TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 2841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2841 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
n. 5585/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5585/25 di R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Alessandra Nogarè
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
premesso
che
- con atto del 9.12.24 ritualmente notificato la Sig.ra ha instaurato il presente Pt_1
procedimento intimando alla Sig.ra lo sfratto per morosità in considerazione CP_1
del mancato pagamento dei canoni di ottobre, novembre e dicembre 2024 e di euro pagina 1 di 4 150 per spese accessorie relativi all'immobile sito in Torino, corso Lombardia n. 125
oggetto del contratto di locazione ad uso abitativo del 28.4.22;
- all'udienza del 17.3.25 l'intimata non è comparsa e parte intimante ha dato atto che,
nel frattempo, era stata sanata la morosità con versamento del 7.3.25 ma non erano state pagate le spese legali;
- con ordinanza del 18.3.25 il G.D. ha disposto la conversione del rito, ha prescritto la mediazione obbligatoria ed ha assegnato termine per il deposito di memorie integrative;
- la ricorrente ha depositato la memoria integrativa del 12.5.25;
- è perdurata la contumacia della resistente;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- la Sig.ra ha intimato lo sfratto lamentando il mancato pagamento di euro 990 Pt_1
dovuti dalla Sig.ra per canoni di ottobre, novembre e dicembre 2024 e di euro CP_1
150 per spese accessorie;
- come riferito all'udienza di sfratto del 17.3.25, la Sig.ra ha corrisposto tali CP_1
importi il 7.3.25 nelle more tra la notificazione della citazione e l'udienza;
- occorre dunque stabilire se il pagamento, avvenuto in sede stragiudiziale, sia riconducibile all'ambito dell'art. 55 l. 392/78 che prevede la sanatoria o in udienza, con versamento degli importi dovuti, degli oneri accessori, degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice, oppure dopo l'udienza con pagina 2 di 4 versamento dei predetti importi entro un termine non superiore a 90 giorni assegnato dal giudice (c.d. “termine di grazia”);
- la risposta è negativa perché la necessità di aggiornare la morosità includendovi gli interessi e, soprattutto, le spese legali non permette di attribuire valenza sanante ad un pagamento anteriore all'udienza che non comprenda tutte le voci prescritte dalla norma, valendo, in proposito, le medesime ragioni che escludono la sanatoria della morosità nel caso in cui, assegnato dal giudice un termine di grazia, entro tale termine non vengano integralmente pagate anche le spese di lite nell'esatto importo stabilito dal giudice;
- per questo motivo si ritiene che il pagamento del 17.3.25 non abbia avuto valenza sanante nonostante il successivo pagamento da parte della resistente, ma solo in data
22.5.25, di un ulteriore importo a titolo di spese e in una misura non fissata dal giudice;
- esclusa l'applicabilità dell'art. 55 l. 392/78, norma di natura eccezionale insuscettibile di applicazione analogica, la fattispecie refluisce nella previsione generale dell'art. 5;
- il mancato pagamento dei tre canoni entro i venti giorni della scadenza integra,
dunque, un inadempimento della conduttrice tale da determinare la risoluzione del contratto;
- la domanda attorea va conseguentemente accolta;
- le spese di lite seguono la soccombenza della Sig.ra CP_1
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri minimi inderogabili di cui al D.M.
147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) nulla per i compensi per il procedimento per convalida di sfratto, che il 22.5.25 sono stati versati, come dichiarato dalla ricorrente che non avanza alcuna ulteriore pretesa a questo titolo pagina 3 di 4 2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 142
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 426
- fase decisionale: euro 426
per complessivi euro 994, oltre ad euro 401,32 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la risoluzione del contratto del 28.4.22 per inadempimento di
[...]
; CP_1
- condanna al rilascio in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'immobile sito in Torino, corso Lombardia n. 125 libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione la data del 30.8.2025;
- condanna al pagamento a favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali che liquida in euro 401,32 per esposti ed euro 994 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino in data 10 giugno 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5585/25 di R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Alessandra Nogarè
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
premesso
che
- con atto del 9.12.24 ritualmente notificato la Sig.ra ha instaurato il presente Pt_1
procedimento intimando alla Sig.ra lo sfratto per morosità in considerazione CP_1
del mancato pagamento dei canoni di ottobre, novembre e dicembre 2024 e di euro pagina 1 di 4 150 per spese accessorie relativi all'immobile sito in Torino, corso Lombardia n. 125
oggetto del contratto di locazione ad uso abitativo del 28.4.22;
- all'udienza del 17.3.25 l'intimata non è comparsa e parte intimante ha dato atto che,
nel frattempo, era stata sanata la morosità con versamento del 7.3.25 ma non erano state pagate le spese legali;
- con ordinanza del 18.3.25 il G.D. ha disposto la conversione del rito, ha prescritto la mediazione obbligatoria ed ha assegnato termine per il deposito di memorie integrative;
- la ricorrente ha depositato la memoria integrativa del 12.5.25;
- è perdurata la contumacia della resistente;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- la Sig.ra ha intimato lo sfratto lamentando il mancato pagamento di euro 990 Pt_1
dovuti dalla Sig.ra per canoni di ottobre, novembre e dicembre 2024 e di euro CP_1
150 per spese accessorie;
- come riferito all'udienza di sfratto del 17.3.25, la Sig.ra ha corrisposto tali CP_1
importi il 7.3.25 nelle more tra la notificazione della citazione e l'udienza;
- occorre dunque stabilire se il pagamento, avvenuto in sede stragiudiziale, sia riconducibile all'ambito dell'art. 55 l. 392/78 che prevede la sanatoria o in udienza, con versamento degli importi dovuti, degli oneri accessori, degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice, oppure dopo l'udienza con pagina 2 di 4 versamento dei predetti importi entro un termine non superiore a 90 giorni assegnato dal giudice (c.d. “termine di grazia”);
- la risposta è negativa perché la necessità di aggiornare la morosità includendovi gli interessi e, soprattutto, le spese legali non permette di attribuire valenza sanante ad un pagamento anteriore all'udienza che non comprenda tutte le voci prescritte dalla norma, valendo, in proposito, le medesime ragioni che escludono la sanatoria della morosità nel caso in cui, assegnato dal giudice un termine di grazia, entro tale termine non vengano integralmente pagate anche le spese di lite nell'esatto importo stabilito dal giudice;
- per questo motivo si ritiene che il pagamento del 17.3.25 non abbia avuto valenza sanante nonostante il successivo pagamento da parte della resistente, ma solo in data
22.5.25, di un ulteriore importo a titolo di spese e in una misura non fissata dal giudice;
- esclusa l'applicabilità dell'art. 55 l. 392/78, norma di natura eccezionale insuscettibile di applicazione analogica, la fattispecie refluisce nella previsione generale dell'art. 5;
- il mancato pagamento dei tre canoni entro i venti giorni della scadenza integra,
dunque, un inadempimento della conduttrice tale da determinare la risoluzione del contratto;
- la domanda attorea va conseguentemente accolta;
- le spese di lite seguono la soccombenza della Sig.ra CP_1
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri minimi inderogabili di cui al D.M.
147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) nulla per i compensi per il procedimento per convalida di sfratto, che il 22.5.25 sono stati versati, come dichiarato dalla ricorrente che non avanza alcuna ulteriore pretesa a questo titolo pagina 3 di 4 2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 142
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 426
- fase decisionale: euro 426
per complessivi euro 994, oltre ad euro 401,32 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la risoluzione del contratto del 28.4.22 per inadempimento di
[...]
; CP_1
- condanna al rilascio in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'immobile sito in Torino, corso Lombardia n. 125 libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione la data del 30.8.2025;
- condanna al pagamento a favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali che liquida in euro 401,32 per esposti ed euro 994 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino in data 10 giugno 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4