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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NI LL, Presidente e Relatore BALLARDINI BARBARA, Giudice MALFATTI LUCIA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 69/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc Di Rappresentante_1 & C. - P.IVA
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB02CL01759-2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB02CL01759-2024 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 728/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente_1 Rappresentante_1Ricorrente Snc di e c: “l'annullamento dell'Avviso impugnato con condanna alle spese” Rappresentante_1Intervenuto volontario : “l'annullamento dell'Avviso impugnato e degli accertamenti conseguenti nei confronti dei soci, mai notificati, con condanna alle spese”. Nominativo_1 Nominativo_2Intervenuti volontari e : “l'annullamento dell'Avviso impugnato e degli accertamenti conseguenti nei confronti dei soci, mai notificati, con condanna alle spese;
in subordine la rideterminazione puntuale o forfettaria dei ricavi considerando il notevole numero di mancate prestazioni” Resistente Agenzia delle Entrate: “ in via cautelare, di rigettare la richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 47 del D.lgs 546/92;- nel merito, di rigettare integralmente il ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Rappresentante_1 Snc di e c., come in atti rappresentata e difesa, ha impugnato l'avviso di accertamento n.THB02CL01700/2024 relativo a IVA ed IRAP anno 2020 per un totale tra imposte e sanzioni di euro 26.095,80, emesso a seguito di PVC a conclusione di verifica che aveva riguardato le annualità di imposta dal 2017 al 2021. L'Agenzia delle Entrate ha ricostruito in maniera induttiva il reddito della società attraverso l'incrocio di dati desunti dalla piattaforma Booking.com relativi alle prenotazioni di servizi alberghieri (gestione di case e appartamenti per vacanze) effettuate su quel sito, compreso il calendario Google Calendar che veniva utilizzato per gestire tali prenotazioni ed i relativi compensi riconosciuti alla società odierna ricorrente. La difesa della ricorrente contesta l'accertamento di maggiori redditi, rispetto a quelli dichiarati, per tutte le annualità oggetto di verifica precisando le modalità di prenotazioni attraverso la piattaforma Booking e la corretta lettura dei dati ricavabili da tale piattaforma. In particolare:
-non tutte le prenotazioni si concretizzano con la presenza dell'ospite presso la struttura prenotata ed il pagamento dei servizi (ad esempio prenotazioni fittizie o revocate o cancellate senza obbligo per il cliente di pagamento di penali, oppure mancate presentazioni degli ospiti al check-in , c.d.. no show)
-la “convenzione” con Booking prevede il riconoscimento della commissione/remunerazione anche se l'ospite non si è presentato, per cui l'ammontare dei compensi riconosciuti dalla società ricorrente. a Booking.com Ricorrente_1non è elemento idoneo ad individuare in modo univoco l'ammontare degli incassi percepiti da;
-il Google Calendar è un sistema comunemente usato per la gestione delle prenotazioni ma non costituirebbe prova dell'effettiva prestazione dei servizi e degli incassi effettivamente percepiti;
-non sussisterebbero le condizioni per l'accertamento analitico-induttivo, in presenza di una contabilità formalmente regolare, posto che il riscontro presso la piattaforma Booking.com e Google Calendar non fornisce presunzioni assistite dai requisiti di precisione, gravità e concordanza, di cui all'art. 2729 c.c.. Per tutti i motivi meglio esposti in ricorso, la difesa della contribuente chiede l'annullamento dell'atto impugnato illegittimo ed infondato nel merito. L'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Bologna, si è tempestivamente costituita in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso in quanto fondato su circostanza generiche e di nessun valore giuridico;
al contrario l'accertamento sarebbe basato su riscontri oggettivi e dati confermati dalla stessa contribuente in sede di contraddittorio. Con ordinanza resa a verbale dell'udienza 27/6/2025, la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci di Ricorrente_1 snc con notifica a cura della ricorrente da effettuarsi entro il 20/10/2025, e rinviato la trattazione del ricorso all'udienza del 5/12/25 ore 9,30. Rappresentante_1 è volontariamente intervenuto in giudizio con atto depositato nel fascicolo telematico, per sostenere le ragioni della ricorrente Ricorrente_1 e chiedere l'annullamento dell'atto impugnato. Nominativo_1 Nominativo_2 Nominativo_3All'udienza del 5/12/2025, il difensore dei signori e , eredi di Ricorrente_1già socio al 50% di , ha esibito, e prodotto in copia cartacea su richiesta della Corte, atto di intervento volontario in favore degli stessi Nominativo_1 e Nominativo_2 corredato di messaggio pec attestante la notifica dell'atto all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bologna in data 23/9/2025, nonché stampa tratta dal Sistema Informativo della Giustizia Tributaria della nota di iscrizione a ruolo dell'atto di intervento cui risulta attribuito il numero Identificativo D-3678743/2025, fascicolo r.g. 69/2025. Tali documenti non risultavano acquisiti dal sistema informatico né visibili mediante accesso al fascicolo telematico. Gli intervenuti sostengono le ragioni della ricorrente Ricorrente_1 e chiedono l'annullamento dell'atto impugnato. Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, ritenuto che non sia stato adeguatamente integrato il contraddittorio con i soci della ricorrente nel termine perentorio assegnato dalla Corte, chiedono sia dichiarata l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n. 31214 del 2023) l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra la società e i soci, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo. Nel caso di specie, la Corte, in sede di udienza di discussione del ricorso presentato dalla società Ricorrente_1 snc avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2020 ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci (i quali non risultavano allo stato destinatari di singoli avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette conseguenti quello emesso e notificato nei confronti della società). Rappresentante_13Il socio è intervenuto volontariamente nel giudizio a sostegno delle ragioni della ricorrente principale Ricorrente_1 Snc. I signori Nominativo_1 e Nominativo_2, eredi di Nominativo_3 già socio al 50% di Ricorrente_1, sono Rappresentante_1intervenuti volontariamente in giudizio a sostegno delle ragioni della ricorrente e dell'altro socio con atto di intervento notificato all'Agenzia delle Entrate e depositato in giudizio con NIR Identificativo D-3678743/2025 come da copia cartacea prodotta in sede di udienza. Tale nota di deposito non risulta acquisita dal sistema informatico per motivi sconosciuti a questo Giudice. Non è chiaro se tale mancata acquisizione sia all'avviso di accertamento anno 2020 impugnato dalla società è stato regolarmente integrato attraverso la costituzione volontaria in giudizio dei soci. Nel merito, esaminata la documentazione in atti e valutate le argomentazioni difensive proposte dalle parti, la Corte ritiene che la ricostruzione del maggior reddito, operata dall'ufficio secondo il metodo analitico-induttivo, sia carente sotto il profilo probatorio considerato che i verificatori prima in sede di PVC e l'Agenzia delle Entrate poi in sede di accertamento si sono basati esclusivamente sul raffronto di dati acquisiti dalla piattaforma Booking.com e dall'applicazione Google Calendar la cui lettura non appare condurre univocamente al risultato di maggiori redditi non dichiarati dalla contribuente (e di conseguenza dai soci). Il sistema di prenotazioni dei servizi alberghieri/locazioni di immobili uso turistico, tramite la piattaforma Booking.com è comunemente usato dagli operatori del settore secondo condizioni standardizzate rinvenibili nella convenzione e nel regolamento accettato dagli operatori stessi. In particolare, Booking.com opera come intermediario e acquista il diritto alla remunerazione per aver messo in contatto struttura e ospite con riferimento a ciascuna prenotazione, indipendentemente dal fatto che detta prenotazione sia “andata a buon fine” e cioè che l'ospite abbia effettivamente usufruito dei servizi e corrisposto il compenso alla struttura. Già per tale motivo, la ricostruzione dei ricavi presunti semplicemente in base alle prenotazioni scaricate dalla piattaforma e dal Calendar Booking non appare corretta né in relazione al presupposto fattuale né in relazione al presupposto giuridico. Da un lato, infatti, la ricostruzione operata dal verificatori e ripresa dall'Agenzia, non tiene conto dell'incidenza delle cancellazioni/revoche delle prenotazioni né del fenomeno del cosiddetto “no show” vale a dire la mancata presentazione dell'ospite –senza cancellazione della prenotazione-, a fronte delle quali l'operatore commerciale deve riconoscere comunque a Booking la remunerazione concordata;
le modalità di prenotazione, come provate dalla contribuente, non prevedevano pagamenti anticipati all'atto della prenotazione stessa né penalità in caso di disdetta. La contribuente ha prodotto prospetti dei dati relativi alle prenotazioni tramite piattaforma Booking integrati con le indicazioni circa l'avvenuta prestazione del servizio e l'incasso del corrispettivo attraverso i quali è più agevole la corretta interpretazione del singolo dato della prenotazione che non equivale automaticamente ad incasso. Parimenti i dati annotati sull'agenda elettronica Google Calendar si riferiscono esclusivamente alle prenotazioni ricevute e servono alla società per meglio organizzare il servizio reso e verificare le disponibilità delle strutture, ma non possono essere considerati attendibili elementi di riscontro degli incassi percepiti (e non dichiarati), poiché su quella agenda non venivano annotate – né vi era obbligo di farlo – le revoche delle prenotazioni o le mancate presentazioni degli ospiti, ecc.. In sede di verifica, la contribuente ha confermato i dati relativi alle prenotazioni ricavati dalla piattaforma ma ciò non equivale a riconoscimento di incassi riferibili automaticamente a ciascuna prenotazione, proprio per le osservazioni critiche alla ricostruzione operata dai verificatori tempestivamente avanzate. Dall'altro lato, proprio per l'opinabilità, o meglio la diversa chiave di lettura dei dati estrapolati dalla piattaforma di prenotazioni, gli stessi non possono costituire presunzioni di redditi non dichiarati assistete dai requisiti di precisione, gravità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. Né si può ritenere rilevante la presunta antieconomicità dell'attività di impresa, con particolare riferimento alla condizione contrattuale che impone di riconoscere all'intermediario Booking.com provvigioni indipendentemente dal buon esito delle prenotazioni, considerato che la convenienza, anche dal punto di vista del marketing, di usufruire dell'intermediario e dei servizi dallo stesso proposti va valutata nel suo complesso e nell'ottica di sviluppo dell'impresa nel lungo periodo. L'avviso di accertamento appare, dunque, carente di motivazione posto che, in presenza di elementi che potevano apparire indiziari di compensi non dichiarati, non sono stati effettuati gli opportuni riscontri anche attraverso indagini finanziarie al fine di verificare l'effettività di eventuali ulteriori incassi. Per quanto riguarda il rilievo relativo alle spese di rappresentanza, attesa la modesta entità degli importi e della ripresa, non giustifica l'avviso di accertamento (recupero IVA pari ad € 147,00) né l'adozione di misure sanzionatorie in capo ai ricorrenti. Va sottolineato che spese di rappresentanza per meno di € 1.500,00 annui possono essere considerate “inerenti” sotto il profilo quantitativo all'attività di impresa tenuto conto dello specifico settore di attività. Per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita,
-accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
-condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre C.U.T., spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
-condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite nei confronti delle parti intervenute che liquida, per ciascuna parte, in € 500,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 5/12/2025. Il Presidente Relatore Lorella Fregnani
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NI LL, Presidente e Relatore BALLARDINI BARBARA, Giudice MALFATTI LUCIA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 69/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc Di Rappresentante_1 & C. - P.IVA
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB02CL01759-2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB02CL01759-2024 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 728/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente_1 Rappresentante_1Ricorrente Snc di e c: “l'annullamento dell'Avviso impugnato con condanna alle spese” Rappresentante_1Intervenuto volontario : “l'annullamento dell'Avviso impugnato e degli accertamenti conseguenti nei confronti dei soci, mai notificati, con condanna alle spese”. Nominativo_1 Nominativo_2Intervenuti volontari e : “l'annullamento dell'Avviso impugnato e degli accertamenti conseguenti nei confronti dei soci, mai notificati, con condanna alle spese;
in subordine la rideterminazione puntuale o forfettaria dei ricavi considerando il notevole numero di mancate prestazioni” Resistente Agenzia delle Entrate: “ in via cautelare, di rigettare la richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 47 del D.lgs 546/92;- nel merito, di rigettare integralmente il ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Rappresentante_1 Snc di e c., come in atti rappresentata e difesa, ha impugnato l'avviso di accertamento n.THB02CL01700/2024 relativo a IVA ed IRAP anno 2020 per un totale tra imposte e sanzioni di euro 26.095,80, emesso a seguito di PVC a conclusione di verifica che aveva riguardato le annualità di imposta dal 2017 al 2021. L'Agenzia delle Entrate ha ricostruito in maniera induttiva il reddito della società attraverso l'incrocio di dati desunti dalla piattaforma Booking.com relativi alle prenotazioni di servizi alberghieri (gestione di case e appartamenti per vacanze) effettuate su quel sito, compreso il calendario Google Calendar che veniva utilizzato per gestire tali prenotazioni ed i relativi compensi riconosciuti alla società odierna ricorrente. La difesa della ricorrente contesta l'accertamento di maggiori redditi, rispetto a quelli dichiarati, per tutte le annualità oggetto di verifica precisando le modalità di prenotazioni attraverso la piattaforma Booking e la corretta lettura dei dati ricavabili da tale piattaforma. In particolare:
-non tutte le prenotazioni si concretizzano con la presenza dell'ospite presso la struttura prenotata ed il pagamento dei servizi (ad esempio prenotazioni fittizie o revocate o cancellate senza obbligo per il cliente di pagamento di penali, oppure mancate presentazioni degli ospiti al check-in , c.d.. no show)
-la “convenzione” con Booking prevede il riconoscimento della commissione/remunerazione anche se l'ospite non si è presentato, per cui l'ammontare dei compensi riconosciuti dalla società ricorrente. a Booking.com Ricorrente_1non è elemento idoneo ad individuare in modo univoco l'ammontare degli incassi percepiti da;
-il Google Calendar è un sistema comunemente usato per la gestione delle prenotazioni ma non costituirebbe prova dell'effettiva prestazione dei servizi e degli incassi effettivamente percepiti;
-non sussisterebbero le condizioni per l'accertamento analitico-induttivo, in presenza di una contabilità formalmente regolare, posto che il riscontro presso la piattaforma Booking.com e Google Calendar non fornisce presunzioni assistite dai requisiti di precisione, gravità e concordanza, di cui all'art. 2729 c.c.. Per tutti i motivi meglio esposti in ricorso, la difesa della contribuente chiede l'annullamento dell'atto impugnato illegittimo ed infondato nel merito. L'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Bologna, si è tempestivamente costituita in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso in quanto fondato su circostanza generiche e di nessun valore giuridico;
al contrario l'accertamento sarebbe basato su riscontri oggettivi e dati confermati dalla stessa contribuente in sede di contraddittorio. Con ordinanza resa a verbale dell'udienza 27/6/2025, la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci di Ricorrente_1 snc con notifica a cura della ricorrente da effettuarsi entro il 20/10/2025, e rinviato la trattazione del ricorso all'udienza del 5/12/25 ore 9,30. Rappresentante_1 è volontariamente intervenuto in giudizio con atto depositato nel fascicolo telematico, per sostenere le ragioni della ricorrente Ricorrente_1 e chiedere l'annullamento dell'atto impugnato. Nominativo_1 Nominativo_2 Nominativo_3All'udienza del 5/12/2025, il difensore dei signori e , eredi di Ricorrente_1già socio al 50% di , ha esibito, e prodotto in copia cartacea su richiesta della Corte, atto di intervento volontario in favore degli stessi Nominativo_1 e Nominativo_2 corredato di messaggio pec attestante la notifica dell'atto all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bologna in data 23/9/2025, nonché stampa tratta dal Sistema Informativo della Giustizia Tributaria della nota di iscrizione a ruolo dell'atto di intervento cui risulta attribuito il numero Identificativo D-3678743/2025, fascicolo r.g. 69/2025. Tali documenti non risultavano acquisiti dal sistema informatico né visibili mediante accesso al fascicolo telematico. Gli intervenuti sostengono le ragioni della ricorrente Ricorrente_1 e chiedono l'annullamento dell'atto impugnato. Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, ritenuto che non sia stato adeguatamente integrato il contraddittorio con i soci della ricorrente nel termine perentorio assegnato dalla Corte, chiedono sia dichiarata l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n. 31214 del 2023) l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra la società e i soci, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo. Nel caso di specie, la Corte, in sede di udienza di discussione del ricorso presentato dalla società Ricorrente_1 snc avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2020 ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci (i quali non risultavano allo stato destinatari di singoli avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette conseguenti quello emesso e notificato nei confronti della società). Rappresentante_13Il socio è intervenuto volontariamente nel giudizio a sostegno delle ragioni della ricorrente principale Ricorrente_1 Snc. I signori Nominativo_1 e Nominativo_2, eredi di Nominativo_3 già socio al 50% di Ricorrente_1, sono Rappresentante_1intervenuti volontariamente in giudizio a sostegno delle ragioni della ricorrente e dell'altro socio con atto di intervento notificato all'Agenzia delle Entrate e depositato in giudizio con NIR Identificativo D-3678743/2025 come da copia cartacea prodotta in sede di udienza. Tale nota di deposito non risulta acquisita dal sistema informatico per motivi sconosciuti a questo Giudice. Non è chiaro se tale mancata acquisizione sia all'avviso di accertamento anno 2020 impugnato dalla società è stato regolarmente integrato attraverso la costituzione volontaria in giudizio dei soci. Nel merito, esaminata la documentazione in atti e valutate le argomentazioni difensive proposte dalle parti, la Corte ritiene che la ricostruzione del maggior reddito, operata dall'ufficio secondo il metodo analitico-induttivo, sia carente sotto il profilo probatorio considerato che i verificatori prima in sede di PVC e l'Agenzia delle Entrate poi in sede di accertamento si sono basati esclusivamente sul raffronto di dati acquisiti dalla piattaforma Booking.com e dall'applicazione Google Calendar la cui lettura non appare condurre univocamente al risultato di maggiori redditi non dichiarati dalla contribuente (e di conseguenza dai soci). Il sistema di prenotazioni dei servizi alberghieri/locazioni di immobili uso turistico, tramite la piattaforma Booking.com è comunemente usato dagli operatori del settore secondo condizioni standardizzate rinvenibili nella convenzione e nel regolamento accettato dagli operatori stessi. In particolare, Booking.com opera come intermediario e acquista il diritto alla remunerazione per aver messo in contatto struttura e ospite con riferimento a ciascuna prenotazione, indipendentemente dal fatto che detta prenotazione sia “andata a buon fine” e cioè che l'ospite abbia effettivamente usufruito dei servizi e corrisposto il compenso alla struttura. Già per tale motivo, la ricostruzione dei ricavi presunti semplicemente in base alle prenotazioni scaricate dalla piattaforma e dal Calendar Booking non appare corretta né in relazione al presupposto fattuale né in relazione al presupposto giuridico. Da un lato, infatti, la ricostruzione operata dal verificatori e ripresa dall'Agenzia, non tiene conto dell'incidenza delle cancellazioni/revoche delle prenotazioni né del fenomeno del cosiddetto “no show” vale a dire la mancata presentazione dell'ospite –senza cancellazione della prenotazione-, a fronte delle quali l'operatore commerciale deve riconoscere comunque a Booking la remunerazione concordata;
le modalità di prenotazione, come provate dalla contribuente, non prevedevano pagamenti anticipati all'atto della prenotazione stessa né penalità in caso di disdetta. La contribuente ha prodotto prospetti dei dati relativi alle prenotazioni tramite piattaforma Booking integrati con le indicazioni circa l'avvenuta prestazione del servizio e l'incasso del corrispettivo attraverso i quali è più agevole la corretta interpretazione del singolo dato della prenotazione che non equivale automaticamente ad incasso. Parimenti i dati annotati sull'agenda elettronica Google Calendar si riferiscono esclusivamente alle prenotazioni ricevute e servono alla società per meglio organizzare il servizio reso e verificare le disponibilità delle strutture, ma non possono essere considerati attendibili elementi di riscontro degli incassi percepiti (e non dichiarati), poiché su quella agenda non venivano annotate – né vi era obbligo di farlo – le revoche delle prenotazioni o le mancate presentazioni degli ospiti, ecc.. In sede di verifica, la contribuente ha confermato i dati relativi alle prenotazioni ricavati dalla piattaforma ma ciò non equivale a riconoscimento di incassi riferibili automaticamente a ciascuna prenotazione, proprio per le osservazioni critiche alla ricostruzione operata dai verificatori tempestivamente avanzate. Dall'altro lato, proprio per l'opinabilità, o meglio la diversa chiave di lettura dei dati estrapolati dalla piattaforma di prenotazioni, gli stessi non possono costituire presunzioni di redditi non dichiarati assistete dai requisiti di precisione, gravità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. Né si può ritenere rilevante la presunta antieconomicità dell'attività di impresa, con particolare riferimento alla condizione contrattuale che impone di riconoscere all'intermediario Booking.com provvigioni indipendentemente dal buon esito delle prenotazioni, considerato che la convenienza, anche dal punto di vista del marketing, di usufruire dell'intermediario e dei servizi dallo stesso proposti va valutata nel suo complesso e nell'ottica di sviluppo dell'impresa nel lungo periodo. L'avviso di accertamento appare, dunque, carente di motivazione posto che, in presenza di elementi che potevano apparire indiziari di compensi non dichiarati, non sono stati effettuati gli opportuni riscontri anche attraverso indagini finanziarie al fine di verificare l'effettività di eventuali ulteriori incassi. Per quanto riguarda il rilievo relativo alle spese di rappresentanza, attesa la modesta entità degli importi e della ripresa, non giustifica l'avviso di accertamento (recupero IVA pari ad € 147,00) né l'adozione di misure sanzionatorie in capo ai ricorrenti. Va sottolineato che spese di rappresentanza per meno di € 1.500,00 annui possono essere considerate “inerenti” sotto il profilo quantitativo all'attività di impresa tenuto conto dello specifico settore di attività. Per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita,
-accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
-condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre C.U.T., spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
-condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite nei confronti delle parti intervenute che liquida, per ciascuna parte, in € 500,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 5/12/2025. Il Presidente Relatore Lorella Fregnani