Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
n. 253/2025 RG
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA III Sezione civile
DECRETO DI CONVALIDA DI TRATTENIMENTO
il giudice dott.ssa Francesca Caprioli
visto il provvedimento di trattenimento ai sensi dell'art. 6 comma II D. Legsl.
142/2015 presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino Brunelle- schi adottato dal Questore di Cremona in data 27.3.2025 ore 15.40 nei con- fronti di nato il [...] in [...], CUI , se- Parte_1 C.F._1 dicente, decreto notificato al il 27.3.2025 ad ore 15.40. Pt_1 con l'avv. Federica Liparoti del foro di Milano, di fiducia.
rilevato che in data 29.3.2025 ore 14.19 la Questura di Torino, ufficio Immi- grazione, ha trasmesso gli atti a questa Corte con richiesta di convalida del trattenimento;
sentiti all'odierna udienza di convalida tramite collega- Parte_1 mento da remoto e l'ausilio di un interprete di lingua araba, il difensore di fiducia e il personale della Questura di Torino, udienza all'esito della quale il giudice si è riservato;
osserva
Con decreto del 27.3.2025 emesso e notificato alle ore 15.40 il Questore della
Provincia di Cremona ha disposto che, ai sensi dell'art. 6 comma 2 Decreto
Legsl. 142/2015, sia trattenuto presso il Centro di Perma- Parte_1 nenza per i Rimpatri di Torino per un periodo di 60 giorni prorogabile ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 142/2015.
Il Questore rilevava le seguenti circostanze:
. era entrato irregolarmente in Italia attraverso la frontiera di Parte_1
Messina nell'agosto 2022 e si trovava presso la Casa Circondariale di Cre- mona con fine pena al 27.3.2025 per scontare una pena detentiva irrogata a seguito di sentenza definitiva per reato inerente gli stupefacenti.
. il ragazzo è stato identificato con vari alias ( nato in [...] il Persona_1
1.5.2004; nato in [...] il [...]; nato Parte_2 Parte_3 in Egitto il 18.4.1999; , nato in Per_2 Parte_4
Egitto il 1.1.2006).
1
. l'interessato è destinatario di decreto di espulsione emesso dal Prefetto di
Cremona il 25.3.2025 ex art. 13 comma 2, lettera C D.Legs. 286/1998. Il Que- store di Cremona, in ottemperanza a tale decreto, ha emesso provvedimento di accompagnamento alla frontiera di Roma Fiumicino il 26.3.2025 ai sensi dell'art. 13 comma 4 D.Legs. 286/1998, convalidato a seguito dell'udienza del 26.3.2025 davanti al Giudice di Pace di Cremona.
. il ragazzo, sia all'atto della sottoscrizione del foglio notizie redatto il
19.3.2024 presso il carcere di Cremona dinnanzi al personale dell'Ufficio Im- migrazione della Questura di Cremona, sia in sede di udienza di convalida dinnanzi al Giudice di Pace di Cremona, aveva riferito di non avere in corso richieste di ottenimento della protezione internazionale né di volerla richie- dere manifestando l'intenzione di richiedere asilo politico solo una volta ot- tenuto l'esito dell'udienza di convalida del provvedimento di rimpatrio. Il
27.3.2025 tuttavia aveva avanzato richiesta di protezione internazionale presso l'ufficio Immigrazione della Questura di Cremona.
. lo straniero in data in data 27.10.2023 è stato condannato dal Tribunale di
Milano sezione Direttissime, con sentenza nr. 15281/23 per il reato di produ- zione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ex art. 73 D.P.R.
309/1990, sentenza confermata in data 1.3.2024 dalla Corte d'Appello di Mi- lano;
. lo straniero è anche stato deferito all'Autorità Giudiziaria di Milano per i seguenti precedenti reati:
- in data 6.5.2024 per il reato di produzione e traffico illecito di sostanze stu- pefacenti o psicotrope ex art. 73 c. 1 D.P.R. 309/1990 da parte del personale del Commissariato Villa San Giovanni;
- in data 29.9.2023 per i reati di produzione e traffico illecito di sostanze stu- pefacenti o psicotrope ex art. 73 c. 1 D.P.R. 309/1990 e porto di armi od oggetti atti ad offendere ex art. 4 L. 110/1975 da parte del personale dell'Uf- ficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Milano;
- in data 20.8.2023 per il reato di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ex art. 73 c.
1 -bis D.P.R. 309/1990 da parte del personale del Commissariato Villa San Giovanni (MI);
- in data 15.8.2023 per il reato di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ex art. 73 c.
1 -bis D.P.R. 309/1990 da parte del personale del Commissariato Villa San Giovanni (MI);
- in data 17.5.2023 per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere ex art. 4 L. 110/1975 da parte del personale del Commissariato Villa San Gio- vanni (MI);
- in data 13.5.2023 per il reato di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ex art. 73 c. 5 D.P.R. 309/1990 da parte del perso- nale del Commissariato Villa San Giovanni (MI);
2 n. 253/2025 RG
- in data 5.5.2023 per il reato di getto pericoloso di cose ex art. 674 C.P. da parte del personale del Commissariato Villa San Giovanni (MI);
- in data 25.3.2023 per il reato di ricettazione ex art. 648 C.P. da parte del personale del Commissariato Villa San Giovanni (MI);
- in data 14.9.2023, con l'alias di nato il [...] in [...], Persona_1 per il reato di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico- trope ex art. 73 c. 1 D.P.R. 309/1990 da parte del personale del Commissa- riato Villa San Giovanni (MI);
- in data 14.8.2023, con l'alias di nato il [...] in Parte_2
Egitto, per il reato di danneggiamento ex art. 635 C.P. da parte del personale del Commissariato Villa San Giovanni (MI).
. la pericolosità sociale del cittadino straniero è dimostrata anche dal fatto che la Procura della Repubblica di Milano, sezione distrettuale misure di preven- zione, il 15.10.2024 ha chiesto l'applicazione della Sorveglianza Speciale di
Pubblica Sicurezza con divieto di soggiorno nel Comune di Milano per la durata di anni 2 ai sensi dell'art. 1 lettera B Decreto Legsl. 159/2001 e il
12.12.2024 il Tribunale di Milano, sezione misure di prevenzione, in accogli- mento della richiesta, ha irrogato la misura della sorveglianza speciale di pub- blica sicurezza per anni 1, divenuta definitiva il 31.12.2024. In data 21.3.2025 la Questura di Cremona ha provveduto a richiedere, come previsto dall'art. 13 comma 3 D.Lgs. 286/1998, il nulla osta per l'espulsione dal Territorio dello Stato al Tribunale di Milano, sezione misure di Prevenzione, che lo stesso giorno ha rilasciato il nulla osta.
. il cittadino straniero rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 142/2015, in particolare:
- ai sensi della lettera B) si trova nelle condizioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. C in quanto dalla condotta e tenore di vita rientrava in una delle categorie del D. Legsl. 159/2011 art. 1, ovvero tra coloro che deve ritenersi siano abi- tualmente dediti a traffici delittuosi e tra coloro che, per la condotta ed il te- nore di vita, deve ritenersi vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.
- ai sensi della lettera D) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non possono essere acquisiti senza trattenimento essendovi il rischio di fuga in quanto ricorre sia il man- cato possesso del passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità sia la mancata ottemperanza a uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità in applicazione dei commi 5 e 13 dell'art. 13 del T.U.I., nonché dell'articolo 14 del T.U.I: già espulso il 5.5.2023 dal Prefetto di Mi- lano ex art. 13 comma II lettera A, si è reso inottemperante al contestuale ordine del Questore di lasciare entro 7 giorni l'Italia. Nuovamente espulso il
13.5.2023 dal Prefetto di Milano ex art. 14 TUI, è risultato inottemperante al
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contestuale ordine del Questore di Milano. E' anche risultato inottemperante agli ordini del Questore di Milano a lasciare il territorio nazionale emessi in data 25.6.2023, 5.7.2023, 23.7.2023, 30.9.2023 e 7.5.2024.
All'odierna udienza il trattenuto, partecipando a distanza mediante collega- mento audiovisivo, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 5 D. Lgs.
142/2015, ha dichiarato:
“Non ricordo con precisione né l'anno né il mese in cui sono arrivato in Ita- lia: era il 2021 o il 2022, sono arrivato già maggiorenne.
Non ho alcun documento, né italiano, né egiziano.
In Italia ho un cugino che è residente a [...]: si chiama Persona_3
e ha 26 anni.
[...]
Sono stato detenuto in carcere 6 mesi e ho finito la pena il 27 marzo: prima di questi 6 mesi non sono mai stato in carcere.
Sono arrivato in Sicilia quando avevo già compiuto 18 anni e sono stato col- locato non spontaneamente in una comunità a Messina per un mese. Non so di preciso che comunità fosse, ma era una di quelle comunità che accoglie gli immigrati.
Dopo essere uscito dalla comunità sono andato da mio cugino a Milano: l'in- dirizzo è viale Monza 10.
In quel periodo ho lavorato come muratore in nero a Milano: in quel periodo vivevo in un appartamento vicino a quello di mio cugino sempre in viale
Monza 10. L'affitto me lo pagava mio cugino.
A un certo punto ho avuto una discussione con mio cugino e ho deciso di lasciare l'appartamento che mi pagava mio cugino e me ne sono andato. Ho affittato una stanza con un letto in viale Padova sempre a Milano.
In quel periodo ho conosciuto alcune persone che spacciavano: non ricordo esattamente in che anno, ma era più o meno il 2022.
Per pagare la stanza che avevo affittato spacciavo, anche se delle volte lavo- ravo nel mercato di frutta e verdura di San Siro in nero: capitavano delle giornate in cui riuscivo a lavorare (mi pagavano 50 euro a giornata) e quando non riuscivo a lavorare spacciavo.
La stanza costava 250 euro al mese. Vivevo con altre 6 persone: ciascuno di noi pagava 250 euro al mese.
Ho iniziato a usare sostanze stupefacenti nel 2022 e in particolare assumevo cocaina, hashish e bevevo birra.
Le altre persone che vivevano con me erano persone che lavoravano rego- larmente.
Assumevo solo la LY e il TR che mi aveva fatto conoscere un ragazzo tunisino, che mi procurava la ricetta per comprarli: non me li prescriveva il medico. La LY la prendevo perché avevo dolori alla schiena perché
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quando lavoravo come facchino al mercato avevo dolori alla schiena.
Durante il periodo di detenzione in carcere soffrivo anche di ansia e di in- sonnia: prima della detenzione invece dormivo normalmente e non soffrivo di alcuna di queste patologie.
Non sento e non vedo mio cugino da un anno. Mio cugino sapeva che spac- ciavo e proprio per questo abbiamo litigato: non voleva che io spacciassi.
Mio cugino lavora regolarmente. Nel periodo in cui sono stato in carcere non abbiamo avuto alcun tipo di rapporti, neanche telefonici. All'inizio mio cu- gino era arrabbiato con me, poi abbiamo ripreso a parlare. La seconda volta che sono stato arrestato, dopo essere uscito dal carcere dove sono stato 4 mesi, sono andato da mio cugino al quale ho detto di voler lasciare Milano perché ho avuto un foglio di VIA.
Preciso meglio: sono stato in carcere 3 volte: la prima volta per 6 mesi, la seconda volta per 4 mesi e la terza volta per 10 mesi.
In Egitto ci sono i miei genitori, 2 fratelli e 1 sorella. Sono scappato dall'Egitto perché insieme ad altri 3 ragazzi avevamo rapinato una persona
e abbiamo rubato un mezzo di trasporto che si chiama . Io e un altro Pt_5 ragazzo siamo riusciti a scappare e a venire in Italia.Gli altri 2 che sono stati presi sono stati condannati a 15 anni di carcere.
Ho paura di tornare in Egitto sia per la condanna che mi aspetta sia perché la persona rapinata vuole vendicarsi.
Ogni tanto sento i miei genitori al telefono.
Sono andato più volte in Questura ad interessarmi per il permesso di sog- giorno, ma non mi hanno fatto entrare perché dicevano che ero giovane. Non era facile fare la domanda perché c'era una fila lunga e c'erano tante per- sone.
Non ho fatto prima la domanda di protezione internazionale perché quando ho chiesto in giro mi hanno detto che si poteva presentare solo in Questura e non riuscivo a entrare”.
Ciò premesso
Va ritenuta la competenza di questa Corte d'Appello alla luce della L.
187/2024 che ha modificato l'art. 16 DL 145/2024 che, a sua volta, aveva introdotto l'art. 5 bis del D legge 13/2017 convertito con modificazioni dalla
L 46/2017: secondo il nuovo testo dell'art. 5 bis per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione inter- nazionale è competente la Corte d'Appello nel cui distretto ha sede il Que- store che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida.
Va poi rilevato il rispetto dei termini di legge da parte della atteso CP_1
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che il provvedimento di trattenimento è stato emesso e notificato al trattenuto il 27.3.2025 alle ore 15.40 e gli atti sono pervenuti a questa Corte per la con- valida il 29.3.2025 alle ore 14.19.
Nel merito il trattenimento è stato operato dalla Questura ai sensi dell'art. 6 comma II Decreto Legs. 142/2025 con riferimento alla lettera B (soggetti abi- tualmente dediti a traffici delittuosi e che, per la condotta e il tenore di vita, deve ritenersi vivano abitualmente, anche in parte, coi proventi di attività de- littuose) e alla lettera D (che fa riferimento a situazioni nelle quali il tratteni- mento serve a consentire l'acquisizione degli elementi sui quali la domanda di protezione si fonda, elementi che non sarebbero acquisiti senza il tratteni- mento a causa del rischio di fuga ricavabile dall'assenza di documenti e dall'inottemperanza ai provvedimenti resi dal Questore di Milano).
L'art. 6 comma 1 D. Lgs. 142/2015 stabilisce che “il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda”. L'art. 6 comma 2 D. Lgs. 142/2015 stabilisce che il trattenimento può essere adottato “sulla base di una valutazione caso per caso” quando il richiedente:
a)si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F della Con- venzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di
New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n.
951, o nelle condizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettere b) e c) e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 2512.
a bis) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 29 bis del D. Lgs. 28 gennaio
2008, n. 25 3; 1 Si tratta delle “persone di cui vi sia serio motivo di sospettare che:
a) hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine con- tro l'umanità, nel senso degli strumenti internazionali contenenti disposizioni rela- tive a siffatti crimini;
b) hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori del Paese ospitante prima di essere ammesse come rifugiati;
c) si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.
2 Si tratta delle persone nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che costitui- scono un pericolo per la sicurezza dello Stato e di quelle che costituiscono “un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica”, essendo state condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati indicati dall'art. 12 comma 1 lett. c) D. Lgs. 251/2007. Si tratta anche delle persone ricomprese nelle categorie di pericolosità stabilite dall'art. 16 D. Lgs. 251/2007 rispetto alle quali è escluso lo status di protezione sussidiaria.
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b)si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 4, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modifica- zioni nella legge 31 luglio 2005, n. 1555.
c)costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di prote- zione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il tratteni- mento e sussiste rischio di fuga ai sensi dell'art. 13 comma 4 bis lettere A, C,
D ed E Decreto Legisl. 25 luglio 1998 n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso.
Ebbene, risulta avere riportato in sede di giudizio abbreviato Parte_1 una condanna il 27.10.2023 dal Tribunale di Milano, sentenza confermata in appello, per violazione dell'art. 73 V comma DPR 309/90, fatto commesso il
1.10.2023 a Milano, alla pena di mesi 10 di reclusione e 3000 euro di multa.
Risulta a suo carico poi altra condanna in sede di patteggiamento del
22.7.2024, sempre del Tribunale di Milano e sempre per violazione dell'art. 73 DPR 309/90, fatto commesso a Milano il 6.5.2024 alla pena di mesi 4 di reclusione e 688 di multa.
Dal provvedimento di trattenimento del Questore di Cremona risultano a suo carico altre denunce per fatti relativi alla violazione della normativa in tema di stupefacenti commessi nel 2023 e 2024, per una ricettazione del marzo
2023 e per getto pericoloso di cose del maggio 2023.
Il difensore in udienza ha precisato che il ragazzo ha riportato anche una con- danna per rapina di un telefono cellulare - sentenza che è stata impugnata - e che è stato rinviato a giudizio per altri episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73 V comma DPR 309/90.
A è stata applicata la misura della sorveglianza speciale di pubblica Pt_1 4 Si tratta dei casi in cui l'espulsione “per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato” viene disposta dal Ministro dell'Interno. Si tratta altresì del caso in cui lo straniero “appar- tiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1 (persone dedite a traffici delittuosi o che, per la condotta e il tenore di vita, vivono abitualmente, o anche in parte, con i proventi di attività delittuose, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza e la tranquillità pubblica), 4 (persone ritenute fare parte di associazioni a delinquere di stampo mafioso che pongono in essere atti esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato con la commissione di reati con finalità di terrorismo anche internazionale) e 16 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159”.
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sicurezza per un anno con provvedimento del 12.12.2024 del Tribunale di
Milano, sezione Misure di prevenzione.
Il ragazzo, come ha lui stesso dichiarato all'odierna udienza, è entrato in Italia nel 2021 o nel 2022 (ha dichiarato di non ricordare mese ed anno) essendosi allontanato dall'Egitto – dove vivono i genitori ed i fratelli – per avere com- messo un reato (una rapina o un furto) in concorso con altre persone che sono state condannate a 15 anni reclusione e ha dichiarato di non volere tornare in
Patria temendo, in caso di rientro in Egitto, sia di essere arrestato per quel reato sia di subire la vendetta delle persone offese dal reato stesso. Poi, giunto in Sicilia, ha trascorso circa un mese presso un centro per migranti a Messina
e poi è stato ospitato da un cugino che vive a Milano in viale Monza 10, col quale però poi ha litigato. Dopo avere lasciato la casa del cugino ha riferito di avere vissuto un po' lavorando presso il mercato di frutta e verdura di San
Siro a Milano e un po' spacciando essendo nel frattempo entrato nel giro della droga e avendo lui stesso iniziato ad usare cocaina. Ha altresì precisato di avere iniziato ad assumere psicofarmaci (LY e TR) che gli venivano procurati da un amico e che, dopo essere arrestato, ha iniziato anche a soffrire di ansia ed insonnia, delle quali invece non soffriva prima. E' emerso che il ragazzo ha subito già tre periodi di carcerazione e che è rimasto in carcere la prima volta per 6 mesi, la seconda per 4 mesi e la terza per 10 mesi e che, anche prima di entrare in carcere l'ultima volta, si trovava in una situazione compromessa a causa dell'uso di cocaina e dell'abuso alcolico.
Tutto quanso sopra esposto rende evidente che è persona Parte_1 dedita alla commissione di reati e che vive, almeno in parte, coi proventi delle attività delittuose: lui stesso ha dichiarato che quando non lo chiamavano a lavorare al mercato si dedicava allo spaccio e quindi il pericolo che torni a commettere reati è concreto ed attuale non avendo ad oggi neppure un domi- cilio fisso.Va rilevato che ha già trascoso tre distinti periodi di detenzione in carcere e che anche dopo i primi due ha continuato a commettere reati. Le pendenze penali si riferiscono a fatti recenti (2023 e 2024 perché poi il ra- gazzo è stato arrestato) e lui stesso ha ammesso in udienza di essere entrato a fare parte di un giro di persone che si dedica alla cessione di sostanze stupe- facenti e di farne lui stesso uso;
si ritiene sussistere quindi il requisito di cui alla lettera B dell'art. 6 II comma D Legsl. 142/2015.
Non risulta esservi spazio per l'applicazione delle misure alternative di cui all'art. 14 comma 1 bis TUI, richieste dal difensore, essendo Parte_1 privo di qualsiasi documento e, quanto al cugino al quale il ragazzo ha fatto riferimento, lo stesso ha dichiarato di non sentirlo da circa un anno, che Pt_1 dopo il suo ultimo arresto non hanno più avuto contatti e che anche in passato avevano litigato perché il cugino non accettava il suo stile di vita: pertanto la
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possibilità che questo cugino, col quale i rapporti sono completamente inter- rotti da circa un anno, costituisca per una risorsa è ad oggi ancora da Pt_1 verificare.
Il trattenimento va quindi convalidato.
P. Q. M.
visto l'art. 6 comma 2 D. Lgs. 142/2015
convalida il decreto del 27 marzo 2025, notificato in pari data, con cui il Questore di
Cremona ha disposto il trattenimento di presso il Centro Parte_1 di Permanenza per i Rimpatri di Torino.
Si comunichi:
. all'interessato
. al difensore
. alla Questura di Cremona e Torino, ufficio Immigrazione.
Brescia, 31 marzo 2025 ore 13.18
Il Consigliere
Francesca Caprioli
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Si tratta degli stranieri che presentano “una prima domanda reiterata nella fase di esecu- zione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale”. 5 Si tratta dello straniero “appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni
o attività terroristiche, anche internazionali”.