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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
RG 1132/23 rg
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
La Corte, riunita in camera di conSIlio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente
Dott.ssa Roberta COLLIDA' ConSIliere rel.
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1132/2023 R.G. promossa in sede d'appello DA
elettivamente domiciliata in Torino, Corso Galileo Ferraris Parte_1
n.14, presso lo studio dell'Avv. Valeria BAUDUCCO che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
appellante nei confronti di elettivamente domiciliato in Torino, Corso Alessandro Parte_2
Tassoni n. 25, presso lo studio degli Avv.ti Ivana MASSOLO e Stefano VIETTI che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti appellato avverso la sentenza n. 1282/2023 del Tribunale di Torino, pubblicata in data 24.03.2023, non notificata, nella causa civile iscritta al n. 13135/2019 R.G. in contraddittorio con il Curatore Speciale dei minori (n. il Persona_1
10.01.2010) e (n. il 3.11.2011), ammessi al Gratuito Controparte_1
Patrocinio a spese dello Stato, in persona dell'Avv. Paola CARRERA. Con l'intervento di (n. il 21.04.2002), EL dei minori Parte_3
e , elettivamente domiciliata in Torino, Via Principi d'Acaja n. 61, ER CP_1 presso lo studio dell'Avv. Valeria PIA che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
e con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica di Torino sost. Dottssa Marta Lombardi
CONCLUSIONI DEFINITIVE DELLE PARTI
Parte appellante SI.ra : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di gravame proposti,
-dare atto che la sentenza impugnata disponeva la collocazione dei minori in comunità “per un tempo indicativo massimo di ancora un anno o comunque coincidente con il termine dell'anno scolastico 2023/2024, salva diversa determinazione giudiziale” e per l'effetto, stante anche che l'anno scolastico risulta essere nelle fasi iniziali, disporre le dimissioni dei minori con collocamento presso la madre;
-dare atto che la madre è disponibile a collaborare attivamente con i servizi, a prestare il consenso agli interventi ritenuti di supporto per il nucleo, a proseguire il proprio percorso personale di supporto psicologico individuale, oltreché al percorso di supporto alla genitorialità e per l'effetto prevedere, qualora ritenuto opportuno nell'interesse dei minori e per la migliore riuscita del progetto, che il rientro a casa dei minori avvenga con gradualità prevedendo sin da subito l'ampliamento delle visite libere tra madre e figli e rientri temporanei dei minori presso l'abitazione materna (anche con pernottamento);
-quanto a , dare atto che la madre presta il proprio consenso ad una ER progettualità di supporto alla minore e per l'effetto disporre un massiccio intervento di sostegno nel percorso di rientro presso la madre, nonché la massiccia presa in carico del servizio di NPI, prevedendo anche la possibilità dell'attivazione di un intervento di affido diurno familiare con il progetto “una famiglia per una famiglia”, anche con valutazione di una figura singola;
-disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei minori;
-disporre che il padre possa tenere con sé i figli con le modalità e i tempi ritenuti opportuni specificando che tali modalità d'incontro dovranno tenere conto anche delle intenzioni e dei desiderata dei minori, della loro età e del loro benessere psico- emotivo.
-in ogni caso disporre la prosecuzione del progetto, già avviato e interrotto per volere del SI. di sostegno alla genitorialità con le modalità ritenute Parte_2 opportune, nonchè ogni altro intervento ritenuto opportuno in sostegno dei minori;
-disporre che l'assegno unico per i figli sia versato alla SI.ra Parte_1 genitore collocatario dei figli;
-nelle more delle dimissioni comunitarie disporre la prosecuzione del calendario d'incontri tra i ON materni e i minori, prevedendo specificatamente la possibilità di ampiamenti e liberalizzazioni degli incontri;
-nelle more delle dimissioni comunitarie disporre incarico ai servizi sociali di predisporre un calendario d'incontri tra i minori e la EL , prevedendo T_ specificatamente la possibilità di ampiamenti e liberalizzazioni degli incontri.
-in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, anche quanto al procedimento ex art. 709 c.p.c. radicato dal SI. , con Parte_2 maggiorazione forfetaria, nonché quanto alle spese di C.T.U. per i motivi in atti. Per il resto confermare le condizioni come da sentenza n. 1282/2023 pubblicata il 24.03.2023 – R.G. n. 13135/2019”.
Parte appellata SI. : Parte_2
“In via principale: Disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori e al SI. CP_1 ER Pt_2
con collocamento degli stessi presso l'abitazione paterna, al termine
[...] dell'anno scolastico 2024/2025. In quanto soggetto che garantisce al meglio la bigenitorialità. Disporre in favore del SI. , il riconoscimento dell'Assegno Unico nella Parte_2 percentuale del 100% per i figli minori, nonché un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori da porsi a carico della SI.ra per una Parte_1 somma di euro 300,00 o nella veriore somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi al SI. entro il giorno 5 di ciascun mese, somma da rivalutarsi Parte_2 annualmente secondo indice ISTAT, nonché porre a carico della SInora Parte_1
le spese straordinarie per il mantenimento dei figli minori nella percentuale
[...] del 50%, come da protocollo del Tribunale di Torino;
Disporre che e possano incontrare la EL con CP_1 Persona_1 T_ incontri da svolgersi in luogo neutro. Confermare per il resto la Sentenza n. 1282/2023 emessa in primo grado. In Via Subordinata: Rigettare tutte le domande avversarie e per l'effetto confermare la Sentenza emessa dal Tribunale di Torino n. 1282/2023 pubblicata il 24/03/2023. Con vittoria delle spese di primo e secondo grado oltre 15% , iva e cpa come per legge”.
Curatore Speciale dei minori avv. Paola Carrera:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, Sezione Minorenni e Famiglia, acquisito il parere dell'LL.mo IC , CP_2
-dato atto degli aggiornamenti pervenuti dai Servizi referenti e delle dichiarazioni rese dai minori in sede di audizione avanti all'LL.ma ConSIliera Relatrice dott.ssa Collidà,
-dato atto che la sentenza impugnata disponeva la collocazione dei minori in comunità “per un tempo indicativo massimo di ancora un anno o comunque coincidente con il termine dell'anno scolastico 2023/2024, salva diversa determinazione giudiziale”, -confermare la sentenza impugnata sia in punto affidamento dei minori al Servizio Sociale che in punto collocazione in comunità per un periodo coincidente con il termine dell'anno scolastico 2024/2025, evitando ai ragazzi e, in particolare a
che sta frequentando la classe terza media, il disagio di un eventuale CP_1 trasferimento scolastico in corso d'anno;
-disporre che al termine del periodo di collocazione in comunità, fermo l'affidamento dei minori al Servizio Sociale, abbia la collocazione prevalente e la CP_1 residenza anagrafica presso il padre, che si è rivelato il genitore più garante del diritto dei minori alla bigenitorialità e presso il quale i ragazzi stanno da tempo già rientrando nel week end, con rimandi soddisfacenti da parte del minore;
-regolamentare, conseguentemente, i tempi di permanenza del minore presso la madre, prevedendo i fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita dalla scuola al lunedì mattino accompagnandolo a scuola, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale nella settimana del week end materno e due pomeriggi nella settimana del week end paterno;
due settimane consecutive in estate, con la divisione paritaria delle festività di Natale e di Pasqua, delle altre festività previste in calendario nell'anno, compresi i ponti, nel rispetto del gradimento e dei desideri di;
CP_1
-dato atto, invece, quanto alla minore , delle perduranti difficoltà di ER relazione con entrambi i genitori, non superate neppure all'esito degli interventi di sostegno alla genitorialità attuati dal Servizio e dal lavoro di psicoterapia ancora in atto con la dott.ssa ed integranti rifiuto al rientro definitivo sia presso il CP_3 contesto paterno che presso quello materno, in conformità delle richieste da tempo esplicitate dalla minore e ribadite ancora in occasione della recente audizione avanti all'Ecc.ma Corte e del colloquio avuto con la Curatrice Speciale il 31 ottobre 2024;
-disporre l'inserimento temporaneo - di durata non superiore all'anno, salvo diversa determinazione giudiziale - della minore in idonea famiglia affidataria, ER mandando al Servizio Sociale di individuare una coppia o eventualmente anche un single affidatario di consolidata esperienza nell'accoglienza di minori in età adolescenziale, al fine di contenere il rischio di acutizzazione dei tratti depressivi manifestati dalla minore e segnalati nelle relazioni degli esperti nonché per facilitare il suo graduale rientro presso la famiglia di origine, avendo all'uopo cura di garantire, nelle more, la continuità relazionale fra la minore e i genitori;
-disporre, nelle more delle dimissioni dalla comunità, che il padre possa continuare a tenere con sé i figli per il week end, con le modalità attuali o con modalità anche più ampie, demandando al Servizio Sociale di procedere progressivamente con gli ampliamenti più funzionali a preparare il rientro definitivo al domicilio paterno a fine percorso comunicatorio;
-disporre il progressivo ampliamento delle modalità di visita tra la madre e , CP_1 mandando ai Servizi di iniziare ad introdurre il temporaneo rientro presso l'abitazione materna, inizialmente per la sola giornata del sabato, a settimane alterne e, nel caso di positivo rimando da parte del minore, sperimentando l'introduzione del pernottamento;
-disporre che, allo stato, in considerazione del disagio verbalizzato da ER rispetto agli incontri con la madre e della sua richiesta di non aumentare né la durata né la frequenza, le visite madre-minore vengano mantenute con le modalità in essere (incontri liberi una volta a settimana per un paio di ore), demandando ai Servizi di valutare in prosieguo eventuali modifiche ed ampliamenti in funzione dell'andamento degli incontri, avuto riguardo al gradimento della minore, al suo benessere e alla adeguatezza delle condotte materne;
-disporre la conferma di tutti gli interventi previsti nella sentenza impugnata nell'interesse dei minori e del nucleo familiare e in particolare la presa in carico psicologica di entrambi i minori e quanto a , il mantenimento della ER psicoterapia privata con la dott.ssa , avendo la minore esplicitato, in corso CP_3 di audizione, il suo bisogno di mantenere detto supporto;
-disporre che nelle more delle dimissioni dalla comunità, siano autorizzati momenti di visita tra i minori e la EL IO , inizialmente monitorati da T_ personale educativo, in considerazione delle caratteristiche di personalità della giovane, evidenziate in CT e della lunga interruzione dei rapporti tra i fratelli, demandando ai Servizi la possibilità di liberalizzare progressivamente le visite, garantendo in ogni caso che siano distinti rispetto agli incontri con la madre, essendo necessario ricostruire l'intimità della relazione all'interno delle fratria;
-raccomandare ai genitori la massima collaborazione per la riuscita degli interventi, nell'interesse dei figli;
In via di mero subordine: nella denegata ipotesi in cui Questa Ecc.ma Corte non ritenesse di aderire alla richiesta di collocazione temporanea di in famiglia affidataria, ER
-disporre il suo inserimento temporaneo in un centro educativo diurno, da individuarsi a cura del Servizio Sociale, con rientro la sera all'abitazione paterna e week end alternati con ciascun genitore, nel rispetto dei desideri e del gradimento della minore. Con il favore delle spese e il rigetto di ogni altra domanda avversaria”.
Per il Procuratore Generale sost. Dottssa M. Lombardi
“La Procura Generale è favorevole alla conferma della sentenza impugnata. In ogni caso, condivide il rilievo dato ai bisogni espressi dai minori”.
Per l'intervenuta SI.ra : Parte_3
“Voglia l'LL.ma Corte d'Appello adita, dichiarato ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, così provvedere: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE In parziale riforma della sentenza n. 1282/2023, pubblicata il 24/03/2023, emessa dal Tribunale di Torino - Sezione VII Civile - nell'ambito del procedimento avente R.G. 13135/2019, nella parte in cui “autorizza, altresì, i Servizi territoriali a continuare ad organizzare…le video-chiamate tra i minori e la EL in T_ modalità, anche protetta, se ritenuto compatibile con il benessere psicofisico dei ragazzi”
Disporre che, fino a che i minori e rimarranno in Comunità, via ER CP_1 sia la possibilità per la EL IO , oltre a poter effettuare Parte_3
n.ro 1 videochiamata al mese, di incontrare i fratelli e , ER CP_1 prevedendo una calendarizzazione degli incontri tra gli stessi, da disporsi in modo graduale, inizialmente ogni 15 giorni, in luogo neutro, presso il Centro Zefiro di Moncalieri (TO) (ove attualmente già si svolgono gli incontri tra i minori ed i ON paterni) non essendo automunita, alla presenza di un Educatore, ove T_ necessario, da ampliarsi a partire dal 2° mese nella misura di 3 incontri al mese e, successivamente, ogni settimana, fino alla liberalizzazione degli stessi. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale,
Disporre ogni intervento utile a salvaguardare e tutelare il rapporto tra i fratelli
, e , secondo le modalità che l'LL.ma Corte adita T_ ER Controparte_1 riterrà più opportune, emettendo all'uopo ogni e consequenziale provvedimento. Con riserva di ogni integrazione si rendesse necessaria. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I SInori e contraevano matrimonio con rito Parte_2 Parte_1 civile in data 30.05.2009; dall'unione nascevano due figli: (n. il ER
10.01.2010) e (n. il 3.11.2011). CP_1
Con sentenza del Tribunale per i Minorenni di Torino dell'11.03.2011 veniva dichiarata l'adozione da parte del SI. di (cl. 2002), nata da Parte_2 T_ altra relazione sentimentale della SI.ra . Parte_1
I coniugi si separavano legalmente come da verbale di separazione consensuale del 24.9.2018, omologata dal Tribunale di Torino in data 25.9.2018.
1.La sentenza impugnata. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Torino, su ricorso del SI.
, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle Pt_2 parti;
disponeva l'affidamento dei figli minori e al servizio ER CP_1 sociale competente, attribuendogli il potere di assumere le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, sulla regolamentazione della frequentazione genitori/figli e sugli interventi di supporto (educativi e psicologici) a favore dei minori;
prevedeva che le altre decisioni di maggior interesse per la prole – tra cui quelle relative all'istruzione ed alla salute – venissero assunte dal servizio sociale affidatario di concerto con i genitori;
disponeva che i minori mantenessero l'attuale collocazione in comunità per un tempo indicativo massimo di ancora un anno o comunque coincidente con il termine dell'anno scolastico 2023/2024, salva diversa determinazione giudiziale;
disponeva che le visite madre-figli proseguissero in luogo neutro con l'attuale frequenza (ossia almeno una volta alla settimana), mandando agli operatori di valutare, nel prosieguo, modifiche ed ampliamenti in funzione dell'andamento dei luoghi neutri, avuto riguardo al benessere dei minori ed all'adeguatezza delle condotte materne;
disponeva che le telefonate madre-figli proseguissero sotto il monitoraggio dei servizi e secondo le modalità previste dagli operatori fin quando ritenuto opportuno;
quanto al regime di visite padre-figli, disponeva che gli incontri proseguissero secondo le tempistiche e le modalità già in atto, con facoltà per gli operatori di procedere agli ampliamenti nell'interesse dei minori, orientati al rafforzamento della relazione con il padre e ferma la possibilità, ove possibile, che gli incontri avvenissero anche nella giornata del sabato;
autorizzava altresì il servizio competente a continuare ad organizzare incontri minori-ON (paterni e materni) secondo le modalità meglio viste dagli operatori, nonché continuare ad organizzare le videochiamate tra i minori e la EL in modalità, anche T_ protetta, se ritenuto compatibile con il benessere psico-fisico dei ragazzi;
disponeva la prosecuzione della presa in carico dei minori e del relativo nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di per la continuazione CP_4 dell'attività di monitoraggio e di tutti gli interventi di supporto a favore dei minori e delle parti già in atto, o, comunque, ritenuti opportuni nel superiore interesse dei minori, nonché per l'organizzazione delle visite con i familiari secondo le seguenti disposizioni:
“dispone che i Servizi incaricati riferiscano, con cadenza semestrale, al Giudice Tutelare competente ex art. 337 cc in ordine allo stato di benessere dei minori, ai loro rapporti coi genitori, all'andamento degli interventi attuati e, più in generale, del progetto predisposto da questo Tribunale per favorire il recupero del rapporto affettivo e genitoriale padre-figli. Eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori dovranno essere, altresì, prontamente segnalate alla Procura Minorile competente; raccomanda ad entrambi i genitori di proseguire il percorso di supporto alla genitorialità e di intraprendere, ove non già avviato, un percorso di psicoterapia come indicato dalla CT (v. pag. 95 elaborato peritale), al fine di essere aiutati e adeguatamente sostenuti nella relazione coi figli in questo delicato momento della loro vita, specie a fronte di possibili future evoluzioni dei reciproci rapporti. Tale percorso, quanto alla convenuta , dovrà essere auspicabilmente mirato a _1 favorire il riconoscimento dell'altrui ruolo genitoriale”. In punto economico, disponeva che entrambi i genitori concorressero nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie secondo i termini e le condizioni di cui al Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Ordine degli Avvocati di Torino;
disponeva altresì che i minori proseguissero – come già stabilito con provvedimento del 21.12.2022 – il percorso psicoterapeutico con la dr.ssa , con suddivisione della relativa spesa al 50% fra i genitori;
CP_3 disponeva che l'assegno unico venisse erogato ad esclusivo favore dei minori in affidamento, incaricando il Servizio Sociale affidatario di attivarsi in tal senso;
disponeva che il SI. corrispondesse alla SI.ra , a titolo di Pt_2 _1 contributo per il mantenimento della LI , IOnne ma T_ economicamente non indipendente, l'assegno di € 300,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
confermava poi l'assegnazione della casa coniugale, con tutti gli arredi ivi presenti, a favore della SInora;
_1 dichiarava inammissibile la richiesta ex art. 156 c.p.c. formulata dalla convenuta;
rigettava ogni altra e diversa domanda formulata dalle parti. Infine, tenuto dell'esito complessivo della causa (avuto riguardo anche all'esito dei ricorsi proposti in corso di giudizio da entrambe le parti), le spese di lite venivano interamente compensate tra le parti. I SInori e venivano _1 Pt_2 condannati a pagare le spese di lite in solido fra loro, a favore del Curatore Speciale dei minori, liquidate in complessivi € 3082,00 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e C.p.a come per legge, disponendo che il pagamento fosse eseguito a favore dell'Erario; quanto alle spese di CT, già liquidate con separato provvedimento del 22.7.2020, venivano poste in via definitiva a carico di parte convenuta , atteso che l'indagine peritale Pt_2 si era resa necessaria per il recupero della relazione padre-figli pregiudicata dalle condotte materne (non potevano essere accollate alla convenuta le spese sostenute dall'attore per il proprio Consulente Tecnico, atteso che dette spese non erano state quantificate e tantomeno documentate). Osservava in parte motiva il Giudice a quo che, quanto al regime di affidamento, collocazione abitativa e regime di visita genitori-figli – oggetto del presente ricorso in appello – alla luce dell'istruttoria svolta (CT sulle capacità genitoriali, acquisizione di plurime relazioni psico-sociali ed audizione dei minori) - doveva confermarsi l'affidamento di e al Servizio Sociale competente, ER CP_1 con collocazione in comunità presso la quale i minori avevano già fatto ingresso in data 7.6.2021, in forza del provvedimento del Giudice Istruttore del 4.6.2021. Il rientro dei minori presso il domicilio dell'uno o dell'altro genitore risultava, infatti, ad oggi, soluzione prematura e non conforme al loro interesse, ad avviso del Tribunale, considerato che, all'indomani della conclusione dell'indagine peritale, erano stati tentati, per il tramite dei Servizi di territorio, svariati interventi con l'obiettivo di favorire una distensione dei rapporti tra i minori e gli adulti di riferimento ed una ripresa della relazione padre-figli, ma tutti senza esito. Dalle relazioni sociali era infatti emerso come la SI.ra , pur formalmente _1
“neutrale” rispetto al progetto di riavvicinamento dei minori al padre, “di fatto non prestava un'effettiva collaborazione, abdicando al ruolo genitoriale di favorire l'accesso all'altro genitore” (cfr. rel. SS in atti;
v. anche rel. SS del 6.12.22); ella continuava ad avere fisse persecutorie ai danni della figura paterna focalizzate sulla sessualità e con un costante coinvolgimento dei minori (cfr. relazione educativa 21.4.2021 e relazione sociale 29.4.2021). Sul punto, rilevava, tuttavia, il Tribunale che le accuse di abusi sessuali da parte del padre in danno dei minori – che già in sede peritale non avevano trovato riscontro (cfr. pagg. 61-67 elaborato peritale) – erano state definitivamente archiviate in sede penale con provvedimento del GIP di Torino del 25.3.2021. Pertanto, ad avviso del Giudice di prime cure, l'affidamento alla madre rappresentava una soluzione contraria all'interesse dei minori, avendo la SI.ra “dimostrato gravi carenze _1 genitoriali per l'assenza di consapevolezza del bisogno dei figli di accesso all'altra figura genitoriale e per il pesante condizionamento psicologico cui li ha sottoposti con condotte finanche ostacolanti la maturazione nei minori di un'autonomia di pensiero e una libertà di espressione (v. rel. SS/NPI in atti)”. D'altra parte, anche l'affidamento al padre non si appalesava, attualmente, soluzione rispondente all'interesse della prole, poiché tale rapporto era ancora tutto da costruire. Al contrario, i minori apparivano ben inseriti nella comunità ed il percorso scolastico aveva registrato un andamento positivo nel complesso (solo il rendimento di , poco prima delle festività natalizie, era “un po' calato” e ER risultava “altalenante soprattutto in alcune materie”- cfr. rel. 5.12.22). Anche con riferimento alle modalità di frequentazione genitori-figli, il Tribunale riteneva doversi confermare le modalità già disposte dal Giudice Istruttore con ordinanza del 14.11.2022, non sussistendo elementi nuovi tali da determinare una revisione dell'assetto stabilito con la predetta ordinanza.
2. L'appello della SIra . _1
Avverso la suddetta sentenza propone tempestivo ricorso in appello la SInora
, la quale chiede, in via provvisoria ed urgente, autorizzarsi incontri _1 tra i figli minori ( e ) e la EL , nonché prevedersi la ER CP_1 T_ possibilità di liberalizzare gli incontri madre-figli; nel merito, chiede disporsi la dimissione dei minori dalla comunità ove sono collocati, disponendo l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione presso l'abitazione materna ed attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità per le questioni di ordinaria amministrazione alla SI.ra ; in subordine, disporre _1
l'ampliamento delle visite madre-figli, prevedendo tempi di autonomia, anche al di fuori della comunità, con le modalità ritenute più opportune;
chiede, inoltre, disporsi un calendario di visite per i ON dei minori e con la EL;
T_ disporsi che il padre possa tenere con sé i figli con le modalità e i tempi ritenuti opportuni;
disporsi che l'assegno unico per i figli sia versato alla SI.ra ; _1 con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria, chiede, infine, rinnovarsi CT psichiatrica e sulle capacità genitoriali dei genitori. L'appellante, con il primo motivo, deduce l'erroneità della sentenza ove ha disposto l'affidamento dei minori al servizio sociale competente e la loro collocazione in comunità, rilevando che, nell'istruttoria svolta, non sono state sufficientemente approfondite le richieste e gli stati emotivi dei minori nei confronti del padre, ritenuti addirittura non attendibili o in qualche modo “forzati” dalla madre. Evidenzia, in particolare, la parte appellante l'omesso riferimento – e la conseguente mancanza di motivazione nella sentenza impugnata – circa le dichiarazioni rese dai minori in sede di audizione il 5.02.2022. In tale sede, infatti, i minori dichiaravano le proprie opinioni, tra cui quella di voler far rientro presso l'abitazione materna, nonché il loro disagio nell'incontrare la figura paterna. Sottolinea, ancora, la SI.ra che il Tribunale ha omesso di tenere in _1 considerazione la relazione dei servizi sociali datata 22.06.2022 (depositata in Tribunale solo ad ottobre 2022, poco prima dell'audizione dei minori), la quale aveva previsto un progetto di rientro dei minori presso il domicilio materno, posto che gli operatori ritenevano “che ad oggi la permanenza dei minori in comunità non garantirebbe ulteriori sviluppi rispetto a quanto prefissato”. Nonostante ciò, i servizi sociali depositavano una successiva relazione a fine ottobre 2022 con argomentazioni opposte sia rispetto a quanto dichiarato dai minori in sede di audizione, sia rispetto a quanto concluso nella relazione di giugno 2022 (pervenuta, si ribadisce, al Tribunale solo ad ottobre 2022) e, anche in questo caso, nulla veniva specificato nella sentenza di primo grado in ordine al cambio repentino di valutazione da parte dei servizi. Si duole poi l'appellante anche con riferimento alla Ctu svolta in primo grado, la quale si è soffermata sull'analisi delle capacità genitoriali della SI.ra , _1 mentre è risultata carente nell'analisi delle capacità genitoriali paterne. Ad avviso dell'appellante non è stata neppure adeguatamente approfondita la genesi dei racconti sessualizzati di tutti e tre i figli ( , e ), ER CP_1 T_ che, invece, anche nell'ipotesi di sola immaginazione da parte degli stessi, avrebbe necessitato IO attenzione. Inoltre, in più punti della relazione peritale, viene effettuato un riferimento al tono depressivo del SI. , ma anche tale aspetto non viene mai analizzato, così Pt_2 come non è mai stato sufficientemente approfondito il rapporto tra il SI. e Pt_2
i videogiochi. In buona sostanza, dai racconti di , e emerge la T_ ER CP_1 rappresentazione di un padre che durante la convivenza con loro, è stato poco attento e interessato ai loro bisogni, un padre che quindi ha trascorso molto tempo a giocare con i videogiochi, anziché occuparsi di loro e che, nei fatti, non è riuscito a creare alcun tipo di rapporto o relazione di attaccamento con i medesimi (cfr. relazione del 04.05.2021 pp. 37-38). Contesta, ancora, l'appellante la presunta “diagnosi” di “grave disturbo psichiatrico della SI.ra e di Disturbo delirante sec. Dsm 5 con delirio _1 persecutorio polarizzato sulla sessualità”, formulata dalla consulente di parte del SI. (dott.ssa ), poi ripresa anche nelle conclusioni della Ctu, posto Pt_2 Per_2 che, tale diagnosi, appariva totalmente errata ed anche smentita dal Centro di Salute Mentale dell' (cfr. rel. CSM 26.05.2022). Pt_4
Lamenta, infine, la SI.ra la mancata differenziazione nella sentenza _1 impugnata del percorso dei due minori, posto che, in questi anni di inserimento in comunità il percorso di e è sempre stato diverso. ER CP_1
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la mancata previsione di uno specifico progetto di intervento in vista del reinserimento dei minori nella famiglia d'origine, nonché la mancata motivazione in ordine all'inserimento dei figli in una comunità, anziché in una famiglia affidataria. Evidenzia, in particolare, l'appellante che nel caso in esame, i minori sono stati fin da subito inseriti presso due strutture comunitarie, senza nulla specificare in ordine all'impossibilità di prediligere, invece, l'inserimento in una famiglia affidataria. Inoltre, ad avviso dell'appellante, anche il progetto di intervento in vista del reinserimento dei minori nella famiglia d'origine, risulta poco delineato. Con il terzo motivo, deduce l'erroneità della sentenza nella parte ove ha disposto che le visite madre-figli proseguano in luogo neutro, dando mandato agli operatori di valutare ed introdurre possibili ampliamenti, senza però prevedere, specificatamente, la possibile liberalizzazione di tali incontri, anche alla luce dell'avvenuto miglioramento della situazione familiare. Con il quarto motivo, censura la sentenza gravata nella parte in cui ha disposto gli incontri tra i minori e la EL solo in modalità videochiamata. T_
Evidenzia, in particolare, l'appellante che e non incontrano la ER CP_1 EL IO sin dal momento del loro inserimento in comunità e, T_ pertanto, sin dal 07.06.2021, ovvero da oltre due anni. Tale divieto di ogni tipo di incontro, anche in luogo neutro, ad avviso dell'impugnante, risulta contrario ai diritti fondamentali dei minori tutelati dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, posto che è principio indiscusso che in caso di adozione e/o affidamento, debbano essere salvaguardati i rapporti tra fratelli. Con il quinto motivo, deduce l'erroneità della sentenza ove ha disposto le spese di lite interamente compensate tra le parti, posto che il SI. è risultato Pt_2 soccombente rispetto alle domande di revoca/riduzione dell'assegno di mantenimento per la LI , nonché in relazione alla domanda di T_ assegnazione della casa coniugale, poi assegnata alla SI.ra . Inoltre, ai _1 fini della condanna delle spese di lite, precisa l'appellante che non si è neppure tenuto conto del fatto che il SI. abbia unilateralmente interrotto il Pt_2 percorso di genitorialità raccomandato dal Tribunale. Con il sesto e ultimo motivo, deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto definitivamente a carico della SI.ra le spese di Ctu, senza _1 tenere conto delle circostanze emerse in sede peritale e nel proseguo del giudizio, dalle quali sono affiorate, come già detto, le difficoltà genitoriali del SI. . Pt_2
3. La costituzione del SI. . Pt_2
Si è costituito l'appellato, il quale ha eccepito, in primo luogo, la manifesta infondatezza dell'appello ex adverso proposto, in quanto la SI.ra ha _1 motivato le proprie doglianze basandosi esclusivamente “sul reiterato biasimo nei confronti del SI. ”, perdendo di vista il lavoro svolto dagli operatori e le Pt_2 motivazioni a sostegno di tale percorso;
nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma integrale della sentenza di primo grado;
in via istruttoria, ha chiesto acquisirsi relazioni aggiornate. Osserva, in particolare, l'appellato che in ordine all'affidamento dei minori e sulla loro collocazione, non si ravvisano errori logico-giuridici contenuti nella sentenza gravata. Anzi, a fronte della cospicua mole di prove documentali (CT e relazioni di aggiornamento), parte appellata ritiene esaustiva l'attività istruttoria compiuta, senza che si possa ravvisare necessità alcuna di rinnovare attività di indagine che sfiancherebbe ulteriormente i minori, più di quanto già non lo siano. Ad avviso dell'appellato, peraltro, le sole dichiarazioni di e CP_1 ER relative al loro desiderio di voler rientrare presso l'abitazione materna, oltre a non essere sufficienti a garantire quanto richiesto dalla madre, si scontrano con quanto dagli stessi espresso successivamente ( , ad esempio, ha chiesto ER di poter andare in affidamento). Ribadisce l'appellato che, in ogni caso, la gravità delle condotte materne è stata rilevata sin dalle prime fasi del giudizio e, conseguentemente, sono stati ravvisati elementi che non consentono di disporre a costei l'affidamento e la collocazione dei minori. Infatti, già nella relazione del 11.11.2019 sono state evidenziate importanti criticità in capo alla SI.ra , confermate anche nella relazione peritale _1 della dott.ssa in cui viene riferito che la madre dei minori “ha sviluppato Per_3 un lucido delirio fissandosi in modo persecutorio contro l'ex marito […] in un'alleanza inconscia con la LI IO, ha pesantemente condizionato i figli minori ad osteggiare il PÀ […] e producendo un progressivo loro allontanamento da lui. […] non è sintonizzata sui loro bisogni affettivi profondi […] il che costituisce per loro un grave rischio evolutivo”. Precisa invero il SI. che, a riprova dell'influenza negativa della madre nei Pt_2 confronti di e , dopo l'inserimento dei minori in comunità, gli CP_1 ER incontri con il padre hanno subito un notevole miglioramento (cfr. relazione del 4.08.2021), fino al raggiungimento di una situazione di equilibrio, auspicando graduali modifiche ed aperture, fino ad ipotizzare rientri giornalieri presso la casa paterna (cfr. relazione del 10.01.2022). Pertanto, seppur nella relazione del 22.06.2022 – posta a fondamento dell'appello avverso – è stato evidenziato un cambio di atteggiamento da parte del SI. Pt_2 tale da portare i Servizi a ritenere che “riguardo il riavvicinamento tra il SI. Pt_2
e i figli difficilmente si potrà raggiungere una evoluzione ulteriore”, comunque, con la successiva relazione del 27.10.2022 (susseguente, quindi, all'audizione dei minori avvenuta il 5.10.2022), è stato effettivamente chiarito che il comportamento paterno dei mesi precedenti fosse legato ad una situazione di forte stress del SI. . Pt_2
Aggiunge infine l'appellato che, anche gli aggiornamenti più recenti, hanno confermato da un lato l'impegno paterno, e, dall'altro, le criticità materne. La relazione del 22.11.2023 evidenzia, infatti, che: “i rapporti con il padre si sono sviluppati positivamente e si svolgono attualmente in regime di autonomia […] i riscontri […] descrivono un'evoluzione positiva […] l'aver consentito di frequentare la casa paterna ha favorito le dinamiche personali […] Sono previsti per il mese di dicembre degli ulteriori ampliamenti con previsione di pernottamenti presso la casa paterna”. Per altro verso, la SI.ra ritiene ancora erroneamente che il motivo che _1 avrebbe causato l'inserimento in comunità dei ragazzi (in particolare ) sia CP_1 “ciò che il padre gli avrebbe fatto”, ostinandosi a vedere l'odierno appellato come
“causa di tutti i mali” e non riconoscendo alcuna validità ai procedimenti giudiziari tutti archiviati sul punto. Avuto riguardo poi al regime di visite madre-figli, evidenzia l'appellato che il Giudice di prime cure, pur constatando l'assenza dei presupposti, al momento, per una liberalizzazione degli incontri tra madre e figli, ha correttamente previsto la possibilità di introdurre modifiche o ampliamenti in funzione dell'andamento dei luoghi neutri, dando specifico mandato agli operatori di valutarne la possibilità. Sugli incontri tra i minori e la EL , sottolinea, in particolare, parte T_ appellata che, posto che tra la SI.ra e “vi è di fatto una sorta di _1 T_ comunione di intenti” e che quest'ultima ha aderito completamente alla ricostruzione dei fatti operata dalla madre, rivelatasi poi errata, il primo giudice, nell'esclusivo interesse dei minori, ha correttamente motivato la sua decisione sul punto, lasciando peraltro ampio margine valutativo agli operatori nel caso venga ravvisato un pregiudizio per e . ER CP_1
Infine, in punto di spese di lite e spese di Ctu, l'appellato chiede il rigetto del motivo di appello ex adverso presentato e la conferma della sentenza. Le parti, infatti, hanno entrambe proposto domande che alla luce dei fatti di causa sono state rigettate, ed il Tribunale ha ben specificato che le spese sono state compensate tenuto conto delle reciproche domande formulate in corso di causa da entrambe le parti. Anche in merito alle spese dovute per la CT, imputate alla SI.ra , il SI. _1
ritiene la decisione esente da censure, ciò in considerazione del fatto che la Pt_2 consulenza si è resa necessaria a causa delle gravi carenze materne.
4. La costituzione della Curatrice speciale dei minori e . ER CP_1
Si è costituita in giudizio la Curatrice speciale dei minori chiedendo, in via istruttoria, l'acquisizione di nuove relazioni di aggiornamento sulle condizioni dei minori e sull'evoluzione del loro rapporto con entrambi i genitori;
in via provvisoria, autorizzarsi, in conformità del desiderio espresso dai ragazzi, l'introduzione di visite in luogo neutro con la EL IO , secondo T_ tempi e modalità individuati e calendarizzati dal Servizio Sociale di concerto con la comunità; nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, con il favore delle spese. La Curatrice speciale dei minori ritiene anzitutto che il Tribunale abbia correttamente disposto l'affidamento dei minori e al Servizio ER CP_1
Sociale, atteso che, se è vero che ascoltati dal Giudice di prime cure all'udienza del 5.10.2022, esprimevano il desiderio di voler tornare a casa dalla madre, a distanza di qualche giorno, poi, ritrattavano completamente le loro dichiarazioni. Inoltre, nel corso dell'istruttoria emergevano condizioni ostative al loro affidamento sia all'uno che all'altro genitore: “alla NO , per le _1 condotte gravemente disfunzionali che avevano portato i figli a rifiutare del tutto la figura paterna, ponendoli in una condizione definita dalla CT di “abuso psicologico”; al Signor perché i ragazzi, pur avendo iniziato a recuperare un Pt_2 rapporto con lui dopo l'inserimento in comunità, nel momento in cui giungeva a decisione il procedimento, non avevano ancora acquisito una relazione di fiducia idonea a consentire un provvedimento di affidamento e di collocazione al padre”. Ad avviso della Curatrice, pertanto, il primo giudice ha deciso tenendo conto non solo dei bisogni dei ragazzi, ma anche del loro desiderio, più volte esplicitato nell'ultimo anno, di non voler far rientro a casa dalla madre e, al contempo, di non sentirsi ancora pronti a recarsi dal padre;
posizione, peraltro, che tuttora permane nei ragazzi, pur essendovi stata un'evoluzione positiva nei rapporti con la figura paterna, presso il quale stanno sperimentando i primi pernottamenti. Secondo la Curatrice speciale, dunque, non si ravvede alcun vizio di motivazione nella sentenza impugnata, che ha tenuto conto, in modo autentico e puntuale, del cambiamento decisivo maturato nei ragazzi a partire dall'autunno del 2022, quando la minore , comunicava per prima agli operatori ed alla ER psicoterapeuta il desiderio di dare al padre un'opportunità di ripresa autentica della relazione, esprimendo, al contempo, posizioni di rifiuto rispetto alla possibilità di fare rientro al domicilio materno. Sulle lacune della Ctu e sulla necessità di rinnovazione della stessa, la Curatrice
evidenzia che l'elaborato peritale si è correttamente espresso in Pt_5 conformità del quesito assegnatole, limitandosi a ritenere sovrapponibili alle proprie conclusioni quelle formulate dalla dott.ssa consulente di parte Per_2 del SI. , la quale ha ritenuto che la SI.ra fosse affetta da Pt_2 _1
“Disturbo delirante secondo il DSM V con delirio persecutorio polarizzato sulla sessualità”. In ogni caso, la Curatrice speciale ritine la Ctu esaustiva, evidenziando che, per e , risulterebbe estremamente faticoso affrontare un nuovo ER CP_1 percorso peritale, considerata la mole di interventi già adottati in questi anni e la quantità di figure professionali con le quali i due minori si sono dovuti rapportare. Peraltro, la richiesta avanzata dai ragazzi nell'estate di ripristinare i luoghi neutri con la madre, per proteggersi dalle sue ingerenze, ha rappresentato la dimostrazione lampante di come le criticità evidenziate dalla Ctu, sul conto della SI.ra , siano attendibili e purtroppo resistenti al cambiamento. _1
Con riferimento, invece, all'asserita mancanza di valutazione delle capacità genitoriali del SI. , ad avviso della Curatrice Speciale, la Ctu ha messo in Pt_2 luce, in modo oggettivo e puntuale, carenze e fragilità di entrambi i genitori, evidenziando anche per il SI. tratti di una personalità “semplice, poco Pt_2 reattiva di indole e fin troppo adattabile”, che non ha saputo contenere la personalità della SI.ra . _1
Avuto riguardo poi all'asserita carenza della sentenza ove non prevede in modo specifico il progetto d'intervento in vista del reinserimento dei minori nella famiglia di origine, nonché la mancata motivazione in ordine all'inserimento in comunità anziché in famiglia affidataria, la Curatrice ribadisce che il decreto del Giudice Istruttore del 4.06.2021, aveva disposto la collocazione temporanea dei minori in idonea struttura, e giungeva all'esito fallimentare dei numerosi interventi dell'educativa, volti a garantire il diritto dei bambini alla bigenitorialità, nonché all'esito, altrettanto infruttuoso, di un'esperienza di affido diurno presso
“Casa Hesed, a Riva di Chieri”, soluzione sperimentata nella primavera del 2021 ma rivelatasi, anch'essa, inefficace (cfr. Relazioni del 08.3.2021 e 29.4.2021). Evidenzia, pertanto, la Curatrice che la soluzione della famiglia affidataria era già stata tentata prima dell'inserimento in comunità, ma non si era rivelata sufficientemente protettiva nei confronti dei minori, “non riuscendo ad essere contenitiva delle condotte fortemente intrusive della SInora ”. _1
Precisa inoltre che, il programma delineato dai Servizi è stato differenziato per i minori sin dal loro inserimento in comunità e ha seguito un'articolata progettualità, proseguita in questi mesi con il rientro all'abitazione paterna e con la prospettiva di introduzione del pernottamento a partire dal mese di dicembre;
al contrario, la progressiva liberalizzazione degli incontri con la madre ha subito, invece, un'involuzione nei mesi estivi in ragione delle richieste espresse da entrambi i minori “di ripristinare la presenza dell'educatore per proteggersi dagli atteggiamenti eccessivamente pressanti della madre”. Infine, con riferimento, agli incontri tra i minori e EL , la Curatrice T_
Speciale afferma che, in passato, i due minori apparivano ancora facilmente condizionabili;
attualmente, alla luce della consapevolezza conseguita in questo ultimo anno dai due ragazzi (cfr. relazioni del 29.11.2023), ella aderisce alla domanda della SI.ra di consentire momenti di incontro fra i minori e la _1 EL . T_
In particolare, in occasione dell'incontro avvenuto tra questa Curatrice e i minori lo scorso 22 novembre 2023, entrambi i fratelli e soprattutto , hanno ER espresso il desiderio di incontrare la EL , esprimendo insofferenza nel T_ continuare a vederla solo attraverso la modalità della videochiamata. Ritiene quindi la Curatrice che rispecchi l'interesse dei minori prevedere degli incontri con la EL, con la cautela del luogo neutro nella fase iniziale e con la possibilità, per i Servizi, di inserire eventuali, progressive liberalizzazioni.
5. L'intervento in giudizio della EL . Parte_3
Con atto di intervento del 10.12.2023, è intervenuta in giudizio la SI.ra T_
, EL dei minori e , la quale ha chiesto, in via
[...] ER Controparte_1 istruttoria, disporsi, ove ritenuto necessario, ogni opportuno approfondimento in relazione al rapporto esistente fra i tre fratelli, anche tramite la rinnovazione della CT;
nel merito e in via principale, ha chiesto disporsi che, fino a quando i minori siano collocati in comunità, la stessa possa, oltre ad effettuare una videochiamata al mese, incontrare i fratelli “prevedendo una calendarizzazione degli incontri tra gli stessi, da disporsi in modo graduale, inizialmente ogni 15 giorni, in luogo neutro, presso il Centro indicato in narrativa, alla presenza di un Educatore, ove necessario, da ampliarsi a partire dal 2° mese nella misura di 3 incontri al mese e, successivamente, ogni settimana, fino alla liberalizzazione degli stessi”; in subordine, ha chiesto disporsi ogni intervento utile a salvaguardare e tutelare il rapporto tra i fratelli , e , con vittoria di spese e T_ ER CP_1 compensi. Evidenzia, preliminarmente, la SI.ra l'ammissibilità del suo Parte_3 intervento in giudizio, alla luce del suo diritto – che intende far valere e tutelare nei confronti di tutte le parti del giudizio – nascente dal vincolo indissolubile della fratellanza. Ciò posto, ella ribadisce che tra i tre fratelli è sempre sussistito un legame forte e solido, cresciuto nel tempo, anche in considerazione degli eventi che hanno sconvolto il nucleo familiare, e, in particolare, la vita dei fratelli minori, ma non da ultimo anche quella della medesima, ingiustamente privata di un forte legame affettivo. Precisa, infatti, che ella non incontra più e dal 07.06.2021, ER CP_1 ossia dal momento dell'inserimento dei minori presso la Comunità, ciò in totale assenza di qualsivoglia motivo tale da limitare la frequentazione ed i contatti tra
, e . T_ ER CP_1
Ad avviso dell'intervenuta, dunque, la sentenza impugnata ha violato i diritti fondamentali previsti a tutela dei legami affettivi tra fratelli, così come riconosciuti sia dal nostro ordinamento, anche a livello internazionale. Aggiunge ancora che, a riprova di quanto detto, vi sono le reiterate richieste formulate in questi anni dai minori e , di poter vedere e ER CP_1 incontrare la EL IO , la cui mancanza è stata dai medesimi più T_ volte manifestata a tutti gli operatori, oltre che al Giudice di prime cure in sede di audizione del 5.10.22, senza esito (cfr. sul punto anche la relazione del 12.01.2022, ove i minori hanno chiesto più volte di incontrare la propria EL).
*** All'udienza di comparizione delle parti del 2.02.2024, la Corte ha disposto l'acquisizione delle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali, di NPI e della Comunità ove i minori sono collocati. Le relazioni di aggiornamento sono pervenute in data 5.03.2024 e in data 10.05.2024. La Corte, con decreto del 10.05.2024, ha differito l'udienza al 21 giugno 2024, concedendo alle parti termine per deposito di breve memoria di osservazioni sulle relazioni dei servizi sino al 10 giugno 24. La Corte, poi, con ordinanza del 21.06.24, ha disposto l'audizione dei minori
(nata a [...] il [...]) e (n. il 3.11.2011) per il ER Controparte_1 giorno 12.09.2024, audizione effettuata dal ConSIliere relatore. Le parti precisavano le conclusioni all'udienza dell'8.11.2024, trascritte in intestazione. La Corte ha trattenuto la causa a decisione, assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (rispettivamente giorni 60 e 20). Essendo pervenuta nelle more ( in data 11.2.25) ulteriore relazione di aggiornamento e a richiesta delle parti, la Corte ha concesso ulteriore brevissimo termine per memorie e finalmente la causa si trova a decisione.
6. La decisione della Corte.
La questione devoluta alla Corte concerne in primo luogo la collocazione e il regime di affido di figli minori e . CP_1 ER
6.1. I desideri espressi dai due minori.
Molte, forse troppe pagine sono state scritte su questa vicenda processuale concernente la storia personale dei minori e . ER Controparte_1
Ed è proprio da qui che si ritiene il caso di partire, focalizzandoci sulle eSIenze, necessità, desiderata manifestati dai due ragazzi – e ovviamente sui bisogni degli stessi - per poi provvedere a cascata su tutte le singole questioni processuali e di merito.
e – che il ConSIliere relatore ha potuto incontrare – sono due ER CP_1 meravigliosi giovani, molto diversi tra loro ma pienamente in grado di esprimere il loro sentire.
, con un carattere piu' solare ed empatico, ha riferito di trovarsi in CP_1
Comunità dal 2021 e di essersi progressivamente trovato meglio con i compagni ma soprattutto con gli educatori. Alla domanda: “ Cosa ti piacerebbe cambiare e dove ti vedi nel tuo futuro?”, ha risposto:”a me piacerebbe stare a casa, una settimana da mamma una da PÀ.” Per quanto riguarda la possibile evoluzione della situazione, – mostrando CP_1 grande consapevolezza – ha espresso la preferenza per rientri graduali presso l'abitazione materna, poiché all'inizio gli incontri con la stessa erano andati bene ma poi erano peggiorati. Sostanzialmente egli ha descritto le uscite e i contatti con il padre come caratterizzati da spensieratezza, considerati i momenti di vacanza ( Mirabilandia), le gite in bicicletta e, in generale, il maggior tempo trascorso insieme. Per quanto attiene alla madre ha rappresentato in modo chiaro le difficoltà dei tempi ristretti di visita “ con la mamma non riesco a fare molto dato il poco tempo, ci vediamo, ci salutiamo, porta il cane, facciamo merenda e giochiamo”, percependo anche la sofferenza materna “ quello che posso dire è che mi sembra che lei è come se si aspettasse di piu'”.
ha un carattere piu' introverso ed appare maggiormente sofferente ER anche nel descrivere che cosa sarebbe meglio per lei, ben chiarita e sottolineata l'insofferenza per le regole e gli orari, tipicamente adolescenziale e, peraltro, manifestata anche dal fratello. La ragazza preferirebbe non vedere e non sentire il PÀ anche se il motivo pare piuttosto collegato alla “nuova “ compagine familiare di quest'ultimo ( “Con PÀ non vorrei stare, non me la sento proprio, con la sua compagna non parlo, anche se sta in un'altra casa e poi la famiglia allargata non la vorrei”). Non vuole piu'rimanere in Comunità ma anche rispetto alla madre esprime grosse perplessità. “ Da mamma ci potrebbero essere problemi perché lei non riesce a trattenere le cose, le riversa addosso .. sente PÀ e poi viene da noi e si lamenta..”
. Nonostante l'affanno che si percepisce nella audizione, la ragazza ha mostrato chiaramente di avere due punti fermi: il primo, la necessità di continuare il percorso psicologico, a differenza del fratello ( “La cosa che ci tengo a dirti è che vorrei mantenere il rapporto con la mia psicologa privata, la dottssa , fino a CP_3 quando ne avro' bisogno. Lei mi segue da novembre 21 e mi trovo molto bene con lei”.) Il secondo è il desiderio di una famiglia affidataria : “ se dovessi scegliere preferirei un affido, non c'è niente che mi vada bene, magari non mi andrà neanche l'affido, ma almeno è una possibilità che mi viene concessa.Penso che si sia pensato al volere dei miei genitori e non al mio quando hanno rifiutato la richiesta di affido.”
Sia che hanno descritto il loro legame con la EL , CP_1 ER T_ esprimendo il desiderio di vederla di persona. ha precisato che la ER vorrebbe vedere ma non in presenza della mamma.
Deve, in proposito, ricordarsi che il fine primario del sistema attuale del diritto di famiglia, è orientato alla tutela dell'interesse superiore del minore (articolo 3 della Dichiarazione Onu sui Diritti del del 1989, frutto di un percorso Per_4 avviatosi nel 1924 con la Dichiarazione di Ginevra sui Diritti del Bambino.) Il focus di questa decisione sono quindi i bisogni e i desideri di e ER
, prima di qualsiasi altra istanza. CP_1
In situazioni dove si vive una forte criticità tra i genitori – come nel caso che ci riguarda –la tutela dei minori non può venire meno o essere messa in discussione e prevale anche sul diritto alla bigenitoralità. Secondo tale principio entrambi i genitori devono avere un rapporto continuativo, quotidiano e presente nella vita dei figli, rapporto inteso anche verso tutti i membri delle rispettive famiglie: nel nostro caso i ON e la EL . T_
E' dunque considerando il superiore interesse di e che la Corte CP_1 ER intende regolare la decisione.
6.2.Le risultanze istruttorie.
Per far cio' – al di là di quanto espresso dalla viva voce dei due ragazzi – il Collegio prende in esame le risultanze delle relazioni sociali depositate nel giudizio d'appello:
- relazione Casa Vittoria 29 gennaio 2024;
- relazione dottssa , psicologa, in data 3 marzo 2024; CP_3 Part
- relazione di aggiornamento sui minori depositata il 5 marzo 2024 ( ;
- relazione di aggiornamento sui minori depositata il 10 maggio 2024 (Unione Comuni Moncalieri);
- relazione di aggiornamento sui minori depositata l'11 febbraio 2025 (Unione Comuni Moncalieri;
- relazione Casa Vittoria 27 gennaio 2025;
- relazione dottssa , psicologa, in data 3 febbraio 2025. CP_3
Al contenuto di siffatte relazioni si fa rinvio per quanto riguarda la progressiva evoluzione delle condizioni dei due minori all'interno della Comunità. Appare, peraltro, opportuno soffermarsi sulle ultime tre relazioni, successive alla avvenuta audizione, che fotografano una condizione di malessere dei due minori. In particolare avrebbe espresso più volte la volontà di non rientrare ER presso l'abitazione dei genitori, specie quella materna, affermando che è meglio la Comunità.
, dal canto suo, sarebbe più favorevole a rientrare presso il domicilio CP_1 paterno mostrando un andamento positivo degli incontri nel fine settimana;
il ragazzo avrebbe esternato piu' volte il desiderio di non voler vedere la psicologa. L'andamento degli incontri con i genitori e' proseguito secondo calendario organizzato e condiviso dai Servizi;
alcuni incontri tra la madre e minori sono avvenuti in macchina ( “ai bambini va bene cosi' , mangiamo in macchina e giocano e sono nel loro nido”) e la SIra avrebbe rifiutato di utilizzare la _1 saletta della Comunità ovvero l'oratorio di Caresana. Nel novembre 2024 l'assistente sociale veniva contattata da una CP_5 educatrice in ordine ad una rivelazione di : la ragazza riferiva di essere ER stata accerchiata ed aggredita da coetanei e persone piu' grandi;
i genitori, avvertiti circa la possibilità di procedere alla denuncia , preferivano attendere. A dicembre 2024 i minori venivano convocati dai Servizi: il giorno dell'incontro gli educatori andavano a prendere a scuola ma non la trovavano;
dopo ER poco veniva ritrovata all'interno dell'istituto scolastico in un corridoio, scossa e stanca, dopo quello che lei definiva come un attacco di panico. La dottssa CP_3
( cfr rel 30.1.25) riferisce addirittura che “ sta attraversando un momento ER che desta molta preoccupazione tra tutti gli operatori, circa il suo stato di salute mentale, che l'ha portata ad esternare di avere pensieri di ideazione suicida”. Ulteriori preoccupazioni destavano il rinvenimento di un diario di dal CP_1 titolo “Death Note” ( diario della morte), cui seguiva un tentativo di ripresa del percorso psicologico, avversato dalla madre che chiedeva il rispetto della volontà del figlio. I Servizi concludono la relazione sollecitando una decisione che possa tener conto dello stato di malessere dei minori Il malessere di viene ricondotto ( e spiegato ai genitori ) a due ER motivazioni espresse direttamente dalla ragazza: in primo luogo il desiderio di non tornare a casa ed il secondo luogo la gestione della lunga attesa rispetto alle decisioni della Corte d'Appello. Purtroppo i tempi del processo e il nuovo deposito di relazioni hanno imposto queste cadenze temporali;
è tempo che e abbiano una risposta ER CP_1
e che tale risposta tenga pienamente conto del loro sentire. Ebbene la Corte in questo senso intende riformare parzialmente la sentenza impugnata. Per si dispone l'inserimento temporaneo ( per almeno un anno) in ER idonea famiglia affidataria, mandando al Servizio Sociale di individuare una coppia o eventualmente anche un single affidatario di consolidata esperienza nell'accoglienza di minori in età adolescenziale, al fine di contenere il rischio di acutizzazione dei tratti depressivi manifestati dalla minore e segnalati nelle relazioni degli esperti nonché per facilitare il suo graduale rientro presso la famiglia di origine, avendo all'uopo cura di garantire, nelle more, la continuità relazionale fra la minore e i genitori. Per far cio' le visite con i genitori saranno sottoposte al gradimento di , ER come da lei richiesto, mantenendosi l'affidamento ai Servizi Sociali. Per , pur mantenendosi l'affido ai Servizi Sociali, viene disposta la CP_1 collocazione presso l'abitazione paterna con graduali e progressivi rientri a cura dei Servizi;
parimenti si dispongono visite libere del minore con la madre SIra
. _1
Le nuove disposizioni dovranno essere applicate a far data dalla fine dell'anno scolastico 2024-2025.
La collocazione graduale presso il padre non è affatto dovuta – come vorrebbe la SIra – ad un presunto pregiudizio verso la c.d. “madre malevola” bensi' _1 ad una situazione di fatto già sperimentata, che vede tale scelta in questo momento piu' rispondente all'interesse del minore. Non puo' negarsi, peraltro, la perdurante “fissazione” ( o disturbo delirante) della appellante rispetto alla sessualità ( come ben evidenziato nella CT espletata in primo grado); in proposito pare opportuno rimarcare che il procedimento azionato dalla SIra nei confronti del SI. per presunti abusi è esitato in _1 Pt_2 archiviazione. Le progressive e graduali visite libere presso la madre potranno estendersi con pernottamenti ed aumentare sino al regime suggerito da ( stare un po' CP_1 con l'uno e un po' con l'altro) secondo una evoluzione che merita un attento esame. Tuttavia questo potrà avvenire solo se si verificherà la piena comprensione da parte della SIra del bisogno dei figli di accesso all'altra figura _1 genitoriale. In difetto avverranno delle regressioni molto pericolose – come già sono avvenute - per la salute psico-fisica dei ragazzi. Tutte le altre domande delle parti debbono essere rigettate, non risultando fondate. In particolare vanno rigettate la domanda di affido condiviso dei minori avanzata dalla SIra e quella di affido esclusivo avanzata dal SI. , che non _1 Pt_2 risultano in alcun modo fondate. Si richiamano sul punto le precise valutazioni del primo giudice che la Corte condivide e fa proprie: entrambi i genitori debbono ancora effettuare un percorso personale di supporto psicologico individuale e di genitorialità e comprendere che solo l'alleggerirsi del loro conflitto potrà dare un po' di serenità ai due figli. Purtroppo il tenore degli scritti finali e delle memorie di replica non fa ben sperare in tal senso.
6.3. I rapporti con la EL e il suo intervento in causa. Pt_6
Preliminarmente occorre domandarsi se l'intervento in appello proposto dalla EL sia ammissibile e , ammesso cio', se sia tempestivo ai sensi Parte_7 degli artt. 303 e 404 c.p.c L'intervento del terzo in appello è inammissibile perché viola il principio del doppio grado di giurisdizione, non avendo il terzo partecipato alla prima fase del giudizio.
L'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'articolo 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse ( cosi' Cass Sentenza n. 16177 del 03/08/2016). Nel caso di specie è fuori discussione che l'intervento sia ammissibile perché
ha fatto valere un proprio autonomo diritto a mantenere i contatti con i T_ fratelli. Tutte le parti, in primis il Curatore speciale, hanno caldeggiato la richiesta di di poter incontrare i fratelli e gli stessi minori in sede di audizione hanno T_ sottolineato il desiderio di vedere in presenza e con una cadenza regolare. T_
Anche tale richiesta deve trovare pieno accoglimento, perché espressione di tutela della fratria e della salvaguardia del benessere psico-fisico dei minori.
6.4. Le altre domande e le spese di lite.
Tutte le altre richieste della parti vengono rigettate. Per quanto attiene ai motivi 5) e 6) dell'appello della SIra , inerenti la _1 regolamentazione delle spese di lite del primo grado e le spese di CT , la Corte ritiene il percorso logico argomentativo del Giudice di prime cure chiaro ed esente da vizi. Le parti, infatti, hanno entrambe proposto domande che, alla luce dei fatti di causa, sono state rigettate, ed il Tribunale ha ben specificato che le spese sono state compensate tenuto conto delle reciproche domande formulate in corso di causa. Anche in merito alle spese dovute per la CT, imputate alla SI.ra , il _1
Collegio ritiene la decisione del Tribunale immune da censure, ciò in considerazione del fatto che “l'indagine peritale si è resa necessaria per recuperare la relazione tra il padre e i figli pregiudicata dalle condotte materne.” Le spese di lite di questo grado di giudizio, tenuto conto della decisione nel superiore interesse dei minori , vengono dichiarate interamente compensate tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello Sezione Minori e Famiglia Visti gli artt. 359 e 279 c.p.c. In parziale riforma della sentenza in data 20.3.23 del Tribunale di Torino,
- dispone che la minore , dopo la fine dell'anno scolastico 24- Persona_1
25, sia collocata temporaneamente ( per almeno un anno) in idonea famiglia affidataria, mandando al Servizio Sociale di individuare una coppia o eventualmente anche un single affidatario di consolidata esperienza nell'accoglienza di minori in età adolescenziale;
-
- dispone che possa incontrare i genitori secondo il suo gradimento e ER le sue richieste da comunicare ai Servizi Sociali affidatari che dovranno monitorare la situazione;
- dispone che il minore , dopo la fine dell'anno scolastico 24-25, Controparte_1 sia collocato presso il padre in Nichelino, via San Giusti n. 25 con graduali e progressivi rientri a cura dei Servizi, mantenendosi l'affidamento ai Servizi Sociali;
- dispone che il minore incontri liberamente la madre SIra;
CP_1 _1
- manda ai Servizi Sociali affidatari di monitorare la situazione;
- dispone che entrambi i minori incontrino fino alla fine della scuola la EL
da sola in luogo neutro ogni quindici giorni e successivamente da T_ metà giugno 25 incontrino la EL liberamente;
- dichiara interamente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio;
- conferma nel resto.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso il 12 marzo 2025 nella Camera di conSIlio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello di Torino.
Il ConSIliere Est. Il Presidente Dott.ssa Roberta COLLIDA' Dott.ssa Carmela MASCARELLO