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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 07/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Francesca Maccioni Giudice Ausiliario est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 95/2022 R.G. promossa da
(Cod. Fisc. ) elett.te dom.ta in Alghero presso lo Studio Parte_1 C.F._1 Legale dell'Avv. Antonello Pais che la rapp.ta e difende in forza di procura speciale a calce all'atto di citazione in appello appellante contro
(c.f. ), elett.te domiciliato in Alghero presso e nello CP_1 C.F._2 studio dell'Avv. Gavino Tanchis che lo rapp.ta e difende giusta delega a margine del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 20/02/2017 appellato All'udienza del 20.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: Nell'interesse dell'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita
1) Disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione;
2) In accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza n.784/2021 del
Tribunale di Sassari, rigettare la domanda principale del Dott. in quanto CP_1 infondata in fatto e diritto;
3) In via riconvenzionale condannare il Dott. al risarcimento di tutti i danni CP_1 patiti e patiendi dalla Sig.ra da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo Parte_1
CTU
4) col favore delle spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
Nell'interesse dell'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello 1) rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, confermando di conseguenza la sentenza del Giudice di primo grado.
2) Con vittoria di spese e onorari.
Svolgimento del processo
Con atto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 20.02.2017 esponeva quanto segue: CP_1
- l'istante, dottore commercialista regolarmente iscritto al relativo Albo, in data 29 marzo 2011 aveva ricevuto incarico, conferitole da , per tutti gli adempimenti fiscali (anche quelli inerenti Parte_1 all'attività commerciale svolta), come confermato dalla stessa nel modello di dichiarazione relativo agli obblighi antiriciclaggio di cui al D.lgs 231/07 (Doc.2);
- la prestazione professionale per la tenuta delle scritture contabili aveva trovato conclusione il
30/06/2014 in concomitanza con la chiusura dell'attività commerciale esercitata dalla Pt_1
(tabaccheria), il tutto come da copia della comunicazione della Agenzia delle Entrate di Sassari
(Doc.3), mentre per la parte fiscale il ricorrente aveva portato a termine tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa sino a tutto l'anno 2015;
- il professionista, in ossequio al mandato ricevuto, per gli anni 2011/12/13/14, aveva espletato una serie di adempimenti fiscali nell'interesse della , quali la tenuta della contabilità aziendale Pt_1 annuale, le dichiarazioni dei redditi, quelle Irap e Comiva (Doc.4 –Doc.
5- Doc.6 anni 2011/2013/2014) la tenuta registri IVA per gli acquisti (Doc. 7) e per le vendite (Doc.8) oltre che il supporto professionale per la predisposizione di alcune diffide (Doc.9 -10-11);
- la , tuttavia, aveva onorato il pagamento unicamente per la tenuta della contabilità per gli Pt_1 anni 2011/12, senza corrispondente i compensi per le ulteriori prestazioni (ovvero quelle rese per gli anni 2012/13/14 in relazione all'IVA, alle dichiarazioni dei redditi, all'IRAP e COMIVA, elenco clienti e fornitori, nonché per la tenuta della contabilità aziendale per gli anni 2013 e 2014);
- l'istante aveva perciò richiesto il pagamento delle proprie competenze come da fattura n. 45 del 30/12/2015 (Doc. 12), di importo pari a euro 10.937,35, senza tuttavia alcun riscontro da parte della propria cliente;
- con istanza depositata il 16.12.2016 presso l'organismo di mediazione, la veniva invitata a Pt_1 presentarsi all'incontro del 23/01/2017, onde procedere al tentativo di conciliazione, tuttavia, nonostante la regolarità della notifica della convocazione la stessa non si era presentata e veniva emesso dall'Organismo decreto negativo del procedimento per assenza delle parti. Tanto premesso conveniva innanzi al Tribunale di Sassari affinchè: 1. CP_1 Parte_1 previa valutazione, nella sua rilevanza, del comportamento processuale tenuto da , per Parte_1 non avere partecipato al procedimento di mediazione obbligatoria senza giustificato motivo 2. accertasse e dichiarasse che, a seguito dell'incarico conferito da , il ricorrente aveva Parte_1 svolto l'attività professionale di cui all' espositiva e meglio indicata nella fattura n. 45 del 30/12/2015 allegata e per l'effetto 3. condannasse la convenuta al pagamento delle prestazioni professionali determinate sulla scorta della applicazione dei parametri di cui al DM 140/2012, in € 10.937,35 o nella veriore misura che, a seguito di CTU e/o di parere dell'ordine dei Parte_2
fosse risultata dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva , la quale, pur riconoscendo che il Parte_1 professionista aveva effettivamente svolto l'attività professionale dedotta, rilevava che: a) gli importi di cui alla fattura n. 45/2015 erano esorbitanti rispetto al proforma di fattura n. 4 del 2015 in cui per analoghe attività erano stati indicati importi inferiori;
b) aveva corrisposto ulteriori somme alla TA (società facente capo all'attore) che aveva svolto incarichi sovrapponibili rispetto a quelle per i quali il pretendeva il pagamento e di avere provveduto a diversi pagamenti con assegni e Pt_3 in contanti nell'interesse personale del o dei suo familiari;
c) il commercialista inoltre non era CP_1 stato diligente nell'espletamento della sua attività tanto che nel marzo 2017 le era stato notificato un avviso di accertamento relativo all'anno 2012, con cui l'Agenzia delle Entrate le aveva contestato la detrazione della somma di euro 19.875,00 per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile in cui aveva esercitato la sua attività commerciale in assenza di documentazione giustificativa;
d) il commercialista aveva dedotto la somma di euro 119.855,00, quale quota compensi al 31.12.2012 alla ditta , in difetto di documentazione fiscale, come pure le spese per Pt_4 carburante per euro 9.890,00, nonostante l'impresa non fosse stata mai titolare di veicolo aziendale, eccettuato un motociclo tarato su consumi molto bassi.
La convenuta chiedeva pertanto 1) il rigetto della domanda del ricorrente e 2) in via riconvenzionale, la condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla da Parte_1 quantificarsi in corso di causa anche a mezzo CTU.
Disposto il mutamento del rito in ordinario, con memorie ex art. 186 n.1) c.c. il precisava, in CP_1 ordine alla domanda riconvenzionale avversa, che la detrazione fiscale degli importi di € 119.855,00, di € 19.875,00 e di € 9.980,00, non era dovuta alla sua iniziativa arbitraria, oggetto di accertamento tributario, ma ad una richiesta della convenuta che, consegnato il prospetto dei costi per le prestazioni rese, in favore della , dalla ditta individuale TT CO (Doc.1) per ristrutturazione Pt_1 locale, aveva formalmente autorizzato il commercialista a porre quelle spese in deduzione alla dichiarazione dei redditi (Doc. 2) sottoscrivendo il conto economico in cui le sopracitate spese venivano poste in detrazione. Ancora, il professionista chiariva che l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate era stato effettuato esclusivamente in ragione della mancata allegazione delle fatture imputate come costi nella dichiarazione dei redditi e di cui la non aveva fornito prova. CP_2
Con memorie ex art. 183 n. 2) c.p.c. contestava e disconosceva formalmente le due Parte_1 sottoscrizioni apposte in calce della situazione Contabile periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012
(DOC.2 – pag. 2 e 3) e contestava formalmente, altresì, la riferibilità alla sua grafia della dicitura apposta prima delle due contestate sottoscrizioni: “Bilancio valido X unico 2013 per approvazione:” e “Bilancio valido per mod. unico 2013 per approvazione:”. Contestava, ancora, il contenuto del predetto documento contabile per quanto riguardava l'inserimento delle voci “Manutenzioni beni di terzi” per €19.875,00, “Costi per collaborazioni esterne” per €119.855,00 e costi per “carta carburanti” per €9.980,00 dedotti dal Dott. senza CP_1 l'autorizzazione della cliente ed in assenza di qualsiasi valido documento fiscalmente deducibile.
Con sentenza n. 784/2021 il Tribunale di Sassari, istruita la causa con referente documentale e CTU contabile, diretta ad accertare la congruità dell'importo indicato nella fattura 45/2015 in relazione alle attività descritte - accertato lo svolgimento da parte di delle prestazioni descritte nella CP_1 fattura 45 del 30/12/2015 - condannava al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 somma di euro 10.847,76 oltre interessi legali dalla notifica del ricorso al saldo e rigettava la domanda riconvenzionale proposta da . Parte_1
Rilevava il tribunale che la convenuta non contestava lo svolgimento delle prestazioni di cui il ricorrente chiedeva il pagamento, ma circoscriveva le ragioni della sua difesa, affermando che - la quantificazione degli importi non sarebbe stata corrispondente a quanto preteso per analoghe attività in precedenza e al pro-forma del 4 marzo 2015; - aveva in parte provveduto all'adempimento con il versamento di somme dovute personalmente dal ricorrente o dai suoi familiari e – il professionista non aveva espletato diligentemente il suo mandato.
Riteneva quindi il giudice di prime cure di dover ribadire le considerazioni svolte nell'ordinanza del
02/07/2020 di rigetto della prova per testi articolata dalla e cioè che tale la prova non avrebbe Pt_1 consentito di risolvere i dubbi sull'imputazione dei pagamenti eseguiti rispetto al credito vantato dal ricorrente, mentre gli assegni prodotti non riportavano neppure l'indicazione del beneficiario. Quanto all'asserita responsabilità del il giudice osservava che, se anche è vero che il CP_1 professionista è tenuto a dimostrare di aver correttamente eseguito le sue prestazioni, è altrettanto certo che compete al cliente l'onere di provare il concreto ed attuale danno subito e il suo rapporto di derivazione causale dalla condotta di chi ha ricevuto il mandato professionale.
Tuttavia, soggiungeva il giudicante, nel caso di specie doveva essere escluso un danno concreto attuale, posto che la convenuta non solo non dimostrava di aver eseguito pagamenti che avrebbe evitato in presenza di una più puntuale prestazione professionale, ma affermava di aver proposto ricorso avanti alla commissione provinciale tributaria senza, tuttavia, rappresentare né documentare l'esito di quel giudizio.
Con riferimento alla pretesa del il tribunale rilevava che la CTU espletata, eseguita sulla scorta CP_1 della documentazione allegata e in applicazione dei parametri di cui al DM 140/2012, quantificava le competenze spettanti al ricorrente, e dopo attenta analisi in ordine al tenore dell'incarico conferito e ed alla natura dell'attività espletata, giungeva a confermare la congruità degli importi e delle voci di cui alla fattura depositata, a parte una piccola decurtazione per le spese generali, senza che a tal proposito potessero avere valenza i minori importi che il professionista in precedenza aveva proposto alla cliente, in quanto si era trattato solo di proposte effettuate in ambito conciliativo e transattivo, come emergente dalla documentazione in atti.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha proposto impugnazione alla Parte_1 predetta sentenza, affidandola ai seguenti motivi: 1) errata valutazione degli elementi di prova dedotti in giudizio e, in particolare, del documento integrante il proforma di fattura per le prestazioni rese che documentava come il professionista appena tre mesi prima della fattura n. 45 del 30.12.2015 e cioè in data 7.9.2015, aveva richiesto per le medesime attività professionali compensi più che dimezzati rispetto a quanto poi preteso;
2) irrilevanza della CTU contabile tesa a verificare la bontà della pretesa del recata nella fattura n. 45/2015, avendo lo stesso già riconosciuto, proprio con CP_1 il proforma del settembre 2015, che il dovuto era inferiore all'importo richiesto in giudizio;
3) errata motivazione per avere il giudice di prime cure posto a fondamento della sua decisione i documenti relativi alla situazione Contabile periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012 (DOC.2 – pag. 2 e 3 ) e la riferibilità alla sua grafia della dicitura apposta prima delle due contestate sottoscrizioni: “Bilancio valido X unico 2013 per approvazione:” e “Bilancio valido per mod. unico 2013 per approvazione”, nonostante che le sottoscrizione di tali documenti fossero state espressamente disconosciute, senza proposizione di alcuna istanza di verificazione;
4) errata interpretazione dei fatti di causa laddove il giudice di prime cure affermava che la convenuta non aveva contestato lo svolgimento delle prestazioni dedotte dal professionista, avendo invece la stessa evidenziato l'esistenza delle fatture quietanzate per conto della TA (società riconducibile al , con la conseguenza che l'attività CP_1 dedotta era sovrapponibile a quella espletata da altro soggetto;
5) per avere il giudice rigettato la domanda riconvenzionale di condanna del professionista al risarcimento del danno, in quanto la convenuta non aveva prodotto la sentenza della Commissione Tributaria di rigetto dell'impugnativa proposta dalla medesima avverso l'avviso di accertamento del 2017 per l'anno di imposta 2012, ritenendo così il danno lamentato inattuale e non concreto, mentre solo in occasione dell'appello, l'interessata era venuta in possesso della relativa sentenza di rigetto del ricorso, oggi in atti;
6) difetto di istruttoria per non avere il tribunale ammesso la prova orale articolata dalla difesa della contenuta, prova che avrebbe consentito di accertare i pagamenti effettuati dalla medesima per spese per conto del CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito , il quale ha chiesto il rigetto CP_1 dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata. La causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e rimessa sul ruolo per la modifica del Collegio a causa del trasferimento di un suo componente.
Motivi della decisione
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi sotto il profilo logico e fattuale, e sono complessivamente infondati.
Quanto ai motivi di doglianza di cui ai punti 1), 2) 4) e 6) - con cui l'appellante ha evidenziato la differenza dell'importo preteso dal con la fattura n. 45/2015 rispetto al proforma di fattura del CP_1 settembre 2015, di importo inferiore rispetto a quanto richiesto, e l'irrilevanza a tale fine della CTU contabile disposta al fine di verificare la congruità della richiesta di pagamento per avere il già CP_1 con il proforma accettato un pagamento di minore importo nonché l'esistenza di fatture quietanzate dalla TA sovrapponibili a quanto richiesto dal ed, infine, il rigetto della prova orale CP_1 formulata dalla convenuta - si osserva quanto segue. Innanzi tutto, rileva questa Corte che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la non aveva mai contestato di avere effettivamente affidato l'incarico professionale al Pt_1 CP_1 secondo le attività da questi descritte, e peraltro ampiamente documentate, mentre i suoi rilievi riguardavano esclusivamente il quantum della pretesa e la mancanza di diligenza e professionalità dell'esercizio del suo incarico. Del resto la stessa , nella memoria di replica, affermava che “…pur riconoscendo che Pt_1 effettivamente il Dott. abbia prestato a suo favore la propria prestazione professionale di CP_1 dottore commercialista dal 29/03/2011 al 30/06/2014, relativamente alla propria attività commerciale che si occupava della rivendita di generi di Monopolio (Tabacchi) sito in Alghero via XX Settembre, ….”: sicchè sull'effettivo espletamento dell'incarico esiste il pieno riconoscimento dell'appellante. Ciò detto, la fattura n. 45/2015 era stata emessa dal per le attività contabili, di tenuta dei registri CP_1
e per le dichiarazioni reddituali ed Iva riguardanti il periodo 2012, 2013 e 2014, attività ampiamente documentate. Al contrario, come si evince dalla documentazione depositata dalla stessa convenuta , il Pt_1 proforma di fattura del settembre 2015 era stato stilato dal esclusivamente nell'ambito di un CP_1 tentativo di componimento della lite al fine di venire incontro alle esigenze della convenuta, tanto che in tale proforma di fattura era prevista anche una rateizzazione del debito, in realtà non ottemperata dalla , come allegato dal Pertanto, a fronte del mancato pagamento delle rate, il Pt_1 CP_1 professionista, indotto ad agire in giudizio, aveva redatto la parcella conformemente ai parametri normativi appositamente dettati, secondo quanto già correttamente affermato dal giudice di primo grado, non potendo la fattura proforma integrare una rinuncia a quanto effettivamente dovuto.
Non è inoltre ravvisabile alcuna irritualità nella scelta del giudice di ammettere una CTU contabile per verificare la congruità della pretesa fatta valere dal anche in rapporto alla complessità CP_1 dell'incarico affidatogli, tra l'altro riscontrata pienamente dall'ausiliario, giacchè tale verifica istruttoria era fondata su ampia documentazione attestante sia l'esistenza dell'incarico sia i resoconti dell'attività contabile espletata e riferita puntualmente alle singole annualità dedotte. Quanto alle fatture emesse dalla società TA, osserva il Collegio che le stesse riguardano per la gran parte adempimenti relativi all'anno 2011, non oggetto di giudizio, nonché compensi per la redazione di ricorsi tributari, attività, quindi, ancora una volta, non oggetto della pretesa del CP_1 sicchè non è possibile considerare questi pagamenti come riferibili a quanto richiesto dal professionista con la fattura 45/2015, relativa ad annualità successive e non contenente voci di compenso per la redazione di ricorsi tributari.
Infine, con riguardo al rigetto della prova orale articolata dalla convenuta in primo grado al fine di provare l'effettuazione di pagamenti da detrarre dall'importo recato nella fattura 45/2015, non può che ribadirsi quanto già affermato dal tribunale con l'ordinanza istruttoria del 2020, ossia che la prova non avrebbe consentito di risolvere i dubbi sull'imputazione dei pagamenti eseguiti rispetto al credito vantato dal ricorrente, mentre gli assegni prodotti non riportano neppure l'indicazione del beneficiario.
Quanto alle doglianze di cui a punti 3) e 5), relativi alla domanda riconvenzionale di condanna del al risarcimento del danno conseguente alle deduzioni di spese dallo stesso operate nella CP_1 dichiarazione 2012 ed oggetto di accertamento tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate notificato alla nel 2017, è appena il caso di evidenziare che la motivazione di rigetto della Pt_1 domanda riconvenzionale da parte del giudice di primo grado non si fondava sui documenti disconosciuti dalla , come eccepito nell'atto di appello, bensì sul fatto che il danno lamentato Pt_1 non appariva in quel momento concreto ed attuale, posto che la non aveva documentato di Pt_1 avere pagato le somme ingiunte dall'Agenzia delle Entrate e non aveva depositato la sentenza della Commissione Tributaria che, secondo quanto asserito dalla convenuta, avrebbe avuto ad oggetto l'impugnativa dell'accertamento del 2017 in riferimento all'annualità 2012 in cui erano state portate in deduzione spese non sorrette da giustificazione.
Quindi, la motivazione resa dal Tribunale prescindeva totalmente dai documenti disconosciuti. In relazione poi alla sentenza depositata in atti, il Collegio non può che rilevare che la stessa non ha ad oggetto l'impugnativa dell'accertamento del 2017 relativo all'annualità 2012, ma riguarda una fattispecie del tutto diversa e mai dedotta in giudizio.
Infatti la lettura della sentenza depositata consente di rilevare che essa ha come oggetto un accertamento relativo all'anno 2014 (e non all'anno 2012) con cui si contestava la cessione dell'azienda commerciale “tabacchino”, omettendo di indicare, in sede di dichiarazione, la plusvalenza realizzata in seguito alla cessione. Tuttavia, nulla è mai stato dedotto sul punto né se l'attività in questione era stata curata dal né CP_1 se l'omissione era o meno a questi imputabile. Sicchè si tratta di documentazione che introdurrebbe un tema di indagine del tutto nuovo e perciò inammissibile. L'appello deve pertanto essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Sassari n. 784/2021 Le spese di lite del presente grado, liquidate come in dispositivo, in base allo scaglione delle cause comprese tra euro 5.000,00 e 26.000,00, seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, 1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. Parte_1
784/2021; 2) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di lite che liquida Parte_1 CP_1 in complessivi euro 3.966,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge ed il 15% per rimborso forfettario. Dà atto della sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002. Sassari, 20 dicembre 2024
Il giudice ausiliario est.
Dott.ssa Francesca Maccioni
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Francesca Maccioni Giudice Ausiliario est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 95/2022 R.G. promossa da
(Cod. Fisc. ) elett.te dom.ta in Alghero presso lo Studio Parte_1 C.F._1 Legale dell'Avv. Antonello Pais che la rapp.ta e difende in forza di procura speciale a calce all'atto di citazione in appello appellante contro
(c.f. ), elett.te domiciliato in Alghero presso e nello CP_1 C.F._2 studio dell'Avv. Gavino Tanchis che lo rapp.ta e difende giusta delega a margine del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 20/02/2017 appellato All'udienza del 20.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: Nell'interesse dell'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita
1) Disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione;
2) In accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza n.784/2021 del
Tribunale di Sassari, rigettare la domanda principale del Dott. in quanto CP_1 infondata in fatto e diritto;
3) In via riconvenzionale condannare il Dott. al risarcimento di tutti i danni CP_1 patiti e patiendi dalla Sig.ra da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo Parte_1
CTU
4) col favore delle spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
Nell'interesse dell'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello 1) rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, confermando di conseguenza la sentenza del Giudice di primo grado.
2) Con vittoria di spese e onorari.
Svolgimento del processo
Con atto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 20.02.2017 esponeva quanto segue: CP_1
- l'istante, dottore commercialista regolarmente iscritto al relativo Albo, in data 29 marzo 2011 aveva ricevuto incarico, conferitole da , per tutti gli adempimenti fiscali (anche quelli inerenti Parte_1 all'attività commerciale svolta), come confermato dalla stessa nel modello di dichiarazione relativo agli obblighi antiriciclaggio di cui al D.lgs 231/07 (Doc.2);
- la prestazione professionale per la tenuta delle scritture contabili aveva trovato conclusione il
30/06/2014 in concomitanza con la chiusura dell'attività commerciale esercitata dalla Pt_1
(tabaccheria), il tutto come da copia della comunicazione della Agenzia delle Entrate di Sassari
(Doc.3), mentre per la parte fiscale il ricorrente aveva portato a termine tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa sino a tutto l'anno 2015;
- il professionista, in ossequio al mandato ricevuto, per gli anni 2011/12/13/14, aveva espletato una serie di adempimenti fiscali nell'interesse della , quali la tenuta della contabilità aziendale Pt_1 annuale, le dichiarazioni dei redditi, quelle Irap e Comiva (Doc.4 –Doc.
5- Doc.6 anni 2011/2013/2014) la tenuta registri IVA per gli acquisti (Doc. 7) e per le vendite (Doc.8) oltre che il supporto professionale per la predisposizione di alcune diffide (Doc.9 -10-11);
- la , tuttavia, aveva onorato il pagamento unicamente per la tenuta della contabilità per gli Pt_1 anni 2011/12, senza corrispondente i compensi per le ulteriori prestazioni (ovvero quelle rese per gli anni 2012/13/14 in relazione all'IVA, alle dichiarazioni dei redditi, all'IRAP e COMIVA, elenco clienti e fornitori, nonché per la tenuta della contabilità aziendale per gli anni 2013 e 2014);
- l'istante aveva perciò richiesto il pagamento delle proprie competenze come da fattura n. 45 del 30/12/2015 (Doc. 12), di importo pari a euro 10.937,35, senza tuttavia alcun riscontro da parte della propria cliente;
- con istanza depositata il 16.12.2016 presso l'organismo di mediazione, la veniva invitata a Pt_1 presentarsi all'incontro del 23/01/2017, onde procedere al tentativo di conciliazione, tuttavia, nonostante la regolarità della notifica della convocazione la stessa non si era presentata e veniva emesso dall'Organismo decreto negativo del procedimento per assenza delle parti. Tanto premesso conveniva innanzi al Tribunale di Sassari affinchè: 1. CP_1 Parte_1 previa valutazione, nella sua rilevanza, del comportamento processuale tenuto da , per Parte_1 non avere partecipato al procedimento di mediazione obbligatoria senza giustificato motivo 2. accertasse e dichiarasse che, a seguito dell'incarico conferito da , il ricorrente aveva Parte_1 svolto l'attività professionale di cui all' espositiva e meglio indicata nella fattura n. 45 del 30/12/2015 allegata e per l'effetto 3. condannasse la convenuta al pagamento delle prestazioni professionali determinate sulla scorta della applicazione dei parametri di cui al DM 140/2012, in € 10.937,35 o nella veriore misura che, a seguito di CTU e/o di parere dell'ordine dei Parte_2
fosse risultata dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva , la quale, pur riconoscendo che il Parte_1 professionista aveva effettivamente svolto l'attività professionale dedotta, rilevava che: a) gli importi di cui alla fattura n. 45/2015 erano esorbitanti rispetto al proforma di fattura n. 4 del 2015 in cui per analoghe attività erano stati indicati importi inferiori;
b) aveva corrisposto ulteriori somme alla TA (società facente capo all'attore) che aveva svolto incarichi sovrapponibili rispetto a quelle per i quali il pretendeva il pagamento e di avere provveduto a diversi pagamenti con assegni e Pt_3 in contanti nell'interesse personale del o dei suo familiari;
c) il commercialista inoltre non era CP_1 stato diligente nell'espletamento della sua attività tanto che nel marzo 2017 le era stato notificato un avviso di accertamento relativo all'anno 2012, con cui l'Agenzia delle Entrate le aveva contestato la detrazione della somma di euro 19.875,00 per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile in cui aveva esercitato la sua attività commerciale in assenza di documentazione giustificativa;
d) il commercialista aveva dedotto la somma di euro 119.855,00, quale quota compensi al 31.12.2012 alla ditta , in difetto di documentazione fiscale, come pure le spese per Pt_4 carburante per euro 9.890,00, nonostante l'impresa non fosse stata mai titolare di veicolo aziendale, eccettuato un motociclo tarato su consumi molto bassi.
La convenuta chiedeva pertanto 1) il rigetto della domanda del ricorrente e 2) in via riconvenzionale, la condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla da Parte_1 quantificarsi in corso di causa anche a mezzo CTU.
Disposto il mutamento del rito in ordinario, con memorie ex art. 186 n.1) c.c. il precisava, in CP_1 ordine alla domanda riconvenzionale avversa, che la detrazione fiscale degli importi di € 119.855,00, di € 19.875,00 e di € 9.980,00, non era dovuta alla sua iniziativa arbitraria, oggetto di accertamento tributario, ma ad una richiesta della convenuta che, consegnato il prospetto dei costi per le prestazioni rese, in favore della , dalla ditta individuale TT CO (Doc.1) per ristrutturazione Pt_1 locale, aveva formalmente autorizzato il commercialista a porre quelle spese in deduzione alla dichiarazione dei redditi (Doc. 2) sottoscrivendo il conto economico in cui le sopracitate spese venivano poste in detrazione. Ancora, il professionista chiariva che l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate era stato effettuato esclusivamente in ragione della mancata allegazione delle fatture imputate come costi nella dichiarazione dei redditi e di cui la non aveva fornito prova. CP_2
Con memorie ex art. 183 n. 2) c.p.c. contestava e disconosceva formalmente le due Parte_1 sottoscrizioni apposte in calce della situazione Contabile periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012
(DOC.2 – pag. 2 e 3) e contestava formalmente, altresì, la riferibilità alla sua grafia della dicitura apposta prima delle due contestate sottoscrizioni: “Bilancio valido X unico 2013 per approvazione:” e “Bilancio valido per mod. unico 2013 per approvazione:”. Contestava, ancora, il contenuto del predetto documento contabile per quanto riguardava l'inserimento delle voci “Manutenzioni beni di terzi” per €19.875,00, “Costi per collaborazioni esterne” per €119.855,00 e costi per “carta carburanti” per €9.980,00 dedotti dal Dott. senza CP_1 l'autorizzazione della cliente ed in assenza di qualsiasi valido documento fiscalmente deducibile.
Con sentenza n. 784/2021 il Tribunale di Sassari, istruita la causa con referente documentale e CTU contabile, diretta ad accertare la congruità dell'importo indicato nella fattura 45/2015 in relazione alle attività descritte - accertato lo svolgimento da parte di delle prestazioni descritte nella CP_1 fattura 45 del 30/12/2015 - condannava al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 somma di euro 10.847,76 oltre interessi legali dalla notifica del ricorso al saldo e rigettava la domanda riconvenzionale proposta da . Parte_1
Rilevava il tribunale che la convenuta non contestava lo svolgimento delle prestazioni di cui il ricorrente chiedeva il pagamento, ma circoscriveva le ragioni della sua difesa, affermando che - la quantificazione degli importi non sarebbe stata corrispondente a quanto preteso per analoghe attività in precedenza e al pro-forma del 4 marzo 2015; - aveva in parte provveduto all'adempimento con il versamento di somme dovute personalmente dal ricorrente o dai suoi familiari e – il professionista non aveva espletato diligentemente il suo mandato.
Riteneva quindi il giudice di prime cure di dover ribadire le considerazioni svolte nell'ordinanza del
02/07/2020 di rigetto della prova per testi articolata dalla e cioè che tale la prova non avrebbe Pt_1 consentito di risolvere i dubbi sull'imputazione dei pagamenti eseguiti rispetto al credito vantato dal ricorrente, mentre gli assegni prodotti non riportavano neppure l'indicazione del beneficiario. Quanto all'asserita responsabilità del il giudice osservava che, se anche è vero che il CP_1 professionista è tenuto a dimostrare di aver correttamente eseguito le sue prestazioni, è altrettanto certo che compete al cliente l'onere di provare il concreto ed attuale danno subito e il suo rapporto di derivazione causale dalla condotta di chi ha ricevuto il mandato professionale.
Tuttavia, soggiungeva il giudicante, nel caso di specie doveva essere escluso un danno concreto attuale, posto che la convenuta non solo non dimostrava di aver eseguito pagamenti che avrebbe evitato in presenza di una più puntuale prestazione professionale, ma affermava di aver proposto ricorso avanti alla commissione provinciale tributaria senza, tuttavia, rappresentare né documentare l'esito di quel giudizio.
Con riferimento alla pretesa del il tribunale rilevava che la CTU espletata, eseguita sulla scorta CP_1 della documentazione allegata e in applicazione dei parametri di cui al DM 140/2012, quantificava le competenze spettanti al ricorrente, e dopo attenta analisi in ordine al tenore dell'incarico conferito e ed alla natura dell'attività espletata, giungeva a confermare la congruità degli importi e delle voci di cui alla fattura depositata, a parte una piccola decurtazione per le spese generali, senza che a tal proposito potessero avere valenza i minori importi che il professionista in precedenza aveva proposto alla cliente, in quanto si era trattato solo di proposte effettuate in ambito conciliativo e transattivo, come emergente dalla documentazione in atti.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha proposto impugnazione alla Parte_1 predetta sentenza, affidandola ai seguenti motivi: 1) errata valutazione degli elementi di prova dedotti in giudizio e, in particolare, del documento integrante il proforma di fattura per le prestazioni rese che documentava come il professionista appena tre mesi prima della fattura n. 45 del 30.12.2015 e cioè in data 7.9.2015, aveva richiesto per le medesime attività professionali compensi più che dimezzati rispetto a quanto poi preteso;
2) irrilevanza della CTU contabile tesa a verificare la bontà della pretesa del recata nella fattura n. 45/2015, avendo lo stesso già riconosciuto, proprio con CP_1 il proforma del settembre 2015, che il dovuto era inferiore all'importo richiesto in giudizio;
3) errata motivazione per avere il giudice di prime cure posto a fondamento della sua decisione i documenti relativi alla situazione Contabile periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012 (DOC.2 – pag. 2 e 3 ) e la riferibilità alla sua grafia della dicitura apposta prima delle due contestate sottoscrizioni: “Bilancio valido X unico 2013 per approvazione:” e “Bilancio valido per mod. unico 2013 per approvazione”, nonostante che le sottoscrizione di tali documenti fossero state espressamente disconosciute, senza proposizione di alcuna istanza di verificazione;
4) errata interpretazione dei fatti di causa laddove il giudice di prime cure affermava che la convenuta non aveva contestato lo svolgimento delle prestazioni dedotte dal professionista, avendo invece la stessa evidenziato l'esistenza delle fatture quietanzate per conto della TA (società riconducibile al , con la conseguenza che l'attività CP_1 dedotta era sovrapponibile a quella espletata da altro soggetto;
5) per avere il giudice rigettato la domanda riconvenzionale di condanna del professionista al risarcimento del danno, in quanto la convenuta non aveva prodotto la sentenza della Commissione Tributaria di rigetto dell'impugnativa proposta dalla medesima avverso l'avviso di accertamento del 2017 per l'anno di imposta 2012, ritenendo così il danno lamentato inattuale e non concreto, mentre solo in occasione dell'appello, l'interessata era venuta in possesso della relativa sentenza di rigetto del ricorso, oggi in atti;
6) difetto di istruttoria per non avere il tribunale ammesso la prova orale articolata dalla difesa della contenuta, prova che avrebbe consentito di accertare i pagamenti effettuati dalla medesima per spese per conto del CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito , il quale ha chiesto il rigetto CP_1 dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata. La causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e rimessa sul ruolo per la modifica del Collegio a causa del trasferimento di un suo componente.
Motivi della decisione
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi sotto il profilo logico e fattuale, e sono complessivamente infondati.
Quanto ai motivi di doglianza di cui ai punti 1), 2) 4) e 6) - con cui l'appellante ha evidenziato la differenza dell'importo preteso dal con la fattura n. 45/2015 rispetto al proforma di fattura del CP_1 settembre 2015, di importo inferiore rispetto a quanto richiesto, e l'irrilevanza a tale fine della CTU contabile disposta al fine di verificare la congruità della richiesta di pagamento per avere il già CP_1 con il proforma accettato un pagamento di minore importo nonché l'esistenza di fatture quietanzate dalla TA sovrapponibili a quanto richiesto dal ed, infine, il rigetto della prova orale CP_1 formulata dalla convenuta - si osserva quanto segue. Innanzi tutto, rileva questa Corte che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la non aveva mai contestato di avere effettivamente affidato l'incarico professionale al Pt_1 CP_1 secondo le attività da questi descritte, e peraltro ampiamente documentate, mentre i suoi rilievi riguardavano esclusivamente il quantum della pretesa e la mancanza di diligenza e professionalità dell'esercizio del suo incarico. Del resto la stessa , nella memoria di replica, affermava che “…pur riconoscendo che Pt_1 effettivamente il Dott. abbia prestato a suo favore la propria prestazione professionale di CP_1 dottore commercialista dal 29/03/2011 al 30/06/2014, relativamente alla propria attività commerciale che si occupava della rivendita di generi di Monopolio (Tabacchi) sito in Alghero via XX Settembre, ….”: sicchè sull'effettivo espletamento dell'incarico esiste il pieno riconoscimento dell'appellante. Ciò detto, la fattura n. 45/2015 era stata emessa dal per le attività contabili, di tenuta dei registri CP_1
e per le dichiarazioni reddituali ed Iva riguardanti il periodo 2012, 2013 e 2014, attività ampiamente documentate. Al contrario, come si evince dalla documentazione depositata dalla stessa convenuta , il Pt_1 proforma di fattura del settembre 2015 era stato stilato dal esclusivamente nell'ambito di un CP_1 tentativo di componimento della lite al fine di venire incontro alle esigenze della convenuta, tanto che in tale proforma di fattura era prevista anche una rateizzazione del debito, in realtà non ottemperata dalla , come allegato dal Pertanto, a fronte del mancato pagamento delle rate, il Pt_1 CP_1 professionista, indotto ad agire in giudizio, aveva redatto la parcella conformemente ai parametri normativi appositamente dettati, secondo quanto già correttamente affermato dal giudice di primo grado, non potendo la fattura proforma integrare una rinuncia a quanto effettivamente dovuto.
Non è inoltre ravvisabile alcuna irritualità nella scelta del giudice di ammettere una CTU contabile per verificare la congruità della pretesa fatta valere dal anche in rapporto alla complessità CP_1 dell'incarico affidatogli, tra l'altro riscontrata pienamente dall'ausiliario, giacchè tale verifica istruttoria era fondata su ampia documentazione attestante sia l'esistenza dell'incarico sia i resoconti dell'attività contabile espletata e riferita puntualmente alle singole annualità dedotte. Quanto alle fatture emesse dalla società TA, osserva il Collegio che le stesse riguardano per la gran parte adempimenti relativi all'anno 2011, non oggetto di giudizio, nonché compensi per la redazione di ricorsi tributari, attività, quindi, ancora una volta, non oggetto della pretesa del CP_1 sicchè non è possibile considerare questi pagamenti come riferibili a quanto richiesto dal professionista con la fattura 45/2015, relativa ad annualità successive e non contenente voci di compenso per la redazione di ricorsi tributari.
Infine, con riguardo al rigetto della prova orale articolata dalla convenuta in primo grado al fine di provare l'effettuazione di pagamenti da detrarre dall'importo recato nella fattura 45/2015, non può che ribadirsi quanto già affermato dal tribunale con l'ordinanza istruttoria del 2020, ossia che la prova non avrebbe consentito di risolvere i dubbi sull'imputazione dei pagamenti eseguiti rispetto al credito vantato dal ricorrente, mentre gli assegni prodotti non riportano neppure l'indicazione del beneficiario.
Quanto alle doglianze di cui a punti 3) e 5), relativi alla domanda riconvenzionale di condanna del al risarcimento del danno conseguente alle deduzioni di spese dallo stesso operate nella CP_1 dichiarazione 2012 ed oggetto di accertamento tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate notificato alla nel 2017, è appena il caso di evidenziare che la motivazione di rigetto della Pt_1 domanda riconvenzionale da parte del giudice di primo grado non si fondava sui documenti disconosciuti dalla , come eccepito nell'atto di appello, bensì sul fatto che il danno lamentato Pt_1 non appariva in quel momento concreto ed attuale, posto che la non aveva documentato di Pt_1 avere pagato le somme ingiunte dall'Agenzia delle Entrate e non aveva depositato la sentenza della Commissione Tributaria che, secondo quanto asserito dalla convenuta, avrebbe avuto ad oggetto l'impugnativa dell'accertamento del 2017 in riferimento all'annualità 2012 in cui erano state portate in deduzione spese non sorrette da giustificazione.
Quindi, la motivazione resa dal Tribunale prescindeva totalmente dai documenti disconosciuti. In relazione poi alla sentenza depositata in atti, il Collegio non può che rilevare che la stessa non ha ad oggetto l'impugnativa dell'accertamento del 2017 relativo all'annualità 2012, ma riguarda una fattispecie del tutto diversa e mai dedotta in giudizio.
Infatti la lettura della sentenza depositata consente di rilevare che essa ha come oggetto un accertamento relativo all'anno 2014 (e non all'anno 2012) con cui si contestava la cessione dell'azienda commerciale “tabacchino”, omettendo di indicare, in sede di dichiarazione, la plusvalenza realizzata in seguito alla cessione. Tuttavia, nulla è mai stato dedotto sul punto né se l'attività in questione era stata curata dal né CP_1 se l'omissione era o meno a questi imputabile. Sicchè si tratta di documentazione che introdurrebbe un tema di indagine del tutto nuovo e perciò inammissibile. L'appello deve pertanto essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Sassari n. 784/2021 Le spese di lite del presente grado, liquidate come in dispositivo, in base allo scaglione delle cause comprese tra euro 5.000,00 e 26.000,00, seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, 1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. Parte_1
784/2021; 2) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di lite che liquida Parte_1 CP_1 in complessivi euro 3.966,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge ed il 15% per rimborso forfettario. Dà atto della sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002. Sassari, 20 dicembre 2024
Il giudice ausiliario est.
Dott.ssa Francesca Maccioni
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni