Articolo 2209 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2196 quaterArticolo 2196 quater
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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
Art. 2209. (( (Regime transitorio delle eccedenze organiche del personale non direttivo del Corpo delle capitanerie di porto) ))

(( 1. Fino al 2015, per il Corpo delle capitanerie di porto sono ammesse eccedenze nell'organico dei ruoli dei marescialli dovute agli inquadramenti effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi. Fino al raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa in servizio permanente, sono ammesse eccedenze nell'organico del ruolo dei sergenti dovute agli inquadramenti effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi.
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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