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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/06/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 273/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 273/2025 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARTINELLI FRANCESCO e dell'Avv. DEL NISTA FEDERICA
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SMAREGLIA ALICE MARIA e dell'avv. MALORGIO ELISA
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede con ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio concordatario contratto a Livorno in data Per 19.08.2016 con il signor e la nascita della figlia il Controparte_1
16/11/2019, rilevando la separazione intervenuta tra i coniugi con Sentenza del
Tribunale di Livorno n.796/2024 del 24.6.2024 RG n. 2888/2023), consensualmente convenute le condizioni accessorie all'esito dell'udienza di comparizione nel procedimento contenzioso introdotto dalla signora Pt_1 ed evidenziando l'idoneità delle condizioni illo tempore stabilite agli interessi sia delle parti che della figlia minore, con ricorso depositato in data 3.2.2025 e poi ritualmente notificato la signora evocava in causa Parte_1 per sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio alle medesime condizioni già stabilite nella sentenza di separazione.
1 Si costituiva in causa il signor dichiarando di non opporsi Controparte_1 alla pronuncia di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni già stabilite nella sentenza di separazione, e di voler aderire dunque alle conclusioni rassegnate nel ricorso dalla signora
Pt_1
Comparse all'udienza del 3.6.2025 le parti davano quindi atto della volontà di non volersi riconciliare a seguito della separazione e della mancata ripresa della convivenza coniugale. I procuratori concludevano concordemente come da rispettivi atti chiedendo la pronuncia di divorzio alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, così come riportate nelle conclusioni del ricorso depositato dalla signora Pt_1
La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
Va innanzitutto osservato che ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B della legge 01.12.1970 n. 898 come modificati dalla Legge 74/87, essendo trascorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Giudie Relatore nella procedura di separazione personale (il 21.2.2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente non essendo stata eccepita da alcuno di essi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita avendo le parti manifestato negli atti di causa e con le conclusioni rassegnate di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto nel processo.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 3.6.2025 possono essere accolte, rispondendo le stesse agli interessi delle stesse, nonché Per_ agli interessi della figlia minore , così come emerso in atti. Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Livorno in data 19.08.2016 tra il signor e e trascritto nel Controparte_1 Parte_1
Registro degli Atti di matrimonio di Livorno - n. 96 parte 2 serie A anno 2015);
2 2) dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i Persona_2 Per genitori;
1* settimana: starà col padre il martedì, dall'uscita dall'asilo con cena e pernotto provvedendo il signor ad accompagnare la figlia a CP_1 Per scuola il mercoledì mattina;
inoltre, starà col padre il giovedì pomeriggio Per_ dall'uscita da scuola fino alle 20:45, con cena;
inoltre il signor terrà CP_1 il fine settimana, dal sabato mattina alle 18:00 della domenica, con pernotto;
2* Per settimana: starà col padre il martedì e il giovedì dall'uscita dall'asilo, con cena e pernotto, provvedendo il signor ad accompagnare la figlia a CP_1 scuola il mercoledì mattina e il venerdì mattina;
Le festività principali saranno Per_ trascorse da in modo alternato con i due genitori;
sin da ora si stabilisce che, salvo diverse esigenze legate ai turni di lavoro che saranno Pasquetta con la madre;
Durante il periodo estivo, se la bimba andrà al campo estivo, le parti seguiranno lo schema già indicato per il periodo scolastico;
ciascun genitore potrà trascorrere due settimane, anche non consecutive, con la figlia, da definire tra le parti entro il mese di giugno;
ove la bambina non andasse al campo estivo, sarà tenuta, secondo i giorni già stabiliti, la mattina dalla madre, ed il pomeriggio dal padre, salvi migliori accordi che le parti potranno prendere in base alle proprie esigenze lavorative nonché agli impegni ludico e/o sportivi della bimba;
3) dispone che l'assegno unico sarà corrisposto alle parti al 50%; Per_
4) dispone che il signor contribuirà al mantenimento ordinario di CP_1 corrispondendo alla signora mediante bonifico entro il giorno 25 del Pt_1 mese, l'importo di euro 200,00, ciò con decorrenza dal mese di marzo;
somma rivalutabile annualmente secondo ISTAT;
5) Dispone che le spese straordinarie saranno divise al 50% tra le parti e dovranno concordarsi previamente e documentarsi successivamente e saranno individuate (salvo quanto alla mensa scolastica) secondo il protocollo CNF in vigore;
in ogni caso, le parti divideranno al 50% le spese mensili necessarie per la retta dell'asilo privato frequentato dalla bambina, oltre la spesa per il campo estivo;
nei mesi di giugno e di ottobre, a titolo di contributo al cambio stagione, il signor corrisponderà inoltre, unitamente al mantenimento, gli CP_1 ulteriori importi di euro, rispettivamente, 75,00 e 100,00;
6) spese e competenze di cause compensate tra le parti.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 4.6.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 273/2025 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARTINELLI FRANCESCO e dell'Avv. DEL NISTA FEDERICA
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SMAREGLIA ALICE MARIA e dell'avv. MALORGIO ELISA
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede con ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio concordatario contratto a Livorno in data Per 19.08.2016 con il signor e la nascita della figlia il Controparte_1
16/11/2019, rilevando la separazione intervenuta tra i coniugi con Sentenza del
Tribunale di Livorno n.796/2024 del 24.6.2024 RG n. 2888/2023), consensualmente convenute le condizioni accessorie all'esito dell'udienza di comparizione nel procedimento contenzioso introdotto dalla signora Pt_1 ed evidenziando l'idoneità delle condizioni illo tempore stabilite agli interessi sia delle parti che della figlia minore, con ricorso depositato in data 3.2.2025 e poi ritualmente notificato la signora evocava in causa Parte_1 per sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio alle medesime condizioni già stabilite nella sentenza di separazione.
1 Si costituiva in causa il signor dichiarando di non opporsi Controparte_1 alla pronuncia di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni già stabilite nella sentenza di separazione, e di voler aderire dunque alle conclusioni rassegnate nel ricorso dalla signora
Pt_1
Comparse all'udienza del 3.6.2025 le parti davano quindi atto della volontà di non volersi riconciliare a seguito della separazione e della mancata ripresa della convivenza coniugale. I procuratori concludevano concordemente come da rispettivi atti chiedendo la pronuncia di divorzio alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, così come riportate nelle conclusioni del ricorso depositato dalla signora Pt_1
La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
Va innanzitutto osservato che ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B della legge 01.12.1970 n. 898 come modificati dalla Legge 74/87, essendo trascorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Giudie Relatore nella procedura di separazione personale (il 21.2.2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente non essendo stata eccepita da alcuno di essi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita avendo le parti manifestato negli atti di causa e con le conclusioni rassegnate di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto nel processo.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 3.6.2025 possono essere accolte, rispondendo le stesse agli interessi delle stesse, nonché Per_ agli interessi della figlia minore , così come emerso in atti. Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Livorno in data 19.08.2016 tra il signor e e trascritto nel Controparte_1 Parte_1
Registro degli Atti di matrimonio di Livorno - n. 96 parte 2 serie A anno 2015);
2 2) dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i Persona_2 Per genitori;
1* settimana: starà col padre il martedì, dall'uscita dall'asilo con cena e pernotto provvedendo il signor ad accompagnare la figlia a CP_1 Per scuola il mercoledì mattina;
inoltre, starà col padre il giovedì pomeriggio Per_ dall'uscita da scuola fino alle 20:45, con cena;
inoltre il signor terrà CP_1 il fine settimana, dal sabato mattina alle 18:00 della domenica, con pernotto;
2* Per settimana: starà col padre il martedì e il giovedì dall'uscita dall'asilo, con cena e pernotto, provvedendo il signor ad accompagnare la figlia a CP_1 scuola il mercoledì mattina e il venerdì mattina;
Le festività principali saranno Per_ trascorse da in modo alternato con i due genitori;
sin da ora si stabilisce che, salvo diverse esigenze legate ai turni di lavoro che saranno Pasquetta con la madre;
Durante il periodo estivo, se la bimba andrà al campo estivo, le parti seguiranno lo schema già indicato per il periodo scolastico;
ciascun genitore potrà trascorrere due settimane, anche non consecutive, con la figlia, da definire tra le parti entro il mese di giugno;
ove la bambina non andasse al campo estivo, sarà tenuta, secondo i giorni già stabiliti, la mattina dalla madre, ed il pomeriggio dal padre, salvi migliori accordi che le parti potranno prendere in base alle proprie esigenze lavorative nonché agli impegni ludico e/o sportivi della bimba;
3) dispone che l'assegno unico sarà corrisposto alle parti al 50%; Per_
4) dispone che il signor contribuirà al mantenimento ordinario di CP_1 corrispondendo alla signora mediante bonifico entro il giorno 25 del Pt_1 mese, l'importo di euro 200,00, ciò con decorrenza dal mese di marzo;
somma rivalutabile annualmente secondo ISTAT;
5) Dispone che le spese straordinarie saranno divise al 50% tra le parti e dovranno concordarsi previamente e documentarsi successivamente e saranno individuate (salvo quanto alla mensa scolastica) secondo il protocollo CNF in vigore;
in ogni caso, le parti divideranno al 50% le spese mensili necessarie per la retta dell'asilo privato frequentato dalla bambina, oltre la spesa per il campo estivo;
nei mesi di giugno e di ottobre, a titolo di contributo al cambio stagione, il signor corrisponderà inoltre, unitamente al mantenimento, gli CP_1 ulteriori importi di euro, rispettivamente, 75,00 e 100,00;
6) spese e competenze di cause compensate tra le parti.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 4.6.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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