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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/12/2025, n. 2550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2550 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Roberta Lucchetti, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 9.12.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4914/2025 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Russo come da procura Parte_1 speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Francesca Banchetti, come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: art. 445 bis, sesto comma c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.5.2025, parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere i benefici di cui all'assegno di invalidità civile e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del predetto stato invalidante, a far data dalla domanda amministrativa. Vinte le spese.
Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. il Tribunale, lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito dell'udienza del 9.12.2025, tenuta secondo le modalità in epigrafe indicate.
2. Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. L'assegno mensile di invalidità è disciplinato, dall'art. 13 L. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 64° anno, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale situazione persista, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura almeno del 74%.
L'erogazione dell'assegno è inoltre subordinata al possesso di determinate condizioni economiche (cfr. art.13, comma 1, L.118/71) ed è prevista soltanto per i cittadini italiani.
Nel caso di specie, la CTU medico–legale depositata dal dott. ha consentito di Persona_1 accertare che le patologie da cui è affetto l'istante non risultano di entità tale da comportare il riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 74% (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 5979/2024 del Tribunale di Foggia).
Chiamato a fornire chiarimenti circa le censure mosse nell'atto introduttivo del presente giudizio e se sulla base di tali osservazioni ed, altresì, della ulteriore documentazione sanitaria allegata, potesse modificarsi il giudizio già espresso, il predetto CTU, ha così specificato: “ L'avvocato Russo scriveva:”
In realtà da tale computo non sussisteva alcuna valutazione quanto all'obesità riscontrata in capo alla ricorrente ritenuta alta cm 160 e con un peso di Kg 79 e, quindi, con un indice di massa corporea (IMC) pari a 30,86. Ciò avrebbe indotto all'applicazione, in via analogica, del codice tabellare 7105 con una percentuale invalidante pari al 29% (in quanto l'IMC della ricorrente si poneva al di sotto del limite minimo di IMC tabellato pari a 35,00)” In presenza di un BMI pari a 30,86, in assenza di complicanze artrosiche a carico delle grandi articolazioni e trattandosi di una paziente giovane il cui indice di massa corporea non rientra nel range previsto ai fini valutativi (BMI 35–40), non è possibile attribuire alcuna percentuale di invalidità. Si evidenzia, infatti, che il codice 7105 fa riferimento alla voce: “Obesità
(indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche”, condizione non riscontrata nel caso in esame
In merito alla diagnosi di “artrosi tarsale del piede destro”, si evidenzia che la paziente non presentava limitazioni funzionali nei movimenti di flesso-estensione del piede destro, come già documentato all'esame obiettivo. Pertanto, non appare appropriato attribuire una percentuale di invalidità su un distretto anatomico che, oltre a non essere quello oggetto di valutazione, non presenta compromissioni funzionali. Si precisa inoltre che, per definizione, l'anchilosi consiste nella completa perdita della motilità articolare con conseguente fissità dell'articolazione, condizione non riscontrata durante la valutazione clinica.
Invece per quanto concerne la nuova documentazione acquisita: 1) In data 12.09.2025 la paziente eseguiva una visita specialistica ortopedica presso gli ambulatori dell'OORR di Foggia per riferita comparsa di “dolore agli estensori del polso”. In tale occasione non venivano riscontrate patologie muscolari od ossee né formulata una diagnosi nosologicamente definita, bensì soltanto rilevati sintomi algici compatibili con epicondilite, in assenza tuttavia di un esame obiettivo positivo. La paziente esibiva unicamente un EMG che evidenziava una sindrome del tunnel carpale di grado modesto;
tuttavia
l'esame obiettivo risultava negativo ai test di TI e di Phalen.
Considerato che
il dolore rappresenta un sintomo soggettivo e non un segno clinico oggettivabile, che l'esame EMG non documenta reperti significativi di rilevanza invalidante e che non è stata eseguita alcuna diagnostica per immagini (quale ecografia) idonea a confermare eventuali calcificazioni a carico del condilo o altre alterazioni strutturali compatibili con epicondilite, non si ritiene appropriato attribuire una percentuale di invalidità. 2) In data 27.10.2025 veniva dimessa dal reparto di ginecologia dell'OORR di Fg con diagnosi di: “Isterectomia subtotale + salpingectomia bilaterale” per la presenza di alcuni miomi uterini. 3) 6603 - Isterectomia totale in età fertile – 25% IT= IP1+IP2- (IP1*IP2) = 66% la sig.ra
[...]
si riconosce con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% Parte_1 Pt_2 al 73% dalla data della dimissione dal reparto di ginecologia (27.10.2025) Invalida al 66%”.
In definitiva, benché il predetto ausiliario abbia riscontrato un peggioramento delle condizioni sanitarie della ricorrente, con aumento della percentuale invalidante riconosciuta, le patologie di cui è affetta la parte, allo stato attuale, non risultano di entità tale da comportare il riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
3. Spese irripetibili per effetto della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU, prima fase e seconda fase – liquidate in atti, con separati decreti emessi in data odierna
- vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 4914/2025, proposto da nei confronti dell' , disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1 difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) spese irripetibili;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 9.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Roberta Lucchetti