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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 2478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2478 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3666/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3666/2024, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. DI MATTEO PAOLO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso Controparte_1 C.F._2
lo studio degli Avv. MINA ANDREA e Avv. MERLO PIERGIORGIO, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 30.5.2025)
Per parte ricorrente: “la ricorrente signora per il tramite del proprio difensore, Parte_1
non si oppone alla richiesta di emissione della sentenza parziale non definitiva sullo status separativo, con prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande consequenziali di addebito, assegnazione della casa coniugale e di determinazione degli assegni di mantenimento”;
Per parte resistente: “Voglia il Tribunale Ill.mo: con sentenza non definitiva, dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 709 bis cpc;
confermare la prosecuzione del giudizio per quanto concerne la domanda di addebito ed i provvedimenti relativi, compresi quelli patrimoniali”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.3.2024, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario il giorno 8.8.1979 a Napoli con , trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune al n. 104, parte 2, serie A, anno 1979, e che dall'unione erano nate le figlie (il giorno 8.12.1980), (il 4.7.1985), (il 22.8.1989), tutte maggiorenni Per_1 Per_2 Per_3
ed economicamente autosufficienti, e (il 2.8.1998), maggiorenne ma non economicamente Per_4
autosufficiente.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
Il resistente compariva alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, aderendo alla domanda di separazione, ma rimanendo controverse le ulteriori questioni;
le parti, quindi, chiedevano la pronuncia di una sentenza non definitiva sullo status, e, non essendo necessaria alcuna istruttoria sul punto, il
Giudice delegato, adottati gli opportuni provvedimenti provvisori ed urgenti e fatte precisare alle parti le conclusioni trascritte in epigrafe, si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione non definitiva.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto dal 2019, ed entrambe sono concordi nel ritenere venuta meno ogni affezione coniugale.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata da entrambi i coniugi in sede di udienza presidenziale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sulla prosecuzione del processo
La prosecuzione del processo, per la decisione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia relativa allo status coniugale, è disposta con separata ordinanza.
3) Sulle spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
;
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 12.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3666/2024, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. DI MATTEO PAOLO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso Controparte_1 C.F._2
lo studio degli Avv. MINA ANDREA e Avv. MERLO PIERGIORGIO, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 30.5.2025)
Per parte ricorrente: “la ricorrente signora per il tramite del proprio difensore, Parte_1
non si oppone alla richiesta di emissione della sentenza parziale non definitiva sullo status separativo, con prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande consequenziali di addebito, assegnazione della casa coniugale e di determinazione degli assegni di mantenimento”;
Per parte resistente: “Voglia il Tribunale Ill.mo: con sentenza non definitiva, dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 709 bis cpc;
confermare la prosecuzione del giudizio per quanto concerne la domanda di addebito ed i provvedimenti relativi, compresi quelli patrimoniali”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.3.2024, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario il giorno 8.8.1979 a Napoli con , trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune al n. 104, parte 2, serie A, anno 1979, e che dall'unione erano nate le figlie (il giorno 8.12.1980), (il 4.7.1985), (il 22.8.1989), tutte maggiorenni Per_1 Per_2 Per_3
ed economicamente autosufficienti, e (il 2.8.1998), maggiorenne ma non economicamente Per_4
autosufficiente.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
Il resistente compariva alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, aderendo alla domanda di separazione, ma rimanendo controverse le ulteriori questioni;
le parti, quindi, chiedevano la pronuncia di una sentenza non definitiva sullo status, e, non essendo necessaria alcuna istruttoria sul punto, il
Giudice delegato, adottati gli opportuni provvedimenti provvisori ed urgenti e fatte precisare alle parti le conclusioni trascritte in epigrafe, si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione non definitiva.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto dal 2019, ed entrambe sono concordi nel ritenere venuta meno ogni affezione coniugale.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata da entrambi i coniugi in sede di udienza presidenziale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sulla prosecuzione del processo
La prosecuzione del processo, per la decisione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia relativa allo status coniugale, è disposta con separata ordinanza.
3) Sulle spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
;
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 12.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri