Articolo 360 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 359Articolo 361
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 360.
(Convogli militari, cortei e simili)
1. Ai conducenti dei veicoli che fanno parte di convogli militari, o di colonne di truppa, o di cortei o di processioni, incombe l'obbligo di occupare la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra, onde arrecare il minimo intralcio alla circolazione normale.
2. Le colonne o i gruppi di scolari devono, per quanto possibile, servirsi del marciapiede. Nel servirsi della sede stradale, ove necessario, devono procedere in formazione di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla circolazione veicolare.
3. Formazioni in marcia a piedi non possono tenere il passo sui ponti.
4. I conducenti dei veicoli che fanno parte dei convogli indicati nel comma 1 sono tenuti a rispettare la distanza di sicurezza di cui all'articolo 149 del codice, nonche' tutte le altre norme relative alle luci ed alle segnalazioni visive.
5. Nel caso di convogli di autoveicoli in numero superiore a dieci unita', sul primo veicolo della colonna nel senso di marcia deve essere collocato anteriormente un cartello a fondo bianco con l'iscrizione in nero INIZIO COLONNA e posteriormente un cartello a fondo bianco con iscrizione in nero FINE COLONNA. Sull'ultimo veicolo della colonna, nel senso di marcia dovra' essere collocato anteriormente analogo cartello con l'iscrizione FINE COLONNA e posteriormente altro cartello con l'iscrizione INIZIO COLONNA ((.)) ((Una competizione ciclistica o atletica in corso di svolgimento puo' essere indicata con analoghi cartelli riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA . . .." e "FINE GARA . . .." con le modalita' prescritte nel provvedimento di autorizzazione della gara.))
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996