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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/05/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
Dott. Silvia Casarino Consigliere
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 16/2025 R.G.L. promossa da:
(c.f. Parte_1
), con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, dott. , in virtù dei poteri conferitigli con verbale CdA Parte_2
11.10.2024 (doc. 1), con domicilio eletto in Milano, al civico 43 di Via Correggio, presso lo studio dell'avv. Matteo Borgini, dal quale è rappresentato e difeso, con facoltà disgiunte, unitamente agli avv.ti Alvise Gastone Bragadin e Pasquale Parisi come da procura in calce al ricorso in appello
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._1
Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli e con domicilio eletto presso il loro studio, in Rimini, al civico 134 di C.so D'Augusto come da procura in atti
Appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 10.1.2025.
Per l'appellato: come da memoria depositata il giorno 8.5.2025
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 5.2.2024, il dott. ha convenuto in giudizio CP_1
avanti il Tribunale di Vercelli la Controparte_2
e, premesso di essere titolare di pensione di vecchiaia
[...] CP_3
anticipata erogata dalla convenuta con decorrenza 1.7.2015 (doc. 1), ha Pt_1
1 dedotto la illegittimità della trattenuta operata dalla stessa a titolo di contributo di solidarietà prevista dal Regolamento unitario in materia di previdenza e assistenza per il periodo compreso fino al mese di dicembre del 2023, come indicato nel cedolino di pensione prodotto (cfr. doc. 1), con riserva di produzione di tutti gli altri in caso di contestazione.
Il ricorrente ha lamentato come la avesse disposto la trattenuta in applicazione Pt_1 della delibera dell'Assemblea dei Delegati n. 10/2017 del 29.11.2017, a mezzo della quale l'ente aveva prorogato detto prelievo anche per il quinquennio 2019-2023.
Richiamando numerosi precedenti a sé favorevoli intervenuti sulla questione, il dott.
ha sostenuto che - sulla scorta del costante orientamento giurisprudenziale di CP_1
legittimità (cfr. Cass. 180/19; Id. 31875/18) -, una volta maturato il diritto alla pensione di anzianità, l'ente previdenziale non può, con atto unilaterale, regolamentare o negoziare e ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie perché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell'art. 3
Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto di accertare l'illegittimità delle trattenute effettuate sul titolo in questione e, di conseguenza, condannare la alla CP_3
relativa restituzione.
La si è regolarmente costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso Pt_1
proposto ex art. 18 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, ai sensi del quale “avverso i provvedimenti in materia di prestazioni e di rimborso dei contributi, adottati dalla Giunta Esecutiva, è ammesso il ricorso al Consiglio di Amministrazione nel termine di 60 giorni dalla loro comunicazione ai sensi dello Statuto e al fine della formazione della decisione definitiva da impugnare, ove ricorrano gli estremi, presso
l'autorità giudiziaria”; ha eccepito inoltre la parziale prescrizione del credito e, nel merito, ha rivendicato la conformità del Regolamento di previdenza alle disposizioni di legge;
in via conclusiva ha chiesto la reiezione della domanda.
Senza espletamento di attività istruttoria, il Tribunale di Vercelli, con sentenza in data
26.6.2024, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato l'illegittimità delle trattenute relative al contributo di solidarietà applicato dalla convenuta, condannando Pt_1 quest'ultima a restituire al ricorrente le somme complessivamente trattenute sui ratei di pensione a tale titolo, maggiorate degli interessi legali dovuti sino al saldo;
ha condannato la alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.800,00, oltre € Pt_1
43,00 per CU, rimborso forfettario, iva e cpa.
2 Avverso la sentenza ha interposto appello la chiedendone la riforma e Pt_1
l'accoglimento delle originarie conclusioni di reiezione della domanda.
Si è costituito il chiedendo la reiezione del gravame sul presupposto della sua CP_1
infondatezza.
All'udienza del 14 maggio 2025, all'esito della discussione la causa è stata decisa come da dispositivo riprodotto in calce.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda proposta dal dott. respingendo CP_1 preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso e ritenendo illegittime le ritenute effettuate sulla sua pensione a titolo di contributo di solidarietà ai sensi delle disposizioni regolamentari della , sulla base dei principi affermati dalla CP_3
Suprema Corte (cfr. già Cass. 10.12.2018, n. 31875; Id. 27340/2020; Id. 28054/2020)
e fatti propri da questa Corte territoriale (cfr. sent. 421/2015, 469/2015, 75/2019,
125/2019 e 528/2020), principi in forza dei quali sia la modifica apportata all'art. 3 della
L. 335/1995 dall'art. 1, co. 763, della 296/2006, sia l'interpretazione data dall'art. 1, co.
488 della L. 147/2013 non legittimano interventi di riduzione dell'ammontare delle pensioni, che, come nella specie, siano già maturate anteriormente all'entrata in vigore delle suddette norme.
3. La ha impugnato la sentenza lamentando, con il primo motivo, che il CP_3
Tribunale avrebbe erroneamente disatteso l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del previo ricorso amministrativo, ex art. 57 del
Regolamento unitario della (cfr. doc. 3). Pt_1
L'appellante ha ribadito quanto affermato in primo grado e ha osservato che le norme regolamentari che prescrivono l'attivazione dei procedimenti amministrativi sono state emanate in funzione della deflazione del contenzioso giudiziale e che la mancata attivazione del procedimento amministrativo avrebbe dovuto comportare l'improcedibilità del ricorso.
La doglianza non scalfisce l'argomentazione del Tribunale, per il quale “il caso in esame esula dalla proposizione della preventiva domanda amministrativa, trattandosi di sindacato sulla legittimità delle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà
e non sul diritto al trattamento pensionistico”.
La materia regolata dall'art. 443 c.p.c., concernente i rapporti tra domanda e ricorsi amministrativi e la successiva proposizione dell'azione giudiziaria, attiene ai "ricorsi e controversie in materia di prestazioni", ossia a domande sul diritto alle prestazioni (così il Titolo III, al cui interno la norma è inserita), con riferimento all' Controparte_4
[..
[...] , come è reso evidente dal corpo normativo, dedicato appunto
[...]
all' al cui interno la norma è collocata come anche dalle norme del Titolo III CP_5
predetto (art. 44-46), che riguardavano tutte la materia delle prestazioni e dei ricorsi così come poi la norma (art. 46 L. 88/1989) che ne ha regolato ex novo la CP_5
materia.
Essa – come già affermato nell'impugnata sentenza – non fa riferimento alle trattenute operate dalle casse professionali private;
pertanto, non può essere sostenuta l'improcedibilità avvalendosi della disposizione di cui all'art. 443 c.p.c..
La circostanza che all'art. 57 del Regolamento unitario sia prevista la ricorribilità in sede amministrativa di taluni atti non vale a sostenere il rapporto di pregiudizialità affermato dalla in base all'art. 443 c.p.c.. Pt_1
In ogni caso, la condizione di procedibilità sancita dall'art. 443 c.p.c. non opera nel caso di specie non essendovi contestazione sul diritto alla prestazione;
vertendo la controversia sull'interpretazione di disposizioni normative, non ricorre l'obbligo di esperire preventivamente la fase amministrativa prevista dal regolamento (cfr. Cass.
14.4.2005, n. 7710).
Con il secondo motivo, la ha sostenuto che il Tribunale avrebbe violato il CP_3 principio di cui all'art. 2697 cod. civ., in relazione all'accoglimento della domanda del dott. , senza vagliare l'eccezione sollevata dall'appellante in ordine alla carenza CP_1
di supporto probatorio, in relazione a una insufficiente indicazione di petitum e causa petendi.
La doglianza è infondata e deve essere disattesa.
Infatti, sia il petitum che la causa petendi sono stati chiaramente indicati, avendo il ricorrente chiesto la declaratoria dell'illegittimità delle trattenute operate dalla a Pt_1 titolo di contributo di solidarietà fino al dicembre 2023, previa deduzione dell'illegittimità dello stesso in applicazione della -ormai consolidata- giurisprudenza di legittimità e di merito.
Il Tribunale ha ritenuto adempiuto l'onere probatorio circa l'operatività della ritenuta in base al dato documentale – incontestato – della produzione del cedolino di pensione da parte del ricorrente – cedolino dal quale è chiaramente indicata la voce in questione descritta con il codice TC0CS “Contr. Solid. (cfr. doc. 1). Pt_1
Per sostenere la carenza di supporto probatorio, la avrebbe dovuto allegare e Pt_1
provare che quella trattenuta, riferita al novembre 2023, non fosse stata praticata, se non in quell'occasione. Ma, nel caso di specie, non ricorrono evidenze in tal senso.
4 Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza ribadendo la tesi della legittimità del contributo di solidarietà.
Con il quarto motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione, sostenendo il termine quinquennale.
Le doglianze di questa ultima coppia di motivi, essendo tra loro connesse, vengono esaminate in via congiunta.
Come già più volte ribadito dal Supremo Collegio in base a principi condivisi e ribaditi anche da questa Corte territoriale, le doglianze in esame sono infondate e devono essere disattese.
Ai fini di causa, il Collegio, condividendoli appieno, ritiene sufficiente riprendere ed esporre i principi ancora una volta riaffermati di recente dalla Suprema Corte (Cass.
26.4.2025, n. 10988), la quale si è espressa nei seguenti termini: «(…) Come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., trattasi di censure che la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto infondate (si vedano tra le tantissime, con riferimento al primo ed al secondo motivo,
Cass. nn. 31875 del 2018, 603 del 2019, 35986 e 36096 del 2022 nonché 3088, 9842,
9914, 10047 e 12122 del 2023, 6170 del 2024; in relazione al terzo, Cass. nn. 31527 del 2022, 4362, 4363,4604, 4349 del 2023 e, in merito al quarto, tra le altre, Cass. nn
24651 e 28714 del 2024).
6. Quanto alla legittimità del contributo di solidarietà, dedotta nel primo motivo di ricorso, questa Corte ha ribadito a più riprese che il potere di imporlo deve trovare il suo univoco fondamento nella legge, alla stregua dell'art. 23
Cost. (Corte costituzionale, sentenza n. 173 del 2016); si tratta di un prelievo riconducibile al genus delle prestazioni patrimoniali imposte, che spetta al legislatore fissare nei suoi elementi essenziali (Cass., sez. lav., 10 dicembre 2018, n. 31875), in quanto non si annovera tra i provvedimenti che le Casse, per espressa previsione di legge, possono adottare.
7. Dalla scelta del legislatore di temperare il sistema del pro rata (legge 296 del 2006) non si può evincere alcun fondamento per il potere della di imporre un contributo che interferisce con aspetti diversi. Né induce a diverse Pt_1 conclusioni il potere della Casse— secondo la formulazione dell'art. 3, comma 12 l. n.
335/1995 vigente dall'anno 2006— di adottare tutti gli atti necessari a raggiungere
l'equilibrio finanziario di lungo termine, in quanto tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, così come affermato dalla stessa parte ricorrente
(sentenza n. 31875 del 2018, cit., punto 7 delle Ragioni della decisione).
8. Tali
5 considerazioni sono avvalorate dalle stesse previsioni dell'art. 24, comma 24, del D.L.
n. 201 del 2011, che la anche nella memoria illustrativa, richiama a sostegno Pt_1
delle censure.
9. Anzitutto, è il legislatore che, in quel frangente, ha delimitato i presupposti applicativi del contributo di solidarietà e ne ha stabilito in via imperativa la misura, fornendo una precisa base legale al prelievo in esame. 10. In secondo luogo, il legislatore, con lo strumento della decretazione d'urgenza, ha mostrato di attribuire rilievo primario alle misure di riequilibrio di lungo periodo, con ciò differenziandole, all'evidenza, dal contingente contributo imposto dalla in virtù delle delibere qui Controparte_2
contestate.
11. La parte ricorrente, nel formulare in via gradata il secondo mezzo, non ha allegato
e dimostrato la ricorrenza dei presupposti fissati dal D.L. n. 201 del 2011. 12. Il legislatore ha imposto agli enti previdenziali privatizzati di adottare «misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni». Ove gli enti previdenziali privatizzati, entro il 30 settembre 2012, non adottino i provvedimenti in esame o i Ministeri vigilanti esprimano un parere negativo sulle delibere adottate, a decorrere dal primo gennaio 2012 si applica «un contributo di solidarietà, per gli anni
2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento» (art. 24, comma 24, lettera b, del D.L. n. 201 del 2011). 13. La legge indica come prioritaria l'adozione di misure strutturali di riequilibrio, destinate a proiettarsi in un arco temporale più ampio,
e, solo in via di extrema ratio, contempla l'applicazione del contributo di solidarietà in una misura predeterminata, peraltro diversa da quella che la ha Controparte_2
adottato. 14. L'applicazione è subordinata per legge al ricorrere di requisiti tassativi, che si identificano nell'inerzia degli enti o nella valutazione negativa dei Ministeri vigilanti. È di tali presupposti di fatto che occorre offrire deduzione circostanziata e prova.
15. All'inerzia o all'inefficacia delle azioni intraprese, che deve essere attestata dal parere negativo del Ministero, non può essere equiparata sic et simpliciter l'adozione di delibere dichiarate illegittime;
non si può conferire ex post alcun crisma di legittimità
a un contributo imposto per effetto di autonome scelte e con requisiti diversi da quelli definiti dalla legge.
16. Dev'essere ribadita, poi, l'applicabilità della prescrizione decennale, che il terzo motivo contesta. 17. In coerenza con i princìpi già enunciati dalle Sezioni Unite (Cass.,
6 S.U., 8 settembre 2015, n. 17742), questa Corte è costante nell'affermare che la prescrizione quinquennale, invocata dalla Cassa commercialisti, richiede la liquidità ed esigibilità del credito. Il credito, dunque, deve essere posto a disposizione dell'assicurato 18. Tali requisiti non risultano integrati allorché «il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo» (Cass., sez. lav., 25 ottobre 2022, n. 31527, punto 15 delle Ragioni della decisione).
19. Non è conferente, in senso contrario, il richiamo all'art. 47-bis del D.P.R. n. 639 del
1970, dettato nell'àmbito delle prestazioni erogate dall' come la stessa CP_5
collocazione sistematica della disciplina conferma- e concernente la disciplina dei
«trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88». 20. Tale orientamento è stato confermato anche nello scrutinio degli argomenti critici sviluppati dalla a sostegno Controparte_2
delle istanze di decisione (Cass., sez. lav., 28 agosto 2024, n. 23257) e la memoria illustrativa non apporta argomenti che possano indurre a rimeditare la giurisprudenza oramai consolidata».
Così come evidenziato dal Tribunale la domanda di restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà, essendo limitata al decennio antecedente la data di deposito del ricorso (5.3.2024) e soggetta al termine ordinario di prescrizione di cui all'art. 2946 cod. civ., non subisce gli effetti della prescrizione quinquennale pretesi dall'appellante.
3. Spese.
Le spese seguono la soccombenza e fanno quindi carico alla appellante, nella Pt_1
misura che si liquida come da dispositivo, in applicazione dei minimi, di cui ai parametri del D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della natura e portata delle questioni trattate e ormai decise da consolidata giurisprudenza e dalla modestia dell'attività difensiva svolta. Delle spese di lite, così liquidate, va disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore della difesa del , CP_1
dichiaratasi antistataria.
Visto il disposto dell'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/2002, deve dichiararsi la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
7
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado liquidate in euro
1.984,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa, con distrazione a favore del difensore;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Clotilde Fierro
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 D'ora in poi o anche CP_3 Pt_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
Dott. Silvia Casarino Consigliere
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 16/2025 R.G.L. promossa da:
(c.f. Parte_1
), con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, dott. , in virtù dei poteri conferitigli con verbale CdA Parte_2
11.10.2024 (doc. 1), con domicilio eletto in Milano, al civico 43 di Via Correggio, presso lo studio dell'avv. Matteo Borgini, dal quale è rappresentato e difeso, con facoltà disgiunte, unitamente agli avv.ti Alvise Gastone Bragadin e Pasquale Parisi come da procura in calce al ricorso in appello
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._1
Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli e con domicilio eletto presso il loro studio, in Rimini, al civico 134 di C.so D'Augusto come da procura in atti
Appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 10.1.2025.
Per l'appellato: come da memoria depositata il giorno 8.5.2025
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 5.2.2024, il dott. ha convenuto in giudizio CP_1
avanti il Tribunale di Vercelli la Controparte_2
e, premesso di essere titolare di pensione di vecchiaia
[...] CP_3
anticipata erogata dalla convenuta con decorrenza 1.7.2015 (doc. 1), ha Pt_1
1 dedotto la illegittimità della trattenuta operata dalla stessa a titolo di contributo di solidarietà prevista dal Regolamento unitario in materia di previdenza e assistenza per il periodo compreso fino al mese di dicembre del 2023, come indicato nel cedolino di pensione prodotto (cfr. doc. 1), con riserva di produzione di tutti gli altri in caso di contestazione.
Il ricorrente ha lamentato come la avesse disposto la trattenuta in applicazione Pt_1 della delibera dell'Assemblea dei Delegati n. 10/2017 del 29.11.2017, a mezzo della quale l'ente aveva prorogato detto prelievo anche per il quinquennio 2019-2023.
Richiamando numerosi precedenti a sé favorevoli intervenuti sulla questione, il dott.
ha sostenuto che - sulla scorta del costante orientamento giurisprudenziale di CP_1
legittimità (cfr. Cass. 180/19; Id. 31875/18) -, una volta maturato il diritto alla pensione di anzianità, l'ente previdenziale non può, con atto unilaterale, regolamentare o negoziare e ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie perché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell'art. 3
Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto di accertare l'illegittimità delle trattenute effettuate sul titolo in questione e, di conseguenza, condannare la alla CP_3
relativa restituzione.
La si è regolarmente costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso Pt_1
proposto ex art. 18 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, ai sensi del quale “avverso i provvedimenti in materia di prestazioni e di rimborso dei contributi, adottati dalla Giunta Esecutiva, è ammesso il ricorso al Consiglio di Amministrazione nel termine di 60 giorni dalla loro comunicazione ai sensi dello Statuto e al fine della formazione della decisione definitiva da impugnare, ove ricorrano gli estremi, presso
l'autorità giudiziaria”; ha eccepito inoltre la parziale prescrizione del credito e, nel merito, ha rivendicato la conformità del Regolamento di previdenza alle disposizioni di legge;
in via conclusiva ha chiesto la reiezione della domanda.
Senza espletamento di attività istruttoria, il Tribunale di Vercelli, con sentenza in data
26.6.2024, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato l'illegittimità delle trattenute relative al contributo di solidarietà applicato dalla convenuta, condannando Pt_1 quest'ultima a restituire al ricorrente le somme complessivamente trattenute sui ratei di pensione a tale titolo, maggiorate degli interessi legali dovuti sino al saldo;
ha condannato la alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.800,00, oltre € Pt_1
43,00 per CU, rimborso forfettario, iva e cpa.
2 Avverso la sentenza ha interposto appello la chiedendone la riforma e Pt_1
l'accoglimento delle originarie conclusioni di reiezione della domanda.
Si è costituito il chiedendo la reiezione del gravame sul presupposto della sua CP_1
infondatezza.
All'udienza del 14 maggio 2025, all'esito della discussione la causa è stata decisa come da dispositivo riprodotto in calce.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda proposta dal dott. respingendo CP_1 preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso e ritenendo illegittime le ritenute effettuate sulla sua pensione a titolo di contributo di solidarietà ai sensi delle disposizioni regolamentari della , sulla base dei principi affermati dalla CP_3
Suprema Corte (cfr. già Cass. 10.12.2018, n. 31875; Id. 27340/2020; Id. 28054/2020)
e fatti propri da questa Corte territoriale (cfr. sent. 421/2015, 469/2015, 75/2019,
125/2019 e 528/2020), principi in forza dei quali sia la modifica apportata all'art. 3 della
L. 335/1995 dall'art. 1, co. 763, della 296/2006, sia l'interpretazione data dall'art. 1, co.
488 della L. 147/2013 non legittimano interventi di riduzione dell'ammontare delle pensioni, che, come nella specie, siano già maturate anteriormente all'entrata in vigore delle suddette norme.
3. La ha impugnato la sentenza lamentando, con il primo motivo, che il CP_3
Tribunale avrebbe erroneamente disatteso l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del previo ricorso amministrativo, ex art. 57 del
Regolamento unitario della (cfr. doc. 3). Pt_1
L'appellante ha ribadito quanto affermato in primo grado e ha osservato che le norme regolamentari che prescrivono l'attivazione dei procedimenti amministrativi sono state emanate in funzione della deflazione del contenzioso giudiziale e che la mancata attivazione del procedimento amministrativo avrebbe dovuto comportare l'improcedibilità del ricorso.
La doglianza non scalfisce l'argomentazione del Tribunale, per il quale “il caso in esame esula dalla proposizione della preventiva domanda amministrativa, trattandosi di sindacato sulla legittimità delle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà
e non sul diritto al trattamento pensionistico”.
La materia regolata dall'art. 443 c.p.c., concernente i rapporti tra domanda e ricorsi amministrativi e la successiva proposizione dell'azione giudiziaria, attiene ai "ricorsi e controversie in materia di prestazioni", ossia a domande sul diritto alle prestazioni (così il Titolo III, al cui interno la norma è inserita), con riferimento all' Controparte_4
[..
[...] , come è reso evidente dal corpo normativo, dedicato appunto
[...]
all' al cui interno la norma è collocata come anche dalle norme del Titolo III CP_5
predetto (art. 44-46), che riguardavano tutte la materia delle prestazioni e dei ricorsi così come poi la norma (art. 46 L. 88/1989) che ne ha regolato ex novo la CP_5
materia.
Essa – come già affermato nell'impugnata sentenza – non fa riferimento alle trattenute operate dalle casse professionali private;
pertanto, non può essere sostenuta l'improcedibilità avvalendosi della disposizione di cui all'art. 443 c.p.c..
La circostanza che all'art. 57 del Regolamento unitario sia prevista la ricorribilità in sede amministrativa di taluni atti non vale a sostenere il rapporto di pregiudizialità affermato dalla in base all'art. 443 c.p.c.. Pt_1
In ogni caso, la condizione di procedibilità sancita dall'art. 443 c.p.c. non opera nel caso di specie non essendovi contestazione sul diritto alla prestazione;
vertendo la controversia sull'interpretazione di disposizioni normative, non ricorre l'obbligo di esperire preventivamente la fase amministrativa prevista dal regolamento (cfr. Cass.
14.4.2005, n. 7710).
Con il secondo motivo, la ha sostenuto che il Tribunale avrebbe violato il CP_3 principio di cui all'art. 2697 cod. civ., in relazione all'accoglimento della domanda del dott. , senza vagliare l'eccezione sollevata dall'appellante in ordine alla carenza CP_1
di supporto probatorio, in relazione a una insufficiente indicazione di petitum e causa petendi.
La doglianza è infondata e deve essere disattesa.
Infatti, sia il petitum che la causa petendi sono stati chiaramente indicati, avendo il ricorrente chiesto la declaratoria dell'illegittimità delle trattenute operate dalla a Pt_1 titolo di contributo di solidarietà fino al dicembre 2023, previa deduzione dell'illegittimità dello stesso in applicazione della -ormai consolidata- giurisprudenza di legittimità e di merito.
Il Tribunale ha ritenuto adempiuto l'onere probatorio circa l'operatività della ritenuta in base al dato documentale – incontestato – della produzione del cedolino di pensione da parte del ricorrente – cedolino dal quale è chiaramente indicata la voce in questione descritta con il codice TC0CS “Contr. Solid. (cfr. doc. 1). Pt_1
Per sostenere la carenza di supporto probatorio, la avrebbe dovuto allegare e Pt_1
provare che quella trattenuta, riferita al novembre 2023, non fosse stata praticata, se non in quell'occasione. Ma, nel caso di specie, non ricorrono evidenze in tal senso.
4 Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza ribadendo la tesi della legittimità del contributo di solidarietà.
Con il quarto motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione, sostenendo il termine quinquennale.
Le doglianze di questa ultima coppia di motivi, essendo tra loro connesse, vengono esaminate in via congiunta.
Come già più volte ribadito dal Supremo Collegio in base a principi condivisi e ribaditi anche da questa Corte territoriale, le doglianze in esame sono infondate e devono essere disattese.
Ai fini di causa, il Collegio, condividendoli appieno, ritiene sufficiente riprendere ed esporre i principi ancora una volta riaffermati di recente dalla Suprema Corte (Cass.
26.4.2025, n. 10988), la quale si è espressa nei seguenti termini: «(…) Come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., trattasi di censure che la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto infondate (si vedano tra le tantissime, con riferimento al primo ed al secondo motivo,
Cass. nn. 31875 del 2018, 603 del 2019, 35986 e 36096 del 2022 nonché 3088, 9842,
9914, 10047 e 12122 del 2023, 6170 del 2024; in relazione al terzo, Cass. nn. 31527 del 2022, 4362, 4363,4604, 4349 del 2023 e, in merito al quarto, tra le altre, Cass. nn
24651 e 28714 del 2024).
6. Quanto alla legittimità del contributo di solidarietà, dedotta nel primo motivo di ricorso, questa Corte ha ribadito a più riprese che il potere di imporlo deve trovare il suo univoco fondamento nella legge, alla stregua dell'art. 23
Cost. (Corte costituzionale, sentenza n. 173 del 2016); si tratta di un prelievo riconducibile al genus delle prestazioni patrimoniali imposte, che spetta al legislatore fissare nei suoi elementi essenziali (Cass., sez. lav., 10 dicembre 2018, n. 31875), in quanto non si annovera tra i provvedimenti che le Casse, per espressa previsione di legge, possono adottare.
7. Dalla scelta del legislatore di temperare il sistema del pro rata (legge 296 del 2006) non si può evincere alcun fondamento per il potere della di imporre un contributo che interferisce con aspetti diversi. Né induce a diverse Pt_1 conclusioni il potere della Casse— secondo la formulazione dell'art. 3, comma 12 l. n.
335/1995 vigente dall'anno 2006— di adottare tutti gli atti necessari a raggiungere
l'equilibrio finanziario di lungo termine, in quanto tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, così come affermato dalla stessa parte ricorrente
(sentenza n. 31875 del 2018, cit., punto 7 delle Ragioni della decisione).
8. Tali
5 considerazioni sono avvalorate dalle stesse previsioni dell'art. 24, comma 24, del D.L.
n. 201 del 2011, che la anche nella memoria illustrativa, richiama a sostegno Pt_1
delle censure.
9. Anzitutto, è il legislatore che, in quel frangente, ha delimitato i presupposti applicativi del contributo di solidarietà e ne ha stabilito in via imperativa la misura, fornendo una precisa base legale al prelievo in esame. 10. In secondo luogo, il legislatore, con lo strumento della decretazione d'urgenza, ha mostrato di attribuire rilievo primario alle misure di riequilibrio di lungo periodo, con ciò differenziandole, all'evidenza, dal contingente contributo imposto dalla in virtù delle delibere qui Controparte_2
contestate.
11. La parte ricorrente, nel formulare in via gradata il secondo mezzo, non ha allegato
e dimostrato la ricorrenza dei presupposti fissati dal D.L. n. 201 del 2011. 12. Il legislatore ha imposto agli enti previdenziali privatizzati di adottare «misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni». Ove gli enti previdenziali privatizzati, entro il 30 settembre 2012, non adottino i provvedimenti in esame o i Ministeri vigilanti esprimano un parere negativo sulle delibere adottate, a decorrere dal primo gennaio 2012 si applica «un contributo di solidarietà, per gli anni
2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento» (art. 24, comma 24, lettera b, del D.L. n. 201 del 2011). 13. La legge indica come prioritaria l'adozione di misure strutturali di riequilibrio, destinate a proiettarsi in un arco temporale più ampio,
e, solo in via di extrema ratio, contempla l'applicazione del contributo di solidarietà in una misura predeterminata, peraltro diversa da quella che la ha Controparte_2
adottato. 14. L'applicazione è subordinata per legge al ricorrere di requisiti tassativi, che si identificano nell'inerzia degli enti o nella valutazione negativa dei Ministeri vigilanti. È di tali presupposti di fatto che occorre offrire deduzione circostanziata e prova.
15. All'inerzia o all'inefficacia delle azioni intraprese, che deve essere attestata dal parere negativo del Ministero, non può essere equiparata sic et simpliciter l'adozione di delibere dichiarate illegittime;
non si può conferire ex post alcun crisma di legittimità
a un contributo imposto per effetto di autonome scelte e con requisiti diversi da quelli definiti dalla legge.
16. Dev'essere ribadita, poi, l'applicabilità della prescrizione decennale, che il terzo motivo contesta. 17. In coerenza con i princìpi già enunciati dalle Sezioni Unite (Cass.,
6 S.U., 8 settembre 2015, n. 17742), questa Corte è costante nell'affermare che la prescrizione quinquennale, invocata dalla Cassa commercialisti, richiede la liquidità ed esigibilità del credito. Il credito, dunque, deve essere posto a disposizione dell'assicurato 18. Tali requisiti non risultano integrati allorché «il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo» (Cass., sez. lav., 25 ottobre 2022, n. 31527, punto 15 delle Ragioni della decisione).
19. Non è conferente, in senso contrario, il richiamo all'art. 47-bis del D.P.R. n. 639 del
1970, dettato nell'àmbito delle prestazioni erogate dall' come la stessa CP_5
collocazione sistematica della disciplina conferma- e concernente la disciplina dei
«trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88». 20. Tale orientamento è stato confermato anche nello scrutinio degli argomenti critici sviluppati dalla a sostegno Controparte_2
delle istanze di decisione (Cass., sez. lav., 28 agosto 2024, n. 23257) e la memoria illustrativa non apporta argomenti che possano indurre a rimeditare la giurisprudenza oramai consolidata».
Così come evidenziato dal Tribunale la domanda di restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà, essendo limitata al decennio antecedente la data di deposito del ricorso (5.3.2024) e soggetta al termine ordinario di prescrizione di cui all'art. 2946 cod. civ., non subisce gli effetti della prescrizione quinquennale pretesi dall'appellante.
3. Spese.
Le spese seguono la soccombenza e fanno quindi carico alla appellante, nella Pt_1
misura che si liquida come da dispositivo, in applicazione dei minimi, di cui ai parametri del D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della natura e portata delle questioni trattate e ormai decise da consolidata giurisprudenza e dalla modestia dell'attività difensiva svolta. Delle spese di lite, così liquidate, va disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore della difesa del , CP_1
dichiaratasi antistataria.
Visto il disposto dell'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/2002, deve dichiararsi la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
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P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado liquidate in euro
1.984,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa, con distrazione a favore del difensore;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Clotilde Fierro
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 D'ora in poi o anche CP_3 Pt_1