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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/07/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
CONTENZ. N. __________ SENTENZA N. RUOLO G.I. N. __________
CRONOL. N. __________ ______________________ REPERT. N. __________ COMUNICA N. __________ Z. P.M. N. __________
Oggetto: ricorso REPUBBLICA ITALIANA ex art. 22 L. 689/81 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
* * *
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Onorario Dott. Luigi Ferrarini in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2720 / 2023 R.G., promossa da:
in proprio e in qualità di socio accomandatario della – Parte_1 CP_1 Pt_2
opponenti, con l'Avv. Di Cosmo Valeria del Foro di Parma
OPPONENTE
contro
Controparte_2
(C.C.I.A.A. dell ) – opposta, con l'Avv. Perelli Cristina
[...] CP_2
OPPOSTA
Nella causa iscritta al n. 2720 / 2023 R.G., assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:
per l'opponente:
1 “Dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. 2023/198 emessa dalla Camera di Commercio
di Parma in data 16.06.2023 e notificate in data 26.06.2023 e delle sanzioni accessorie;
Con vittoria di spese e competenze.“
per l'opposta:
“Ogni contraria istanza ed eccezione respinte, voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma:
rigettare il ricorso promosso da , in proprio e in qualità di socio accomandatario di Parte_1
avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 198/2023 emessa in data 16 CP_1 Pt_2 Parte_3
giugno 2023 dalla Camera di Commercio di Parma, in quanto infondato per le ragioni espresse
nella presente memoria di costituzione e, per l'effetto, previa conferma dell'ordinanza-ingiunzione
dianzi richiamata, voglia condannare il in proprio e in qualità di socio Parte_1
accomandatario della nonché di liquidatore della , al CP_1 Pt_2 Controparte_3
pagamento della sanzione amministrativa di Euro 516,00, oltre ad Euro 49,00 quale rimborso
spese del procedimento, così per complessivi Euro 565,00, oltre alle maggiorazioni e/o agli
interessi di legge, fino al momento dell'effettiva riscossione.”
Fatto
Con ricorso 21 luglio 2023 depositato innanzi all'intestata autorità in Parte_1
proprio e in qualità di socio accomandatario della S.a.s. premesso che a seguito CP_1
di un'ispezione eseguita in data 30 giugno 2018 (cfr. doc. 1) i N.A.S. di Parma
effettuavano un controllo igienico-sanitario presso l'attività ambulante esercitata dalla società alla presenza di quest'ultimo; nel corso CP_1 Controparte_4
dell'attività ispettiva, venivano rinvenute n. 44 confezioni di “infiorescenze femminili di
Cannabis , tutte distribuite dalla ditta Easyjoint Project S.r.l., di cui era CP_5
amministratore e legale rappresentante lo stesso Tutte le predette Parte_1
confezioni venivano sottoposte a sequestro amministrativo e affidate in custodia giudiziale gratuita al in quanto – come emerge dal verbale di controllo in esame Pt_1
2 (cfr. doc. 1) – risultavano essere state poste in commercio sprovviste delle indicazioni relative alle istruzioni e destinazione d'uso previste dall'art. 6, lettera f), del D.Lgs.
206/2005 (Codice del consumo), a norma del successivo art. 11 della stessa disposizione.
Con verbale n. 2/251 (U) in data 19 settembre 2018, notificato al ricorrente il 28
settembre successivo (doc. 2), i di Parma contestavano al in qualità di CP_6 Pt_1
amministratore e legale rappresentante della Easyjoint Project S.r.l., l'avvenuta violazione dei già citati artt. 6 e 11 del D.Lgs. 206/2005, sanzionata dal successivo art. 12. In data 25 ottobre 2018 pervenivano alla Camera di Commercio di Parma scritti difensivi, redatti ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981 e prodotti dal legale del
Marola, Avv. Giacomo Bulleri (cfr. doc. 3).
La difesa opponente, dopo aver affermato (senza provare detta affermazione) che “tutte
e tre le etichette contestate contenevano tutte le indicazioni previste dall'art. 6 (del
Codice del consumo: n.d.r.), ivi comprese quelle di cui alla lettera f)”, si è soffermato sulla dimostrazione che i prodotti distribuiti dalla Easyjoint S.r.l. fossero conformi alle prescrizioni di cui alla legge 242/2016 con la quale il legislatore italiano ha adottato una serie di misure finalizzate al sostegno e alla promozione della coltivazione e della filiera della canapa c.d. light. Con ordinanza in data 16 giugno 2023, il Segretario Generale f.f.
della Camera di Commercio di Parma, ritenuto fondato l'accertamento eseguito dai di Parma, ingiungeva al in solido con la Easyjoint Project S.r.l. CP_6 Parte_1
(ora ), di pagare la sanzione amministrativa di Controparte_7
Euro 516,00, prevista come minimo edittale dall'art. 12, comma 1, del Codice del consumo, per aver commercializzato n. 44 confezioni del prodotto “Infiorescenze
femminili di cannabis sativa L. in diverse varietà”, prive in etichettatura delle indicazioni relative alle istruzioni e destinazione d'uso previste dall'art. 6, lettera f), del
D.Lgs.vo n. 206/2005, a norma del successivo artt. 11.
3 Con il suddetto ricorso proposto avverso tale ordinanza -ingiunzione il ha Pt_1
promosso opposizione avanti a codesto Tribunale, domandando la declaratoria di nullità
dell'ordinanza-ingiunzione n. 2023/198.
Si costituiva la C.C.I.A.A. dell' eccependo l'infondatezza del ricorso in CP_2
opposizione e l'infondatezza dell'eccezione della totale assenza della violazione contestata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Previa trattazione, la causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo in atti letto ai presenti.
Diritto
Il ricorso non è fondato e dev'essere rigettato.
L'art. 6, lettera f), del D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo) stabilisce espressamente che “I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati
sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni
relative: f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili
ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto”.
L'art. 11 della medesima disposizione normativa sancisce il divieto “di commercio sul
territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in
forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del
presente capo”.
Nel caso di specie, il sia in sede di scritti difensivi presentati ai sensi dell'art. Pt_1
18 della legge 689/1981 sia nel ricorso introduttivo, ha apoditticamente sostenuto che sulle confezioni di Cannabis sativa sequestrate dai N.A.S. fossero presenti le indicazioni prescritte dal più vol-te citato art. 6, lettera f), del D.Lgs. 206/2005, senza offrire alcuna prova (né documentale né testimoniale) di tale affermazione, che si pone in totale contrasto con l'accertamento effettuato dai N.A.S. di Parma (cfr. docc. 1 e 2).
4 I verbali degli Organi ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso (ai sensi dell'art. 2700 c.c.), con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento. La fede privilegiata,
invece, non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante. Tuttavia,
come recentemente stabilito dalla Suprema Corte (ordinanza n. 36573 del 14 dicembre
2022), con riguardo agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, i verbali degli Organi accertatori costituiscono comunque elementi di prova che il Giudicante
deve valutare e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio. In applicazione del principio stabilito dalla Cassazione alla fattispecie di cui si discute, quand'anche non si volesse attribuire ai verbali di accertamento dei N.A.S. di Parma fede privilegiata, nondimeno gli stessi costituiscono fondati elementi di prova, che non possono essere disattesi se non in quanto intrinsecamente inattendibili o in contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio. Nel caso di specie, risulta acclarata l'attendibilità dei verbali di accertamento redatti dai N.A.S. di Parma, sicuramente dotati del potere di controllo in materia igienico-sanitaria, ma, soprattutto, parte opponente non ha in nessuna sede fornito prova
(né documentale, né testimoniale) che le n. 44 confezioni di Cannabis sativa fossero corredate delle in-formazioni prescritte dall'art. 6, lettera f), del D.Lgs.vo n. 206/2005,
onde la violazione accertata dai N.A.S. e sanzionata (nella misura del minimo edittale)
dall'Ente camerale deve ritenersi pienamente provata, con la conseguente legittimità
dell'ordinanza-ingiunzione n. 198/2023 emessa dalla Camera di Commercio di Parma.
L'illecito amministrativo è stato consumato sia nel suo profilo oggettivo sia soggettivo.
Le suesposte considerazioni comportano il rigetto del ricorso, ritenendosi sussistere giusti motivi e ragioni di equità per compensare tra le parti le spese di lite.
5
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 2720/2023 R.G., ogni altra e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta il ricorso, conferma il provvedimento impugnato e dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Deposito della motivazione riservato nel termine di giorni sessanta.
Così deciso in Parma, il 21 maggio 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
in funzione di Giudice Unico
Dott. Luigi Ferrarini
6
CRONOL. N. __________ ______________________ REPERT. N. __________ COMUNICA N. __________ Z. P.M. N. __________
Oggetto: ricorso REPUBBLICA ITALIANA ex art. 22 L. 689/81 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
* * *
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Onorario Dott. Luigi Ferrarini in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2720 / 2023 R.G., promossa da:
in proprio e in qualità di socio accomandatario della – Parte_1 CP_1 Pt_2
opponenti, con l'Avv. Di Cosmo Valeria del Foro di Parma
OPPONENTE
contro
Controparte_2
(C.C.I.A.A. dell ) – opposta, con l'Avv. Perelli Cristina
[...] CP_2
OPPOSTA
Nella causa iscritta al n. 2720 / 2023 R.G., assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:
per l'opponente:
1 “Dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. 2023/198 emessa dalla Camera di Commercio
di Parma in data 16.06.2023 e notificate in data 26.06.2023 e delle sanzioni accessorie;
Con vittoria di spese e competenze.“
per l'opposta:
“Ogni contraria istanza ed eccezione respinte, voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma:
rigettare il ricorso promosso da , in proprio e in qualità di socio accomandatario di Parte_1
avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 198/2023 emessa in data 16 CP_1 Pt_2 Parte_3
giugno 2023 dalla Camera di Commercio di Parma, in quanto infondato per le ragioni espresse
nella presente memoria di costituzione e, per l'effetto, previa conferma dell'ordinanza-ingiunzione
dianzi richiamata, voglia condannare il in proprio e in qualità di socio Parte_1
accomandatario della nonché di liquidatore della , al CP_1 Pt_2 Controparte_3
pagamento della sanzione amministrativa di Euro 516,00, oltre ad Euro 49,00 quale rimborso
spese del procedimento, così per complessivi Euro 565,00, oltre alle maggiorazioni e/o agli
interessi di legge, fino al momento dell'effettiva riscossione.”
Fatto
Con ricorso 21 luglio 2023 depositato innanzi all'intestata autorità in Parte_1
proprio e in qualità di socio accomandatario della S.a.s. premesso che a seguito CP_1
di un'ispezione eseguita in data 30 giugno 2018 (cfr. doc. 1) i N.A.S. di Parma
effettuavano un controllo igienico-sanitario presso l'attività ambulante esercitata dalla società alla presenza di quest'ultimo; nel corso CP_1 Controparte_4
dell'attività ispettiva, venivano rinvenute n. 44 confezioni di “infiorescenze femminili di
Cannabis , tutte distribuite dalla ditta Easyjoint Project S.r.l., di cui era CP_5
amministratore e legale rappresentante lo stesso Tutte le predette Parte_1
confezioni venivano sottoposte a sequestro amministrativo e affidate in custodia giudiziale gratuita al in quanto – come emerge dal verbale di controllo in esame Pt_1
2 (cfr. doc. 1) – risultavano essere state poste in commercio sprovviste delle indicazioni relative alle istruzioni e destinazione d'uso previste dall'art. 6, lettera f), del D.Lgs.
206/2005 (Codice del consumo), a norma del successivo art. 11 della stessa disposizione.
Con verbale n. 2/251 (U) in data 19 settembre 2018, notificato al ricorrente il 28
settembre successivo (doc. 2), i di Parma contestavano al in qualità di CP_6 Pt_1
amministratore e legale rappresentante della Easyjoint Project S.r.l., l'avvenuta violazione dei già citati artt. 6 e 11 del D.Lgs. 206/2005, sanzionata dal successivo art. 12. In data 25 ottobre 2018 pervenivano alla Camera di Commercio di Parma scritti difensivi, redatti ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981 e prodotti dal legale del
Marola, Avv. Giacomo Bulleri (cfr. doc. 3).
La difesa opponente, dopo aver affermato (senza provare detta affermazione) che “tutte
e tre le etichette contestate contenevano tutte le indicazioni previste dall'art. 6 (del
Codice del consumo: n.d.r.), ivi comprese quelle di cui alla lettera f)”, si è soffermato sulla dimostrazione che i prodotti distribuiti dalla Easyjoint S.r.l. fossero conformi alle prescrizioni di cui alla legge 242/2016 con la quale il legislatore italiano ha adottato una serie di misure finalizzate al sostegno e alla promozione della coltivazione e della filiera della canapa c.d. light. Con ordinanza in data 16 giugno 2023, il Segretario Generale f.f.
della Camera di Commercio di Parma, ritenuto fondato l'accertamento eseguito dai di Parma, ingiungeva al in solido con la Easyjoint Project S.r.l. CP_6 Parte_1
(ora ), di pagare la sanzione amministrativa di Controparte_7
Euro 516,00, prevista come minimo edittale dall'art. 12, comma 1, del Codice del consumo, per aver commercializzato n. 44 confezioni del prodotto “Infiorescenze
femminili di cannabis sativa L. in diverse varietà”, prive in etichettatura delle indicazioni relative alle istruzioni e destinazione d'uso previste dall'art. 6, lettera f), del
D.Lgs.vo n. 206/2005, a norma del successivo artt. 11.
3 Con il suddetto ricorso proposto avverso tale ordinanza -ingiunzione il ha Pt_1
promosso opposizione avanti a codesto Tribunale, domandando la declaratoria di nullità
dell'ordinanza-ingiunzione n. 2023/198.
Si costituiva la C.C.I.A.A. dell' eccependo l'infondatezza del ricorso in CP_2
opposizione e l'infondatezza dell'eccezione della totale assenza della violazione contestata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Previa trattazione, la causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo in atti letto ai presenti.
Diritto
Il ricorso non è fondato e dev'essere rigettato.
L'art. 6, lettera f), del D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo) stabilisce espressamente che “I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati
sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni
relative: f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili
ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto”.
L'art. 11 della medesima disposizione normativa sancisce il divieto “di commercio sul
territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in
forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del
presente capo”.
Nel caso di specie, il sia in sede di scritti difensivi presentati ai sensi dell'art. Pt_1
18 della legge 689/1981 sia nel ricorso introduttivo, ha apoditticamente sostenuto che sulle confezioni di Cannabis sativa sequestrate dai N.A.S. fossero presenti le indicazioni prescritte dal più vol-te citato art. 6, lettera f), del D.Lgs. 206/2005, senza offrire alcuna prova (né documentale né testimoniale) di tale affermazione, che si pone in totale contrasto con l'accertamento effettuato dai N.A.S. di Parma (cfr. docc. 1 e 2).
4 I verbali degli Organi ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso (ai sensi dell'art. 2700 c.c.), con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento. La fede privilegiata,
invece, non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante. Tuttavia,
come recentemente stabilito dalla Suprema Corte (ordinanza n. 36573 del 14 dicembre
2022), con riguardo agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, i verbali degli Organi accertatori costituiscono comunque elementi di prova che il Giudicante
deve valutare e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio. In applicazione del principio stabilito dalla Cassazione alla fattispecie di cui si discute, quand'anche non si volesse attribuire ai verbali di accertamento dei N.A.S. di Parma fede privilegiata, nondimeno gli stessi costituiscono fondati elementi di prova, che non possono essere disattesi se non in quanto intrinsecamente inattendibili o in contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio. Nel caso di specie, risulta acclarata l'attendibilità dei verbali di accertamento redatti dai N.A.S. di Parma, sicuramente dotati del potere di controllo in materia igienico-sanitaria, ma, soprattutto, parte opponente non ha in nessuna sede fornito prova
(né documentale, né testimoniale) che le n. 44 confezioni di Cannabis sativa fossero corredate delle in-formazioni prescritte dall'art. 6, lettera f), del D.Lgs.vo n. 206/2005,
onde la violazione accertata dai N.A.S. e sanzionata (nella misura del minimo edittale)
dall'Ente camerale deve ritenersi pienamente provata, con la conseguente legittimità
dell'ordinanza-ingiunzione n. 198/2023 emessa dalla Camera di Commercio di Parma.
L'illecito amministrativo è stato consumato sia nel suo profilo oggettivo sia soggettivo.
Le suesposte considerazioni comportano il rigetto del ricorso, ritenendosi sussistere giusti motivi e ragioni di equità per compensare tra le parti le spese di lite.
5
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 2720/2023 R.G., ogni altra e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta il ricorso, conferma il provvedimento impugnato e dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Deposito della motivazione riservato nel termine di giorni sessanta.
Così deciso in Parma, il 21 maggio 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
in funzione di Giudice Unico
Dott. Luigi Ferrarini
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