Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/05/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Michela Palladino Giudice
Valentina Pierri Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 216 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
vertente tra i coniugi:
Parte 1
"nata a [...], il [...], C.F. 1
C.F. 2rappresentato e difeso dall'Avv. Katia Solomita -
RICORRENTE
E
Controparte_1 C.F. 3 "nata a [...], il [...],
C.F. 4rappresentato e difeso dall'Avv. Alfio Galdieri -
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- che il matrimonio fu celebrato in Francia il 5 10 2013;
- che l'atto relativo è trascritto presso gli Uffici dello Stato civile del Comune di Santo
Stefano del Sole nel Registro degli atti di matrimonio al n. 2 dell'anno 2015, P. II, S. C.;
Per 1 nata ad [...] il [...], eche hanno i figli, Persona 2 nato ad Avellino il 7 8 2012;
- che sono separate consensualmente giusta decreto del 29 9 2021 n. 3301, con il quale
Tribunale di Avellino ha omologato la separazione consensuale e recepito le condizioni da esse parti concordate;
- che dalla separazione hanno vissuto separatamene;
- che non c'è stata riconciliazione;
che oramai è impossibile qualsiasi ricostituzione della loro unione materiale e spirituale.
Le condizioni della separazione che qui ancora rilevano sono le seguenti:
«
2. Il figlio minore EA EP resta congiuntamente affidato a entrambi i genitori, con esercizio della responsabilità genitoriale separato per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, e con collocazione privilegiata presso la casa coniugale con La FA
GI; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute saranno adottate di comune accordo dai genitori;
3. La figlia SA RI, nata il [...], maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, è libera di autodeterminarsi riguardo alle visite e alla permanenza presso i genitori. Ella resterà
temporaneamente ad abitare con La FA GI nella casa coniugale e se lo vorrà potrà recarsi negli stessi giorni e orari del fratello minore a casa della madre AP DT.
16. DT AP potrà vedere i figli quando lo vorrà,
compatibilmente con le proprie esigenze di lavoro, con quelle del lavoro della La FA GI, con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e con la distanza tra i rispettivi domicilii e previo accordo tra le parti, anche tramite what's up.
In ogni caso i figli potranno stare con AP quando essi lo vorranno e lo desiderano.
In ogni caso AP DT fino alla chiusura della scuola,
ovvero fino al 12.06.2021 potrà tenere i figli con sé:-due giorni alla
settimana, il lunedi dalle ore 14,30 al martedi mattina e il giovedi dalle ore 15,00 fino al mattino successivo, a week-end alternati, dal sabato alle ore 13,30 fino alla domenica sera alle 23.00; dopo la chiusura della scuola il week end comincerà dal venerdi pomeriggio, per permettere facilmente al genitore che avrà i figli con sé di raggiungere la località
turistica e i pernottamenti saranno consentiti il lunedi e il giovedi.
Dalla chiusura della scuola e fino alla riapertura a settembre, i figli staranno con GI al mare dal 13 al 20 giugno con
AP al mare dal 9 al 18 luglio;
I figli staranno con AP dal 25 pom., 26, 27 e 28 giugno;
dal 9
al 18 luglio;
dal 23 al 26 luglio;
dal 29 al 30 luglio;
dal 22 al 24
agosto mattina;
dal 26 pom. al 31 mattina agosto;
dal 10 pom. al 13
pom. settembre. I figli staranno con GI dal 13 al 20 giugno, nei week end di giugno e luglio in cui non staranno con AP e dal 01 al 21
agosto, poiché si recheranno in viaggio in Francia con la sola La FA.
17. A partire da settembre, a seguito della riapertura della scuola, i diritti di visita subiranno delle modifiche ed i giorni ora individuati sono solo indicativi, poiché per il lavoro svolto dalle ricorrenti, che sono lettrici madrelingua francese presso l'Università di Salerno, potranno variare.
In ogni caso, gli spostamenti del genitore con i figli che riguardano più di 3 giorni consecutivi saranno consentiti, con preavviso di almeno 10 giorni.
a. In mancanza di accordo DT AP potrà tenere il figlio con sé almeno due pomeriggi alla settimana con relativo pernottamento,
orientativamente il lunedi e il giovedi ed il fine settimana alternato,
dal venerdi pomeriggio alle ore 22,00 della domenica. Si precisa che i giorni potranno variare in base ai turni di lavoro. b. Nella settimana in cui spetta il week end con il figlio a AP, il minore pernotterà il lunedi, il venerdi e il sabato.
c. Pertanto, il figlio pernotterà con AP due notti la prima settimana e tre notti la seconda settimana, alternativamente.
d. Inoltre, quanto al periodo estivo, AP potrà tenere con sé il figlio per un periodo di 4 settimane anche non continuative, da concordarsi preventivamente con GI e compatibilmente con le esigenze lavorative della stessa ed eguale periodo spetterà a
GI;
e. durante il periodo natalizio il figlio trascorrerà il Natale, dal 24 al 30
dicembre con GI, dal 31 dicembre al 6 gennaio con
AP, ad anni alterni e salvo diverso accordo tra le parti.
f. Durante il periodo pasquale il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua
con AP ed il lunedì in Albis con GI, ad anni alterni,
salvo diverso accordo.
Il figlio minore trascorrerà il giorno del suo compleanno e del suo g. onomastico con entrambi i genitori. Qualora mancasse l'accordo,
sarà a pranzo con un genitore e a cena con l'altro al compleanno e viceversa in occasione dell'onomastico. Il minore trascorrerà con le mamme il giorno del rispettivo compleanno dello stesso e il giorno della festa della mamma sarà a pranzo con l'una e a cena con l'altra,
salvo diverso accordo.
18. Entrambi i genitori si impegnano a far sì che i figli conservino significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
19. In considerazione delle attuali attività lavorative dei coniugi, DT
AP verserà alla sig.ra La FA GI, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 300.00
mensile per dodici mensilità -da corrispondersi entro il giorno 5 di
-
ogni mese, con previsione di adeguamento annuale Istat.
20. Per patto espresso gli assegni del nucleo familiare, che attualmente non vengono percepiti dai coniugi, verranno percepiti al 50%, così
come le detrazioni fiscali saranno usufruite al 50% dai separandi coniugi, come per legge. 21. DT AP contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie extra assegno, così come stabilito nel protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli sottoscritto il 28.12.2018, di cui si rilascia copia alle parti unitamente alla omologa;
22. La FA GI si obbliga al pagamento delle spese universitarie di SA RI fino alla concorrenza di euro 26.000,00 (ventiseimila),
che sono già depositate su un conto a lei riservato e al cui deposito ha partecipato anche AP nella misura di euro 4.000,00. Quando sarà esaurita la predetta somma, alle spese universitarie
concorreranno entrambi i coniugi al 50%.
23. La sig.ra La FA GI e la sig.ra DT AP, lettrici madrelingua francese presso l'Università di Salerno, con differenti contratti, rinunciano reciprocamente allo stato ad un assegno di mantenimento in proprio favore, essendo entrambi i coniugi reciprocamente autosufficienti;
: SEPARAZIONE CONIUGALE CONSENSUALE
Verbale dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi
22/1/20Il giorno 22 2011 davanti al Presidente del Tribunale dott. Vincenzo BEATRICE, assistito dal sottoscritto Collaboratore di Cancelleria, sono comparsi i coniugi personalmente, nonché l'avv. GI cosco che assiste entramb ovvero Lavy
per la moglie e l'avy-
per il marito:
Il Presidente procede a sentire i coniugi, i quali escludono ogni possibilità di riconciliazione.
A questo punto, in presenza de difensor innanzi indicat, viene data lettura delle condizioni della separazione di cui al ricorso che qui si hanno per integralmente riportate e trascritte. Esse vengono confermate da entrambi i coniugi che chiedono, la omologazione della separazione alle condizioni indicate. Le Loved de l'impon e rs e maile diver ae adquers elle pun is 18, dd His offeملیله i elle cordon e Le DY preno 500 the end of 10 of € 300
k 221 €15000 fun cappe ll eccule soupжк бядт cendistare fun Wandle usable for st ille
I difensor si riservano di depositare in via telematica istanza di liquidazione del compenso-per prestazione di patrocinio spese dello Stato in favore di rispettivi assistiti.
Il Sostituto Procuratore
Batteller Dott.ssa Lorenza RĘCA 40, 28/4/201
->.
Con ricorso depositato il 24/01/2025, Parte 1 ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Ha chiesto inoltre:
- disporsi la collocazione paritaria di Persona 2
- eliminarsi di conseguenza l'obbligo a suo carico del mantenimento indiretto a mezzo assegno mensile;
- porsi a carico della CP 1 un assegno divorzile pari ad euro 1.000;
- diverse domande relative ai beni e ai conti in comune e domande relative alle pubblicazioni fatte dalla congiunta. La CP_1 sì è costituita e ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio. Nel resto ha contrastato le restanti domande;
quelle conseguenziali, insistendo per la conferma delle disposizioni in atto e per il rigetto della richiesta di assegno divorzile;
quelle puramente economiche e quelle relative alle pubblicazioni, sostenendone la inammissibilità. Ha chiesto ancora confermarsi il mantenimento previsto per la figlia Per 1
[...] e aumentarsi ad euro 400 mensili quello per Persona 2
All'udienza di comparizione delle parti le signore hanno ribadito la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale,
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia del divorzio.
A. Domanda di divorzio.
La domanda è da accogliere.
Con essa si chiede lo scioglimento del matrimonio previsto dall'art. 1 della legge sul divorzio, per come nel tempo modificata, invocando quale causa quella contemplata dalla lettera b), comma 2°, dell'art. 3 della medesima legge.
Orbene, la causa invocata per lo scioglimento del matrimonio ricorre. Le parti infatti si sono separate con il decreto di omologa innanzi indicato.
È pacifico che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di sei mesi stabilito dalla fattispecie legale è ampiamente decorso.
La ricostituzione della comunione spirituale e materiale si è dimostrata impossibile.
B. Disposizioni in ordine ai figli.
B.1 Affido del figlio minorenne Persona 2
Va confermato l'affido condiviso e la dimora prevalente dello stesso presso la [...]
CP_1 È da ritenere opportuno non cristallizzare in una rigida collocazione paritaria la tendenza del ragazzo a frequentazioni più assidue anche con la Pt 1 D'altronde, è emerso in udienza che le signore applicano quanto concordato con l'elasticità richiesta dal caso e soprattutto dalle esigenze del ragazzo e del loro rapido mutare considerata l'età.
Dall'ascolto delle signore è emerso la disponibilità di entrambe a venirsi incontro e a permettere al figlio un rapporto pieno e significativo con tutt'e due;
disponibilità già in essere. La figlia Per 1 è oramai maggiorenne, per cui nulla a riguardo va disposto in tema di affido.
B.2 Frequentazione di Persona 2 con la madre Pt 2
Si conferma quanto stabilito in sede di separazione e si confida che le signore sapranno continuare in quella applicazione elastica sinora seguita;
elasticità che occorrerà sempre in maggior misura con l'avvicinarsi del ragazzo all'età adolescenziale.
La frequentazione di Per 1 con i genitori non è più da disciplinare essendo la medesima divenuta maggiorenne.
B.3 Mantenimento indiretto a mezzo assegno mensile di Persona 2
a carico della madre Si conferma il mantenimento indiretto di Persona 2
con i tempi e le modalità già Pt 1 di euro 150,00 mensili da versarsi alla signora CP_1 in essere.
L'entità è da ritenere tuttora congrua in considerazione della consistenza della frequentazione del ragazzo con la Pt 1 genitore non collocatario.
Nulla allo stato va disposto per Per 1 che, sia pure temporaneamente, vive negli
Stati Uniti come "ragazza alla pari". B.4 Mantenimento indiretto di Persona 2 mediante partecipazione alle spese extra assegno ordinarie e straordinarie.
Va disposta la pari partecipazione dei genitori. Per la individuazione e regolamentazione di dette spese si rinvia al Protocollo in uso presso il Tribunale, che si riporta in calce.
B.5 Assegno unico universale spettante per Persona 2
Verrà percepito dalle due parti come per legge.
B. Assegno divorzile.
La norma che disciplina tal tipo di assegno è enunciata dal comma 6° dell'art. 5 della legge sul divorzio, per come modificata dalla legge n. 74 del 1987, che recita «Con la sentenza che pronuncia» il divorzio «il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive». I recenti approdi giurisprudenziali, condivisi dal collegio, riconoscono all'assegno in parola la composita natura assistenziale e compensativa - perequativa. In tal senso le sezioni unite della Suprema Corte dell'11 7 2018, con la sentenza n. 18287, e la giurisprudenza di legittimità successiva.
Presupposto indefettibile è ovviamente – e ciò è spia inequivocabile della permanenza del profilo assistenziale - l'esistenza al momento dello scioglimento del vincolo coniugale di una significativa sperequazione delle condizioni economico - patrimoniali dei coniugi.
Sussistendo tale presupposto, si è certamente in presenza del diritto all'assegno di divorzio del coniuge in condizioni economiche patrimoniali sfavorevoli ogni qual volta lo squilibrio trovi in tutto o in parte causa nel «contributo personale ed economico dato» da tale coniuge «alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio dell'altro», comparato al «contributo personale ed economico» dato dal coniuge in condizioni economiche patrimoniali favorevoli;
anche tenuto conto delle ragioni della decisione, ma soprattutto, aggiunge la norma, anche «in rapporto alla durata del matrimonio».
L'assenza di tale nesso causale - squilibrio delle condizioni, contributo personale ed economico del coniuge debole - toglie all'assegno di divorzio la funzione compensativa - perequativa lasciando operativa la sola funzione assistenziale. In tali ipotesi il diritto all'assegno sorge solo se operino i restanti criteri indicati dalla norma che lo disciplina, e la valutazione della mancanza dei «mezzi adeguati» dovrà essere, se non meno favorevole, comunque condotta alla stregua di parametri differenziati da quelli utilizzati nei casi in cui ricorre anche la funzione compensativa – perequativa.
Nel caso di specie le parti hanno sostanzialmente pari capacità reddituale, avendo entrambe la capacità di produrre guadagni mensili che anche per la ricorrente si avvicinano spesso ai 2.000 euro;
tanto è confermato dalle stesse dichiarazioni delle signore, che si riportano: «
HGivlice
e NTe le cxcorrente le puole procate sichicke: ADR UNO a San M ichele in Sercine, melle e case to mie proprietà che ho exquistato fo, pegamble 95.000€ Vivo 6 шен de sole , Non ho altre propriete Ho puto pensions, v i essscre am vite Ju unpunte in invertimenti di arce 41.000 €, house Ilo Laucie. Lavero all'università de Solerno come lettrice Il mio stipendie mensile trazer 1200€ of wese premite le Trestiasure to w controll l'Universite to Benevento che scale e stobre 2015 es è innovabile per un altzo por & quale onus per cice 250 € meuisle. percepisco A Scicuze Politice ho avuto un control find bod ottobre 2024, con in geslagen mausole drcices 400€ , ottuduente sus alton helle materie incarico wanincorice won akibuito ₤ vero Jord mon Saws Continue Ich faccio lelle levious private outils il protogers & limitato e spocalico. 24
I vero de Povocato con imprese le satte import elexport comme Traduttrice / interprete, auch puerto incorico è cessato well cobre 2022me QU mi è stato deb l'incarico e Seicente chitrabe, & per tale incorias for presse l'axente venille ricompenset sunu lm 1200 € pido l'impequeConczeo 1200 € pict exa
Seconde borseque ддень Sempre Lowbret press l'v iversite h Soleus de quante sono ormvote in diffic Heel 1990. Abune lettrice fer expivets ho poy PON parso efetto Tents le seale l" istinto Francese to The Convocato presso Avellino
Ana Ji puole dichtere 21 6 S u Gv ice procale e NT le resistere. le Sout en kel ble nelle cose
Lou compostoماfa ire le dicembre 2023. fille escorrente le sew quote telle cose function Effie oggeagy è l wire exclusive Viso Andas quanto propriete... eau.
Tomme can mostre figlie SE RI Точие
Circe aquils of viene e Troverum le ve mose compeque 04@ core of moremore 20 Agropoli, he ADRIH or funds pensione is cice 25000€, hove fub its 13000 solds che sto eccentonest per gli shuts of Andree & ho cice 10.000€ investiti. Ho IE Sanders Une +Dus lattice
[rusegments/ its makelingue Fencese presso I vnivrste di Soleus e ho un'entate evensile mette in arce 2000 € Prende fit telle ricorrente poichè abbiamo fatte i Centzelts in moments lives faces puddle psiper.contratt, Non faccio altze оче м oftivité lavorative, in facelo insegnaments lexieni priseti. E vero de estrious vintoestrane le cause con l'université che cibe dovuto per cizee zo ongi riconoscere deger erretrati
».
Entrambe le parti sono proprietarie delle case nelle quali abitano e hanno dei risparmi.
Non c'è di conseguenza alcun bisogno di natura assistenziale da considerare.
Né viene in gioco la funzione perequativa compensativa dell'assegno divorzile, perché questa presuppone che uno dei coniugi abbia sacrificato proprie aspirazioni professionali e proprio tempo per le esigenze della famiglia, permettendo, in tal modo, all'altro coniuge di essere liberato in parte significativa dalle incombenze familiari - assolte in via sostitutiva dall'altro e di avere avuto di conseguenza più tempo da dedicare alle propria professione e/o alle proprie attività economiche;
solo con il ricorrere della specificata condizione potrà dirsi che alla formazione delle condizioni professionali o imprenditoriali, economiche e patrimoniali dell'altro ha concorso anche il coniuge che si è fatto carico in via esclusiva o significativamente prevalente delle necessità e dei carichi del nucleo familiare.
Detta condizione nel caso di specie non ricorre e neppure è allegata, per cui è da escludere che vi siano esigenze perequative e/o compensative che debbano e possano essere soddisfatte con il riconoscimento di un assegno divorzile. È vero che le parti discutono di acquisti, opere e conti e simili, a cui hanno monetariamente contribuito in modo diseguale ma tali contribuzioni economiche asimmetriche non riverberano sul piano del mantenimento che uno dei coniugi potrebbe dover sostenere in favore dell'altro ai sensi della normativa specifica in tema di famiglia innanzi indicata.
I prestiti e/o le maggiori contribuzioni economiche vanno recuperati con gli ordinari strumenti previsti dal diritto civile comune.
Peraltro, tali azioni, come quelle legate alle pubblicazioni editoriali sono inammissibili nella presente sede speciale deputata a fornire tutela alle domande di diritto familiare.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti attesa l'adesione della parte resistente alla domanda di divorzio e la reciproca soccombenza in ordine alle restanti domande.
P.Q.M.
il TRIBUNALE
definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio che ha unito le signore [...]
Parte 1 e Controparte_1
Persona 2 a entrambi i genitori;
2) affida
3) conferma la collocazione prevalente di Persona 2 presso [...]
CP 1
4) conferma il regolamento di frequentazione e visite di Persona 2 con l'altro genitore di cui all'accordo di separazione, con le raccomandazioni di cui in motivazione;
5) conferma l'obbligo di Parte 1 di versare a Controparte 1 l'assegno
Persona_2mensile di euro 150,00, per il mantenimento indiretto di
6) dispone la pari ripartizione delle spese extra assegno ordinarie e straordinarie Persona 2 per la cui individuazione e disciplina richiama il Protocollo inrelative ad tema in uso presso il tribunale e riportato in calce;
7) l'assegno assegno unico universale relativo ad Persona 2 sarà percepito dalle parti come per legge;
8) dispone relativamente a Per 1 come da motivazione;
9) rigetta la domanda di assegno divorzile;
10) dichiara inammissibili le restanti domande;
11) compensa tra le parti le spese di lite. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano
Il protocollo si pone pertanto, in primo luogo, come utile riferimento nelle ipotesi di accordi congiunti in sede di separazione e divorzio, nonché nei procedimenti ex art. 316 comma IV c.c. e 337 bis c.c. e in quegli altri casi nei quali esso è comunque utilizzabile. In secondo luogo, lo stesso persegue pure l'obiettivo di garantire nella. maggior misura possibile, compatibilmente con le peculiarità delle singole TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO controversie sottoposte all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, la prevedibilità delle decisioni giudiziarie in materia.
Addi 28 dicembre 2018, nel Palazzo di Giustizia, ufficio del Presidente del Il presente protocollo costituisce il frutto dell'esperienza maturata in materia tra i magistrati di questo Tribunale e gli avvocati del Foro di Avellino e fa tesoro di Tribunale, alla presenza del Presidente del Tribunale dott. Vincenzo quelle maturate e cristallizzate nei protocolli stipulati in ambito nazionale e in altri Beatrice, nonchè del Presidente dell'Ordine degli Avvocati avv. Fabio ambiti territoriali. Benigni e del Consigliere Segretario dell'Ordine avv.Biancamaria
D'Agostino, si dà lettura e si sottoscrive il protocollo d'intesa che segue: Il presente protocollo sarà sottoscritto in doppio originale e depositato presso gli uffici di presidenza del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle Avellino.
SPESE PER I FIGLI nei procedimenti per in materia di separazione, divorzio e in tutti gli altri Ove le parti e/o i giudici intendano riferirvisi quale punto qualificante di accordi nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso o di provvedimenti, potranno anche semplicemente richiamarlo, indicando il titolo, la data di sottoscrizione, i luoghi di deposito. PREMESSA
Il presente protocollo, riferito ai procedimenti per crisi familiare e comunque Distinzione tra spese ordinarie, spese extra assegno ordinarie e spese ad ogni altro procedimento nel quale sia necessario o opportuno regolamentare il profilo economico dei rapporti tra genitori e figli: extra assegno straordinarie.
a) individua in forma descrittiva sia le voci di spesa che rientrano nell'assegno ordinario di mantenimento per i figli sia le spese extra assegno, non rientranti cioè nel Spese ordinarie. detto assegno periodico;
b) regolamenta, individuandole in maniera tendenzialmente analitica, le spese;
Sono le spese, ricorrenti in pratica nella totalità delle famiglie di media c) indica le modalità di decisione e quindi la necessità o meno del preventivo disponibilità economica, per la soddisfazione di ordinari bisogni esistenziali e accordo sulle spese extra assegno;
comunque riferibili alle normali abitudini di vita dei figli. d) contiene altre previsioni generali volte a garantire chiarezza nella materia. Tali spese, di importo non previamente quantificabile con precisione, per il loro elevato numero e per la loro frequenza non possono che determinarsi in via forfettaria, Esso si rende necessario al fine di affievolire sensibilmente quell'aspra e riflettendosi quindi il relativo obbligo in un assegno periodico, normalmente mensile, perdurante conflittualità genitoriale che può essere a volte riscontrata in sede posto a carico del genitore che non convive in misura prevalente con i figli. giudiziale nei rapporti tra genitori e, più in generale, anche per porsi come possibile punto di riferimento di eventuali accordi tra genitori al di fuori di uno specifico Spese extra assegno ordinarie. giudizio. Sono le spese che, pur essendo destinate a soddisfare esigenze ordinarie, tuttavia non si presentano con alta frequenza, sono quindi in numero inferiore e sono In effetti, la conflittualità registrata in materia può derivare dall'assenza di agevolmente comprovabili senza impegnativi oneri di contabilizzazione. regole certe di carattere normativo, il che alimenta talvolta una situazione di incertezza nella giurisprudenza e nel Foro, nonché dall'impossibilità di assorbire tutte le spese da Queste spese si prestano quindi ad una precisa ripartizione pro-quota. sostenere nell'interesse dei figli nel contributo di mantenimento mensile previsto in misura fissa. Si tratta di conflittualità, la quale è foriera di notevole contenzioso in sede Spese extra assegno straordinarie. civile e penale (basti pensare alla recente introduzione dell' art 570 bis c.p.).
حها 1 R 2 Sono le spese destinate a soddisfare esigenze eccezionali e imprevedibili sia nell'an che nel quantum oppure quelle spese che siano di importo considerevole oppure abbiano natura voluttuaria.
La distinzione nell'ambito delle spese extra assegno è importante per due ragioni.
In primo luogo, il fatto che una spesa rientri in una (extra assegno ordinarie) o nell'altra categoria (extra assegno straordinarie) rileva ai fini del consenso da parte dell'altro genitore. Va comunque avvertito, alla luce degli attuali indirizzi giurisprudenziali sul tema del consenso, che la mancata prestazione da parte di un genitore non lo esime tout court dal dovere di rimborso pro-quota, potendo il giudice, compulsato dal genitore che ha comunque deciso di sostenere la spesa, accordare il rimborso accertando che il dissenso non è giustificato.
In secondo luogo, per le spese extra assegno mediche e scolastiche ordinarie la giurisprudenza di legittimità ha formulato l'orientamento sintetizzato nella seguente massima: il provvedimento (presidenziale, del G.I., sentenza di separazione o divorzio ecc.) con il quale si stabilisce la ripartizione delle stesse pro quota costituisce titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore (Cass. civ., Sez. 6-1, 2 marzo 2016, n° 4182, Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2011, n° 11316).
Relativamente, invece, alle spese extra assegno straordinarie è necessario che il genitore che ha sopportato la spesa, per il caso d'inadempimento del genitore onerato della contribuzione, adisca nuovamente il giudice, al fine di accertare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità (v. Cass. civ.,
Sez. I, 28 gennaio 2008, n° 1758).
ARTICOLATO
Art.
1- Principi generali 1. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative ai figli minori devono essere sempre concordate dai genitori fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 5, comma 4, del presente Protocollo. In caso di figli maggiorenni queste scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con entrambi i genitori.
Art.
2-Spese comprese nell'assegno di mantenimento 1. Fatta salva diversa espressa previsione negli articoli che seguono, si considerano comprese nel contributo di mantenimento previsto in misura fissa, a titolo esemplificativo le seguenti spese: contributo per le spese di abitazione (ivi comprese le utenze), il vitto e la mensa scolastica (perché quest'ultima è sostitutiva del
3
g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente estetiche;
h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomozione acquistate in accordo tra i genitori;
i) spese per il conseguimento della patente di guida.
2. Le spese elencate nel presente articolo non richiedono il preventivo accordo tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo.
Art.
5-Spese extra assegno straordinarie
1. Si tratta delle seguenti spese: spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi;
spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
e) centro ricreativo estivo;
d) soggiorno estivo di studio/sportivo, stage sportivo;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
2. Tutte le spese straordinarie menzionate nel presente articolo richiedono il preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo.
3. In particolare, per tali spese ai fini della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con espressa richiesta di riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso e motivato dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come approvata.
4. Il preventivo accordo tra i genitori non è necessario nei casi di affidamento c.d. super esclusivo e cioè in quei casi in cui il giudice si è avvalso del potere conferitogli dall'art. 337 quater, comma 3, c.c. di stabilire che il solo genitore affidatario esclusivo prenda le decisioni di maggiore interesse per i figli.
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pasto che altrimenti sarebbe erogato presso la casa familiare), il materiale scolastico di cancelleria (quaderni, penne, matite e similia) escluso quello occorrente all'inizio dell'anno scolastico, l'abbigliamento, le spese di trasporto urbano extra-scolastico
(biglietti ed abbonamenti per autobus, metropolitana ecc.), l'acquisto di telefoni cellulari e smartphone con relativi abbonamenti e ricariche (ivi inclusa la connessione dati), i trattamenti estetici ordinari (esempio: barbiere, parrucchiere), le attività ricreative abituali (esempio: cinema, feste e attività conviviali con relativi regali d'uso), il contributo per la cura degli animali domestici, ove già presenti nella famiglia all'epoca della crisi familiare.
2. Il contributo dovuto per tali spese dal genitore non collocatario (o non affidatario) deve intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento, determinato con riferimento ad un intero anno, ma ripartito in 12 frazioni con cadenza mensile, salvi sempre diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti. Resta infatti fermo che il contributo al mantenimento dei figli, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore collocatario/affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non collocatario (o non affidatario) non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di frequentazione disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento. (v. Cass. civ., Sez. I, 8 settembre 2014, n° 18869).
Art.
3- Assegni familiari / assegni per il nucleo familiare 1. Tali assegni devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno fisso di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale.
Art.
4-Spese extra assegno ordinarie 1. Si tratta delle seguenti spese, le quali pur obbedendo ad esigenze ordinarie e non evitabili, esulano dal contributo di mantenimento fissato nell'assegno mensile:
a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno
(escluso il materiale scolastico di cancelleria);
c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
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Nel caso in cui il genitore affidatario esclusivo sia stato investito soltanto delle decisioni di maggiore interesse in un determinato ambito, per gli altri ambiti è necessario il preventivo accordo (ad esempio: se il giudice ha riservato al genitore. affidatario esclusivo le sole decisioni in ambito medico, l'accordo dei genitori è necessario quanto alle spese da sostenere in ambito scolastico).
5. Il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati al primo comma, il suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro. genitore.
Art.
6- Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori
1. I difensori, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel ripartire le spese extra assegno tra i genitori, determinano la percentuale che fa carico a ciascun genitore, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Art.
7-Onere di documentazione delle spese extra-assegno
1. Tutte le spese elencate agli artt. 4 e 5 del presente Protocollo dovranno essere documentate.
2. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al figlio per il quale sono state effettuate.
3. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio.
Art. 8 Modalità per il rimborso delle spese extra assegno al genitore che ha anticipato la spesa 1. In relazione alle spese elencate agli artt.4 e 5 del presente Protocollo è auspicabile che entrambi i genitori provvedano contestualmente al pagamento della spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro.
2. Ove ciò non avvenga, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il rendiconto delle spese extra assegno sostenute con i relativi documenti giustificativi e la richiesta del rimborso pro-quota entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile.
3. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli, è opportuno in ogni caso che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più idoneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra assegno.
Art.-Altre previsioni
1 1. I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
2. Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno.
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Avellino avv. Fabio Benigni Art.
3- Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 230/2021 1. In ossequio a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n.° Il Consigliere Segretario del Consiglio Biznis miris D'Agostin 230/2021 in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. 230/2021: in caso di dell'Ordine Avvocati di Avellino affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la avv. Biancamaria D'Agostino responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
in caso di affidamento esclusivo l'assegno, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, spetta al genitore affidatario Il Presidente del Tribunale dott. Vincenzo Beatrice esclusivo. Resta fermo il potere del Tribunale se del caso di disporre, nell'interesse della prole ed apprezzate le circostanze del caso concreto, che anche in caso di affidamento condiviso il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso.
In mancanza della relativa comunicazione ed autorizzazione ad opera del genitore non richiedente il Tribunale potrà tenere conto della predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti di sua spettanza in tema di contribuzioni per
2. In caso di affidamento condiviso nell'interesse dei figli minori e dei figli il mantenimento della prole. maggiorenni non autosufficienti (entro i limiti di età previsti dal D.Lgs. 230/2021) i genitori,
3. In caso di affidamento esclusivo salvo diverso accordo provvederà il genitore salvo diverso accordo tra loro (in tal caso lo stesso dovrà consistere preferibilmente nel affidatario a richiedere la corresponsione dell'assegno predetto. consenso datato e sottoscritto che un genitore presta all'altro affinché quest'ultimo chieda che Nell'ipotesi di eventuale inerzia di tale genitore il Tribunale potrà tenere conto della l'intero importo dell'assegno gli sia interamente corrisposto in qualità di richiedente) e fatto predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti salvo quanto previsto al paragrafo 5 del presente articolo, provvederanno entrambi a richiedere di sua spettanza in tema di contribuzioni per il mantenimento della prole. all'INPS la corresponsione dell'assegno predetto.
4. Le parti per mezzo dei rispettivi difensori provvederanno ad informare il Tribunale
Nell'ipotesi di eventuale inerzia di un genitore provvederà l'altro a chiedere la delle richieste già presentate mediante specifica deduzione nei rispettivi atti introduttivi (o corresponsione dell'assegno predetto secondo la ripartizione indicata al paragrafo 1 del comunque negli atti processuali successivi alla presentazione della richiesta), comprovata dall'allegazione della ricevuta della richiesta presentata all'INPS e/o del testo degli eventuali presente articolo. In questo caso il genitore che non intenda presentare la richiesta sarà accordi sul punto raggiunti dai genitori. comunque tenuto a comunicare tempestivamente all'altro genitore richiedente preferibilmente 5. Relativamente ai figli maggiorenni, laddove questi presentino autonoma domanda con dichiarazione sottoscritta e datata le modalità con le quali intende percepire l'assegno all'INPS in sostituzione dei genitori le parti provvederanno ad informare il Tribunale di tale suddetto (esclusivamente tra quelle contemplate dall'INPS, le quali allo stato sono: accredito circostanza (allegando anche la relativa documentazione dimostrativa della stessa, acquisita ad su conto corrente bancario o postale: bonifico domiciliato presso lo sportello postale;
accredito opera del genitore se del caso anche mediante accesso in sede amministrativa) e questo su libretto postale;
accredito su conto corrente estero area SEPA;
accredito su carta prepagata prenderà in considerazione la stessa ai fini dei provvedimenti di sua spettanza in tema di con IBAN) e l'autorizzazione alla relativa indicazione nei confronti dell'INPS. contribuzioni per il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti.