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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Proc. N. 295 /2023
All'udienza del 18/03/2025 innanzi al GOT dott. Marcello Bellomo alle ore 11.12 è presente per parte attrice l'Avv. PARRINELLO GIUSEPPE il quale chiede che la causa venga posta in decisione. Precisa le conclusioni come da atto introduttivo e discute la causa illustrando quanto in atto allegato e dedotto.
Nessuno è presente per parte convenuta
Il giudice dato atto di quanto precede, si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore *****, assenti i procuratori delle parti il Giudice decide la causa dando lettura del dispositivo della sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita.
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 295 /2023 R.G.A.C.C. oggetto: solo danni a cose vertente tra
nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ) nella qualità di proprietaria e nato a [...] il C.F._1 Parte_2
17/10/1960, (C.F.: nella qualità di comodatario/conduttore del fondo, in C.F._2
giudizio con l'Avv. Giuseppe Parrinello, giusta procura in atti, attori
Nei confronti di
P.IVA corrente in Castelvetrano nella S.S. 115-dir. Per Controparte_1 P.IVA_1
al km.1,07, in persona del legale rappresentante pro tempore, signor CP_2 Controparte_3
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Errante Jr. e
[...]
dall'Avv. Mildred Roma sia congiuntamente che disgiuntamente in forza di procura in atti,
convenuta
Conclusioni delle parti
All'udienza odierna il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa come da verbale che precede.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori hanno chiesto “Ritenere e dichiarare la convenuta ditta - con sede in Castelvetrano SS 115 DIR. M.di Selinunte Km. Controparte_1
1,07 sn in persona del legale rappresentante ed Amministratore pro tempore - responsabile dello allagamento del fondo degli odierni attori e dei danni tutti allo stesso arrecati;
Per l'effetto condannare la ditta : a). a risarcire gli odierni attori della complessiva Controparte_1
somma di €.53.745,10 (Cinquantatremilasettecentoquarantacinque/10) per le causali tutte meglio spiegate nella relazione di perizia a firma dell'arch. e del Dr. Per_1 Persona_2
come sopra indicata;
b). ad astenersi per il futuro da ogni azione di sversamento di liquidi di qualsiasi natura nelle canalette di scolo di proprietà adiacenti la SS 115 DIR. nel tratto di CP_4
strada antistante l'opificio e/o comunque da ogni e qualsivoglia Controparte_1
comportamento che possa arrecare danni ulteriori al fondo sopra meglio Controparte_5
descritto; c). al ristoro delle spese e competenze del giudizio, comprensive delle spese di mediazione/conciliazione avendovi la convenuta dato causa”.
Premettevano a detta domanda di essere la signora Parte_1
“proprietaria di un fondo rustico in c.da Latomie-Pinzello, agro di Castelvetrano, istruito, quasi per l'intero, ad oliveto e concesso in comodato al signor il quale lo coltiva per la Parte_2
produzione di olive da mensa cultivar “Nocellara del ”; che detto fondo “è confinante dal CP_1
lato EST con la SS 115 DIR, e fronteggia, dal lato opposto della statale, l'opificio Controparte_1
[...
, che le piogge del 9 e 10 novembre 2021 “hanno determinato l'allagamento del piazzale asfaltato dello stabilimento “ ed occupato da numerosi fusti, in parte vuoti ed Controparte_1
in parte contenenti olive trattate con salamoia” nonché “nella parte del piazzale posto a
NORD/EST rispetto alla SS 115 DIR, un notevole ristagno di acqua arrivato ad un livello che superava quasi la stessa altezza dei fusti”, che “per smaltire tale enorme quantità d'acqua del piazzale, la ditta “ ha aperto il cancello scorrevole su guida fissa d'ingresso allo Controparte_1
stabilimento” che “le acque del piazzale, conseguentemente, come un fiume in piena, hanno invaso e superato la SS 115 DIR riversandosi quindi nella parte NORD/OVEST del fondo – Parte_1
TOSCO, trasportando ivi numerosi fusti (in parte vuoti mentre alcuni contenenti anche olive in salamoia) presenti nel piazzale della “ e determinando l'allagamento del Controparte_1
fondo”.
Allegava parte attrice che in seguito alla condotta dolosa della convenuta consistita nell'apertura del suddetto cancello e nell'aver praticato un foro nel muro di recinzione dell'oleificio che aveva causato il riversarsi di tale consistente quantità di acqua sul di lei terreno, di aver subito danni per complessivi € 53.745,10, costituiti da ““Danni sulla produzione attuale su n° 400 pianteDanno per ripristino dell'oliveto esistenteDanno sulla produzione futura Danno per ripristino muro di recinzione e della rete. spese straordinarie per cure colturali più assidue, irrigazioni trattamenti fitosanitari”
Rassegnava quindi le su indicate conclusioni, confermate anche con le memorie di cui all'art 183 comma VI n.1 cpc.
Si costitutiva la società convenuta la quale contestava quanto dedotto ed eccepito da parte attrice.
In particolare allegava che quello verificatosi il 9 e 10 novembre 2021 era stato un “evento calamitoso” che “a causa del nubifragio essa società “veniva completamente invasa dall'acqua e ne
è rimasta sommersa per diverse ore, del che si rendeva necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco,
i quali giunti sui luoghi comunicavano di non potere operare stante i numerosi interventi in corso, oltre al fatto che non avrebbero potuto scaricare acqua nei terreni adiacenti che erano già totalmente allagati”.
Evidenziava di avere “dovuto provvedere a propria cura e spese al noleggio di una pompa idrovora che prelevasse l'enorme quantità di acqua dal piazzale, scaricandola nel pozzetto CP_4
(contiguo alla sua proprietà e non a quella e destinato proprio alla raccolta delle acque Parte_1
piovane”; che il cancello dell'opificio non era stato aperto ma divelto dalla forza dell'acqua che in ogni caso “L'evento calamitoso che ha colpito il territorio belicino quella notte integra gli estremi del caso fortuito e/o della forza maggiore”; che in ogni i caso i danni lamentati dagli attori edrabi da iumputare ad altre causa quali la particolare conformazione del fondo “più basso” rispetto alla confinante strada statle ed alla stessa società con venuta sia alla mancata “realizzazione di normali sistemazioni idraulico-agrarie necessarie per allontanare l'acqua in eccesso” . Contestava altresì
l'ammontare dei chiesti danni.
Chiedeva pertanto “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: -ritenere e dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande ex adverso spiegate, per le ragioni tutte esposte in narrativa, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- per l'effetto, condannare i signori e alla rifusione delle Parte_1 Parte_2
spese di lite come da D.M. 55/2014, oltre rimborso forfettario per spese generali e CPA”. Instaurato il contraddittorio, il giudizio è stato istruito con il deposito di documenti e l'assunzione delle prove orali richiesta dalle parti.
Il Tribunale ha ritenuto altresì opportuno disporre consulenza tecnica al fine di accertare quanto indicato nell'ordinanza resa all'udienza del 27.02.2024.
Ritiene parte attrice che i danni subiti in data 9.10/11.2021 ed analiticamente descritti in atto di citazione, siano da imputare alla condotta della convenuta che al fine di consentire il deflusso della “enorme quantità di acque ristagnate nel proprio piazzale” (cfr pag. 3 dell'atto di citazione) ha aperto il cancello di accesso al proprio immobile prospiciente la SS115; ha realizzato una apertura nel muro di recinzione di detto immobile;
ha mediante pompa idrovora convogliato parte di detta acqua “nelle canalette di scolo non idonee a recepire simili quantità di CP_4
acqua, così determinando l'allagamento del fondo di essa parte attrice da cui sono derivati i danni de quibus.
Ciò posto in punto di fatto, il Tribunale ritiene di poter decidere la controversia applicando il principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Sez. U,
Sentenza n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490; Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014, Rv. 633504
– 01 e in motivazione pag. 36 ss.) che consente l'esame delle censure verificandone l'impatto operativo, piuttosto che la coerenza logico-sistematica, sostituendo il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze costituzionalizzate di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez. 6 – L,
Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058).
Nel caso di specie tale elemento dirimente è costituito dal carattere eccezionale delle piogge verificatesi il 9 e 10 novembre del 2021.
Ed invero non vi è contestazione alcuna tra le parti in ordine alla eccezionalità delle piogge verificatesi in quei giorni (circostanza introdotta dalla convenuta e non contestata dagli attori ed invero implicitamente ammessa dagli stessi laddove parlano di “enorme quantità di acqua” presente nei locali della convenuta -cfr. pag. 3 citazione). Ne deriva che nessun addebito può esser mosso alla convenuta per i danni riportati dal fondo degli attori per non essere questi ultimi imputabili alla prima.
In particolare nel corso del giudizio se da un lato non è stato supportato da riscontri probatori l'allegazione di parte attrice secondo cui la convenuta avrebbe appositamente aperto il cancello prospiciente la SS115 ed effettuato l'apertura nel muro di recinzione (tutti i testi escussi hanno riferito che arrivati sul posto il cancello era aperto e la breccia già realizzata senza quindi nulla allegare circa l'autore della relativa condotta) dall'altro l'evento atmosferico è stato tale da escludere con riferimento ai barili presenti nel cortile e la loro fuoriuscita dallo stesso con la consequenziale rottura della recinzione del fondo dell'attrice.
Ritiene infatti la Suprema Corte di Cassazione possibile invocare il fortuito (o la forza maggiore), “nel solo caso in cui il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere tout court il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, di tal che esso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. È evidente, perciò, che un temporale di particolare forza ed intensità, protrattesi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può, in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, salva l'ipotesi in cui sia stata accertata l'esistenza di condotte astrattamente idonee a configurare una
(cor)responsabilità del soggetto che invoca l'esimente in questione” (cfr. Cass. 5877/2016).
Come più su evidenziato non è rimasta acquista in atti alcuna prova della sussistenza di una condotta del convenuto idonea a legittimare l'accertamento di una corresponsabilità nella determinazione del danno lamentato dagli attori.
Sul punto non appare ultroneo comunque evidenziare che il nominato consulente con argomentare privo di vizi logico giuridici oltre che metodologici e scientifici ha accertato da una parte che i danni lamentati da parte attrice per “moria delle piante da asfissia radicale” non possono essere imputati agli eventi del 9/10.11.2021 e dall'altra che “i danni sono di altra natura, riferito alle cose materiali, come la recinzione e il cordolo in c.a., in parte divelte ed abbattute, provocato dal flusso dell'acqua e dai bidoni di concia, trasportati dalle correnti di deflusso nel fondo e danni alla produzione dell'anno di riferimento” e ciò in quanto da una Controparte_5
parte le acqua di “prima pioggia” erano già defluite tramite il sistema di smaltimento presente nell'opificio; che dalla Carta Tecnica Regionale pure esaminata, si rileva che il fondo degli attori si trova nel punto di “massima depressione rispetto alle aree limitrofe”, che il verificarsi del periodico ristagno idrico superficiale in alcune aree specifiche del fondo “è Controparte_5
dovuto dall'andamento orografico della micro area, che nella fattispecie riporta una quota altimetrica di 94.1 mt s.l.m, al centro della porzione di lotto compresa tra strada SS.115 e la strada ferrata (scartamento ridotto dismesso), che costituiscono due barriere al normale defluire delle acque piovane di ruscellamento, provocando il ristagno idrico per saturazione in questa striscia a sezione di sella, avente a nord la quota altimetrica e di 95,5 mt s.l.m. e a sud 95,1 mt s.l.m.” ed ancora “In continuità alla porzione di lotto descritta, in posizione baricentrica del fondo
, sul lato est della strada ferrata, risulta essere in buona parte pianeggiante, Controparte_5
determinando una diminuzione del fenomeno di ruscellamento superficiale di conseguenza un aumento della saturazione del terreno, provocando il ristagno superficiale innescando i processi dell'asfissia radicale delle piante” con fenomeno che “si è verificato nei decenni precedenti come ritratto nelle diverse foto satellitari” allegate alla relazione di consulenza, dalle quali si evince che
“il fondo presenta sempre la stessa problematica di ristagno superficiale nelle medesime zone, che innescano quei processi dell'asfissia radicale e moria delle piante coltivate” e che “Ad oggi nel fondo dei signori non è stato risolto il problema del ristagno idrico, risolvibile Controparte_5
attraverso una attenta tecnica agronomica della regimazione delle acque superficiali” con la conseguenza che va esclusa “ogni responsabilità dell'opificio per la moria delle piante di CP_1
olivo per asfissia radicale” atteso che i problemi di ristagni idrico era già presente sul fondo de quo quando ancora l'opificio non c'era ancora.
In definitiva quindi secondo gli accertamenti tecnici non sono imputabili alla convenuta i danni subiti da parte attrice per la moria delle piante per asfissia radicale mentre lo sarebbero quelli (latu sensu) alla recinzione “da imputare alla pressione dell'acqua nel momento del massimo deflusso dovuto alla forte quantità di acqua precipitata è dalla scarsa capacità dei terreni di trattenerla e la per la presenza dei bidoni di concia della . Controparte_1
Tuttavia, in applicazione dei su richiamati principi di diritto e giurisprudenziali in tema di caso fortuito e forza maggiora anche l'imputabilità di questi ultimi danni alla convenuta va esclusa. Le spese di lite seguono la soccombenza e visto il dm 55/2014 come integrato dal DM
147/2022, si liquidano tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in citazione, applicata la riduzione massima dei compensi medi in tesi dovuti tenuto conto della natura delle questioni giuridiche trattate, dell'attività professionale effettivamente posta in essere, dell'attività istruttoria espletata, in complessivi Euro 7.051,50 (di cui € 1.276 per fase di studio, € 814 per fase introduttiva, € 2.835 per fase istruttoria ed € 2.126,50 per fase decisionale) oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi.
Le spese della consulenza, liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, nella persona del Dott. Marcello Bellomo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata iscritta al n. 295/2023 RG, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna e , al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, parte attrice delle spese del presente CP_1
giudizio che liquida in € 7.051,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate con separato decreto in atti.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 18 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo