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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/11/2025, n. 5522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5522 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.10222/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliate in Catania, via G. Simili 63, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. SPADA GIACOMO, che le rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA PIAZZA CP_1 C.F._3
DELLA POSTA 9 PATERNO', presso lo studio dell'avv. SALVATORE ASERO MILAZZO, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
CONVENUTA
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 08/10/2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato il 6.6.2018, e hanno convenuto la sorella Pt_2 Parte_1
chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria dei genitori e CP_1 Controparte_2
previa collazione del bene donatole dai genitori. CP_3
Con comparsa depositata in data 14.9.2018, si è costituita aderendo alla domanda di CP_1 scioglimento della comunione opponendosi tuttavia alla collazione della donazione.
Con sentenza parziale n.5181/2024 dichiarata aperta la successione di e di Controparte_2 [...]
è stata accertata la dispensa da collazione in relazione ai beni oggetto della donazione del CP_3
1 11.10.1993 in favore di CP_1
Con separata ordinanza è stata disposta CTU per procedere alla divisione e la relazione è stata depositata in data 25.9.2025.
All'udienza fissata per l'approvazione del progetto è comparsa soltanto la parte convenuta dichiarando di aderire al progetto di divisione redatto dal CTU. Parte convenuta non è comparsa, né ha trasmesso osservazioni al CTU. Va dichiarato inammissibile il deposito telematico della parte convenuta del
3.10.2025.
All'esito, la causa è stata posta in decisione senza termini.
Nella fattispecie concreta è già stata qualificata giuridicamente la domanda attorea quale domanda di divisione senza che risulti proposta, come già chiarito nella sentenza emessa, alcuna azione di riduzione. Peraltro, è agli atti la dichiarazione di acquiescenza al testamento e la rinuncia di e CP_3
all'azione di riduzione, in uno alla pubblicazione del testamento. Parte_2
All'esito della morte dei genitori, comproprietari della metà indivisa dei beni oggetto di causa, la divisione deve essere operata in maniera unitaria atteso che gli stessi erano comproprietari dei medesimi beni.
In particolare, il padre delle parti è deceduto in data 16.7.2010 ab intestato con apertura della successione legittima in favore della moglie per la quota di 1/3 e delle tre figlie per la quota di 2/3.
La madre delle parti è deceduta successivamente in data 12.12.2017, con apertura della successione legittima per taluni beni non contemplati nel testamento pubblico del 19.4.2010 (redatto prima della morte del marito) con il quale ha legato alla figlia la propria quota dell'appartamento in Pt_2
Paternò via Catanzaro 27, piano primo in C.U. al f.51, part.1284, sub 4 e la quota di 1/4 del terreno e alla figlia la quota di ¼ indiviso del terreno. CP_3
La figlia ha ricevuto dai genitori l'appartamento al secondo piano di Paternò via Catanzaro 25 CP_1 con dispensa da collazione, come già accertato nella sentenza emessa.
Stante il mancato esercizio dell'azione di riduzione per le ragioni già dedotte nella sentenza emessa, occorre procedersi allo scioglimento della comunione esistente tra le parti, secondo le norme della successione legittima e nel rispetto della volontà testamentaria.
Occorre tuttavia chiarire che, trattandosi di scioglimento di comunione, il concetto di riunione fittizia risulta impropriamente utilizzato (anche nella relazione di CTU), tenuto conto che nella fattispecie oggetto di causa, occorre procedere esclusivamente alla divisione dei beni oggetto di causa residuati alla successione legittima in maniera unitaria, tenuto conto che, a seguito della rimessione sul ruolo della causa, e del conferimento dell'incarico al CTU questi ha provveduto alla stima all'attualità dei
2 beni.
Il CTU ha provveduto, come espressamente richiestogli, preliminarmente alla stima e alla redazione del progetto di divisione, a compiere gli accertamenti inerenti la regolarità e la conformità urbanistico e catastale dei beni oggetto di divisione e al vaglio della documentazione urbanistica e catastale versata dalla parte convenuta (visure, titoli, sanatoria, scia, planimetrie e dichiarazioni redatte dai tecnici di parte, certificato di destinazione urbanistica, allegati alla relazione di CTU depositata con tre depositi contenenti i vari allegati alla CTU in data 24/9/25 e in data 25/9/25), senza rilevare profili ostativi, anche a seguito dell'esame della documentazione integrativa da ultimo depositata dalla parte convenuta provvedendo pertanto a stimare i beni e a redigere il progetto di divisione.
Tuttavia, risultano inconferenti tutti i riferimenti contenuti nella relazione di CTU alla riunione fittizia e al computo della legittima, atteso che trattasi di domanda di divisione (non di azione di riduzione).
Ciò chiarito, occorre procedere allo scioglimento della comunione tra le parti che, secondo quanto riferito dal CTU, risulta possibile mediante divisione in natura, con previsione di conguagli (che vanno tuttavia correttamente riconteggiati come sotto), sulla scorta dei valori dei beni stimati dal CTU all'attualità.
Rientrano nella comunione tra le parti, in forza della successione legittima, i seguenti beni:
-garage sito in via Catanzaro, 27 al f.51, part.1284 sub 2 (valore stimato dal CTU €25.112,78);
-½ indiviso abitazione di tipo civile al piano 1 dello stabile sito in via Catanzaro, 25 al f.51, part.1284 sub 4, cat. A2 (valore stimato dal CTU €56.084,23) e quota 2/3 indivisi terrazza di copertura (valore stimato dal CTU €14.955,80).
-½ indiviso fondo agricolo sito in Paternò c.da coltivato ad agrumeto al f. 72 part.lle 307 e CP_4
263 con fabbricato rurale all'interno dello stesso terreno agricolo adibito all'uso magazzino/deposito
C2 al f. 72 part. 308 (valore stimato dal CTU €20.743,03).
Tenuto conto del valore totale dei beni pari ad €116.895,84, il valore della quota di 1/3 ammonta ad
€38.965,28.
Ciò premesso, previo ricalcolo del corretto valore delle quote e dei conguagli (stante gli impropri riferimenti e conteggi alla riunione fittizia utilizzati nella relazione di CTU), sulla scorta della stima all'attualità operata dal CTU, tenuto conto del mancato accordo delle parti sul progetto redatto dal CTU
e della necessità di ridurre al minimo i conguagli nella formazione delle quote in natura, la divisione tra le parti va operata come segue:
-va attribuito a l'immobile di via Catanzaro 25 piano primo, al f.51, part.1284 sub Parte_2
4, cat. A2, tenuto conto che la stessa ha già ricevuto per volontà testamentaria della madre (incontestata
3 non essendo stata proposta alcuna azione di riduzione) la metà del cespite, per un valore di €56.084,23.
-Va attribuito ad il garage di Paternò via Catanzaro 27 al f.51, part.1284 sub 2 con la CP_1 rimanente quota di due terzi indivisi della terrazza di copertura, atteso che la stessa ha già ricevuto per donazione 1/3 indiviso, per un valore di €40.068,58.
-Va attribuito a il terreno di Paternò c.da coltivato ad agrumeto al f. 72 Parte_1 CP_4 part.lle 307 e 263 con fabbricato rurale all'interno dello stesso terreno agricolo adibito all'uso magazzino/deposito C2 al f. 72 part. 308 atteso che alla stessa risulta già assegnata per volontà testamentaria la quota di ¼ indiviso (valore quota indivisa di ¾ del terreno: €31.114,54). La quota di ¼ indiviso di terreno di del valore di €10.371,41, va assegnata a , al Parte_2 Parte_1 fine di eguagliare le quote tra condividenti e ridurre il conguaglio in denaro dovuto da quest'ultima alal sorella CP_3
All'esito dei conteggi, avuto riguardo al valore astratto della quota pari ad €38.965,28, e al valore dei beni assegnati a ciascuna quota, spetta a un conguaglio di €1.103,30 a carico di Parte_1 [...]
e di €6.747,43 a carico di . CP_1 Parte_2
Le spese di lite, trattandosi di domanda di divisione, restano a carico della massa anche in ordine alla vaglio della dispensa da collazione operato nella sentenza già emessa, rientrante nella domanda di divisione e sono liquidate come in dispositivo ex d.m. 55/14 e succ. modif. sulla scorta dei parametri dello scaglione di valore di riferimento, ridotti ai minimi, tenuto conto dell'esito del giudizio in rapporto alle difese delle parti e dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta. Pone le spese di
CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: dispone lo scioglimento della comunione tra le parti e per l'effetto: attribuisce a l'immobile di via Catanzaro, 25 piano primo, al f.51, part.1284 sub 4, Parte_2 attribuisce ad l'immobile di Paternò via Catanzaro 27 al f.51, part.1284 sub 2 e la CP_1 quota di due terzi indivisi della terrazza di copertura;
attribuisce a il terreno di Paternò c.da in CT al f. 72 part.lle 307 e 263 con Parte_1 CP_4 fabbricato rurale in CU al f. 72 part. 308, e condanna al pagamento, in favore di CP_1 [...]
, del conguaglio di €1.103,30, oltre interessi legali dalla domanda e al Pt_1 Parte_2 pagamento, in favore di , del conguaglio di €6.747,43, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda;
4 pone le spese di lite a carico della massa, che si liquidano per la parte attrice in €7.052,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge e per parte convenuta, in €7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge.
Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 13/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliate in Catania, via G. Simili 63, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. SPADA GIACOMO, che le rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA PIAZZA CP_1 C.F._3
DELLA POSTA 9 PATERNO', presso lo studio dell'avv. SALVATORE ASERO MILAZZO, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
CONVENUTA
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 08/10/2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato il 6.6.2018, e hanno convenuto la sorella Pt_2 Parte_1
chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria dei genitori e CP_1 Controparte_2
previa collazione del bene donatole dai genitori. CP_3
Con comparsa depositata in data 14.9.2018, si è costituita aderendo alla domanda di CP_1 scioglimento della comunione opponendosi tuttavia alla collazione della donazione.
Con sentenza parziale n.5181/2024 dichiarata aperta la successione di e di Controparte_2 [...]
è stata accertata la dispensa da collazione in relazione ai beni oggetto della donazione del CP_3
1 11.10.1993 in favore di CP_1
Con separata ordinanza è stata disposta CTU per procedere alla divisione e la relazione è stata depositata in data 25.9.2025.
All'udienza fissata per l'approvazione del progetto è comparsa soltanto la parte convenuta dichiarando di aderire al progetto di divisione redatto dal CTU. Parte convenuta non è comparsa, né ha trasmesso osservazioni al CTU. Va dichiarato inammissibile il deposito telematico della parte convenuta del
3.10.2025.
All'esito, la causa è stata posta in decisione senza termini.
Nella fattispecie concreta è già stata qualificata giuridicamente la domanda attorea quale domanda di divisione senza che risulti proposta, come già chiarito nella sentenza emessa, alcuna azione di riduzione. Peraltro, è agli atti la dichiarazione di acquiescenza al testamento e la rinuncia di e CP_3
all'azione di riduzione, in uno alla pubblicazione del testamento. Parte_2
All'esito della morte dei genitori, comproprietari della metà indivisa dei beni oggetto di causa, la divisione deve essere operata in maniera unitaria atteso che gli stessi erano comproprietari dei medesimi beni.
In particolare, il padre delle parti è deceduto in data 16.7.2010 ab intestato con apertura della successione legittima in favore della moglie per la quota di 1/3 e delle tre figlie per la quota di 2/3.
La madre delle parti è deceduta successivamente in data 12.12.2017, con apertura della successione legittima per taluni beni non contemplati nel testamento pubblico del 19.4.2010 (redatto prima della morte del marito) con il quale ha legato alla figlia la propria quota dell'appartamento in Pt_2
Paternò via Catanzaro 27, piano primo in C.U. al f.51, part.1284, sub 4 e la quota di 1/4 del terreno e alla figlia la quota di ¼ indiviso del terreno. CP_3
La figlia ha ricevuto dai genitori l'appartamento al secondo piano di Paternò via Catanzaro 25 CP_1 con dispensa da collazione, come già accertato nella sentenza emessa.
Stante il mancato esercizio dell'azione di riduzione per le ragioni già dedotte nella sentenza emessa, occorre procedersi allo scioglimento della comunione esistente tra le parti, secondo le norme della successione legittima e nel rispetto della volontà testamentaria.
Occorre tuttavia chiarire che, trattandosi di scioglimento di comunione, il concetto di riunione fittizia risulta impropriamente utilizzato (anche nella relazione di CTU), tenuto conto che nella fattispecie oggetto di causa, occorre procedere esclusivamente alla divisione dei beni oggetto di causa residuati alla successione legittima in maniera unitaria, tenuto conto che, a seguito della rimessione sul ruolo della causa, e del conferimento dell'incarico al CTU questi ha provveduto alla stima all'attualità dei
2 beni.
Il CTU ha provveduto, come espressamente richiestogli, preliminarmente alla stima e alla redazione del progetto di divisione, a compiere gli accertamenti inerenti la regolarità e la conformità urbanistico e catastale dei beni oggetto di divisione e al vaglio della documentazione urbanistica e catastale versata dalla parte convenuta (visure, titoli, sanatoria, scia, planimetrie e dichiarazioni redatte dai tecnici di parte, certificato di destinazione urbanistica, allegati alla relazione di CTU depositata con tre depositi contenenti i vari allegati alla CTU in data 24/9/25 e in data 25/9/25), senza rilevare profili ostativi, anche a seguito dell'esame della documentazione integrativa da ultimo depositata dalla parte convenuta provvedendo pertanto a stimare i beni e a redigere il progetto di divisione.
Tuttavia, risultano inconferenti tutti i riferimenti contenuti nella relazione di CTU alla riunione fittizia e al computo della legittima, atteso che trattasi di domanda di divisione (non di azione di riduzione).
Ciò chiarito, occorre procedere allo scioglimento della comunione tra le parti che, secondo quanto riferito dal CTU, risulta possibile mediante divisione in natura, con previsione di conguagli (che vanno tuttavia correttamente riconteggiati come sotto), sulla scorta dei valori dei beni stimati dal CTU all'attualità.
Rientrano nella comunione tra le parti, in forza della successione legittima, i seguenti beni:
-garage sito in via Catanzaro, 27 al f.51, part.1284 sub 2 (valore stimato dal CTU €25.112,78);
-½ indiviso abitazione di tipo civile al piano 1 dello stabile sito in via Catanzaro, 25 al f.51, part.1284 sub 4, cat. A2 (valore stimato dal CTU €56.084,23) e quota 2/3 indivisi terrazza di copertura (valore stimato dal CTU €14.955,80).
-½ indiviso fondo agricolo sito in Paternò c.da coltivato ad agrumeto al f. 72 part.lle 307 e CP_4
263 con fabbricato rurale all'interno dello stesso terreno agricolo adibito all'uso magazzino/deposito
C2 al f. 72 part. 308 (valore stimato dal CTU €20.743,03).
Tenuto conto del valore totale dei beni pari ad €116.895,84, il valore della quota di 1/3 ammonta ad
€38.965,28.
Ciò premesso, previo ricalcolo del corretto valore delle quote e dei conguagli (stante gli impropri riferimenti e conteggi alla riunione fittizia utilizzati nella relazione di CTU), sulla scorta della stima all'attualità operata dal CTU, tenuto conto del mancato accordo delle parti sul progetto redatto dal CTU
e della necessità di ridurre al minimo i conguagli nella formazione delle quote in natura, la divisione tra le parti va operata come segue:
-va attribuito a l'immobile di via Catanzaro 25 piano primo, al f.51, part.1284 sub Parte_2
4, cat. A2, tenuto conto che la stessa ha già ricevuto per volontà testamentaria della madre (incontestata
3 non essendo stata proposta alcuna azione di riduzione) la metà del cespite, per un valore di €56.084,23.
-Va attribuito ad il garage di Paternò via Catanzaro 27 al f.51, part.1284 sub 2 con la CP_1 rimanente quota di due terzi indivisi della terrazza di copertura, atteso che la stessa ha già ricevuto per donazione 1/3 indiviso, per un valore di €40.068,58.
-Va attribuito a il terreno di Paternò c.da coltivato ad agrumeto al f. 72 Parte_1 CP_4 part.lle 307 e 263 con fabbricato rurale all'interno dello stesso terreno agricolo adibito all'uso magazzino/deposito C2 al f. 72 part. 308 atteso che alla stessa risulta già assegnata per volontà testamentaria la quota di ¼ indiviso (valore quota indivisa di ¾ del terreno: €31.114,54). La quota di ¼ indiviso di terreno di del valore di €10.371,41, va assegnata a , al Parte_2 Parte_1 fine di eguagliare le quote tra condividenti e ridurre il conguaglio in denaro dovuto da quest'ultima alal sorella CP_3
All'esito dei conteggi, avuto riguardo al valore astratto della quota pari ad €38.965,28, e al valore dei beni assegnati a ciascuna quota, spetta a un conguaglio di €1.103,30 a carico di Parte_1 [...]
e di €6.747,43 a carico di . CP_1 Parte_2
Le spese di lite, trattandosi di domanda di divisione, restano a carico della massa anche in ordine alla vaglio della dispensa da collazione operato nella sentenza già emessa, rientrante nella domanda di divisione e sono liquidate come in dispositivo ex d.m. 55/14 e succ. modif. sulla scorta dei parametri dello scaglione di valore di riferimento, ridotti ai minimi, tenuto conto dell'esito del giudizio in rapporto alle difese delle parti e dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta. Pone le spese di
CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: dispone lo scioglimento della comunione tra le parti e per l'effetto: attribuisce a l'immobile di via Catanzaro, 25 piano primo, al f.51, part.1284 sub 4, Parte_2 attribuisce ad l'immobile di Paternò via Catanzaro 27 al f.51, part.1284 sub 2 e la CP_1 quota di due terzi indivisi della terrazza di copertura;
attribuisce a il terreno di Paternò c.da in CT al f. 72 part.lle 307 e 263 con Parte_1 CP_4 fabbricato rurale in CU al f. 72 part. 308, e condanna al pagamento, in favore di CP_1 [...]
, del conguaglio di €1.103,30, oltre interessi legali dalla domanda e al Pt_1 Parte_2 pagamento, in favore di , del conguaglio di €6.747,43, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda;
4 pone le spese di lite a carico della massa, che si liquidano per la parte attrice in €7.052,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge e per parte convenuta, in €7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge.
Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 13/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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