Ordinanza cautelare 12 luglio 2024
Ordinanza collegiale 31 gennaio 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 4540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4540 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04540/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03105/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3105 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Maione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di IG, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Donnarumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell’Ordinanza Dirigenziale di demolizione n. 34/2024 del 04.04.2024 prot. 009915/2024 notificata il 0-OMISSIS-.04.2024 con cui il Responsabile del Servizio 4 Urbanistica e Ambiente ha ingiunto ai ricorrenti di demolire le presunte opere abusive realizzate alla via -OMISSIS- n. -OMISSIS- del Comune, avvertendoli che in mancanza saranno acquisite al patrimonio disponibile del Comune.
b) dell’Ordinanza Dirigenziale n. 34/2024 del 04.04.2024 prot. 009915/2024 notificata il 0-OMISSIS-.04.2024 nella parte in cui l’Amministrazione Comunale ha comminato ai ricorrenti,
contestualmente all’ordine di demolizione, la sanzione amministrativa di € 20.000,00 ai sensi dell’art. 31 co. 3 del DPR 3-OMISSIS-0/01.
c) Del verbale di accertamento opere edilizie prot. 119-OMISSIS-4/2021 del 19.04.2021, della relativa relazione istruttoria n. 12071/2021 del 19.04.2021 e successivi chiarimenti prot. 14506/2021 dell’11.05.2021, comunicazione di avvio del procedimento (prot.107-OMISSIS-1/2022 del 05.05.2022) ai sensi della L. 241/90 notificato in data 26.05.2022 (prot. 13756 del 0-OMISSIS-.06.2022).
d) Di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo dei diritti dei ricorrenti”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di IG;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 5 giugno 2024 i ricorrenti impugnavano i provvedimenti in epigrafe emessi dal Comune di IG , esponendo di essere proprietari, per atto di compravendita per notaio -OMISSIS- del 14 novembre 201-OMISSIS- dell’immobile sito in IG alla via -OMISSIS- n. -OMISSIS- individuato al N.C.E.U. al -OMISSIS-.
In data 22.12.2022, presentavano una SCIA avente ad oggetto la riattazione di una piccola cisterna per la raccolta delle acque piovane realizzata in luogo di un precedente essiccatoio, e di un capanno agricolo chiuso tra le pareti perimetrali del lotto, costituito da una struttura in legno con vetrate avente una superficie di mq.34,97.
Aggiungono che per le opere summenzionate venivano rinviati a giudizio innanzi il Tribunale di OL , a seguito del verbale di sopralluogo prot. 119-OMISSIS-4/2021 del 19/04/2021 in cui veniva accertata la abusività delle opere.
Da qui l’ordinanza dirigenziale impugnata di ripristino dello stato dei luoghi .
Col presente ricorso, insorgono avverso l’ordinanza de qua, lamentando:
Eccesso di potere. Sviamento. Contrasto con il giudicato penale. Illegittimità dell’ordinanza di demolizione.
Il provvedimento sarebbe in contrasto con il giudicato penale formatosi sulla sentenza n. 3-OMISSIS-3-OMISSIS-/ 2024, con cui il Tribunale di OL li avrebbe assolti dai reati da loro ascritti.
Violazione del legittimo affidamento e difetto di motivazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico poste a fondamento della sua adozione , preminenti su quelle del privato.
Violazione ed erronea applicazione dell’articolo 37 del D. P. R. 3-OMISSIS-0/2001. Eccesso di potere per logicità. Errore sui presupposti. Sviamento.
Le opere risultate abusive potevano realizzarsi mediante la mera presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività.
Violazione dell’articolo 31, comma 4 bis D. P. R. 3-OMISSIS-0/2001. Assoluta sproporzione tra il valore dei manufatti realizzati e l’entità della sanzione. Applicazione della misura massima. Mancanza di motivazione.
La difesa comunale ha dedotto che:
Il provvedimento impugnato scaturisce dal verbale di sopralluogo e accertamento opere edilizie prot. n. 119-OMISSIS-4/2021 del 19/04/2021 e della relativa istruttoria prot. n.12071/2021 del 19/04/2021 con successivi chiarimenti (prot. n. 14506/2021 del giorno 11/05/2021) e comunicazione di avvio del procedimento, relativo alle opere abusive realizzate sull’immobile ubicato in Via -OMISSIS- n. -OMISSIS-, censito al catasto fabbricati al foglio 6, mappale 2425, svolto dal Responsabile dell’Ufficio
Abusivismo Edilizio, in maniera congiunta alla polizia municipale.
Lo stesso , nel richiamare il verbale di sopralluogo, evidenzia che l’attività edilizia abusiva posta in essere dai ricorrenti è qualificabile come “interventi di nuova costruzione” di cui all’articolo 3, comma 1, D. P.R. 3-OMISSIS-0/2001, realizzata in assenza (articolo 31, D. P. R. 3-OMISSIS-0/2001) di permesso di costruire (artt. 10 e 20 D. P. R.3-OMISSIS-0/2001).
Mancherebbe inoltre :
- l’ autorizzazione paesaggistica ex art. 146 o 159 D. Lgs. 42/2004;
- la denuncia dei lavori ex art. 4, L. 10-OMISSIS-6/1971 e artt. 65, 93, 94 e 94 bis D. P. R. 3-OMISSIS-0/2001, finalizzata all’ottenimento dei provvedimenti di autorizzazione sismica o attestazione di presentazione del progetto.
Con ordinanza n. -OMISSIS-44/2025 il Collegio ha disposto incombenti istruttori, richiedendo chiarimenti all’Ente parco Vesuvio.
I chiarimenti richiesti non sono pervenuti, ma il ricorso può decidersi egualmente allo stato degli atti.
Alla udienza pubblica del 4 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
Mette conto evidenziare che le consistenze immobiliari in oggetto ricadono in zona E3 - Agricola di interesse paesistico in zona di protezione integrale con restauro paesistico – ambientale del Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani, normata dall’articolo 37 delle relative norme tecniche di attuazione.
Deduce inoltre il Comune che per la posizione dell’area di sedime, l’immobile è soggetto ai seguenti vincoli:
- vincolo paesaggistico Ambientale ex art. 136, D. Lgs. 42/2004 e D. M.07/0-OMISSIS-/1961 (previgente L. 1947/1939 e D. Lgs. 490/1999), in quanto ricadente nel comune di IG;
- vincolo zona sismica ex art. -OMISSIS-3 D. P. R. 3-OMISSIS-0/2001;
- vincolo zona rossa – rischio vulcanica dell’area vesuviana ex L. 21/2003;
- misure di salvaguardia del parco nazionale del Vesuvio “Zona 2” di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggiore grado di antropizzazione.
A fronte di tali elementi, la difesa di parte ricorrente accentua il dato della assoluzione in sede penale ,atteso che per il capanno e la vasca di raccolta venivano rinviati a giudizio innanzi il Tribunale di OL (rpoc. RGNR 3072/2021):
a) per il reato di cui artt. 110 c.p., 44 lettera C) del D.P.R. 3-OMISSIS-0/2001 per avere realizzato una piccola piscina e un locale in legno in IG tra l’agosto del 2017 e il marzo 2020
b) per il reato di cui agli artt. 93 e 95 del DPR 3-OMISSIS-0/2001 e -OMISSIS-1 co. 2 c.p. per aver realizzato le opere senza elaborare un progetto esecutivo e senza affidare la direzione dei lavori ad un tecnico competente;
c) per il delitto di cui all’art. 1-OMISSIS-1 co. 1 del D.lgs. 42/04 per avere realizzato le opere senza autorizzazione e su suolo sottoposto a vincolo paesaggistico.
Il Tribunale di OL disponeva l’assoluzione per i reati ascritti e il dissequestro degli immobili con contestuale restituzione agli aventi diritto. La sentenza di assoluzione per tutti i reati contestati agli imputati, quanto al primo reato è motivata per intervenuto titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 37 co.4 DPR 3-OMISSIS-0/01 e per gli altri perché il fatto non sussiste. Il giudice penale ha ritenuto che la preesistenza della vasca comporta che nessun titolo autorizzatorio andasse richiesto, mentre per il
capanno ha ritenuto che le modifiche fossero di minima entità.
Osserva il Collegio che il gravato atto di demolizione si fonda sui seguenti elementi desunti dal verbale di contestazione:
“L’area interessata dalla segnalazione è individuata alla via -OMISSIS- n. -OMISSIS-; attraversando il viale di ingresso aperto troviamo subito sul lato destro la presenza di una piccola piscina di dimensioni mt. 3,40 x mt, 4,55 per una superficie di circa mq. 15,50; dalla documentazione in possesso non si rilevano autorizzazioni e pertanto l’opera risulta abusiva;
- Superando la piscina si arriva nello spazio aperto della corte dove si fronteggia a chiusura un corpo con struttura in legno con soprastante copertura a lamiera; tale corpo risulta chiuso tra le due pareti murarie della muratura perimetrale del lotto, e chiuso in facciata con vetrate trasparenti. La struttura è divisa internamente in due parti, e presenta all’interno nella zona di destra, un bagno ricavato sul fondo con l’interposizione di una tramezzatura. Le dimensioni della struttura sono di circa mt. 7,60 x mt. 3,90 per un totale di superficie circa mq. 29,654. L’altezza è di circa mt.2,55 per un volume totale di circa mc. 75,5-OMISSIS-.
- Da quanto potuto rilevare con il sistema Google Earth, è probabile che le opere abusive siano state realizzate per un periodo tra AGOSTO 2017 e MARZO 2020”.
Orbene, i testi escussi in sede penale hanno precisato che:
“precisano di essere a conoscenza che l'ente Parco si era già interessato nel passato , in periodo precedente al 2019 - l'anno di acquisto da parte dei coniugi -OMISSIS-, come emerge dal titolo di proprietà prodotto in atti, è del novembre 201-OMISSIS-- di quel lotto di terreno per abusi precedenti commessi dal dante causa dei due coniugi, che erano anche stati ripristinati. Sempre su domanda della difesa, dichiarava di non essere a conoscenza di richieste avanzate dai due
Imputati di autorizzazione alla ripulitura e al disboscamento dell'area,…”.
Il teste -OMISSIS- in particolare ha dichiarato che recatosi sul posto “nello spazio retrostante l’abitazione principale riscontravano la realizzazione di una piscina di circa 15 m² e di un casotto adiacente realizzato in legno… Per una superficie di circa 30 m², entrambi completi ed in uso“.
Il teste -OMISSIS- architetto responsabile dell’ufficio tecnico comunale ha riferito che “per quel tipo di opere soprattutto per il casotto che aveva determinato nuova volumetria, era necessario il permesso di costruire, oltre le varie autorizzazioni paesaggistiche e sismiche, trovandosi il territorio di IG interamente compreso in area paesaggisticamente protette di zona ad alta sismi città, titoli che due proprietari al momento del sopralluogo non esibivano“.
L’imputato -OMISSIS- poi riferiva di avere acquistato nel 201-OMISSIS- un rudere fronte strada completamente invaso da sterpaglie e di avere richiesto tutte le autorizzazioni necessarie per ristrutturare, che erano state concesse. Solo con riguardo al giardino aveva provveduto a trasformare la vasca di raccolta in una piscina e il capanno in un casotto di appoggio senza richiedere autorizzazioni.
L’ingegnere -OMISSIS- tecnico dell’imputato confermava riferendo che il suo intervento era stato richiesto per l’abitazione principale rifatta attraverso una scia e che poi l’imputato aveva provveduto in proprio alla piscina e al capanno.
Risulta quindi dal fatto ricostruito nella sentenza penale che nel 2022 veniva presentata una SCIA in sanatoria per la piscina e per il capanno, elemento valutato dal giudice penale come rilevante per procedere ad assoluzione.
Così ricostruito l’iter fattuale della vicenda, va rilevato che è infondato il primo motivo con cui la parte lamenta contrasto dell’atto amministrativo con il giudicato penale di assoluzione.
Il giudice penale ha invero assolto gli imputati dal reato di costruzione abusiva ex 44 lettera C) del D.P.R. 3-OMISSIS-0/2001 per avere realizzato una piccola piscina e un locale in legno in IG tra l’agosto del 2017 e il marzo 2020, per intervenuto titolo abilitativo.
Il titolo abilitativo consisterebbe nella S,C.I.A. in sanatoria , non precisamente indicata nella sentenza di assoluzione, ma che dovrebbe coincidere con il documento allegato 6 del 22.12.2022 nella quale, dichiarando la doppia conformità delle opere realizzate, si richiede la conformità di una piccola cisterna per la raccolta di acque piovane , e per la sistemazione di un capanno agricolo con struttura in legno chiusa da pareti perimetrali del lotto e da vetrate, dichiarata struttura leggera di modeste dimensioni .
E’ di tutta evidenza che nella SCIA sono state descritte opere di natura e destinazione diverse da quelle accertate, in quanto la vasca ivi indicata come raccolta acque è pacificamente una piscina, come risulta dalle deposizioni in sede penale dei testi ed anche dalla ammissione dello stesso imputato, per la cui compatibilità in zona agricola e paesaggisticamente vincolata sono richiesti stringenti requisiti non dimostrati ; e peraltro non è indicata l’autorizzazione paesaggistica necessaria; a ciò si aggiunga, per la seconda costruzione, che il capanno è comunque una struttura fissa di circa 35 mq di superficie quindi non irrilevante e dissonante con un giudizio di esclusione di modifiche alla sagoma ed ai prospetti dell’edificio ( come attestato nella relazione alla SCIA in sanatoria) , atteso che non fanno corpo con la costruzione principale, ma costituiscono esse stesse costruzioni, con propria sagoma e prospetto, e certamente con una superficie autonoma.
Di conseguenza l’amministrazione ha sanzionato opere che il titolo in sanatoria non si presenta idoneo a legittimare in quanto sostanzialmente differenti da quanto descritto ; né può valere la pronuncia penale a costituire motivo di illegittimità della sanzione edilizia, attesa l’autonomia e la separazione tra il giudizio penale e amministrativo.
Secondo condivisibile giurisprudenza: “In linea generale nei rapporti tra giudizio penale e giudizio amministrativo la regola, almeno tendenziale, è quella dell'autonomia e della separazione, fermo il disposto di cui all'art. 654 c.p.p., secondo cui il giudicato penale non determina un vincolo assoluto all'amministrazione per l’accertamento dei fatti rilevanti nell'attività di vigilanza edilizia. Né la sentenza penale di assoluzione può condizionare in modo inderogabile il giudizio amministrativo, tanto più quando la pubblica amministrazione non si sia costituita parte civile nel processo penale. Il carattere vincolante, nei riguardi del giudizio amministrativo, dell'accertamento compiuto dal giudice penale, è in ogni caso subordinato alla ricorrenza di presupposti rigorosi. Sotto il profilo soggettivo, il giudicato è vincolante solo nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale. Non, quindi, nei confronti di altri soggetti che siano rimasti ad esso estranei, pur essendo in qualche misura collegati alla vicenda penale. Sotto il profilo oggettivo, il vincolo copre solo l'accertamento dei “fatti materiali” e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica, che rimane circoscritta al processo penale e non può condizionare l'autonoma valutazione da parte del giudice amministrativo o civile o dell’amministrazione” (cfr. ex multis: Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 3 novembre 2022, n. 9656 -Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3403/2016).
Nella specie , non essendo il Comune costituito parte civile nel processo penale, la valutazione dei fatti compiuta dal giudice penale non può condizionare la autonoma qualificazione giuridica dell’amministrazione, sì che la prima censura non merita accoglimento.
Risulta infondata anche la censura che lamenta violazione del legittimo affidamento e difetto di motivazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico poste a fondamento del provvedimento , preminenti su quelle del privato.
Invero, in tema di sanzioni edilizie, la realizzazione di opere in assenza del prescritto titolo abilitativo non comporta la formazione di un legittimo affidamento del privato; non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto.
L’illecito edilizio ha carattere permanente, che si protrae e che conserva nel tempo la sua natura, e l'interesse pubblico alla repressione dell'abuso è in re ipsa. Non sussiste alcuna necessità di motivare in modo particolare un provvedimento col quale sia stata ordinata la demolizione di un manufatto, quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l'epoca della commissione dell'abuso e la data dell'adozione dell'ingiunzione di demolizione, poiché l'ordinamento tutela l'affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione di un'opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore contra legem
Ne deriva che la mera inerzia da parte dell’amministrazione nell’esercizio di un potere/dovere rivolto alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall’origine illegittimo. Infatti, il decorso del tempo, lungi dal radicare la posizione giuridica dell’interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell’intervento (vedi C. Stato 22/02/201-OMISSIS-, n. 1123);né il trascorrere del tempo di per sé legittima situazioni che, essendo ab origine contra ius, non possono fondare alcun affidamento incolpevole. L’intervento edilizio è sin dall’origine illegittimo e, per tale motivo, inidoneo a “ingenerare un’aspettativa giuridicamente qualificata”. Di conseguenza, la mancanza di affidamento incolpevole esclude che il mero decorso del tempo possa pregiudicare l’esercizio (doveroso) del potere amministrativo di adottare il provvedimento di demolizione, al fine di ripristinare l’assetto urbanistico ed edilizio preesistente (C. Stato 04/03/2019, n. 149-OMISSIS-).
Inoltre quanto alla dedotta carenza motivazionale, osserva il Collegio che , per costante giurisprudenza, i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti con carattere vincolato e privi di margini discrezionali. Pertanto, ai fini dell’adozione dell’ordine di demolizione è sufficiente la mera enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l’individuazione della fattispecie di illecito e dell’applicazione della corrispondente misura sanzionatoria prevista dalla legge.
In proposito l'esercizio del potere repressivo delle opere edilizie realizzate in assenza del titolo edilizio mediante l'applicazione della misura ripristinatoria può ritenersi sufficientemente motivato (oltre che con l’indicazione del referente normativo a fondamento del potere esercitato), per effetto della stessa descrizione dell'abuso, esplicitante in dettaglio la natura e consistenza delle opere abusive riscontrate, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare l’adozione della misura sanzionatoria.
Infine non merita accoglimento la lamentata violazione ed erronea applicazione dell’articolo 37 del D. P. R. 3-OMISSIS-0/2001.
Per quanto sopra rilevato, è infondata la deduzione di parte ricorrente secondo cui le opere risultate abusive potevano realizzarsi mediante la mera presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività. Invero, un abuso edilizio va sempre considerato nel suo complesso e, in ogni caso, anche opere assentibili con titoli abilitativi diversi dal permesso di costruire (prima DIA, oggi SCIA) possono subire la sanzione amministrativa della demolizione se realizzate abusivamente, in quanto non conformi agli strumenti urbanistici.( cfr. Consiglio di Stato sentenza 9635/2023 ).
Ed ancora: “Atteso che in presenza di abusivismo edilizio, ai sensi degli artt. 22 e 37, comma 1, d.p.r. n. 3-OMISSIS-0/2001 (t.u. edilizia), l'applicabilità della sanzione pecuniaria è limitata ai soli interventi astrattamente realizzabili previa denuncia d'inizio attività che siano, altresì, conformi agli strumenti urbanistici vigenti, laddove manchino i presupposti per l'intervento, come, per l'appunto, nel caso in cui l'opera sia stata posta in essere in violazione del regolamento edilizio, è legittima l'ordinanza di demolizione” (TAR Latina n. 24-OMISSIS- del 2-OMISSIS-.3.2022; TAR Roma, n. 53-OMISSIS-9 del 7.5.2023; C.d.S. n. 3454/201-OMISSIS-; C.d.S. n. 193/201-OMISSIS-).
Guardando agli interventi in questione in base alla loro intrinseca consistenza, va escluso anche che possa parlarsi di opere di ristrutturazione edilizia rientranti nel regime della SCIA, dal momento che tale tipologia di opere, quando comporti modificazione dei prospetti di consistenze immobiliari sottoposte a vincolo paesaggistico, come appunto avvenuto nella fattispecie, richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire, come prescritto dall'art. 10, comma 1, lett. c), del dpr 3-OMISSIS-0/2001, il che rende appropriata la sanzione demolitoria irrogata ai sensi dell'art. 27 comma 2 TUE.
Peraltro, anche ammettendo che le opere fossero soggette a SCIA, risulterebbe comunque appropriata la comminatoria della sanzione demolitoria , trattandosi di opere eseguite in area vincolata. Infatti, l'art. 27 comma 2 del dpr 3-OMISSIS-0/2001 non distingue tra opere per cui è necessario il permesso di costruire e quelle per cui sarebbe sufficiente la mera SCIA, imponendo, viceversa, di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano state realizzate senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
Difatti, per le opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio in aree paesaggisticamente vincolate, come quella di specie, vige un principio di indifferenza del titolo necessario all'esecuzione di interventi in dette porzioni di territorio, configurandosi legittimo l'esercizio del potere repressivo demolitorio in ogni caso, a prescindere, appunto, dal titolo edilizio (SCIA o permesso di costruire) ritenuto più idoneo e corretto per procedere all'edificazione in zona vincolata. ( cfr. ex multis Tar Campania Napoli- sentenza 2-OMISSIS-62/2024).
Né può essere accolta la censura che lamenta violazione dell’articolo 31, comma 4 bis D. P. R. 3-OMISSIS-0/2001 per sproporzione tra il valore dei manufatti realizzati e l’entità della sanzione , e per applicazione della sanzione nella misura massima.
Invero per costante giurisprudenza ( cfr. ex multis TAR Piemonte, sez. II, 12 ottobre 2022, n. -OMISSIS-43), la sanzione pecuniaria deve essere irrogata nella misura massima di euro 20.000 se gli abusi sono realizzati su aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 o inedificabili o a rischio idrogeologico elevato. Nel caso specifico detta situazione era riscontrabile, visto che l’area su cui ricadono le opere è soggetta a vincolo ambientale-paesaggistico.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giuristi motivi per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Daria Valletta, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.