Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
Composta dai magistrati: dott.ssa Anna Maria Pagliari Presidente dott. Alberto Tilocca Consigliere relatore dott.ssa Chiara Giammarco Consigliere dott.ssa Annamaria Nazzaro Consigliere On. dott. Francesco Marchianò Consigliere On. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.R.G. 50095/2024 riservato in decisione all'udienza del 5-11-2024 tenutasi in presenza come da verbale
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Elisabetta Alessandra, con indirizzo P.E.C.:
, per procura allegata telematicamente Email_1 all'atto di appello – appellante. E
Avv. c.f. , in qualità di curatrice speciale del Controparte_1 C.F._2 minore nato a Roma il [...], in [...] provvedimento di nomina Persona_1 del T.M. di Roma del 6-10-2022, che si rappresenta e difende da sé medesima, con indirizzo
P.E.C.: - appellata. Email_2
E
Sindaco p.t. del Comune di Roma, in qualità di tutore provvisorio del minore Per_1
nato a Roma il [...], in [...] nomina del T.M. di Roma del 6-10-
[...]
2022 - appellato, contumace.
E Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma - intervenuto. Fatto ha proposto appello con ricorso depositato l'8-1-2024 avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale per i Minorenni di Roma n. 100/2023 depositata il 14-11-2023 (notificata il 7-12-
2023), con cui è stato dichiarato lo stato di abbandono del minore nato a Persona_1
Roma il 20-9-2022 dalla relazione della ricorrente con , di nazionalità rumena, CP_2 che non ha riconosciuto il bambino;
il T.M. con la predetta sentenza ha altresì dichiarato la decadenza della ricorrente dalla responsabilità genitoriale sul figlio, ha confermato la nomina del tutore provvisorio, nella persona del Sindaco p.t. di Roma, ha disposto l'apertura del procedimento (minori abbandonati) per il collocamento del minore presso una CP_3 coppia idonea a fini adottivi, ha confermato l'incarico al Servizio Sociale del Municipio Roma VI, unitamente alla ASL RM2, di fornire ogni opportuno sostegno, anche terapeutico, al minore, ha disposto il divieto di rapporti del minore con i familiari ed ha compensato le spese. Ha così motivato il T.M.: “…. la per quanto legata affettivamente al bambino, ha Per_1 mostrato, anche per i suoi limiti cognitivi, di non essere in grado di formulare alcuna valida progettualità rispetto allo stesso, non avendo né una chiara visione della realtà (come dimostrato dalla stessa ambivalente valutazione del comportamento del padre biologico del bambino, totalmente abbandonico rispetto a lei e al figlio, ma vissuto come una persona accudente) né di essere in grado di seguire la crescita psico-fisica del bambino, con l'evidente rischio di una ipostimolazione dello stesso, anche se collocata in struttura. Tale condizione, poi, è tanto più grave se si considera che la è stata interessata da altro Per_1 procedimento di adottabilità per i suoi primi tre figli, con i quali era stata inizialmente
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collocata in Casa-famiglia, posto che dall'epoca della pronuncia (v. la sentenza del T.M. in data 19-10-2020 / 7-1-2021, in atti), la sua situazione è addirittura peggiorata, vista la sua condizione assolutamente precaria e priva di prospettive, attesa anche la indisponibilità dei suoi familiari e la mancanza di una rete amicale di supporto. A ciò deve aggiungersi che la madre del minore ha mostrato di non avere conseguito una effettiva consapevolezza delle ragioni per le quali i primi tre figli sono stati allontanati, posto che, come riferito dal NT
GO, la stessa, durante i colloqui ha manifestato una grande rabbia per quanto accaduto, attribuendone la responsabilità all'ex marito che avrebbe fatto in modo, insieme al fratello, di farla apparire in maniera negativa agli occhi dei Servizi Sociali…. Né si ritiene che, come in quel caso, possa giungersi comunque ad una declaratoria di non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità, come per gli altri tre figli della donna, tenuto conto che questi ultimi erano più grandi all'epoca della pronuncia…., avevano avuto modo di vivere con i due genitori (almeno fino all'allontanamento disposto ex art. 403 c.c. per le gravi condizioni di incuria) e poi con la madre fino alla sentenza (7-1-2021), pertanto avevano stabilito già un legame affettivo con i genitori, mentre in questo caso il rapporto madre - figlio dovrebbe essere costruito e supportato con interventi che lo stesso ha ritenuto CP_4 'prognosticamente negativi', facendo gravare sul minore gli esiti di un verosimile fallimento, senza trarre alcun beneficio dal mantenimento del rapporto…. Le considerazioni ora espresse giustificano infine, oltre alla declaratoria di decadenza della madre dall'esercizio Contr della responsabilità genitoriale, la disposta apertura del procedimento per il collocamento del minore presso una coppia idonea a fini adottivi, al fine di sottrarre il minore, in tenera età, agli effetti di una lunga istituzionalizzazione”. A seguito del proposto appello, con decreto presidenziale dell'8-2-2024 sono stati assegnati i termini del 20-3-2024 per la notifica dell'atto di appello, 20-6-2024 per la costituzione delle controparti e 20-9-2024 per il deposito di repliche, fissandosi l'udienza di comparizione dell'8-10-2024, poi differita al 5-11-2024; è stata altresì richiesta relazione di aggiornamento al Servizio Sociale. Si è costituita l'Avv. quale curatrice speciale del minore Controparte_1 Per_1
nato a [...] il [...], ed ha chiesto di rigettare l'appello e confermare la
[...] sentenza del T.M. di Roma. L'atto di appello è stato anche notificato, nella stessa data del 13-2-2024, a mezzo P.E.C, al P.M.M. ed al Sindaco p.t. di Roma, quale tutore provvisorio del minore Persona_1 nato a [...] il [...]; poiché il Sindaco p.t. di Roma, nella qualità, non si è costituito, deve essere dichiarato contumace. E' stata acquisita la relazione del Servizio Sociale del Municipio Roma VI delle Torri del 3-7-2024 e con atto del 28-10-2024 il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello, “attesa la pressoché totale mancanza di consapevolezza nella donna delle sue criticità assai gravi, incapace com'è di operare una revisione della propria genitorialità tanto che per il NT GO i necessari interventi di sostegno sono inevitabilmente destinati a naufragare ('prognosticamente negativi')”. Alla udienza del 5-11-2024 ha presenziato l'appellante personalmente ed ha rilasciato dichiarazioni;
il suo difensore ha dichiarato che “si riporta agli scritti difensivi chiarendo che l'interesse principale dell'appellante è di poter mantenere o meglio recuperare una relazione con il figlio e che quindi l'appellante accetta la pronuncia di adottabilità ma desidera mantenere i contatti con il bambino. A riguardo la parte precisa che per gli altri figli le coppie in regime di affido hanno presentato istanza di adozione 'mite' ed è sua intenzione prestare l'assenso”; all'esito della discussione, come da verbale, la Corte ha riservato la decisione. Diritto I fatti che hanno determinato l'insorgenza del procedimento sono i seguenti. Con nota del 29-9-2022 il Direttore Medico di , dott.ssa , Parte_2 Persona_2
e l' , dott. dell' , segnalavano CP_5 Controparte_6 Parte_3 alla Procura della Repubblica presso il T.M. di Roma che il giorno 20 settembre precedente
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aveva dato alla luce un neonato, cui veniva dato il nome di ,
Parte_1 Per_1 riconosciuto dalla madre, in buona salute e temporaneamente collocato presso il reparto di neonatologia in attesa di affidamento insieme alla madre in apposita struttura;
che la partoriente era seguita per le sue precedenti esperienze dal Servizio Sociale;
che il padre del neonato, , di nazionalità rumena, ritenuto dalla madre, che pur non lo CP_2 vedeva dal 13 agosto, disponibile al riconoscimento, ancora non si era recato in reparto;
che aveva riferito di essere residente in [...]
Parte_1 CP_7 (Municipio Roma VI) presso l'abitazione assegnata alla madre, che vive e lavora in Lussemburgo, a seguito del decesso del nonno materno, precedente assegnatario dell'immobile di edilizia popolare;
che nel corso degli incontri con gli operatori,
Parte_1 aveva ammesso di non essere in grado di gestire il piccolo da sola senza il compagno, con il quale stava insieme da circa un anno, e da lei ritenuto nel corso della gravidanza presente, affidabile e disponibile, e che riteneva potesse consentirle di riavere con sé i propri tre figli nati dalla precedente relazione;
che durante un colloquio era sopraggiunta una telefonata di quest'uomo, respinta immediatamente da che poi aveva cercato di richiamarlo
Parte_1 senza successo;
che era stata dimessa il 28-9-2022, essendosi concordato
Parte_1 che ogni mattina si sarebbe recata in Ospedale per allattare il piccolo fino al reperimento di idonea struttura;
che nello stesso giorno, appena dimessa, aveva
Parte_1 rappresentato che la nonna ed i familiari (le famiglie dei fratelli), che vivevano nella stessa palazzina sita in Roma, via Bagaladi n. 39 (in complessivi quattro appartamenti), non volevano che rientrasse in quella abitazione;
che era stata contattata la madre di
[...]
la quale, dal Lussemburgo dove si trovava per lavoro, “ha riferito il suo rammarico Pt_1 e la sua disperazione per la situazione e l'impotenza da sempre vissuta da lei e dai familiari nel rapporto con la figlia, che l'aggredisce con improperi, insulti e minacce non appena riceve un rifiuto alle sue richieste di supporto. La signora dice che ha cercato di aiutarla anche economicamente ogni volta che ha potuto ma è avvilita perché di fatto la figlia non segue le indicazioni e non riesce a mantenere un rapporto adeguato con i familiari e per questo la nonna ha deciso questa mattina di non consentirle il rientro nell'abitazione …. aggiungendo che lei come madre e oltretutto 'a distanza' nulla può fare in questo frangente”; che era stata quindi accolta il giorno 28-9-2022 dal padre nella sua casa e Parte_1 sembrava proseguire responsabilmente nell'accudire in Ospedale il figlio neonato, ma al momento non aveva alcuna risorsa;
che su richiesta di era stato concordato Parte_1 con gli operatori un appuntamento per le h. 13.00 dello stesso giorno 29-9-2022 con il padre biologico del bambino, che però non si era presentato”. Ha riferito davanti al T.M. alla udienza del 20-5-2023 che la casa di suo nonno Parte_1 era passata in successione alla propria madre che l'aveva mandata via volendo tenere vuota la casa;
e si veniva a conoscenza dalla relazione del Servizio Sociale Municipio Roma VI delle Torri del 21-10-2022 che non aveva una residenza anagrafica, poiché Parte_1
l'ultima residenza, in Roma, via Bagaladi n. 39, era stata cancellata dal 31-7-2000 per accertata irreperibilità, e che viveva presso il padre, in Roma via Ignazio Scimonelli n. 246
(Municipio Roma VII); alla udienza del 7-12-2022 davanti al T.M. ha riferito di Parte_1 vivere ancora presso il padre, che la casa era sotto sfratto, per il gas utilizzavano la bombola, vi era acqua corrente ma la luce era staccata e non vi era riscaldamento;
secondo la relazione del 3-7-2024 del Servizio Sociale Municipio Roma VI delle Torri, il padre di
[...] era malato e viveva in una condizione di barbonismo domestico. Pt_1
La vicenda umana di aveva trovato un primo esito nella sentenza del T.M. di Parte_1
Roma nr. 3/2021 del 7-1-2021, con la quale era stato dichiarato non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità dei suoi figli (29-11-2013), (4-1-2016) e Persona_3 Per_4
(4-2-2019), nati dalla relazione della ricorrente con il marito Persona_5 [...]
(9-5-1982), dal quale si era separata già prima della nascita di e dal Per_6 Per_1 quale si è divorziata (cosi l'appellante ha dichiarato alla odierna udienza davanti alla Corte);
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con la sentenza del 7-1-2021 il T.M. di Roma aveva anche disposto l'apertura di un nuovo procedimento di volontaria giurisdizione a tutela dei figli e Per_3 Per_4 _5
, ferma la sospensione della responsabilità genitoriale dei genitori e la nomina del
[...] tutore provvisorio del Sindaco di Roma, con incarico di delega ad uno dei Giudici del T.M., in collaborazione con i Servizi Sociali, di reperire una o più coppie idonee al collocamento dei minori, disponeva l'allontanamento della madre dalla Casa famiglia ove erano collocati i minori e disponeva che d il padre dei minori potessero incontrare i figli minori, Parte_1 secondo le indicazioni del tutore e della Casa famiglia, in modalità protetta, dando incarico al Servizio Sociale di assicurare ogni opportuno sostegno ai genitori, anche al fine di sostenerli durante il percorso di affidamento etero-familiare dei minori. Aveva affermato in motivazione il T.M., con la sentenza del 7-1-2021, che “sebbene sia emersa chiaramente la inidoneità di entrambi i genitori, anche per i loro limiti cognitivi, a fornire una guida di tipo contenitivo e regolativo per i minori e a rispondere ai bisogni e ai tempi evolutivi degli stessi, ben descritta in sede di valutazione delle competenze genitoriali (v. relazione del n data 18-9-2019….), deve tuttavia darsi atto che i bambini CP_4 hanno un buon livello di condivisione affettiva con i genitori che, vista anche la disponibilità degli stessi ad accettare l'affidamento a terzi, in una prospettiva di tipo adottivo, è meritevole di essere mantenuto”. A seguito della segnalazione del 29-9-2022 dell'Ospedale di Roma, il PMM Parte_3 Co con atto del 1-10-2022 investiva il di Roma, che con decreto del 6-10-2022 disponeva l'apertura di un procedimento volto all'accertamento dello stato di abbandono del minore (n. a Roma il 20-9-2022), disponeva la sospensione dalla responsabilità Persona_1 genitoriale di sul figlio , nominando tutore provvisorio il Sindaco p.t. Parte_1 Per_1 di Roma, disponeva il collocamento del minore in idonea casa famiglia, un volta dimissibile, con divieto di prelievo per chiunque e previsione di incontri protetti con la madre, nominava curatore speciale del minore l'Avv. nominava un difensore di ufficio Controparte_1 per la madre del minore, dava disposizioni per indagini e supporto al minore e per la prosecuzione del giudizio.
Il minore veniva inserito in data 15-10-2022 presso la struttura protetta Persona_1
“Bianca Rosa Fanfani” di Roma (relazione Servizio Sociale Municipio Roma VI delle Torri 21-10-2022); l'ingresso avveniva in maniera serena ed il minore era subito accettato dalle educatrici e la madre aveva cominciato il 19-10-2022 le visite al figlio che poi Parte_1 erano proseguite;
la madre “si è sempre presentata in struttura puntualmente, con un aspetto dimesso ma dignitoso e un umore leggermente deflesso…. mostra affetto e attenzione verso il figlio, cullandolo lungamente e porgendo al personale molteplici domande di approfondimento” (relazione Gruppo Appartamento “Bianca Rosa Fanfani” 23-11-2022). Alla già citata udienza del 7-12-2022 davanti al T.M., ha dichiarato che il suo Parte_1 compagno (da intendersi , che non ha riconosciuto il bambino) non si era CP_2 presentato al momento del parto e non si era più fatto vivo;
aveva provato a ricontattarlo, ricevendo risposta che quello vorrebbe partecipare alla vita del bambino anche se chiedeva di fare il test del DNA;
che ella prima viveva a Roma in via Bagaladi, ma la propria madre e la propria nonna, che era affetta da demenza senile, non le avevano permesso di rientrare;
che la propria madre aveva collaborato soltanto economicamente ma a livello affettivo non avevano mai avuto un rapporto;
che ella andava a trovare i suoi figli (da intendersi Per_3
e per 4 ore una volta al mese a Roccagorga mentre il Per_4 Persona_7 marito ( ) si trovava in una Casa famiglia per disabili adulti;
che viveva con Persona_6 la pensione del padre, circa 500,00 euro al mese, oltre al reddito di cittadinanza per 200,00 euro al mese. Nella stessa udienza lo psicologo della Casa famiglia “Bianca Rosa Fanfani”, dott. ha dichiarato che la madre si comportava normalmente, chiedeva Persona_8 notizie sul peso e sulla crescita del bambino, aveva capito che doveva limitarsi nei regali e portava sempre cose utili, come saponi o creme per la cura del bambino.
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All'esito della medesima udienza il T.M. incaricava per la valutazione delle competenze Pa genitoriali di il “NT Giorgio GO per i bambini ed adolescenti vittime Parte_1 abuso e maltrattamento” - Servizio Spazio Sicuro di Roma. Alla udienza del 1-3-2023, davanti al T.M., ha dichiarato che viveva presso il Parte_1 padre e stava cercando di ottenere la residenza in via Modesta Valenti a Roma, non potendola ottenere nella casa del padre perché sotto sfratto, intendendo poi fare istanza per avere assistenza alloggiativa ed un alloggio popolare, e stava cominciando a lavorare presso due diverse cooperative di pulizie per uffici e per assistenza agli anziani;
la responsabile della Casa famiglia “Bianca Rosa Fanfani”, SU , ha Persona_9 dichiarato che il bambino stava bene e la madre veniva regolarmente a incontrarlo;
il dott. ha confermato che la madre mostrava attenzione al bambino e voglia Persona_8 di stare con lui.
Con la relazione del 7-8-2020 il Servizio Sociale del Municipio Roma VI delle Torri ha riferito che , padre dei minori e , avuti da Persona_6 Per_3 Per_4 Persona_5 dopo avere cessato di lavorare come magazziniere presso un'azienda di Parte_1 distribuzione alimentare, lavoro svolto dal 17-1-2020 al 30-4-2020, percepiva il contributo mensile di disoccupazione, viveva a casa del fratello , insieme alla cognata incinta al Per_10 sesto mese di gravidanza, ed alla nipotina, contribuendo alle spese familiari, proseguiva la cura farmacologica per la epilessia da cui era affetto, ma da febbraio 2019 non aveva effettuato nessun controllo neurologico, e durante il periodo del lockdown aveva visto i suoi figli in videochiamata circa cinque volte a settimana, poi gli incontri erano ripresi in presenza una volta al mese;
riferiva il Servizio Sociale che appariva ancora un Persona_6 uomo molto fragile, con buone intenzioni ma in difficoltà nel prendersi cura di se stesso.
Veniva quindi depositata in atti la relazione del NT Giorgio GO in data 4-4-2023, che così affermava: “….Succinto e molto drammatico è il racconto della sua -[di - Parte_1 infanzia, vissuta in 'collegio' insieme a sua sorella dai 5 ai 10 anni circa, quando ai genitori sarebbe stata tolta la responsabilità genitoriale per motivi che non sa chiarire e lei sarebbe stata adottata dai nonni materni. La signora avrebbe vissuto con loro fino all'età di 23 anni quando avrebbe conosciuto il sig. e si sarebbe trasferita a casa della suocera. Il Per_6 rapporto con la madre viene definito 'pessimo' e con lei ha affermato di aver 'chiuso totalmente', mentre ha descritto il rapporto con il padre 'normale' senza riuscire a dare un'idea più articolata e profonda di tale rapporto. Rispetto al figlio , la signora lo ha Per_1 descritto in maniera superficiale e sbrigativa come un bambino 'solare, tranquillo, pacifico e coccolone'. La descrizione è apparsa bidimensionale e poco profonda. Invitata a riflettere su quale possa essere la miglior soluzione per il bene del figlio, la signora si è chiusa in un silenzio infantile ribadendo 'io lo so qual è il suo bene ma non ne voglio parlare'. Rispetto a sé stessa, invece, la signora non è stata in grado in nessun modo di descriversi né come madre né come persona affermando, con un tono estremamente infantile, 'non lo so fare'. Per ciò che concerne la progettualità di coppia con il sig. la signora è apparsa CP_2 estremamente vaga e confusa;
da una parte ha riferito di essere sicura che lui voglia 'vivere con noi e vuole una famiglia' tanto che, a sua detta, vorrebbe perfino riconoscere il figlio per dimostrare la sua motivazione, dall'altra parte l'instabilità della relazione non sembrerebbe fornire elementi rassicuranti in merito. Successivamente la signora ha riportato di non essere convinta della relazione con il sig. e di non sapere se poter contare su di lui CP_2 perché 'a fatti è un po' invisibile'. La signora non sembra avere consapevolezza di tali incongruenze e non è apparsa in grado di trovare una soluzione alternativa non riuscendo a individuare una strategia per cambiare le cose. La sig.ra ha mostrato una scarsa Per_1 progettualità fatta di idee e intenzioni che non sembrano trovare una facile applicazione….”. La relazione del NT Giorgio GO ha così concluso: “Dall'iter valutativo della sig.ra si evidenziano numerosi fattori di rischio per l'assunzione di un'adeguata funzione Per_1 genitoriale. L'evidente ritardo cognitivo, la totale assenza di una rete di supporto sociale e
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familiare, la scarsa capacità di mentalizzazione e un vissuto paranoico non permettono verosimilmente alla signora di svolgere un'adeguata funzione regolativa e predittiva nei confronti del figlio. Questi elementi appaiono ancora più gravi a causa della presenza di ben tre figli che sono stati separati da lei e sembra che ancora oggi la signora non riesca a rendersi conto dell'effetto sui figli dei suoi comportamenti. Infatti, il livello di consapevolezza circa le proprie fragilità appare superficiale, immaturo e limitato dando conto dell'incapacità di riflettere sul proprio operato, di mettere in atto una revisione della propria genitorialità e della tendenza ad assumere un locus of control esterno che attribuisce agli altri la responsabilità degli eventi. Tutti questi fattori di rischio rendono difficile, a livello prognostico, ipotizzare una recuperabilità delle competenze genitoriali in tempi congrui con i bisogni del minore. L'osservazione delle interazioni madre-figlio è stata connotata dall'espressione di affetti positivi da parte della sig.ra ma anche da un certo grado di ipostimolazione Per_1 verbale. è un bambino di sei mesi che è nella fase dell'esplorazione orale, ha Per_1 espresso i primi vocalizzi ma non è ancora in grado di mantenere il controllo del tronco nella posizione seduta e pertanto va monitorato a medio termine per verificare le acquisizioni evolutive. Nel complesso, il percorso valutativo ha confermato la presenza di importanti fattori di rischio che costituiscono un pregiudizio per le competenze genitoriali della signora che, nonostante gli affetti positivi espressi nei confronti del figlio durante le interazioni, è apparsa ipostimolante e non sembra aver maturato la capacità di garantire al bambino condizioni strutturali adeguate ai suoi bisogni evolutivi né avere chiaro un progetto familiare nel quale il bambino potrebbe inserirsi. Se allo stato attuale i bisogni di sono Per_1 piuttosto semplici a causa della sua età, la difficoltà di ragionamento e gli spunti paranoidei mostrati dalla madre durante i colloqui sono elementi prognosticamente negativi rispetto alla possibilità che la signora sviluppi competenze progressivamente più articolate adattandosi ai bisogni sempre più complessi del figlio”. Con nota dell'8-5-2023 il Gruppo Appartamento “Bianca Rosa Fanfani” (a firma della responsabile e dello psicologo dott. ha Parte_4 Persona_8 riferito che “le visite della madre sono cominciate il 19/10/2022 e continuano a Parte_1 tutt'oggi. La madre si è sempre presentata in struttura puntualmente, nella Parte_1 prima fase, negli ultimi due mesi vari sono gli episodi di ritardo. L'aspetto [di]messo indicativo di una difficoltà sociale e un umore leggermente deflesso. La madre mostra affetto e attenzione verso il figlio, cullandolo lungamente, portando in dono prodotti sempre molto adeguati per la cura del figlio. La signora riferisce di aver iniziato delle attività lavorative che le lasciano poco tempo”. Alla udienza del 10-5-2023 davanti al T.M., ha dichiarato di fare le pulizie per Parte_1 una ditta al Foro Italico in Roma, dal 2 al 30 maggio;
consegnava copia del contratto che a verbale si dava atto essere privo di firme;
dichiarava di abitare “ancora al mio indirizzo” ma di avere uno sfratto in corso, mentre la casa del nonno era passata in successione alla madre che si era intestata la casa ma l'aveva mandata via perché voleva la casa vuota e a quel momento non ci abitava nessuno;
il suo difensore dichiarava che era in attesa di ottenere un indirizzo fittizio in via Modesta Valenti -[dove notoriamente sono registrate presso il Comune di Roma le persone che non hanno una residenza in città]- e tutte le pratiche erano già state fatte. Ora, con l'appello ha affermato che non sussistono i presupposti per ritenere Parte_1 lo stato di abbandono del minore, posto che lo stesso T.M. ha evidenziato elementi di chiaro segno più che di una situazione di abbandono, bensì di semi abbandono, a causa delle carenze delle sue capacità genitoriali, per le quali però non ha trovato idoneo supporto nelle istituzioni, essendo stato rimesso alla appellante il compito di attivarsi nonostante fosse chiara la sua estrema difficoltà a fare da sola;
non vi erano elementi maltrattanti o di abbandono nei confronti del minore e l'appellante si era mostrata collaborativa e rispettosa delle indicazioni del T.M. e dei Servizi Sociali ed aveva un atteggiamento accudente nei
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confronti del figlio;
inoltre il giudizio prognostico del non riguardava la CP_4 relazione madre - figlio, che già c'era, avendolo portato al parto in buona salute, allattandolo finché le era stato consentito, ed era andata a trovarlo fino al provvedimento impugnato;
il precedente costituito dalla sentenza con cui si era dichiarato non luogo a provvedere sulla adottabilità dei primi tre figli, avrebbe dovuto essere valorizzato dal T.M. per ritenere comunque sussistente la capacità genitoriale dell'appellante, anche se limitata, tenuto conto dei legami esistenti tra la madre ed i tre fratellini del minore, ed il T.M. con la sentenza qui gravata avrebbe dovuto procedere alla declaratoria di non luogo a provvedere pur mantenendo la sospensione della responsabilità genitoriale della ricorrente, e collocare madre e figlio insieme in casa famiglia, o in subordine aprire un procedimento ai sensi dell'art. 44, lett. d), della l. n. 184 del 1983. Con le conclusioni dell'atto di appello ha chiesto, previa sospensione della Parte_1 gravata sentenza nella parte in cui prevede la sospensione degli incontri con il figlio, di dichiarare l'insussistenza dello stato di abbandono del minore con la Persona_1 revoca dello stato di adottabilità del minore e della decadenza della appellante dalla responsabilità genitoriale, assumendosi ogni provvedimento ritenuto idoneo alla tutela del minore. Ritiene la Corte, sulla base degli elementi come sopra acquisiti, che l'appello, conformemente alle conclusioni della curatrice speciale del minore e del P.G., debba essere rigettato. Vero è, come ha voluto rimarcare l'appello, che ha dimostrato, sia nel Parte_1 portare avanti la gravidanza, e nei primissimi giorni di vita del neonato, sia nel frequentarlo con regolarità quando è stato collocato in casa famiglia, capacità di accudimento, desiderio di affetto e cura verso il bambino (nota 29-9-2022 ; Pt_3 Parte_3 relazione Gruppo Appartamento “Bianca Rosa Fanfani” 23-11-2022; dichiarazioni ud. 1-3- 2023 SU e dott. nota 8-5-2023 Gruppo Per_9 Per_9 Persona_8 Appartamento “Bianca Rosa Fanfani”). Ha però segnalato il (relazione 4-4-2023) che “rispetto al figlio , la CP_4 Per_1 signora lo ha descritto in maniera superficiale e sbrigativa come un bambino 'solare, tranquillo, pacifico e coccolone'. La descrizione è apparsa bidimensionale e poco profonda. Invitata a riflettere su quale possa essere la miglior soluzione per il bene del figlio, la signora si è chiusa in un silenzio infantile ribadendo 'io lo so qual è il suo bene ma non ne voglio parlare'” e che “l'osservazione delle interazioni madre-figlio è stata connotata dall'espressione di affetti positivi da parte della sig.ra ma anche da un certo grado di Per_1 ipostimolazione verbale”. Questo giudizio appare risolutivamente negativo alla luce delle stesse ammissioni di
[...] di non essere in grado da sola di gestire ed accudire il bambino. Pt_1
Questa affermazione, in quanto ripetuta (nota 29-9-2022 Parte_3
e relazione 4-4-2023), mostra il grado di consapevolezza, ed allo stesso CP_4 tempo di impotenza a farvi fronte, di circa l'insufficienza della propria capacità Parte_1 genitoriale. La stessa vicenda riguardante i figli avuti dall'unione con è indicativa Persona_6 dell'insufficiente grado di capacità genitoriale dell'appellante; ha infatti affermato il T.M. con la precedente sentenza del 7-1-2021 che era “emersa chiaramente la inidoneità di entrambi i genitori, anche per i loro limiti cognitivi, a fornire una guida di tipo contenitivo e regolativo per i minori e a rispondere ai bisogni e ai tempi evolutivi degli stessi”. Ne è derivato, consequenzialmente, ma a seguito della verifica del NT GO, la cui relazione ha dato atto degli accertamenti compiuti, che “l'evidente ritardo cognitivo, la totale assenza di una rete di supporto sociale e familiare, la scarsa capacità di mentalizzazione e un vissuto paranoico non permettono verosimilmente alla signora di svolgere un'adeguata funzione regolativa e predittiva nei confronti del figlio. Questi elementi appaiono ancora più gravi a causa della presenza di ben tre figli che sono stati separati da lei e sembra che
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ancora oggi la signora non riesca a rendersi conto dell'effetto sui figli dei suoi comportamenti. Infatti, il livello di consapevolezza circa le proprie fragilità appare superficiale, immaturo e limitato dando conto dell'incapacità di riflettere sul proprio operato, di mettere in atto una revisione della propria genitorialità e della tendenza ad assumere un locus of control esterno che attribuisce agli altri la responsabilità degli eventi”. Deve pertanto ritenersi certa l'incapacità genitoriale di Parte_1 A questa va aggiunta l'assenza del padre biologico del minore, sig. , poiché CP_2 non ha riconosciuto il bambino, si è volontariamente reso irreperibile dopo la sua nascita, rifiutando il tentativo di contatto del Servizio Sociale (nota 29-9-2022
[...]
), così dimostrando l'irreversibile volontà di disinteressarsene, tanto da far Parte_3 dire alla stessa che pure aveva fatto affidamento nel compagno, “di non essere Parte_1 convinta della relazione con il sig. e di non sapere se poter contare su di lui perché a CP_2 fatti è un po' invisibile” (relazione 4-4-2023). CP_4
L'appellate non potrebbe quindi beneficiare del supporto del compagno, né tale ruolo potrebbe essere assunto dall'ex marito con il quale l'appellante ha Persona_6 mantenuto i rapporti per la prosecuzione degli incontri con i tre figli avuti da lui, secondo le disposizioni della sentenza del T.M. del 7-1-2021, poiché tali rapporti sono limitati alla occasionalità degli incontri con i tre figli;
con a appellante si era separata Persona_6 già prima della nascita di (dichiarazioni appellante ud. 5-11-2024I); e di Per_1 Per_6 ono pure accertate l'incapacità genitoriale (sentenza T.M. 7-1-2021) e la personale
[...] condizione deficitaria (è effetto da epilessia, appariva ancora un uomo molto fragile, con buone intenzioni ma in difficoltà nel prendersi cura di sé stesso, relazione 7-8-2020 Servizio Sociale del Municipio Roma VI delle Torri;
secondo l'appellante l'ex marito si trovava in una casa famiglia per disabili adulti, dichiarazioni ud. 7-12-2022). Ulteriore fattore di rischio è l'assenza di una rete parentale che possa garantire aiuto alla appellante nell'accudire il figlio : la stessa appellante ha dichiarato di avere Per_1 difficoltà nel mantenere i rapporti, ed ha piuttosto ammesso di avere troncato ogni rapporto con la propria famiglia, ad eccezione del padre (“il rapporto con la madre viene definito 'pessimo' e con lei ha affermato di aver 'chiuso totalmente', relazione 4-4- CP_4 2023); basti pensare a quando la madre dell'appellante le aveva impedito di andare a vivere nella sua abitazione, sita nel palazzo dove pure vivevano le famiglie degli altri parenti, che pure avevano dimostrato disinteresse verso nel delicato momento della nascita del Pt_1 nipote (nota 29-9-2022 ), con ciò dimostrandosi Per_1 Parte_3 che i rapporti familiari erano definitivamente compromessi. Né l'appellante può fare affidamento sul proprio padre, che il Servizio Sociale ha descritto come malato ed in una condizione di barbonismo domestico (relazione del 3-7-2024 Municipio Roma VI delle Torri).
Va ancora aggiunta, quale condizione ostativa al ruolo genitoriale della appellante, la sua precaria condizione economica e reddituale: non ha una residenza propria (la casa del padre era sotto sfratto ed era stata privata di servizi essenziali, quali luce e riscaldamento, dichiarazioni ud. 20-5-2023; l'indirizzo di via Modesta Valenti in Roma è puramente fittizio poiché vi sono registrate le persone senza fissa dimora), e non ha un impiego stabile e sicuro. L'appellante ha dichiarato, alla udienza del 7-12-2022, di vivere con la pensione del padre, di circa 500,00 euro al mese, e con il reddito di cittadinanza, di circa 200,00 euro al mese, redditi che sono assolutamente insufficienti, per la parte della pensione paterna perché è da suddividere con il padre, e certamente precari, per la parte del reddito di cittadinanza;
alla udienza del 10-5-2023 l'appellante ha dichiarato di fare le pulizie per una ditta al Foro Italico in Roma ed ha allegato un contratto di lavoro tuttavia privo di firme, per cui questa circostanza rimane del tutto generica.
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La precarietà economica dell'appellante, la mancanza di una propria residenza, di un impiego lavorativo e di una rete parentale di supporto, costituiscono elementi ostativi per ritenere possibile che possa accudire e crescere il figlio in condizioni di Parte_1 sicurezza sociale e personale.
Considerati questi negativi fattori insieme alla incapacità genitoriale di Parte_1 accertata dal NT GO (secondo cui “se allo stato attuale i bisogni di sono Per_1 piuttosto semplici a causa della sua età, la difficoltà di ragionamento e gli spunti paranoidei mostrati dalla madre durante i colloqui sono elementi prognosticamente negativi rispetto alla possibilità che la signora sviluppi competenze progressivamente più articolate adattandosi ai bisogni sempre più complessi del figlio”, relazione 4-4-2023), si deve concludere che ragionevolmente, e con diagnosi esatta, la sentenza qui gravata ha ritenuto ravvisarsi la condizione di abbandono del minore sotto il profilo che la madre Persona_1 [...] on è in grado, ed in modo non transitorio, di garantire al minore quel minimo di cure Pt_1 materiali, calore affettivo, ed aiuto psicologico indispensabili per il suo sviluppo e per la formazione della sua personalità.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale in materia di stato di abbandono, che attribuisce carattere prioritario al diritto del minore di crescere nella famiglia di origine, salvaguardando in via primaria il legame naturale posto a base dell'art. 1 legge adozione, l'accertamento ai fini della valutazione dello stato di adottabilità non deve concentrarsi tanto
< abbandono del minore quella - non determinante ai fini della dichiarazione di adottabilità - relativa alla prognosi di evoluzione della personalità del genitore stesso, sul postulato dell'insostenibile equazione tra l'immaturità anche incolpevole del genitore e l'abbandono del figlio da parte del medesimo>>, ma su di essa <duca nell di allevare e educare il bambino coinvolgendolo a tal punto da produrre danni irreversibili al suo sviluppo ed equilibrio psichico>> (Cass. n. 18563 del 29-10-2012); la giurisprudenza di legittimità ha ribadito < comunque riferimento;
non si sanziona il comportamento del genitore, ma ci si deve preoccupare esclusivamente di eliminare le conseguenze che tale comportamento determina o potrebbe determinare sullo sviluppo della personalità del fanciullo>>, considerato che < quell'ambiente sociale ci si dovrà peraltro richiamare, ma a quel minore particolare, con la sua storia, il suo “vissuto”, le sue caratteristiche fisiche e psicologiche, la sua età, il suo grado di sviluppo…. é lo sviluppo riferito a quel minore precisamente individuato>> (Cass. n. 25213 dell'8-11-2013). Deve allora tenersi conto che ha oggi quasi due anni e mezzo (è nato il Persona_1
20-9-2022) ed il tempo di recupero da parte della madre biologica della propria capacità genitoriale non potrebbe comunque coincidere con l'avanzamento della struttura psicoaffettiva di . L'interesse preminente circa il benessere e la salute mentale del Per_1 minore, una volta riscontrata la grave criticità della capacità genitoriale della madre biologica, sotto i molteplici profili sopra segnalati, porta a ritenere definitivamente esaurito il possibile tempo di recupero della genitorialità da parte dell'appellante. Si deve dunque far prevalere la necessità non più procrastinabile per il minore di essere inserito stabilmente in un ambiente familiare accogliente che gli fornisca strumenti per sanare il deficit di cure emotive e materiali.
Alla udienza del 5-11-2024 davanti a questa Corte il difensore di ha dichiarato Parte_1 che “l'interesse principale dell'appellante è di poter mantenere o meglio recuperare una relazione con il figlio e che quindi l'appellante accetta la pronuncia di adottabilità ma desidera mantenere i contatti con il bambino”. Tale affermazione, che si sovrappone alle conclusioni dell'atto di appello, in quanto evidentemente riconducibili alla persona dell'appellante, la quale ha presenziato alla
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udienza, dimostra come l'appellante medesima sia consapevole della propria irreversibile incapacità genitoriale, tanto da non volere praticare o tentare un percorso di recupero, e, in definitiva, come non ritenga affatto possibile riappropriarsi del ruolo genitoriale.
Nel contempo, a causa della ancora tenera età del minore, che dunque può ancora essere restituito al pieno recupero del suo sviluppo psico-fisico compromesso dalle carenze genitoriali della madre (oltre che dall'abbandono del padre biologico), non appare praticabile l'ipotesi del mantenimento dei contatti, in qualunque forma, tra il minore medesimo e l'appellante, poiché l'instabilità emotiva e relazionale alla quale verrebbe esposto il minore, in così ancora tenera età, costituisce elemento di pregiudizio ai danni del minore medesimo nel corso del percorso di risanamento intrapreso con l'accoglienza nella famiglia collocataria, verosimilmente destinata a diventare la famiglia adottiva.
Queste considerazioni portano a ritenere accertata definitivamente la situazione di abbandono di ed a confermare, con il rigetto dell'appello, la dichiarazione Persona_1 di adottabilità e le ulteriori statuizioni disposte dal Tribunale per i Minorenni.
Si ravvisano ragioni di giustizia sostanziale, stante la natura della procedura, per compensare tra le parti le spese di lite di questo grado;
trattandosi di procedura esente, non deve dichiararsi la debenza da parte della appellante del doppio del contributo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia del Sindaco p.t. del
, in qualità di tutore provvisorio del minore nato a [...] CP_9 Persona_1 il 20-9-2022, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza del Tribunale per i Parte_1
Minorenni di Roma n. 100/2023 del 14-11-2023;
- compensa tra le parti le spese di lite del secondo grado di giudizio.
Roma 5-11-2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Tilocca Anna Maria Pagliari
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