Articolo 6 della Legge 7 dicembre 2000, n. 397
Articolo 5Articolo 7
Versione
18 gennaio 2001
Art. 6. 1. All' articolo 292, comma 2-ter, del codice di procedura penale , le parole: "all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 327-bis".
Nota all'art. 6:
- Il testo dell' art. 292 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 292 (Ordinanza del giudice). - 1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.
2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio:
a) le generalita' dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;
b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;
c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;
c-bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonche', in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;
d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorche' questa e' disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 274;
e) la data e la sottoscrizione del giudice.
2-bis. L'ordinanza contiene altresi' la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.
2-ter. L'ordinanza e' nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'art. 358, nonche' all'art. 327-bis.
3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura e' disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.".
Entrata in vigore il 18 gennaio 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente