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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 19.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.4496/23 R.G. tra nato il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco La Gioia come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
- in persona del Controparte_1 legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Maurizio Tafuro come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento postumi di malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.04.2023 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l CP_1 chiedendone la condanna alla liquidazione delle prestazioni spettatigli in conseguenza delle malattie professionali denunciate il 10.03.2022 (spondiloartrosi ed ipoacusia da rumore), contratte a causa dello svolgimento delle mansioni di pescatore.
A sostegno della domanda esponeva che l'istituto aveva già riconosciuto, in sede amministrativa, la derivazione delle malattie suddette dalla attività lavorativa svolta, attribuendo una percentuale di danno biologico complessivamente pari al 9%.
Lamentava, ciò posto, l'erronea quantificazione della menomazione subita, ritenendola non corrispondente alla reale gravità del danno riportato. Chiedeva quindi condannarsi l' alla CP_1 riliquidazione dell'indennizzo nella misura corrispondente al superiore grado di inabilità accertato, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' resisteva all'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul
1 lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui CP_1 all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per
l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Espletata consulenza tecnica medico-legale, il CTU dott. ha accertato: Persona_1
“Alla luce di quanto esposto il danno acustico riconducibile alla continua esposizione al rumore si quantifica, in via equitativa, nella misura del 10% a decorrere dal settembre del 2024. Il Sig. così come accertato è affetto da Parte_1 una spondiloartrosi. La visita peritale ha rilevato una lieve riduzione della normale mobilità, riconducibile alla degenerazione artrosica associata ad una contrattura dei muscoli paravertebrali e ad una riferita ipoestesia nel territorio di S1 a sinistra.
Tali esiti si quantificano nella misura del 6% come peraltro già accertato. Alla luce di quanto esposto il danno biologico complessivo derivante dalla ipoacusia da rumore e dalla spondiloartrosi si quantifica nella misura del 15% a decorrere dal settembre del 2024” (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 07.03.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta)
Le conclusioni rassegnate dal consulente risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere senz'altro condivise.
Va dunque accertato il diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione dell'indennizzo e la corresponsione della differenza tra quanto già erogatogli sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico complessivamente pari al 9% e quanto dovuto sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico complessivamente pari al 15% con decorrenza dal settembre 2024, con condanna dell' CP_1 resistente al pagamento dell'importo conseguentemente dovuto oltre interessi.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell secondo la regola CP_1 della soccombenza, con distrazione.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara che il ricorrente è affetto da ipoacusia da rumore e da spondiloartrosi, costituenti malattia professionale, che determinano un danno biologico nella misura complessiva del 15% con decorrenza da settembre 2024;
- accerta il diritto della ricorrente ad ottenere la riliquidazione dell'indennizzo e la corresponsione della differenza tra quanto già erogatogli sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico complessivamente pari al 9% e quanto dovutogli sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico complessivamente pari al 15% con decorrenza da settembre 2024;
- condanna l' al pagamento in suo favore dell'importo conseguentemente dovuto, oltre interessi CP_1 nella misura di legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 2.300,00 CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Lecce, 19.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 19.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.4496/23 R.G. tra nato il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco La Gioia come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
- in persona del Controparte_1 legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Maurizio Tafuro come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento postumi di malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.04.2023 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l CP_1 chiedendone la condanna alla liquidazione delle prestazioni spettatigli in conseguenza delle malattie professionali denunciate il 10.03.2022 (spondiloartrosi ed ipoacusia da rumore), contratte a causa dello svolgimento delle mansioni di pescatore.
A sostegno della domanda esponeva che l'istituto aveva già riconosciuto, in sede amministrativa, la derivazione delle malattie suddette dalla attività lavorativa svolta, attribuendo una percentuale di danno biologico complessivamente pari al 9%.
Lamentava, ciò posto, l'erronea quantificazione della menomazione subita, ritenendola non corrispondente alla reale gravità del danno riportato. Chiedeva quindi condannarsi l' alla CP_1 riliquidazione dell'indennizzo nella misura corrispondente al superiore grado di inabilità accertato, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' resisteva all'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul
1 lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui CP_1 all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per
l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Espletata consulenza tecnica medico-legale, il CTU dott. ha accertato: Persona_1
“Alla luce di quanto esposto il danno acustico riconducibile alla continua esposizione al rumore si quantifica, in via equitativa, nella misura del 10% a decorrere dal settembre del 2024. Il Sig. così come accertato è affetto da Parte_1 una spondiloartrosi. La visita peritale ha rilevato una lieve riduzione della normale mobilità, riconducibile alla degenerazione artrosica associata ad una contrattura dei muscoli paravertebrali e ad una riferita ipoestesia nel territorio di S1 a sinistra.
Tali esiti si quantificano nella misura del 6% come peraltro già accertato. Alla luce di quanto esposto il danno biologico complessivo derivante dalla ipoacusia da rumore e dalla spondiloartrosi si quantifica nella misura del 15% a decorrere dal settembre del 2024” (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 07.03.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta)
Le conclusioni rassegnate dal consulente risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere senz'altro condivise.
Va dunque accertato il diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione dell'indennizzo e la corresponsione della differenza tra quanto già erogatogli sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico complessivamente pari al 9% e quanto dovuto sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico complessivamente pari al 15% con decorrenza dal settembre 2024, con condanna dell' CP_1 resistente al pagamento dell'importo conseguentemente dovuto oltre interessi.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell secondo la regola CP_1 della soccombenza, con distrazione.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara che il ricorrente è affetto da ipoacusia da rumore e da spondiloartrosi, costituenti malattia professionale, che determinano un danno biologico nella misura complessiva del 15% con decorrenza da settembre 2024;
- accerta il diritto della ricorrente ad ottenere la riliquidazione dell'indennizzo e la corresponsione della differenza tra quanto già erogatogli sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico complessivamente pari al 9% e quanto dovutogli sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico complessivamente pari al 15% con decorrenza da settembre 2024;
- condanna l' al pagamento in suo favore dell'importo conseguentemente dovuto, oltre interessi CP_1 nella misura di legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 2.300,00 CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Lecce, 19.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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