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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 5977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5977 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 43993/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. HI ON Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 10/12/2024 promossa da
1) Parte_1
Data e luogo di nascita: il 22/11/1969 a MILANO cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]12 XXXX BORGHETTO SANTO SPIRITO ITALIA con l'Avv. CECATIELLO ARMANDO elettivamente domiciliato VIA GIUSEPPE SACCHI 3
20121 MILANO
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1 data e luogo di nascita: 17/06/1969 a MILANO cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]29 PIEVE EMANUELE ITALIA con l'Avv. MARTELLO PANNO VERONICA elettivamente domiciliato VIA DEI PINI, 4/1 20090
PIEVE EMANUELE
Parte convenuta con i seguenti figli: CP_2, nato in data [...] e Per_1, nata in data [...]
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 21 dicembre 2024
OGGETTO: SEPARAZIONE e DIVorzio ex art 473 bis. 49 c.p.c. All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 10 giugno 2025 le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario a MILANO il 29/09/1996 (anno 1996, atto n376, parte II, serie A).
Dall'unione sono nati CP_2 1'8 febbraio 2001 e Per_1 2 luglio 2005.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 10/12/2024, Parte_2 ha chiesto a questo Tribunale dichiararsi la separazione personale e la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla decorrenza dei termini di legge.
Sotto il profilo economico, la ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa familiare, la corresponsione a titolo di contributo al mantenimento per Per_1 di euro 750,00, per CP_2 di euro
500,00 e per sé di euro 500, allegando, a tal ultimo proposito, l'apprezzabile asimmetria esistente tra la propria capacità economica e quella del coniuge.
Il sig. CP_1 , si è costituito ritualmente in giudizio, associandosi nella richiesta della ricorrente di dichiarare la separazione personale dei coniugi, la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'assegnazione della casa familiare alla sig. Pt 2 perché vi abitasse con i figli Per_1
e CP_2.
Sotto il profilo economico, il resistente ha chiesto che fosse posto a suo carico un assenso mensile a titolo di contributo al mantenimento di Per_1 di euro 300, attesa la percezione, da parte della figlia, della pensione di invalidità di euro 1200 mensili, la destinazione a lei dell'AUU - integralmente percepito dalla madre nella misura di euro 176- nonché l'insussistenza di costi abitativi in capo a alla ragazza, vivendo quest'ultima nella casa familiare con la madre e il fratello. Per quanto riguarda invece la richiesta di mantenimento della ricorrente e del figlio CP_2, il sig. CP_1 ne ha domandato il respingimento, considerata la solidità della situazione reddituale e patrimoniale della sig. Pt 2 e l'autosufficienza economica di CP_2 , ormai stabilmente inserito nel mercato del lavoro.
All'udienza ex art. 473bis 21 c.p.c. dell'11 giugno 2025, la ricorrente dopo avere illustrato le patologie che affliggono i figli e la complessa situazione di salute in cui versano - con tutto ciò che ne deriva in termini di costi di cura ha insistito nelle proprie pretese.
-
Alla medesima udienza, il resistente ha ribadito le proprie pretese, espresso il desiderio di frequentare maggiormente i figli, specie CP_2 con cui non ha praticamente più rapporti e si è reso disponibile a corrispondere le spese straordinarie.
All'esito del fallimento del tentativo di conciliazione, le parti hanno insistito nelle proprie istanze istruttorie che tuttavia sono state respinte dal Giudice Delegato, essendo la causa matura per la decisione.
I procuratori hanno dunque precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza dell'11 giugno
2025.
Il Giudice ha autorizzato le parti a vivere separate riservandosi sul resto.
Con ordinanza del 14 luglio 2025 il Giudice Delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell 10 giugno 2025, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ex art. 473 bis 22 c.p.c.: OSSERVA
Il presente giudizio, come accennato, è stato incardinato dalla sig. Pt_2 da un lato, al fine di ottenere la dichiarazione di separazione personale e, successivamente, di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. CP_1 odierno resistente e, dall'altro, allo scopo di regolamentare i contributi economici da quest'ultimo dovuti a titolo di mantenimento proprio e dei figli Per 1 e CP_2 .
Relativamente alle pretese economiche avanzate dalla ricorrente, Il Tribunale prende atto della volontà manifestata dal sig. nella propria memoria costitutiva di assegnare la casaCP_1 familiare di sua proprietà alla sig. Pt_2 affinché ivi continui ad abitare con i figli.
Tale determinazione risulta essere senz'altro coerente con l'interesse di Per_1 e CP_2 e va pertanto recepita nel presente provvedimento temporaneo ex art. 473bis 22 c.p.c.: le fragili condizioni di salute in cui versano i ragazzi, infatti, impongono di farli permanere in un ambiente domestico intimo e noto come la casa familiare.
Volgendo ora l'attenzione alle questioni controverse rispetto alle quali, cioè, le parti hanno offerto prospettazioni diametralmente opposte, occorre muovere dal contributo al mantenimento richiesto per Per_1.
A riguardo, mentre la ricorrente ha domandato la corresponsione di un assegno mensile di 750 euro, il resistente si è offerto invece di corrispondergliene 300, oltre al 50% delle spese extra-assegno, al netto dellespese mediche oggetto di rimborso da parte dell'assicurazione sanitaria di cui dispone la sig. Pt_2
Ebbene, nonostante la situazione di Per_1 sia di indubbia gravità, versando la giovane in una condizione di invalidità al 100% in ragione della fibromialgia che l'affligge, non può ignorarsi, da un lato, la percezione da parte della ragazza di una pensione di invalidità dell'ammontare di euro
1200 mensili, in uno con l'AUU di 176 euro a lei integralmente destinato dalla madre che lo percepisce, e dall'altro, la circostanza che Per_1, vivendo stabilmente nella casa familiare, non affronta alcun costo abitativo.
Alla luce di quanto illustrato, tenuto conto: che la sig. Pt 2 può far affidamento su un'assicurazione sanitaria tale da rimborsarle i) gran parte delle spese mediche sostenute per far fronte alle difficili condizioni fisiche in cui versa Per_1;
che i farmaci salvavita assunti da quest'ultima sono garantiti dal SSN;
ii)
Pt_2 della casa iii) dell'apprezzabile valore economico dell'assegnazione alla sig. familiare;
della verosimile prolungata compressione del diritto di proprietà esclusiva del sig. iv) CP_1 sull'immobile assegnato, attesa l'invalidità al 100% di Per_1 - stabilmente convivente con la madre assegnataria;
pare equo e congruo accogliere la proposta dell'odierno resistente e dunque porre a suo carico, a titolo di contributo al mantenimento di Per_1, un assegno mensile di euro 300,00, oltre rivalutazione
ISTAT (prima rivalutazione agosto 2026), oltre il 50% delle spese straordinarie, al netto delle spese mediche rimborsate dall'assicurazione sanitaria di cui beneficiano le parti.
'Per quanto riguarda il contributo al mantenimento di CP_2 la ricorrente lo richiede nella misura di euro 500, mentre il resistente domanda il respingimento della pretesa, sostenendo l'autosufficienza economica del figlio.
A riguardo, il compendio probatorio acquisito in giudizio induce il Tribunale a ritenere CP_2 non autosufficiente economicamente e pertanto meritevole di un contributo al mantenimento da parte del padre, sia pur nella misura contenuta di 200 euro mensili, oltre rivalutazione ISTAT (prima rivalutazione agosto 2026), oltre il 50% delle spese straordinarie, al netto delle spese mediche rimborsate dall'assicurazione sanitaria di cui beneficiano i genitori.
Sebbene infatti il giovane, oggi ventunenne, si sia già inserito nel mondo del lavoro - sia pur con un contratto part-time e percependo un reddito esiguo' - è indubitabile che le condizioni psico-fisiche in cui versa e la patologia psichiatrica che lo affligge - sindrome depressiva con tratti agorafobici che ha determinato il riconoscimento dell'invalidità al 67%² - rendano più complesso il perfezionamento di quel percorso di emancipazione economica e personale rispetto ai genitori che CP_2, che ha in condizioni fisiologiche si sarebbe concluso molto prima in un giovane, come interrotto gli studi ormai da diversi anni.
D'altra parte, la circostanza per cui CP_2 vive stabilmente con la madre assegnataria nella casa familiare non sostenendo perciò alcun costo abitativo e il fatto che comunque l'invalidità certificata³ da cui è affetto non osta a che - sia pur con indubitabile fatica - egli possa intensificare la propria attività lavorativa prediligendo professioni più confacenti possibile con le proprie condizioni di salute, impone al Tribunale di porre a carico del resistente l'esiguo contributo citato, nella misura cioè di 200 euro. I genitori dovranno inoltre sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie, al netto delle spese mediche rimborsate dall'assicurazione sanitaria di cui beneficiano le parti.
Da ultimo, avuto riguardo al contributo al mantenimento della sig. Pt_2 quest'ultima lo ha richiesto nella misura di 500 euro, attesa l'asimmetria patrimoniale esistente con il marito;
il resistente, al contrario ha domandato respingersi la pretesa economica di controparte, sostenendo la solida situazione patrimoniale della moglie.
In proposito, le informazioni economiche rese ex art. 473 bis 12 c.p.c. hanno consegnato il seguente quadro. La sig. Pt_2 ha dichiarato di aver percepito, nell'ultimo anno, un reddito lordo complessivo di euro 42.450,00, di essere stata titolare di un appartamento in Borghetto Santo Spirito successivamente venduto al prezzo di 329.000,00 euro per acquistare un immobile da ristrutturare in Vidigulfo - con relativo box - attualmente in vendita - e di essere proprietaria dell'appartamento sito in Via Baroni 11- attualmente abitato dal padre - nella quota del 16%; ha infine dichiarato di essere intestataria di due automobili e di una moto e cointestataria con il sig. CP_1 di due conti correnti, i cui saldi, nell'ultimo anno solare, ammontavano ad euro 9.428,03 e 2.250,81.
Per quanto riguarda il sig. CP_1 egli ha dichiarato di percepire un reddito lordo annuo di و
circa 50.000,00 e di essere titolare di due immobili, ovvero la casa familiare assegnata alla sig.
Pt_2 e quella attualmente adibita a propria abitazione in Rozzano. L'asimmetria patrimoniale tra i coniugi allegata dalla ricorrente e posta a fondamento della richiesta economica avanzata sarebbe dovuta alla disponibilità, da parte del CP_1 di titoli mobiliari per un valore complessivo di circa 400.00,00 euro.
1 Cfr. doc. 12 allegato alla memoria ex art. 473bis 17 della ricorrente.
2 Cfr. doc. 4 allegato al ricorso introduttivo.
3 A riguardo, giova precisare che i certificati medici allegati dalla ricorrente a sostegno delle ulteriori patologie da cui sarebbe affetto CP_2 - segnatamente il doc. 9 allegato alla I memoria ex art. 473bis 17 c.p.c. oltre ad essere stati
-
emessi da studi medici privati e non da strutture sanitarie pubbliche, nulla dicono in ordine allo stato di inabilità al lavoro che tali patologie comporterebbero. Il compendio probatorio acquisito, tuttavia, smentisce tale dato di realtà: mentre nel 2023 il controvalore di titoli e fondi nella disponibilità del CP_1 si assestava su 308.020,17 euro, nel
2024 la voce citata risultava pari a 0,005, circostanza questa compatibile con l'acquisto - da parte del CP_1 - dell'immobile in Rozzano da lui attualmente abitato, che lo stesso resistente ha dichiarato aver acquistato senza richiedere il mutuo per il prezzo di 234.000,00 euro.
Ebbene, considerato che: le parti percepiscono un reddito sostanzialmente parificabile - pari a 50.000,00 euro lordi il sig. CP_1 e 40.000,00 la sig. Pt_2 che entrambe le parti sono titolari di un immobile nella provincia milanese - la sig. Pt_2
-
in Vidigulfo, il sig. CP_1 in Rozzano; che il valore di detti immobili è sovrapponibile avendo la ricorrente acquistato l'appartamento in Vidigulfo per il prezzo di euro 269.000,00 (con i proventi della vendita dell'appartamento in Borghetto Santo Spirito, alienato al prezzo di euro 329.00,00)' e il resistente per il prezzo di euro 234.000,00; la casa familiare - di titolarità esclusiva del sig. CP_1
-- è stata assegnata alla sig.
-
Pt_2 e che tale assegnazione, considerata la condizione di invalidità in cui versa la figlia collocata presso la ricorrente, è verosimilmente destinata a generare una compressione prolungata del diritto di proprietà del resistente;
non risultano integrati i presupposti di fatto necessari a porre in carico al sig. CP_1 un assegno di mantenimento in favore della moglie, ovvero un'asimmetria patrimoniale tale da rendere impossibile per la sig. Pt_2 mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Quanto alla prosecuzione del procedimento.
Le istanze istruttorie avanzata dalla madre devono essere respinte in quanto superflue ai fini della decisione (la modalità paterna di affrontare e gestire le problematiche dei figli ed il ménage famigliare è irrilevante rispetto alla decisione sulle domande articolate e la situzione economico patrimoniale delle parti documentata in atti non necessita, allo stato, di ulteriori apporti).
Come accennato, parte attrice ha cumulato le domande di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis. 49 c.p.c., non ha avanzato istanze istruttorie ed ha chiesto al
Tribunale di decidere la domanda relativa allo status delle persone.
Fermi i provvedimenti temporanei dianzi illustrati, come da richiesta formulata, il procedimento deve essere rimesso al Collegio per la decisione sulla domanda relativa allo status.
P.Q.M.
Adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art 473 bis. 22 ss c.p.c.
1) Dà atto che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati in data 10 giugno 2025;
2) Dispone su accordo delle parti l'assegnazione della casa familiare sita in Pieve Emanuele
(MI), via De Filippo 29 alla sig. Parte_2 perché vi risieda con i figli Per_1 e CP_2;
3) Dispone su accordo delle parti che l'assegno unico universale venga percepito per intero dalla madre;
4) Pone a carico del sig. CP_1 l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio
CP_2 versando, con decorrenza dal 20/7/2025, l'importo di 200,00 euro, oltre rivalutazione oltre rivalutazione Istat di legge, prima rivalutazione agosto 2026,
5) Pone a carico del sig. CP_1 l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia
Per_1 versando, con decorrenza dal 20/7/2025, l'importo di 300,00 euro, oltre rivalutazione
Istat di legge, prima rivalutazione agosto 2026;
6) Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, nelle seguenti spese extra assegno, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di
Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida
(corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
7) Respinge la domanda ex art 156 c.c. avanzata dalla moglie;
8) Respinge le istanze istruttorie
9) Rinvia il procedimento all'udienza del 16 giugno 2026 ore 13.00
10) Riserva di riferire al Collegio per la decisione sulla domanda di status.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio, sulla richiesta di pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande
*******
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.43993 /2024 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_2 e Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in MILANO il 29/09/1996((anno
1996, atto n376, parte II, serie A). 1) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.
HI ON;
2) Spese di lite al definitivo;
3) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. HI ON Dott. Anna Cattaneo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Cfr. doc. 16 allegato alla comparsa di costituzione.
5 Cfr. doc. 17 allegato alla comparsa di costituzione.
6 Cfr. verbale udienza 11 giugno 2025.
7 Cfr. doc. 19 allegato alla comparsa di costituzione.
8 Cfr. memoria ex art. 473bis 17 n. 1 c.p.c., pag. 11
9 d.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. HI ON Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 10/12/2024 promossa da
1) Parte_1
Data e luogo di nascita: il 22/11/1969 a MILANO cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]12 XXXX BORGHETTO SANTO SPIRITO ITALIA con l'Avv. CECATIELLO ARMANDO elettivamente domiciliato VIA GIUSEPPE SACCHI 3
20121 MILANO
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1 data e luogo di nascita: 17/06/1969 a MILANO cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]29 PIEVE EMANUELE ITALIA con l'Avv. MARTELLO PANNO VERONICA elettivamente domiciliato VIA DEI PINI, 4/1 20090
PIEVE EMANUELE
Parte convenuta con i seguenti figli: CP_2, nato in data [...] e Per_1, nata in data [...]
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 21 dicembre 2024
OGGETTO: SEPARAZIONE e DIVorzio ex art 473 bis. 49 c.p.c. All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 10 giugno 2025 le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario a MILANO il 29/09/1996 (anno 1996, atto n376, parte II, serie A).
Dall'unione sono nati CP_2 1'8 febbraio 2001 e Per_1 2 luglio 2005.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 10/12/2024, Parte_2 ha chiesto a questo Tribunale dichiararsi la separazione personale e la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla decorrenza dei termini di legge.
Sotto il profilo economico, la ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa familiare, la corresponsione a titolo di contributo al mantenimento per Per_1 di euro 750,00, per CP_2 di euro
500,00 e per sé di euro 500, allegando, a tal ultimo proposito, l'apprezzabile asimmetria esistente tra la propria capacità economica e quella del coniuge.
Il sig. CP_1 , si è costituito ritualmente in giudizio, associandosi nella richiesta della ricorrente di dichiarare la separazione personale dei coniugi, la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'assegnazione della casa familiare alla sig. Pt 2 perché vi abitasse con i figli Per_1
e CP_2.
Sotto il profilo economico, il resistente ha chiesto che fosse posto a suo carico un assenso mensile a titolo di contributo al mantenimento di Per_1 di euro 300, attesa la percezione, da parte della figlia, della pensione di invalidità di euro 1200 mensili, la destinazione a lei dell'AUU - integralmente percepito dalla madre nella misura di euro 176- nonché l'insussistenza di costi abitativi in capo a alla ragazza, vivendo quest'ultima nella casa familiare con la madre e il fratello. Per quanto riguarda invece la richiesta di mantenimento della ricorrente e del figlio CP_2, il sig. CP_1 ne ha domandato il respingimento, considerata la solidità della situazione reddituale e patrimoniale della sig. Pt 2 e l'autosufficienza economica di CP_2 , ormai stabilmente inserito nel mercato del lavoro.
All'udienza ex art. 473bis 21 c.p.c. dell'11 giugno 2025, la ricorrente dopo avere illustrato le patologie che affliggono i figli e la complessa situazione di salute in cui versano - con tutto ciò che ne deriva in termini di costi di cura ha insistito nelle proprie pretese.
-
Alla medesima udienza, il resistente ha ribadito le proprie pretese, espresso il desiderio di frequentare maggiormente i figli, specie CP_2 con cui non ha praticamente più rapporti e si è reso disponibile a corrispondere le spese straordinarie.
All'esito del fallimento del tentativo di conciliazione, le parti hanno insistito nelle proprie istanze istruttorie che tuttavia sono state respinte dal Giudice Delegato, essendo la causa matura per la decisione.
I procuratori hanno dunque precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza dell'11 giugno
2025.
Il Giudice ha autorizzato le parti a vivere separate riservandosi sul resto.
Con ordinanza del 14 luglio 2025 il Giudice Delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell 10 giugno 2025, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ex art. 473 bis 22 c.p.c.: OSSERVA
Il presente giudizio, come accennato, è stato incardinato dalla sig. Pt_2 da un lato, al fine di ottenere la dichiarazione di separazione personale e, successivamente, di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. CP_1 odierno resistente e, dall'altro, allo scopo di regolamentare i contributi economici da quest'ultimo dovuti a titolo di mantenimento proprio e dei figli Per 1 e CP_2 .
Relativamente alle pretese economiche avanzate dalla ricorrente, Il Tribunale prende atto della volontà manifestata dal sig. nella propria memoria costitutiva di assegnare la casaCP_1 familiare di sua proprietà alla sig. Pt_2 affinché ivi continui ad abitare con i figli.
Tale determinazione risulta essere senz'altro coerente con l'interesse di Per_1 e CP_2 e va pertanto recepita nel presente provvedimento temporaneo ex art. 473bis 22 c.p.c.: le fragili condizioni di salute in cui versano i ragazzi, infatti, impongono di farli permanere in un ambiente domestico intimo e noto come la casa familiare.
Volgendo ora l'attenzione alle questioni controverse rispetto alle quali, cioè, le parti hanno offerto prospettazioni diametralmente opposte, occorre muovere dal contributo al mantenimento richiesto per Per_1.
A riguardo, mentre la ricorrente ha domandato la corresponsione di un assegno mensile di 750 euro, il resistente si è offerto invece di corrispondergliene 300, oltre al 50% delle spese extra-assegno, al netto dellespese mediche oggetto di rimborso da parte dell'assicurazione sanitaria di cui dispone la sig. Pt_2
Ebbene, nonostante la situazione di Per_1 sia di indubbia gravità, versando la giovane in una condizione di invalidità al 100% in ragione della fibromialgia che l'affligge, non può ignorarsi, da un lato, la percezione da parte della ragazza di una pensione di invalidità dell'ammontare di euro
1200 mensili, in uno con l'AUU di 176 euro a lei integralmente destinato dalla madre che lo percepisce, e dall'altro, la circostanza che Per_1, vivendo stabilmente nella casa familiare, non affronta alcun costo abitativo.
Alla luce di quanto illustrato, tenuto conto: che la sig. Pt 2 può far affidamento su un'assicurazione sanitaria tale da rimborsarle i) gran parte delle spese mediche sostenute per far fronte alle difficili condizioni fisiche in cui versa Per_1;
che i farmaci salvavita assunti da quest'ultima sono garantiti dal SSN;
ii)
Pt_2 della casa iii) dell'apprezzabile valore economico dell'assegnazione alla sig. familiare;
della verosimile prolungata compressione del diritto di proprietà esclusiva del sig. iv) CP_1 sull'immobile assegnato, attesa l'invalidità al 100% di Per_1 - stabilmente convivente con la madre assegnataria;
pare equo e congruo accogliere la proposta dell'odierno resistente e dunque porre a suo carico, a titolo di contributo al mantenimento di Per_1, un assegno mensile di euro 300,00, oltre rivalutazione
ISTAT (prima rivalutazione agosto 2026), oltre il 50% delle spese straordinarie, al netto delle spese mediche rimborsate dall'assicurazione sanitaria di cui beneficiano le parti.
'Per quanto riguarda il contributo al mantenimento di CP_2 la ricorrente lo richiede nella misura di euro 500, mentre il resistente domanda il respingimento della pretesa, sostenendo l'autosufficienza economica del figlio.
A riguardo, il compendio probatorio acquisito in giudizio induce il Tribunale a ritenere CP_2 non autosufficiente economicamente e pertanto meritevole di un contributo al mantenimento da parte del padre, sia pur nella misura contenuta di 200 euro mensili, oltre rivalutazione ISTAT (prima rivalutazione agosto 2026), oltre il 50% delle spese straordinarie, al netto delle spese mediche rimborsate dall'assicurazione sanitaria di cui beneficiano i genitori.
Sebbene infatti il giovane, oggi ventunenne, si sia già inserito nel mondo del lavoro - sia pur con un contratto part-time e percependo un reddito esiguo' - è indubitabile che le condizioni psico-fisiche in cui versa e la patologia psichiatrica che lo affligge - sindrome depressiva con tratti agorafobici che ha determinato il riconoscimento dell'invalidità al 67%² - rendano più complesso il perfezionamento di quel percorso di emancipazione economica e personale rispetto ai genitori che CP_2, che ha in condizioni fisiologiche si sarebbe concluso molto prima in un giovane, come interrotto gli studi ormai da diversi anni.
D'altra parte, la circostanza per cui CP_2 vive stabilmente con la madre assegnataria nella casa familiare non sostenendo perciò alcun costo abitativo e il fatto che comunque l'invalidità certificata³ da cui è affetto non osta a che - sia pur con indubitabile fatica - egli possa intensificare la propria attività lavorativa prediligendo professioni più confacenti possibile con le proprie condizioni di salute, impone al Tribunale di porre a carico del resistente l'esiguo contributo citato, nella misura cioè di 200 euro. I genitori dovranno inoltre sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie, al netto delle spese mediche rimborsate dall'assicurazione sanitaria di cui beneficiano le parti.
Da ultimo, avuto riguardo al contributo al mantenimento della sig. Pt_2 quest'ultima lo ha richiesto nella misura di 500 euro, attesa l'asimmetria patrimoniale esistente con il marito;
il resistente, al contrario ha domandato respingersi la pretesa economica di controparte, sostenendo la solida situazione patrimoniale della moglie.
In proposito, le informazioni economiche rese ex art. 473 bis 12 c.p.c. hanno consegnato il seguente quadro. La sig. Pt_2 ha dichiarato di aver percepito, nell'ultimo anno, un reddito lordo complessivo di euro 42.450,00, di essere stata titolare di un appartamento in Borghetto Santo Spirito successivamente venduto al prezzo di 329.000,00 euro per acquistare un immobile da ristrutturare in Vidigulfo - con relativo box - attualmente in vendita - e di essere proprietaria dell'appartamento sito in Via Baroni 11- attualmente abitato dal padre - nella quota del 16%; ha infine dichiarato di essere intestataria di due automobili e di una moto e cointestataria con il sig. CP_1 di due conti correnti, i cui saldi, nell'ultimo anno solare, ammontavano ad euro 9.428,03 e 2.250,81.
Per quanto riguarda il sig. CP_1 egli ha dichiarato di percepire un reddito lordo annuo di و
circa 50.000,00 e di essere titolare di due immobili, ovvero la casa familiare assegnata alla sig.
Pt_2 e quella attualmente adibita a propria abitazione in Rozzano. L'asimmetria patrimoniale tra i coniugi allegata dalla ricorrente e posta a fondamento della richiesta economica avanzata sarebbe dovuta alla disponibilità, da parte del CP_1 di titoli mobiliari per un valore complessivo di circa 400.00,00 euro.
1 Cfr. doc. 12 allegato alla memoria ex art. 473bis 17 della ricorrente.
2 Cfr. doc. 4 allegato al ricorso introduttivo.
3 A riguardo, giova precisare che i certificati medici allegati dalla ricorrente a sostegno delle ulteriori patologie da cui sarebbe affetto CP_2 - segnatamente il doc. 9 allegato alla I memoria ex art. 473bis 17 c.p.c. oltre ad essere stati
-
emessi da studi medici privati e non da strutture sanitarie pubbliche, nulla dicono in ordine allo stato di inabilità al lavoro che tali patologie comporterebbero. Il compendio probatorio acquisito, tuttavia, smentisce tale dato di realtà: mentre nel 2023 il controvalore di titoli e fondi nella disponibilità del CP_1 si assestava su 308.020,17 euro, nel
2024 la voce citata risultava pari a 0,005, circostanza questa compatibile con l'acquisto - da parte del CP_1 - dell'immobile in Rozzano da lui attualmente abitato, che lo stesso resistente ha dichiarato aver acquistato senza richiedere il mutuo per il prezzo di 234.000,00 euro.
Ebbene, considerato che: le parti percepiscono un reddito sostanzialmente parificabile - pari a 50.000,00 euro lordi il sig. CP_1 e 40.000,00 la sig. Pt_2 che entrambe le parti sono titolari di un immobile nella provincia milanese - la sig. Pt_2
-
in Vidigulfo, il sig. CP_1 in Rozzano; che il valore di detti immobili è sovrapponibile avendo la ricorrente acquistato l'appartamento in Vidigulfo per il prezzo di euro 269.000,00 (con i proventi della vendita dell'appartamento in Borghetto Santo Spirito, alienato al prezzo di euro 329.00,00)' e il resistente per il prezzo di euro 234.000,00; la casa familiare - di titolarità esclusiva del sig. CP_1
-- è stata assegnata alla sig.
-
Pt_2 e che tale assegnazione, considerata la condizione di invalidità in cui versa la figlia collocata presso la ricorrente, è verosimilmente destinata a generare una compressione prolungata del diritto di proprietà del resistente;
non risultano integrati i presupposti di fatto necessari a porre in carico al sig. CP_1 un assegno di mantenimento in favore della moglie, ovvero un'asimmetria patrimoniale tale da rendere impossibile per la sig. Pt_2 mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Quanto alla prosecuzione del procedimento.
Le istanze istruttorie avanzata dalla madre devono essere respinte in quanto superflue ai fini della decisione (la modalità paterna di affrontare e gestire le problematiche dei figli ed il ménage famigliare è irrilevante rispetto alla decisione sulle domande articolate e la situzione economico patrimoniale delle parti documentata in atti non necessita, allo stato, di ulteriori apporti).
Come accennato, parte attrice ha cumulato le domande di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis. 49 c.p.c., non ha avanzato istanze istruttorie ed ha chiesto al
Tribunale di decidere la domanda relativa allo status delle persone.
Fermi i provvedimenti temporanei dianzi illustrati, come da richiesta formulata, il procedimento deve essere rimesso al Collegio per la decisione sulla domanda relativa allo status.
P.Q.M.
Adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art 473 bis. 22 ss c.p.c.
1) Dà atto che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati in data 10 giugno 2025;
2) Dispone su accordo delle parti l'assegnazione della casa familiare sita in Pieve Emanuele
(MI), via De Filippo 29 alla sig. Parte_2 perché vi risieda con i figli Per_1 e CP_2;
3) Dispone su accordo delle parti che l'assegno unico universale venga percepito per intero dalla madre;
4) Pone a carico del sig. CP_1 l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio
CP_2 versando, con decorrenza dal 20/7/2025, l'importo di 200,00 euro, oltre rivalutazione oltre rivalutazione Istat di legge, prima rivalutazione agosto 2026,
5) Pone a carico del sig. CP_1 l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia
Per_1 versando, con decorrenza dal 20/7/2025, l'importo di 300,00 euro, oltre rivalutazione
Istat di legge, prima rivalutazione agosto 2026;
6) Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, nelle seguenti spese extra assegno, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di
Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida
(corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
7) Respinge la domanda ex art 156 c.c. avanzata dalla moglie;
8) Respinge le istanze istruttorie
9) Rinvia il procedimento all'udienza del 16 giugno 2026 ore 13.00
10) Riserva di riferire al Collegio per la decisione sulla domanda di status.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio, sulla richiesta di pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande
*******
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.43993 /2024 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_2 e Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in MILANO il 29/09/1996((anno
1996, atto n376, parte II, serie A). 1) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.
HI ON;
2) Spese di lite al definitivo;
3) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. HI ON Dott. Anna Cattaneo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Cfr. doc. 16 allegato alla comparsa di costituzione.
5 Cfr. doc. 17 allegato alla comparsa di costituzione.
6 Cfr. verbale udienza 11 giugno 2025.
7 Cfr. doc. 19 allegato alla comparsa di costituzione.
8 Cfr. memoria ex art. 473bis 17 n. 1 c.p.c., pag. 11
9 d.