Art. 5.
Il Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato di cui all' articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 , puo' concedere agli istituti ed aziende di credito, sui finanziamenti di cui alla presente legge, a valere sul plafond complessivo di cui all' articolo 8 della legge 25 luglio 1961, n. 649 , nel testo sostituito dall' articolo 5 della legge 15 febbraio 1967, n. 38 , la garanzia sussidiaria dello Stato entro il limite massimo del 70 per cento delle perdite accertate.
Il Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato di cui all' articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 , puo' concedere agli istituti ed aziende di credito, sui finanziamenti di cui alla presente legge, a valere sul plafond complessivo di cui all' articolo 8 della legge 25 luglio 1961, n. 649 , nel testo sostituito dall' articolo 5 della legge 15 febbraio 1967, n. 38 , la garanzia sussidiaria dello Stato entro il limite massimo del 70 per cento delle perdite accertate.