Articolo 32 del Codice della nautica da diporto
Articolo 26Articolo 27
Versione
15 settembre 2005
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Versione
13 febbraio 2018
Art. 32. Autorizzazione alla navigazione temporanea 1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea e' rilasciata ((, anche in lingua inglese se richiesto,)) previa presentazione dei seguenti documenti:
a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilita' civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;
b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente ((o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attivita', di cui all'articolo 31, comma 2, del presente codice)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229)) .
Entrata in vigore il 13 febbraio 2018
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