TAR
Sentenza breve 9 marzo 2026
Sentenza breve 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 09/03/2026, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01520/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 09/03/2026
N. 00343 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01520/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 1520 del 2025, proposto da RA ED HE AB, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
il Prefetto pro tempore di Brescia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento N. 01520/2025 REG.RIC.
dell'illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello Immigrazione di Brescia sulla domanda di rilascio del nulla osta per lo svolgimento del lavoro subordinato in conversione da stagionale Codice Pratica:BS2210495335 del 26.03.2025,
e per la condanna dell'Amministrazione resistente a provvedere alla conclusione del procedimento adottando un provvedimento scritto entro un termine certo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Prefetto di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il pres. cons. Angelo
GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Ritenuto e considerato: che RA ED HE AB nel ricorso introduttivo aveva rappresentato di essere titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, rilasciato dalla
Questura di Brescia con scadenza al 2 aprile 2025, e di aver presentato il precedente
26 marzo allo Sportello Unico di Brescia la domanda di rilascio del nulla osta per la conversione del suo permesso ai sensi dell'art 24, X comma, del d. lgs. 25 luglio 1998,
n. d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; che, nel corso del procedimento l'Amministrazione ha comunicato in data 22.10.2025 il preavviso di rigetto e il ricorrente ha integrato la documentazione richiesta, ma nel momento della presentazione del ricorso de quo il procedimento non era ancora definito; che nel ricorso si era rappresentato come l'art. 22, V comma, del d. lgs. citato fissa un termine di sessanta giorni dalla richiesta per il rilascio del nulla osta ed il successivo comma 5.01 stabilisce che il nulla osta è rilasciato in ogni caso “qualora, nel termine N. 01520/2025 REG.RIC.
indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo”; che, in ogni caso, anche a voler ritenere applicabile, vertendosi in materia di immigrazione nell'ipotesi del nulla osta rilasciato per la conversione d'un permesso stagionale, il termine di centottanta giorni per la durata del procedimento, con decorrenza dal momento in cui lo Sportello Unico Immigrazione di Brescia riceve telematicamente l'istanza, il termine per la conclusione del procedimento sarebbe scaduto il giorno 26 settembre 2025; che, successivamente, l'Amministrazione resistente ha comunicato che “il 24.12.2025 lo Sportello Unico per l'Immigrazione …
a seguito dell'emissione del parere positivo dell'Ispettorato territoriale del Lavoro espresso in data 15.12.2025, ha provveduto a convocare il Ricorrente per il
12.01.2025, unitamente al datore di lavoro, per la definizione del procedimento e l'inoltro della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro”; che nel corso della camera di consiglio dello scorso 11 febbraio il difensore di parte ricorrente ha riconosciuto che è cessata la materia del contendere, ed ha chiesto la liquidazione delle spese di lite in proprio favore, quale antistatario, secondo la regola della soccombenza virtuale; che prima di definire la controversia, si è provveduto a disporre la regolarizzazione della procura alle liti; che le spese di giudizio, compensate per un terzo, seguono per il residuo la competenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessata materia del contendere. N. 01520/2025 REG.RIC.
Compensa le spese di giudizio per un terzo e condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione del residuo, che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge e spese generali 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 25 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo GA, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 09/03/2026
N. 00343 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01520/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 1520 del 2025, proposto da RA ED HE AB, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
il Prefetto pro tempore di Brescia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento N. 01520/2025 REG.RIC.
dell'illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello Immigrazione di Brescia sulla domanda di rilascio del nulla osta per lo svolgimento del lavoro subordinato in conversione da stagionale Codice Pratica:BS2210495335 del 26.03.2025,
e per la condanna dell'Amministrazione resistente a provvedere alla conclusione del procedimento adottando un provvedimento scritto entro un termine certo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Prefetto di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il pres. cons. Angelo
GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Ritenuto e considerato: che RA ED HE AB nel ricorso introduttivo aveva rappresentato di essere titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, rilasciato dalla
Questura di Brescia con scadenza al 2 aprile 2025, e di aver presentato il precedente
26 marzo allo Sportello Unico di Brescia la domanda di rilascio del nulla osta per la conversione del suo permesso ai sensi dell'art 24, X comma, del d. lgs. 25 luglio 1998,
n. d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; che, nel corso del procedimento l'Amministrazione ha comunicato in data 22.10.2025 il preavviso di rigetto e il ricorrente ha integrato la documentazione richiesta, ma nel momento della presentazione del ricorso de quo il procedimento non era ancora definito; che nel ricorso si era rappresentato come l'art. 22, V comma, del d. lgs. citato fissa un termine di sessanta giorni dalla richiesta per il rilascio del nulla osta ed il successivo comma 5.01 stabilisce che il nulla osta è rilasciato in ogni caso “qualora, nel termine N. 01520/2025 REG.RIC.
indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo”; che, in ogni caso, anche a voler ritenere applicabile, vertendosi in materia di immigrazione nell'ipotesi del nulla osta rilasciato per la conversione d'un permesso stagionale, il termine di centottanta giorni per la durata del procedimento, con decorrenza dal momento in cui lo Sportello Unico Immigrazione di Brescia riceve telematicamente l'istanza, il termine per la conclusione del procedimento sarebbe scaduto il giorno 26 settembre 2025; che, successivamente, l'Amministrazione resistente ha comunicato che “il 24.12.2025 lo Sportello Unico per l'Immigrazione …
a seguito dell'emissione del parere positivo dell'Ispettorato territoriale del Lavoro espresso in data 15.12.2025, ha provveduto a convocare il Ricorrente per il
12.01.2025, unitamente al datore di lavoro, per la definizione del procedimento e l'inoltro della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro”; che nel corso della camera di consiglio dello scorso 11 febbraio il difensore di parte ricorrente ha riconosciuto che è cessata la materia del contendere, ed ha chiesto la liquidazione delle spese di lite in proprio favore, quale antistatario, secondo la regola della soccombenza virtuale; che prima di definire la controversia, si è provveduto a disporre la regolarizzazione della procura alle liti; che le spese di giudizio, compensate per un terzo, seguono per il residuo la competenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessata materia del contendere. N. 01520/2025 REG.RIC.
Compensa le spese di giudizio per un terzo e condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione del residuo, che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge e spese generali 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 25 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo GA, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO