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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 12/05/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1175/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Izzi Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice Relatrice dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio iscritto al R.G. n. 1175 /2024 promosso da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
POMPONIO DOMENICA, come da procura in atti;
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. POMPONIO CP_1 C.F._2
DOMENICA, come da procura in atti;
RICORRENTI
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e da note conclusive autorizzate.
Parere del P.M.: il PM in sede ha espresso parere favorevole alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato congiuntamente in data 26/11/2024 i ricorrenti, premesso di aver intrattenuto una relazione affettiva, di aver convissuto e che dalla loro unione, poi deteriorata, sono nati i figli , nata a [...] l'[...], nata a [...] il Persona_1 Persona_2
Pag. 1 a 3 04.07.2013 e nato a [...] il [...], hanno instaurato il presente Persona_3 procedimento al fine di sentir pronunciare i provvedimenti ex art. 337-ter c.c. relativi a quest'ultima alle condizioni di seguito riportate: “ Voglia disciplinare i rapporti tra i genitori e i figli minorenni nelle modalità di seguito indicate: 2) affido condiviso dei figli minori Per_4
e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre
[...] Per_3 nell'abitazione di proprietà della medesima sita in San Salvo alla via Strada Fontana n. 32; 3) il sig. vrà facoltà, previo accordo fra le parti, di vedere e tenere con sé i figli minori CP_1 ogni volta che vorrà, compatibilmente ai propri impegni lavorativi e scolastici dei minori;
4) porre
a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra CP_1 Parte_1
la somma mensile di € 600 (seicento/00) pari ad €. 200 (duecento/00) a figlio, quale
[...] contributo al mantenimento dei minori, oltre rivalutazione annuale ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vasto, con assegno unico universale come per legge al 50% per ciascun genitore;
5) che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i nominativi dei figli minori nel proprio passaporto;
6) che le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
7) spese di lite interamente compensate tra le parti. “.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c., il quale esprimeva il proprio parere come sopra riportato.
All'udienza di comparizione delle parti, sostituita dal deposito di note scritte, con le quali le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare, la causa è stata rimessa in decisione.
Ritiene il Collegio che le conclusioni concordate dalle parti possano essere recepite sia con riferimento all'affidamento della prole minorenne, previsto in forma condivisa e garantendo un rapporto continuativo con ciascun genitore, sia con riferimento al suo mantenimento, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e delle concrete esigenze della prole stessa.
Non sussistono, peraltro, profili di contrasto con l'ordine pubblico e con le norme di legge.
Le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali della prole minorenne, non si ravvisandosi la necessità di procedere d'ufficio alla sua audizione.
Sussistono, quindi, i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.
La natura congiunta del procedimento costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Pag. 2 a 3 Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, così provvede:
- PRENDE ATTO delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori nata a [...] l'[...], nata a [...] il Persona_1 Persona_2
04.07.2013 e nato a [...] il [...], come concordate dalle parti e Persona_3 sopra riportate;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 10/05/2025.
LA GIUDICE RELATRICE LA PRESIDENTE
dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
Pag. 3 a 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Izzi Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice Relatrice dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio iscritto al R.G. n. 1175 /2024 promosso da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
POMPONIO DOMENICA, come da procura in atti;
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. POMPONIO CP_1 C.F._2
DOMENICA, come da procura in atti;
RICORRENTI
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e da note conclusive autorizzate.
Parere del P.M.: il PM in sede ha espresso parere favorevole alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato congiuntamente in data 26/11/2024 i ricorrenti, premesso di aver intrattenuto una relazione affettiva, di aver convissuto e che dalla loro unione, poi deteriorata, sono nati i figli , nata a [...] l'[...], nata a [...] il Persona_1 Persona_2
Pag. 1 a 3 04.07.2013 e nato a [...] il [...], hanno instaurato il presente Persona_3 procedimento al fine di sentir pronunciare i provvedimenti ex art. 337-ter c.c. relativi a quest'ultima alle condizioni di seguito riportate: “ Voglia disciplinare i rapporti tra i genitori e i figli minorenni nelle modalità di seguito indicate: 2) affido condiviso dei figli minori Per_4
e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre
[...] Per_3 nell'abitazione di proprietà della medesima sita in San Salvo alla via Strada Fontana n. 32; 3) il sig. vrà facoltà, previo accordo fra le parti, di vedere e tenere con sé i figli minori CP_1 ogni volta che vorrà, compatibilmente ai propri impegni lavorativi e scolastici dei minori;
4) porre
a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra CP_1 Parte_1
la somma mensile di € 600 (seicento/00) pari ad €. 200 (duecento/00) a figlio, quale
[...] contributo al mantenimento dei minori, oltre rivalutazione annuale ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vasto, con assegno unico universale come per legge al 50% per ciascun genitore;
5) che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i nominativi dei figli minori nel proprio passaporto;
6) che le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
7) spese di lite interamente compensate tra le parti. “.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c., il quale esprimeva il proprio parere come sopra riportato.
All'udienza di comparizione delle parti, sostituita dal deposito di note scritte, con le quali le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare, la causa è stata rimessa in decisione.
Ritiene il Collegio che le conclusioni concordate dalle parti possano essere recepite sia con riferimento all'affidamento della prole minorenne, previsto in forma condivisa e garantendo un rapporto continuativo con ciascun genitore, sia con riferimento al suo mantenimento, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e delle concrete esigenze della prole stessa.
Non sussistono, peraltro, profili di contrasto con l'ordine pubblico e con le norme di legge.
Le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali della prole minorenne, non si ravvisandosi la necessità di procedere d'ufficio alla sua audizione.
Sussistono, quindi, i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.
La natura congiunta del procedimento costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Pag. 2 a 3 Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, così provvede:
- PRENDE ATTO delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori nata a [...] l'[...], nata a [...] il Persona_1 Persona_2
04.07.2013 e nato a [...] il [...], come concordate dalle parti e Persona_3 sopra riportate;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 10/05/2025.
LA GIUDICE RELATRICE LA PRESIDENTE
dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
Pag. 3 a 3