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Sentenza 24 agosto 2025
Sentenza 24 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/08/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 250/2021 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 18 giugno 2025, promossa in questo grado
DA
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro – tempore ( P. Parte_1
IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Barracco del Foro di MA, P.IVA_1 giusta procura in atti, elettivamente domiciliata nello studio professionale del suo procuratore sito in Mazara del Vallo (TP) Via G. Meli n. 8
APPELLANTE
C O N T R O
in persona del pro tempore (cod. fisc. Controparte_1 CP_2
, nonché del Vallo, in persona del legale P.IVA_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in Palermo, via M. Stabile, n. 182, domiciliano ex lege
APPELLATI 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per gli appellati: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 5/1/2021, il Tribunale di MA, decidendo sull'opposizione ad ingiunzione proposta dall nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Parte_3
Trasporti- Capitaneria Di Porto di Mazara Del Vallo, rigettava il ricorso e condannava la ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite liquidate pari a Euro 1.000,00. Parte_3
Esponeva il primo giudice che parte ricorrente aveva impugnato l'ordinanza ingiunzione n.
78/2019 del 18.12.2019, unitamente al provvedimento nr. 18/2019 del 18.12.2019 di assegnazione punti per infrazioni gravi al Titolare della Licenza di pesca, emessi dalla di Mazara del Vallo e notificatigli a mezzo pec in data 20.12.2019. Controparte_3
Più specificatamente, lamentata la divergenza tra quanto contestato con il verbale n. 114/2019
e quanto riportato nell'ordinanza ingiunzione, invocava l'applicazione dei principi e criteri dettati con circolare esplicativa della stessa , trasmessa via pec in data Controparte_3
28.10.2019.
Rilevava che l'ordinanza impugnata discendeva dall'applicazione delle norme succedutesi nel tempo e che avevano visto un sistema di regolamentazione più favorevole al trasgressore: infatti, mentre il d.m. 20 luglio 2018, al comma 4 del suo articolo 4 prevedeva che le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuavano la pesca dei gamberi in profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuavano l interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, la successiva circolare n. 15786 datata 11.10.2019 aveva previsto che “ in relazione alle fattispecie derogatorie, si ravvisa che il computo e l' accertamento delle giornate di recupero unicamente relative alle misure tecniche vengano eseguiti su base annuale (dal primo gennaio al 31 dicembre, inclusi) applicando il criterio di compensazione tra i vari periodi di pesca e di sosta in porto ( ) ”.
Mentre il decreto ministeriale prevedeva un computo per ogni campagna di pesca, imponendo che per sabato, domenica e festivi compresi in ogni campagna di pesca corrispondesse un equivalente periodo di interruzione tecnica, la successiva circolare aveva previsto che siffatta verifica venisse effettuata su base annuale e, quindi, computando tutte le giornate di sabato, domenica e festivi compresi nella campagne di pesca eseguite durante l' intero arco dell' anno, con i periodi di interruzione tecnica posti in essere nel medesimo periodo annuale. 4
Pertanto era scaturita la contestazione della violazione della norma, limitatamente ad una sola giornata. piuttosto che a due giornate, per come precedentemente risultato applicando il d.m.
20 luglio 2018.
Occorreva tuttavia verificare l applicabilità del disposto di cui al d.m. 13128 del 30.12.2019, emanato successivamente all' emissione dell' ordinanza ingiunzione e disciplinante l'annualità 2020.
Mentre il comma 4 dell' art. 4 del d.m. 20 luglio 2018 prevedeva l' interruzione tecnica in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l armatore era tenuto a comunicare alla del di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed CP_3 CP_3
a consegnare i relativi documenti di bordo, il successivo d.m. dell' 11.10.2019 prevedeva che il recupero obbligatorio dei predetti giorni di sabato, domenica e festivi era ammesso su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente ed a prescindere dall' applicabilità o meno del d.m. 11.10.2019, parte resistente aveva dichiarato espressamente che i giorni di arrivo in porto e di ripartenza dal porto, insieme alle ulteriori eventuali giornate di navigazione necessarie all' unità per raggiungere le zone di pesca o per rientrare in porto, erano state comunque considerate come giorni da non recuperare in quanto non caratterizzanti da attività di pesca ma soltanto di navigazione. Tali giornate avevano avuto effetto nullo sul computo dei giorni da recuperare.
Tale asserzione corrispondeva a quanto effettivamente eseguito in sede di accertamento: l' esame della documentazione prodotta da parte resistente dimostrava infatti che, ai fini del computo. l' ente resistente aveva tenuto conto soltanto delle effettive giornate di pesca, per come peraltro risultanti dallo stesso giornale di bordo.
Pertanto il ricorso andava rigettato.
Avverso la predetta sentenza l' proponeva appello esponendo che era evidente Parte_3
l'errata interpretazione del giudice di prime cure del quadro normativo di riferimento nella materia de qua. 5
Il comma 1, dell'art. 4 del D.M. 20.07.2018 prevedeva, infatti, un generale divieto di pesca (con i sistemi a strascico e/o volante) in tutti i compartimenti marittimi nei giorni di sabato, domenica e festivi.
Al successivo comma 4, il Decreto in oggetto prevedeva altresì che “le navi abilitate alla pesca mediterranea (ed era il caso del di proprietà della società appellante), nonché quelle che effettuavano la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuavano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore era tenuto a comunicare alla del CP_3
porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo”.
Nell'ordinanza – ingiunzione impugnata si affermava “che l'unità, ha svolto operazioni di pesca nel corso di n. 62 (sessantadue) giornate di sabato, domenica e festivi nel corso dell'anno 2018,
a fronte delle quali, aveva effettuato (soltanto) n. 61 (sessantuno) giornate di sosta in porto, conteggiabili quali “interruzioni tecniche” ai fini della compensazione con le giornate di sabato, domenica e festivi nelle quali aveva svolto operazioni di pesca”.
Come indicato poi nella circolare esplicativa trasmessa via pec in data 28.10.2019 dalla di Mazara del Vallo alle associazioni armatoriali di categoria (tra cui anche Controparte_3
, a cui aderiva la società di armamento appellante), avente ad oggetto: misure Parte_4
tecniche per unità autorizzate alla pesca con reti a strascico e/o volante nel Mediterraneo,
“dovranno essere valutate, al fine del conteggio delle giornate di sabato, domenica e festivi da recuperarsi in sede di “interruzione tecnica” le giornate in cui l'unità ha svolto “operazioni di pesca”, escludendosi quindi da tale computo le giornate dedicate a differenti attività (per es. trasferimento, fonda, ridosso, o ulteriori e differenti attività commerciali, come per es. il rimorchio gabbie tonni); il computo e l'accertamento delle giornate di recupero unicamente relative alle misure tecniche (sabati, domeniche e festivi) potranno essere eseguiti su base annuale (dal 1 gennaio al 31 dicembre inclusi) applicando il criterio di compensazione tra i vari periodi di pesca e di sosta in porto”.
Era evidente che l'autorità competente nella verifica/controllo del c.d. “calcolo recuperatorio” aveva omesso di considerare (ed inserire) le giornate di partenza (dal porto) e di arrivo (nel porto) del M/P in oggetto, assimilabile al concetto di “sosta in porto”, nonché le giornate di 6
navigazione del M/P per raggiungere le zone di pesca e/o quelle di navigazione necessarie per il rientro nel porto;
era indubbio, infatti, che la “navigazione” non poteva essere considerata
“attività di pesca”, in senso stretto.
Con l'interpretazione corretta e conforme alla legge, dei criteri sopra richiamati per l'effettuazione del calcolo c.d. “recuperatorio” ed il successivo confronto con la documentazione esibita alla di Mazara del Vallo nel giudizio di primo Controparte_3
grado, era evidente che il in questione aveva recuperato le 62 giornate di attività di pesca
(di sabato,domenica o festivi) nell'arco dell'anno 2018 e le giornate di sosta in porto, utili ai fini dell'attuazione dell'interruzione tecnica delle attività di pesca di cui al comma 4 del richiamato art. 4 DM 20.07.2018.
Ad ulteriore sostegno della “erronea interpretazione” della norma da parte del giudice di prime cure e dell'autorità procedente, rilevava che il D.M. nr.13128 del 30.12.2019 (disposizioni in materia di interruzione temporanea delle attività di pesca – annualità 2020 ), al comma 3, dell'art. 4 (misure tecniche), così recitava “a parziale deroga delle disposizioni di cui al precedente comma 1, in ragione delle rispettive peculiarità operative, per le unità abilitate alla pesca mediterranea e per quelle che praticano la pesca dei gamberi di profondità, il recupero obbligatorio dei predetti giorni di sabato, domenica e festivi è ammesso su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra “periodi di pesca e non”, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS)”.
Era evidente, dunque che nel controllo del recupero obbligatorio, l'autorità procedente, doveva necessariamente distinguere tra “attività di pesca e non”, inserendo nel calcolo di compensazione delle giornate di pesca effettuate di sabato, domenica e festivi, le giornate di partenza (dal porto) e/o di arrivo (nel porto) del M/P in oggetto (assimilabile al concetto di “sosta in porto”), le giornate di navigazione del per raggiungere le zone di pesca (c.d. trasferimento) e/o quelle di navigazione necessarie per il rientro nel porto (la “navigazione”, infatti, non poteva essere considerata “attività di pesca”, in senso stretto), quelle in cui il era alla fonda e/o a ridosso (per le cattive condizioni meteo marine), che non consentivano al di esercitare attività di pesca o quelle giornate deputate ad ulteriori e differenti attività commerciali (come per es. l'attività di rimorchio delle gabbie dei tonni), attività tutte queste riscontrate dall'autorità marittima dai sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS, E-LOG 7
BOOK) e provate dall'esame della documentazione esibita dalla di Mazara Controparte_3
del Vallo nel giudizio di primo grado.
Sotto altro profilo rilevava altresì che la difesa dell'autorità marittima, tesa ad evidenziare l'irretroattività del D.M. nr. 13128 del 30.12.2019, ed a sostenere che i criteri esplicativi descritti in tale decreto valevano a partire soltanto dall'annualità 2020 era priva di pregio giuridico.
Nella materia “de qua” infatti “ vigeva il principio della retroattività favorevole in materia di sanzioni amministrative punitive – c.d. lex mitior” come espressamente affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale 21 marzo 2019, n. 63.
Segnalava in proposito la sentenza del Tribunale di MA (nr. 14/2021 del 12.01.2021 nel procedimento rubricato al nr. 428/2020 Medina Srl c/ C.P. di Mazara del Vallo) che aveva annullato l'ordinanza – ingiunzione impugnata e l'accessorio verbale di assegnazione – punti sulla licenza di pesca.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo,si costituivano in giudizio esponendo che la disposizione ministeriale di riferimento per la disciplina dell'arresto temporaneo per il 2018, anno dei controlli effettuati in relazione alla fattispecie esaminata, era costituita dal decreto n. 6908 del 20/07/2018.
L'art. 4 del citato decreto disciplinava le c.d. “misure tecniche”, prevedendo espressamente che “Fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con sistemi a strascico e/o volante (comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare, rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia) nei giorni di Sabato, Domenica e festivi. […]”.
Il comma 4 dello stesso articolo prescriveva che “Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuano la pesca del gambero di profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione delle giornate di Sabato, Domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore è tenuto a comunicare alla Capitaneria di porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo”. 8
Con la Circolare prot. n. 15786 del 11/10/2019, la Direzione Generale aveva chiarito che: “In relazione alle fattispecie derogatorie (pesca mediterranea e/o dei gamberi di profondità) di cui alla normativa in oggetto, si ravvisa che il computo e l'accertamento (anche ad eventuali fini sanzionatori) delle giornate di recupero unicamente relative alle misure tecniche (sabati, domeniche e festivi) andavano eseguiti su base annuale (dal primo gennaio al 31 dicembre, inclusi), applicando il criterio di compensazione tra i vari periodi di pesca e di sosta in porto, quali desumibili dai pertinenti dati VMS e del giornale di pesca (log-book cartaceo e/o elettronico)”.
Con la successiva Circolare prot. n. 17913 del 13.11.2019, la Direzione Generale, con riferimento ad attività commerciali diverse dall'attività di pesca, eventualmente esercitate dai pescherecci nel corso dell'anno solare di riferimento, aveva aggiunto che “[…] ad integrazione di quanto rappresentato al punto b) della nota in prosecuzione, si ritiene di dover ulteriormente precisare che, nell'ambito del prospettato criterio compensativo, vadano utilmente considerati, purché debitamente comprovabili, anche i periodi in cui siano state eventualmente svolte le suddette attività commerciali” (a titolo di esempio, servizio di rimorchio delle gabbie contenenti esemplari vivi di tonno rosso).
Nella specie parte ricorrente affermava che il percorso logico-giuridico seguito dal primo
Giudicante era “macroscopicamente errato e contradditorio”, a causa dell'asserita “errata interpretazione del quadro normativo di riferimento nella materia de qua”.
Secondo la ricostruzione dell'appellante, la Capitaneria di porto avrebbe erroneamente effettuato il calcolo compensatorio delle giornate di pesca effettuate nell'anno 2018 dal motopesca “SPERANZA” durante le giornate di sabato, domeniche e festivi, per non avere farro applicazione del decreto ministeriale dell'anno 2019, il quale contemplava al suo interno un trattamento più favorevole per gli armatori.
Nello specifico, stando a quanto sostenuto ex adverso, la Capitaneria di porto non avrebbe debitamente tenuto in considerazione le giornate di partenza e di arrivo dal porto, “assimilabili al concetto di sosta in porto”, né delle giornate di navigazione del motopesca per raggiungere le zone di pesca e/o quelle necessarie per il rientro in porto. Difatti, ove tali giornate fossero state conteggiate, l'unità da pesca sarebbe risultata in regola con le previsioni dettate dalla normativa di settore. 9
Tuttavia, quanto dedotto da controparte non coglieva nel segno. Anzitutto, andava precisato che, per l'anno 2018, le unità da pesca abilitate alla pesca mediterranea, in deroga al principio generale, potevano esercitare attività di pesca nelle giornate di sabato, domenica e festivi a condizione che tali giornate venissero successivamente recuperate attraverso un uguale numero di giornate di sosta in porto, secondo il criterio di compensazione esplicitato dalla
Direzione Generale con le circolari interpretative sopra richiamate.
L'odierno appellante invocava a supporto del proprio gravame il decreto ministeriale prot. n.
13128 del 31/12/2019, intitolato “Disposizioni in materia di interruzione temporanea delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati 'reti a strascico a divergenti
(OTB)', 'reti gemelle a divergenti (OTT)' e/o 'sfogliare – rapidi (TBB)' – Annualità 2020 e misure di gestione GSA 9, 10 e 11”.
Il suddetto provvedimento, a differenza degli analoghi decreti degli anni precedenti, ai fini della compensazione non richiedeva l'obbligatoria sosta in porto per un numero di giorni pari ai giorni di pesca da recuperare, ma ammetteva che “[…] il recupero obbligatorio dei predetti giorni di
Sabato, Domenica e festivi […] su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS) […], quali, ad esempio, i giorni in cui l'unità da pesca navigava per raggiungere l'area di pesca o per ritornare in porto al termine della battuta di pesca, ovvero effettuava operazioni diverse dall'attività di pesca in senso stretto.
Atteso che il criterio adottato con il suddetto decreto dal MIPAAF per la disciplina delle “misure tecniche” risultava certamente più favorevole agli armatori, ben si comprendono le ragioni che inducevano il ricorrente ad invocarne l'applicazione retroattiva agli anni 2018 e 2019.
Nondimeno, il citato decreto era applicabile esclusivamente per l'attività di arresto temporaneo obbligatorio svolto durante l'anno 2020 e non poteva, pertanto, costituire fonte normativa valida per la verifica del rispetto di misure tecniche riferite ad anni precedenti ed espressamente disciplinate con appositi e diversi decreti annuali.
Tali fonti normative ministeriali, infatti, venivano emanate di anno in anno, a seguito di specifiche valutazioni in merito alle esigenze di tutela della risorsa ittica che, essendo variabili nel tempo, richiedevano l'adozione di misure e disposizioni anch'esse variabili, che non potevano, pertanto, in alcun modo riferirsi ad archi temporali diversi ed anteriori rispetto a quelli presi in considerazione. Altrimenti, si finirebbe per applicare retroattivamente un decreto 10
ministeriale che, invece, veniva emanato specificatamente per un determinato anno di riferimento, senza che questo avesse valenza pluriennale o retroattiva. Senza considerare il fatto che ciò potrebbe configurare un trattamento iniquo nei confronti degli armatori rispettosi del decreto dell'anno di riferimento.
Sul punto, rappresentava che, con la sentenza n. 104/2021 del 10/02/2021 (Allegato 14), il
Tribunale di MA – Sezione Civile, nel trattare una fattispecie sovrapponibile alla presente, aveva affrontato in modo puntuale la questione della c.d. lex mitior, affermando che: “La
ha dunque correttamente utilizzato, ai fini del computo, la normativa al tempo CP_3
vigente non essendo invece applicabile ratione temporis quella invocata da parte ricorrente (il
Decreto Ministeriale prot. n.13128 datato 31.12.2019) relativo a “Disposizioni in materia di interruzione temporanea delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati
“reti a strascico a divergenti (OTB)”, “reti gemelle a divergenti (OTT)” e/o “sfogliare – rapidi (TBB)”
– Annualità 2020 e misure di gestione GSA 9, 10 e 11, valido esclusivamente per l'attività di arresto temporaneo obbligatorio svolto durante l'anno 2020, anno in cui il MIPAAF, nel disciplinare le “misure tecniche”, adotta un criterio diverso, rispetto agli anni precedenti, per la compensazione delle attività di pesca esercitate durante le giornate di sabato, domenica e festivi, specificando che “[…] il recupero obbligatorio dei predetti giorni di sabato, domenica e festivi è ammesso su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS) […]”. Ciò comporta il rigetto della domanda formulata da parte ricorrente.”
In particolare, occorreva chiarire se era stato rispettato il criterio di compensazione da adottare per verificare il rispetto della misura tecnica, ossia il recupero dell'attività di pesca effettuata nei giorni di sabato, domenica e festivi nell'anno 2018, attraverso un uguale numero di giorni di sosta in porto.
Nel merito dei suddetti criteri, l'appellante sosteneva che dovevano essere considerati quali giorni di sosta in porto, utili per la compensazione delle giornate di pesca, anche i giorni di arrivo in porto e di ripartenza dal porto.
Tale assunto non era affatto condivisibile, in quanto nei giorni di arrivo e di ripartenza l'unità sostava in porto solamente per alcune ore e non per un'intera giornata, come invece richiesto dalla Circolare n. 15786 del 11/10/2019 richiamando il “…criterio di compensazione tra i vari 11
periodi di pesca e di sosta in porto, quali desumibili dai pertinenti dati VMS e del giornale di pesca (log-book cartaceo e/o elettronico)”.
D'altro canto, tali giornate, insieme alle ulteriori eventuali giornate di navigazione necessarie all'unità per raggiungere le zone di pesca o per rientrare in porto, erano state comunque considerate come giorni da non recuperare, in quanto non caratterizzati da attività di pesca, ma soltanto di navigazione. In pratica tali giornate avevano avuto effetto nullo sul computo dei giorni da recuperare.
Sul punto, correttamente il Giudice di prime cure aveva affermato come: “Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente ed a prescindere dall'applicabilità o meno del D.M. 11/10/2019, parte resistente ha dichiarato espressamente che i giorni di arrivo in porto e di ripartenza dal porto, insieme alle ulteriori eventuali giornate di navigazione necessarie all'unità per raggiungere le zone di pesca o per rientrare in porto, sono state comunque considerate come giorni da non recuperare in quanto non caratterizzanti da attività di pesca, ma soltanto di navigazione. In pratica tali giornate hanno avuto effetto nullo sul computo dei giorni da recuperare.” […] “Non è stata posta in essere alcuna errata interpretazione della norma: gli accertatori hanno tenuto contro esclusivamente delle giornate di pesca effettiva, per come dichiarato dallo stesso comandante del M/P nel giornale di bordo”.
In conclusione, l'Autorità Marittima appellata, seguendo le prescrizioni dettate dalla normativa di settore di riferimento, ovvero il D. M. n. 6908 del 20/07/2018, aveva effettuato il “calcolo recuperatorio” delle giornate di pesca intraprese dal con le altrettante giornate CP_5
in cui l'unità era rimasta ormeggiata in porto. A nulla rilevava
, infatti, così come stabilito dallo stesso Tribunale di MA con la sentenza n. 104/2021 del
10/02/2021, il richiamo al successivo D.M. prot. n. 13128 datato 31/12/2019, in quanto lo stesso è riferibile all'anno 2020, e non anche, in maniera retroattiva, all'anno 2018.
All'odierna udienza del 18 giugno 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.
L'ordinanza ingiunzione impugnata emanata in data 18 dicembre 2019 trova fondamento nella violazione da parte dell'appellante dell'art. 10 comma b) del Decreto legislativo 09/01/2012, n.
4 che vieta di pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti.
L'art. 4 comma 1 del Decreto ministeriale 20/07/2018, disposizione vigente all'epoca dei fatti in questione, prevede che, fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di 12
lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi è vietata la pesca con i sistemi a strascico e/o volante (comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia) nei giorni di sabato, domenica e festivi.
L'art. 1 comma 4 del predetto decreto prevede che le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore è tenuto a comunicare alla CP_3
del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.
L'art 4 comma 1 del D.M. 30.12.2019 prevede al comma 1 che fermo restando quanto previsto dai CCNL in materia di pesca, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con riferimento al riposo settimanale, è sempre vietato, nei giorni di sabato, domenica e festivi, l'esercizio della pesca con i seguenti attrezzi: “reti a strascico a divergenti”, “sfogliare rapidi” e “reti gemelle a divergenti”.
L'art 4 comma 3 del D.M. 30.12.2019 prevede che, a parziale deroga delle disposizioni di cui al precedente comma 1, in ragione delle rispettive peculiarità operative, per le unità abilitate alla pesca mediterranea e per quelle che praticano la pesca dei gamberi di profondità, il recupero obbligatorio dei predetti giorni di sabato, domenica e festivi è ammesso su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS).
Nell'ordinanza – ingiunzione impugnata si afferma “che l'unità, ha svolto operazioni di pesca nel corso di n. 62 (sessantadue) giornate di sabato, domenica e festivi nel corso dell'anno 2018,
a fronte delle quali, ha effettuato (soltanto) n. 61 (sessantuno) giornate di sosta in porto, conteggiabili quali “interruzioni tecniche” ai fini della compensazione con le giornate di sabato, domenica e festivi nelle quali aveva svolto operazioni di pesca”.
Afferma l'appellante che, nella specie, deve trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 4 comma 1 del Decreto ministeriale 20/07/2018 in quanto sebbene trattasi di norma entrata in 13
vigore in data successiva all'ordinanza impugnata, è disposizione più favorevole che esclude la sussistenza della violazione contestata.
Le suesposte considerazioni non possono essere condivise.
Invero i decreti ministeriali attuativi non hanno retroattività, a meno che non ne sia espressamente stabilito diversamente, circostanza quest'ultima nella specie insussistente. L'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, stabilisce infatti che le leggi non hanno effetto retroattivo.
Né può trovare applicazione nella specie il principio di retroattività della legge più favorevole, previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 soltanto per le infrazioni valutarie e tributarie, in considerazione della peculiarità sostanziale che caratterizza le rispettive materie ( Cass.
n. 31459 del 07/12/2024 ).
Il richiamo effettuato dall'appellante alla sentenza della Corte Costituzionale n. 63/2019 è inconferente.
Con detta disposizione la Corte Costituzionale ha così disposto:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio
2015, n. 72 (Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58), nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52);
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di cui all'art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del 14
d.lgs. n. 72 del 2015, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Esula quindi dalla sentenza in oggetto - che fa riferimento a una specifica disposizione di diritto transitorio– la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1 L. n. 689/1981 nella parte in cui non prevede che, in caso di successone di leggi nel tempo, vada applicata la disposizione più favorevole.
Consegue quindi che, nella fattispecie, dovendo trovare applicazione le disposizioni di cui al predetto Decreto ministeriale 20/07/2018, l'appellante ha indubbiamente violato l'art . 10 comma b) del Decreto legislativo 09/01/2012, n. 4 che non consente di pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti.
Il proposto appello va, pertanto, rigettato.
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello proposto dalla nei confronti del Parte_3 Controparte_1
Trasporti-Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, avverso la sentenza resa Controparte_1
in data 5/1/2021 dal Tribunale di MA.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado del giudizio che liquida in euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del
D.P.R. 115/2002 a carico dell' appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 4 giugno 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 250/2021 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 18 giugno 2025, promossa in questo grado
DA
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro – tempore ( P. Parte_1
IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Barracco del Foro di MA, P.IVA_1 giusta procura in atti, elettivamente domiciliata nello studio professionale del suo procuratore sito in Mazara del Vallo (TP) Via G. Meli n. 8
APPELLANTE
C O N T R O
in persona del pro tempore (cod. fisc. Controparte_1 CP_2
, nonché del Vallo, in persona del legale P.IVA_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in Palermo, via M. Stabile, n. 182, domiciliano ex lege
APPELLATI 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per gli appellati: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 5/1/2021, il Tribunale di MA, decidendo sull'opposizione ad ingiunzione proposta dall nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Parte_3
Trasporti- Capitaneria Di Porto di Mazara Del Vallo, rigettava il ricorso e condannava la ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite liquidate pari a Euro 1.000,00. Parte_3
Esponeva il primo giudice che parte ricorrente aveva impugnato l'ordinanza ingiunzione n.
78/2019 del 18.12.2019, unitamente al provvedimento nr. 18/2019 del 18.12.2019 di assegnazione punti per infrazioni gravi al Titolare della Licenza di pesca, emessi dalla di Mazara del Vallo e notificatigli a mezzo pec in data 20.12.2019. Controparte_3
Più specificatamente, lamentata la divergenza tra quanto contestato con il verbale n. 114/2019
e quanto riportato nell'ordinanza ingiunzione, invocava l'applicazione dei principi e criteri dettati con circolare esplicativa della stessa , trasmessa via pec in data Controparte_3
28.10.2019.
Rilevava che l'ordinanza impugnata discendeva dall'applicazione delle norme succedutesi nel tempo e che avevano visto un sistema di regolamentazione più favorevole al trasgressore: infatti, mentre il d.m. 20 luglio 2018, al comma 4 del suo articolo 4 prevedeva che le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuavano la pesca dei gamberi in profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuavano l interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, la successiva circolare n. 15786 datata 11.10.2019 aveva previsto che “ in relazione alle fattispecie derogatorie, si ravvisa che il computo e l' accertamento delle giornate di recupero unicamente relative alle misure tecniche vengano eseguiti su base annuale (dal primo gennaio al 31 dicembre, inclusi) applicando il criterio di compensazione tra i vari periodi di pesca e di sosta in porto ( ) ”.
Mentre il decreto ministeriale prevedeva un computo per ogni campagna di pesca, imponendo che per sabato, domenica e festivi compresi in ogni campagna di pesca corrispondesse un equivalente periodo di interruzione tecnica, la successiva circolare aveva previsto che siffatta verifica venisse effettuata su base annuale e, quindi, computando tutte le giornate di sabato, domenica e festivi compresi nella campagne di pesca eseguite durante l' intero arco dell' anno, con i periodi di interruzione tecnica posti in essere nel medesimo periodo annuale. 4
Pertanto era scaturita la contestazione della violazione della norma, limitatamente ad una sola giornata. piuttosto che a due giornate, per come precedentemente risultato applicando il d.m.
20 luglio 2018.
Occorreva tuttavia verificare l applicabilità del disposto di cui al d.m. 13128 del 30.12.2019, emanato successivamente all' emissione dell' ordinanza ingiunzione e disciplinante l'annualità 2020.
Mentre il comma 4 dell' art. 4 del d.m. 20 luglio 2018 prevedeva l' interruzione tecnica in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l armatore era tenuto a comunicare alla del di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed CP_3 CP_3
a consegnare i relativi documenti di bordo, il successivo d.m. dell' 11.10.2019 prevedeva che il recupero obbligatorio dei predetti giorni di sabato, domenica e festivi era ammesso su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente ed a prescindere dall' applicabilità o meno del d.m. 11.10.2019, parte resistente aveva dichiarato espressamente che i giorni di arrivo in porto e di ripartenza dal porto, insieme alle ulteriori eventuali giornate di navigazione necessarie all' unità per raggiungere le zone di pesca o per rientrare in porto, erano state comunque considerate come giorni da non recuperare in quanto non caratterizzanti da attività di pesca ma soltanto di navigazione. Tali giornate avevano avuto effetto nullo sul computo dei giorni da recuperare.
Tale asserzione corrispondeva a quanto effettivamente eseguito in sede di accertamento: l' esame della documentazione prodotta da parte resistente dimostrava infatti che, ai fini del computo. l' ente resistente aveva tenuto conto soltanto delle effettive giornate di pesca, per come peraltro risultanti dallo stesso giornale di bordo.
Pertanto il ricorso andava rigettato.
Avverso la predetta sentenza l' proponeva appello esponendo che era evidente Parte_3
l'errata interpretazione del giudice di prime cure del quadro normativo di riferimento nella materia de qua. 5
Il comma 1, dell'art. 4 del D.M. 20.07.2018 prevedeva, infatti, un generale divieto di pesca (con i sistemi a strascico e/o volante) in tutti i compartimenti marittimi nei giorni di sabato, domenica e festivi.
Al successivo comma 4, il Decreto in oggetto prevedeva altresì che “le navi abilitate alla pesca mediterranea (ed era il caso del di proprietà della società appellante), nonché quelle che effettuavano la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuavano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore era tenuto a comunicare alla del CP_3
porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo”.
Nell'ordinanza – ingiunzione impugnata si affermava “che l'unità, ha svolto operazioni di pesca nel corso di n. 62 (sessantadue) giornate di sabato, domenica e festivi nel corso dell'anno 2018,
a fronte delle quali, aveva effettuato (soltanto) n. 61 (sessantuno) giornate di sosta in porto, conteggiabili quali “interruzioni tecniche” ai fini della compensazione con le giornate di sabato, domenica e festivi nelle quali aveva svolto operazioni di pesca”.
Come indicato poi nella circolare esplicativa trasmessa via pec in data 28.10.2019 dalla di Mazara del Vallo alle associazioni armatoriali di categoria (tra cui anche Controparte_3
, a cui aderiva la società di armamento appellante), avente ad oggetto: misure Parte_4
tecniche per unità autorizzate alla pesca con reti a strascico e/o volante nel Mediterraneo,
“dovranno essere valutate, al fine del conteggio delle giornate di sabato, domenica e festivi da recuperarsi in sede di “interruzione tecnica” le giornate in cui l'unità ha svolto “operazioni di pesca”, escludendosi quindi da tale computo le giornate dedicate a differenti attività (per es. trasferimento, fonda, ridosso, o ulteriori e differenti attività commerciali, come per es. il rimorchio gabbie tonni); il computo e l'accertamento delle giornate di recupero unicamente relative alle misure tecniche (sabati, domeniche e festivi) potranno essere eseguiti su base annuale (dal 1 gennaio al 31 dicembre inclusi) applicando il criterio di compensazione tra i vari periodi di pesca e di sosta in porto”.
Era evidente che l'autorità competente nella verifica/controllo del c.d. “calcolo recuperatorio” aveva omesso di considerare (ed inserire) le giornate di partenza (dal porto) e di arrivo (nel porto) del M/P in oggetto, assimilabile al concetto di “sosta in porto”, nonché le giornate di 6
navigazione del M/P per raggiungere le zone di pesca e/o quelle di navigazione necessarie per il rientro nel porto;
era indubbio, infatti, che la “navigazione” non poteva essere considerata
“attività di pesca”, in senso stretto.
Con l'interpretazione corretta e conforme alla legge, dei criteri sopra richiamati per l'effettuazione del calcolo c.d. “recuperatorio” ed il successivo confronto con la documentazione esibita alla di Mazara del Vallo nel giudizio di primo Controparte_3
grado, era evidente che il in questione aveva recuperato le 62 giornate di attività di pesca
(di sabato,domenica o festivi) nell'arco dell'anno 2018 e le giornate di sosta in porto, utili ai fini dell'attuazione dell'interruzione tecnica delle attività di pesca di cui al comma 4 del richiamato art. 4 DM 20.07.2018.
Ad ulteriore sostegno della “erronea interpretazione” della norma da parte del giudice di prime cure e dell'autorità procedente, rilevava che il D.M. nr.13128 del 30.12.2019 (disposizioni in materia di interruzione temporanea delle attività di pesca – annualità 2020 ), al comma 3, dell'art. 4 (misure tecniche), così recitava “a parziale deroga delle disposizioni di cui al precedente comma 1, in ragione delle rispettive peculiarità operative, per le unità abilitate alla pesca mediterranea e per quelle che praticano la pesca dei gamberi di profondità, il recupero obbligatorio dei predetti giorni di sabato, domenica e festivi è ammesso su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra “periodi di pesca e non”, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS)”.
Era evidente, dunque che nel controllo del recupero obbligatorio, l'autorità procedente, doveva necessariamente distinguere tra “attività di pesca e non”, inserendo nel calcolo di compensazione delle giornate di pesca effettuate di sabato, domenica e festivi, le giornate di partenza (dal porto) e/o di arrivo (nel porto) del M/P in oggetto (assimilabile al concetto di “sosta in porto”), le giornate di navigazione del per raggiungere le zone di pesca (c.d. trasferimento) e/o quelle di navigazione necessarie per il rientro nel porto (la “navigazione”, infatti, non poteva essere considerata “attività di pesca”, in senso stretto), quelle in cui il era alla fonda e/o a ridosso (per le cattive condizioni meteo marine), che non consentivano al di esercitare attività di pesca o quelle giornate deputate ad ulteriori e differenti attività commerciali (come per es. l'attività di rimorchio delle gabbie dei tonni), attività tutte queste riscontrate dall'autorità marittima dai sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS, E-LOG 7
BOOK) e provate dall'esame della documentazione esibita dalla di Mazara Controparte_3
del Vallo nel giudizio di primo grado.
Sotto altro profilo rilevava altresì che la difesa dell'autorità marittima, tesa ad evidenziare l'irretroattività del D.M. nr. 13128 del 30.12.2019, ed a sostenere che i criteri esplicativi descritti in tale decreto valevano a partire soltanto dall'annualità 2020 era priva di pregio giuridico.
Nella materia “de qua” infatti “ vigeva il principio della retroattività favorevole in materia di sanzioni amministrative punitive – c.d. lex mitior” come espressamente affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale 21 marzo 2019, n. 63.
Segnalava in proposito la sentenza del Tribunale di MA (nr. 14/2021 del 12.01.2021 nel procedimento rubricato al nr. 428/2020 Medina Srl c/ C.P. di Mazara del Vallo) che aveva annullato l'ordinanza – ingiunzione impugnata e l'accessorio verbale di assegnazione – punti sulla licenza di pesca.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo,si costituivano in giudizio esponendo che la disposizione ministeriale di riferimento per la disciplina dell'arresto temporaneo per il 2018, anno dei controlli effettuati in relazione alla fattispecie esaminata, era costituita dal decreto n. 6908 del 20/07/2018.
L'art. 4 del citato decreto disciplinava le c.d. “misure tecniche”, prevedendo espressamente che “Fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con sistemi a strascico e/o volante (comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare, rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia) nei giorni di Sabato, Domenica e festivi. […]”.
Il comma 4 dello stesso articolo prescriveva che “Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuano la pesca del gambero di profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione delle giornate di Sabato, Domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore è tenuto a comunicare alla Capitaneria di porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo”. 8
Con la Circolare prot. n. 15786 del 11/10/2019, la Direzione Generale aveva chiarito che: “In relazione alle fattispecie derogatorie (pesca mediterranea e/o dei gamberi di profondità) di cui alla normativa in oggetto, si ravvisa che il computo e l'accertamento (anche ad eventuali fini sanzionatori) delle giornate di recupero unicamente relative alle misure tecniche (sabati, domeniche e festivi) andavano eseguiti su base annuale (dal primo gennaio al 31 dicembre, inclusi), applicando il criterio di compensazione tra i vari periodi di pesca e di sosta in porto, quali desumibili dai pertinenti dati VMS e del giornale di pesca (log-book cartaceo e/o elettronico)”.
Con la successiva Circolare prot. n. 17913 del 13.11.2019, la Direzione Generale, con riferimento ad attività commerciali diverse dall'attività di pesca, eventualmente esercitate dai pescherecci nel corso dell'anno solare di riferimento, aveva aggiunto che “[…] ad integrazione di quanto rappresentato al punto b) della nota in prosecuzione, si ritiene di dover ulteriormente precisare che, nell'ambito del prospettato criterio compensativo, vadano utilmente considerati, purché debitamente comprovabili, anche i periodi in cui siano state eventualmente svolte le suddette attività commerciali” (a titolo di esempio, servizio di rimorchio delle gabbie contenenti esemplari vivi di tonno rosso).
Nella specie parte ricorrente affermava che il percorso logico-giuridico seguito dal primo
Giudicante era “macroscopicamente errato e contradditorio”, a causa dell'asserita “errata interpretazione del quadro normativo di riferimento nella materia de qua”.
Secondo la ricostruzione dell'appellante, la Capitaneria di porto avrebbe erroneamente effettuato il calcolo compensatorio delle giornate di pesca effettuate nell'anno 2018 dal motopesca “SPERANZA” durante le giornate di sabato, domeniche e festivi, per non avere farro applicazione del decreto ministeriale dell'anno 2019, il quale contemplava al suo interno un trattamento più favorevole per gli armatori.
Nello specifico, stando a quanto sostenuto ex adverso, la Capitaneria di porto non avrebbe debitamente tenuto in considerazione le giornate di partenza e di arrivo dal porto, “assimilabili al concetto di sosta in porto”, né delle giornate di navigazione del motopesca per raggiungere le zone di pesca e/o quelle necessarie per il rientro in porto. Difatti, ove tali giornate fossero state conteggiate, l'unità da pesca sarebbe risultata in regola con le previsioni dettate dalla normativa di settore. 9
Tuttavia, quanto dedotto da controparte non coglieva nel segno. Anzitutto, andava precisato che, per l'anno 2018, le unità da pesca abilitate alla pesca mediterranea, in deroga al principio generale, potevano esercitare attività di pesca nelle giornate di sabato, domenica e festivi a condizione che tali giornate venissero successivamente recuperate attraverso un uguale numero di giornate di sosta in porto, secondo il criterio di compensazione esplicitato dalla
Direzione Generale con le circolari interpretative sopra richiamate.
L'odierno appellante invocava a supporto del proprio gravame il decreto ministeriale prot. n.
13128 del 31/12/2019, intitolato “Disposizioni in materia di interruzione temporanea delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati 'reti a strascico a divergenti
(OTB)', 'reti gemelle a divergenti (OTT)' e/o 'sfogliare – rapidi (TBB)' – Annualità 2020 e misure di gestione GSA 9, 10 e 11”.
Il suddetto provvedimento, a differenza degli analoghi decreti degli anni precedenti, ai fini della compensazione non richiedeva l'obbligatoria sosta in porto per un numero di giorni pari ai giorni di pesca da recuperare, ma ammetteva che “[…] il recupero obbligatorio dei predetti giorni di
Sabato, Domenica e festivi […] su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS) […], quali, ad esempio, i giorni in cui l'unità da pesca navigava per raggiungere l'area di pesca o per ritornare in porto al termine della battuta di pesca, ovvero effettuava operazioni diverse dall'attività di pesca in senso stretto.
Atteso che il criterio adottato con il suddetto decreto dal MIPAAF per la disciplina delle “misure tecniche” risultava certamente più favorevole agli armatori, ben si comprendono le ragioni che inducevano il ricorrente ad invocarne l'applicazione retroattiva agli anni 2018 e 2019.
Nondimeno, il citato decreto era applicabile esclusivamente per l'attività di arresto temporaneo obbligatorio svolto durante l'anno 2020 e non poteva, pertanto, costituire fonte normativa valida per la verifica del rispetto di misure tecniche riferite ad anni precedenti ed espressamente disciplinate con appositi e diversi decreti annuali.
Tali fonti normative ministeriali, infatti, venivano emanate di anno in anno, a seguito di specifiche valutazioni in merito alle esigenze di tutela della risorsa ittica che, essendo variabili nel tempo, richiedevano l'adozione di misure e disposizioni anch'esse variabili, che non potevano, pertanto, in alcun modo riferirsi ad archi temporali diversi ed anteriori rispetto a quelli presi in considerazione. Altrimenti, si finirebbe per applicare retroattivamente un decreto 10
ministeriale che, invece, veniva emanato specificatamente per un determinato anno di riferimento, senza che questo avesse valenza pluriennale o retroattiva. Senza considerare il fatto che ciò potrebbe configurare un trattamento iniquo nei confronti degli armatori rispettosi del decreto dell'anno di riferimento.
Sul punto, rappresentava che, con la sentenza n. 104/2021 del 10/02/2021 (Allegato 14), il
Tribunale di MA – Sezione Civile, nel trattare una fattispecie sovrapponibile alla presente, aveva affrontato in modo puntuale la questione della c.d. lex mitior, affermando che: “La
ha dunque correttamente utilizzato, ai fini del computo, la normativa al tempo CP_3
vigente non essendo invece applicabile ratione temporis quella invocata da parte ricorrente (il
Decreto Ministeriale prot. n.13128 datato 31.12.2019) relativo a “Disposizioni in materia di interruzione temporanea delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati
“reti a strascico a divergenti (OTB)”, “reti gemelle a divergenti (OTT)” e/o “sfogliare – rapidi (TBB)”
– Annualità 2020 e misure di gestione GSA 9, 10 e 11, valido esclusivamente per l'attività di arresto temporaneo obbligatorio svolto durante l'anno 2020, anno in cui il MIPAAF, nel disciplinare le “misure tecniche”, adotta un criterio diverso, rispetto agli anni precedenti, per la compensazione delle attività di pesca esercitate durante le giornate di sabato, domenica e festivi, specificando che “[…] il recupero obbligatorio dei predetti giorni di sabato, domenica e festivi è ammesso su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS) […]”. Ciò comporta il rigetto della domanda formulata da parte ricorrente.”
In particolare, occorreva chiarire se era stato rispettato il criterio di compensazione da adottare per verificare il rispetto della misura tecnica, ossia il recupero dell'attività di pesca effettuata nei giorni di sabato, domenica e festivi nell'anno 2018, attraverso un uguale numero di giorni di sosta in porto.
Nel merito dei suddetti criteri, l'appellante sosteneva che dovevano essere considerati quali giorni di sosta in porto, utili per la compensazione delle giornate di pesca, anche i giorni di arrivo in porto e di ripartenza dal porto.
Tale assunto non era affatto condivisibile, in quanto nei giorni di arrivo e di ripartenza l'unità sostava in porto solamente per alcune ore e non per un'intera giornata, come invece richiesto dalla Circolare n. 15786 del 11/10/2019 richiamando il “…criterio di compensazione tra i vari 11
periodi di pesca e di sosta in porto, quali desumibili dai pertinenti dati VMS e del giornale di pesca (log-book cartaceo e/o elettronico)”.
D'altro canto, tali giornate, insieme alle ulteriori eventuali giornate di navigazione necessarie all'unità per raggiungere le zone di pesca o per rientrare in porto, erano state comunque considerate come giorni da non recuperare, in quanto non caratterizzati da attività di pesca, ma soltanto di navigazione. In pratica tali giornate avevano avuto effetto nullo sul computo dei giorni da recuperare.
Sul punto, correttamente il Giudice di prime cure aveva affermato come: “Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente ed a prescindere dall'applicabilità o meno del D.M. 11/10/2019, parte resistente ha dichiarato espressamente che i giorni di arrivo in porto e di ripartenza dal porto, insieme alle ulteriori eventuali giornate di navigazione necessarie all'unità per raggiungere le zone di pesca o per rientrare in porto, sono state comunque considerate come giorni da non recuperare in quanto non caratterizzanti da attività di pesca, ma soltanto di navigazione. In pratica tali giornate hanno avuto effetto nullo sul computo dei giorni da recuperare.” […] “Non è stata posta in essere alcuna errata interpretazione della norma: gli accertatori hanno tenuto contro esclusivamente delle giornate di pesca effettiva, per come dichiarato dallo stesso comandante del M/P nel giornale di bordo”.
In conclusione, l'Autorità Marittima appellata, seguendo le prescrizioni dettate dalla normativa di settore di riferimento, ovvero il D. M. n. 6908 del 20/07/2018, aveva effettuato il “calcolo recuperatorio” delle giornate di pesca intraprese dal con le altrettante giornate CP_5
in cui l'unità era rimasta ormeggiata in porto. A nulla rilevava
, infatti, così come stabilito dallo stesso Tribunale di MA con la sentenza n. 104/2021 del
10/02/2021, il richiamo al successivo D.M. prot. n. 13128 datato 31/12/2019, in quanto lo stesso è riferibile all'anno 2020, e non anche, in maniera retroattiva, all'anno 2018.
All'odierna udienza del 18 giugno 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.
L'ordinanza ingiunzione impugnata emanata in data 18 dicembre 2019 trova fondamento nella violazione da parte dell'appellante dell'art. 10 comma b) del Decreto legislativo 09/01/2012, n.
4 che vieta di pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti.
L'art. 4 comma 1 del Decreto ministeriale 20/07/2018, disposizione vigente all'epoca dei fatti in questione, prevede che, fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di 12
lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi è vietata la pesca con i sistemi a strascico e/o volante (comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia) nei giorni di sabato, domenica e festivi.
L'art. 1 comma 4 del predetto decreto prevede che le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore è tenuto a comunicare alla CP_3
del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.
L'art 4 comma 1 del D.M. 30.12.2019 prevede al comma 1 che fermo restando quanto previsto dai CCNL in materia di pesca, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con riferimento al riposo settimanale, è sempre vietato, nei giorni di sabato, domenica e festivi, l'esercizio della pesca con i seguenti attrezzi: “reti a strascico a divergenti”, “sfogliare rapidi” e “reti gemelle a divergenti”.
L'art 4 comma 3 del D.M. 30.12.2019 prevede che, a parziale deroga delle disposizioni di cui al precedente comma 1, in ragione delle rispettive peculiarità operative, per le unità abilitate alla pesca mediterranea e per quelle che praticano la pesca dei gamberi di profondità, il recupero obbligatorio dei predetti giorni di sabato, domenica e festivi è ammesso su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS).
Nell'ordinanza – ingiunzione impugnata si afferma “che l'unità, ha svolto operazioni di pesca nel corso di n. 62 (sessantadue) giornate di sabato, domenica e festivi nel corso dell'anno 2018,
a fronte delle quali, ha effettuato (soltanto) n. 61 (sessantuno) giornate di sosta in porto, conteggiabili quali “interruzioni tecniche” ai fini della compensazione con le giornate di sabato, domenica e festivi nelle quali aveva svolto operazioni di pesca”.
Afferma l'appellante che, nella specie, deve trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 4 comma 1 del Decreto ministeriale 20/07/2018 in quanto sebbene trattasi di norma entrata in 13
vigore in data successiva all'ordinanza impugnata, è disposizione più favorevole che esclude la sussistenza della violazione contestata.
Le suesposte considerazioni non possono essere condivise.
Invero i decreti ministeriali attuativi non hanno retroattività, a meno che non ne sia espressamente stabilito diversamente, circostanza quest'ultima nella specie insussistente. L'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, stabilisce infatti che le leggi non hanno effetto retroattivo.
Né può trovare applicazione nella specie il principio di retroattività della legge più favorevole, previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 soltanto per le infrazioni valutarie e tributarie, in considerazione della peculiarità sostanziale che caratterizza le rispettive materie ( Cass.
n. 31459 del 07/12/2024 ).
Il richiamo effettuato dall'appellante alla sentenza della Corte Costituzionale n. 63/2019 è inconferente.
Con detta disposizione la Corte Costituzionale ha così disposto:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio
2015, n. 72 (Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58), nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52);
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di cui all'art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del 14
d.lgs. n. 72 del 2015, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Esula quindi dalla sentenza in oggetto - che fa riferimento a una specifica disposizione di diritto transitorio– la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1 L. n. 689/1981 nella parte in cui non prevede che, in caso di successone di leggi nel tempo, vada applicata la disposizione più favorevole.
Consegue quindi che, nella fattispecie, dovendo trovare applicazione le disposizioni di cui al predetto Decreto ministeriale 20/07/2018, l'appellante ha indubbiamente violato l'art . 10 comma b) del Decreto legislativo 09/01/2012, n. 4 che non consente di pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti.
Il proposto appello va, pertanto, rigettato.
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello proposto dalla nei confronti del Parte_3 Controparte_1
Trasporti-Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, avverso la sentenza resa Controparte_1
in data 5/1/2021 dal Tribunale di MA.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado del giudizio che liquida in euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del
D.P.R. 115/2002 a carico dell' appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 4 giugno 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE