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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4637/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4637/2021 R.G.L., avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa
PROMOSSA DA
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Avv. Marco Viglietta (C.F.
, giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
con sede in Albano Laziale (RM), Controparte_1
Via Donizetti n. 10/F, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, partita IVA n. , P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore e Amministratore Unico Sig.
[...]
, nato a [...], il [...], c.f. , rappresentata e CP_2 C.F._3 difesa dall' Avv. Gianluca Silenzi, C.F. , giusta procura allegata alla CodiceFiscale_4
memoria di costituzione.
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 29/11/2021, chiedeva all'intestato Tribunale Parte_1
di:
“1) IN VIA PRINCIPALE
A)- dichiarare la nullità del recesso perchè disposto mentre il ricorrente si trovava in malattia regolarmente comunicata al datore di lavoro e pertanto in violazione dell'art. 2110
c.c. e dell'art. 32 Cost. ed in ogni caso l'inefficacia dello stesso , ai sensi e per gli effetti dell'art.2 co 1 D.lgs 23/20015 e dell'art. 18 L. 20/5/70 n.° 300 e per l'effetto della declaratoria di cui sopra :
a)- ordinare alla società convenuta la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro con le mansioni precedentemente svolte, ed in caso di mancata ottemperanza all'ordine del Giudice
;
b)- condannare la società convenuta, a titolo di risarcimento danni, al pagamento di tutte le retribuzioni, ai sensi dell'art. 2121 C.C., dal dì del licenziamento al dì dell'effettiva reintegra, ai sensi dell'art. 18 L. 300/70, e art. 1 L. 180/90, sulla base della retribuzione mensile ultima percipienda di € 1.476,98, ed in ogni caso dal di del recesso sino a quello della scadenza del periodo di comporto;
c) ordinare alla convenuta il versamento dei contributi previdenziali per il medesimo periodo.
d) condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€.340,84 a titolo di indennità di mancato preavviso .
2) IN VIA SUBORDINATA
a) dichiarare in ogni caso l'illegittimità del licenziamento , per i motivi di cui sub 1a e comunque perché sprovvisto di giusta causa o giustificato motivo e, stante il requisito dimensionale dell'azienda inferiore alle 15 unità, condannare la società convenuto al
2 pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva non soggetta a contribuzione previdenziale, ricompresa tra una misura minima di due mensilità ed un massimo di 6 ai sensi dell'art. 9 co. 1 D.LGS. 23/2015, o nella misura che si riterrà di giustizia, sulla base dell'ultima retribuzione contrattuale percepienda di €. 1.268,47 e risultante dagli allegati : conteggio sindacale e tabelle salariali;
b) condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€.340,84 a titolo di indennità di mancato preavviso .
In ogni caso condannare la società convenuta al pagamento della rivalutazione monetaria per effetto del maggior danno, in conseguenza del diminuito valore del credito, e degli interessi sulla somma rivalutata;
con vittoria di spese, competenze, onorari IVA e CPA, e sentenza immediatamente esecutiva”, per i motivi indicati in ricorso, da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Con memoria difensiva del 13/5/2022 si costituiva in giudizio Controparte_3
per chiedere al Tribunale adito di: “− in via principale, accertare e
[...]
dichiarare la legittimità del licenziamento intimato dalla al sig. Controparte_1 Parte_1
, e per l'effetto, rigettare le domande contenute nel ricorso introduttivo per tutte le
[...]
ragioni, in fatto e in diritto, di cui in narrativa;
− in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso avversario, non ordinare la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto, limitare la condanna della al pagamento Controparte_1 dell'indennità risarcitoria e/o sostitutiva in favore del ricorrente nella misura minima indicata dalla legge applicabile al rapporto di lavoro.
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 24/5/2022, differita d'ufficio alle udienze del 27/12/2022, del 19/7/2023, del 24/1/2024 e del 26/1/2024; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
seguiva l'ordinanza istruttoria del 29/1/2024 e l'udienza del 25/6/2024, nella quale veniva assunta la testimonianza del teste di parte resistente;
seguiva l'udienza per la Testimone_1 discussione orale del 13/3/2025, all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
3 4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti e nella prova orale rappresentata dalla testimonianza resa dal teste di parte resistente . Testimone_1
2. In fatto e in diritto
5. Nel merito, si precisa quanto segue: è stato assunto dalla società Parte_1
resistente con contratto a tempo determinato il 20/9/2019 (v. doc. 2 allegato al ricorso). Che il contratto fosse a tempo determinato è documentalmente provato anche dalla Certificazione
Unica 2020 di cui all'allegato n. 4 del ricorso.
6. In data 29/6/2021 la società resistente comunicava il licenziamento per giusta causa del lavoratore per assenza ingiustificata del 23-24 e 25 giugno 2021 (v. doc. n. 5 allegato al ricorso).
7. Parte ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 7 L 300/70 e dell'art. 69 del CCNL di riferimento per assenza di prova della notifica delle contestazioni disciplinari- sempre per assenza ingiustificata- richiamate nella lettera di licenziamento in tronco del 6/10/2020, dell'8/10/2020 e del 21/12/2020, nonché per difetto di prova di preventiva contestazione disciplinare del fatto con concessione del termine di 5 giorni per permettere al lavoratore di rendere le proprie giustificazioni.
8. L'eccezione è fondata poiché con riferimento alle assenze dei mesi di ottobre e dicembre
2020 sono state prodotte tre contestazioni disciplinari, ma non è stata fornita la prova della ricezione da parte del ricorrente, mentre per gli addebiti relativi al giugno 2021 non vi è prova della preventiva contestazione.
9. Sul punto l'art. 69 del CCNL di riferimento (CCNL piccola e media industria metalmeccanica), impone la preventiva contestazione disciplinare nella procedura di contestazione e di irrogazione delle sanzioni disciplinari;
così stabilisce l'art. 69 del CCNL:
“Procedura di contestazione - Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza
4 la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta, nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni lavorativi. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l'azienda abbia acquisito conoscenza della infrazione e delle relative circostanze. Il lavoratore potrà farsi assistere da un componente la Rappresentanza sindacale unitaria. L'eventuale . provvedimento disciplinare dovrà essere comminato al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. Inoltre dovranno essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorsi gli anzidetti periodi previsti al 2° e 5° comma della Procedura di contestazione senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore s'intendono accolte”.
Il provvedimento disciplinare dunque non poteva essere adottato, se non trascorsi 5 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per rassegnare le proprie giustificazioni scritte.
10. Nel caso di specie la violazione della normativa formale della mancanza della preventiva contestazione disciplinare, pregiudica il diritto di difesa del lavoratore rendendo il licenziamento nullo (si v. a tal proposito Cass., Sez. Lav. n. 4879/2020; sent. Tribunale Roma
n. 10104/2024; C. App. Firenze sent. n 206/2022).
11. Si deve aggiungere in fatto che il licenziamento è affetto, altresì, da un ulteriore profilo di nullità, in quanto è stato comminato durante il periodo di comporto, essendo il lavoratore in malattia dal 23/6/2021 al 2/7/2021. L'assenza – nelle date indicate nel provvedimento di licenziamento - era dunque giustificata per malattia, con l'invio di regolari certificati medici.
La tempestività degli invii risulta documentalmente dagli stessi certificati prodotti, ove è stampata la data della visita e del numero di protocollo corrispondente.
CP_ Ne consegue che all'atto dell'attribuzione del numero di protocollo da parte dell'
l'attestato di malattia è completo e disponibile per il datore di lavoro e la malattia è pertanto pienamente giustificata.
5 Il datore di lavoro ha infatti l'onere di avvalersi del servizio on line per la consultazione dei CP_ certificati di malattia dei propri dipendenti, richiedendo alla sede di appartenenza un apposito codice PIN.
12. Lo stato di malattia, peraltro, risulta altresì provato dal controllo fiscale inviato dal datore di lavoro (si veda il doc. di cui all'allegato 7 del ricorso).
13. Il lavoratore aveva diritto alla conservazione del posto durante tutto il periodo di comporto ai sensi dell'art. 2110 c.c. e dell'art. 50 del CCNL di riferimento.
14. L'art. 50 comma 2 del CCNL applicato così stabilisce: “In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comporto breve, di: a) 6 mesi, per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
b) 9 mesi, per anzianità di servizio oltre i 3 e fino ai 6 anni compiuti;
c) 12 mesi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni. Nel caso di più malattie
o infortuni non sul lavoro, i suddetti periodi di conservazione del posto si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso”.
15. Nel caso di specie, in considerazione dell'anzianità di servizio del ricorrente inferiore a due anni, il periodo di conservazione del posto di lavoro era pari a sei mesi.
16. Il licenziamento intimato prima che sia decorso il periodo di comporto è nullo, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (v. SS.UU. sent. n. 12568/2018;
Cass. sez. lav., 28/7/2022, n. 23674), dunque nel caso di specie deve dichiararsi la nullità del licenziamento impugnato in questa sede per mancanza della preventiva contestazione disciplinare e perché comminato durante il periodo di comporto.
17. In ordine alle conseguenze giuridiche della nullità del licenziamento impugnato, si precisa che il lavoratore è stato assunto dopo il 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del d.lgs.
23/2015, che ha introdotto un nuovo regime sanzionatorio per le ipotesi di licenziamento
6 ingiusto. Ne consegue che non si applica l'art. 18 L 300/1970 sia per ragioni dimensionali dell'azienda, sia ratione temporis; tuttavia nel caso di specie non si applica nemmeno il dlgs.vo n. 23/2015, poiché il c.d. Jobs Act riguarda solo il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e non il contratto di lavoro a tempo determinato.
18. Nel caso di specie, il contratto di lavoro a tempo determinato ha avuto una iniziale decorrenza dal 20/9/2019 al 31/12/2019 (v. doc. 2 allegato al ricorso); non sono state prodotte le proroghe del contratto, ma il CUD 2020 riporta la dichiarazione dei redditi da lavoro nel riquadro relativo ai contratti di lavoro a tempo determinato;
non risulta dunque provata alcuna trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
19. Ciò posto essendo stato dichiarato nullo il licenziamento intimato, essendo il contratto a tempo determinato, è esclusa la possibilità della reintegra prevista dall'art. 2 del dlgs.vo
23/2015 per i soli contratti a tempo indeterminato;
ne consegue che spetta al lavoratore il risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore fino alla scadenza prevista nel contratto a termine, dedotto l'aliunde perceptum ossia quanto il lavoratore ha eventualmente percepito lavorando presso altro datore di lavoro nel periodo considerato (v. sul punto Cass. 25 febbraio 2013 n. 4748; C. App. Milano 4 aprile 2013; Trib.
Roma 28 settembre 2020, n. 4817).
20. Dalla nullità del licenziamento spetta al ricorrente anche l'indennità di mancato preavviso ai sensi degli artt. 2118, 2119, 2121 e 2122 c.c., che il CCNL di riferimento quantifica in sei giorni dell'ultima retribuzione che dovrà essere liquidata come segue :
€. 1.476,98 : 26 x 6 gg = € 340,84.
3. Le spese di lite
21. Stante la soccombenza della resistente, le spese di lite sono a suo carico e vengono liquidate definitivamente - in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) - ritenuta la causa di valore indeterminabile compresa nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 911,00 euro
7 2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1172,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
586,00 €
4) fase decisionale: 1617,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
808,50 euro per un totale di 2694,00 €.
22. Il Tribunale, dunque, condanna al Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € 2694,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara la nullità del licenziamento impugnato;
- condanna al risarcimento del danno Controparte_1
subito dal ricorrente per il licenziamento nullo, corrispondente a tutte le retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore fino alla scadenza prevista nel contratto a termine, dedotto l'aliunde perceptum;
- condanna al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente dell'indennità di mancato preavviso pari ad € 340,84;
- condanna al pagamento delle spese di Controparte_1
lite in favore del ricorrente liquidate in € 2694,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 13 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
8 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4637/2021 R.G.L., avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa
PROMOSSA DA
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Avv. Marco Viglietta (C.F.
, giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
con sede in Albano Laziale (RM), Controparte_1
Via Donizetti n. 10/F, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, partita IVA n. , P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore e Amministratore Unico Sig.
[...]
, nato a [...], il [...], c.f. , rappresentata e CP_2 C.F._3 difesa dall' Avv. Gianluca Silenzi, C.F. , giusta procura allegata alla CodiceFiscale_4
memoria di costituzione.
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 29/11/2021, chiedeva all'intestato Tribunale Parte_1
di:
“1) IN VIA PRINCIPALE
A)- dichiarare la nullità del recesso perchè disposto mentre il ricorrente si trovava in malattia regolarmente comunicata al datore di lavoro e pertanto in violazione dell'art. 2110
c.c. e dell'art. 32 Cost. ed in ogni caso l'inefficacia dello stesso , ai sensi e per gli effetti dell'art.2 co 1 D.lgs 23/20015 e dell'art. 18 L. 20/5/70 n.° 300 e per l'effetto della declaratoria di cui sopra :
a)- ordinare alla società convenuta la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro con le mansioni precedentemente svolte, ed in caso di mancata ottemperanza all'ordine del Giudice
;
b)- condannare la società convenuta, a titolo di risarcimento danni, al pagamento di tutte le retribuzioni, ai sensi dell'art. 2121 C.C., dal dì del licenziamento al dì dell'effettiva reintegra, ai sensi dell'art. 18 L. 300/70, e art. 1 L. 180/90, sulla base della retribuzione mensile ultima percipienda di € 1.476,98, ed in ogni caso dal di del recesso sino a quello della scadenza del periodo di comporto;
c) ordinare alla convenuta il versamento dei contributi previdenziali per il medesimo periodo.
d) condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€.340,84 a titolo di indennità di mancato preavviso .
2) IN VIA SUBORDINATA
a) dichiarare in ogni caso l'illegittimità del licenziamento , per i motivi di cui sub 1a e comunque perché sprovvisto di giusta causa o giustificato motivo e, stante il requisito dimensionale dell'azienda inferiore alle 15 unità, condannare la società convenuto al
2 pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva non soggetta a contribuzione previdenziale, ricompresa tra una misura minima di due mensilità ed un massimo di 6 ai sensi dell'art. 9 co. 1 D.LGS. 23/2015, o nella misura che si riterrà di giustizia, sulla base dell'ultima retribuzione contrattuale percepienda di €. 1.268,47 e risultante dagli allegati : conteggio sindacale e tabelle salariali;
b) condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€.340,84 a titolo di indennità di mancato preavviso .
In ogni caso condannare la società convenuta al pagamento della rivalutazione monetaria per effetto del maggior danno, in conseguenza del diminuito valore del credito, e degli interessi sulla somma rivalutata;
con vittoria di spese, competenze, onorari IVA e CPA, e sentenza immediatamente esecutiva”, per i motivi indicati in ricorso, da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Con memoria difensiva del 13/5/2022 si costituiva in giudizio Controparte_3
per chiedere al Tribunale adito di: “− in via principale, accertare e
[...]
dichiarare la legittimità del licenziamento intimato dalla al sig. Controparte_1 Parte_1
, e per l'effetto, rigettare le domande contenute nel ricorso introduttivo per tutte le
[...]
ragioni, in fatto e in diritto, di cui in narrativa;
− in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso avversario, non ordinare la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto, limitare la condanna della al pagamento Controparte_1 dell'indennità risarcitoria e/o sostitutiva in favore del ricorrente nella misura minima indicata dalla legge applicabile al rapporto di lavoro.
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 24/5/2022, differita d'ufficio alle udienze del 27/12/2022, del 19/7/2023, del 24/1/2024 e del 26/1/2024; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
seguiva l'ordinanza istruttoria del 29/1/2024 e l'udienza del 25/6/2024, nella quale veniva assunta la testimonianza del teste di parte resistente;
seguiva l'udienza per la Testimone_1 discussione orale del 13/3/2025, all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
3 4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti e nella prova orale rappresentata dalla testimonianza resa dal teste di parte resistente . Testimone_1
2. In fatto e in diritto
5. Nel merito, si precisa quanto segue: è stato assunto dalla società Parte_1
resistente con contratto a tempo determinato il 20/9/2019 (v. doc. 2 allegato al ricorso). Che il contratto fosse a tempo determinato è documentalmente provato anche dalla Certificazione
Unica 2020 di cui all'allegato n. 4 del ricorso.
6. In data 29/6/2021 la società resistente comunicava il licenziamento per giusta causa del lavoratore per assenza ingiustificata del 23-24 e 25 giugno 2021 (v. doc. n. 5 allegato al ricorso).
7. Parte ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 7 L 300/70 e dell'art. 69 del CCNL di riferimento per assenza di prova della notifica delle contestazioni disciplinari- sempre per assenza ingiustificata- richiamate nella lettera di licenziamento in tronco del 6/10/2020, dell'8/10/2020 e del 21/12/2020, nonché per difetto di prova di preventiva contestazione disciplinare del fatto con concessione del termine di 5 giorni per permettere al lavoratore di rendere le proprie giustificazioni.
8. L'eccezione è fondata poiché con riferimento alle assenze dei mesi di ottobre e dicembre
2020 sono state prodotte tre contestazioni disciplinari, ma non è stata fornita la prova della ricezione da parte del ricorrente, mentre per gli addebiti relativi al giugno 2021 non vi è prova della preventiva contestazione.
9. Sul punto l'art. 69 del CCNL di riferimento (CCNL piccola e media industria metalmeccanica), impone la preventiva contestazione disciplinare nella procedura di contestazione e di irrogazione delle sanzioni disciplinari;
così stabilisce l'art. 69 del CCNL:
“Procedura di contestazione - Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza
4 la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta, nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni lavorativi. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l'azienda abbia acquisito conoscenza della infrazione e delle relative circostanze. Il lavoratore potrà farsi assistere da un componente la Rappresentanza sindacale unitaria. L'eventuale . provvedimento disciplinare dovrà essere comminato al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. Inoltre dovranno essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorsi gli anzidetti periodi previsti al 2° e 5° comma della Procedura di contestazione senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore s'intendono accolte”.
Il provvedimento disciplinare dunque non poteva essere adottato, se non trascorsi 5 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per rassegnare le proprie giustificazioni scritte.
10. Nel caso di specie la violazione della normativa formale della mancanza della preventiva contestazione disciplinare, pregiudica il diritto di difesa del lavoratore rendendo il licenziamento nullo (si v. a tal proposito Cass., Sez. Lav. n. 4879/2020; sent. Tribunale Roma
n. 10104/2024; C. App. Firenze sent. n 206/2022).
11. Si deve aggiungere in fatto che il licenziamento è affetto, altresì, da un ulteriore profilo di nullità, in quanto è stato comminato durante il periodo di comporto, essendo il lavoratore in malattia dal 23/6/2021 al 2/7/2021. L'assenza – nelle date indicate nel provvedimento di licenziamento - era dunque giustificata per malattia, con l'invio di regolari certificati medici.
La tempestività degli invii risulta documentalmente dagli stessi certificati prodotti, ove è stampata la data della visita e del numero di protocollo corrispondente.
CP_ Ne consegue che all'atto dell'attribuzione del numero di protocollo da parte dell'
l'attestato di malattia è completo e disponibile per il datore di lavoro e la malattia è pertanto pienamente giustificata.
5 Il datore di lavoro ha infatti l'onere di avvalersi del servizio on line per la consultazione dei CP_ certificati di malattia dei propri dipendenti, richiedendo alla sede di appartenenza un apposito codice PIN.
12. Lo stato di malattia, peraltro, risulta altresì provato dal controllo fiscale inviato dal datore di lavoro (si veda il doc. di cui all'allegato 7 del ricorso).
13. Il lavoratore aveva diritto alla conservazione del posto durante tutto il periodo di comporto ai sensi dell'art. 2110 c.c. e dell'art. 50 del CCNL di riferimento.
14. L'art. 50 comma 2 del CCNL applicato così stabilisce: “In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comporto breve, di: a) 6 mesi, per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
b) 9 mesi, per anzianità di servizio oltre i 3 e fino ai 6 anni compiuti;
c) 12 mesi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni. Nel caso di più malattie
o infortuni non sul lavoro, i suddetti periodi di conservazione del posto si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso”.
15. Nel caso di specie, in considerazione dell'anzianità di servizio del ricorrente inferiore a due anni, il periodo di conservazione del posto di lavoro era pari a sei mesi.
16. Il licenziamento intimato prima che sia decorso il periodo di comporto è nullo, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (v. SS.UU. sent. n. 12568/2018;
Cass. sez. lav., 28/7/2022, n. 23674), dunque nel caso di specie deve dichiararsi la nullità del licenziamento impugnato in questa sede per mancanza della preventiva contestazione disciplinare e perché comminato durante il periodo di comporto.
17. In ordine alle conseguenze giuridiche della nullità del licenziamento impugnato, si precisa che il lavoratore è stato assunto dopo il 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del d.lgs.
23/2015, che ha introdotto un nuovo regime sanzionatorio per le ipotesi di licenziamento
6 ingiusto. Ne consegue che non si applica l'art. 18 L 300/1970 sia per ragioni dimensionali dell'azienda, sia ratione temporis; tuttavia nel caso di specie non si applica nemmeno il dlgs.vo n. 23/2015, poiché il c.d. Jobs Act riguarda solo il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e non il contratto di lavoro a tempo determinato.
18. Nel caso di specie, il contratto di lavoro a tempo determinato ha avuto una iniziale decorrenza dal 20/9/2019 al 31/12/2019 (v. doc. 2 allegato al ricorso); non sono state prodotte le proroghe del contratto, ma il CUD 2020 riporta la dichiarazione dei redditi da lavoro nel riquadro relativo ai contratti di lavoro a tempo determinato;
non risulta dunque provata alcuna trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
19. Ciò posto essendo stato dichiarato nullo il licenziamento intimato, essendo il contratto a tempo determinato, è esclusa la possibilità della reintegra prevista dall'art. 2 del dlgs.vo
23/2015 per i soli contratti a tempo indeterminato;
ne consegue che spetta al lavoratore il risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore fino alla scadenza prevista nel contratto a termine, dedotto l'aliunde perceptum ossia quanto il lavoratore ha eventualmente percepito lavorando presso altro datore di lavoro nel periodo considerato (v. sul punto Cass. 25 febbraio 2013 n. 4748; C. App. Milano 4 aprile 2013; Trib.
Roma 28 settembre 2020, n. 4817).
20. Dalla nullità del licenziamento spetta al ricorrente anche l'indennità di mancato preavviso ai sensi degli artt. 2118, 2119, 2121 e 2122 c.c., che il CCNL di riferimento quantifica in sei giorni dell'ultima retribuzione che dovrà essere liquidata come segue :
€. 1.476,98 : 26 x 6 gg = € 340,84.
3. Le spese di lite
21. Stante la soccombenza della resistente, le spese di lite sono a suo carico e vengono liquidate definitivamente - in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) - ritenuta la causa di valore indeterminabile compresa nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 911,00 euro
7 2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1172,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
586,00 €
4) fase decisionale: 1617,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
808,50 euro per un totale di 2694,00 €.
22. Il Tribunale, dunque, condanna al Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € 2694,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara la nullità del licenziamento impugnato;
- condanna al risarcimento del danno Controparte_1
subito dal ricorrente per il licenziamento nullo, corrispondente a tutte le retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore fino alla scadenza prevista nel contratto a termine, dedotto l'aliunde perceptum;
- condanna al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente dell'indennità di mancato preavviso pari ad € 340,84;
- condanna al pagamento delle spese di Controparte_1
lite in favore del ricorrente liquidate in € 2694,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 13 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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