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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 11/08/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. 80/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 12 aprile 2024 da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Salvatore Ficili
- appellante - contro
(C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Alessio Pizzo
- appellato -
Oggetto: responsabilità professionale
In punto: riforma dell'ordinanza del 13 marzo 2024 del Tribunale di
Rovereto
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“1) in via istruttoria, ammettere i seguenti mezzi di prova indispensabili per il presente giudizio:
- disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la corretta gestione del post operatorio, la conseguente incidenza sul danno 2
asseritamente subìto e verificare l'effettivo danno subìto dall'appellato rispetto alla situazione pre operatoria ed ai possibili e plausibili risultati attesi;
- ammettere la testimonianza della sig.ra sui seguenti Testimone_1 capi:
1. “Vero è che in data 5/12/2019 era presente in Torbole per assistere ad un intervento di trapianto di capelli con tecnica FUE da eseguirsi dal Dott. sul sig. Pt_1 CP_1
2. “Vero è il detto sig. era un paziente della CP_1 Parte_2 di Mestre”
3. “Vero è che il sig. era in quell'occasione accompagnato CP_1 dal Dott. , tricologo della di Mestre, che lo Persona_1 Parte_2 aveva in cura”
4. “Vero è che le foto del paziente che il Dott. le CP_1 Per_1 aveva inviato precedentemente all'intervento, da lei girate sempre precedentemente all'intervento al Dott. non corrispondevano alle Pt_1 reali condizioni del paziente nel giorno dell'intervento”
5. “Vero è che il Dott. dopo aver visitato il paziente prima Pt_1 dell'intervento, rilevando la difformità rispetto alle foto precedentemente inviate ed intuendo l'esito incerto dell'intervento, ha comunicato per ben tre volte al paziente la non opportunità di procedere ad un trapianto con tecnica
FUE, consigliando di effettuare in sostituzione una tricopigmentazione”
6. “Vero è che il paziente era all'inizio titubante sul da farsi ed ha voluto spiegato da lei in cosa consistesse la tricopigmentazione”
7. “Vero è che sig. di fronte all'insistenza del Dott. CP_1
ha detto che avrebbe fatto quel che decideva il suo tricologo Dott. Pt_1
anch'egli presente quel giorno” Persona_1
8. “Vero è che il sig prima dell'intervento ed a seguito delle CP_1 insistenze del Dott. si è consultato a porte chiuse con il proprio Pt_1 tricologo di fiducia Dott. Persona_1
9. “Vero è che dopo la consultazione con il proprio tricologo il sig. CP_1 anche per il tramite del proprio tricologo, ha insistito perchè il Dott.
[...] 3
effettuasse egualmente l'intervento di trapianto con tecnica FUE Pt_1 nonostante fosse perfettamente a conoscenza dell'esito incerto”
10. “Vero che il tricologo Dott. comunicò ai presenti questa Per_1 decisione dicendo che il suo cliente aveva pagato per un trapianto ed un trapianto doveva essere fatto”
11. “Vero è che il Dott. in considerazione degli eventi sopra Pt_1 narrati, ha dichiarato di operare pro bono, quindi senza percepire alcun compenso, non essere certo l'esito finale che avrebbe potuto non essere soddisfacente”
12. “Vero è che il Dott. ha chiesto al Dott. di poter Pt_1 Per_1 visionare gli esami ematologici e che quest'ultimo ha risposto che lo aveva dimenticato nella sede di Mestre all'interno della cartella del paziente detenuta dalla Parte_2
13. “Vero è che il Dott. non ha mai percepito alcun compenso per Pt_1
l'intervento, considerandolo un semplice test, e si è dichiarato disponibile per il futuro ad effettuare una tricopigmentazione”
2) nel merito, riformare integralmente l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n.
529/2024, pronunciata dal Tribunale di Rovereto il 13/3/2024 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 172/2024, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
3) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio.” per l'Appellato:
“In via preliminare: in forza e virtù di quanto spiegato in comparsa di costituzione e risposta, voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Trento dichiarare inammissibile, e per l'effetto respingere, ogni nuova eccezione delineata da nell'atto di appello, con particolare Parte_1 riferimento alle censure rivolte alla CTU medico legale svolta nel procedimento ex art. 696 cpc, per i motivi meglio esposti in premessa.
Voglia inoltre, dichiarare inammissibile, per manifesta tardività e per la sua irrilevanza, così come argomentato nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, la richiesta prova orale con la testimonianza di 4
. Voglia, ancora, dichiarare inammissibile la produzione agli Testimone_1 atti da parte dell'appellante del documento denominato C (CTU dott.
[...]
, per manifesta tardività e per l'irrilevanza al fine della decisione. Per_2
Nel merito, in via principale: in virtù di quanto premesso, voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Trento confermare integralmente l'ordinanza ex art. 702 ter cpc n. 529/2024 emessa dal Tribunale di Rovereto
e rigettarsi tutte le domande, eccezioni e deduzioni formulate dall'appellante con l'atto di impugnazione del suddetto provvedimento.
Spese e onorari di lite integralmente rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2022 CP_1 esponeva di essersi recato in data 5 dicembre 2019 in Torbole presso la clinica AN BE del dott. , dove veniva ricevuto dal dott. Persona_3
che lo visitava alla testa, al fine di far valutare la Parte_1 fattibilità di un intervento di autotrapianto di capelli.
Il professionista si rendeva disponibile a effettuare l'intervento, garantendo al paziente l'alta probabilità di successo dell'operazione e la futura ricrescita dei capelli nel corso dei mesi successivi. L'intervento veniva eseguito nella stessa giornata.
Gli esiti di questo si rivelavano però disastrosi, poiché il ricorrente riportava la medesima calvizie antecedente all'operazione, cui si aggiungeva un'evidente cicatrice sulla parte della cute da cui erano stati prelevati i bulbi necessari al trapianto.
Al paziente non erano state date le necessarie informazioni sull'intervento, in particolare sui rischi potenziali, sui risultati raggiungibili e sulle possibili conseguenze negative che ne sarebbero potute derivare.
Era stato quindi promosso procedimento ex articolo 696-bis c.p.c., nel corso del quale il dott. e AN BE avevano depositato un Pt_1 documento relativo al consenso informato, che recava sulla sola prima pagina la sottoscrizione del paziente, apocrifa e quindi disconosciuta. I
C.T.U. avevano confermato l'esistenza di una colpa grave dei convenuti e la loro responsabilità nella causazione del pregiudizio, oltre all'evidente carenza nella tenuta della documentazione medica, mancando una cartella clinica. 5
Chiedeva quindi che fosse dichiarata la responsabilità del dott. e Pt_1 di AN beauty per la causazione dei danni subiti, e che gli stessi fossero condannati a risarcirli.
Il dott. e si costituivano, contestando la Pt_1 Controparte_2 domanda e chiedendone il rigetto.
Negavano che alcun rapporto contrattuale fosse intercorso fra il ricorrente ed il dott. che era stato contattato dal “broker” dott. Pt_1 Per_4
, il quale era stato incaricato dal dott. , responsabile
[...] Persona_1 della sede di Mestre della “ e tricologo di fiducia del Parte_2 ricorrente, di individuare un medico per l'effettuazione di un trapianto.
Riferivano che prima del trapianto erano state inviate alcune fotografie del ricorrente, che erano poi risultate datate e difformi dalla situazione reale.
Proprio in ragione di questo e del probabile esito negativo dell'operazione, il dott. proponeva l'effettuazione di un intervento di Pt_1 tricopigmentazione, che però veniva rifiutato dal ricorrente, nonostante che per ben tre volte il dott. lo avesse avvertito delle scarse probabilità Pt_1 di riuscita. Il paziente aveva regolarmente sottoscritto il consenso informato;
lo aveva fatto soltanto sulla prima pagina, dato che era stato ampiamente edotto delle modalità di intervento e sui possibili esiti.
Produceva ulteriore dichiarazione con firma del con cui lo stesso CP_1 dichiarava di volersi sottoporre all'intervento nonostante il contrario parere del dott. che, per questo, avrebbe operato gratuitamente. Pt_1
La mancata crescita e la cicatrice erano quindi diretta conseguenza di decisioni e comportamenti presi dal ricorrente in assoluta autonomia e piena consapevolezza. La cicatrice poteva poi dipendere dalla cattiva gestione del post operatorio, affidata al tricologo di fiducia, o da altri interventi successivi.
2. - Con ordinanza pronunciata in data 13 marzo 2024 il Tribunale di
Rovereto, assunta la prova testimoniale ammessa e disposta C.T.U. al fine di accertare la genuinità o falsità delle sottoscrizioni attribuite al ricorrente, dichiarava il difetto di legittimazione di in relazione alla Controparte_2 domanda, accertava la responsabilità del dott. per le conseguenze Pt_1 negative patite dal in conseguenza dell'intervento, e condannava il CP_1 6
predetto al risarcimento del danno, quantificato in Euro 5.108,46 oltre a rivalutazione e interessi. Lo condannava altresì al pagamento delle spese processuali per la fase dell'accertamento tecnico preventivo e del giudizio, ed al pagamento della somma di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c.
Ritenuto esistente il rapporto contrattuale fra il ricorrente e il dott.
e il ruolo di meri intermediari del dott. e del dott. Pt_1 Per_1 Per_4 escludeva innanzitutto che al ricorrente fosse stata data informazione adeguata.
Richiamava sul punto gli esiti della consulenza grafologica, che aveva accertato la non riconducibilità al delle sottoscrizioni apposte sul CP_1 modulo di consenso informato e sulla dichiarazione con la quale egli confermava di voler eseguire l'intervento nonostante il parere contrario del dott. assumendosi il rischio del relativo fallimento. La Pt_1 sottoscrizione apposta sulla seconda dichiarazione era addirittura costituita da una riproduzione, con ampliamento in dimensioni, della sottoscrizione apposta sulla prima dichiarazione.
Riteneva che l'informazione non potesse essere surrogata dall'informazione verbale che il dott. asseriva avere fornito, dato che dell'esistenza di Pt_1 questa non vi era prova, poichè la testimonianza sul punto del dott. Per_4 era stata smentita da quella del dott. e la dott. in tesi Per_1 Tes_1 presente nella circostanza, non era stata citata come testimone.
In ogni caso il dott. se convinto dell'impraticabilità Pt_1 dell'intervento, avrebbe dovuto astenersi dall'operare.
Quanto alla diligenza e perizia dimostrata dal dott. la C.T.U. Pt_1 aveva accertato che egli aveva proceduto ad un intervento non indicato in relazione alle caratteristiche del Inoltre, si era proceduto all'impianto CP_1 di circa 800 follicoli, mentre per una calvizie estesa come quella sarebbe stato ragionevole utilizzare da 1200 a 1500 follicoli.
Si era anche determinata una compromissione dell'integrità psicofisica del paziente sotto il profilo estetico, con un conseguente, seppur minimo, danno biologico permanente, nonché un danno biologico temporaneo, che il 7
Tribunale liquidava complessivamente nella somma di Euro 5.108,46, da maggiorarsi con rivalutazione ed interessi.
La condanna del ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c. si Pt_1 fondava sulla chiara responsabilità già emergente dal procedimento ex art. 696-bis c.p.c. e sulla produzione di documenti poi risultati falsi, e chiaramente predisposti dallo stesso convenuto.
3. - Per la riforma di tale ordinanza, ritenuta ingiusta ed erronea, propone appello il dott. . Parte_1
Si è costituito chiedendone la conferma. CP_1
3.1 – L'appellante contesta l'ordinanza, osservando che a seguito dell'intervento vi è stato un effettivo miglioramento estetico, dato che è attecchito circa il 30% degli 800 bulbi impiantati, sicché il Tribunale avrebbe errato nel definire l'intervento non necessario e non utile, e andrebbe escluso che vi sia stato un peggioramento delle condizioni del paziente.
Il C.T.U. avrebbe poi in modo contraddittorio affermato la presenza di una compromissione permanente della integrità psicofisica del ricorrente, ed al contempo escluso la presenza di una malattia della psiche o di un disagio psicologico tale da meritare attenzione clinica.
Come affermato dal C.T.U., il paziente soffriva di alopecia androgenetica, e la zona di prelievo non era idonea;
nonostante la complicata zona di espianto bulbare, l'operazione avrebbe migliorato la situazione del paziente, dato che il 30% dei bulbi sono attecchiti.
La consulenza presenterebbe poi delle carenze, non avendo accertato la correttezza della terapia post-operatoria, indispensabile per la buona riuscita dell'intervento, che è stata curata dal tricologo di fiducia dell'appellato, dott.
Essendosi il paziente presentato alla visita completamente rasato, Per_1 non sarebbe poi stato possibile verificare correttamente la buona riuscita dell'intervento, sicché la C.T.U. dovrebbe essere rinnovata.
Quanto all'esistenza del consenso informato, il Tribunale avrebbe poi erroneamente ritenuta prevalente la testimonianza del dott. non Per_1 tenendo in debita considerazione il rapporto esistente fra il teste e l'appellato e la loro possibile amicizia o vicinanza o cointeressenza. Ha poi osservato che la dott.ssa che, secondo l'appellante, era presente nella circostanza, Tes_1 8
non è stata citata come testimone;
essendo la sua testimonianza indispensabile, l'appellante ne chiede ora l'assunzione, articolando specifici capitoli di prova.
Insiste ancora l'appellante che della possibile non completa riuscita dell'intervento il paziente era stato debitamente informato, non attraverso la sottoscrizione del modulo, ma attraverso informazione verbale a cura del sanitario. Nonostante questo, il paziente, previa consultazione con il proprio tricologo, decideva di sottoporsi all'intervento. Quanto sopra risulterebbe dalla testimonianza del dott. di cui il Tribunale non ha tenuto conto. Per_4
In conclusione, nessun risarcimento sarebbe dovuto anche perché nessun danno è derivato dall'intervento, e, come riferito dal dott. il Per_4 CP_1 ha prestato verbalmente il proprio consenso all'intervento pur conoscendone la scarsa possibilità di riuscita.
3.2 - Con il secondo motivo l'appellante si duole della condanna ai sensi dell'articolo 96, terzo comma c.p.c., che il Tribunale ha giustificato con la consapevolezza della propria responsabilità alla luce degli esiti del procedimento di istruzione preventiva e con la malafede dimostrata nell'utilizzare la dichiarazione di consenso informato non riferibile al ricorrente, ma chiaramente predisposta dallo stesso appellante.
Osserva l'appellante che non risulta da alcun atto del procedimento che il documento sia stato da lui predisposto, essendo invece assai verosimile che egli sia rimasto vittima di un artificioso intervento da parte del dott.
tricologo di fiducia dell'appellato, che si è appartato con il cliente Per_1 prima dell'intervento.
Sottolinea poi di avere proposto un risarcimento di Euro 4.000,00 nell'ambito del procedimento ex articolo 696-bis c.p.c., somma ritenuta non congrua, e che nel giudizio di merito sono state svolte delle difese che non si sarebbero potuto svolgere nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e che sono alla base del diritto di difesa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. – L'ordinanza impugnata merita integrale conferma.
4.1 – Le risultanze della C.T.U. sono state contestate dall'appellante solo in questa sede. A fronte dell'eccezione di tardività proposta dall'appellato, va 9
ricordato che, secondo la Cassazione, “la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 32965 del 17/12/2024 (Rv. 673284 - 01); sicchè alle contestazioni dell'appellante va data puntuale risposta.
Si può dire innanzitutto che l'essersi il presentato alla visita CP_1 collegiale con il cranio rasato non ha minimamente influito sulla possibilità di accertare gli esiti dell'intervento, poichè si è accertato che “nella regione anteriore del capo in prossimità della linea del capillizio sono presenti sporadici agglomerati di capelli verosimilmente esito del trapianto bulbare che fanno presumere una percentuale di attecchimento nella misura di circa il
30%”, e “in regione occipitale piccoli esiti cicatriziali da prelievo di bulbi con tecnica FUE”.
Nessuna contraddizione vi è poi fra l'affermazione di “una compromissione permanente della integrità psicofisica” e l'esclusione “di una malattia nella psiche” e “di un così grande disagio psicologico da meritare attenzione clinica”, poichè il primo concetto concerne il danno biologico comunemente inteso, e in particolare quella sua componente conseguente alle lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione;
il secondo concerne il danno psichico, e quindi una specifica patologia apprezzabile dal punto di vista medico legale.
Quanto poi all'avere il trapianto portato ad esiti positivi per essere attecchiti circa il 30% dei bulbi, pare del tutto ovvio che la presenza di
“sporadici agglomerati di capelli”, come accertato dai C.T.U., costituisce evidente aggravamento della condizione estetica del paziente, e non certo miglioramento.
L'appellante mette poi in discussione la correttezza della fase post- operatoria senza neppure allegare quali carenze si siano realizzate, e quindi in termini tanto generici da non poter essere neppure apprezzati.
I profili di colpa non sono in realtà posti in discussione dall'appellante, che concentra la sua attenzione sul preteso consenso del ad un CP_1 10
intervento con esito incerto;
ma i C.T.U. hanno chiarito che all'intervento non si doveva procedere in presenza di una calvizie con quelle caratteristiche, essendo l'intervento destinato a “quei pazienti con capelli ancora presenti, ma radi, o con capelli nelle vicinanze in sufficiente quantità”;
e che, in ogni caso, si sarebbero dovuti trapiantare 1.200/1.500 follicoli, e non 800, come avvenuto.
Si può dire allora che l'elaborato, redatto all'esito del confronto con i tre consulenti di parte, si caratterizza per un adeguato grado di completezza, coerenza logica e rigore metodologico, evidenziando un'approfondita analisi delle questioni trattate e dei dati disponibili;
dimostra un approccio rigoroso, privo di vizi logici o contraddizioni, con un'esposizione chiara e dettagliata delle questioni affrontate, e riporta conclusioni motivate e supportate da una solida argomentazione tecnica. Le sue conclusioni sono state correttamente recepite nell'ordinanza impugnata, che resiste quindi alle critiche dell'appellante.
Venendo ai motivi riguardanti il consenso informato, la C.T.U. grafologica non solo ha escluso la riconducibilità al delle sottoscrizioni apposte CP_1 sul modulo di consenso informato e sulla dichiarazione di esonero da responsabilità prodotte dal dott. ma addirittura appurato che la Pt_1 firma apposta sul secondo documento è frutto di acquisizione e copiatura della firma posta sul primo documento: la firma è stata copiata, spostata sul documento informatico e ampliata in dimensione.
Si tratta quindi di una falsificazione che ha richiesto l'uso di strumenti informatici, e che non poteva certo essere realizzata nei pochi istanti in cui il nella tesi del dott. si appartò con il dott. CP_1 Pt_1 Per_1
Quanto alla prova testimoniale valorizzata dal Tribunale nei termini criticati dall'appellante, è irragionevole pretendere che si ritenga maggiormente credibile la testimonianza del dott. rispetto a quella del Per_4 dott. solo per l'eventualità di una “possibile amicizia o vicinanza o Per_1 cointeressenza” di quest'ultimo con il Al contrario, l'esistenza di un CP_1 interesse economico del dott. a che venga affermata l'assenza di colpa Per_4 del dott. può agilmente desumersi dal fatto che quest'ultimo lo Pt_1 descrive come un “broker”, e quindi come il soggetto che ha messo le parti in 11
contatto in funzione di un corrispettivo;
e questo induce a dare prevalenza alla testimonianza del dott. per il quale lui e il dott. si Per_1 Per_4 allontanarono per andare a pranzo dopo avere presentato il al dott. CP_1
e nessuno dei due assistette ai loro colloqui. Pt_1
La richiesta dell'assunzione della testimonianza della dott.ssa in Tes_1 tesi presente a tali colloqui, è stata formulata tardivamente in violazione dell'art. 345, terzo comma c.p.c. Resta fermo, comunque, il fatto che il consenso informato, che secondo la l. 219/2017, “è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni”, non può legittimare un intervento clinicamente inappropriato, come avvenuto nel caso di specie.
4.2 – Quanto alla doglianza relativa alla condanna ex art. 96, terzo comma c.p.c., particolarmente grave risulta la produzione di documentazione falsificata;
ed il fatto che questo sia avvenuto con l'uso di strumenti informatici esclude che possa darsi credito all'ipotesi avanzata dall'appellante, secondo la quale il falso sarebbe stato realizzato quando il si appartò con il dott. prima dell'intervento. CP_1 Per_1
Si tratta della più tipica delle condotte abusive considerate dalla norma, sicchè in modo corretto e condivisibile il Tribunale ha ritenuto di sanzionare la mala fede dell'appellante, ed anche tale capo dell'ordinanza merita conferma.
5. - Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo
2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad Euro 26.000,00.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza del 13 marzo 2024 del Tribunale di Rovereto, lo rigetta, confermando l'ordinanza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che si liquidano in Euro 7.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
12
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Trento, 15 luglio 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 12 aprile 2024 da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Salvatore Ficili
- appellante - contro
(C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Alessio Pizzo
- appellato -
Oggetto: responsabilità professionale
In punto: riforma dell'ordinanza del 13 marzo 2024 del Tribunale di
Rovereto
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“1) in via istruttoria, ammettere i seguenti mezzi di prova indispensabili per il presente giudizio:
- disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la corretta gestione del post operatorio, la conseguente incidenza sul danno 2
asseritamente subìto e verificare l'effettivo danno subìto dall'appellato rispetto alla situazione pre operatoria ed ai possibili e plausibili risultati attesi;
- ammettere la testimonianza della sig.ra sui seguenti Testimone_1 capi:
1. “Vero è che in data 5/12/2019 era presente in Torbole per assistere ad un intervento di trapianto di capelli con tecnica FUE da eseguirsi dal Dott. sul sig. Pt_1 CP_1
2. “Vero è il detto sig. era un paziente della CP_1 Parte_2 di Mestre”
3. “Vero è che il sig. era in quell'occasione accompagnato CP_1 dal Dott. , tricologo della di Mestre, che lo Persona_1 Parte_2 aveva in cura”
4. “Vero è che le foto del paziente che il Dott. le CP_1 Per_1 aveva inviato precedentemente all'intervento, da lei girate sempre precedentemente all'intervento al Dott. non corrispondevano alle Pt_1 reali condizioni del paziente nel giorno dell'intervento”
5. “Vero è che il Dott. dopo aver visitato il paziente prima Pt_1 dell'intervento, rilevando la difformità rispetto alle foto precedentemente inviate ed intuendo l'esito incerto dell'intervento, ha comunicato per ben tre volte al paziente la non opportunità di procedere ad un trapianto con tecnica
FUE, consigliando di effettuare in sostituzione una tricopigmentazione”
6. “Vero è che il paziente era all'inizio titubante sul da farsi ed ha voluto spiegato da lei in cosa consistesse la tricopigmentazione”
7. “Vero è che sig. di fronte all'insistenza del Dott. CP_1
ha detto che avrebbe fatto quel che decideva il suo tricologo Dott. Pt_1
anch'egli presente quel giorno” Persona_1
8. “Vero è che il sig prima dell'intervento ed a seguito delle CP_1 insistenze del Dott. si è consultato a porte chiuse con il proprio Pt_1 tricologo di fiducia Dott. Persona_1
9. “Vero è che dopo la consultazione con il proprio tricologo il sig. CP_1 anche per il tramite del proprio tricologo, ha insistito perchè il Dott.
[...] 3
effettuasse egualmente l'intervento di trapianto con tecnica FUE Pt_1 nonostante fosse perfettamente a conoscenza dell'esito incerto”
10. “Vero che il tricologo Dott. comunicò ai presenti questa Per_1 decisione dicendo che il suo cliente aveva pagato per un trapianto ed un trapianto doveva essere fatto”
11. “Vero è che il Dott. in considerazione degli eventi sopra Pt_1 narrati, ha dichiarato di operare pro bono, quindi senza percepire alcun compenso, non essere certo l'esito finale che avrebbe potuto non essere soddisfacente”
12. “Vero è che il Dott. ha chiesto al Dott. di poter Pt_1 Per_1 visionare gli esami ematologici e che quest'ultimo ha risposto che lo aveva dimenticato nella sede di Mestre all'interno della cartella del paziente detenuta dalla Parte_2
13. “Vero è che il Dott. non ha mai percepito alcun compenso per Pt_1
l'intervento, considerandolo un semplice test, e si è dichiarato disponibile per il futuro ad effettuare una tricopigmentazione”
2) nel merito, riformare integralmente l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n.
529/2024, pronunciata dal Tribunale di Rovereto il 13/3/2024 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 172/2024, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
3) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio.” per l'Appellato:
“In via preliminare: in forza e virtù di quanto spiegato in comparsa di costituzione e risposta, voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Trento dichiarare inammissibile, e per l'effetto respingere, ogni nuova eccezione delineata da nell'atto di appello, con particolare Parte_1 riferimento alle censure rivolte alla CTU medico legale svolta nel procedimento ex art. 696 cpc, per i motivi meglio esposti in premessa.
Voglia inoltre, dichiarare inammissibile, per manifesta tardività e per la sua irrilevanza, così come argomentato nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, la richiesta prova orale con la testimonianza di 4
. Voglia, ancora, dichiarare inammissibile la produzione agli Testimone_1 atti da parte dell'appellante del documento denominato C (CTU dott.
[...]
, per manifesta tardività e per l'irrilevanza al fine della decisione. Per_2
Nel merito, in via principale: in virtù di quanto premesso, voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Trento confermare integralmente l'ordinanza ex art. 702 ter cpc n. 529/2024 emessa dal Tribunale di Rovereto
e rigettarsi tutte le domande, eccezioni e deduzioni formulate dall'appellante con l'atto di impugnazione del suddetto provvedimento.
Spese e onorari di lite integralmente rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2022 CP_1 esponeva di essersi recato in data 5 dicembre 2019 in Torbole presso la clinica AN BE del dott. , dove veniva ricevuto dal dott. Persona_3
che lo visitava alla testa, al fine di far valutare la Parte_1 fattibilità di un intervento di autotrapianto di capelli.
Il professionista si rendeva disponibile a effettuare l'intervento, garantendo al paziente l'alta probabilità di successo dell'operazione e la futura ricrescita dei capelli nel corso dei mesi successivi. L'intervento veniva eseguito nella stessa giornata.
Gli esiti di questo si rivelavano però disastrosi, poiché il ricorrente riportava la medesima calvizie antecedente all'operazione, cui si aggiungeva un'evidente cicatrice sulla parte della cute da cui erano stati prelevati i bulbi necessari al trapianto.
Al paziente non erano state date le necessarie informazioni sull'intervento, in particolare sui rischi potenziali, sui risultati raggiungibili e sulle possibili conseguenze negative che ne sarebbero potute derivare.
Era stato quindi promosso procedimento ex articolo 696-bis c.p.c., nel corso del quale il dott. e AN BE avevano depositato un Pt_1 documento relativo al consenso informato, che recava sulla sola prima pagina la sottoscrizione del paziente, apocrifa e quindi disconosciuta. I
C.T.U. avevano confermato l'esistenza di una colpa grave dei convenuti e la loro responsabilità nella causazione del pregiudizio, oltre all'evidente carenza nella tenuta della documentazione medica, mancando una cartella clinica. 5
Chiedeva quindi che fosse dichiarata la responsabilità del dott. e Pt_1 di AN beauty per la causazione dei danni subiti, e che gli stessi fossero condannati a risarcirli.
Il dott. e si costituivano, contestando la Pt_1 Controparte_2 domanda e chiedendone il rigetto.
Negavano che alcun rapporto contrattuale fosse intercorso fra il ricorrente ed il dott. che era stato contattato dal “broker” dott. Pt_1 Per_4
, il quale era stato incaricato dal dott. , responsabile
[...] Persona_1 della sede di Mestre della “ e tricologo di fiducia del Parte_2 ricorrente, di individuare un medico per l'effettuazione di un trapianto.
Riferivano che prima del trapianto erano state inviate alcune fotografie del ricorrente, che erano poi risultate datate e difformi dalla situazione reale.
Proprio in ragione di questo e del probabile esito negativo dell'operazione, il dott. proponeva l'effettuazione di un intervento di Pt_1 tricopigmentazione, che però veniva rifiutato dal ricorrente, nonostante che per ben tre volte il dott. lo avesse avvertito delle scarse probabilità Pt_1 di riuscita. Il paziente aveva regolarmente sottoscritto il consenso informato;
lo aveva fatto soltanto sulla prima pagina, dato che era stato ampiamente edotto delle modalità di intervento e sui possibili esiti.
Produceva ulteriore dichiarazione con firma del con cui lo stesso CP_1 dichiarava di volersi sottoporre all'intervento nonostante il contrario parere del dott. che, per questo, avrebbe operato gratuitamente. Pt_1
La mancata crescita e la cicatrice erano quindi diretta conseguenza di decisioni e comportamenti presi dal ricorrente in assoluta autonomia e piena consapevolezza. La cicatrice poteva poi dipendere dalla cattiva gestione del post operatorio, affidata al tricologo di fiducia, o da altri interventi successivi.
2. - Con ordinanza pronunciata in data 13 marzo 2024 il Tribunale di
Rovereto, assunta la prova testimoniale ammessa e disposta C.T.U. al fine di accertare la genuinità o falsità delle sottoscrizioni attribuite al ricorrente, dichiarava il difetto di legittimazione di in relazione alla Controparte_2 domanda, accertava la responsabilità del dott. per le conseguenze Pt_1 negative patite dal in conseguenza dell'intervento, e condannava il CP_1 6
predetto al risarcimento del danno, quantificato in Euro 5.108,46 oltre a rivalutazione e interessi. Lo condannava altresì al pagamento delle spese processuali per la fase dell'accertamento tecnico preventivo e del giudizio, ed al pagamento della somma di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c.
Ritenuto esistente il rapporto contrattuale fra il ricorrente e il dott.
e il ruolo di meri intermediari del dott. e del dott. Pt_1 Per_1 Per_4 escludeva innanzitutto che al ricorrente fosse stata data informazione adeguata.
Richiamava sul punto gli esiti della consulenza grafologica, che aveva accertato la non riconducibilità al delle sottoscrizioni apposte sul CP_1 modulo di consenso informato e sulla dichiarazione con la quale egli confermava di voler eseguire l'intervento nonostante il parere contrario del dott. assumendosi il rischio del relativo fallimento. La Pt_1 sottoscrizione apposta sulla seconda dichiarazione era addirittura costituita da una riproduzione, con ampliamento in dimensioni, della sottoscrizione apposta sulla prima dichiarazione.
Riteneva che l'informazione non potesse essere surrogata dall'informazione verbale che il dott. asseriva avere fornito, dato che dell'esistenza di Pt_1 questa non vi era prova, poichè la testimonianza sul punto del dott. Per_4 era stata smentita da quella del dott. e la dott. in tesi Per_1 Tes_1 presente nella circostanza, non era stata citata come testimone.
In ogni caso il dott. se convinto dell'impraticabilità Pt_1 dell'intervento, avrebbe dovuto astenersi dall'operare.
Quanto alla diligenza e perizia dimostrata dal dott. la C.T.U. Pt_1 aveva accertato che egli aveva proceduto ad un intervento non indicato in relazione alle caratteristiche del Inoltre, si era proceduto all'impianto CP_1 di circa 800 follicoli, mentre per una calvizie estesa come quella sarebbe stato ragionevole utilizzare da 1200 a 1500 follicoli.
Si era anche determinata una compromissione dell'integrità psicofisica del paziente sotto il profilo estetico, con un conseguente, seppur minimo, danno biologico permanente, nonché un danno biologico temporaneo, che il 7
Tribunale liquidava complessivamente nella somma di Euro 5.108,46, da maggiorarsi con rivalutazione ed interessi.
La condanna del ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c. si Pt_1 fondava sulla chiara responsabilità già emergente dal procedimento ex art. 696-bis c.p.c. e sulla produzione di documenti poi risultati falsi, e chiaramente predisposti dallo stesso convenuto.
3. - Per la riforma di tale ordinanza, ritenuta ingiusta ed erronea, propone appello il dott. . Parte_1
Si è costituito chiedendone la conferma. CP_1
3.1 – L'appellante contesta l'ordinanza, osservando che a seguito dell'intervento vi è stato un effettivo miglioramento estetico, dato che è attecchito circa il 30% degli 800 bulbi impiantati, sicché il Tribunale avrebbe errato nel definire l'intervento non necessario e non utile, e andrebbe escluso che vi sia stato un peggioramento delle condizioni del paziente.
Il C.T.U. avrebbe poi in modo contraddittorio affermato la presenza di una compromissione permanente della integrità psicofisica del ricorrente, ed al contempo escluso la presenza di una malattia della psiche o di un disagio psicologico tale da meritare attenzione clinica.
Come affermato dal C.T.U., il paziente soffriva di alopecia androgenetica, e la zona di prelievo non era idonea;
nonostante la complicata zona di espianto bulbare, l'operazione avrebbe migliorato la situazione del paziente, dato che il 30% dei bulbi sono attecchiti.
La consulenza presenterebbe poi delle carenze, non avendo accertato la correttezza della terapia post-operatoria, indispensabile per la buona riuscita dell'intervento, che è stata curata dal tricologo di fiducia dell'appellato, dott.
Essendosi il paziente presentato alla visita completamente rasato, Per_1 non sarebbe poi stato possibile verificare correttamente la buona riuscita dell'intervento, sicché la C.T.U. dovrebbe essere rinnovata.
Quanto all'esistenza del consenso informato, il Tribunale avrebbe poi erroneamente ritenuta prevalente la testimonianza del dott. non Per_1 tenendo in debita considerazione il rapporto esistente fra il teste e l'appellato e la loro possibile amicizia o vicinanza o cointeressenza. Ha poi osservato che la dott.ssa che, secondo l'appellante, era presente nella circostanza, Tes_1 8
non è stata citata come testimone;
essendo la sua testimonianza indispensabile, l'appellante ne chiede ora l'assunzione, articolando specifici capitoli di prova.
Insiste ancora l'appellante che della possibile non completa riuscita dell'intervento il paziente era stato debitamente informato, non attraverso la sottoscrizione del modulo, ma attraverso informazione verbale a cura del sanitario. Nonostante questo, il paziente, previa consultazione con il proprio tricologo, decideva di sottoporsi all'intervento. Quanto sopra risulterebbe dalla testimonianza del dott. di cui il Tribunale non ha tenuto conto. Per_4
In conclusione, nessun risarcimento sarebbe dovuto anche perché nessun danno è derivato dall'intervento, e, come riferito dal dott. il Per_4 CP_1 ha prestato verbalmente il proprio consenso all'intervento pur conoscendone la scarsa possibilità di riuscita.
3.2 - Con il secondo motivo l'appellante si duole della condanna ai sensi dell'articolo 96, terzo comma c.p.c., che il Tribunale ha giustificato con la consapevolezza della propria responsabilità alla luce degli esiti del procedimento di istruzione preventiva e con la malafede dimostrata nell'utilizzare la dichiarazione di consenso informato non riferibile al ricorrente, ma chiaramente predisposta dallo stesso appellante.
Osserva l'appellante che non risulta da alcun atto del procedimento che il documento sia stato da lui predisposto, essendo invece assai verosimile che egli sia rimasto vittima di un artificioso intervento da parte del dott.
tricologo di fiducia dell'appellato, che si è appartato con il cliente Per_1 prima dell'intervento.
Sottolinea poi di avere proposto un risarcimento di Euro 4.000,00 nell'ambito del procedimento ex articolo 696-bis c.p.c., somma ritenuta non congrua, e che nel giudizio di merito sono state svolte delle difese che non si sarebbero potuto svolgere nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e che sono alla base del diritto di difesa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. – L'ordinanza impugnata merita integrale conferma.
4.1 – Le risultanze della C.T.U. sono state contestate dall'appellante solo in questa sede. A fronte dell'eccezione di tardività proposta dall'appellato, va 9
ricordato che, secondo la Cassazione, “la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 32965 del 17/12/2024 (Rv. 673284 - 01); sicchè alle contestazioni dell'appellante va data puntuale risposta.
Si può dire innanzitutto che l'essersi il presentato alla visita CP_1 collegiale con il cranio rasato non ha minimamente influito sulla possibilità di accertare gli esiti dell'intervento, poichè si è accertato che “nella regione anteriore del capo in prossimità della linea del capillizio sono presenti sporadici agglomerati di capelli verosimilmente esito del trapianto bulbare che fanno presumere una percentuale di attecchimento nella misura di circa il
30%”, e “in regione occipitale piccoli esiti cicatriziali da prelievo di bulbi con tecnica FUE”.
Nessuna contraddizione vi è poi fra l'affermazione di “una compromissione permanente della integrità psicofisica” e l'esclusione “di una malattia nella psiche” e “di un così grande disagio psicologico da meritare attenzione clinica”, poichè il primo concetto concerne il danno biologico comunemente inteso, e in particolare quella sua componente conseguente alle lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione;
il secondo concerne il danno psichico, e quindi una specifica patologia apprezzabile dal punto di vista medico legale.
Quanto poi all'avere il trapianto portato ad esiti positivi per essere attecchiti circa il 30% dei bulbi, pare del tutto ovvio che la presenza di
“sporadici agglomerati di capelli”, come accertato dai C.T.U., costituisce evidente aggravamento della condizione estetica del paziente, e non certo miglioramento.
L'appellante mette poi in discussione la correttezza della fase post- operatoria senza neppure allegare quali carenze si siano realizzate, e quindi in termini tanto generici da non poter essere neppure apprezzati.
I profili di colpa non sono in realtà posti in discussione dall'appellante, che concentra la sua attenzione sul preteso consenso del ad un CP_1 10
intervento con esito incerto;
ma i C.T.U. hanno chiarito che all'intervento non si doveva procedere in presenza di una calvizie con quelle caratteristiche, essendo l'intervento destinato a “quei pazienti con capelli ancora presenti, ma radi, o con capelli nelle vicinanze in sufficiente quantità”;
e che, in ogni caso, si sarebbero dovuti trapiantare 1.200/1.500 follicoli, e non 800, come avvenuto.
Si può dire allora che l'elaborato, redatto all'esito del confronto con i tre consulenti di parte, si caratterizza per un adeguato grado di completezza, coerenza logica e rigore metodologico, evidenziando un'approfondita analisi delle questioni trattate e dei dati disponibili;
dimostra un approccio rigoroso, privo di vizi logici o contraddizioni, con un'esposizione chiara e dettagliata delle questioni affrontate, e riporta conclusioni motivate e supportate da una solida argomentazione tecnica. Le sue conclusioni sono state correttamente recepite nell'ordinanza impugnata, che resiste quindi alle critiche dell'appellante.
Venendo ai motivi riguardanti il consenso informato, la C.T.U. grafologica non solo ha escluso la riconducibilità al delle sottoscrizioni apposte CP_1 sul modulo di consenso informato e sulla dichiarazione di esonero da responsabilità prodotte dal dott. ma addirittura appurato che la Pt_1 firma apposta sul secondo documento è frutto di acquisizione e copiatura della firma posta sul primo documento: la firma è stata copiata, spostata sul documento informatico e ampliata in dimensione.
Si tratta quindi di una falsificazione che ha richiesto l'uso di strumenti informatici, e che non poteva certo essere realizzata nei pochi istanti in cui il nella tesi del dott. si appartò con il dott. CP_1 Pt_1 Per_1
Quanto alla prova testimoniale valorizzata dal Tribunale nei termini criticati dall'appellante, è irragionevole pretendere che si ritenga maggiormente credibile la testimonianza del dott. rispetto a quella del Per_4 dott. solo per l'eventualità di una “possibile amicizia o vicinanza o Per_1 cointeressenza” di quest'ultimo con il Al contrario, l'esistenza di un CP_1 interesse economico del dott. a che venga affermata l'assenza di colpa Per_4 del dott. può agilmente desumersi dal fatto che quest'ultimo lo Pt_1 descrive come un “broker”, e quindi come il soggetto che ha messo le parti in 11
contatto in funzione di un corrispettivo;
e questo induce a dare prevalenza alla testimonianza del dott. per il quale lui e il dott. si Per_1 Per_4 allontanarono per andare a pranzo dopo avere presentato il al dott. CP_1
e nessuno dei due assistette ai loro colloqui. Pt_1
La richiesta dell'assunzione della testimonianza della dott.ssa in Tes_1 tesi presente a tali colloqui, è stata formulata tardivamente in violazione dell'art. 345, terzo comma c.p.c. Resta fermo, comunque, il fatto che il consenso informato, che secondo la l. 219/2017, “è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni”, non può legittimare un intervento clinicamente inappropriato, come avvenuto nel caso di specie.
4.2 – Quanto alla doglianza relativa alla condanna ex art. 96, terzo comma c.p.c., particolarmente grave risulta la produzione di documentazione falsificata;
ed il fatto che questo sia avvenuto con l'uso di strumenti informatici esclude che possa darsi credito all'ipotesi avanzata dall'appellante, secondo la quale il falso sarebbe stato realizzato quando il si appartò con il dott. prima dell'intervento. CP_1 Per_1
Si tratta della più tipica delle condotte abusive considerate dalla norma, sicchè in modo corretto e condivisibile il Tribunale ha ritenuto di sanzionare la mala fede dell'appellante, ed anche tale capo dell'ordinanza merita conferma.
5. - Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo
2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad Euro 26.000,00.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza del 13 marzo 2024 del Tribunale di Rovereto, lo rigetta, confermando l'ordinanza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che si liquidano in Euro 7.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
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sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Trento, 15 luglio 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo