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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/08/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3127/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Sezione II Civile
All'udienza del 01.07.25 sono comparsi i procuratori delle parti depositando note di trattazione scritta cui si riportano.
Il Giudice
emette sentenza come allegata.
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3127 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
PREFETTURA DI NUORO, CF. , in persona del Prefetto in carica, P.IVA_1
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, C.F.
, presso i cui uffici, in via Dante n. 23, è pure ex lege domiciliato; P.IVA_2
appellante contro
(C.F. nata a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Olbia, alla via F. De Sanctis,
n. 51, presso lo studio dell'Avv. Ilaria Caragliu, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'appellante come da ricorso in appello del 06.12.2023; nell'interesse pagina 2 di 4 dell'appellata come da comparsa di risposta del 04.09.2024; richiamate nei rispettivi scritti conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. Controparte_1
PTR2690002864 del 04/03/2023, elevato dalla Polizia stradale di Nuoro, con cui le veniva contestata,
in qualità di conducente del veicolo targato FJ323WV, la violazione dell'art. 142 C.d.S., per aver circolato alla velocità di 143 Km/h, eccedendo di 45,85 km/h (concessa la tolleranza del 5%) il limite massimo consentito di 90 km/h, come accertato con apparecchiatura Telelaser nel territorio del
Comune di Siniscola. Contestava la ritualità della costituzione della e degli atti ad essa CP_2
allegati e prodotti e, nel merito, contestava l'idoneità del dispositivo a rilevare la velocità, posto che non consentiva di accertare che l'autovettura la cui velocità era rilevata fosse la stessa fermata dagli
Agenti accertatori. Rappresentava che la postazione di rilevamento della velocità non era stata adeguatamente segnalata. Chiedeva l'annullamento del verbale e della sanzione irrogata.
La eccepiva l'incompetenza del Giudice di pace di Pattada a decidere in favore di quello di CP_2
Nuoro e si difendeva nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice di pace di Pattada, con sentenza n. 39/2023, emessa nel procedimento iscritto al n. R.G.
33/2023, depositata in data 05/05/2023, accoglieva il ricorso.
Proponeva appello la deducendo di essersi correttamente costituita in primo grado, Controparte_3
insistendo per la declaratoria di incompetenza del Giudice di prime cure e, nel merito, sostenendo la legittimità del verbale in quanto redatto secondo le previsioni di legge. La resisteva a tutti i CP_1
motivi di rito e di merito.
***
L'appello deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
pagina 3 di 4 Questo Tribunale ha già statuito, in altre occasioni, che alla luce dell'orientamento della Suprema Corte
(ord. 20575 del 29.9.2020) la costituzione dinanzi al Giudice di pace deve avvenire mediante l'estrazione di copie analogiche degli atti digitali accompagnate dall'attestazione di conformità. Nel
caso di specie, invece, la costituzione è giunta via pec alla Cancelleria del giudice di prime cure, ma gli atti versati nel fascicolo del procedimento sono privi di attestazione di conformità (sentenza Tribunale
Sassari n. 269/2021). Pertanto, non possono dirsi ritualmente proposte né l'eccezione di incompetenza territoriale, né le difese nel merito con le allegate produzioni dell'Amministrazione. Peraltro, tale vizio non è stato sanato, atteso che nessuno è comparso per la alle udienze del giudizio di primo CP_2
grado.
A tale stregua, l'accoglimento di tale eccezione assorbe le altre questioni, anche di merito, e l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite (valore fino a €. 1.100,00 parametri medi esclusa la fase istruttoria) e alla somma di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Pattada n. 39/2023, lo rigetta e per l'effetto, la conferma;
condanna l' alla rifusione a Controparte_4 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in €. 462,00 oltre rimborso c.u. e spese, rimborso forfettario
15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Sassari, in data 20.08.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Sezione II Civile
All'udienza del 01.07.25 sono comparsi i procuratori delle parti depositando note di trattazione scritta cui si riportano.
Il Giudice
emette sentenza come allegata.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3127 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
PREFETTURA DI NUORO, CF. , in persona del Prefetto in carica, P.IVA_1
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, C.F.
, presso i cui uffici, in via Dante n. 23, è pure ex lege domiciliato; P.IVA_2
appellante contro
(C.F. nata a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Olbia, alla via F. De Sanctis,
n. 51, presso lo studio dell'Avv. Ilaria Caragliu, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'appellante come da ricorso in appello del 06.12.2023; nell'interesse pagina 2 di 4 dell'appellata come da comparsa di risposta del 04.09.2024; richiamate nei rispettivi scritti conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. Controparte_1
PTR2690002864 del 04/03/2023, elevato dalla Polizia stradale di Nuoro, con cui le veniva contestata,
in qualità di conducente del veicolo targato FJ323WV, la violazione dell'art. 142 C.d.S., per aver circolato alla velocità di 143 Km/h, eccedendo di 45,85 km/h (concessa la tolleranza del 5%) il limite massimo consentito di 90 km/h, come accertato con apparecchiatura Telelaser nel territorio del
Comune di Siniscola. Contestava la ritualità della costituzione della e degli atti ad essa CP_2
allegati e prodotti e, nel merito, contestava l'idoneità del dispositivo a rilevare la velocità, posto che non consentiva di accertare che l'autovettura la cui velocità era rilevata fosse la stessa fermata dagli
Agenti accertatori. Rappresentava che la postazione di rilevamento della velocità non era stata adeguatamente segnalata. Chiedeva l'annullamento del verbale e della sanzione irrogata.
La eccepiva l'incompetenza del Giudice di pace di Pattada a decidere in favore di quello di CP_2
Nuoro e si difendeva nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice di pace di Pattada, con sentenza n. 39/2023, emessa nel procedimento iscritto al n. R.G.
33/2023, depositata in data 05/05/2023, accoglieva il ricorso.
Proponeva appello la deducendo di essersi correttamente costituita in primo grado, Controparte_3
insistendo per la declaratoria di incompetenza del Giudice di prime cure e, nel merito, sostenendo la legittimità del verbale in quanto redatto secondo le previsioni di legge. La resisteva a tutti i CP_1
motivi di rito e di merito.
***
L'appello deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
pagina 3 di 4 Questo Tribunale ha già statuito, in altre occasioni, che alla luce dell'orientamento della Suprema Corte
(ord. 20575 del 29.9.2020) la costituzione dinanzi al Giudice di pace deve avvenire mediante l'estrazione di copie analogiche degli atti digitali accompagnate dall'attestazione di conformità. Nel
caso di specie, invece, la costituzione è giunta via pec alla Cancelleria del giudice di prime cure, ma gli atti versati nel fascicolo del procedimento sono privi di attestazione di conformità (sentenza Tribunale
Sassari n. 269/2021). Pertanto, non possono dirsi ritualmente proposte né l'eccezione di incompetenza territoriale, né le difese nel merito con le allegate produzioni dell'Amministrazione. Peraltro, tale vizio non è stato sanato, atteso che nessuno è comparso per la alle udienze del giudizio di primo CP_2
grado.
A tale stregua, l'accoglimento di tale eccezione assorbe le altre questioni, anche di merito, e l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite (valore fino a €. 1.100,00 parametri medi esclusa la fase istruttoria) e alla somma di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Pattada n. 39/2023, lo rigetta e per l'effetto, la conferma;
condanna l' alla rifusione a Controparte_4 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in €. 462,00 oltre rimborso c.u. e spese, rimborso forfettario
15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Sassari, in data 20.08.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 4 di 4