci ENEL e di antenne RAI, che raggiungevano anche duecento metri di altezza, operando, altresì, presso cantieri navali, e che, successivamente,
aveva lavorato, sempre in qualità di sabbiatore e verniciatore di tralici, per la Controparte_3
per la e per la
[...] CP_4 Controparte_5
Durante le attività di sabbiatura e verniciatura, aveva proseguito il ricorrente, aveva utilizzato tubi ad aria compressa, smerigli del peso di 5 kg, martelli, spazzole ferrate, pennelli, rulli e simili, operando sia all'interno che all'esterno degli stabilimenti industriali e in qualsiasi condizione logistica, impiegando gruppi di sabbiatura mobili.
Inoltre, aveva proseguito il ricorrente, le varie attività erano svolte con impaccio dei movimenti,
dovuto sia agli indumenti protettivi indossati, come tuta, pettorina, occhiali, casco e guanti, sia agli spazi spesso confinati e angusti.
Nello svolgimento delle mansioni descritte, aveva evidenziato , egli movimentava pesi CP_1
e assumeva posture incongrue e faticose (braccia tese, in piedi, chinato, seduto, inginocchiato,
sdraiato sulla schiena), con sollecitazioni costanti della colonna vertebrale e delle spalle.
Tali attività, inoltre, aveva aggiunto il ricorrente, venivano svolte in un microclima caratterizzato
2 dalla presenza di polveri aerodisperse di sabbia calda, polveri di ferro, altri materiali di natura ferrosa e solventi chimici, presenti nelle fasi di verniciatura.
Il ricorrente aveva, quindi, sostenuto che il rischio a cui era stato esposto, ossia, lo stress articolare da sovraccarico biomeccanico, lo sforzo muscolare intenso, l'assunzione di posture incongrue, le condizioni ergonomiche sfavorevoli ripetute e protratte nel tempo e il microclima sfavorevole, gli avevano causato la lombosciatalgia cronica e le protrusioni discali da cui era affetto, causandogli una riduzione della capacità lavorativa pari all'8%.
In data 10 maggio 2018, aveva riferito , egli aveva, per i suddetti motivi, Controparte_1
presentato all' la relativa domanda amministrativa, la quale era stata rigettata, come anche la Pt_1
successiva opposizione, cosicché aveva maturato l'interesse ad agire in giudizio.
Ciò premesso, il ricorrente aveva concluso come sopra riportato.
*
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, precisando che, sulla base dei dati raccolti Pt_1
nella fase amministrativa, il rischio lavorativo cui era stato esposto non poteva CP_1
ritenersi sufficiente, né sotto il profilo dell'intensità, né sotto quello della durata.
In particolare, l' aveva evidenziato che l'esposizione dell'assicurato ai rischi tecnopatici Pt_1
era stata incostante, a causa della saltuarietà dell'occupazione, e che, in ogni caso, anche in relazione ai periodi di piena occupazione, non erano emersi elementi tali da far ritenere che si fosse verificata un'esposizione significativa a sovraccarico, posture incongrue e vibrazioni.
D'altra parte, aveva aggiunto l' il quadro clinico presentato dal ricorrente era, comunque, Pt_1
comune alla popolazione generale di pari età.
Dopo avere richiamato le considerazioni mediche in atti del 21 gennaio 2020, l'ente convenuto aveva, quindi, concluso per il rigetto della domanda proposta, in quanto infondata.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 180/2022 del 15 marzo 2022, dopo aver istruito la causa mediante produzioni documentali, prova per testi ed espletamento di CTU medico legale,
3 in adesione alle conclusioni rassegnate dal consulente nominato, aveva accolto il ricorso proposto da , dichiarando che quest'ultimo era affetto da “spondiloartrosi, Controparte_1
stenosi lombare ed esiti di erniectomia L5-S1 destra con recidiva da tessuto fibroso
cicatriziale”, di natura professionale, cui era conseguito, fin dalla data della domanda amministrativa, un danno biologico pari all'8%.
Il primo giudice aveva, pertanto, dichiarato che il ricorrente aveva diritto di percepire il previsto indennizzo in capitale, nella misura e con decorrenza di legge, e, per l'effetto, aveva condannato l' al pagamento, in favore di , degli importi allo stesso dovuti, oltre maggior Pt_1 CP_1
somma tra rivalutazione e interessi e, oltre ancora, spese di lite.
In particolare, il Tribunale di Cagliari - sulla base delle dichiarazioni rese dai testi Tes_1
e , colleghi di lavoro del ricorrente, i quali avevano riferito che il medesimo, già Testimone_2
a far data dai primi anni Novanta e fino al 2019 circa, aveva svolto le mansioni di sabbiatore e verniciatore, che richiedevano l'utilizzo di differenti tipi di vernici, tubi ad aria compressa,
spazzole e martelli del peso variabile di 5/30 Kg e venivano svolte mantenendo posizioni incongrue e ad altezze variabili per circa 8 ore al giorno - aveva ritenuto comprovata l'avvenuta prolungata esposizione di al rischio professionale. CP_1
Secondo il giudizio espresso dal consulente tecnico dell'ufficio, aveva osservato il primo giudice, l'attività svolta dal ricorrente, in aggiunta ad una congenita stenosi del canale spinale,
aveva comportato un'esposizione al rischio per la colonna lombare di forte evidenza, cosicché, a parere dell'ausiliare, il medesimo doveva ritenersi affetto da malattia professionale concausata dall'esposizione a rischio lavorativo, idoneo e sussistente già dalla data della domanda amministrativa.
In sede peritale, aveva proseguito il Tribunale, l' aveva contestato le conclusioni del CTU, Pt_1
sull'assunto dell'assenza dell'esposizione al rischio rappresentata dalla movimentazione manuale di carichi, a cagione dei periodi di cassa integrazione, soprattutto tra il 2010 e il 2013, e dell'assenza continuativa del lavoratore per malattia dall'aprile 2014 al settembre 2015.
4 In risposta alle dette osservazioni, aveva riportato il primo giudice, l'ausiliare aveva evidenziato che l'assenza dal lavoro per malattia era stata riconducibile unicamente alla patologia denunciata, ricollegabile all'attività lavorativa.
Il Tribunale, dunque, ritenendo condivisibili le conclusioni del consulente nominato, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, aveva definito il giudizio come sopra riportato.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello l' . Pt_1
ha resistito. Controparte_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'Istituto appellante:
“Voglia la Corte, disattesa ogni diversa istanza ed in riforma della sentenza impugnata,
respingere la domanda perché infondata. Con vittoria di spese ed onorari.”
Nell'interesse dell'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dall in data Pt_1
30.03.2022, notificato in data 12.06.2023, con vittoria di spese e onorari anche del secondo
grado del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati che dichiarano di aver
anticipato le spese e non riscosso gli onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, l' ha censurato la sentenza impugnata, in quanto basata Pt_1
sulle conclusioni inesatte e lacunose del consulente tecnico dell'ufficio.
In particolare, ha lamentato l' , quest'ultimo aveva omesso di considerare la saltuarietà Pt_1
dell'esposizione al rischio dell'assicurato anche nel periodo di maggiore attività lavorativa,
focalizzando l'attenzione esclusivamente su quanto ulteriormente posto in evidenza dall' Pt_1
nelle osservazioni alla bozza di relazione, dirette segnatamente sul periodo di CIG e di malattia.
Difatti, ha precisato l'appellante, come già evidenziato in primo grado, dai questionari aziendali
5 e dall'estratto contributivo era emersa un'esposizione al rischio da movimentazione CP_2
manuale di carichi “da sempre non congrua” e questa lacuna non era stata colmata dalle testimonianze acquisite, le quali, pur confermando le mansioni svolte da , Controparte_1
peraltro non tutte idonee a comportare movimentazione manuale di carichi, non ne avevano contestualizzato l'intensità e la durata.
Inoltre, ha evidenziato l' , dalla predetta documentazione si evinceva che il lavoratore, tra Pt_1
il 2010 e il 2013, era stato collocato in cassa integrazione e che gli era stata diagnosticata nel
2014 un'ernia discale, la quale non poteva, dunque, dipendere da un lavoro non svolto, senza contare che nel 2014 e nel 2015 si era verificata un'assenza per malattia.
D'altra parte, ha sottolineato l'appellante, come risultava dai documenti in atti, il datore di lavoro aveva dichiarato che tutte le attività lavorative erano state svolte, dal 2008, con grande discontinuità, a causa della grave crisi economica locale e nazionale, che aveva interessato tutta la produzione e le attività aziendali.
Ciò premesso, l' ha, dunque, sostenuto che non poteva in alcun modo essere attribuita alla Pt_1
patologia denunciata da natura professionale, ponendo in rilievo come la Controparte_1
medesima fosse, d'altra parte, di comunissimo e notorio riscontro nella popolazione generale di pari età.
***
L'appello è infondato.
Il CTU nominato nel primo grado e il CTU nominato nel presente grado di giudizio hanno concordemente concluso affermando che la patologia della colonna vertebrale, da cui CP_1
è affetto, è riferibile, quantomeno con nesso concausale, all'attività di sabbiatore e
[...]
verniciatore dallo stesso svolta nel periodo dal 1975 al 2019.
Nello specifico, l'ausiliare nominato nel presente grado di giudizio ha osservato come la predetta attività avesse esposto l'appellato, oltre che alla movimentazione manuale di carichi e di materiali assai pesanti, altresì all'assunzione di posture coatte, all'utilizzo di vestizioni protettive
6 pesanti e impaccianti, all'utilizzo di strumenti vibranti e rotanti, cosicché, malgrado le interruzioni subite dalla effettiva occupazione, sia per le condizioni metereologiche, sia per la crisi economica dei territori del Sulcis, sia per le conseguenze della patologia da cui il lavoratore era affetto, doveva ritenersi che la stessa, che si era, comunque, svolta lungo un arco temporale complessivo superiore a 40 anni, avesse rivestito un ruolo perlomeno concausale nello sviluppo della patologia disco-artrosica della colonna lombare.
D'altra parte, anche il CTU nominato in primo grado era giunto, come sopra accennato, a conclusioni del tutto analoghe, affermando che il rischio professionale cui era stato CP_1
esposto era di forte evidenza e che la natura concausale dell'attività lavorativa doveva essere affermata con certezza.
Entrambi i CTU, inoltre, hanno quantificato il danno biologico determinato dalla patologia in discussione nella misura del 8%, in accordo con il codice tabellare 213, il quale, per l'RN
discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti, prevede il riconoscimento di un danno biologico fino al 12%.
Le conclusioni sopra riportate, soprattutto quelle esaustivamente argomentate dal secondo CTU,
devono, a parere della Corte, essere condivise, tenendo conto, in particolare, degli esiti della prova testimoniale espletata in primo grado, la quale, come già correttamente ritenuto dal primo giudice, aveva consentito di accertare che , nello svolgimento delle mansioni allegate, CP_1
nelle quali era stato occupato per cinque giorni alla settimana e per 8/10 ore al giorno, aveva spesso operato in spazi limitati e angusti, assumendo posizioni costrette e utilizzando strumenti da lavoro, i quali, oltre a generare vibrazioni trasmesse al corpo intero, arrivavano a pesare anche
30 Kg.
Malgrado, quindi, le frequenti sospensioni dell'attività lavorativa risultanti anche dall'estratto conto previdenziale, il lunghissimo arco temporale nel quale, per oltre 40 anni, l'attuale appellato era stato esposto ai rischi dallo stesso allegati e confermati dai testi induce a ritenere le conclusioni formulate dai due CTU coerenti con i principi elaborati dalla giurisprudenza in
7 materia di nesso causale nelle patologie ad eziologia multifattoriale, anche tenendo conto, sia del fatto che era anche affetto da una stenosi congenita del canale spinale, sia del fatto CP_1
che, sebbene attualmente la patologia della colonna, come anche osservato dal secondo CTU,
presenti una significatività clinica e funzionale di grado lieve-medio, ciò è dovuto principalmente alle terapie mediche e fisiche di cui ha nel tempo fruito, comprese microdiscectomia e CP_1
recalibrage.
Il Collegio, in definitiva, ritiene soddisfatta la prova del nesso eziologico, quanto meno concausale, con la conseguenza che l'appello proposto dall' deve essere rigettato e la Pt_1
sentenza di primo grado, invece, integralmente confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014 e del D.M. 147/22, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore da €. 5.200,01 a €. 26.000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello,
devono essere poste a carico dell'appellante e distratte in favore dei difensori antistatari dell'appellato.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto dall' ; Pt_1
condanna l' al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di Pt_1
giudizio, che liquida in complessivi €. 2.904,50, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate a Pt_1
carico dell' medesimo. Pt_1
8 Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 17 novembre 2025.
L'estensore…………………………………………………………La Presidente
dott. DA Coinu………………………..……………………dott. AR SA RP
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