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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 18/02/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1642 dell'anno 2024 ivi riunita la causa di cui al n. 1658 del Ruolo Lavoro / Previdenza
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Soprano ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Napoli, alla Via G.
Melisurgo n. 4
Appellante
NONCHÉ
e rappresentati e difesi dall'avv. CP_1 Controparte_2
Livio Matarazzo e dall'avv. Francesco Grimaldi con i quali sono elettivamente domiciliati in Na-poli al Centro Direzionale Isola E/4, interno 414, Palazzo FADIM
Appellanti
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Di Lascio, elettivamente domiciliati in Napoli alla via S. Lucia n. 81
Appellata
SVOGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 17.06.2024, ha Parte_1
proposto gravame avverso la sentenza n. 6033/2023 pubblicata in data 20.12.2023 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la sua domanda solo con riferimento alla eccepita prescrizione, rigettandola per il resto con compensazione delle spese di lite.
Lamenta l'appellante: “I. … erroneità della sentenza qui impugnata nella parte in cui il Tribunale di Napoli – Sez. lavoro e previdenza ha parzialmente disatteso il ricorso proposto dall'odierna appellante per avere ritenuto che il recupero degli emolumenti corrisposti rientrasse nella categoria dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. e dell'art.
2041 c.c.; II. … ulteriore erroneità della sentenza qui impugnata nella parte in cui il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro ha ritenuto che le sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma eliminino quest'ultima con effetti ex tunc – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36 della Carta
Costituzionale e dei principi di certezza giuridica e tutela dell'affidamento ingenerato sulla validità di una norma alla data di percezione della controversa indennità; III. … ulteriore erroneità della sentenza qui impugnata nella parte in cui il Tribunale di Napoli ha ritenuto irrilevante la buona fede del lavoratore nella percezione delle indennità controverse – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033 e 2041 c.c. – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 del Protocollo
CEDU così come interpretato dalla CEDU;
IV. … ulteriore erroneità della sentenza qui parzialmente impugnata nella parte in cui il Tribunale di Napoli ha ritenuto insussistenti i presupposti di cui all'art. 2126 c.c. – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2126 c.c. e dell'art. 2697 c.c.”.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento integrale della propria domanda con vittoria di spese di lite, in totale riforma della sentenza impugnata.
Si è ritualmente costituita la che – evidenziata l'infondatezza Controparte_3
del gravame – ne ha chiesto il rigetto.
Con successivo ricorso, depositato presso questa Corte in data 18.06.2024, anche e hanno proposto appello avverso la CP_1 Controparte_2
medesima statuizione. Lamentano: “violazione di legge artt. 112, 113, 115, 116
c.p.c.; omessa pronunzia con riferimento alla dedotta nullità del-la nota adottata dalla regione il 1.2.2021; violazione di legge artt. 115, 116 c.p.c. art. CP_3
2948 c.c.; difetto di motivazione – insufficienza (con specifico riferimento alla eccezione di prescrizione quinquennale), alla irretroattività degli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale, alla violazione di legge artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c. art. 2033 c.c., art. 2041 c.c., alla violazione di legge artt. 112, 113, 115,
116 c.p.c. art. 2126 c.c.”. Hanno concluso chiedendo l'accoglimento integrale della propria domanda con vittoria si spese di lite, in riforma della sentenza impugnata.
Anche in questo procedimento si è costituita la contestando la fondatezza CP_3
del gravame di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza, all'esito dell'udienza del 18.02.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate dalle parti, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Con riferimento alla posizione di e , la prima censura deve CP_1 CP_2
essere disattesa.
Ed invero, seppure non particolarmente specifica, la comunicazione della CP_3
con la quale si chiedeva la restituzione delle somme indebitamente corrisposte appare idonea a far comprendere la portata della richiesta essendo chiariti non soltanto gli importi richiesti, ma anche il periodo di riferimento, le norme in base alle quali le somme di cui si chiede la ripetizione sono state corrisposte, la decisione delle Corte Costituzionale che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, le statuizioni della Corte dei Conti.
Con riferimento alle altre censure (che possono essere tutte esaminate congiuntamente), la Corte intende ribadire il proprio orientamento già espresso, su una identica questione, con la sent. n. 496/2024 che qui si richiama ex art 118 disp.
Att. c.p.c.
È bene evidenziare che la presente vicenda trae origine dalla decisione della Corte dei conti – Sez. regionale di controllo per la – che, in sede di parifica di CP_3 bilancio sul rendiconto del 2015 e del 2016, rilevato l'avvenuto esborso di consistenti somme complessivamente erogate al personale in servizio nel ruolo del
Consiglio regionale a titolo di indennità previste dalle leggi regionali nn. 20/2002 e
25/2003, sollevava questione di costituzionalità di queste ultime, cui seguiva la declaratoria di incostituzionalità delle menzionate leggi, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 146/2019.
A fondamento della propria decisione, la Corte Costituzionale rilevava che le norme regionali istituivano nuovi fondi da destinare a risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti regionali ed introducevano “la previsione di un nuovo trattamento economico accessorio per il personale regionale che, oltre a non essere coerente con i criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, era in contrasto con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost. in materia di ordinamento civile”. Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 175
e n. 72 del 2017; n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014) lo spazio della contrattazione decentrata e integrativa, individuato dall'art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 come sede idonea per la destinazione di risorse aggiuntive relative al trattamento economico accessorio collegato alla qualità del rendimento individuale, è uno spazio circoscritto e delimitato dai contratti nazionali di comparto. La contrattazione non potrà che svolgersi «sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono», la Corte ha precisato che i
“due livelli della contrattazione sono […] gerarchicamente ordinati, in specie nel settore del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal
e diretti all' per l'erogazione dei fondi, secondo quanto previsto CP_4 CP_5
dalla contrattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sede decentrata e sotto- ordinata di contrattazione» (sentenza n. 196 del 2018). L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della competenza legislativa esclusiva statale, ha determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regionale che, «per la sua importanza strategica,
[costituisce] non già una minuta voce di dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della spesa di parte corrente» (fra le altre, sentenza n. 108 del 2011). Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost.
Successivamente alla declaratoria di incostituzionalità, la Corte dei Conti ha, quindi, emanato le decisioni n. 172/2019/PARI e n. 217/2019/PARI, con le quali non parificava il rendiconto di bilancio, imponendo il recupero da parte dell'amministrazione degli emolumenti illegittimamente erogati.
Conseguentemente, le somme versate agli originari ricorrenti (odierni appellanti) in virtù delle disposizioni dichiarate illegittime sono divenute indebitamente percepite con effetto ex tunc ed è sorto l'obbligo per la di esercitare la Controparte_3
pretesa restitutoria.
L'apprensione di quanto corrisposto opera retroattivamente, alla luce del condivisibile principio di diritto secondo cui “l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento (“conditio indebiti sine causa”) o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (“conditio ob causam finitam”)”, e ciò secondo una
“distinzione che risale al diritto romano” e che “è ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testo dell'art. 2033 c.c. nel quale è stato trasfuso l'art. 1327 codice abrogato (1865) che stabiliva il principio della inefficacia degli atti privi di una “causa solvendi”” (cfr. Cass. n. 3314/2020; Cass. n. 14084/05).
All'ipotesi della “conditio ob causam finitam” – che ricorre quando il credito risulti
“venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (così Cass. Sez. 3, sent. 28 maggio 2013, n. 13207), - va equiparata quella in esame, cioè la declaratoria di illegittimità costituzionale che ha reso “indebita” la percezione delle somme da parte degli appellanti, con effetto ex tunc.
Gli impugnanti hanno evidenziato che l'azione recuperatoria troverebbe un limite nel principio di affidamento e nel consolidamento delle situazioni giuridiche intervenuto medio tempore.
Sul punto, la Corte Costituzionale ha affermato che “è pacifico che l'efficacia delle sentenze di accoglimento non retroagisce fino al punto di travolgere le «situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili» ovvero i «rapporti esauriti»”.
Diversamente ne risulterebbe compromessa la certezza dei rapporti giuridici
(sentenze n. 49 del 1970, n. 26 del 1969, n. 58 del 1967 e n. 127 del 1966). Pertanto, il principio della retroattività «vale […] soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida» (sentenza n. 139 del 1984, ripresa da ultimo dalla sentenza n.
1 del 2014 e C. Cost. n. 10/2015).
A seguito dell'intervento della Corte di Cassazione (cfr. l'ordinanza n. 40004 del
14.12.2021), la Consulta (con sentenza n. 8/2023) ha da ultimo ha richiamato i presupposti e la nozione di affidamento incolpevole elaborati dalla Corte EDU (cioè la buona fede soggettiva del beneficiario, la provenienza dell'attribuzione da un ente pubblico e fondata su di una disposizione di legge, regolamento o contratto, il carattere ordinario e reiterato dell'erogazione ecc.) e ha fissato i principi cui l'ordinamento nazionale deve attenersi nell'interpretazione dell'art. 2033 c.c. con riferimento alle retribuzioni assertivamente indebite dei pubblici dipendenti e ha precisato in quali termini assume rilevanza il legittimo affidamento del percipiente, in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, all'art. 117, primo comma,
Cost.
Ha, quindi, enunciato il principio secondo cui “la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale” (cfr. C.Cost. n. 8/2023).
Ebbene, tenuto conto del rispetto dei criteri di valorizzazione del legittimo affidamento della appellante nel senso voluto dalla Corte Costituzionale, va confermata la legittimità dell'operato dell'ente.
Non v'è dubbio che la creditrice della prestazione indebita, abbia CP_3
esercitato la pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento alla debitrice (è stata trattenuta una somma ridotta) ed agli atti risultano depositate le delibere che hanno deciso la rateizzazioni delle somme indebitamente erogate, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versano gli obbligati ed applicando una consistente riduzione sulla somma lorda dovuta.
Nella fattispecie in esame, diversamente da quanto sostiene parte appellante, non può farsi riferimento all'art. 2126 c.c.: infatti, come chiarito dalla Suprema Corte
“L'art. 2126 cod. civ. costituisce un presidio contro pretese restitutorie avanzate dal datore di lavoro, compresa la pubblica amministrazione (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 5 novembre 2021, n. 32263 e 31 agosto 2018, n. 21523), ma a condizione che l'indebito retributivo corrisponda a una specifica prestazione, effettivamente eseguita (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 23 novembre 2021, n. 36358)…per converso, la norma non trova applicazione qualora la prestazione si configuri quale mero aumento della retribuzione di posizione di un incarico dirigenziale e, dunque, non si ponga in una relazione sinallagmatica con una specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, sì da comportare - dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - «il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa» (Cass. ordinanza n. 36358 del 2021)”. Il principio, pur affermato in riferimento alla qualifica dirigenziale, è idoneo ad essere applicato anche al pubblico dipendente sprovvisto della qualifica dirigenziale, relativamente ai compensi accessori e/o aggiuntivi che accedono al trattamento economico fondamentale, per i quali vi è la riserva di legislazione nazionale, dal momento che valorizza, tra le caratteristiche tutte cumulativamente necessarie, l'elemento della novità della prestazione remunerabile, a prescindere dal ruolo ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni. Per altro, non si può fare a meno di notare che l'accessorietà del trattamento in questione si palesa ancora più evidente laddove si consideri che si tratta di un emolumento fisso in alcun modo correlato alla quantità del lavoro svolto
(id est: le ore di lavoro prestate).
Tali rilievi consentono di escludere in radice anche i presupposti per l'invocata operatività dell'art. 2041 c.c., dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabilità delle attività svolte, impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A.
Analogamente infondata è la censura relativa al termine di prescrizione applicato che – secondo parte appellante – dovrebbe essere quinquennale. Invero, in questa sede non si discute della corresponsione di emolumenti retributivi (per i quali è pacifica l'applicazione del termine invocato dalla parte), bensì della restituzione di quanto indebitamente corrisposto: con la conseguenza che il termine applicabile è quello decennale che decorre dal momento dell'avvenuto pagamento della somma non dovuta.
Va, da ultimo, rilevato che è inconferente l'invocazione dell'art. 36 Cost. posto che la norma costituzionale riguarda il rapporto tra la quantità e qualità del lavoro e la retribuzione e non tra i vari elementi di quest'ultima.
Ed invero, le somme corrisposte dalla possono essere incluse tra le cd. CP_3
'indennità accessorie' le quali non sembra fossero finalizzate a remunerare attività lavorative esulanti dai compiti già disimpegnati, riconducibili alla categoria contrattuale d'appartenenza, posto che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. Cosicché la prestazione di un'attività lavorativa eseguita - per effetto di comando/distacco, in
'aggiunta' in termini qualitativi e quantitativi a quella svolta fino a quel momento come personale stabilmente appartenente ai ruoli dell'Ente pubblico - potrebbe determinare i presupposti richiesti dalla norma invocata, che garantisce la remunerazione in rapporto alla qualità e quantità del lavoro eseguito 'di fatto' a sensi dell'art 36 Cost.: ma non è questo il caso per quanto sopra rimarcato.
La ripetizione dell'indebito da parte dell'ente è, pertanto, legittima.
La complessità della vicenda esaminata, la natura interpretativa delle questioni affrontate e l'intervento in corso di causa della pronuncia della Consulta n. 8/2023 in ordine alla portata applicativa dell'art. 2033 c.c. consentono l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma
17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro