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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/12/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati
dott. RI MP Presidente
dott.ssa EL SA Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 140/2022 R.G.
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...]d'Orlando (ME), Parte_1
via Cordovena n. 54, c.f. , elettivamente domiciliato in C.F._1
Barcellona P.G., Via Roma n. 208, presso lo studio dell'avv. Sergio Russo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Trazzera Marina n. 431 /B, c.f. , elettivamente domiciliata in C.F._2
Sant'Agata di Militello (ME) C.da Monaci n. 1 “Residence Albanova 2”, presso lo studio dell'avv. Nunziatina Castrovinci, che l a rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio con in Parte_1 Parte_2 data 15.9.2004 - trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Capo
d'Orlando, atto n. 35, p. II, s. A, anno 2004 - che dalla loro unione era nato il figlio in data 21.11.2007, che tra le parti era intervenuta la separazione personale a Per_1 seguito della convenzione di negoziazione assistita autorizzata dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Patti nel procedimento n. 23/2015 R.R.V.G. e che da allora la separazione tra i coniugi si era protratta ininterrottamente in quanto la comunione materiale e spirituale era definitivamente cessata, ha chiesto all'adìto
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi meglio indicate in ricorso.
, costituitasi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda di Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ha chiesto l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione privilegiata presso di lei, la corresponsione a carico del ricorrente dell'assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura mensile di € 400,00, la partecipazione alle spese straordinarie nella quota del 50 %, oltre l'assegno divorzile nella misura mensile di € 300,00.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in data 18.8.2022, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione tra le parti, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza ed ha rimesso il fascicolo al
Giudice istruttore previa integrazione delle memorie difensive.
Con sentenza n. 201/23, allegata in atti, è stata disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa sul ruolo per l'esame delle ulteriori domande.
Successivamente le parti hanno dichiarato avere raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio.
Si dà atto che con riferimento al provvedimento richiesto dal P.M. presso il
Tribunale per i Minorenni di Messina, relativamente alla limitazione della
2 responsabilità genitoriale e affidamento ai servizi sociali del minore, è cessata la materia del contendere avendo il figlio raggiunto la maggiore età nelle more Per_1 del giudizio.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che le condizioni concordate tra le parti - per come indicate nella scrittura privata sottoscritta il 29.11.2025 e depositata il 2.12.2025
- non si pongono in contrasto né le norme imperative né con gli interessi della prole, pertanto le stesse le stesse possono essere recepite ai fini della decisione.
Le spese del giudizio, incluse quelle del sub-procedimento, sono interamente compensate tra le parti avendo quest'ultime raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
P.Q.M
.
Il Tribunale, in composizione Collegiale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 140/22 R.G. così provvede:
1. dispone che il rapporto di divorzio sia regolato secondo le condizioni concordate e indicate nella scrittura privata sottoscritta dalle parti il
29.11.2025 e depositata il 2.12.2025;
2. compensa le spese di lite tra le parti, incluse quelle del sub- procedimento.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 9.12.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
EL SA RI MP
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati
dott. RI MP Presidente
dott.ssa EL SA Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 140/2022 R.G.
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...]d'Orlando (ME), Parte_1
via Cordovena n. 54, c.f. , elettivamente domiciliato in C.F._1
Barcellona P.G., Via Roma n. 208, presso lo studio dell'avv. Sergio Russo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Trazzera Marina n. 431 /B, c.f. , elettivamente domiciliata in C.F._2
Sant'Agata di Militello (ME) C.da Monaci n. 1 “Residence Albanova 2”, presso lo studio dell'avv. Nunziatina Castrovinci, che l a rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio con in Parte_1 Parte_2 data 15.9.2004 - trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Capo
d'Orlando, atto n. 35, p. II, s. A, anno 2004 - che dalla loro unione era nato il figlio in data 21.11.2007, che tra le parti era intervenuta la separazione personale a Per_1 seguito della convenzione di negoziazione assistita autorizzata dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Patti nel procedimento n. 23/2015 R.R.V.G. e che da allora la separazione tra i coniugi si era protratta ininterrottamente in quanto la comunione materiale e spirituale era definitivamente cessata, ha chiesto all'adìto
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi meglio indicate in ricorso.
, costituitasi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda di Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ha chiesto l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione privilegiata presso di lei, la corresponsione a carico del ricorrente dell'assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura mensile di € 400,00, la partecipazione alle spese straordinarie nella quota del 50 %, oltre l'assegno divorzile nella misura mensile di € 300,00.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in data 18.8.2022, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione tra le parti, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza ed ha rimesso il fascicolo al
Giudice istruttore previa integrazione delle memorie difensive.
Con sentenza n. 201/23, allegata in atti, è stata disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa sul ruolo per l'esame delle ulteriori domande.
Successivamente le parti hanno dichiarato avere raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio.
Si dà atto che con riferimento al provvedimento richiesto dal P.M. presso il
Tribunale per i Minorenni di Messina, relativamente alla limitazione della
2 responsabilità genitoriale e affidamento ai servizi sociali del minore, è cessata la materia del contendere avendo il figlio raggiunto la maggiore età nelle more Per_1 del giudizio.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che le condizioni concordate tra le parti - per come indicate nella scrittura privata sottoscritta il 29.11.2025 e depositata il 2.12.2025
- non si pongono in contrasto né le norme imperative né con gli interessi della prole, pertanto le stesse le stesse possono essere recepite ai fini della decisione.
Le spese del giudizio, incluse quelle del sub-procedimento, sono interamente compensate tra le parti avendo quest'ultime raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
P.Q.M
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Il Tribunale, in composizione Collegiale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 140/22 R.G. così provvede:
1. dispone che il rapporto di divorzio sia regolato secondo le condizioni concordate e indicate nella scrittura privata sottoscritta dalle parti il
29.11.2025 e depositata il 2.12.2025;
2. compensa le spese di lite tra le parti, incluse quelle del sub- procedimento.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 9.12.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
EL SA RI MP
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